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Sessioni XXIII-XXIV (1563)
SESSIONE XXIII (15 luglio 1563)
Dottrina vera e cattolica sul sacramento
dell’ordine a condanna degli errori del nostro tempo.
Capitolo I
l
sacrificio e il sacerdozio per divino ordinamento sono talmente congiunti che
l’uno e l’altro sono esistiti sotto ogni legge. E poiché nel nuovo Testamento la
chiesa cattolica ha ricevuto dalla istituzione stessa del Signore il santo
visibile sacrificio dell’eucarestia, bisogna anche confessare che vi è in essa
anche il nuovo e visibile sacerdozio, in cui è stato trasferito l’antico (354).
Che poi questo sia stato istituito dallo stesso Signore e
salvatore nostro, e che agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio sia
stato trasmesso il potere di consacrare, di offrire e di dispensare il suo corpo
e il suo sangue; ed inoltre di rimettere o di non rimettere i peccati, lo mostra
la sacra scrittura e lo ha sempre insegnato la tradizione della chiesa
cattolica.
Capitolo II
Il ministero annesso ad un sacerdozio così santo è cosa
divina, fu perciò conveniente che, per esercitarlo più degnamente e con maggiore
venerazione, nell’ordinata articolazione della chiesa vi fossero più ordini di
ministri e diversi fra loro, che servissero, per ufficio loro proprio, nel
sacerdozio, e fossero così distribuiti, che quelli che fossero stati già
insigniti della tonsura, attraverso gli ordini minori salissero ai maggiori. La
sacra scrittura, infatti, nomina espressamente non solo i sacerdoti, ma anche i
diaconi, ed insegna con parole solenni quello cui si deve sommamente badare
nella loro ordinazione (355). E si sa che fin dall’inizio della chiesa erano in
uso i nomi degli ordini seguenti e i ministeri propri a ciascuno di essi:
suddiacono, accolito, esorcista, lettore, ostiario, quantunque non con pari
grado. Il suddiaconato, inoltre, dai padri e dai sacri concili è considerato tra
gli ordini maggiori; e leggiamo in essi, frequentissimamente , anche quanto
riguarda gli ordini minori.
Capitolo III
Poiché dalla testimonianza della scrittura, dalla tradizione
apostolica e dal consenso unanime dei padri appare chiaro che con la sacra
ordinazione - che si compie con parole e segni esteriori - viene comunicata la
grazia, nessuno deve dubitare che l’ordine è realmente e propriamente uno dei
sette sacramenti della chiesa. Dice, infatti, l’apostolo: Io ti esorto che tu
voglia rianimare la grazia di Dio, che è in te con l’imposizione delle mie mani.
Non ci ha dato, infatti, Dio lo spirito del timore, ma della virtù, dell’amore e
della sobrietà (356).
Capitolo IV
Poiché, poi, nel sacramento dell’ordine, come nel battesimo e
nella cresima, viene impresso il carattere, che non può essere né cancellato, né
tolto, giustamente il santo sinodo condanna l’opinione di quelli che asseriscono
che i sacerdoti del nuovo Testamento hanno solo un potere temporaneo, e che
quelli che una volta sono stati regolarmente ordinati, possono tornare di nuovo
laici, se non esercitano il ministero della parola di Dio.
Se qualcuno afferma che tutti i cristiani, senza distinzione,
sono sacerdoti del nuovo Testamento, o che tutti godono fra di essi di uno
stesso potere spirituale, allora costui non sembra far altro che sconvolgere la
gerarchia ecclesiastica, che è come un esercito schierato a battaglia (357);
proprio come se, diversamente da quanto insegna il beato Paolo (358), fossero
tutti apostoli, tutti profeti, tutti evangelisti, tutti pastori, tutti dottori.
Perciò il santo sinodo dichiara che - oltre agli altri gradi
ecclesiastici - appartengono a questo ordine gerarchico specialmente i vescovi,
successori degli apostoli, che sono posti (come afferma lo stesso apostolo)
dallo Spirito santo a reggere la chiesa di Dio (359); sono superiori ai
sacerdoti; possono conferire il sacramento della cresima, ordinare i ministri
della chiesa e compiere le molte altre funzioni, di cui gli altri di ordine
inferiore non hanno alcun potere.
Insegna, inoltre, il santo concilio, che nella ordinazione
dei vescovi, dei sacerdoti e degli altri ordini non si richieda così
necessariamente il consenso, o la chiamata o l’autorità del popolo o di
qualsiasi potestà o autorità secolare, da render nulla, senza di esse,
l’ordinazione. Anzi, quelli che, chiamati e costituiti solo dal popolo o dal
potere e dall’autorità secolare si appressano ad esercitare questi ministeri, e
quelli che se li arrogano di propria temerità, sono tutti non ministri della
chiesa, ma ladri e rapinatori, che non sono entrati dalla porta (360).
Queste sono le cose che in generale è sembrato bene al santo
sinodo insegnare ai fedeli cristiani sul sacramento dell’ordine. Ed ha stabilito
di condannare quanto contrasta con questi insegnamenti con canoni determinati e
propri come segue, affinché tutti, con l’aiuto di Dio, attenendosi alla regola
della fede, in mezzo alle tenebre di tanti errori, più facilmente possano
conoscere e tenere la verità cattolica.
CANONI SUL SACRAMENTO DELL’ORDINE
1. Se qualcuno dirà che nel nuovo Testamento non vi è un
sacerdozio visibile ed esteriore, o che non vi è alcun potere di consacrare e di
offrire il vero corpo e sangue del Signore, di rimettere o di ritenere i
peccati, ma il solo ufficio e il nudo ministero di predicare il vangelo, o che
quelli che non predicano non sono sacerdoti, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che oltre al sacerdozio non vi sono nella
chiesa cattolica altri ordini, maggiori e minori, attraverso i quali, come per
gradi si tenda al sacerdozio, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che l’ordine, cioè la sacra ordinazione,
non è un sacramento in senso vero e proprio, istituito da Cristo signore, o che
è un’invenzione umana fatta da uomini ignoranti di cose ecclesiastiche, o che è
solo un rito per eleggere i ministri della parola di Dio e dei sacramenti, sia
anatema.
4. Se qualcuno dirà che con la sacra ordinazione non viene
dato lo Spirito santo, e che quindi, inutilmente il vescovo dice: Ricevi lo
Spirito santo, o che con essa non si imprime il carattere o che chi sia stato
una volta sacerdote, possa di nuovo diventare laico, sia anatema.
5. Se qualcuno dirà che la sacra unzione, che la chiesa usa
fare nella santa ordinazione, non solo non è necessaria, ma che si deve
disprezzare e che è dannosa, come tutte le altre cerimonie dell’ordine, sia
anatema.
6. Se qualcuno dice che nella chiesa cattolica non vi è una
gerarchia istituita per disposizione divina, e formata di vescovi, sacerdoti e
ministri, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che i vescovi non sono superiori ai
sacerdoti, o che non hanno il potere di confermare e di ordinare, o che quello
che hanno è comune ad essi con i sacerdoti, o che gli ordini da loro conferiti
senza il consenso o la chiamata del popolo o dell’autorità secolare, sono
invalidi; o che quelli, che non sono stati né regolarmente ordinati né mandati
dall’autorità ecclesiastica e canonica, ma vengono da altri, sono legittimi
ministri della parola e dei sacramenti, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che i vescovi, assunti per autorità del
romano pontefice, non sono vescovi legittimi e veri, ma invenzione umana, sia
anatema.
Decreto di riforma.
Lo stesso sacrosanto concilio Tridentino, proseguendo la
materia della riforma, stabilisce e ordina che, al presente, si debbano
stabilire le cose che seguono.
Canone I
Poiché con precetto divino (361) è stato comandato a tutti
quelli cui è stata affidata la cura delle anime, di conoscere le proprie pecore,
di offrire per esse il sacrificio, di pascerle con la predicazione della parola
divina, con l’amministrazione dei sacramenti e con l’esempio di ogni opera
buona; di aver una cura paterna per i poveri e per gli altri bisognosi e di
attendere a tutti gli altri doveri pastorali, - cose tutte che non possono
essere fatte e compiute da quelli che non vigilano sul proprio gregge e non lo
assistono, ma lo abbandonano come mercenari (362) - il sacrosanto sinodo li
ammonisce e li esorta, perché, memori dei divini precetti e divenuti esempi del
gregge (363), lo pascano e lo reggano nella saggezza e nella verità.
Perché le disposizioni che santamente e utilmente già
precedentemente sono state stabilite da Paolo III (364), di felice memoria,
sulla residenza, non vengano interpretate secondo sensi del tutto alieni
dall’intenzione del sacrosanto sinodo, - quasi che in forza di quel decreto si
possa essere assenti per cinque mesi continui, - il sacrosanto concilio,
riconfermandole, dichiara che tutti quelli che con qualsiasi ragione e con
qualsiasi titolo sono messi a capo di chiese patriarcali, primaziali,
metropolitane, cattedrali anche se fossero cardinali della santa chiesa romana,
sono obbligati alla residenza personale nella loro chiesa o diocesi e ad
attendere in esse all’ufficio loro affidato; e che non possono assentarsi, se
non per i motivi e nei modi che seguono.
Poiché, infatti, la carità cristiana, una urgente necessità,
la dovuta obbedienza ed una evidente utilità della chiesa e dello stato esige e
richiede talvolta che qualcuno si allontani, lo stesso sacrosanto concilio
stabilisce che queste cause di legittima assenza debbano essere approvate per
iscritto dal beatissimo romano pontefice, o dal metropolita, o, se questi fosse
assente, dal vescovo suffraganeo residente più anziano, che dovrà, inoltre,
approvare l’assenza del metropolita. A meno che l’assenza sia determinata da un
incarico o da un ufficio di pubblica utilità congiunto con i vescovati, le cui
cause, essendo notorie e qualche volta improvvise, non è neppure necessario
comunicarle al metropolita. A questi, tuttavia, spetterà, insieme col concilio
provinciale, giudicare delle licenze concesse da lui o da un suffraganeo e
vigilare che nessuno abusi di quel diritto, e che chi manca sia punito con le
pene canoniche.
Si ricordino, intanto, quelli che si assentano, che si deve
provvedere in tal modo alle loro pecore che, per quanto è possibile, esse non
ricevano alcun danno dalla loro assenza.
Inoltre, quelli che sono assenti solo per breve tempo, non si
considerano assenti secondo le prescrizioni degli antichi canoni, perché
dovrebbero tornare subito; il sacrosanto concilio però vuole che lo spazio
dell’assenza, continuo o ad intervalli, al di fuori delle cause predette, ogni
anno non superi in nessun modo i due, o, al massimo, i tre mesi; e che si faccia
in modo che l’assenza abbia un motivo plausibile e non rechi danno al gregge.
Che davvero sia così, lo si lascia alla coscienza di chi parte, che si spera sia
religiosa e timorata, dato che Dio, la cui opera sono tenuti a compiere senza
inganno (365), a loro rischio, vede i cuori (366).
Esso, inoltre, li ammonisce e li esorta nel Signore a non
volersi assentare in nessun modo dalla loro chiesa cattedrale durante il tempo
dell’avvento del Signore, della quaresima, della natività, della resurrezione
del Signore, nei giorni della pentecoste e del corpo di Cristo, nei quali le
pecorelle devono soprattutto essere ristorate e godere nel Signore della
presenza del pastore, a meno che i doveri episcopali li chiamino altrove nella
loro diocesi.
Se qualcuno (che ciò non avvenga mai!), contro quanto
stabilisce questo decreto, si allontanasse, il sacrosanto sinodo stabilisce che,
oltre alle altre pene imposte sotto Paolo III contro i non residenti e
rinnovate, e oltre al peccato mortale, nel quale incorre, egli non abbia diritto
di percepire i suoi frutti in proporzione del tempo dell’assenza; e che, anche
senza altra dichiarazione, egli non possa con tranquilla coscienza, tenerli. È
anzi tenuto, o in suo difetto il superiore ecclesiastico, ad erogare questi
frutti alla fabbrica delle chiese o ai poveri del luogo. È anche proibita
qualsiasi convenzione o composizione per frutti mal percepiti per cui i frutti
predetti verrebbero in tutto o in parte lasciati all’interessato. Ciò, non
ostante qualsiasi privilegio, concesso a qualsiasi collegio o fabbrica.
Il sacrosanto sinodo dichiara e stabilisce le stesse,
identiche cose - anche per quanto riguarda la colpa, la perdita dei frutti, le
pene - per i curati inferiori e per qualsiasi altro che abbia un beneficio
ecclesiastico con cura d’anime, con questa precauzione: che quando essi, dopo
che il motivo è stato fatto presente e approvato dal vescovo, si allontanano,
lascino un sostituto adatto, che lo stesso ordinario dovrà approvare e a cui
dovrà essere assegnato il dovuto compenso. Essi, poi, non potranno ottenere il
permesso di andarsene per un tempo superiore al bimestre, eccetto il caso di un
motivo grave. Questo permesso sia rilasciato per iscritto e gratuitamente.
Se citati a comparire, anche non personalmente, fossero
contumaci, il sinodo lascia agli ordinari di costringerli con le censure
ecclesiastiche, col sequestro e la sottrazione dei frutti, e con gli altri
rimedi del diritto, fino alla privazione del beneficio. Questa esecuzione, poi,
non potrà esser sospesa da nessun privilegio, licenza, parentela, esenzione,
anche a causa di qualsiasi beneficio, patto, statuto, perfino confermato con
giuramento o da qualsiasi autorità, da qualsiasi consuetudine, anche
immemorabile, - che si deve piuttosto dire corruttela - o appello o proibizione,
anche alla curia romana o in forza della costituzione di Eugenio IV (367).
Da ultimo, il santo sinodo comanda che nei concili
provinciali e vescovili siano pubblicati sia il decreto approvato sotto Paolo
III, che questo. Desidera, infatti, che le cose che sono essenziali al dovere
pastorale e alla salvezza delle anime, vengano fatte risuonare spesso agli
orecchi e alle menti di tutti, così che in avvenire, con l’aiuto di Dio, non
siano abolite né per ingiuria del tempo, né per dimenticanza degli uomini, né
per la desuetudine.
Canone II
Quelli che per qualunque ragione e con qualsiasi titolo sono
messi a capo delle chiese cattedrali o superiori, anche se si trattasse di
cardinali della santa chiesa romana, qualora non ricevessero la consacrazione
entro tre mesi, siano tenuti alla restituzione dei frutti che hanno percepito.
Se dopo ciò trascureranno di riceverla per altri tre mesi, siano privati ipso
iure delle loro chiese. Quanto alla consacrazione, se verrà fatta fuori della
curia romana, venga celebrata, possibilmente, nella chiesa, alla quale sono
stati promossi o nella provincia.
Canone III
I vescovi conferiscano gli ordini personalmente. Se per
malattia non potessero, mandino i loro sudditi già approvati ed esaminati ad
altro vescovo perché li ordini.
Canone IV
Non siano ammessi alla prima tonsura quelli che non avessero
ricevuto il sacramento della confermazione e una rudimentale istruzione sulla
fede, che non sappiano leggere e scrivere e dei quali non si possa facilmente
pensare che hanno scelto questo genere di vita non con l’astuta intenzione di
poter fuggire il giudizio secolare, ma per prestare a Dio un fedele servizio.
Canone V
Chi dev’essere promosso agli ordini minori abbia un buon
attestato del parroco o del maestro della scuola in cui viene educato.
Quelli poi che aspirano agli ordini maggiori, un mese prima
dell’ordinazione si rechino dal vescovo. Questi affiderà al parroco o ad altri,
come meglio crederà, il compito di indagare diligentemente - dopo aver
pubblicato, nella chiesa, i nomi e il desiderio di quelli che vogliono esser
promossi - sulla nascita, l’età, i costumi e la vita degli stessi ordinandi,
interrogando persone degne di fede, e di trasmettere al più presto le lettere
testimoniali al vescovo stesso con l’indagine fatta.
Canone VI
Nessuno, ricevuta la prima tonsura o costituito negli ordini
minori, potrà ricevere un beneficio prima dal quattordicesimo anno. Questi non
dovrà neppure godere del privilegium fori, se non ha un beneficio ecclesiastico
o se, per disposizione del vescovo non serva, in qualche chiesa, o non si trovi
in un seminario di chierici, o, con licenza del vescovo, in qualche scuola od
università, per prepararsi a ricevere gli ordini maggiori.
Con i chierici ammogliati si osservi la costituzione di
Bonifacio VIII Clerici, qui cum unicis (368), purché essi, destinati dal vescovo
al servizio o al ministero di qualche chiesa, prestino davvero il loro servizio
e ministero in quella chiesa e portino l’abito clericale e la tonsura.
A nessuno potrà esser di aiuto, in ciò, qualsiasi privilegio
o consuetudine, anche immemorabile.
Canone VII
Il santo sinodo, seguendo le prescrizioni degli antichi
canoni, dispone che, quando il vescovo intende fare un’ordinazione, tutti quelli
che vogliono entrare nel sacro ministero, il mercoledì prima dell’ordinazione, o
quando sembrerà al vescovo, vengano chiamati in città. E il vescovo, con
l’assistenza di sacerdoti e di altre persone prudenti, dotte nella legge divina
e pratiche delle leggi ecclesiastiche, cerchi di conoscere ed esamini
attentamente la famiglia, la persona, l’età, l’educazione, i costumi, la
dottrina, la fede degli ordinandi.
Canone VIII
Il conferimento dei sacri ordini sia celebrato pubblicamente
nei tempi stabiliti dal diritto nella chiesa cattedrale. Siano chiamati e siano
presenti a ciò i canonici della chiesa. Se dovesse farsi in altro luogo, si
scelga sempre, per quanto sarà possibile, la chiesa più degna, presente il clero
del luogo.
Ciascuno sia ordinato dal proprio vescovo. E se qualcuno
chiedesse di essere promosso da altri, non gli sia in nessun modo concesso, -
neppure col pretesto di qualche rescritto o privilegio generale o speciale, e
nei tempi stabiliti, - se la sua onestà e la sua condotta non siano raccomandati
da un attestato del suo ordinario. Se si agisse diversamente, l’ordinante sia
sospeso per un anno dal conferimento degli ordini; chi è stato ordinato sia
sospeso dall’esercizio degli ordini ricevuti, per tutto il tempo che sembrerà
opportuno all’ordinario.
Canone IX
Un vescovo non potrà ordinare un suo familiare, che non sia
suo suddito, se non avrà vissuto con lui per un triennio, e non gli conferisca
immediatamente e realmente un beneficio, al di fuori di ogni inganno. Ciò, non
ostante qualsiasi consuetudine contraria, anche immemorabile.
Canone X
In avvenire, non sia permesso agli abati né a chiunque altro
esente, chiunque sia, che si trovi entro i confini di una diocesi, anche se si
dica di nessuna diocesi o esente, conferire la tonsura o gli ordini minori a
chiunque, che non sia regolarmente suo suddito; gli stessi abati ed altri
esenti, o collegi o capitoli qualsiasi, anche di chiese cattedrali, non dovranno
concedere lettere dimissorie a chierici secolari perché vengano ordinati da
altri; l’ordinazione di tutti questi, invece - nella piena osservanza di tutte
le prescrizioni contenute nei decreti di questo santo sinodo, - sia riservata ai
vescovi nel territorio della cui diocesi essi si trovano. Non ostante qualsiasi
privilegio, prescrizione, o consuetudine, anche immemorabile.
Il sinodo dispone che anche la pena stabilita contro chi
chiede le lettere dimissorie al capitolo cattedrale, durante la vacanza della
sede - contro il decreto di questo santo sinodo, sotto Paolo III (369), - sia
estesa a quelli che ottenessero le stesse lettere non dal capitolo, ma da
chiunque altro che, sede vacante, succeda nella giurisdizione del vescovo,
invece del capitolo.
Chi conceda lettere dimissorie contro il tenore dello stesso
decreto, sia sospeso ipso iure dal suo ufficio e beneficio per un anno.
Canone XI
Gli ordini minori siano conferiti a quelli che comprendono la
lingua latina, osservando gli intervalli di tempo, a meno che al vescovo non
sembri meglio fare diversamente. Cosi potranno essere più accuratamente istruiti
sull’importanza di questo impegno. Si esercitino in ognuno di questi uffici,
secondo le prescrizioni del vescovo, nella chiesa, cui saranno addetti, a meno
che non siano assenti per motivi di studio; e così salgano, di grado in grado e
con l’età cresca in essi il merito ed una maggiore dottrina.
Confermeranno ciò soprattutto l’esempio dei buoni costumi,
l’assiduo servizio nella chiesa, una maggiore riverenza verso i sacerdoti e gli
ordini superiori, la comunione più frequente del corpo di Cristo.
E poiché da qui si apre l’ingresso ai gradi più alti e ai
misteri più sacri, nessuno sia promosso ad essi se non lascia sperare di esserne
degno.
Nessuno sia promosso ai sacri ordini, se non dopo un anno da
quando ha ricevuto l’ultimo grado degli ordini minori, a meno che a giudizio del
vescovo la necessità o l’utilità della chiesa non richieda diversamente.
Canone XII
D’ora innanzi nessuno sia promosso all’ordine del
suddiaconato prima dei ventidue anni di età; al diaconato, prima dei ventitré;
al sacerdozio, prima dei venticinque.
I vescovi tengano presente, però, che non tutti quelli che
hanno raggiunto questa età devono essere assunti a questi ordini, ma solo i
degni e quelli, la cui onesta vita è testimonianza di maturità (370). Anche i
religiosi non siano ordinati né in età minore né senza diligente esame da parte
del vescovo. Si esclude assolutamente, in ciò, qualsiasi privilegio.
Canone XIII
Siano ordinati suddiaconi e diaconi quelli che hanno buona
reputazione, che hanno dato buona prova già negli ordini minori, che sono
istruiti nelle lettere e sono in possesso delle qualità necessarie per
esercitare il loro ordine e che, con l’aiuto di Dio, possono sperare di
praticare la continenza. Prestino servizio nelle chiese, cui saranno assegnati e
sappiano che faranno cosa sommamente degna, se, almeno nelle domeniche e nei
giorni più solenni, servendo all’altare, riceveranno la santa comunione. Non si
permetta che quelli che sono promossi all’ordine sacro del suddiaconato, salgano
al grado superiore, se non avranno passato almeno un anno in quell’ordine, a
meno che al vescovo non sembri diversamente. Non vengano conferiti due ordini
sacri nello stesso giorno, neppure ai religiosi, non ostante qualsiasi
privilegio ed indulto concesso a chiunque.
Canone XIV
Quelli che si sono comportati piamente e fedelmente nei
ministeri precedenti, siano assunti all’ordine del presbiterato. Abbiano buona
testimonianza (371), e siano tali, che non solo abbiano servito almeno un anno
intero nel diaconato - a meno che per una utilità e necessità della chiesa non
sembri al vescovo di dover fare diversamente - ma che, previo diligente esame,
siano anche giudicati capaci di insegnare al popolo quelle verità che a tutti è
necessario sapere per la salvezza, e di amministrare i sacramenti; che, inoltre,
brillino in tal modo per pietà e purezza di costumi, da potersi aspettare da
essi un meraviglioso esempio di buone opere e moniti di vita.
Il vescovo curi che essi celebrino la santa messa almeno
nelle domeniche e nelle feste più solenni; e, se hanno cura d’anime, tanto
frequentemente, da soddisfare al loro dovere.
A quelli che sono stati promossi con un salto, se essi non
hanno esercitato il ministero, il vescovo potrà accordare la dispensa per una
causa legittima.
Canone XV
Anche se i sacerdoti nella loro ordinazione ricevono il
potere di assolvere dai peccati, tuttavia, questo santo concilio stabilisce che
nessuno, neppure un religioso, possa ascoltare le confessioni dei secolari -
anche sacerdoti - ed essere giudicato adatto a questo ministero, se o non ha un
beneficio parrocchiale o non è ritenuto capace dal vescovo con un esame - se
questi lo crederà necessario - o in altro modo, e non ottiene l’approvazione.
Questa dev’essere data gratuitamente. Ciò non ostante qualsiasi privilegio e
consuetudine, anche immemorabile.
Canone XVI
Poiché nessuno dev’essere ordinato, se a
giudizio del suo vescovo non sia utile o necessario alle sue chiese, il santo
sinodo, conformemente al sesto canone del concilio di Calcedonia (372),
stabilisce che nessuno, in futuro, venga ordinato, se non è addetto alla chiesa
o al luogo pio, per la cui necessità od utilità viene assunto, dove egli
eserciti i suoi doveri, senza andare vagando da una sede all’altra. Se per caso
egli abbandonasse il posto, senza avere il permesso del vescovo, gli si
proibisca l’esercizio dei sacri ministeri. Inoltre, nessun chierico straniero
sia ammesso da nessun vescovo a celebrare i divini misteri e ad amministrare i
sacramenti, senza lettere commendatizie del proprio ordinario.
Canone XVII
Perché le funzioni dei santi ordini, dal diaconato
all’ostiariato, lodevolmente accolte nella chiesa fin dai tempi degli apostoli,
e in molti luoghi per lungo tempo interrotte, siano rimesse in uso secondo i
sacri canoni, e non siano criticate dagli eretici come inutili, il santo sinodo,
desiderando vivamente di rimettere in uso quell’antica usanza, stabilisce che,
in futuro tali ministeri non siano esercitati se non da quelli che sono
costituiti in questi ordini.
Il concilio esorta, quindi, nel Signore, tutti e singoli i
prelati e comanda loro di far in modo - per quanto è possibile - che nelle
chiese cattedrali, collegiate e parrocchiali della loro diocesi, dove un popolo
numeroso e i proventi della chiesa lo permettono, queste funzioni vengano
ripristinate, assegnando a quelli che le esercitano uno stipendio sui redditi di
qualche beneficio semplice o della fabbrica della chiesa, se vi fossero dei
proventi, o dell’uno e dell’altra. Se poi questi chierici fossero negligenti,
siano multati di una parte degli emolumenti o addirittura privati di essi, a
giudizio dell’ordinario.
Se, inoltre, non si trovassero dei chierici celibatari per
esercitare i quattro ordini minori, potranno essere loro sostituiti anche degli
sposati di onesta vita, adatti a questi uffici, purché non bigami e a condizione
che in chiesa portino la tonsura e l’abito clericale.
Canone XVIII
Gli adolescenti, se non sono ben formati, sono inclini a
seguire i piaceri del mondo (373) e se non sono orientati, fin dai teneri anni,
alla pietà e alla religione prima che cattive abitudini si impadroniscano
completamente dell’uomo, non sono capaci di perseverare completamente nella
disciplina ecclesiastica, senza un aiuto grandissimo e singolarissimo di Dio
onnipotente. Per questo il santo sinodo stabilisce che le singole chiese
cattedrali, metropolitane, e le altre maggiori di queste, in proporzione delle
loro facoltà e della grandezza della diocesi, siano obbligate a mantenere,
educare religiosamente ed istruire nella disciplina ecclesiastica un certo
numero di fanciulli della stessa città e diocesi, o, se non fossero abbastanza
numerosi, della provincia, in un collegio scelto dal vescovo vicino alle stesse
chiese o in altro luogo adatto.
Siano ammessi in questo collegio quelli che hanno almeno
dodici anni e sono nati da legittimo matrimonio, che abbiano imparato a leggere
e a scrivere e la cui indole e volontà dia speranza che essi sono disposti ad
essere sempre a servizio della chiesa. Il concilio intende che vengano scelti
specialmente i figli dei poveri, senza escludere i figli dei ricchi, purché si
mantengano da sé e mostrino inclinazione a servire con zelo Dio e la chiesa.
Il vescovo dividerà questi fanciulli in tante classi quante a
lui sembrerà, secondo il loro numero, la loro età, il progresso nella disciplina
ecclesiastica. E quando gli sembrerà opportuno, ne destinerà una parte al
servizio delle chiese, una parte ne lascerà nel collegio perché siano istruiti,
sostituendo altri al posto di quelli che sono stati formati, di modo che questo
collegio sia un perpetuo seminario di ministri di Dio.
Perché, poi, possano essere istruiti più facilmente nella
disciplina ecclesiastica, prenderanno subito la tonsura e indosseranno sempre la
veste clericale; impareranno la grammatica, il canto, il computo ecclesiastico e
le altre conoscenze utili; attenderanno con ogni attenzione allo studio della
sacra scrittura, dei libri ecclesiastici, delle omelie dei santi, al modo di
amministrare i sacramenti, - specie per ascoltare le confessioni, - e
impareranno le regole dei riti e delle cerimonie.
Il vescovo procuri che ogni giorno assistano al sacrificio
della messa; che almeno ogni mese si confessino, e secondo il giudizio del
confessore, ricevano il corpo del nostro signore Gesù Cristo e che nei giorni
festivi servano in cattedrale e nelle altre chiese del luogo: cose tutte,
insieme ad altre opportune e necessarie a questo riguardo, che i singoli vescovi
stabiliranno col consiglio dei due canonici più anziani e di maggior criterio,
che essi eleggeranno come lo Spirito santo suggerirà loro. Questo consilio si
darà da fare con visite frequenti perché tali prescrizioni vengano osservate.
Essi puniranno severamente i caratteri difficili e incorreggibili e quelli che
propagano cattivi costumi. Se necessario, li cacceranno, toglieranno ogni
impedimento e porranno ogni cura nel realizzare qualsiasi cosa che sembri possa
essere adatta a conservare e far fiorire una istituzione così pia e così santa.
Per costruire l’edificio del collegio, per dare un compenso
ai professori e al personale, per mantenere la gioventù e per altre spese, oltre
ai mezzi che in alcune chiese e luoghi sono destinati all’educazione e al
mantenimento dei fanciulli, che il vescovo avrà cura di devolvere a favore di
questo seminario -, saranno necessari dei redditi fissi. Per questo, gli stessi
vescovi, col consiglio di due membri del capitolo, di cui uno eletto dal vescovo
e l’altro dal capitolo e similmente di due membri del clero della città, la cui
elezione spetti per uno al vescovo e per l’altro al clero, detrarranno una parte
delle rendite della mensa vescovile, del capitolo, di qualsiasi dignità,
personato, ufficio, prebenda, porzione, abbazia e priorato, di qualsiasi ordine,
- anche regolare -, qualità o condizione essi fossero; ed inoltre degli ospedali
che vengono dati in titolo o in amministrazione, secondo la costituzione del
concilio di Vienne Quia contingit (374), di ogni beneficio, anche regolare, di
qualsiasi diritto di patronato o esente o di nessuna diocesi o annesso ad altre
chiese, monasteri, ospedali, o a qualsiasi altro luogo pio, anche esente.
Detrarranno una parte anche dalle fabbriche delle chiese ed altri luoghi pii e
da qualsiasi altro reddito e provento ecclesiastico, anche di altri collegi (in
cui, tuttavia, non vi siano attualmente seminari di alunni e di maestri per
promuovere il comune bene della chiesa: il concilio, infatti, ha voluto che
questi fossero esenti, salvo per i redditi eccedenti al conveniente
sostentamento degli stessi seminari), o di corporazioni o confraternite - che in
alcuni luoghi sono dette scuole - di tutti i monasteri, ma non dei mendicanti;
anche dalle decime in qualsiasi modo appartenenti ai laici, da cui sogliono
essere pagati sussidi ecclesiastici, e ai soldati di qualsiasi milizia ed ordine
(eccettuati soltanto i frati di S. Giovanni di Gerusalemme).
Essi applicheranno e incorporeranno a questo collegio la
parte così detratta, assieme ad alcuni benefici semplici, di qualsiasi qualità e
dignità, o anche i prestimoni, o quelle che sono dette porzioni prestimoniali,
anche prima che si rendano vacanti, naturalmente senza pregiudizio del culto
divino e di quelli che le hanno.
Ciò abbia luogo anche se i benefici sono riservati. Né queste
unioni ed aggiunte potranno esser sospese o impedite in alcun modo per la
rinuncia degli stessi benefici; ma sortiranno assolutamente il loro effetto, non
ostante qualsiasi vacanza, - anche nella curia romana -, e qualsiasi
costituzione.
I possessori dei benefici, delle dignità, dei personati, e di
tutti e singoli quegli enti che sono stati nominati poco fa, siano costretti dai
vescovi a pagare questa porzione con le censure ecclesiastiche e con gli altri
mezzi del diritto, non solo per sé, ma anche per le pensioni che dovessero per
caso pagare ad altri da questi frutti, ritenendo, tuttavia, "pro rata" quanto
essi dovranno pagare per queste pensioni. A questo scopo potranno servirsi, se
lo crederanno, dell’aiuto del braccio secolare. Tutto ciò, - per quanto riguarda
tutte e singole le prescrizioni suddette - non ostante qualsiasi privilegio,
esenzione (anche se dovessero richiedere una deroga particolare), consuetudine,
anche immemorabile, appello, citazione, che avesse forza di impedire
l’esecuzione.
Nel caso, poi, che, mandate ad effetto queste unioni, - o
anche in altra maniera - il seminario in tutto o in parte venga a trovarsi
provvisto, allora la porzione detratta ai singoli benefici, come descritto
sopra, sarà condonata in tutto o in parte dal vescovo, come la cosa esigerà.
Se in questa erezione e conservazione del seminario i prelati
delle chiese cattedrali e delle altre chiese maggiori fossero negligenti e si
rifiutassero di pagare la loro porzione, l’arcivescovo dovrà riprendere
severamente il vescovo, il sinodo provinciale dovrà riprendere l’arcivescovo e
quelli a lui superiori e costringerli a fare tutto ciò che è stato detto e farà
in modo, con ogni diligenza, che quest’opera santa e pia, dovunque si possa,
venga realizzata.
Il vescovo, poi, si faccia fare ogni anno una relazione sui
redditi di questo seminario, presenti due membri del capitolo ed altre due
persone scelte dal clero della città. Inoltre, perché con minore spesa si possa
provvedere all’istituzione di tali scuole, il santo sinodo stabilisce che i
vescovi, gli arcivescovi, i primati e gli altri ordinari costringano e spingano
in ogni modo - anche col togliere loro i frutti - quelli che hanno cattedre di
insegnamento oppure l’ufficio di lettore o di insegnante, ad insegnare in queste
scuole a quelli che devono essere istruiti: personalmente se sono capaci,
altrimenti per mezzo di sostituti adatti, scelti da loro stessi e approvati
dagli ordinari. Se a giudizio del vescovo questi non fossero degni, nominino un
altro che sia degno, senza alcun diritto di appello. Se fossero negligenti nel
far ciò, lo nomini lo stesso vescovo. Essi insegneranno quello che al vescovo
sembrerà opportuno.
Per l’avvenire, poi, gli uffici e dignità attinenti
all’insegnamento non siano conferiti se non ai dottori o ai maestri, o ai
licenziati in sacra scrittura o in diritto canonico o a persone idonee e
disponibili ad adempiere questo ufficio personalmente. Ogni provvista fatta in
modo diverso sia nulla ed invalida. Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio
e consuetudine, anche immemorabile.
Se poi in qualche provincia le chiese fossero tanto povere,
da non potersi erigere, in qualcuna, il collegio, il sinodo provinciale o il
metropolita con i due suffraganei più anziani farà in modo che nella chiesa
metropolitana o nella chiesa più comoda della provincia, con i frutti di due o
più chiese - in ciascuna delle quali il collegio non potrebbe essere facilmente
costituito - vengano eretti uno o più collegi, come giudicherà opportuno, dove i
fanciulli di quelle chiese siano educati.
Nelle chiese, invece, che hanno diocesi ampie, il vescovo
potrà avere uno o più seminari, come gli sembrerà opportuno, che, però, dovranno
dipendere in tutto e per tutto da quello eretto e costituito nella città.
Per ultimo, se per le unioni, per la tassazione o
assegnazione e incorporazione delle porzioni o per qualsiasi altro motivo,
sorgesse qualche difficoltà, per cui la costituzione e la conservazione di
questo seminario potrebbe esserne impedita o resa difficile, il vescovo e i
deputati per questo problema o il sinodo provinciale, a seconda degli usi della
regione, della qualità delle chiese e dei benefici, - limitando anche o
aumentando quanto sopra abbiamo prescritto, se fosse necessario - potranno
determinare e prendere ogni singolo provvedimento che sembrerà necessario ed
opportuno al felice progresso di questo seminario.
Decreto sul giorno della futura sessione e
sulle materie che in essa saranno trattate.
Lo stesso sacrosanto sinodo Tridentino indice la prossima
futura sessione per il giorno sedici del mese di settembre. In essa si tratterà
del sacramento del matrimonio e di altri argomenti, se vi saranno questioni
relative alla dottrina della fede, che possano essere portate a conclusione. Si
tratterà anche delle provviste dei vescovati, delle dignità e degli altri
benefici ecclesiastici e dei diversi articoli della riforma.
SESSIONE XXIV (11 novembre 1563)
(Dottrina sul sacramento del matrimonio).
Il vincolo del matrimonio fu dichiarato solennemente perpetuo
e indissolubile dal primo padre del genere umano quando disse, sotto
l’ispirazione dello Spirito santo: Questo, ora, è osso delle mie ossa e carne
della mia carne. Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla
propria moglie: e saranno due in una sola carne (375).
Che questo vincolo dovesse unire e congiungere due persone
soltanto, Cristo Signore lo insegnò più apertamente, quando, riferendo quelle
ultime parole come pronunciate da Dio, disse: Quindi, ormai non sono più due, ma
una sola carne e immediatamente confermò la stabilità di quel vincolo, affermata
da Adamo tanto tempo prima, con queste parole: L’uomo, quindi, non separi quello
che Dio ha congiunto (376).
Lo stesso Cristo, autore e perfezionatore dei santi
sacramenti, con la sua passione ci ha meritato la grazia, che perfezionasse
quell’amore naturale, ne confermasse l’indissolubile unità e santificasse gli
sposi. Cosa che Paolo apostolo accenna, quando dice: Uomini, amate le vostre
mogli come Cristo ha amato la chiesa ed ha sacrificato se stesso per essa (377).
E poco dopo soggiunge: Grande è questo sacramento. Io dico in Cristo e nella
chiesa (378).
Poiché, quindi, il matrimonio nella legge evangelica è
superiore per la grazia di Cristo agli antichi matrimoni, giustamente i nostri
santi padri, i concili e la tradizione della chiesa universale hanno sempre
insegnato che si dovesse annumerare tra i sacramenti della nuova legge.
Insanendo contro di essa, uomini empi di questo secolo non
solo si sono formati un’opinione falsa di questo venerabile sacramento, ma
secondo il proprio costume, col pretesto del vangelo hanno introdotto la libertà
della carne e con la bocca e con gli scritti hanno affermato molte cose aliene
dal senso della chiesa cattolica e dalla tradizione approvata dai tempi degli
apostoli, non senza grande danno dei fedeli cristiani.
Perciò il santo e universale sinodo, volendo opporsi alla
loro temerità, ha determinato di sterminare le eresie e gli errori più notevoli
di questi scismatici e di stabilire contro gli stessi eretici ed i loro errori i
seguenti anatematismi.
CANONI SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
1. Se qualcuno dirà che il matrimonio non è in senso vero e
proprio uno dei sette sacramenti della legge evangelica, istituito da Cristo, ma
che è stato inventato dagli uomini nella chiesa, e non conferisce la grazia, sia
anatema.
2. Chi dirà che è lecito ai cristiani avere nello stesso
tempo più mogli e che ciò non è proibito da alcuna legge divina, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che solo i gradi di consanguineità e di
affinità enumerati nel Levitico (379) possono impedire di contrarre il
matrimonio e possono sciogliere uno già contratto e che la chiesa non può
dispensare da qualcuno di essi o costituirne in numero maggiore che lo
impediscano e lo sciolgano, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che la chiesa non poteva stabilire degli
impedimenti dirimenti il matrimonio, o che stabilendoli ha errato, sia anatema.
5. Se qualcuno dirà che per motivo di eresia o a causa di una
convivenza molesta o per l’assenza esagerata dal coniuge si possa sciogliere il
vincolo matrimoniale, sia anatema.
6. Se qualcuno dirà che il matrimonio rato e non consumato
non venga sciolto con la professione solenne di uno dei coniugi, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che la chiesa sbaglia quando ha insegnato
ed insegna che secondo la dottrina evangelica ed apostolica (380) non si può
sciogliere il vincolo del matrimonio per l’adulterio di uno dei coniugi, e che
l’uno e l’altro (perfino l’innocente, che non ha dato motivo all’adulterio) non
possono, mentre vive l’altro coniuge, contrarre un altro matrimonio, e che,
quindi, commette adulterio colui che, lasciata l’adultera, ne sposi un’altra, e
colei che, scacciato l’adultero, si sposi con un altro, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che la chiesa sbaglia quando, per vari
motivi, stabilisce che si può fare la separazione dalla coabitazione tra i
coniugi, a tempo determinato o indeterminato, sia anatema.
9. Se qualcuno dirà che i chierici costituiti negli ordini
sacri o i religiosi che hanno emesso solennemente il voto di castità, possono
contrarre matrimonio, e che questo, una volta contratto, sia valido, non ostante
la legge ecclesiastica o il voto, e che sostenere l’opposto non sia altro che
condannare il matrimonio; e che tutti quelli che sentono di non avere il dono
della castità (anche sé ne hanno fatto il voto) possono contrarre matrimonio,
sia anatema. Dio, infatti, non nega questo dono a chi lo prega (381) con retta
intenzione e non permette che noi siamo tentati al di sopra di quello che
possiamo (382).
10. Se qualcuno dirà che lo stato coniugale è da preferirsi
alla verginità o al celibato e che non è cosa migliore e più beata rimanere
nella verginità e nel celibato, che unirsi in matrimonio (383), sia anatema.
11. Se qualcuno dirà che la proibizione della solennità delle
nozze in alcuni periodi dell’anno è una superstizione tirannica, che ha avuto
origine dalla superstizione dei pagani o condannerà le benedizioni e le altre
cerimonie, di cui la chiesa fa uso in esse, sia anatema.
12. Se qualcuno dirà che le cause matrimoniali non sono di
competenza dei giudici ecclesiastici, sia anatema.
Note
354. Cfr. Eb 7, 12.
355. Cfr. I Tm 3, 8-10; At 6, 3-6; 21, 8.
356. II Tm 1, 6-7.
357. Ct 6, 3 e 9.
358. Cfr. I Cor 12, 28-29; Ef 4, 11.
359. At 20, 28.
360. Cfr. Gv 10, 1.
361. Cfr. Gv 10, 1-16; 21, 15-17; I e II Tm; Tt e altri.
362. Cfr. Gv 10, 12-13.
363. Cfr. I Pt 5, 2-4.
364. Sessione VI, cc. 1 e 2 de ref. (v. sopra).
365. Cfr. Ger 48, 10.
366. Cfr. At 1, 24; Sal 7, 10.
367. C. 3, V. 7, i n Extrav. comm. (Fr 2, 1300).
368. C. un., III, 2, in VI (Fr 2. 1019).
369. Sessione VII, c. 10 de ref. (v. sopra).
370. Cfr. Sap 4, 9.
371. Cfr. I Tm 3, 7.
372. Concilio di Calcedonia, c. 6 (v. sopra).
373. Cfr. Gen 8, 21.
374. Concilio di Vienne, c. 17 (COD. 374-376).
375. Gen 2, 23-24 (Mt 19, 5; Ef 5, 31).
376. Mt 19, 6; Mc 10, 8-9.
377. Ef 5, 25.
378. Ef 5, 32.
379. Cfr. Lv 18, 6-18.
380. Cfr. soprattutto Mt 5, 32; 19, 9; Mc 10, 11-12: Lc 16, 18; I Cor 7, 11.
381. Cfr. Mt 7, 7-8; Gc 1, 5 e altri.
382. Cfr. I Cor 10, 13.
383. Cfr. Mt 19, 11-12; I Cor 7, 25-26; 7, 38; Ap 14, 4.
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