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Sessione XXV(1563)
SESSIONE XXV (3-4 dicembre 1563)
Decreto sul purgatorio.
oiché
la chiesa cattolica, istruita dallo Spirito santo, conforme alle sacre scritture
e all’antica tradizione, ha insegnato nei sacri concili, e recentissimamente in
questo concilio ecumenico (403) che il purgatorio esiste e che le anime lì
tenute possono essere aiutate dai suffragi dei fedeli e in modo particolarissimo
col santo sacrificio dell’altare, il santo sinodo comanda ai vescovi che con
diligenza facciano in modo che la sana dottrina sul purgatorio, quale è stata
trasmessa dai santi padri e dai sacri concili (404), sia creduta, ritenuta,
insegnata e predicata dappertutto.
Nelle prediche rivolte al popolo meno istruito, si evitino le
questioni più difficili e più sottili, che non servono all’edificazione, e da
cui, per lo più, non c’è alcun frutto per la pietà. Così pure non permettano che
si diffondano e si trattino dottrine incerte o che possano presentare apparenze
di falsità. Proibiscano, inoltre, come scandali e inciampi per i fedeli, quelle
questioni che servono (solo) ad una certa curiosità e superstizione e sanno di
speculazione.
I vescovi, inoltre, abbiano cura che i suffragi dei fedeli
viventi e cioè i sacrifici delle messe, le preghiere, le elemosine ed altre
opere pie, che si sogliono fare dai fedeli per altri fedeli defunti, siano fatti
con pietà e devozione secondo l’uso della chiesa e che quei suffragi che secondo
le fondazioni dei testatori o per altro motivo devono essere fatti per essi,
vengano soddisfatti dai sacerdoti, dai ministri della chiesa e dagli altri che
ne avessero l’obbligo, non sommariamente e distrattamente, ma diligentemente e
con accuratezza.
Della invocazione, della venerazione e delle
reliquie dei santi e delle sacre immagini.
Il santo sinodo comanda a tutti i vescovi e a quelli che
hanno l’ufficio e l’incarico di insegnare, che - conforme all’uso della chiesa
cattolica e apostolica, tramandato fin dai primi tempi della religione
cristiana, al consenso dei santi padri e ai decreti dei sacri concilii, - prima
di tutto istruiscano diligentemente i fedeli sull’intercessione dei santi, sulla
loro invocazione, sull’onore dovuto alle reliquie, e sull’uso legittimo delle
immagini, insegnando che i santi, regnando con Cristo, offrono a Dio le loro
orazioni per gli uomini; che è cosa buona ed utile invocarli supplichevolmente e
ricorrere alle loro orazioni, alla loro potenza e al loro aiuto, per impetrare
da Dio i benefici, per mezzo del suo figlio Gesù Cristo, nostro signore, che è
l’unico redentore e salvatore nostro; e che quelli, i quali affermano che i
santi - che godono in cielo l’eterna felicità - non devono invocarsi o che essi
non pregano per gli uomini o che l’invocarli, perché preghino anche per ciascuno
di noi, debba dirsi idolatria, o che ciò è in disaccordo con la parola di Dio e
si oppone all’onore del solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo (405);
o che è sciocco rivolgere le nostre suppliche con la voce o con la mente a
quelli che regnano nel cielo, pensano empiamente.
Insegnino ancora diligentemente che i santi corpi dei martiri
e degli altri che vivono con Cristo - un tempo membra vive di Cristo stesso e
tempio dello Spirito santo (406) -, e che da lui saranno risuscitati per la vita
eterna e glorificati, devono essere venerati dai fedeli, quei corpi, cioè, per
mezzo dei quali vengono concessi da Dio agli uomini molti benefici. Perciò
quelli che affermano che alle reliquie dei santi non si debba alcuna venerazione
ed alcun onore; che esse ed altri resti sacri inutilmente vengono onorati dai
fedeli; o che invano si frequentano i luoghi della loro memoria per ottenere il
loro aiuto, sono assolutamente da condannarsi, come già da tempo la chiesa li ha
condannati e li condanna ancora.
Inoltre le immagini di Cristo, della Vergine madre di Dio e
degli altri santi devono essere tenute e conservate nelle chiese; ad esse si
deve attribuire il dovuto onore e la venerazione: non certo perché si crede che
vi sia in esse una qualche divinità o virtù, per cui debbano essere venerate; o
perché si debba chiedere ad esse qualche cosa, o riporre fiducia nelle immagini,
come un tempo facevano i pagani, che riponevano la loro speranza negli idoli
(407), ma perché l’onore loro attribuito si riferisce ai prototipi, che esse
rappresentano. Attraverso le immagini, dunque, che noi baciamo e dinanzi alle
quali ci scopriamo e ci prostriamo, noi adoriamo Cristo e veneriamo i santi, di
cui esse mostrano la somiglianza. Cosa già sancita dai decreti dei concili -
specie da quelli del secondo concilio di Nicea - contro gli avversari delle
sacre immagini (408).
Questo, poi, cerchino di insegnare diligentemente i vescovi:
che attraverso la storia dei misteri della nostra redenzione, espressa con le
pitture e con altre immagini, il popolo viene istruito e confermato nel
ricordare gli articoli di fede e nella loro assidua meditazione. Ed inoltre, che
da tutte le sacre immagini si trae grande frutto, non solo perché vengono
ricordati al popolo i benefici e i doni che gli sono stati fatti da Cristo, ma
anche perché nei santi sono posti sotto gli occhi dei fedeli le meraviglie e gli
esempi salutari di Dio, così che ne ringrazino Dio, cerchino di regolare la loro
vita e i loro costumi secondo l’imitazione dei santi, siano spinti ad adorare ed
amare Dio e ad esercitare la pietà. Se qualcuno insegnerà o crederà il contrario
di questi decreti, sia anatema.
Se poi, contro queste sante e salutari pratiche, fossero
invalsi degli abusi, il santo sinodo desidera ardentemente che essi siano
senz’altro tolti di mezzo. Pertanto non sia esposta nessuna immagine che esprima
false dottrine e sia per i semplici occasione di pericolosi errori.
Se avverrà che qualche volta debbano rappresentarsi e
raffigurarsi le storie e i racconti della sacra scrittura - questo infatti giova
al popolo, poco istruito - si insegni ad esso che non per questo viene
raffigurata la divinità, quasi che essa possa esser vista con questi occhi
corporei o possa esprimersi con colori ed immagini.
Nella invocazione dei santi, inoltre, nella venerazione delle
reliquie e nell’uso sacro delle immagini sia bandita ogni superstizione, sia
eliminata ogni turpe ricerca di denaro e sia evitata ogni licenza, in modo da
non dipingere o adornare le immagini con procace bellezza. Così pure, i fedeli
non approfittino delle celebrazioni dei santi e della visita alle reliquie per
darsi all’abuso del mangiare e del bere, quasi che le feste dei santi debbano
celebrarsi col lusso e la libertà morale. Da ultimo, in queste cose sia usata
dai vescovi tanta diligenza e tanta cura, che niente appaia disordinato, niente
fuori posto e rumoroso, niente profano, niente meno onesto: alla casa di Dio,
infatti, si addice la santità (409).
E perché queste disposizioni vengano osservate più
fedelmente, questo santo sinodo stabilisce che non è lecito a nessuno porre o
far porre un’immagine inconsueta in un luogo o in una chiesa, per quanto esente,
se non è stata prima approvata dal vescovo; né ammettere nuovi miracoli, o
accogliere nuove reliquie, se non dopo il giudizio e l’approvazione dello stesso
vescovo. Questi, poi, non appena sia venuto a sapere qualche cosa su qualcuno di
questi fatti, consultati i teologi ed altre pie persone, faccia quello che
crederà conforme alla verità e alla pietà. Se infine si presentasse qualche
abuso dubbio o difficile da estirpare o se sorgesse addirittura qualche
questione di una certa gravità intorno a questi problemi, il vescovo, prima di
decidere aspetti l’opinione del metropolita e dei vescovi della regione nel
concilio provinciale. Comunque, le cose siano fatte in modo tale, da non
stabilire nulla di nuovo o di inconsueto nella chiesa, senza aver prima
consultato il santissimo pontefice romano.
Decreto sui religiosi e sulle monache.
Lo stesso santo sinodo, proseguendo la
riforma, ha creduto bene stabilire quanto segue.
Capitolo I
Il santo concilio non ignora quanto splendore e quanta
utilità possa provenire alla chiesa di Dio dai monasteri piamente istituiti e
rettamente governati. Perché, quindi, più facilmente e più prontamente venga
ripristinata l’antica, regolare disciplina - dove è decaduta - e possa durare a
lungo - dove si è mantenuta -, esso ha creduto opportuno comandare (come fa col
presente decreto) che tutti i religiosi, sia uomini che donne, conformino e
adattino la loro vita alle prescrizioni della regola che essi hanno professato.
In modo particolare osservino fedelmente quello che riguarda
la perfezione della loro professione - come i voti e i precetti di obbedienza,
povertà e castità, ed altri particolari precetti di qualche regola od ordine -,
e, rispettivamente, quanto riguarda la conservazione della vita comune, del
vitto, del vestito. I superiori pongano ogni cura e diligenza, sia nei capitoli
generali e provinciali, che nelle loro visite, - che non trascureranno di fare a
suo tempo - perché non si venga meno su questi punti, essendo chiaro che essi
non possono usare larghezza in ciò che appartiene alla sostanza della vita
religiosa. Se, infatti, non si osserveranno con esattezza quei punti che formano
la base e il fondamento di tutta la vita religiosa, necessariamente dovrà cadere
tutto l’edificio.
Capitolo II
A nessun religioso, quindi, sia uomo che donna, sia permesso
possedere o tenere in nome proprio, o anche a nome del convento, beni immobili o
mobili, di qualsiasi specie, anche se fossero stati acquistati da loro in
qualsiasi modo; ma vengano subito consegnati al superiore ed incorporati al
convento. Né sia lecito, in seguito, ai superiori concedere beni stabili ad
alcun religioso, anche solo in usufrutto o in uso, in amministrazione o in
commenda.
Quanto all’amministrazione dei beni dei monasteri o dei
conventi, essa sia affidata solo agli officiali degli stessi monasteri,
amovibili a volontà dei superiori. L’uso dei beni mobili sia regolato dai
superiori in modo tale, che nell’insieme sia conforme allo stato di povertà che
hanno professato; non vi sia niente di superfluo né niente di necessario venga
negato. Se qualcuno, diversamente da quanto è stato prescritto, sarà trovato in
possesso di qualche cosa sia privato per due anni della voce attiva e passiva, e
venga anche punito secondo le costituzioni della sua regola e del suo ordine.
Capitolo III
Il santo concilio concede a tutti i monasteri, sia maschili
che femminili, anche dei mendicanti (eccettuate le case dei frati Cappuccini di
S. Francesco, e di quelli che si chiamano ‘minori dell’osservanza’), anche a
quelli ai quali era proibito dalle loro costituzioni o non era stato concesso da
un privilegio apostolico, che in seguito sia lecito ad essi possedere beni
immobili. Se qualcuno dei luoghi predetti, a cui per autorità apostolica era
stato concesso di possedere simili beni, ne fossero stati spogliati, il sinodo
stabilisce che debbano essere loro restituiti. In questi monasteri e case, sia
di uomini che di donne, possiedano o non possiedano beni immobili, vi sia solo
quel numero (di religiosi), - ed in avvenire sia mantenuto - che possa essere
facilmente sostentato con i redditi propri dei monasteri o con le consuete
elemosine. In seguito luoghi simili non siano eretti senza preventiva licenza
del vescovo nella cui diocesi devono essere costruiti.
Capitolo IV
Il santo sinodo proibisce che un religioso, senza licenza del
suo superiore, col pretesto della predicazione, della lettura, o di qualsiasi
opera pia, si metta a servizio di un prelato, di un principe, o di una
università o comune, o di qualsiasi altra persona o luogo. Né in ciò saranno a
suo favore privilegi e facoltà, che possa aver ottenuto da altri in questa
materia. Se agisse diversamente sia punito, come disobbediente, a giudizio del
superiore.
Non sia neanche permesso ai religiosi di allontanarsi dai
loro conventi, neppure con la scusa di recarsi dai loro superiori, se non
fossero stati da essi mandati o fatti chiamare. E chi non fosse trovato in
possesso di tale mandato, ottenuto per iscritto, sia punito dagli ordinari
locali come disertore del suo istituto.
Quelli, inoltre, che vengono mandati presso le università per
ragione di studio, abitino solo nei conventi. Diversamente si proceda dagli
ordinari contro di essi.
Capitolo V
Il santo sinodo, rinnovando la costituzione di Bonifacio VIII
Periculoso (410), sotto minaccia del divino giudizio e dell’eterna maledizione,
comanda a tutti i vescovi di fare assolutamente in modo che in tutti i monasteri
la clausura delle monache, se fosse stata violata, sia diligentemente
ripristinata; se invece fosse ancora intatta, venga conservata. Ciò potranno
fare con potestà ordinaria, nei monasteri loro soggetti, negli altri per
autorità della sede apostolica. Reprimano quelli che non obbediscono e
contraddicono, con le censure ecclesiastiche e con altre pene, non tenendo in
alcuna considerazione qualsiasi appello o ricorrendo anche, se necessario, per
questo scopo, all’aiuto del braccio secolare: aiuto che il santo sinodo esorta i
principi cristiani a prestare, e di cui fa obbligo, sotto pena di scomunica da
incorrersi ipso facto, a tutte le autorità secolari.
Quanto alle monache, a nessuna sia lecito, dopo la
professione, uscire dal monastero, anche per breve tempo, con qualsiasi
pretesto, se non per un legittimo motivo che il vescovo dovrà approvare, non
ostante qualsiasi indulto e privilegio.
Così pure non sia permesso a nessuno, di qualsiasi genere o
condizione egli fosse, di qualsiasi sesso ed età, entrare nel recinto del
monastero se non ha la licenza del vescovo o del superiore, ottenuta per
iscritto, sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto. Il vescovo e il
superiore da parte loro dovranno dare questa licenza solo nei casi necessari e
non potrà darla nessun altro, anche in forza di qualsiasi facoltà o indulto, già
concesso o che venisse concesso in seguito.
Poiché quei monasteri di monache, che si trovano fuori delle
mura della città o del villaggio, sono esposti alla preda e ad altri pericoli da
parte dei malfattori e spesso senza alcuna difesa, se i vescovi e gli altri
superiori lo crederanno, facciano in modo che le monache siano trasferite da
essi a quelli nuovi - o a quelli vecchi - che si trovano entro le città o
villaggi più abitati; richiedendo anche, se fosse necessario, l’aiuto del
braccio secolare. Quelli che lo impedissero o che non obbedissero, siano
costretti con le censure ecclesiastiche.
Capitolo VI
Nella elezione di qualsiasi superiore, abate, officiale
temporaneo e di altri, così pure dei generali, delle abbadesse e delle altre
superiore, perché tutto sia fatto regolarmente e senza alcun inganno, il santo
sinodo comanda severamente, prima di tutto, che tutte le autorità nominate
debbano essere elette con voto segreto, in modo che i nomi dei singoli elettori
non vengano mai resi noti. E non sia neppure lecito, in futuro, delegare
provinciali o abati, priori o altri titolari qualsiasi a fare l’elezione, o a
supplire le volontà e i voti degli assenti.
Se poi qualcuno fosse eletto contro la costituzione di questo
decreto, l’elezione sia nulla e chi ha consentito ad essere eletto provinciale,
abate o priore in seguito sia considerato inabile a qualsiasi carica, nel suo
ordine; e le facoltà concesse in questo campo dovranno essere considerate
senz’altro abrogate, e qualora in seguito ne fossero concesse altre, si
ritengano come ottenute con frode.
Capitolo VII
Sia eletta un’abbadessa e una priora, (o con qualsiasi altro
nome venga chiamata la superiora) di almeno quarant’anni e che abbia vissuto
lodevolmente per otto anni dopo la professione religiosa. Se non vi fosse
nessuna persona, nel monastero, con questi requisiti, si potrà scegliere da un
altro monastero dello stesso ordine. Se anche questo sembrasse difficile al
superiore che presiede all’elezione, ne venga scelta una dello stesso monastero,
tra quelle che abbiano superato i trent’anni ed abbiano vissuto rettamente
almeno per cinque anni dopo la professione; ciò, con l’approvazione del vescovo
o di altro superiore.
Nessuna sia messa a capo di due monasteri; e se qualcuna ne
avesse, in qualsiasi modo, due o più, sia costretta a lasciarli entro sei mesi,
ritenendosene uno. Dopo tale periodo, se non avesse ancora rinunziato ad essi,
per disposizione stessa del diritto siano considerati tutti vacanti.
Chi regola l’elezione, sia il vescovo o altro superiore, non
entri nel monastero propriamente detto; ma ascolti o riceva i voti delle singole
monache davanti alla grata. Quanto al resto, siano osservate le costituzioni dei
singoli ordini o monasteri.
Capitolo VIII
Tutti quei monasteri che non dipendono dai capitoli generali
o dai vescovi, e che non hanno i loro visitatori ordinari regolari, ma che sono
governati sotto l’immediata protezione e direzione della sede apostolica, entro
un anno dalla fine del presente concilio, - e poi ogni triennio, - siano
obbligati a riunirsi in congregazioni, secondo le prescrizioni della
costituzione di Innocenzo III nel concilio generale, che inizia: In singulis
(411), ed ivi eleggere delle persone religiose, che trattino e prendano
decisioni sul modo di erezione e sull’ordine di queste congregazioni e sulle
regole da osservarsi in esse. Qualora fossero in ciò negligenti, il metropolita,
nella cui provincia si trovano questi monasteri potrà convocarli, come delegato
della sede apostolica, per queste questioni.
Se nei confini di una sola provincia il numero di tali
monasteri non fosse sufficiente a costituire una congregazione, potranno
formarne una i monasteri di due o tre province. Costituite queste congregazioni,
i loro capitoli generali, i superiori e i visitatori da essi eletti, avranno sui
monasteri della loro congregazione e sui religiosi che ne fanno parte la stessa
autorità che gli altri superiori e visitatori hanno negli altri ordini. Siano
tenuti, inoltre, a visitare con frequenza i monasteri della loro congregazione
ed attendere alla loro riforma, e ad osservare le prescrizioni dei sacri canoni
e di questo sacro concilio. Se poi, non ostante le pressioni del metropolita,
essi non si dessero pensiero di eseguire le precedenti disposizioni, siano
soggetti nelle diocesi in cui si trovano ai vescovi, come delegati della sede
apostolica.
Capitolo IX
I monasteri delle monache immediatamente soggetti alla sede
apostolica, anche sotto il nome di "capitoli di S. Pietro" o "di S. Giovanni" -
o comunque si chiamino - siano governati dai vescovi, come delegati della stessa
santa sede, non ostante qualsiasi cosa in contrario. Quelli, invece, che sono
retti da persone scelte nei capitoli generali o da altri religiosi, rimangano in
loro custodia e sotto la loro cura.
Capitolo X
Facciano bene attenzione i vescovi e gli altri superiori di
monasteri di monache, che nelle loro costituzioni le monache siano esortate a
confessare i loro peccati e a ricevere la sacrosanta eucarestia almeno una volta
al mese, perché, premunite di questo salutare presidio, superino con energia
tutti gli assalti del demonio.
Oltre al confessore ordinario, due o tre volte all’anno sia
dato dal vescovo o dagli altri superiori un altro confessore straordinario, che
deve ascoltare le confessioni di tutte.
Il concilio proibisce che il santissimo corpo di Cristo venga
conservato nel loro coro o entro il monastero, e non, invece, nella chiesa
pubblica, non ostante qualsiasi indulto o privilegio.
Capitolo XI
In quei monasteri ed in quelle case, maschili o femminili,
cui è annessa la cura delle anime di persone secolari - oltre a quelle che
appartengono alla famiglia di tali monasteri o enti - le persone, tanto
religiose che secolari, che esercitano tale cura, in ciò che riguarda la
predetta cura e l’amministrazione dei sacramenti, siano direttamente soggette
alla giurisdizione, alla visita e alla correzione del vescovo, nella cui diocesi
si trovano; nessuno sia addetto a questa cura, anche se amovibile a volontà,
senza il suo consenso e senza aver prima subito l’esame del vescovo stesso o di
un suo vicario.
Eccettuiamo il monastero di Cluny con i suoi territori ed
anche quei monasteri o luoghi, in cui gli abati generali o altri superiori
religiosi esercitano la giurisdizione vescovile e temporale sui parroci e sui
parrocchiani, salvo tuttavia il diritto dei vescovi, che hanno su questi luoghi
e persone una giurisdizione maggiore.
Capitolo XII
Non solo le censure e gli interdetti emanati dalla sede
apostolica, ma anche quelli promulgati dagli ordinari, siano pubblicati dai
religiosi a richiesta del vescovo, nelle loro chiese ed osservati. Così pure i
giorni festivi, che lo stesso vescovo avesse comandato di osservare nella sua
diocesi, siano osservati da tutti gli esenti, anche regolari.
Capitolo XIII
Quanto alle controversie sulla precedenza, che con
grandissimo scandalo sorgono spessissimo tra gli ecclesiastici, sia secolari che
regolari, in occasione di pubbliche processioni, nei funerali, nel portare il
baldacchino e simili, il vescovo, senza alcuna possibilità di appello e senza
badare ad altro, cerchi di comporle tutte. Tutti gli esenti, poi, tanto chierici
secolari che regolari, anche monaci, chiamati alle pubbliche processioni, siano
costretti ad andarvi, eccetto solo quelli che vivono sempre nella più stretta
clausura.
Capitolo XIV
Ogni religioso non soggetto al vescovo, che vive dentro le
mura del monastero, ma che fuori ha mancato talmente da essere di scandalo al
popolo, ad istanza del vescovo ed entro un termine da lui stabilito, venga
punito gravemente dal suo superiore, il quale comunichi al vescovo stesso
l’avvenuta punizione. Se non lo punisse, sia privato del suo ufficio dal suo
superiore e colui che ha mancato sarà punito dal vescovo.
Capitolo XV
In qualsiasi congregazione religiosa, sia maschile che
femminile, la professione non sia emessa prima che si sia compiuto il sedicesimo
anno di età. Chi non avesse fatto almeno un anno di probazione dal ricevimento
dell’abito, non sia ammesso ad essa. La professione fatta prima sia nulla. Essa,
quindi, non importerà alcun obbligo di osservare la regola di nessuna
congregazione e di nessun ordine e di sottostare a qualsiasi altro effetto.
Capitolo XVI
Nessuna rinunzia fatta, nessuna obbligazione assunta, nei due
mesi che precedono la professione anche con giuramento o in favore di qualsiasi
causa pia, abbia valore, se non con licenza del vescovo o del suo vicario, e si
sott’intenda sempre che non sortirà il suo effetto, se non quando sarà avvenuta
la professione. Le rinunzie fatte diversamente, anche se con espressa rinunzia a
questo favore e con giuramento, siano irrite e di nessun effetto. Finito il
noviziato, i superiori ammettano alla professione i novizi che avranno trovato
adatti, altrimenti li dimettano dal monastero.
Con questo provvedimento, tuttavia, il santo sinodo non
intende innovare nulla per quanto riguarda l’ordine dei chierici della società
di Gesù né proibire che esso possa servire il Signore e la sua chiesa secondo il
suo pio metodo di vita, approvato dalla sede apostolica.
Eccetto il vitto e il vestito del novizio o della novizia per
il periodo della prova, prima della professione non sia dato nulla dei loro beni
al monastero, dai genitori o dai parenti, o dai loro procuratori, con qualsiasi
pretesto, perché non avvenga che con questa scusa: che, cioè, il monastero
possiede tutti o la maggior parte dei loro beni, non possano andarsene, e che
difficilmente, se se ne andassero, potrebbero ricuperarli. Anzi, il santo
concilio fa espresso obbligo a quelli che danno e a quelli che ricevono, sotto
minaccia di scomunica, di non agire assolutamente in tal modo; e che sia
restituito a chi se ne va prima della professione ciò che era suo.
Il vescovo obblighi ad osservare questa
prescrizione anche con le censure ecclesiastiche, se sarà necessario.
Capitolo XVII
Il santo concilio, preoccupandosi della libertà della
professione delle fanciulle che si dedicano a Dio, stabilisce e prescrive che se
una fanciulla, che vuole indossare l’abito religioso, ha più di dodici anni, non
possa riceverlo - né essa od altra possa poi emettere la professione - prima che
il vescovo o il suo vicario (qualora egli fosse assente o impedito), o qualche
altro incaricato da essi a loro spese, si sia reso conto con diligenza della
volontà della fanciulla: se, cioè, essa fosse costretta, o ingannata, e se
sappia quello che fa.
Se, quindi, si troverà che la sua volontà è pia e libera, e
che ha i requisiti necessari secondo la regola di quel monastero e di
quell’ordine e che il monastero è adatto, le sia permesso fare la professione.
Perché il vescovo non ignori il tempo di tale professione, la superiora del
monastero è tenuta ad informarlo un mese prima. Se essa mancasse di fare ciò,
sia sospesa dal suo ufficio per tutto il tempo che sembrerà opportuno al
vescovo.
Capitolo XVIII
Questo santo sinodo pronuncia l’anatema contro tutte e
singole le persone di qualsiasi qualità o condizione, sia chierici che laici,
secolari o regolari, qualsiasi dignità essi abbiano - che in qualsiasi maniera
costringessero una fanciulla, una vedova, o altra donna qualsiasi, ad entrare in
monastero o a indossare l’abito di qualsiasi ordine o ad emettere la professione
religiosa contro la sua volontà fuorché nei casi permessi dal diritto; e così
pure quelli che dessero il loro consiglio, prestassero il loro aiuto e il loro
favore; e quelli che, pur sapendo che essa non entra in monastero, non riceve
l’abito, non fa la professione di sua volontà, siano stati presenti a
quest’atto, abbiano dato il loro consenso o abbiano interposto la loro autorità,
in qualsiasi maniera.
A simile anatema sottopone quelli che senza giusto motivo
impedissero in qualsiasi modo il santo proposito delle vergini o di altre donne
di prendere l’abito o di emettere il voto.
Nei monasteri soggetti al vescovo, ma anche in qualsiasi
altro monastero, si osservino tutte e singole quelle norme che bisogna osservare
prima e durante la stessa professione.
Si eccettuano, tuttavia, tra queste, quelle donne che sono
dette penitenti o convertite, per le quali si osservino le costituzioni loro
proprie.
Capitolo XIX
Ogni religioso, il quale affermi di essere entrato in
religione per forza e per timore o anche di aver fatto la professione prima
dell’età prescritta, o qualche cosa di simile e voglia lasciare l’abito in
qualsiasi modo; o che se ne voglia andare anche con l’abito, senza il permesso
dei superiori, non sia preso in considerazione, se non entro il primo
quinquennio dal giorno della sua professione ed esponga dinanzi al suo superiore
e all’ordinario i propri motivi.
Se poi egli lasciasse spontaneamente l’abito prima, non gli
sia permesso far valere alcun motivo, ma sia costretto a tornare in monastero, e
sia punito come apostata; e nel frattempo non godrà di nessun privilegio del
proprio ordine.
Nessun religioso, inoltre, qualsiasi facoltà possa avere, sia
trasferito ad altro ordine religioso meno severo. E non si conceda ad alcun
religioso di portare occultamente l’abito del suo ordine.
Capitolo XX
Gli abati, capi di ordini, e gli altri superiori di essi, non
soggetti a vescovi, che hanno legittima giurisdizione su altri monasteri
inferiori o su priorati, visitino ex officio, ciascuno nel suo territorio e a
suo tempo e luogo, quegli stessi monasteri e priorati, anche se fossero stati
dati in commenda. E poiché questi sono sottoposti ai capi dei loro ordini, il
santo sinodo dichiara che essi non sono compresi in quelle norme che altra volta
sono state emanate per i monasteri dati in commenda, e che quelli che sono a
capo di tali ordini sono tenuti a ricevere i visitatori e ad eseguire le loro
disposizioni.
I monasteri che sono i principali dell’ordine, siano visitati
secondo le costituzioni della santa sede e di ciascun ordine. E finché dureranno
tali commende, i priori claustrali o - nei priorati dei conventi che hanno dei
sottopriori - quelli che sono addetti alle correzioni e alla direzione
spirituale, siano eletti dai capitoli generali o dai visitatori degli stessi
ordini.
In ogni altro campo i privilegi e le facoltà di questi
ordini, riguardanti le loro persone, i loro luoghi, i loro diritti, rimangano
fermi ed intatti.
Capitolo XXI
Poiché la maggior parte dei monasteri - anche abbazie,
priorati e prepositure -, per la cattiva amministrazione di quelli cui erano
stati affidati, hanno sofferto non lievi danni, sia nel campo spirituale che
temporale, il santo sinodo desidera assolutamente ricondurli alla disciplina
propria della vita monastica.
Ma la condizione dei tempi presenti è dura e difficile. E non
si può apportare un rimedio comune a tutti, subito e in ogni luogo, come si
desidererebbe.
Perché, tuttavia, non tralasci nessun provvedimento con cui
si possa un giorno provvedere salutarmente ai mali predetti, primo: esso confida
che il sommo pontefice romano nella sua pietà e prudenza farà del suo meglio,
perché, secondo le esigenze dei nostri tempi, a quelli che ora sono affidati in
commenda e che hanno propri conventi, vengano preposti religiosi dello stesso
ordine, che abbiano fatto la loro professione e che possano dirigere e guidare
il gregge. Quelli che si renderanno vacanti in avvenire, non siano conferiti se
non a religiosi di sperimentata virtù e santità.
Quanto poi ai monasteri principali e più importanti degli
ordini - nonché le abbazie e i priorati detti filiali di quelli chi
presentemente li ha in commenda, - a meno che non sia stato loro provvisto con
regolare successore - fra sei mesi dovrà professarne solennemente la regola o
lasciarli. Diversamente, queste commende si considerino vacanti ipso iure.
E perché in tutte le singole prescrizioni precedenti non
possa usarsi alcun inganno, il santo sinodo comanda che nella provvista di tali
monasteri venga espressamente nominata la qualità di ciascuno, e che una
provvista fatta diversamente sia considerata illegale e non abbia affatto in suo
favore il susseguente possesso, anche triennale.
Capitolo XXII
Il santo sinodo comanda che le prescrizioni dei precedenti
decreti e di ogni loro singola parte siano osservate in tutti i conventi e
monasteri, nei collegi e nelle case di monaci e religiosi di qualsiasi specie,
di qualsiasi tipo di monache, vergini e vedove, anche se esse vivano sotto il
governo degli ordini militari, - anche di Gerusalemme -, con qualsiasi nome esse
siano indicate, sotto qualsiasi regola e costituzione, e sotto qualsiasi tutela,
amministrazione, soggezione, annessione, o dipendenza da qualsiasi ordine
religioso, mendicante o non mendicante, di altri monaci regolari, o di canonici
di qualsiasi tipo.
Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio di tutti e
singoli questi ordini, qualsiasi possa esser la forma dell’espressione usata;
anche quelli contenuti nella costituzione detta Mare magnum; quelli ottenuti
nella fondazione; non ostante le costituzioni e le regole, anche giurate; le
consuetudini e le prescrizioni, anche immemorabili.
Se vi fossero dei religiosi, sia uomini che donne, che vivono
sotto una regola più severa e norme più strette, il santo sinodo (eccettuata la
facoltà di avere beni immobili in comune) non intende allontanarli dal loro
metodo di vita e dalla loro osservanza.
E poiché il santo sinodo desidera che tutto quello che è
stato sopra ricordato sia mandato ad effetto in ogni particolare, comanda a
tutti i vescovi che, nei monasteri loro soggetti e in tutti gli altri loro
affidati con i precedenti decreti e così pure a tutti gli abati e generali e
agli altri superiori degli ordini accennati, che le prescrizioni suddette
vengano eseguite immediatamente. Se qualcosa non sarà eseguita, i concili
provinciali suppliscano e puniscano la negligenza dei vescovi. I capitoli
provinciali e generali dei religiosi, e, in mancanza dei capitoli generali, i
concili provinciali, provvedano con la designazione di alcuni dello stesso
ordine.
Il santo sinodo, inoltre, esorta tutti i re, principi,
repubbliche, autorità - e lo comanda loro in virtù di santa obbedienza - a voler
prestare il loro aiuto e a interporre la loro autorità - quando ne fossero
richiesti - a favore dei vescovi, degli abati, dei generali e degli altri
superiori, nell’esecuzione della riforma sopra descritta. Così quanto è stato
prescritto potrà esser felicemente eseguito, a lode di Dio onnipotente.
Decreto di riforma generale.
Capitolo I
Sarebbe desiderabile che chi riceve il ministero episcopale
conosca i propri doveri e comprenda di essere stato chiamato non per cercare la
propria utilità, né per procurarsi ricchezze o vivere nel lusso, ma a fatiche e
preoccupazioni per la gloria di Dio. Non c’è dubbio che anche gli altri fedeli
saranno più facilmente incitati alla religione e all’onestà, se vedranno i loro
pastori preoccupati non delle cose del mondo, ma della salvezza delle anime e
della patria celeste.
Il santo sinodo comprende che questi principi sono
fondamentali per il rinnovamento della disciplina nella chiesa ed esorta tutti i
vescovi perché, meditandoli spesso, anche con i fatti stessi e le azioni della
vita, si mostrino conformi al loro ufficio: cosa che può considerarsi un
continuo modo di predicare. E prima di tutto, diano un andamento tale a tutto il
loro modo di vivere, che gli altri possano prendere da essi esempio di
frugalità, di modestia, di continenza e di umiltà, che ci rende tanto graditi a
Dio.
Sull’esempio, quindi, di quanto prescrissero i nostri padri
al concilio di Cartagine (412), non solo comanda che i vescovi si contentino di
una modesta suppellettile, di una sobria mensa e di un vitto frugale, ma che si
guardino bene perché nel resto della loro vita e in tutta la loro casa non vi
sia nulla di alieno da questo santo genere di vita, che non mostri zelo per
Iddio e disprezzo per le vanità.
In modo particolare, poi, proibisce loro assolutamente di
cercare di favorire esageratamente i loro parenti e familiari con i redditi
della chiesa, poiché anche i canoni degli apostoli proibiscono loro di donare ai
loro parenti i beni ecclesiastici che sono di Dio. Se poi fossero poveri, li
diano loro come poveri, ma non li sottraggano e non li dissipino per essi. Anzi
il santo sinodo li esorta vivamente, perché depongano del tutto questo affetto
umano della carne verso i fratelli, i nipoti e i parenti, da cui nella chiesa
hanno avuto origine tanti mali.
Le cose dette dei vescovi non solo devono valere - tenuto
conto del grado di ciascuno - per tutti quelli che hanno benefici ecclesiastici,
sia regolari che secolari, ma si stabilisce che debbano valere anche per i
cardinali della santa chiesa romana, poiché sarebbe inconcepibile che quelli col
consiglio dei quali il romano pontefice governa la chiesa universale, non
debbano poi brillare per le virtù e per una vita castigata, che attiri a buon
diritto gli sguardi di tutti.
Capitolo II
La tristezza dei tempi e la malizia delle eresie, che vanno
sempre crescendo, costringe a non trascurare nulla per l’edificazione dei popoli
e la difesa della fede cattolica. Il santo concilio, quindi, fa obbligo a tutti
i patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi e a tutti gli altri che per diritto
o per consuetudine devono prender parte al concilio provinciale, che nel primo
concilio provinciale, che dovrà tenersi dopo la fine del presente sinodo,
accettino apertamente tutte e singole le definizioni e i decreti di questo santo
concilio; che promettano e facciano professione di vera obbedienza al sommo
pontefice romano. Dovranno anche respingere e anatematizzare pubblicamente tutte
le eresie condannate dai sacri canoni e dai concili generali, specialmente da
questo.
Lo stesso faranno, per l’avvenire, al primo sinodo
provinciale cui parteciperanno, quelli che saranno promossi patriarchi, primati,
arcivescovi e vescovi. Se qualcuno di questi (Dio non voglia!) si rifiutasse, i
vescovi comprovinciali dovranno avvertirne subito il romano pontefice, sotto
pena della divina indignazione. E intanto si astengano dalla sua comunione.
Tutti quelli, poi, che, sia al presente, sia in futuro,
avranno dei benefici ecclesiastici, e quelli che devono prendere parte al sinodo
diocesano faranno la stessa cosa nel primo sinodo. Se non lo facessero, siano
puniti secondo le prescrizioni dei sacri cànoni.
Tutti quelli, inoltre, che hanno il dovere di curare le
università e gli studi generali, di visitarli e di riformarli, facciano in modo
che queste stesse università accettino integralmente i canoni e i decreti di
questo santo sinodo, e che i maestri, i dottori e gli altri insegnino ed
interpretino le verità della fede cattolica alla luce di essi, e si obblighino a
seguire questo metodo all’inizio di ogni anno con un solenne giuramento.
Inoltre, se vi fossero altre cose, nelle università, che avessero bisogno di
riforma, quelli, cui spetta, le emendino per l’aumento della religione e della
disciplina ecclesiastica.
Le università che sono direttamente sotto la protezione del
pontefice romano e sono soggette alla sua visita, sua santità cercherà di farle
visitare e riformare salutarmente da suoi delegati, nel modo descritto sopra e
come a lui sembrerà utile.
Capitolo III
Quantunque la spada della scomunica sia il nerbo della
disciplina ecclesiastica e sia molto utile a tenere a freno i popoli, tuttavia è
da usarsi con molta parsimonia e cautela, perché l’esperienza insegna che, se
essa viene adoperata senza la dovuta considerazione e per motivi non gravi, è
piuttosto disprezzata che temuta, e porta piuttosto la rovina che la salvezza.
Quindi, le scomuniche che, premesse le ammonizioni, tendono a
ottenere confessioni, o sono comminate per cose perdute o rubate, non siano
assolutamente decise da altri che dal vescovo, e anche allora se non per cose di
una certa importanza, e dopo che il caso sia stato diligentemente esaminato dal
vescovo con matura riflessione, e faccia impressione sul suo animo. Né si lasci
indurre a concederla dall’autorità di qualsiasi secolare, neppure dei pubblici
poteri. Ma tutta la questione rimanga affidata al suo giudizio e alla sua
coscienza, e lui solo ne giudichi, tenuto conto della cosa, del luogo, della
persona, delle circostanze.
Si comanda a tutti i giudici ecclesiastici, di qualunque
dignità, che, ogni qualvolta nelle cause giudiziarie essi potranno fare con
autorità propria una esecuzione reale o personale, in qualsiasi momento del
giudizio, si astengano dalle censure ecclesiastiche o dall’interdetto. Nelle
cause civili, però, che in qualsiasi modo riguardano il Soro ecclesiastico, sarà
lecito, se sembrerà loro opportuno, procedere contro chiunque, anche contro
laici, e definire le cause con multe pecuniarie - che verranno assegnate ai
luoghi pii ivi esistenti, non appena riscosse - col prendere pegni, con
l’incarcerare persone, - cose che potranno fare per mezzo di esecutori propri o
di altri -; o anche con la privazione dei benefici e con altri mezzi offerti dal
diritto. Ma se l’esecuzione reale o personale contro i responsabili non potesse
essere fatta in questo modo e si avesse contumacia verso il giudice, allora
egli, oltre che con le altre pene, potrà colpirli anche con la scomunica, a suo
arbitrio.
Anche nelle cause criminali, quando può aver luogo
l’esecuzione reale e personale accennata sopra, si dovrà fare in modo da
astenersi dalle censure. Ma se questa esecuzione non potesse avere luogo
facilmente, sarà permesso al giudice servirsi di sanzioni spirituali contro i
colpevoli, se, però, la qualità della colpa, - e non senza previa ammonizione,
fatta almeno per due volte, anche con editto - lo richieda.
Sia poi assolutamente illecito a qualsiasi autorità secolare,
proibire al giudice ecclesiastico di scomunicare qualcuno, o comandare di
revocare la scomunica, col pretesto che non sono state osservate le norme del
presente decreto. Queste, infatti, sono cose che riguardano gli ecclesiastici e
non i secolari. Qualsiasi scomunicato, inoltre, se dopo le legittime ammonizioni
non si ravvede, non solo non potrà essere ammesso ai sacramenti, alla comunione
e alla familiarità con i fedeli, ma qualora, irretito nelle censure, con animo
impenitente vivesse miseramente in esse per un anno, si potrà anche procedere
contro di lui come sospetto di eresia.
Capitolo IV
Avviene spesso in alcune chiese che il numero delle messe da
celebrarsi per i vari lasciti dei defunti sia tanto grande, da non potersi
soddisfare ad esse nei singoli giorni voluti dai testatori o che l’elemosina da
essi lasciata per celebrare sia tanto modesta, da non potersi trovare facilmente
chi voglia sobbarcarsi a questo incarico. Per cui restano inadempiute le pie
volontà dei testatori e si gravano le coscienze di coloro cui incombono questi
doveri.
Il santo sinodo, desiderando che questi lasciti ad usi pii
siano soddisfatti quanto più pienamente ed utilmente è possibile, dà facoltà ai
vescovi, abati e generali di ordini, perché gli uni nel sinodo diocesano, gli
altri nei loro capitoli generali, dopo aver diligentemente studiato la
questione, possano stabilire secondo la loro coscienza, quello che a loro
sembrerà giovare maggiormente all’onore e al culto di Dio e alla utilità delle
chiese in modo, però, che sia fatta la commemorazione dei defunti che hanno
lasciato legati pii per la salute delle loro anime.
Capitolo V
La logica richiede che a quelle cose che sono bene ordinate,
non si rechi pregiudizio con disposizioni contrarie.
Quando, perciò, nella erezione o fondazione di benefici di
qualsiasi natura, o in altre costituzioni si richiedono certe qualità, o sono
annessi ad essi determinati oneri, nel conferimento di qualsiasi beneficio o in
qualsiasi altra disposizione non si deve derogare a queste prescrizioni.
Le stesse norme si osservino per le prebende teologali,
magistrali, dottorali, presbiterali, diaconali, suddiaconali, quando fossero
state così costituite, di modo che in nulla si venga meno, in nessuna provvista,
a ciò che riguarda le loro qualità o gli ordini. Ogni provvista fatta in deroga
a queste norme, sia considerata illegittima.
Capitolo VI
Il santo sinodo stabilisce che in tutte le chiese cattedrali
e collegiate venga osservato il decreto emanato sotto Paolo III, di felice
memoria, che comincia con le parole: Capitula cathedralium (413). Ciò, non solo
quando il vescovo le visita, ma anche quando ex officio o, dietro richiesta
procede contro qualcuno, conforme a quanto è prescritto in questo stesso
decreto. Quando tuttavia, procede fuori della visita, si osservino queste norme.
E cioè:
Il capitolo, all’inizio di ogni anno, scelga due propri
membri, secondo il cui consiglio e col cui consenso il vescovo - o il suo
vicario - sia tenuto a procedere sia nell’istruire il processo, che negli altri
atti fino alla conclusione della causa compresa, - tuttavia dinanzi al notaio
dello stesso vescovo e nella sua casa, o nel consueto tribunale.
I due abbiano un solo voto ed uno abbia facoltà di aderire al
vescovo. Se tutti e due in qualche atto (sia la sentenza interlocutoria, sia
definitiva), discordassero dal vescovo, allora entro lo spazio di sei giorni,
insieme col vescovo, eleggano un terzo membro; e se in questa elezione
discordassero, l’elezione sia devoluta al vescovo più vicino. E così la
questione, in cui v’era disaccordo, venga risolta secondo l’opinione di quella
parte con cui il terzo si troverà d’accordo. In caso diverso, il processo e
tutte le sue conseguenze siano nulli, e non abbiano alcun effetto giuridico.
Nelle questioni criminali di incontinenza, di cui nel decreto
sui concubinari (414) e così pure nelle colpe più gravi che importassero la
deposizione o la degradazione, quando si teme la fuga, perché non venga eluso il
giudizio e quindi c’è bisogno della detenzione personale, il vescovo,
all’inizio, potrà procedere da solo ad una sommaria informazione e alla
necessaria detenzione, osservando, tuttavia, nel resto, l’ordine sopra
descritto. In ogni caso, però, si abbia l’accortezza di custodire i colpevoli -
naturalmente secondo la qualità della colpa e delle persone - in luogo decente.
Ai vescovi, inoltre si attribuisca l’onore dovuto alla loro
dignità. Nel coro e nel capitolo, nelle processioni e nelle altre pubbliche
manifestazioni, abbiano il primo posto, il luogo che essi stessi si scelgono e
la maggiore autorità in ogni cosa. Se essi, inoltre, hanno qualcosa da proporre
alla discussione dei canonici, e non si tratta di cosa che riguardi l’utilità
propria o dei loro familiari, i vescovi stessi convochino il capitolo, chiedano
i voti e concludano secondo questi. Assente il vescovo, ciò sia fatto senz’altro
da quei membri del capitolo, cui spetta per diritto o per consuetudine, senza
che venga ammesso il vicario del vescovo. Nelle altre cose, la giurisdizione e i
poteri del capitolo - se ne avesse - e l’amministrazione dei beni sia
assolutamente salva ed intatta.
Quelli che non hanno dignità e non appartengono al capitolo,
nelle cause ecclesiastiche siano tutti soggetti al vescovo, non ostante i
privilegi, che competessero anche secondo le tavole di fondazione, le
consuetudini, anche immemorabili, le sentenze, i giuramenti, gli accordi, che
obblighino solo i loro autori. Si eccettuano, tuttavia, tutti i privilegi
concessi alle università degli studi generali, o ai loro membri.
Tutte queste norme, però, ed ogni singola loro disposizione
non si applicheranno a quelle chiese, dove i vescovi o i loro vicari in forza
delle costituzioni, di privilegi, di consuetudini, di accordi, o di qualunque
altra norma avessero una potestà, un’autorità e una giurisdizione maggiore di
quanto non sia stato stabilito col presente decreto. Né il santo sinodo intende
derogare ai loro poteri.
Capitolo VII
Poiché nei benefici ecclesiastici tutto ciò che dà la
sensazione di una successione ereditaria è odioso alle sacre costituzioni e
contrario ai decreti dei padri, a nessuno, in futuro, sia concesso, anche col
consenso degli interessati, l’accesso e il regresso a qualsiasi beneficio
ecclesiastico. Quelli concessi finora non siano sospesi, estesi o trasferiti.
Questo decreto dovrà essere osservato per qualsiasi beneficio
ecclesiastico, per le chiese cattedrali, e per qualsiasi persona, anche per
quelle rivestite della dignità cardinalizia.
Anche per quanto riguarda le coadiutorie con futura
successione sia osservata la stessa norma e non dovranno essere concesse a
nessuno, di qualsiasi beneficio ecclesiastico si tratti. E se qualche volta la
necessità urgente di una chiesa cattedrale o di un monastero o una evidente
utilità richiederà che si dia al prelato un coadiutore, questi non sia concesso
mai con futura successione, se prima il caso non è stato diligentemente
considerato dal pontefice romano e non sia certo che in esso concorrono tutte le
qualità, che secondo il diritto e i decreti di questo santo sinodo, si
richiedono nei vescovi e nei prelati. In caso diverso, le concessioni fatte su
questo punto siano considerate illegali.
Capitolo VIII
A quanti hanno benefici ecclesiastici, secolari o religiosi,
il santo sinodo ricorda che si abituino ad esercitare con pronta benignità il
dovere dell’ospitalità, così frequentemente comandato dai santi padri, per
quanto, naturalmente, lo permetteranno i loro proventi; e ricordino che quelli
che amano l’ospitalità, ricevono Cristo nei loro ospiti (415).
Quelli che hanno in commenda, in amministrazione o a
qualsiasi altro titolo, quelli che nel comune linguaggio sono chiamati
"ospedali", o altri luoghi pii, istituiti principalmente per l’utilità dei
pellegrini, degli infermi, dei vecchi o dei poveri; o che li avessero perché
uniti alle proprie chiese; o se le chiese parrocchiali fossero per caso unite
agli ospedali, o erette in ospedali, e concesse in amministrazione ai loro
patroni il santo sinodo comanda assolutamente che essi svolgano l’incarico ed
esercitino l’ufficio loro imposto, e con i frutti a ciò destinati pratichino
davvero quella ospitalità che devono praticare, secondo la costituzione del
concilio di Vienne, già altra volta rinnovata in questo stesso sinodo sotto
Paolo III, di felice memoria, e che inizia con le parole: Quia contingit (416).
Se questi ospedali sono stati istituiti per accogliere un
determinato genere di pellegrini, di infermi o di altre persone, e nel luogo ove
essi si trovano, non vi fossero tali persone o ve ne fossero pochissime, si
comanda ancora che i loro redditi siano devoluti a altro uso pio, che sia simile
il più possibile al loro scopo, e, considerato il luogo o il tempo, il più
utile, come sembrerà meglio al vescovo e a due membri del capitolo, che per la
loro esperienza siano tra i più capaci, scelti dal vescovo stesso; a meno che
nella loro fondazione o costituzione non sia stato disposto diversamente, anche
per questo caso. Allora il vescovo dovrà aver cura di fare eseguire quanto è
stato ordinato, o, se non fosse possibile, provveda utilmente egli stesso
secondo le direttive date sopra.
Se, quindi, tutti quelli, di cui abbiamo parlato, ed ognuno
di essi, di qualsiasi ordine o istituto religioso e di qualsiasi dignità, anche
se quelli che hanno l’amministrazione degli ospedali fossero laici - non
soggetti, però, a religiosi, dove è in vigore l’osservanza della regola -
ammoniti dall’ordinario, avessero, in concreto, cessato dall’esercitare con
tutti i mezzi necessari, cui sono tenuti, il dovere dell’ospitalità, potranno
essere costretti a ciò con le censure ecclesiastiche e con altri mezzi legali.
Potranno anche essere privati per sempre dell’amministrazione e della cura dello
stesso ospedale e sostituiti con altri. Coloro saranno tenuti, in coscienza,
alla restituzione dei frutti che avessero percepito contro lo scopo degli stessi
ospedali, che non potrà essere in nessun modo condonata o attenuata da una
composizione.
L’amministrazione o il governo di tali luoghi non sia mai
affidata in futuro alla stessa, identica persona, a meno che nelle tavole di
fondazione non si trovi scritto diversamente. Per quanto riguarda tutte queste
disposizioni, intendiamo che abbiano valore, non ostante qualsiasi unione,
esenzione e consuetudine in contrario, anche immemorabile, indulti e privilegi
di qualsiasi natura.
Capitolo IX
Come non è giusto abolire i legittimi diritti di patronato e
violare le pie volontà dei fedeli, così non deve permettersi che con questa
scusa si assoggettino i benefici ecclesiastici, come da molti svergognatamente
si sta facendo. Perché, quindi, in ogni cosa si osservi il debito modo, il santo
sinodo stabilisce che il "diritto di patronato" abbia origine da fondazione o da
istituzione, che possa provarsi con documenti autentici e con gli altri elementi
richiesti dal diritto; o anche da presentazioni che si siano ripetute per un
tempo lunghissimo, che ecceda la memoria d’uomo; o anche in altro modo, secondo
le disposizioni del diritto.
Quando, invece, si tratta di persone, comunità, o università,
nelle quali si suppone per lo più che tale diritto abbia avuto origine
facilmente da usurpazione, dovrà richiedersi una documentazione più nutrita e
più scrupolosa, per poter provare questo titolo. E la prova del tempo
immemorabile non sarà loro sufficiente, se non nel caso che oltre agli altri
elementi necessari - si possano provare da atti autentici anche le presentazioni
per non meno di cinquant’anni continui, e che abbiano sortito tutte il loro
effetto.
Tutti gli altri patronati sui benefici, sia secolari che
regolari o parrocchiali, sulle dignità o su qualsiasi altro beneficio, su una
chiesa cattedrale o collegiata; e così pure le facoltà e i privilegi concessi, -
sia in forza del patronato, che per qualsiasi altro diritto, - di nominare,
scegliere e presentare ad essi quando si rendono vacanti (eccetto, i legittimi
patronati sulle chiese cattedrali e gli altri che appartengono all’imperatore,
ai re, a quanti hanno un regno e agli altri principi supremi, che hanno diritto
di comando sui loro sudditi, e quelli che sono stati concessi in favore degli
studi generali), tutti questi, dunque, si devono considerare abrogati e nulli,
insieme col quasi possesso che ne sia seguito. Questi benefici potranno esser
conferiti, da quelli che hanno il diritto di darli, come benefici liberi e le
provviste abbiano pieno effetto giuridico. I vescovi, inoltre, potranno
respingere quelli che sono stati presentati dai patroni, se non fossero adatti.
Se il diritto di istituzione appartenesse ad inferiori, i candidati siano
esaminati dal vescovo, conformemente a quanto altrove è stato stabilito da
questo santo sinodo. In caso contrario, il conferimento fatto dagli inferiori,
sia nullo e vano.
Quanto ai patroni dei benefici di qualsiasi ordine e dignità,
anche se fossero comuni, università, collegi di qualsiasi qualità di chierici o
di laici, quando si tratta della riscossione dei frutti, dei proventi, delle
entrate di qualsiasi beneficio, anche se avessero su di essi, per fondazione e
dotazione, il diritto di patronato, non si intromettano in nessun modo e per
nessun motivo ed occasione ma, non ostante qualsiasi consuetudine, li lascino
liberamente al rettore o beneficiario, perché li distribuisca. Né osino
trasferire ad altri tale diritto di patronato con titolo di vendita, o con
qualsiasi altro titolo, contro le disposizioni del diritto. Se facessero
diversamente, siano sottoposti alla scomunica e all’interdetto, e siano per ciò
stesso privati del diritto di patronato.
Le accessioni, inoltre, - fatte per via di unione - di
benefici liberi alle chiese soggette al diritto di patronato, anche di laici, a
chiese parrocchiali ed altri benefici di qualsiasi specie, anche semplici, alle
dignità o agli ospedali, così da trasformare questi benefici liberi in benefici
della stessa natura di quelli cui vengono uniti, e da sottoporli al diritto di
patronato, se non hanno ancora conseguito completamente il loro effetto, si deve
supporre che le stesse unioni siano state concesse con la simulazione, non
ostante qualsiasi formula usata o derogazione espressa. Lo stesso sarà di quelle
fatte in futuro, da qualsiasi autorità, anche apostolica. Tali unioni non
dovranno più essere eseguite; e gli stessi benefici uniti, quando si renderanno
vacanti, siano assegnati liberamente come prima.
Quelle fatte da non più di quarant’anni, malgrado avessero
ottenuto il loro effetto e la piena incorporazione, siano rivedute ed esaminate
dagli ordinari, come delegati della sede apostolica; quelle che fossero state
ottenute con la falsità o con l’inganno, siano dichiarate nulle assieme con le
unioni; i benefici siano separati e conferiti ad altri.
Allo stesso modo, qualunque patronato sulle chiese e su
qualsiasi altro beneficio o dignità prima libero, acquistato da non oltre
quarant’anni, e quelli che saranno acquistati in futuro, per aumento della dote,
per una nuova costruzione o per altra simile causa, siano diligentemente
esaminati dagli ordinari, anche con l’autorità della sede apostolica, quali suoi
delegati, come già detto sopra, senza che in ciò possano trovare impedimento
nelle facoltà o nei privilegi concessi a chiunque. Quelli che non fossero stati
legittimamente costituiti per un’evidentissima necessità di una chiesa, di un
beneficio o di una dignità, siano revocati, senza danno di chi li ha, e dopo
aver restituito al patrono quello che egli avesse dato per ottenere il diritto,
restituiscano tali benefici al primitivo stato di libertà, non ostante i
privilegi, le costituzioni e le consuetudini, anche immemorabili.
Capitolo X
I maliziosi suggerimenti dei richiedenti e talora anche la
lontananza dei luoghi non consentono di avere una conoscenza adeguata delle
persone, cui si affidano le cause, e, quindi, qualche volta le cause, nelle loro
varie fasi, sono rimesse a giudici non del tutto idonei. Il santo sinodo
stabilisce che, nei singoli concili provinciali o diocesani, si scelgano delle
persone che presentino le qualità richieste dalla costituzione di Bonifacio
VIII, che inizia: Statutum (417), adatte sotto ogni altro aspetto a questo
incarico, affinché oltre che agli ordinari dei luoghi, anche ad essi, in
seguito, siano affidate le cause ecclesiastiche e spirituali, appartenenti al
foro ecclesiastico, da delegarsi nei vari luoghi.
Se, nel frattempo, morisse uno di quelli designati,
l’ordinario con il consiglio del capitolo, sostituisca un altro al suo posto,
fino al concilio provinciale o diocesano. Così ogni diocesi avrà almeno quattro
o più persone approvate e, come è stato detto sopra, qualificate, cui tali cause
possano essere affidate da qualsiasi legato, o nunzio, o anche dalla sede
apostolica.
Del resto, dopo la designazione, - che immediatamente i
vescovi trasmetteranno al sommo pontefice romano, - qualsiasi delega fatta ad
altri giudici deve considerarsi illegale. Il santo sinodo ammonisce sia i
giudici ordinari che ogni altro giudice, che cerchino di porre termine alle
cause nel più breve tempo possibile; con la fissazione del termine o con altra
misura adatta, cerchino di opporsi alle arti dei litiganti, sia nella
contestazione della lite, sia nel differire qualche altra parte della causa.
Capitolo XI
Un grande pregiudizio deriva alle chiese, quando si affittano
i loro beni per denaro in contanti, a discapito dei successori. Quindi tutte
queste locazioni - se vengono effettuate con pagamento anticipato - in nessun
modo devono ritenersi valide, con pregiudizio dei successori, non ostante
qualsiasi indulto o privilegio. Né queste locazioni potranno esser confermate
nella curia romana o fuori di essa.
Non sarà lecito neppure affittare le giurisdizioni
ecclesiastiche, cioè le facoltà di nominare o di designare i vicari spirituali,
né sarà permesso agli affittuari di esercitare tali facoltà, direttamente o per
mezzo di altri. In caso contrario, le concessioni, anche quelle provenienti
dalla sede apostolica, siano considerate illegali.
Il santo sinodo inoltre, dichiara nulle, anche se sono state
confermate dall’autorità apostolica, le locazioni fatte da non più di trent’anni
e per lungo tempo, ossia - come dicono in alcune parti - per ventinove anni, o
per due volte ventinove anni, e che il sinodo provinciale, o persone da esso
deputate, giudicheranno essere state fatte in danno della chiesa, contro le
disposizioni canoniche.
Capitolo XII
Non si devono sopportare quelli che, con varie arti, cercano
di sottrarre le decime spettanti alle chiese, o quelli che si impadroniscono
temerariamente di quelle dovute dagli altri; il pagamento delle decime, infatti,
è dovuto a Dio; quelli che non intendono pagarle, o impediscono agli altri di
farlo, si appropriano di cose altrui (418).
Il santo sinodo, quindi, comanda a tutti quelli che hanno il
dovere di pagar le decime, di qualunque grado o condizione essi siano, che in
futuro paghino completamente le decime, a cui per diritto sono tenuti, alla
cattedrale o a qualsiasi altra chiesa o persona, alla quale sono legittimamente
dovute. E quelli che le sottraggono o ne impediscono il pagamento, siano
scomunicati, senza che possano essere assolti da questa colpa, se non a completa
restituzione avvenuta.
Il santo sinodo esorta quindi tutti e ciascuno affinché, per
carità cristiana e per il dovere che hanno verso i loro pastori, non trovino
pesante venire largamente incontro con i beni loro dati da Dio a quei vescovi e
parroci che sono a capo di chiese meno provvedute, a lode di Dio e a
salvaguardia della dignità dei loro pastori, che vegliano per essi (419).
Capitolo XIII
Il santo sinodo dispone che in tutti quei luoghi, dove da
oltre quarant’anni soleva esser versata la quarta funeraria alla chiesa
cattedrale o parrocchiale, e dove poi fosse stata concessa ad altri enti:
monasteri, ospedali o qualsiasi luogo pio, per qualsiasi privilegio, essa,
nonostante le concessioni, le grazie, i privilegi, anche quelli chiamati Mare
magnum od altri di qualsiasi specie, in seguito venga versata, con pieno diritto
e nella stessa misura, alla chiesa cattedrale o parrocchiale.
Capitolo XIV
Quanto sia turpe ed indegno del nome di chierici - che si
sono consacrati al culto di Dio - vivere nell’abbiezione dell’impurità e
nell’immondo concubinato, lo dimostra a sufficienza la cosa stessa, in sé, per
il comune disagio di tutti i fedeli e il grande disonore della milizia
clericale.
Perché, dunque, i ministri della chiesa siano richiamati a
quella continenza ed integrità di vita, che si deve e perché, di conseguenza, il
popolo impari a riverirli tanto maggiormente, quanto più si accorgerà che essi
conducono una vita onesta, il santo sinodo proibisce a qualsiasi chierico di
tenere, in casa o fuori, concubine o altre donne su cui possano cader sospetti o
di aver con esse qualche relazione. Altrimenti, siano puniti con le pene
stabilite dai sacri canoni o dalle disposizioni delle chiese. Se ammoniti dai
superiori, non si astenessero da esse, siano privati per ciò stesso della terza
parte dei frutti, degli introiti e dei proventi di qualsiasi loro beneficio e di
qualsiasi pensione, che sarà devoluta alla fabbrica della chiesa o ad altro
luogo pio, a giudizio del vescovo.
Se poi, perseverando nella colpa con la stessa o altra donna,
non ascoltassero neppure la seconda ammonizione, non solo perderanno per ciò
stesso ogni frutto o provento dei loro benefici e le pensioni - che saranno
devoluti agli stessi enti -, ma saranno anche sospesi dall’amministrazione degli
stessi benefici, fino a che piacerà all’ordinario, anche come delegato della
sede apostolica. Se, finalmente, così sospesi, non le rimandassero o anche
avessero qualche relazione con esse, allora siano privati per sempre di ogni
beneficio, porzione, ufficio, pensione ecclesiastica e siano resi inabili per
l’avvenire e considerati indegni di qualsiasi onore, dignità, beneficio,
ufficio, fino a quando, dopo l’evidente emendamento della vita, non sembri
opportuno ai loro superiori, per giusto motivo, di dispensarli. Se poi avvenisse
che, dopo averle rimandate, osassero riprendere la relazione interrotta o anche
prendere con sé altre simili donne scandalose, oltre alle pene già dette, siano
colpiti con la scomunica; e non vi sarà appello o esenzione che possa impedirlo.
La competenza su tutto ciò che è stato detto non riguarderà
gli arcidiaconi o i decani od altri inferiori, ma gli stessi vescovi, che
potranno procedere senza rumore e senza un apparato giudiziario, ma attenendosi
alla sola verità del fatto. I chierici che non avessero benefici ecclesiastici o
pensioni, siano puniti dallo stesso vescovo, a seconda della loro ostinazione e
della qualità del delitto, con la pena del carcere, con la sospensione
dall’ordine, con l’inabilità ad ottenere benefici e con altri mezzi, in
conformità dei sacri canoni.
Qualora anche i vescovi (Dio non voglia!) non si astenessero
da tale delitto, e, ammoniti dal sinodo provinciale, non si correggessero, siano
ipso facto sospesi; e, se continuassero, siano anche deferiti al romano
pontefice, che li punirà secondo la qualità della colpa, e, se necessario, anche
con la privazione.
Capitolo XV
Perché il ricordo dell’incontinenza paterna sia tenuto
lontano dai luoghi consacrati a Dio, cui si conviene sommamente la purezza e la
santità, non sia lecito ai figli di chierici non nati da legittimo matrimonio,
avere un qualsiasi beneficio, anche diverso, in quelle chiese dove i loro padri
hanno presentemente qualche beneficio ecclesiastico; e neppure sia lecito ad
essi, in qualche modo, servire nelle stesse chiese e avere pensioni sui frutti
dei benefici che i loro genitori avessero o avessero avuto in passato. Che se
attualmente si desse il caso che padre e figlio abbiano benefici nella stessa
chiesa, il figlio sia costretto a rinunziare al suo beneficio entro tre mesi, o
a cambiarlo con un altro posto altrove. Diversamente, ne sia giuridicamente
privato ed ogni dispensa su ciò sia considerata invalida.
Inoltre, le rinunzie scambievoli, qualora in futuro ne
venissero fatte da genitori chierici a favore dei figli, - così che l’uno passi
il beneficio all’altro -, siano considerate come fatte in frode a questo
decreto; e i conferimenti seguiti a causa di queste rinunzie o di altre, che
fossero state fatte in frode alla legge, non porteranno ai figli dei chierici
alcun vantaggio.
Capitolo XVI
Il santo sinodo stabilisce che i benefici ecclesiastici
secolari, qualunque nome abbiano, che fin dal loro sorgere, o in qualsiasi altro
modo, implichino cura d’anime, in futuro non possano essere trasformati in
benefici semplici, anche se ne fosse assegnata ad un vicario perpetuo la dovuta
porzione. Ciò, non ostante qualsiasi grazia, che però non abbia ottenuto ancora
pienamente il suo effetto.
In quelli, invece, nei quali - contro la loro istituzione o
fondazione - la cura d’anime è stata trasferita ad un vicario perpetuo, anche se
si trovassero in questo stato da tempo immemorabile, se non fosse stata
assegnata la dovuta parte dei frutti al vicario perpetuo della chiesa, comunque
esso si chiami, quanto prima ed al massimo entro un anno dalla fine del presente
concilio, gli venga assegnata a giudizio dell’ordinario, secondo quanto
stabilisce il decreto emanato sotto Paolo III, di felice memoria (420).
Se poi questo non potesse attuarsi facilmente, o entro il
termine predetto non fosse stato eseguito, non appena per la rinunzia o per la
morte del vicario o del rettore o in qualsiasi altra maniera, uno di essi
venisse a vacare, il beneficio sia riunito alla cura d’anime, il nome di vicaria
cessi, e sia riportata al suo stato primitivo.
Capitolo XVII
Il santo sinodo non può non rammaricarsi grandemente,
sentendo che alcuni vescovi, dimenticando il loro stato, abbassano non poco la
loro dignità episcopale, comportandosi in chiesa e fuori di essa con indecente
servilismo con ministri regi, governatori, baroni, e quasi fossero inservienti
di second’ordine all’altare, non solo danno ad essi la precedenza, senza alcuna
dignità, ma li servono anche personalmente.
Perciò questo santo sinodo, detestando queste e simili
manifestazioni, rinnovando tutti i sacri canoni e i concili generali e le altre
disposizioni apostoliche, che riguardano il decoro e la maestà della dignità
vescovile, comanda che in avvenire i vescovi si astengano da questo modo di
agire e che, in chiesa e fuori abbiano dinanzi agli occhi il loro grado e il
loro ordine e si ricordino dovunque di essere padri e pastori. Esorta, poi, i
principi e tutti gli altri a trattarli con l’onore dovuto ai padri e con la
debita riverenza.
Capitolo XVIII
Come qualche volta può essere utile allentare pubblicamente
il freno della legge, perché più facilmente si possa far fronte ai casi e alle
necessità che si presentano, per la comune utilità, così sciogliere troppo
frequentemente la legge ed essere indulgenti con quelli che lo richiedono, senza
considerare le persone e le circostanze, non è altro che aprire la strada alla
trasgressione delle leggi.
Perciò sappiano tutti che i sacratissimi canoni devono essere
osservati da tutti, e, almeno finché si può, senza alcuna distinzione. Se poi un
motivo urgente e ragionevole ed una utilità maggiore richiederà qualche volta
che in certi casi si debba dispensare, questo dovrà farsi solo dopo aver ben
riflettuto e gratuitamente, da parte di tutti quelli che hanno il potere di
dispensare. In caso diverso, la dispensa sia considerata invalida.
Capitolo XIX
L’usanza dei duelli, - introdotta dal diavolo, perché con la
morte sanguinosa dei corpi consegua anche la morte delle anime -, sia del tutto
proscritta dal mondo cristiano. A questo riguardo, l’imperatore, i re, i duchi,
i principi, i marchesi, i conti e gli altri signori temporali comunque essi
vengano chiamati, che concedessero un luogo, nelle loro terre, per queste
singolari tenzoni fra i cristiani, siano senz’altro scomunicati e privati di
ogni giurisdizione e di ogni dominio su quella città, castello o luogo, nel
quale o presso il quale permettessero il duello, qualora li avessero da parte
della chiesa; se fossero feudali, ripassino subito sotto il dominio dei loro
diretti signori.
Quelli che combattono e i loro così detti "padrini" incorrano
nella scomunica e nella proscrizione di tutti i loro beni e nell’infamia
perpetua; e dovranno esser puniti, secondo i sacri canoni, come omicidi; e, se
morissero durante il combattimento, essere privati per sempre della sepoltura
ecclesiastica. Anche quelli che nel caso del duello dessero il loro consiglio,
sia in teoria che in pratica o in qualsiasi altro modo persuadessero qualcuno a
ciò; ed inoltre gli spettatori, siano legati dal vincolo della scomunica e della
maledizione eterna. Ciò, non ostante qualsiasi privilegio, o qualsiasi perversa
consuetudine, anche immemorabile.
Capitolo XX
Il santo sinodo, desiderando che la disciplina ecclesiastica
non solo torni al suo primitivo splendore tra il popolo cristiano, ma si
mantenga sempre salda e al sicuro da qualsiasi impedimento, oltre a quello che
ha stabilito per le persone ecclesiastiche, crede di dover ricordare il loro
dovere anche ai principi secolari. E spera che essi, come cattolici che Dio ha
voluto protettori della santa fede e della chiesa, non solo vorranno permettere
che alla chiesa venga restituito il proprio diritto, ma richiameranno tutti i
loro sudditi alla dovuta riverenza verso il clero, i parroci, e gli ordini
maggiori. Non permetteranno che i loro officiali ed autorità inferiori, per
cupidigia o per una certa negligenza, violino l’immunità della chiesa e delle
persone ecclesiastiche, stabilita per ordinamento divino e sancita dai sacri
canoni; ma li obbligheranno col loro stesso esempio, mostrando il dovuto
rispetto per le costituzioni dei sommi pontefici e dei concili.
Stabilisce, quindi, ed ordina che i sacri canoni e tutti i
concili generali e le altre disposizioni apostoliche, emanate a favore delle
persone ecclesiastiche, della libertà ecclesiastica e contro i suoi violatori, -
che rinnova tutte anche col presente decreto - debbano essere osservate
scrupolosamente da tutti. Ammonisce, perciò, l’imperatore, i re, le repubbliche,
i prìncipi e ciascuno di essi, di qualunque stato e dignità essi siano, affinché
quanto più largamente sono stati dotati di beni temporali e quanto maggiore è la
loro autorità, tanto più profondamente mostrino la loro venerazione per quelle
cose che sono di diritto ecclesiastico, perché esse stanno sommamente a cuore a
Dio e sono sotto il suo patrocinio. Essi non tollerino che alcun barone,
signorotto, reggente o altro magistrato temporale e specialmente alcuno dei loro
dipendenti vi porti offesa. Vogliano, piuttosto, prendere severi provvedimenti
contro quelli che impediscono la sua libertà, la sua immunità e la sua
giurisdizione. Si mostrino loro, anzi, come esempio di pietà, di religione, di
protezione delle chiese, imitando gli ottimi e religiosissimi prìncipi loro
antenati, che con la loro sovrana autorità e munificenza accrebbero il
patrimonio della chiesa, per non parlare della difesa che essi ne fecero dalle
ingiurie degli altri.
Ciascuno, quindi, in questo campo, compia con diligenza il
proprio dovere; così il culto divino potrà essere devotamente celebrato; i
prelati e gli altri chierici potranno rimanere tranquilli e senza alcun
impedimento nelle loro sedi, e attendere ai loro doveri, con frutto e con
edificazione del popolo.
Capitolo XXI
Come ultima cosa, il santo sinodo dichiara che tutto quello
che è stato stabilito in questo concilio, tanto sotto Paolo III e Giulio III, di
felice memoria, quanto sotto Pio IV, sommi pontefici, - sia preso nel suo
insieme che nelle singole prescrizioni -, riguardo alla riforma dei costumi e
alla disciplina ecclesiastica, con qualsiasi formula ed espressione sia stato
enunciato, è stato stabilito in modo che sia sempre salva, e si debba intendere
sempre salva, l’autorità della sede apostolica.
Decreto di proseguimento della sessione per il
giorno seguente.
Dato che non tutto quello che avrebbe dovuto esser trattato
nella presente sessione può esser condotto a termine, essendo già tardi, secondo
quanto è stato stabilito dai padri in congregazione generale, quello che rimane
viene rimandato a domani, continuando questa stessa sessione.
Decreti pubblicati il secondo giorno della
sessione.
Le indulgenze.
La potestà di elargire indulgenze è stata concessa alla
chiesa da Cristo ed essa ha usato di questo potere, ad essa divinamente
concesso, fin dai tempi più antichi. Per questo il santo sinodo insegna e
comanda di mantenere nella chiesa quest’uso, utilissimo al popolo cristiano e
approvato dall’autorità dei sacri concili e colpisce di anatema quelli che
asseriscono che esse sono inutili o che la chiesa non ha potere di concederle.
Esso, però, desidera che nel concedere queste indulgenze si usi moderazione,
secondo l’uso antico e approvato nella chiesa, perché per la troppa facilità la
disciplina della chiesa non debba indebolirsi.
Desiderando poi che vengano emendati e corretti gli abusi in
questo campo, in occasione dei quali questo augusto nome delle indulgenze viene
bestemmiato dagli eretici, col presente decreto stabilisce, in generale, che si
debba assolutamente abolire, per conseguirle, qualsiasi indegno traffico, da cui
sono sgorgati per il popolo cristiano infiniti motivi di abuso.
Gli altri abusi che sono promanati in qualsiasi modo dalla
superstizione, dall’ignoranza, dalla mancanza di rispetto, e da altre cause, non
potendosi facilmente proibire più minutamente, per le diverse forme di
corruzione delle province e dei luoghi in cui si commettono, il santo sinodo
comanda a tutti i vescovi che ognuno raccolga diligentemente questi abusi nella
sua chiesa, e ne faccia una relazione al primo sinodo provinciale, così che,
sentita anche l’opinione degli altri vescovi, siano subito riferiti al sommo
pontefice romano, il quale, nella sua autorità e prudenza stabilisca quello che
giova a tutta la chiesa, affinché il dono delle sante indulgenze sia dispensato
piamente, e santamente, e senza alcuna corruttela a tutti i fedeli.
La scelta dei cibi, i digiuni, le feste.
Il santo concilio esorta, inoltre, e scongiura tutti i
pastori, per la venuta santissima del salvatore nostro Gesù Cristo, perché, come
buoni soldati, raccomandino industriosamente e con ogni diligenza a tutti i
fedeli tutto ciò che stabilisce la santa chiesa romana, madre e maestra di tutte
le chiese, come pure quello che è stato stabilito in questo e negli altri
concili ecumenici, perché mettano in pratica ogni cosa, specialmente quello che
riguarda la mortificazione della carne, come la scelta dei cibi e i digiuni, o
servono ad accrescere la pietà, come la celebrazione devota e religiosa dei
giorni festivi. E ammoniscano frequentemente i popoli ad obbedire quanti sono
loro preposti (421); poiché chi ascolta questi, troverà Dio remuneratore, chi li
disprezza, proverà la sua vendetta.
L’indice dei libri, il catechismo, il
breviario, il messale.
Nella seconda sessione - celebrata sotto il
santissimo signore nostro Pio IV (422) -, il sacrosanto sinodo, scelti alcuni
padri, li incaricò, perché pensassero cosa si sarebbe dovuto fare delle varie
censure e dei libri sospetti o pericolosi, e ne riferissero poi allo stesso
santo concilio. Ora sente dire che essi hanno posto fine a questo incarico. Ma
per la grande diversità e per il gran numero dei libri, esso non può facilmente
giudicarli, uno per uno. Comanda quindi, che tutte le loro conclusioni siano
presentate al romano pontefice, perché secondo il suo giudizio e la sua autorità
quello che essi hanno fatto sia portato a termine e pubblicato. La stessa cosa
comanda che facciano i padri, che hanno ricevuto l’incarico per il catechismo,
per il messale e per il breviario.
La precedenza degli oratori.
Quanto al luogo assegnato agli ambasciatori, sia
ecclesiastici che secolari, sia nel sedere che nell’incedere ed in ogni loro
altro atto, non è stato recato a nessuno di essi alcun pregiudizio, ma ogni loro
diritto e prerogativa - come pure quelle dell’imperatore, dei re, delle
repubbliche e dei loro prìncipi - sono rimasti intatti e salvi. Essi, cioè, sono
rimasti tali e quali erano prima del presente concilio.
Dovere di accettare e di osservare i decreti
del concilio.
È stata così grande la sventura di questi nostri tempi e la
inveterata malizia degli eretici, che niente è stato mai tanto chiaro
nell’affermazione della nostra fede o stabilito con tanta certezza che essi, su
istigazione del nemico del genere umano, non abbiano contaminato. Per questo
motivo il santo sinodo si è curato specialmente di condannare e anatematizzare i
principali errori degli eretici del nostro tempo e di presentare ed insegnare la
vera dottrina cattolica, come di fatto ha condannato, anatematizzato e definito.
Poiché tanti vescovi, chiamati dalle varie province del mondo
cristiano, non potrebbero senza grave danno per il gregge e senza pericolo per
tutti star lontani più a lungo dalle loro chiese e poiché, d’altra parte, non
c’è più speranza che gli eretici, invitati tante volte - anche con il
salvacondotto, che essi avevano chiesto - e attesi per tanto tempo, possano
venire ed è, quindi, necessario porre fine a questo sacro concilio; non resta
altro - come si fa in realtà, - che ammonire i principi perché vogliano prestare
la loro opera, e non permettano che i decreti da esso emanati siano corrotti e
violati dagli eretici, ma facciano in modo che da questi e da tutti siano
accettati con devozione e siano fedelmente osservati.
Se nella loro ricezione sorgesse qualche difficoltà, o sia
sfuggito qualche cosa che richieda una dichiarazione o una definizione - ma il
concilio non lo crede -, esso confida che oltre agli altri mezzi messi a
disposizione da questo santo concilio, il santissimo pontefice romano - chiamati
quelli che gli sembrerà necessario per trattare quel problema (specie da quelle
province dalle quali è sorta la difficoltà) o con la celebrazione di un concilio
generale, se lo crederà necessario, o in qualunque altro modo che gli sembri
opportuno, - si preoccuperà di provvedere alle necessita delle province, per la
gloria di Dio e la tranquillità della chiesa.
Decreto sulla lettura in questa sessione dei
decreti pubblicati in questo stesso concilio
sotto i sommi pontefici Paolo III e Giulio III.
Poiché in diversi tempi, tanto sotto Paolo III quanto sotto
Giulio III, di felice memoria, sono state stabilite e definite molte cose in
questo santo concilio sulle dottrine e la riforma dei costumi, il santo concilio
intende che esse siano recitate e lette.
Decreto sulla fine del concilio e sulla
conferma da chiedersi al sommo pontefice.
Illustrissimi signori e reverendissimi padri, credete
opportuno che a lode di Dio onnipotente si chiuda questo sacro concilio
ecumenico, e che di tutte le singole cose stabilite e definite sotto i romani
pontefici Paolo III e Giulio III, di felice memoria, e il nostro santissimo
signore Pio IV, si chieda conferma al beatissimo pontefice romano, a nome di
questo santo concilio, per mezzo dei presidenti e legati della sede apostolica?
[Risposero: sì].
Note
403. Sessione VI, c. 30 de iust. e sessione XXII, c. 2 de
sacr. missae (v. sopra).
404. Concilio di Firenze, sessione VI (v. sopra).
405. Cfr. I Tm 2, 5.
406. Cfr. I Cor 3, 16; 6, 15-19.
407. Cfr. Sal 113, 8; 134, 18.
408. Concilio Niceno II. Professione (v. sopra).
409. Cfr. Sal 92, 5.
410. C. un., III, 16, in VI (Friedberg 2, 1053).
411. Concilio Lateranense IV, c. 12 (v. sopra).
412. Concilio IV di Cartagine (398), c. 15 (Mansi 3, 952).
413. Sessione VI, c. 4 de ref. (v. sopra).
414. Sessione XXIV, c. 8 de ref. matr. (v. sopra).
415. Cfr. Mt 25, 35-36; Lc 24, 29-30.
416. Concilio di Vienne, c. 17 (COD, 374-376); cfr. sessione VII, c. 15 de ref.
(v. sopra).
417. C. 11, I, 3, in VI (Friedberg 2, 941 seg.).
418. Cfr. Es 22, 29; Lv 27, 30; Nm 18, 21-22 e altri luoghi.
419. Cfr. Eb 13, 17.
420. Sessione VII, c. 7 de ref. (v. sopra).
421. Cfr. Eb 13, 17.
422. Sessione XVIII (v. sopra).
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