Pillola a domicilio? Rileggete (bene) la 194 di Gianfranco Amato
In Italia l’aborto volontario è reato. Ed è punito con pene che differiscono a seconda delle diverse ipotesi. Reclusione sino a tre anni, o reclusione da uno a quattro anni per chi cagiona l’aborto. Multa di euro 51,65, o reclusione sino a sei mesi per la donna che abortisce. Le pene sono aumentate fino alla metà nel caso l’aborto riguardi donne minori o interdette. Se dall’interruzione volontaria della gravidanza deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni. Se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni. Se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita, mentre le pene vengono aumentate se la morte o la lesione riguardano donne minori od interdette. L’ipotesi si reato è prevista dall’art.19 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza». Il reato non sussiste nel caso in cui ricorrano alcune specifiche condizioni contemplate dalla Legge 194, tra cui quella prevista dall’art.8, ovvero che l’interruzione della gravidanza sia «praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale». Ho prospettato i fatti in questi termini per evidenziare quanto sia incomprensibile la polemica recentemente sorta a seguito del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità, secondo il quale l’unica modalità di erogazione della pillola Ru486 dovrà essere quella del «ricovero ordinario in ospedale» fino alla «verifica dell’espulsione La polemica sorta a seguito del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità, secondo cui l’unica modalità di erogazione della pillola abortiva dovrà essere quella del «ricovero ordinario in ospedale», dimostra una sola cosa: che la legge sull’interruzione di gravidanza è difesa unicamente quando fa comodo completa», al fine di garantire «la tutela psicofisica della donna e il rispetto della legge 194». Il Consiglio ha spiegato, peraltro, come le complicazioni maggiori avvengano dopo le 24 ore, e che il 20% delle donne che assume la pillola non torna più in ospedale per successivi controlli.
Ora, che il ricovero fino ad ultimazione del processo abortivo debba essere una conditio sine qua non per l’assunzione della pillola Ru486, lo si deduce chiaramente dalle disposizioni normative della Legge 194. Con un’ulteriore considerazione: concludere il procedimento di interruzione della gravidanza fuori da un reparto «ostetrico-ginecologico di un ospedale generale» integra il reato previsto e punito dall’art.19 della stessa Legge 194. Per questo destano davvero meraviglia le reazioni scomposte di fronte al parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, che non poteva non andare nel senso di una ferma e puntuale applicazione della Legge 22 maggio 1978 n.194. Alcune regioni hanno rivendicato la propria autonomia, pretendendo di somministrare la pillola Ru486 attraverso ricovero in day-hospital e un semplice controllo a distanza della donna. Alcuni politici non hanno esitato a esprimere il proprio parere. Livia Turco (PD), ad esempio, ha parlato di una «saga dell’ipocrisia» sostenendo che le donne potranno tranquillamente uscire dall’ospedale dopo aver firmato le proprie dimissioni.
Immancabile il giudizio lapidario del medico radicale Silvio Viale: «Parere politico non di esperti». Ci si è messa pure la CIGL Medici affermando che la decisione di «costringere» le donne ad abortire in ospedale, non solo penalizza le poverette ma, addirittura, «lede anche la professionalità dei medici». Stupisce un simile grado di ignoranza delle disposizioni normative in materia, da parte di soggetti che in realtà dovrebbero conoscere bene la legge sull’interruzione della gravidanza. Credo che per ricondurre la discussione nei dovuti termini bisognerebbe rammentare, non soltanto alle donne ma anche e soprattutto a chi partecipa al procedimento abortivo («chiunque cagiona…»), cominciando dagli operatori sanitari, quali siano le conseguenze di carattere penale nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge 194. Soprattutto se dopo la somministrazione della Ru486 dovessero sorgere per la donna spiacevoli complicazioni fuori dal presidio ospedaliero. Basterebbe rileggere con molta attenzione l’articolo 19.