Un altro silenzio della sentenza di Strasburgo contro il crocifisso nelle scuole italiane riguarda il rispetto della tradizione italiana che conosce la presenza del massimo simbolo cristiano dal periodo liberale ad oggi, senza distinzione di regimi o governi, espressione di un sentimento popolare che per primi i padri liberali del risorgimento e dell’unità d’Italia hanno voluto onorare e rispettare. Il dato giuridico è impressionante per la continuità ininterrotta, perché la presenza del Crocifisso è prevista sin dal 1860 con il Regolamento di attuazione della Legge Casati, in piena epoca cavouriana, è confermata dal R.D. 6 febbraio 1908, e poi ribadita con circolari del 1922 e del 1923, che consentono di sostituire il Crocifisso «con un’immagine del Redentore in una espressione significativa che valga a manifestare il medesimo altissimo ideale che è raffigurato nel Crocifisso, per esempio Cristo e i fanciulli». Altri atti o pronunce lo confermano nel 1926, nel 1967, nel 1988 con specifico parere del Consiglio di Stato, nel 2002 dell’Avvocatura dello Stato. L’argomento non è mai stato oggetto di contrattazione con la Chiesa, proprio perché il crocifisso è considerato autonomamente dallo Stato e dalla popolazione simbolo di tradizione bimillenaria, religiosa e culturale. Sono stati anzitutto i politici e pedagogisti liberali a voler essere coerenti con il sentimento popolare, perché questa coerenza era parte integrante del loro liberalismo. Aristide Gabelli, pedagogista positivista, vede nell’educazione religiosa «un fattore di saldatura sociale e nazionale», il mezzo migliore, per «educare cittadini che congiungeranno alla coltura della mente la fermezza dell’animo e la sottomissione al dovere, gente operosa, intraprendente, valida appunto perché convinta e onesta», e ritiene che «le ragioni del bene, più semplici e accessibili al maggior numero, e di gran lunga più efficaci, sono quelle dedotte dal cielo, da una giustizia divina che veglia all’osservanza della sua legge, ossia dalla fede». Per altri pedagogisti occorre adoperarsi perché «il sentimento religioso non scada e non si perda nell’indifferentismo», mentre Marco Minghetti è contro una scuola agnostica e indifferente perché «i padri di famiglia si disvogliano dal mandare i figliuoli loro a una scuola così arida, e destituita di ciò che più agevolmente può insinuarsi in quelle tenere menti, e deporvi i germi dell’onesto vivere e dei più nobili sentimenti». Che Cavour, e i suoi ministri, possano essere abrogati oggi in nome del liberalismo sembra francamente un brutto scherzo da respingere. Non si può dimenticare che la tradizione italiana del crocifisso supera ogni regime politico, attraversa il periodo separatista, trova conferma in epoca concordataria (del 1929 e del 1984), ed è pienamente coerente con la Costituzione perché il simbolo cristiano più alto è in armonia con l’humus culturale della generalità dei cittadini. La sentenza di Strasburgo neanche si è posta il problema di questa tradizione, ed ha finito così col contraddire altre Convenzioni sui diritti umani che riconoscono il diritto alla vita e all’identità spirituale delle nazioni e delle popolazioni. Negando il diritto ad un Paese europeo di disciplinare liberamente questioni che evocano simbolicamente l’intima tradizione religiosa e popolare, la Corte di Strasburgo neanche si è resa conto che nega a questi Paesi addirittura i diritti che la Convenzione quadro, approvata dal Consiglio d’Europa 1995-1998, riconosce alle minoranze nazionali, quando afferma all’articolo 5 che gli Stati europei si impegnano a «promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro identità quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale». E confligge con l’articolo 20 per il quale «le persone appartenenti ad una minoranza nazionale rispettano la legislazione nazionale e i diritti altrui, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza od altre minorità nazionali». Dunque, esistono le identità religiose dei popoli, ed esistono i diritti delle maggioranze che non possono essere inferiori a quelli delle minoranze, e si esprimono anzitutto nel rispetto della tradizione del Paese e dello Stato di riferimento. Si tratta di principi che hanno valore speciale nell’epoca della multiculturalità, quando il mischiarsi delle popolazioni e delle tradizioni religiose e culturali può arricchire il tessuto civile e culturale degli Stati, a patto che nessun Paese sia costretto a spogliarsi della propria identità, soprattutto di quella più bella e santa.