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Dal 16 ottobre 1311 al 6 maggio 1312.
Papa Clemente V (1305-1314).
3 sessioni.
Tema: Soppressione dell'ordine dei Templari, disputa sulla povertà
francescana.
Documenti: Decreti di riforma.
BOLLA DI SOPPRESSIONE DELL'ORDINE DEI
TEMPLARI
lemente
vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetuo ricordo dell'avvenimento.
Si è udita, nell'alto, una voce di' lamento, di pianto e
di lutto (1). Poiché è venuto il tempo nel quale il
Signore si lamenta per bocca del profeta: Questa
casa si è trasformata Per une in causa di furore e di indignazione,- e sarà
tolta via dal mio cospetto per la malvagità dei suoi figli, perché essi mi
provocarono all'ira, rivolgendomi le spalle, non la faccia, e collocando i loro
idoli nella (mia) casa, nella quale è stato invocato il mio nome, per
contaminarla. Costruirono alture in nome di Baal, per iniziare e consacrare i
loro figli agli idoli e ai demoni (2).
Hanno Peccato gravemente come nei giorni di Gabaa
(3).
All'udire questa voce orrenda, e per l'orrore di tanta
ignominia, - chi intese mai, infatti, una tale cosa? chi vide mai una cosa
simile? - Caddi nell',udirla, mi rattristai nel
vederla, il mio cuore si amareggiò, e le tenebre uni fecero rimanere stupefatto
(4).
Infatti la voce del popolo (sale) dalla città, la voce
(esce) dal tempio, (è) la voce del Signore che rende la mercede ai suoi nemici
(5). E il profeta è costretto ad esclamare: Da ad
essi, Signore, un seno senza figli, e mammelle senza latte
(6). La loro malizia si è resa manifesta per la loro perdizione. Scacciali dalla
tua casa, e si secchi la loro radice (7); non portino frutto; non sia più,
questa casa, causa di amarezza, e spina di dolore
(8). Non è poca, infatti, la sua infedeltà: essa che immola i suoi figli e li dà
e li consacra ai demoni e non a Dio, a dèi che essi ignoravano. Quindi questa
casa sarà abbandonata e oggetto di vergogna, maledetta e deserta, sconvolta,
ridotta in polvere, ultimo deserto, senza vie, arido per l'ira di Dio, che ha
disprezzato. Non sia abitata, ma venga ridotta in solitudine; tutti si
meraviglino di essa e fischino con disprezzo sulle sue piaghe (9). Dio, infatti
non ha scelto la gente per il luogo, ma il luogo per la gente. Quindi il luogo
stesso del tempio partecipa dei mali del popolo: cosa che il Signore disse
chiaramente a Salomone, quando questi gli edificò il tempio, e fu riempito dalla
sapienza come da un fiume: Se i vostri figli si
allontaneranno da me, non seguendomi e non onorandomi, ma andando dietro e
onorando gli dèi degli altri, e adorandoli, li scaccerò dalla mia faccia, e li
allontanerò dalla terra che diedi loro, rigetterò dal mio cospetto il tempio che
resi santo col mio nome, e sarà portato di bocca in bocca, e diventerà l'esempio
e la favola dei popoli. Tutti i passanti, vedendolo, si meraviglieranno, e
fischieranno, e diranno: "Perché il Signore ha trattato cosi questo tempio e
questa casa?" E risponderanno: "Perché si sono allontanati dal Signore, loro
Dio, che li ha comprati e riscattati, ed hanno seguito Baal ed altri dèi e li
hanno onorati e adorati. Per questo il Signore ha fatto si che accadesse loro
questa grande disgrazia" (10).
Già dalla nostra elevazione al sommo pontificato, anche prima
che ci recassimo a Lione dove abbiamo ricevuto la nostra incoronazione; e poi
dopo, sia li che altrove, qualche relazione fattaci in segreto ci informava che
il maestro, i priori, ed altri frati dell'ordine della milizia del Tempio di
Gerusalemme, ed anche l'ordine stesso - essi che erano stati posti nelle terre
d'oltremare proprio a difesa del patrimonio di Nostro Signore Gesù Cristo, e
come speciali e principali difensori della fede cattolica e della Terra Santa,
sembravano curare più d'ogni altro tutto ciò che riguarda la stessa Terra Santa,
per cui la sacrosanta chiesa Romana, trattando gli stessi frati e l'ordine con
una particolare benevolenza, li ha armati col segno della croce contro i nemici
di Cristo, li ha esaltati con molti onori e li ha muniti di diverse esenzioni e
privilegi; e che in molti modi (11) erano, proprio per questo, aiutati da essa e
da tutti i buoni fedeli di Cristo con moltiplicate elargizioni di beni - essi
dunque contro lo stesso Signore Gesù Cristo erano caduti in una innominabile
apostasia, nella scelleratezza di una vergognosa idolatria, nel peccato
esecrabile dei Sodomiti e in varie altre eresie.
E poiché non era verosimile e sembrava incredibile che omini
tanto religiosi, i quali avevano sparso spesso il loro sangue per il nome di
Cristo, e che esponevano frequentemente le loro persone ai pericoli mortali e
che mostravano grandi segni di devozione sia nei divini uffici, quanto nei
digiuni e in altre pratiche di devozione, fossero poi cosi incuranti della
propria salvezza, da perpetrare tali enormità specie se si considera che
quest'ordine ha avuto un inizio buono e santo e il favore dell'approvazione
dalla sede apostolica, e che la sua regola, perché santa, degna e giusta, ha
meritato di essere approvata dalla stessa sede - non volevamo prestare orecchio
a queste insinuazioni e delazioni, ammaestrati dagli esempi del Signore stesso e
dalle dottrine della sacra scrittura.
Ma poi il nostro carissimo figlio in Cristo Filippo (12),
illustre re dei Francesi, cui erano stati rivelati gli stessi delitti, non per
febbre di avarizia - non aveva, infatti, alcuna intenzione di rivendicare o di
appropriarsi dei beni dei Templari; nel suo regno, anzi, li trascurò tenendosi
del tutto lontano da questo affare - ma acceso dallo zelo della vera fede,
seguendo le orme illustri dei suoi progenitori, volendo istruirci ed informarci
a questo riguardo, ci ha fatto pervenire per mezzo di ambasciatori o di lettere,
molte e gravi informazioni.
Le voci infamanti contro i Templari ed il loro ordine si
facevano sempre più consistenti e persino un soldato dello stesso ordine,
appartenente all'alta nobiltà, che godeva nell'ordine di non poca stima, depose
dinanzi a noi, segretamente e sotto giuramento, che egli, quando fu ammesso
nell'ordine, per suggerimento di chi lo ammetteva, e alla presenza di alcuni
altri Templari, aveva negato Cristo ed aveva sputato sulla Croce che gli veniva
mostrata da colui che lo riceveva nell'ordine. Egli disse anche di aver visto il
maestro dei Templari (che ancora vive) ricevere nello stesso ordine d'oltremare
un soldato allo stesso modo, cioè col rinnegamento di Cristo e con lo sputare
sulla Croce, alla presenza di ben duecento frati dello stesso ordine, e di aver
sentito che si diceva esser quello il modo normale osservato nell'ammettere i
frati dello stesso ordine: cioè che, dietro suggerimento di chi riceveva o di un
suo delegato a questa cerimonia, colui che veniva ammesso doveva negare Gesù
Cristo, e sputare sulla Croce che gli veniva mostrata, come segno di disprezzo a
Cristo crocifisso, e che sia chi ammetteva, sia chi veniva ammesso compiva altre
azioni illecite e sconvenienti all'onestà cristiana, come egli stesso allora
confessò dinanzi a noi.
Poiché, dunque, il dovere ci spingeva a questo nostro
ufficio, non abbiamo potuto fare a meno di porgere ascolto a tanti e cosi grandi
clamori.
Finalmente, la voce pubblica e la clamorosa denunzia del
suddetto re, di duchi, conti, baroni ed altri nobili, del clero e del popolo del
regno francese, che vengono alla nostra presenza proprio a questo scopo, sia
personalmente che per mezzo di procuratori o di rappresentanti, ha fatto
giungere alle nostre orecchie - lo diciamo con dolore - che il maestro, i priori
ed altri frati di quest'ordine, e l'ordine stesso, in sé, erano coinvolti in
questi ed in altri crimini, e che ciò è provato da molte confessioni,
attestazioni e deposizioni dello stesso maestro, del visitatore di Francia e di
molti priori e frati dell'ordine davanti a molti prelati e all'inquisitore per
l'eresia - deposizioni fatte e ricevute nel regno di Francia previo
interessamento dell'autorità apostolica, redatte in pubblici documenti, e
mostrate a noi e ai nostri fratelli. Inoltre, questa fama e queste voci
clamorose erano divenute cosi insistenti, ed avevano lasciato chiaramente
capire, contro l'ordine stesso e contro i singoli membri, che la cosa non poteva
ormai esser più oltre trascurata senza grave scandalo e tollerata senza
imminente pericolo per la fede, noi, seguendo le orme di colui, di cui, benché
indegni, facciamo le veci, qui in terra, abbiamo creduto bene dover procedere ad
una inchiesta. Abbiamo, quindi, fatto venire alla nostra presenza molti priori,
sacerdoti, soldati, ed altri frati di quest'ordine di non poca fama; abbiamo
fatto prestar loro giuramento, li abbiamo scongiurati pressantemente per il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, invocando il divino giudizio, che in virtù
di santa obbedienza - dato che si trovavano ora in luogo sicuro ed adatto, dove
non c'era assolutamente nulla da temere, nonostante le confessioni fatte da essi
dinanzi ad altri, per le quali noi non volevamo che ne derivasse qualche danno a
coloro che le avevano fatte - dicessero sulla questione accennata la pura e
semplice verità. Li abbiamo quindi interrogati su questo argomento e ne abbiamo
esaminati settantadue. Ci assistevano con attenzione molti dei nostri fratelli
cardinali; abbiamo fatto redigere in documento autentico le loro confessioni per
mano di un notaio alla presenza nostra e dei nostri fratelli, e poi, dopo
qualche giorno, le abbiamo fatte leggere alla loro presenza in Concistoro, e le
abbiamo fatte esporre nella lingua volgare, a ciascuno di essi, che
confermandole espressamente e spontaneamente le approvarono cosi come erano
state recitate.
Dopo ciò, volendo indagare personalmente su questa questione
col maestro generale, con il visitatore di Francia e con i principali priori
dell'ordine, ordinammo allo stesso maestro generale e al visitatore d'oltremare,
e ai priori maggiori di Normandia, d'Aquitania e della provincia di Poitiers
di presentarsi a noi che eravamo a Poitiers. Molti, però,
erano infermi, in quel tempo, e non potevano cavalcare, né esser condotti
agevolmente alla nostra presenza. Noi, allora, volendo conoscere la verità su
tutto quanto e se fossero vere le loro confessioni e deposizioni, rese
all'inquisitore per l'eresia nel suddetto regno di Francia, alla presenza di
alcuni pubblici notai e di molte altre oneste persone, e presentate a noi e ai
cardinali dallo stesso inquisitore, demmo l'incarico e ordinammo ai nostri
diletti figli Berengario, allora cardinale del titolo dei SS. Nereo ed Achilleo,
ora vescovo di Frascati, Stefano, cardinale del titolo di S. Ciriaco alle Terme,
e Landulfo cardinale del titolo di Sant'Angelo, della cui prudenza, esperienza e
fedeltà, abbiamo illimitata fiducia, perché essi col suddetto maestro generale,
col visitatore e coi priori, sia contro di essi e le singole persone
dell'ordine, sia contro l'ordine in quanto tale, cercassero di scoprire la
verità e di
farci sapere quanto avessero trovato a questo riguardo e ci
riferissero e presentassero le loro confessioni e deposizioni, messe per
iscritto, per mezzo di pubblico notaio, pronti a concedere allo stesso maestro,
al visitatore e ai priori il beneficio dell'assoluzione dalla sentenza di
scomunica, in cui avrebbero dovuto incorrere per i suddetti delitti se fossero
risultati veri, qualora l'avessero chiesta umilmente e devotamente, come
avrebbero dovuto. I cardinali, recandosi personalmente dal maestro generale, dal
visitatore e dai priori, esposero il motivo della loro venuta. E poiché le
persone di questi e degli altri Templari che si trovavano nel regno di Francia
ci erano state presentate come persone che liberamente e senza timore di nessuno
avrebbero manifestato pienamente e sinceramente la verità agli stessi cardinali,
questi ingiunsero loro di far ciò in nome dell'autorità apostolica. Allora il
maestro generale, il visitatore e i priori della Normandia, d'oltremare, d'Aquitania,
della provincia di Poitiers, alla presenza dei tre cardinali, di quattro
pubblici notai, e di molte altre persone degne di rispetto, prestato giuramento
sui santi Evangeli, che, sull'argomento in questione avrebbero detto la pura e
completa verità, alla loro presenza, uno per uno, liberamente, spontaneamente,
senza alcuna costrizione o terrore, fecero la loro deposizione, e fra le altre
cose confessarono di aver negato Cristo e di aver sputato sulla croce, quando
furono ricevuti nell'ordine di Templari; e alcuni di essi confessarono anche di
aver ricevuto molti frati nella stessa forma, esigendo, cioè, che si negasse
Cristo e si sputasse sulla Croce. Alcuni di essi hanno confessato anche altri
fatti orribili e vergognosi, che al presente taciamo. Dissero anche e
confessarono che quanto era contenuto nelle confessioni e deposizioni da loro
fatte dinanzi all'inquisitore suddetto, era vero.
Queste confessioni e deposizioni del maestro generale, del
visitatore e dei priori, redatte in pubblico documento da quattro notai
pubblici, alla presenza dello stesso maestro, visitatore e priori e di altre
persone degne di fede, e solo dopo aver lasciato trascorrere lo spazio di alcuni
giorni, furono lette agli stessi, per ordine e alla presenza dei cardinali, ed
inoltre tradotte a ciascuno di essi nella propria lingua. Essi le riconobbero
per proprie ed espressamente e spontaneamente le approvarono, cosi com'erano
state recitate.
Da queste confessioni e deposizioni, essi, in ginocchio e con
le mani congiunte, umilmente, devotamente e con abbondante effusione di lacrime,
chiesero ai cardinali l'assoluzione dalla scomunica, nella quale erano incorsi
per i delitti predetti. I cardinali, poiché la chiesa non chiude mai il suo
grembo a chi ritorna, appena il maestro, il visitatore e i priori ebbero
abiurato l'eresia concessero ad essi per nostra autorità, e nella forma consueta
della chiesa, il beneficio dell'assoluzione; quindi, tornando alla nostra
presenza, ci presentarono le confessioni e le deposizioni del maestro, del
visitatore e dei priori, redatte in pubblico documento, da persone pubbliche,
com'è stato detto, e ci riferirono quello che avevano fatto coi suddetti
maestro, visitatore e priori.
Da queste confessioni e deposizioni trovammo che spesso il
maestro, il visitatore della Terra d'oltremare e questi priori della Normandia,
dell'Aquitania e della regione di Poitiers, anche se alcuni maggiormente ed
altri meno, avevano mancato gravemente. E considerando che delitti cosi orrendi
non avrebbero potuto né dovuto esser lasciati impuniti, senza far ingiuria a Dio
onnipotente e a tutti i cattolici, chiesto consiglio ai nostri fratelli
cardinali, pensammo che si dovesse fare un'inchiesta per mezzo degli ordinari
locali e di altre persone fedeli e sagge, da deputarsi a ciò, sui singoli membri
dello stesso ordine, e sull'ordine come tale, per mezzo di inquisitori
appositamente deputati.
Dopo di ciò, sia gli ordinari che quelli da noi deputati
contro i singoli membri dell'ordine e gli inquisitori per l'ordine nel suo
insieme hanno svolto indagini in ogni parte del mondo e le hanno infine rimesse
al nostro esame. Di esse, parte furono lette con ogni diligenza ed esaminate con
cura da noi in persona e dai nostri fratelli cardinali di santa romana chiesa,
le altre, da molti uomini coltissimi, prudenti, fedeli, col santo timore di Dio
nel cuore, zelanti della fede cattolica, e pratici, sia prelati che non prelati,
presso Malaucène, nella diocesi di Vaison.
Dopo ciò, giunti a Vienne, essendo già presenti moltissimi
patriarchi, arcivescovi, vescovi eletti, abati, esenti e non esenti, ed altri
prelati, ed inoltre procuratori di prelati assenti e di capitoli, ivi radunati
per il concilio da noi convocato, Noi, dopo la prima sessione tenuta con i
predetti cardinali, prelati, procuratori, in cui credemmo bene esporre loro le
cause della convocazione del concilio, - poiché era difficile, anzi impossibile
che i cardinali e tutti i prelati e procuratori, convenuti nel presente
concilio, potessero raccogliersi alla nostra presenza per trattare sul modo di
procedere riguardo al problema dei frati del predetto ordine - per nostro ordine
dal numero complessivo dei prelati e dei procuratori presenti al concilio,
furono scelti concordemente alcuni patriarchi, arcivescovi, vescovi, abati,
esenti e non esenti, ed altri prelati e procuratori di ogni parte della
cristianità, di qualsiasi lingua, nazione, regione, tra i più esperti, discreti,
adatti a dare un consiglio in tale e cosi importante questione e a trattare con
noi e con i suddetti cardinali un fatto cosi importante.
Quindi abbiamo fatto leggere attentamente, dinanzi ai prelati
e ai procuratori, per più giorni, finché essi vollero ascoltare, le attestazioni
raccolte di cui abbiamo parlato, riguardanti l'inchiesta sull'ordine predetto,
nella sede del concilio, cioè nella chiesa cattedrale; e in seguito queste
stesse attestazioni e i riassunti che ne sono stati fatti sono state viste,
lette attentamente ed esaminate da molti venerabili cardinali, dal patriarca di
Aquileia, da arcivescovi e vescovi presenti al concilio, scelti e destinati a
ciò da quelli che erano stati eletti del concilio con grande diligenza e
sollecitudine.
A questi cardinali, pertanto, patriarchi, arcivescovi, ve-
scovi, abati, esenti e non esenti, agli altri prelati e procuratori, eletti
proprio per questa questione, quando furono alla nostra presenza fu da noi
rivolto il quesito in segreto, come si dovesse procedere in tale problema, tanto
più che alcuni Templari si offrivano a difendere il loro ordine. Alla maggior
parte dei cardinali e quasi a tutto il concilio, a quelli cioè che, come abbiamo
detto, erano stati eletti dal concilio, e per questa questione rappresentano il
concilio intero, insomma alla grande maggioranza, circa quattro quinti di quelli
che si trovavano al concilio da ciascuna nazione, sembrò indubitato - e i
prelati in questione e i procuratori diedero in tal senso il loro parere - che
si dovesse concedere a quell'ordine il diritto di difesa, e che esso, sulla base
di ciò che era stato provato fino a quel momento, non potesse esser condannato
per quelle eresie a proposito delle quali erano state fatte le indagini contro
di esso, senza offesa di Dio e oltraggio del diritto. Alcuni, invece, dicevano
che quei frati non dovevano essere ammessi a difendere l'ordine, e che noi non
dovevamo concedere ad essi (tale) facoltà. Se, infatti, dicevano, si permettesse
e si concedesse la difesa dell'ordine, ne seguirebbe un pericolo per la
questione stessa e non poco danno per l'aiuto alla Terra Santa. E aggiungevano
molte altre ragioni.
Ora, è vero che dai processi svolti contro quest'ordine, esso
non può canonicamente esser dichiarato eretico con sentenza definitiva; ma lo
stesso ordine, a causa di quelle eresie che gli vengono attribuite ha conseguito
una pessima fama. Moltissimi suoi membri, tra cui il maestro generale, il
visitatore di Francia e i priori più in vista, attraverso le loro confessioni
spontanee fatte a riguardo di queste eresie sono state convinti di errori e
delitti e, inoltre, le confessioni predette rendono questo ordine molto
sospetto, e questa infamia e questa diffidenza lo rendono addirittura
abominevole e odioso alla chiesa santa di Dio, ai suoi prelati, ai suoi re, ai
principi cristiani e agli altri cattolici. Inoltre, si può verisimilmente
credere che da ora in poi non si troverebbe persona disposta ad entrare in
quest'ordine, e che quindi esso diverrebbe inutile alla chiesa di Dio e al
proseguimento dell'impresa della Terra Santa, al cui servizio era stato
destinato. Poiché dal rinvio della decisione, cioè dalla sistemazione di questa
faccenda - alla cui definizione e promulgazione era stato da noi assegnato per i
frati di quest'ordine un termine nel presente concilio - seguirebbe la totale
perdita, distruzione e dilapidazione dei beni del Tempio, che da tempo sono
stati offerti, legati, concessi dai fedeli di Cristo in aiuto della Terra Santa
e per combattere i nemici della fede cristiana; considerato che secondo alcuni
si deve promulgare subito la sentenza di condanna contro l'ordine dei Templari
per i loro delitti, e secondo altri invece non si potrebbe sulla base dei
processi già fatti contro lo stesso ordine, emettere sentenza di condanna, noi,
dopo lunga e matura riflessione, avendo dinanzi agli occhi unicamente Dio e
guardando solo all'utilità della Terra Santa, senza inclinare né a destra né a
sinistra, abbiamo pensato bene doversi scegliere la via della decisione e della
sistemazione, attraverso la quale saranno tolti gli scandali, saranno evitati i
pericoli, e saranno conservati i beni in sussidio della Terra Santa.
L'infamia, il sospetto, le clamorose relazioni e le altre
cose già dette, tutte a sfavore dell'ordine, ed inoltre l'ammissione nascosta e
clandestina dei frati dello stesso ordine, la differenza di molti di quei frati
dal comune comporta- mento, dal modo di vivere e dai costumi degli altri
cristiani,
specie poi per il fatto che ammettendo nuovi membri li
obbligavano a non rivelare il modo della loro ammissione, e a non uscire
dall'ordine -, inducono a presumere contro di loro. Riflettendo, inoltre, che da
tutto ciò è nato contro quest'ordine un grave scandalo, che difficilmente
potrebbe esser messo a tacere se l'ordine continuasse ad esistere e considerando
i pericoli per la fede e per le anime, e gli orribili numerosi misfatti della
maggior parte dei frati dello stesso ordine e molte altre giuste ragioni e cause
ci siamo dovuti risolvere alle decisioni che seguono. La maggior parte dei
cardinali, e almeno quattro quinti di quelli che sono stati eletti da tutto il
concilio ha ritenuto più conveniente, vantaggioso e utile per l'onore di Dio,
per la conservazione della fede cristiana, per l'aiuto alla Terra Santa e per
molte altre giuste ragioni che si seguisse piuttosto la via di un provvedimento
della sede apostolica, sopprimendo l'ordine e assegnando i beni all'uso cui
erano destinati, provvedendo anche salutarmente alle persone dello stesso
ordine, che non quella del rispetto del diritto alla difesa, e della proroga di
questa questione. Anche in altri casi, pur senza colpa dei frati, la chiesa
romana qualche volta ha soppresso ordini di importanza assai maggiore per motivi
senza paragone più modesti di quelli accennati, pertanto con amarezza e dolore,
non con sentenza definitiva, ma con provvedimento apostolico, noi, con
l'approvazione del santo concilio, sopprimiamo l'ordine dei Templari, la sua
regola, il suo abito e il suo nome, con decreto assoluto, perenne, proibendolo
per sempre, e vietando severamente che qualcuno, in seguito, entri in esso, ne
assuma l'abito, lo porti, e intenda comportarsi da Templare.
Se poi qualcuno facesse diversamente, incorra la sentenza di
scomunica ipso facto.
Quanto alle persone e agli stessi beni, li riserviamo a
disposizione nostra e della sede apostolica. E ne disporremo, con la grazia
divina, ad onore di Dio, ad esaltazione della fede cristiana e per il prospero
stato della Terra Santa, prima della fine di questo concilio. E proibiamo
assolutamente che chiunque, di qualsiasi condizione o stato esso sia, si
intrometta in qualsiasi modo in ciò che riguarda tali persone o tali beni,
faccia, innovi, tenti qualche cosa che porti pregiudizio, in ciò, a quanto noi,
conforme a quanto abbiamo detto, ordineremo o disporremo, e stabiliamo fin da
questo
momento che sarà senza alcun valore e del tutto vano, se
qualcuno diversamente - consapevolmente o senza saperlo - tenterà qualche cosa.
Con ciò, tuttavia, non vogliamo che si deroghi ai processi
fatti o da farsi circa le singole persone degli stessi Templari dai vescovi
diocesani o dai concili provinciali, conforme a quanto noi abbiamo con altre
disposizioni ordinato.
Vienne, 22 marzo (1312), anno settimo del nostro pontificato.
DECRETI
(Sull'anima forma del corpo)
Aderendo fermamente al fondamento della fede cattolica,
oltre il quale, al
dire dell'Apostolo, nessuno può collocarne altro
(13), confessiamo apertamente con la santa madre Chiesa che l'unigenito Figlio
di Dio, eternamente sussistente col Padre in tutto ciò in cui il Padre è Dio, ha
assunto nel tempo, nel seno verginale (di Maria) le parti della nostra natura
unite insieme per elevarle all'unità della sua ipostasi e della sua persona, per
cui Egli, essendo in sé vero Dio, è divenuto vero uomo: l'umano corpo, cioè,
passibile, e l'anima intellettiva, ossia razionale, che informa veramente il
corpo per sé ed essenzialmente. E (professiamo) anche che in questa natura, cosi
assunta, lo stesso verbo di Dio non solo volle, per la comune salvezza, essere
inchiodato sulla croce e morire su di essa, ma anche emise che, già morto, il
suo fianco venisse trapassato dalla lancia, perché dall'acqua e dal sangue (14),
che ne fluirono, si formasse l'unica, immacolata, e vergine madre, la santa
Chiesa, sposa di Cristo, come dal fianco del primo uomo addormentato fu formata,
perché fosse sua sposa, Eva (15); e in tal modo alla figura del primo e vecchio
Adamo, che secondo l'apostolo (16) è figura di
colui che deve venire, corrispondesse la verità nel
nostro Adamo (17) cioè in Cristo.
Questa, diciamo, è la verità, confermata dalla
testimonianza di quell'aquila enorme che il profeta Ezechiele (18) vide volare
sopra gli altri animali evangelici, cioè Giovanni apostolo ed evangelista, il
quale rivelando la natura e l'ordine di questo mistero, disse nel suo Vangelo:
Giunti a Gesù, come lo videro già morto, non gli
spezzarono le gambe, ma uno dei soldati apri il suo fianco con la lancia, e ne
uscì subito sangue ed acqua. Chi ha visto ne ha dato testimonianza e la sua
testimonianza è vera; ed egli sa di dire il vero, Perché voi crediate
(19)
Noi, quindi, considerando una testimonianza cosi eccellente,
e la comune sentenza dei santi padri e dei dottori con la prudenza apostolica,
cui solo appartiene definire queste cose, con l'approvazione del santo concilio,
dichiariamo che l'apostolo ed evangelista S. Giovanni nel narrare quanto abbiamo
riferito ha rispettato il vero ordine degli avvenimenti, raccontando che uno dei
soldati apri il fianco a Cristo già morto con la lancia.
Inoltre, sempre con l'approvazione del santo concilio,
ritroviamo come erronea e contraria alla verità della fede cattolica, ogni
dottrina o tesi che asserisce temerariamente, o revoca in dubbio, che la
sostanza dell'anima razionale o intellettiva non sia veramente e per sé la forma
del corpo umano; e definiamo - perché sia nota a tutti la verità della pura fede
e sia sbarrata la via ad ogni errore - che chiunque, in seguito, oserà asserire,
difendere, o ritenere pertinacemente che l'anima razionale, cioè intellettiva,
non sia la forma del corpo umano per sé ed essenzialmente, debba ritenersi come
eretico.
Bisogna anche che tutti ammettono fedelmente un unico
battesimo che rigenera tutti i battezzati in Cristo, come vi è un solo Dio e
un'unica fede (20). E crediamo che esso, amministrato con l'acqua nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia un perfetto e comune mezzo di
salvezza tanto per gli adulti quanto per i bambini.
Per quanto riguarda l'effetto del battesimo nei bambini, si
trova che alcuni teologi hanno modi di vedere contrastanti alcuni, infatti,
dicono che per effetto del battesimo ai piccoli viene rimessa la colpa, ma non
viene data la grazia; altri, invece, affermano che nel battesimo viene rimessa
loro la colpa e vengono infuse le virtù e la grazia santificante come abito, ma
che, a causa dell'età, non ne possono usare. Noi, tenendo presente l'efficacia
generale della morte di Cristo, che viene ugualmente applicata nel battesimo a
tutti i battezzati, crediamo con l'approvazione del concilio, che debba
scegliersi la seconda opinione, quella secondo la quale nel battesimo vengono
infuse sia ai bambini che agli adulti la grazia santificante e le virtù, come
più probabile, più consona e più conforme alle opinioni dei santi e dei moderni
dottori di teologia.
(Obbligo di ricevere gli ordini sacri).
Per indurre a ricevere gli ordini sacri quelli che nelle
cattedrale o nelle chiese collegiate secolari esercitano o eserciteranno in
futuro gli uffici divini, stabiliamo che nessuno, in avvenire, possa aver voce
in capitolo - anche se questa facoltà gli venisse liberamente concessa dagli
altri - se non ha ricevuto almeno l'ordine del suddiaconato. Chi al presente è o
sarà pacificamente in possesso di dignità, personali, uffici o prebende cui sono
annessi certi ordini, nelle stesse chiese, questi, se, cessando il giusto
impedimento, non avrà ricevuto tali ordini entro un anno, da allora in poi non
avrà più, in nessun modo, voce nel capitolo di queste chiese, fino a che gli
ordini stessi non siano stati ricevuti.
Sia inoltre detratta ad essi metà delle distribuzioni che
spettano a chi assiste alla recita di certe ore, non ostante qualsiasi
consuetudine o statuto in contrario, rimanendo, naturalmente, in vigore le altre
pene che sono stabilite nel diritto contro chi ricusa di esser promosso agli
ordini sacri.
(Sulle Beghine).
Le donne che volgarmente vengono chiamate Beghine, le quali
non promettono obbedienza ad alcuno, ne rinunziano ai propri beni, né professano
alcuna regola approvata, non sono da considerarsi in nessun modo delle
religiose, anche se indossano l'abito delle Beghine e aderiscono ad alcuni
religiosi, verso i quali sono particolarmente inclinate. Ci è stato riferito che
alcune di esse - quasi fuori di sé - vanno disputando e dissertando sulla santa
Trinità e sulla divina essenza e introducono idee contrarie alla fede cattolica
sugli articoli di fede e sui sacramenti della chiesa. Esse ingannano, inoltre,
su questi argomenti molte persone semplici, traendole in vari errori, e sotto
una certa apparenza di santità, fanno e commettono molte altre cose che portano
pericolo per le anime; e noi, arguendo da questi fatti e da altre voci udite
sulla cattiva fama che esse godono, a buon diritto le consideriamo come
sospette. Quindi, con il parere favorevole del santo concilio, abbiamo creduto
bene di proibire per sempre il loro stato e sopprimerlo del tutto dalla chiesa
di Dio, e comandiamo espressamente a queste ed altre donne di qualsiasi genere -
sotto pena di scomunica, in cui intendiamo incorrano ipso facto quelle che
agiscono contrariamente - di non seguire più in nessuna maniera questo modo di
vivere, forse da loro abbracciato da lungo tempo, e di non abbracciarlo ex novo.
Ai religiosi, poi, cui abbiamo accennato, dai quali si dice
che queste donne vengano favorite nel loro stato di beghinaggio e indotte ad
abbracciarlo, proibiamo severamente sotto pena di una analoga scomunica - nella
quale incorreranno per lo stesso fatto di aver agito diversamente - di ammettere
in qualsiasi modo donne che o già abbiano abbracciato il predetto stato, nel
modo accennato, o che intendano abbracciarlo ex novo dando loro consiglio,
prestando aiuto o favore
nel seguirlo o nell'abbracciarlo, senza che possano addurre
contro quanto abbiamo esposto alcun privilegio.
Con queste disposizioni non intendiamo certo proibire che
donne piene di fede le quali, fatta o no la promessa di continenza, vivono
onestamente nelle loro case, vogliano far penitenza e servire in spirito di
umiltà il Dio delle virtù; ciò sia loro lecito, come il Signore le ispirerà.
(Sul culto cristiano).
Siamo scossi gravemente dalla negligenza di alcuni rettori di
chiese che, mentre fa sperare nell'impunità, alimenta gravi disordini nei
sudditi. Molti ministri delle chiese, rigettata la modestia propria dell'ordine
clericale, mentre dovrebbero offrire a Dio il sacrificio della lode, frutto
delle proprie labbra, con purezza di coscienza e devozione d'anima, usano,
invece, dire o cantare le ore canoniche correndo, abbreviando, intramezzandole
con discorsi estranei, e per lo più vani, profani, sconvenienti. Vanno tardi in
coro, o lasciano la chiesa senza motivo sufficiente, prima della fine
dell'ufficio; qualche volta portano o fanno portare uccelli; conducono con sé
cani da caccia, e non conservando quasi nulla della milizia clericale, nelle
vesti né nella tonsura, osano cosi, senza alcuna devozione, celebrare o
assistere ai divini uffici.
Alcuni, inoltre, chierici e laici, specie in certe vigilie di
feste, mentre dovrebbero attendere all'orazione nelle chiese, non hanno scrupolo
di fare in esse e nei cimiteri balli dissoluti, cantando canzoni e commettendo
stranezze, da cui seguono poi violazioni di chiese e di cimiteri e vari fatti
disonesti, e così viene spesso turbato l'ufficio ecclesiastico, con offesa della
divina maestà e scandalo dei presenti. In molte chiese, inoltre, si serve il
Signore con vasi sacri, vesti e paramenti sacri del tutto indecenti.
Perché, dunque, questi disordini non prendano piede e non
servano d'esempio ad altri, con l'approvazione del santo concilio proibiamo che
si faccia tutto ciò e stabiliamo che coloro cui appartiene, e gli ordinari
locali o i superiori, se si tratta di esenti, cerchino di usare ogni diligenza
contro la trascuratezza, messa da parte ogni negligenza e noncuranza, circa i
punti premessi da riformare, e le singole loro parti da correggere. Nelle chiese
cattedrali, religiose e collegiate, nelle ore dovute si cantino devotamente i
salmi, nelle altre, invece, venga celebrato degnamente e nel modo dovuto il
divino ufficio diurno e notturno se intendono sfuggire all'indignazione di Dio e
della sede apostolica. I renitenti siano costretti con le censure ecclesiastiche
o con altri mezzi adatti, facendo si che in queste ed in altre cose di loro
spettanza, relative al culto divino; alla riforma dei costumi, alla santità
delle chiese e dei cimiteri, i sacri canoni, - alla cui conoscenza si applichino
con uno studio diligente - vengano assolutamente osservati.
(Per l'insegnamento delle lingue
orientali).
Tra i doveri che ci incombono, ci preoccupiamo continuamente
di come condurre gli erranti nella via della verità e guadagnarli a Dio, con
l'aiuto della sua grazia. Questo cerchiamo con vivo desiderio, i pensieri della
nostra mente e uno zelo premuroso. E’ indubbio che per ottenere quanto
desideriamo nulla sia più adatto che l'esposizione e la fedele predicazione
delle sacre scritture. Ma non ignoriamo che queste verità si predicano invano se
si espongono ad orecchie che non conoscono la lingua di chi parla.
Imitando, quindi, l'esempio di colui, del quale, anche se
indegni, facciamo le veci sulla terra, e che volle che gli apostoli,
evangelizzando tutto il mondo, conoscessero ogni sorta di lingue (22),
desideriamo ardentemente che la santa chiesa abbondi di cattolici che conoscano
le lingue, specie quelle che usano gli infedeli, cosi da sapere e potere
istruire gli infedeli nelle sacre verità per aggregarli, attraverso la
conoscenza della fede cristiana e l'amministrazione del battesimo, alla comunità
dei cristiani.
Perché, dunque, possa realizzarsi una conoscenza approfondita
di queste lingue con una efficace istruzione, con l'approvazione di questo sacro
concilio abbiamo disposto che dovunque venga a trovarsi la curia romana, ed
inoltre negli studi di Parigi, di Oxford, di Bologna e di Salamanca, vengano
istituite delle scuole per le lingue sotto indicate. In ognuno di questi luoghi
vi siano dei cattolici che conoscano a sufficienza la lingua ebraica, araba e
caldea, due per ciascuna lingua, che dirigano le scuole in queste università,
che traducano dei libri, fedelmente, da queste lingue in latino, che le
insegnino con amore agli altri, e ne trasfondano in essi con un insegnamento
premuroso la conoscenza. Cosi gli allievi, sufficientemente istruiti e dotti in
queste lingue, possano portare il frutto sperato, con l'aiuto di Dio, propagando
la fede presso i popoli infedeli.
Per gli stipendi e le spese di questi lettori presso la curia
romana provveda la sede apostolica; per lo studio di Parigi, il re di Francia;
per quello di Oxford, il re di Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles; per quello
di Bologna, i prelati, i monasteri, i capitoli, i conventi, le collegiate -
esenti e non esenti - e i rettori di chiese dell'Italia; per quello di
Salamanca, quelli di Spagna. Ciò, imponendo ai singoli (enti) l'onere del
contributo in proporzione delle possibilità, senza che possano, in nessun modo,
essere fatti valere privilegi ed esenzioni in contrario, pur non intendendo
recar loro pregiudizio riguardo ad altre cose.
(Sull'inquisizione).
giunto alla sede apostolica il lamento di molti, che alcuni
inquisitori, incaricati da essa di vigilare contro la malvagità dell'eresia,
passando i limiti loro consentiti, estendono talmente i loro poteri, che ciò che
è stato salutarmente destinato all'accrescimento della fede attraverso una
prudente vigilanza, si risolve, invece, a danno dei fedeli, dato che sotto la
scusa della pietà vengono molestati gli innocenti.
Perciò, a gloria di Dio e ad aumento della fede, perché
l'attività dell'inquisizione giovi quanto più l'indagine è condotta con
diligenza e cautela, vogliamo che questo ufficio sia esercitato dai vescovi
diocesani e dagli inquisitori incaricati dalla sede apostolica, senza alcun
affetto carnale, odio, timore o attaccamento a umana utilità. Ognuno di essi
potrà senza l'altro citare, arrestare, prendere e trattenere in sorveglianza e
mettere in ceppi, se lo crederà opportuno di ciò rendiamo responsabile la sua
coscienza - e potrà anche fare indagini contro chi riterrà necessario. Invece la
condanna al carcere duro e rigoroso, adatto piuttosto a far scontare la pena,
che a custodire o la decisione di sottoporre a tormenti, o l'emissione della
sentenza, il vescovo e l'inquisitore potranno deciderle solo di comune accordo.
Il vescovo può delegare un suo officiale, e - durante la vacanza della sede
vescovile - fungerà un delegato del capitolo.
Ma se il vescovo o il delegato del capitolo, durante la
vacanza, non può o non vuole incontrarsi personalmente con l'inquisitore,
viceversa ciò potrà avvenire per interposte persone o per iscritto.
Sappiamo anche che nella custodia delle carceri per gli
eretici, si sono perpetrate a lungo molte frodi, stabiliamo che ogni carcere del
genere, - che del resto intendiamo che debba esser comune al vescovo e
all'inquisitore, - abbia due custodi principali, discreti, attivi, fedeli, tino
scelto dal vescovo, e a cui questi dovrà anche provvedere, l'altro
dall'inquisitore, a cui provvederà l'inquisitore, l'uno e l'altro potrà, poi,
avere sotto di sé un altro buono e fedele aiutante. Per ogni ambiente dello
stesso carcere vi saranno due chiavi diverse, di cui ciascuno ne terrà una.
Questi custodi, inoltre, prima di prender possesso del loro
ufficio giureranno sui sacri Evangeli dinanzi al vescovo o al capitolo - durante
la sede vacante - e all'inquisitore o ai loro sostituti, di usare nel custodire
i carcerati affidati alla loro sorveglianza, ogni diligenza e sollecitudine. E
che l'uno non dirà nulla a nessun carcerato, senza che l'altro custode lo senta
anche lui. E che essi passeranno senza sottrarre nulla le razioni che i
carcerati ricevono dall'amministrazione e ciò che viene loro offerto da parenti,
amici, o altre persone, a meno che l'ordine del vescovo e dell'inquisitore sia
diverso, e che in queste cose non commetteranno alcuna frode.
Lo stesso giuramento presteranno dinanzi alle stesse persone
anche gli aiutanti dei custodi, prima di iniziare il loro Ufficio.
E poiché spesso i vescovi hanno carceri proprie, non comuni
cioè a loro e agli inquisitori, vogliamo e comandiamo severamente che i custodi
destinati dal vescovo o - durante la vacanza della sede - dal capitolo alla
custodia dei carcerati per eresia e anche i loro subalterni prestino lo stesso
giuramento dinanzi all'inquisitore o ai loro sostituti.
Anche i notai dell'inquisizione giureranno dinanzi al vescovo
e all'inquisitore o ai loro sostituti di adempiere fedelmente il loro ufficio.
La stessa cosa faranno le altre persone necessarie ad eseguire questo ufficio.
E poiché è altrettanto grave non fare, per sterminare tale
malvagità, ciò che la sua gravità richiede quanto accollare maliziosamente tale
iniquità agli innocenti, comandiamo al vescovo, all'inquisitore e a quegli altri
che essi sceglieranno per tale ufficio, in virtù di santa obbedienza e sotto
minaccia di eterna maledizione, di procedere contro i sospetti o gli accusati
tanto discretamente e con tanta prontezza da non addossare ad alcuno,
falsamente, con frode e malizia una macchia cosi grande. Se, mossi dall'odio,
dal favore o dal l'amore, dal guadagno o dall'utilità temporale, emettessero,
contro la giustizia e la loro coscienza, di procedere contro qualcuno, quando
invece si dovrebbe agire; o se, con gli stessi intenti, addossassero a qualcuno
questa colpa, oltre ad altre pene proporzionate alla qualità della loro
responsabilità, il vescovo o chi è a lui superiore incorra senz'altro nella
sospensione dall'ufficio per tre anni, gli altri nella scomunica.
Chi fosse incorso in questa scomunica non potrà essere
assolto se non dal romano pontefice, salvo che in pericolo di morte - e anche
allora solo dopo previa soddisfazione - senza che in ciò possa essere invocato
qualsiasi privilegio.
Quanto alle altre norme stabilite dai nostri predecessori
circa l'inquisizione, in quanto non contrastano col presente decreto, con
l'approvazione del santo concilio vogliamo che continuino a conservare tutta la
loro forza.
(Sui Begardi).
Noi che con tanto desiderio bramiamo che la fede cattolica
prosperi in questi nostri tempi e che l'eretica perversità sia estirpata dai
paesi fedeli abbiamo saputo con ,grande dolore che una certa setta abbominevole
di uomini perversi, chiamati volgarmente Begardi, e di donne rinnegate, dette
Beghine, è sorta dannatamente nel regno di Alemagna per istigazione del
seminatore di opere malvagie, setta che ritiene e professa con la sua dottrina
sacrilega e perversa i seguenti errori. Primo, che l'uomo nella vita presente
può acquistare tale grado di perfezione da divenire del tutto impeccabile, e
quindi da non poter progredire più oltre nella grazia. Altrimenti - dicono - se
uno potesse progredire sempre si potrebbe trovare qualcuno più perfetto di
Cristo.
Secondo, che quando l'uomo ha raggiunto un tale grado di
perfezione non ha più bisogno né di digiunare, né di pregare, poiché allora i
sensi sono soggetti perfettamente allo spirito e alla ragione, cosi che l'uomo
può concedere liberamente al corpo quello che gli piace.
Terzo, che quelli che si trovano in questo grado di
perfezione e di libertà, non sono so- etti ad alcuna autorità umana né obbligati
ad alcun precetto della chiesa, perché - dicono -
dov'è lo spirito del Signore, ivi è libertà (23).
Quarto, che l'uomo può conseguire la beatitudine finale
secondo ogni grado di perfezione nella vita presente, come l'otterrà nella vita
beata.
Quinto, che ogni natura intellettuale è beata naturalmente in
sé stessa; e che l'anima non ha bisogno del lume della gloria, che la elevi a
vedere Dio e a goderlo beatamente.
Sesto, che esercitarsi nella virtù è proprio dell'uomo
imperfetto, e che l'anima perfetta non ne ha bisogno.
Settimo, che baciare una donna senza inclinazione naturale è
peccato mortale; ma che l'atto carnale, se la natura vi inclina non è peccato,
specie quando chi lo commette è tentato.
Ottavo, che all'elevazione del Corpo di Cristo i perfetti non
devono alzarsi, né mostrare alcuna riverenza, affermando che sarebbe per essi
segno di imperfezione, se dalla purezza e dall'altezza della loro contemplazione
discendessero tanto da meditare sul mistero o sacramento dell'eucarestia o sulla
passione dell'umanità di Cristo.
Dicono, inoltre, fanno e commettono alcune altre cose, sotto
falsa apparenza di santità, che offendono gli occhi della divina maestà e
contengono un pericolo per le anime.
Ora noi, per dovere dell'ufficio che ci è stato affidato,
crediamo necessario estirpare dalla chiesa cattolica questa detestabile setta e
gli esecrandi suoi errori che abbiamo denunziato, perché non si propaghino più
largamente e non vengano corrotte da essi le anime dei fedeli. Condanniamo per-
tanto, con l'approvazione del santo concilio, questa setta con i suoi errori,
riprovandoli del tutto e proibendo severamente che in avvenire qualcuno possa
ritenerli, approvarli o difenderli.
Quelli poi che intendessero agire diversamente siano colpiti
con le pene canoniche.
Inoltre i vescovi e gli inquisitori per l'eresia delle
regioni dove si trovano questi Begardi e queste Beghine, esercitino verso di
loro diligentemente il loro ufficio, informandosi sulla loro vita, sul loro
comportamento e sulle loro concezioni delle verità della fede e dei sacramenti
della chiesa. E puniscano debitamente quelli che abbiano riscontrato esser
colpevoli, a meno che abiurati spontaneamente i predetti errori, non si siano
pentiti e non abbiano offerto la giusta soddisfazione.
(Sui Frati Minori).
Sono uscito dal Paradiso, ho detto: irrigherò il
giardino delle piantagioni (24) così dice il
celeste agricoltore che, vera fonte della sapienza,
Verbo di Dio (25), generato eternamente dal Padre e
rimanendo nel Padre (26), ultimamente però, in
questi giorni (27) fatto carne per opera dello
Spirito Santo nel seno della Vergine (28), è
uscito, uomo, per l'opera (29) ardua della
redenzione del genere umano, presentandosi come modello della vita celeste,
offrendo se stesso agli uomini.
E poiché l'uomo, oppresso spesso dalle preoccupazioni della
vita, allontanava la mente dalla contemplazione di questo esemplare, il vero
nostro Salomone ha creato nel seno della chiesa militante, tra gli altri, un
giardino della sua compiacenza (30), lontano dai flutti procellosi del mondo, in
cui si attendesse con maggior quiete e sicurezza a contemplare e conservare
queste opere esemplari di tale modello. In questo mondo entrò egli stesso per
irrigarlo con le acque feconde della grazia spirituale e della dottrina.
Questo giardino è la santa religione dei Frati Minori, che
chiuso fermamente tutt'intorno dalle muraglie dell'osservanza regolare, contento
interiormente solo di Dio, si orna abbondantemente di nuove piantagioni di
figli.
Venendo in questo giardino, il Figlio amato di Dio coglie la
mirra della mortificante penitenza con gli aromi (31), che diffondono in tutti
con soavissima dolcezza il profumo attraente della santità. Si tratta del
modello e regola di vita celeste proposto da S. Francesco, meraviglioso
confessore di Cristo, che, con la parola e con l'esempio, egli insegnò ai suoi
figli ad osservare.
Ma poiché i professi di questa santa regola ed i suoi zelanti
devoti, come seguaci e veri figli di un tanto padre, desideravano - come dei
resto desiderano ardentemente al presente - osservare senza tentennamenti in
tutta la sua purezza ed integrità tale regola, accortisi che in essa vi era
qualche elemento di incerta interpretazione volendo avere un chiarimento
prudentemente sono ricorsi al sommo dell'apostolica dignità, perché resi certi
da essa, ai cui piedi sono soggetti anche in forza della regola, potessero
servire in coscienza il Signore senza alcun dubbio e con pieno amore.
A queste loro pie e giuste suppliche diversi nostri
predecessori, porgendo l'uno dopo l'altro l'orecchio e l'animo, chiarirono i
punti della regola che sembravano dubbi, diedero alcune norme e fecero qualche
concessione come sembravano richiedere la coscienza dei frati e la pura
osservanza
della regola. Ma poiché le coscienze timorate - che temono
qualsiasi cosa che possa sviarle dalla via del Signore - sono solite temere la
colpa anche dove non c'è, le coscienze dei frati non sono state del tutto
quietate dai chiarimenti dati. Pertanto su alcuni punti che riguardano la loro
regola e il loro stato si formano e insorgono in esse dei dubbi, giunti più
volte alle nostre orecchie e sollevati in concistori pubblici e privati. Per
questo motivo i frati ci hanno supplicato umilmente perché noi cercassimo di
apportare ai dubbi che si sono già affacciato, o che potranno affacciarsi in
futuro, il rimedio opportuno di un chiarimento della sede apostolica.
Noi, quindi, il cui animo fin dalla più tenera età arse di
pia devozione verso quanti hanno professato questa regola e verso l'intero
ordine, ora, poi, dalla comune sollecitudine del governo pastorale che
quantunque indegni, sosteniamo, siamo portati a favorirli, a farli oggetto delle
nostre più dolci attenzioni e favori, tanto più ardentemente, quanto più di
frequente e intensamente riflettiamo ai frutti abbondanti che dalla loro vita
esemplare e dalla loro salutare dottrina vediamo continuamente derivare alla
chiesa. Mossi da tali pii sentimenti, abbiamo creduto di dover porre tutta la
nostra attenzione a compiere quanto ci viene chiesto e abbiamo, cosi, fatto
esaminare questi dubbi da vari arcivescovi, vescovi, maestri in sacra teologia,
e da altri letterati, prudenti e capaci, con ogni diligenza.
Poiché all'inizio della regola si legge: "La regola e la vita
dei frati Minori è questa: osservare il Vangelo del Signore Nostro Gesù Cristo,
vivendo nella obbedienza, senza possedere nulla di proprio, e nella castità"; e
ugualmente, poco dopo: "Terminato l'anno di probazione, siano ammessi
all'obbedienza, con la promessa che osserveranno sempre questa vita e la
regola"; e verso la fine della regola: "Osserviamo la povertà, l'umiltà, e il
santo vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, come abbiamo fermamente promesso";
è rimasto incerto se i frati dello stesso ordine per il fatto stesso che hanno
professato la regola siano tenuti a tutti i precetti e tutti i consigli
evangelici. Qualcuno, infatti, diceva essere obbligati a tutti, altri soltanto
ai tre famosi, e cioè: "a vivere nella obbedienza, nella castità e senza
proprietà", ed inoltre a quelle norme che nella regola sono indicate con
espressioni obbligatorie. Noi, su questo punto intendiamo attenerci all'operato
dei nostri predecessori e crediamo dover rispondere al dubbio proposto, -
chiarendolo, però, maggiormente in qualche cosa - che, dal momento che un
determinato voto deve riguardare qualcosa di certo, non si può dire che chi fa
voto di osservare una regola sia tenuto, in forza di questo voto ai consigli
evangelici in essa non contenuti.
E che questa sia stata l'intenzione del beato Francesco,
fondatore della regola, si prova da ciò: che egli incluse in essa alcuni
consigli evangelici, tralasciando gli altri. Se, infatti, con quell'espressione:
"La regola e la vita dei frati Minori è questa ecc." avesse avuto l'intenzione
di obbligarli a tutti i consigli evangelici, sarebbe stato superfluo e vano
menzionare solo alcuni nella regola e tralasciare gli altri.
Poiché è nella natura del termine restrittivo di escludere
quanto gli è estraneo, e di comprendere ciò che gli è proprio, noi dichiariamo e
diciamo che i frati suddetti non solo sono obbligati dalla professione della
loro regola all'osservanza dei tre voti in se stessi, ma anche di tutte quelle
cose che conseguono dai tre voti che la regola impone. Se, infatti, quelli che
promettono di osservare la regola vivendo "nella obbedienza, nella castità, e
nella povertà", fossero obbligati semplicemente e nudamente solo a ciò e non
anche a tutto quello che è contenuto nella regola a precisazione di questi tre
punti, senza motivo e senza ragione si direbbero poi queste parole: "Prometto di
osservare sempre questa regola", perché da esse non nascerebbe alcuna
obbligazione.
Tuttavia non è da credere che il beato Francesco volesse che
i frati fossero obbligati in uguale maniera a tutto ciò che è contenuto nella
regola e che precisa i tre voti o le altre cose espresse in essa. Anzi egli
stesso ha distinto apertamente tra ciò la cui trasgressione è mortale in senso
stretto e ciò la cui trasgressione non lo è, infatti per alcune di tali cose usa
un verbo di comando o equivalente, mentre per altre si contenta di altre parole.
Similmente, poiché oltre a ciò che espressamente è riferito
nella regola con una parola indicante comando, esortazione o ammonizione, vi
sono altre cose accompagnate da un verbo di modo imperativo, positivo o
negativo, si è dubitato finora se i frati fossero tenuti a queste prescrizioni,
come se esse avessero forza di precetto. E poiché (a quanto abbiamo compreso)
questo dubbio non è diminuito, anzi è cresciuto dopo che il nostro predecessore
Nicolò III, di felice memoria, ha dichiarato che gli stessi frati in forza della
professione della loro regola sono tenuti a quei consigli evangelici che in essa
vengono espressi a modo di comando o di proibizione, o con parole equivalenti,
ed anche all'osservanza di tutte quelle norme che sono imposte loro nella regola
con espressioni obbligatorie, i suddetti frati, per conservare una buona
coscienza, ci hanno supplicato che ci degnassimo dichiarare quali di queste
espressioni debbano considerarsi equivalenti a precetti ed obbligatorie.
Noi, quindi, che amiamo le coscienze sincere, tenendo
presente che nei problemi che riguardano la salvezza dell'anima per evitare
gravi rimorsi di coscienza bisogna attenersi all'opinione più sicura, affermiamo
che, anche se i frati non sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni
per cui la regola usa verbi imperativi come di veri precetti e di quanto
equivale ai precetti, tuttavia è bene che essi per l'osservanza integra e pura
della regola si credano obbligati ai punti che seguono, come a norme
equipollenti ai precetti. Perché poi queste norme, che possono sembrare
equivalenti a precetti dal significato stesso del verbo, o almeno per la materia
di cui si tratta, o anche per l'uno e per l'altro motivo, siano raccolte in
compendio, dichiariamo che ciò che viene prescritto dalla regola: di non aver,
cioè, più di una tunica "col cappuccio e di un'altra senza cappuccio"; cosi
pure, di non portare le scarpe, e di non andare a cavallo fuori del caso di
necessità; similmente, che i frati "abbiano vesti ordinarie"; che siano tenuti a
digiunare il venerdì, "dalla festa di tutti i Santi fino al Natale del Signore";
che i "chierici dicano l'ufficio divino secondo l'ordine della santa chiesa
romana"; che i ministri e i guardiani "abbiano molta cura per le necessità degli
infermi e per rivestire i frati"; che, "se uno dei frati cade infermo, gli altri
devono servirlo"; che "i frati non debbano predicare nella diocesi di un
vescovo, quando fosse stato loro proibito da esso"; che "nessuno, assolutamente
osi predicare al popolo, se non è stato esaminato, approvato e a ciò incaricato
dal ministro generale", o dagli altri, a cui, secondo la predetta dichiarazione,
compete; che "i frati che comprendessero di non poter osservare esattamente la
regola, debbano e possano ricorrere ai loro Ministri"; che tutto ciò che sta
nella regola a proposito dell'abito dei novizi e dei professi e del modo
dell'ammissione e della professione, debba sempre intendersi secondo la regola,
a meno che "non sembri, secondo Dio, doversi far diversamente" a coloro che
ammettono all'ordine: tutto questo dev'essere osservato dai frati come
obbligatorio.
L'ordine, ugualmente, ha inteso generalmente e ritiene ab
antiqito che quando si trova nella regola la parola: si osservi, questa ha forza
di precetto e dev'essere osservata dai frati come tale.
Poiché, però, il predetto confessore di Cristo, prescrivendo
ai ministri e ai frati le modalità da osservare con quelli che sono accolti
nell'ordine, dice nella regola: "Si guardino bene i frati e i loro ministri
dall'esser preoccupati per le loro cose temporali, cosicché facciano liberamente
di esse quello che verrà loro ispirato da Dio. I ministri, tuttavia, abbiano
facoltà di mandarli da qualcuno timorato di Dio perché, secondo il loro parere,
possano distribuire ai poveri i loro beni", dubitarono e dubitano molti frati se
è loro lecito ricevere qualcosa dei beni di chi entra (nel loro ordine), se
fosse loro donato; se possano indurli a donarli senza colpa alle persone e ai
conventi; se i ministri stessi o i frati possano dare il loro consiglio per la
distribuzione di tali cose, quando possano trovarsi altri adatti a consigliare e
a cui mandare chi deve entrare.
Noi, però, riflettendo attentamente che S. Francesco con
quelle parole intendeva proprio allontanare completamente in modo speciale i
professi della sua regola - che egli aveva fondato sulla più stretta povertà -
dall'attaccamento ai beni temporali di quelli che entrano, di modo che almeno da
parte degli stessi frati l'ingresso nell'ordine apparisse santo e purissimo, e
non sembrasse in qualche modo che avessero l'occhio ai loro beni temporali, ma
che tendessero solo a consacrarli al divino servizio, disponiamo che in futuro
sia i ministri che gli altri frati debbano astenersi dall'indurli a dare ad essi
e dal dar consigli circa la distribuzione dei loro beni: per questo devono esser
mandati da uomini timorati di Dio di altro stato, non dai frati. Apparirà cosi a
tutti che essi sono zelatori diligenti, vigilanti e perfetti della paterna
istituzione, cosi salutare.
Poiché, però, la regola stessa lascia libero chi entra di
fare delle proprie cose quello che Dio gli ispira, non sembra illecito che essi,
tenuto conto delle loro necessità e delle limitazioni della dichiarazione già
fatta, possano accettare, se colui che entra volesse liberamente dare qualche
cosa dei suoi beni, come elemosina, come fa con gli altri poveri. Però i frati
devono essere guardinghi nell'accettare tali offerte, perché a causa della
notevole quantità dei beni accettati non siano guardati con occhio sinistro.
Inoltre, poiché la regola dice che "quelli che hanno promesso
l'obbedienza debbano avere una tunica col cappuccio, ed un'altra senza
cappuccio, se vogliono"; e similmente: che "tutti i frati abbiano vesti
ordinarie" - espressioni che noi abbiamo dichiarato essere equivalenti a
precetti - volendo che esse siano meglio determinate, quanto al numero delle
tuniche diciamo che non è lecito usarne di più, salvo le necessità che possono
sorgere dalla regola, secondo quanto chiari il nostro predecessore Nicolò.
Quanto alla ordinaria qualità delle vesti, sia dell'abito che delle tuniche,
crediamo che si debba intendere secondo le consuetudini, le condizioni del
luogo, sia quanto al colore, sia quanto al prezzo. Non si può, infatti,
stabilire un unico criterio di giudizio, in queste cose, per tutte le regioni.
Affidiamo questo giudizio sulla qualità semplice della stoffa ai ministri e ai
custodi o guardiani, facendoli responsabili in coscienza dell'osservanza della
regola nelle loro vesti. Lasciamo ugualmente al loro giudizio di determinare per
quale necessità i frati possano portare le scarpe.
Dato che ai due tempi determinati dalla regola "dalla festa
di tutti i Santi alla Natività del Signore", e specialmente la Quaresima, nei
quali sono obbligati a digiunare, viene aggiunto nella stessa regola "negli
altri tempi non siano obbligati, se non il venerdì", poiché da questo alcuni ne
hanno ricavato che i frati del predetto ordine non sono tenuti ad altri digiuni,
oltre questi, se non per convenienza, dichiariamo che ciò si deve intendere nel
senso che essi non sono tenuti al digiuno in altri tempi, salvo i digiuni che
vengono comandati dalla chiesa. Non è credibile, infatti, che l'autore della
regola e chi l'ha confermata intendessero sollevarli dai digiuni, a cui per
disposizione generale della chiesa sono obbligati gli altri cristiani.
Inoltre, poiché il Santo, volendo sopra ogni altra cosa che i
suoi frati fossero totalmente alieni dal denaro, comandò "con fermezza a tutti i
frati che in nessun modo ricevessero denaro o moneta sia direttamente che per
mezzo di altri", lo stesso nostro predecessore, chiarendo questo articolo
determinò i casi e i modi, attenendosi ai quali non si possa e non si debba dire
che i frati ricevono denaro, direttamente o per mezzo di altri, contro la regola
e la purezza del loro ordine. Noi diciamo che essi sono tenuti a guardarsi dal
ricorrere a chi maneggia il denaro sia pure per motivi e con modalità diverse da
quelle proibite, perché non si dica a buon diritto - se facessero diversamente -
che essi trasgrediscono il precetto e la regola. Quando, infatti, si proibisce
qualche cosa ad uno in generale, quello che non viene con- cesso espressamente
si intende negato.
Ogni questua, quindi, di denaro, e l'accettazione di offerte
in denaro nella chiesa o altrove, o colonnine o cassette destinate a ricevere il
denaro di chi offre o dona, e qualsiasi altro ricorso al denaro o a chi lo ha,
non concesso dalla dichiarazione predetta, tutte queste cose sono chiaramente
proibite ai frati.
E poiché anche il ricorso ad amici particolari viene concesso
espressamente solo in due casi, secondo la regola, e cioè "per le necessità
degli infermi e per poter vestire i frati"; ed il nostro predecessore, già tante
volte nominato, - date le necessità della vita - ha creduto bene di estenderlo
anche ad altre necessità dei frati, che per un certo tempo potessero
sopravvenire ed anche accumularsi col cessare delle elemosine, sappiano i frati
suddetti, che non è loro permesso ricorrere a tali amici se non per i casi
determinati o per casi simili a questi, quando si trovano in cammino o altrove.
E ciò sia che siano essi stessi a dare il denaro, sia che siano degli incaricati
da loro, sia che siano degli inviati o depositari, o con qualsiasi altro nome
vengano designati, anche se si osservassero integralmente i modi concessi dalla
dichiarazione di cui abbiamo parlato.
Finalmente, poiché lo stesso Santo confessore desiderava in
ogni modo che quelli che professano la sua regola fossero staccati totalmente
dall'affetto e dal desiderio delle cose terrene, e specialmente inesperti del
denaro e del suo maneggio - come dimostra la proibizione di ricevere denaro,
ripetuta più volte nella regola - bisogna che i frati, quando nei casi e nelle
maniere prescritte è necessario ricorrere a quelli che hanno il denaro destinato
alle loro necessità, stiano attenti con ogni diligenza e agiscano in tal modo,
da mostrare a tutti di non aver nulla a che vedere, come in realtà non l'hanno,
con quel denaro.
Il comandare, quindi, che e come il denaro debba essere
speso, chiedere il conto delle spese fatte, o richiedere in qualsiasi modo il
denaro, o riporlo, o farlo riporre, tenere la cassetta del denaro o portare la
sua chiave, sappiano i frati che questi e consimili atti sono per essi illeciti.
Far questo, infatti, appartiene solo ai padroni, che l'hanno dato e a quelli che
essi hanno destinato a ciò.
Poiché, quindi, il Santo, volendo determinare la norma della
povertà predetta nella sua regola, ha detto: "I frati non si approprino di nulla
né della casa, né del terreno, né di qualsiasi altra cosa, ma come pellegrini
forestieri, servendo il Signore, in questo mondo, nella povertà e nell'umiltà,
vadano per l'elemosina con grande speranza" , alcuni nostri predecessori hanno
spiegato che tale rinuncia debba intendersi sia singolarmente che in comune per
cui essi hanno riservato a sé e alla chiesa romana la proprietà e il dominio di
tutte le cose concesse, offerte, donate ai frati cose il cui uso, di fatto, è
lecito all'ordine e ai frati stessi lasciando ad essi solo l'uso di fatto. Ora
sono stati deferiti al nostro esame fatti avvenuti nell'ordine e che sembravano
in contrasto col voto di povertà e con la purezza dell'ordine stesso. Cioè, per
riferirci a quello che crediamo aver bisogno di rimedio: che i frati non solo
sostengono di poter essere costituiti eredi, ma lo procurano; similmente, che
talvolta percepiscono redditi annui in quantità cosi notevole che i conventi che
li hanno possono viverci completamente; che quando nei tribunali vengono
discussi i loro affari riguardanti anche cose temporali, essi sono presenti con
avvocati e procuratori, e vanno personalmente a curarli; che accettano
l'incarico di eseguire, ed eseguono in realtà, le ultime volontà e si
intromettono talvolta nel dare disposizioni e nel fare restituzioni di interessi
e di cose acquistate disonestamente; che in alcuni posti non solo hanno orti
eccessivi, ma grandi vigne, da cui raccolgono erbaggi e vino da vendere; che al
tempo delle messi e della vendemmia, mendicando o diversamente comprandolo,
viene raccolto dai frati e riposto nelle cantine e nei granai, cosi
abbondantemente grano e vino, da poter essi passare poi tranquillamente la loro
vita per il resto dell'anno senza dover chiedere l'elemosina; che costruiscono o
fanno costruire chiese ed altri edifici in misura eccessiva sia per la quantità,
che per la singolarità della figura e della forma, e per sontuosità, cosi che
sembrano non le abitazioni di poveri, ma di potenti.
Hanno, inoltre, in alcuni luoghi, tanti paramenti per le loro
chiese e cosi preziosi, da sorpassare le grandi chiese cattedrali. Ricevono,
inoltre, senza alcuna distinzione cavalli ed armi donati loro nei funerali.
La comunità dei frati, tuttavia, e specialmente i rettori
dello stesso ordine affermavano che tali fatti, o almeno la maggior parte di
essi, nell'ordine non avvenivano; che se si trova che qualcuno è in ciò
colpevole, viene punito severamente; e che contro questi eccessi sono state già
prese più volte ab antiquo disposizioni molto severe.
Desiderando, quindi, provvedere alle coscienze dei frati e
togliere da esse ogni dubbio, - per quanto è possibile - alle questioni proposte
rispondiamo come segue. Poiché, infatti, alla autenticità della vita è
essenziale che ciò che si fa esteriormente sia specchio della disposizione
interiore della
mente e delle abitudini, è necessario che i frati, i qual,'
con una rinuncia cosi grande si sono distaccati dalle cose temporali, si
astengano da tutto quello che possa essere o sembrare contrario a questa
rinunzia.
E poiché nelle successioni passa agli eredi non solo l'uso
dei beni, ma, a suo tempo, anche la proprietà, e i frati non possono acquistare
nulla per sé, personalmente o per il loro ordine, dichiariamo e diciamo che,
considerata la purezza del loro voto, essi sono assolutamente incapaci di tali
successioni, le quali per propria natura si estendono indifferentemente al
denaro ed anche ai beni mobili e immobili.
Non è neppure lecito ad essi farsi lasciare e accettare il
valore di queste eredità o tanta parte di esse, sotto forma di legato da potersi
presumere che questo venga fatto in frode. Anzi lo proibiamo loro senza
eccezione. E poiché i redditi annuali sono considerati dal diritto come immobili
e ripugnano alla povertà e all'obbligo di mendicare, non c'è alcun dubbio che,
considerata la loro condizione, non è lecito ai frati ricevere o avere qualsiasi
reddito, come anche i possessi e il loro uso, non essendo loro concesso.
Di più: le persone che tendono in modo particolare alla
perfezione devono evitare non solo ciò che è ritenuto male, ma anche l'apparenza
del male. Ma la frequenza dei tribunali e l'insistenza, quando si tratta di cose
da volgere a loro favore inducono a credere, proprio in base a quello che appare
esteriormente e da cui gli uomini giudicano, che i frati che si occupano di
questi affari, cerchino qualche cosa come loro proprio. Non devono, quindi,
quelli che hanno professato questo voto e questa regola immischiarsi nei
tribunali e nelle cause, perché possano avere
testimonianza da quelli che sono fuori (32),
soddisfino alla purezza del voto e si possa evitare con ciò lo scandalo del
prossimo.
Inoltre, poiché i frati di quest'ordine devono essere alieni
non solo dal ricevere, dal possedere, dal disporre, dall'usare il denaro, ma
assolutamente anche da qualsiasi maneggio di esso - come il nostro predecessore,
più volte nominato, ha affermato nei chiarimenti a questa regola - e poiché i
professi dell'ordine francescano per nessuna cosa temporale possono far valere
in giudizio i propri diritti, non è lecito e non conviene ai frati - anzi,
considerata la purezza del loro stato, devono ritenerlo piuttosto loro proibito
- esporsi a esecuzioni e disposizioni, non potendo per lo più queste cose esser
condotte a termine senza liti e senza maneggiare e amministrare denaro. Che,
però, possano dare un consiglio in questi affari non è in contrasto col loro
stato, perché con ciò non viene concessa ad essi nessuna giurisdizione circa i
beni temporali, o azione in giudizio o dispensa.
Quantunque non solo sia lecito, ma del tutto conforme alla
ragione che i frati, i quali attendono assiduamente al- l'orazione e allo
studio, abbiano orti e campi sufficienti al raccoglimento e alla ricreazione, ed
anche, talvolta, per distrarsi corporalmente dopo questi lavori, e per avere i
necessari ortaggi per sé; però avere degli orti perché vengano coltivati e se ne
ricavino legittimi ed altri ortaggi da vendere, e avere delle vigne, questo è in
opposizione alla regola e alla purezza dell'ordine.
Secondo quanto il suddetto predecessore ha dichiarato ed
anche ordinato, se fossero lasciati ai frati per legato tali beni, come per
esempio un campo o una vigna da coltivare e simili, i frati dovrebbero astenersi
in ogni modo dall'accettarli, perché possedere questi beni per ricavarne a suo
tempo il prezzo dei frutti, si avvicina alla natura e alla forma dei proventi.
Ancora, il Santo sia con gli esempi della sua vita, che con
le espressioni della regola ha mostrato di volere che i suoi frati e figli,
confidando nella divina provvidenza, rivolgano i propri pensieri a Dio (33), che
pasce gli uccelli del cielo, che pur non raccolgono nei granai, né seminano, né
mietono (34). Non è quindi verosimile che volesse che avessero poi granai e
dispense, mentre dovrebbero sperare di vivere con la questua d'ogni giorno.
Non è, quindi, a cuor leggero che essi dovrebbero fare queste
raccolte e queste conservazioni, ma solo quando fosso assai probabile, per
esperienza, che essi non possano trovar in maniera diversa quanto è necessario
alla vita. Lasciamo la decisione a tale riguardo ai ministri e ai custodi, sia
insieme che singolarmente nel loro ufficio, col consiglio e col consenso del
guardiano e di due prudenti sacerdoti del luogo e di due dei più anziani frati
dell'ordine, onerando su ciò in modo particolare la loro coscienza.
Inoltre, il santo ha voluto fondare i suoi frati nella più
grande povertà e nella più profonda umiltà, in affetto e in effetto, - come
quasi tutta la regola proclama - bisogna quindi che essi né facciano fare, né
sopportino che si facciano chiese o altri edifici qualsiasi, che per il numero
dei frati che l'abitano debbano considerarsi eccessivi per quantità e grandezza.
Vogliamo, quindi, che dovunque, in futuro, nel loro ordine si accontentino di
costruzioni semplici e modeste, affinché l'apparenza non mostri esteriormente il
contrario di una povertà promessa tanto solennemente.
Quantunque, inoltre, i paramenti e i vasi ecclesiastici
siano destinati all'onore del nome divino, per il quale Dio stesso creò ogni
cosa, Colui, tuttavia,
che conosce le cose occulte
(35), guarda principalmente all'anima di chi lo serve, non alle sue mani, né
vuole che gli si serva attraverso quanto contrastasse con la condizione e lo
stato dei suoi servi. Perciò devono essere loro sufficienti vasi e paramenti
ecclesiastici decenti, convenienti per numero e grandezza. -Ma il superfluo e
l'eccessiva preziosità, e qualsiasi ricercatezza in questa come in qualunque
altra cosa non possono accordarsi con la loro professione e col loro stato.
Tutto ciò infatti sa di tesaurizzazione e di abbondanza e deroga apertamente,
secondo il modo di giudicare umano, ad una povertà cosi grande. Vogliamo,
quindi, che quanto abbiamo premesso debba esser osservato dai frati e lo
comandiamo.
Quanto poi alle offerte di cavalli e di armi, stabiliamo che
si osservi per filo e per segno ciò che è stato definito con la dichiarazione
riguardo alle elemosine in denaro.
Ma da quanto abbiamo esposto è sorta tra i frati una
questione, fonte di molti scrupoli; se, cioè, dalla professione della loro
regola essi siano obbligati ad un uso stretto e temperato, ossia povero, delle
cose: qualcuno di essi, infatti, crede e dice che, come i frati fanno col loro
voto una strettissima rinunzia alla proprietà, cosi viene imposta loro una
sobrietà ed una povertà massima circa l'uso; altri, invece, affermano che in
forza della loro professione non sono obbligati a nessun uso povero che non sia
espresso nella regola, quantunque siano tenuti all'uso moderato imposto dalla
temperanza, come e più - per la convenienza - degli altri cristiani.
Volendo perciò provvedere alla tranquillità di coscienza sei
frati e por fine a queste contese, con questa nostra dichiarazione affermiamo
che i frati Minori con la professione della loro regola sono obbligati a quegli
usi poveri, indicati dalla stessa regola, e con quella obbligazione che essa
con- tiene. Dire poi, come qualcuno afferma, che sia eretico ritenere che l'uso
povero sia o non sia incluso nel voto di povertà evangelica, crediamo sia
presuntuoso e temerario.
Finalmente, la regola, quando stabilisce da chi e dove debba
farsi l'elezione del ministro generale, non fa assolutamente alcun accenno alla
elezione o costituzione dei ministri provinciali. Da ciò poteva sorgere qualche
dubbio tra i frati; volendo che essi possano procedere con chiarezza e con
tranquillità nel loro agire, con questa costituzione, che avrà valore perpetuo,
dichiariamo, stabiliamo e comandiamo che quando si dovrà provvedere ad una
provincia il ministro provinciale l'elezione di esso sia riservata al capitolo
provinciale, e che questo debba farla il giorno seguente a quello in cui sia
stato radunato. La conferma dell'elezione sia riservata al ministro generale.
Se questa elezione fosse fatta in forma di scrutinio, e
avvenisse che per la divisione dei voti si dovesse procedere a più elezioni
senza un accordo, quella che sia stata fatta dalla maggioranza del capitolo
numericamente considerato - senza che in ciò abbia parte alcuna il confronto o
la considerazione dello zelo o del merito - non ostante qualsivoglia eccezione
od opposizione della parte contraria - venga confermata o invalidata - conforme
a quanto ad essi sarà sembrato opportuno secondo Dio - dal ministro generale,
col consiglio dei membri scelti dell'ordine, dopo aver premesso un diligente
esame. Se l'elezione fosse invalidata, torni al capitolo provinciale. Se poi il
capitolo trascurasse di eleggere il ministro nel giorno predetto, la sua
elezione passi liberamente al ministro generale.
Se infine al suddetto ministro e al capitolo generale per
motivo certo, manifesto e ragionevole sembrasse opportuno che nelle province
d'oltre mare, dell'Irlanda, della Grecia, o di Roma - nelle quali finora è stato
osservato un diverso modo di elezione - il ministro provinciale venga eletto dal
ministro generale col consiglio di membri scelti dell'ordine,
piuttosto che con l'elezione da parte del capitolo: nelle province dell'Irlanda
e d'oltremare sia senz'altro osservato, per quella volta, senza inganno, amore
di parte, o falsità quanto il ministro generale col consiglio dei membri
prudenti suddetti avesse creduto di stabilire; nelle province Romana e Greca,
invece, solo quando il ministro della provincia venisse a morire o fosse sciolto
(dal suo incarico) al di qua del mare.
Per quanto riguarda la destituzione dei ministri provinciali,
vogliamo che si osservi quanto finora è stato osservato dall'ordine.
Se avvenisse, inoltre, che i frati venissero a trovarsi senza
il ministro generale, il vicario dell'ordine faccia quello che avrebbe dovuto
fare il ministro, fino a che non si sia provveduto ad eleggere il ministro
generale.
Che se nei riguardi del ministro provinciale si tentasse
qualche cosa di diverso (da quanto abbiamo stabilito), questo sarebbe ipso facto
vano e inutile.
Note
(1) Ger 31,15
(2) Ger 32, 31-35
(3) Os 9, 9
(4) Is 21, 3-4
(5) Is 66, 6
(6) Os. 9, 14
(7) Cfr Gb 18, 16
(8) Ez 28, 24
(9) Cfr Ger 50, 12-13
(10) I Re 9, 6-9
(11) Cfr Eb 1, 1
(12) Filippo IV (1286-1314)
(13) I Cor 3, 11
(14) Cfr Gv 19, 33-34
(15) Cfr Gen 2, 20-24
(16) Rm 5, 14
(17) Cfr I Cor 15, 45
(18) Cfr Ez 1, 4-28
(19) Gv 19, 33-35
(20) Cfr Ef 4, 5
(21) Cfr Sap 5, 6
(22) Cfr At 2, 4; I Cor 12, 30
(23) II Cor 3, 17
(24) Sir 24, 41-42
(25) Sir 1, 5
(26) Cfr Gv 14, 10
(27) Eb 1, 2
(28) Cfr Gv 1, 14
(29) Sal 103, 23
(30) Cfr Ez 36, 35; Gl 2, 3
(31) Ct 5, 1
(32) I Tm 3, 7; Cfr Col 4, 5; I Ts 4, 11
(33) Cfr sal 54, 23; I Pt 5, 7
(34) Cfr Mt 6, 26
(35) Dn 13, 42
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