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Sessioni XVII-XXII (1562-1563)
Decreto sulla celebrazione del concilio.
llustrissimi
e reverendissimi signori, reverendi padri, vi sembra opportuno, a lode e gloria
della santa, indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, ad incremento ed
esaltazione della fede e della religione cristiana, che il sacro concilio
ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, da
oggi 18 di gennaio 1562 dalla nascita del Signore, giorno dedicato alla cattedra
di s. Pietro in Roma, principe degli apostoli, annullata ogni sospensione,
riprenda la sua celebrazione, secondo la forma e il contenuto delle lettere del
santissimo nostro signore Pio IV, pontefice massimo; e che in esso, nell’ordine
dovuto, siano trattati quegli argomenti che, su proposta dei legati e
presidenti, allo stesso sinodo sembreranno adatti e idonei a lenire le calamità
di questi tempi, a sedare le controversie religiose, a reprimere le false
lingue, a correggere gli abusi dei costumi, ad ottenere la vera e cristiana pace
per la chiesa? [Risposero: sì].
Indizione della futura sessione.
Illustrissimi e reverendissimi signori, reverendi padri,
credete opportuno che la prossima, futura sessione si debba tenere e celebrare
il giovedì dopo la seconda domenica di Quaresima, che cadrà il 26 del mese di
febbraio? [Risposero: sì].
SESSIONE XVIII (26 febbraio 1562)
Decreto sulla scelta dei libri e sulla volontà
di invitare tutti al concilio con salvacondotto.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino,
legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi
legati della sede apostolica, confidando non nelle risorse umane, ma nella
protezione e nell’aiuto del signore nostro Gesù Cristo, che promise di dare alla
sua chiesa le parole adatte e la sapienza (306), a questo principalmente tende:
a poter ricondurre una buona volta la dottrina della fede cattolica - inquinata
e appannata, in molti luoghi, dalle opinioni di molti, che la pensano in modo
contrastante, - all’antica purezza e splendore, a riportare i costumi, lontani
dall’antico modo di vivere, ad un comportamento migliore e a rivolgere il cuore
dei padri verso i figli (307) e il cuore di questi verso i padri (308).
Poiché, dunque, esso ha dovuto costatare che in questo tempo
il numero dei libri sospetti e pericolosi, nei quali si contiene una dottrina
impura, da essi diffusa in lungo e in largo, è troppo cresciuto, - e ciò è stato
il motivo per cui molte censure in varie province, e specialmente nella città di
Roma, sono state stabilite con pio zelo, senza però che ad un male così grave e
così pericoloso giovasse alcuna medicina, - questo sinodo ha disposto che un
gruppo di padri scelti per lo studio di questo problema, considerasse
diligentemente che cosa fosse necessario fare e, a suo tempo, ne riferissero
allo stesso santo sinodo, perché esso possa più facilmente separare, come
zizzania, le dottrine varie e peregrine (309) dal frumento della verità
cristiana (310); e con maggiore opportunità prendere una deliberazione e
stabilire qualche cosa di preciso su quelle questioni che sembreranno più
opportune a togliere lo scrupolo dall’anima di parecchia gente e a rimuovere le
cause di molti lamenti.
Esso desidera che tutte queste considerazioni vengano portate
a conoscenza di chiunque, - ed intende farlo col presente decreto, - di modo che
se qualcuno credesse che ciò che si riferisce ai libri e alle censure in parola,
o alle altre cose che si dovranno trattare in questo concilio generale, lo
riguarda in qualche modo, non dubiti di essere benignamente ascoltato dal santo
sinodo.
E poiché lo stesso santo sinodo desidera con tutto il cuore e
prega istantemente Dio per la pace della chiesa (311), affinché tutti,
riconoscendo in terra la comune madre, che non può dimenticare coloro che ha
partorito (312), glorifichino unanimi, ad una sola bocca, Dio e Padre del
signore nostro Gesù Cristo (313), per la misericordia dello stesso Dio e Signore
(314), esso invita tutti coloro che non hanno la comunione con noi e li esorta
alla concordia e alla riconciliazione; che vengano a questo santo sinodo; che
vogliano attenersi alla carità, che è il vincolo della perfezione (315), e
portino con sé la pace di Cristo, che esulta nel loro cuore, alla quale sono
chiamati in un solo corpo (316).
Ascoltando, perciò, questa voce non umana, ma dello Spirito
santo, non vogliano indurire il loro cuore (317) non camminando secondo il loro
sentimento (3l8), né piacendo a se stessi (319), siano scossi e si ravvedano ad
una ammonizione così pia e così salutare della loro madre: poiché il santo
sinodo, come li invita con ogni riguardo suggerito dalla carità, così li
accoglierà.
Ha decretato, inoltre, lo stesso santo sinodo, che si possa
concedere un pubblico salvacondotto nella congregazione generale e che esso
abbia la stessa efficacia, la stessa forza e la stessa importanza che se fosse
stato concesso e decretato in sessione pubblica.
Indizione della futura sessione.
Lo stesso sacrosanto concilio Tridentino, legittimamente
riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della santa
sede, stabilisce e dispone che la prossima, futura sessione debba tenersi a
celebrarsi il giovedì dopo la festa santissima dell’ascensione del Signore, che
sarà il 14 del mese di maggio.
Salvacondotto dato ai Tedeschi nella
congregazione generale del 4 marzo 1562.
Il sacrosanto, ecumenico, generale concilio Tridentino,
legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi
legati della santa sede, promette solennemente... (320).
Si estende lo stesso salvacondotto alle altre
nazioni.
Lo stesso concilio ecumenico e generale Tridentino,
legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi
legati della sede apostolica, concede a tutti e singoli quegli altri che non
hanno comunione di fede con noi, a qualsiasi regno, provincia, città, luogo
appartengano, e in cui pubblicamente ed impunemente si predica, si insegna si
crede diversamente da quanto ritiene la santa chiesa Romana, il salvacondotto
nella stessa forma e con le stesse parole, con cui viene concesso ai Tedeschi.
SESSIONE XIX (14 maggio 1562)
Si rimanda la pubblicazione dei decreti.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino,
legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi
legati della sede apostolica, ha creduto bene, per alcuni giusti e ragionevoli
motivi, prorogare - e di fatto proroga - fino alla feria quinta dopo la
solennità del corpo di Cristo, che sarà il 4 giugno, quei decreti, che avrebbero
dovuto essere approvati oggi nella presente sessione; e notifica a tutti che in
quel giorno debba tenersi e celebrarsi la sessione.
Intanto bisogna pregare Dio e Padre del Signore nostro,
autore della pace, perché voglia santificare i cuori di tutti, perché col suo
aiuto il santo sinodo possa, ora e sempre, meditare a condurre a termine quelle
cose che riguardano la sua lode e la sua gloria.
SESSIONE XX (5 giugno 1562)
Si proroga la pubblicazione dei decreti alla
futura sessione, che viene indetta.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino,
legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi
legati della santa sede, a causa di varie difficoltà, sorte per diversi motivi,
ed anche perché ogni cosa proceda del tutto come si conviene e con maggiore
approfondimento e cioè perché le definizioni dommatiche siano trattate ed
approvate assieme a quello che riguarda la riforma, ha deciso che ciò che si
dovrà stabilire, sia in materia di riforma che in materia dottrinale, debba
essere definito nella prossima sessione, che indice per il giorno 16 del
prossimo mese di luglio.
Lo stesso santo sinodo potrà liberamente abbreviare o
prorogare questo termine a suo arbitrio e volontà, come comprenderà essere utile
all’andamento del concilio, anche in congregazione generale.
SESSIONE XXI (16 giugno 1562)
Dottrina della comunione sotto le due specie e
dei fanciulli.
Proemio
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino,
legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dei medesimi
legati della sede apostolica, poiché per le arti dell’iniquissimo demonio sono
state messe in giro, in diversi luoghi, cose mostruose sull’adorabile e
santissimo sacramento dell’eucarestia, per cui in alcune province molti sembrano
essersi allontanati dalla fede e dall’obbedienza della chiesa cattolica, crede
che a questo punto debbano esporsi le verità che riguardano la comunione sotto
le due specie e la comunione dei fanciulli.
Esso, quindi, proibisce assolutamente a tutti i fedeli
cristiani di osare di credere, insegnare, predicare diversamente, in seguito, su
questi argomenti, da quanto è stato spiegato e definito con questi decreti.
Capitolo I.
I laici e i chierici che non celebrano non
sono obbligati per disposizione divina a comunicarsi sotto le due specie.
Dichiara, dunque, ed insegna, lo stesso santo sinodo,
istruito dallo Spirito santo, - che è spirito di sapienza e di intelletto,
spirito di consiglio e di pietà (321) -, ed attenendosi al giudizio e all’uso
della chiesa stessa, che i laici e i chierici che non celebrano, non sono
obbligati da nessun precetto divino a ricevere il sacramento dell’eucarestia
sotto le due specie, e che non si può assolutamente dubitare (senza diminuzione
per la fede) che basti ad essi, per la salvezza, la comunione sotto una sola
specie.
Poiché, anche se Cristo signore, nell’ultima cena istituì e
diede agli apostoli questo sacramento sotto le specie del pane e del vino, non è
detto, però, che quella istituzione e quella consegna voglia significare che
tutti i fedeli per istituzione del Signore siano obbligati a ricevere l’una e
l’altra specie.
Che poi la comunione sotto entrambe le specie sia comandata
dal Signore, non si deduce neppure dal discorso di Giov. VI, comunque esso,
secondo le varie interpretazioni dei santi padri e dottori, debba intendersi.
Infatti, chi disse: Se non mangerete la carne del Figlio dell’uomo e non berrete
il suo sangue, non avrete la vita in voi, disse pure: Se qualcuno mangerà di
questo pane, vivrà in eterno (322). E Chi disse: Chi mangia la mia carne e beve
il mio sangue, ha la vita eterna (323), disse anche: Il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo; e finalmente chi disse: Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui (324), disse, tuttavia: Chi
mangia questo pane, vive in eterno (325).
Capitolo II.
Il potere della chiesa circa la distribuzione
del sacramento dell’eucarestia.
Il concilio dichiara, inoltre, che la chiesa ha sempre avuto
il potere di stabilire e mutare nella distribuzione dei sacramenti, salva la
loro sostanza, quegli elementi che ritenesse di maggiore utilità per chi li
riceve o per la venerazione degli stessi sacramenti, a seconda delle
circostanze, dei tempi e dei luoghi. Cosa che l’apostolo sembra accennare
chiaramente, quando dice: La gente ci ritenga servi di Cristo e dispensatori dei
misteri di Dio (326). Ed è abbastanza noto che egli stesso si è servito di
questo potere, sia in molte altre circostanze (327) che in relazione a questo
stesso sacramento, quando, date alcune disposizioni circa l’uso di esso: Il
resto, dice, lo disporrò quando verrò (328).
Perciò la santa madre chiesa, consapevole di questo suo
potere nell’amministrazione dei sacramenti, anche se all’inizio della religione
cristiana l’uso delle due specie non era stato infrequente, col progredire del
tempo, tuttavia, mutato in larghissima parte della chiesa quell’uso, spinta da
gravi e giusti motivi, approvò la consuetudine di dare la comunione solo sotto
una sola specie e credette bene farne una legge, che non è lecito riprovare o
cambiare a proprio capriccio, senza l’autorità della stessa chiesa.
Capitolo III.
Sotto ognuna delle due specie si riceve Cristo
tutto intero e il vero sacramento.
Il concilio dichiara, inoltre, che quantunque il nostro
Redentore, com’è stato detto poco fa, abbia istituito e dato agli apostoli,
nell’ultima cena, questo sacramento sotto due specie, bisogna tuttavia
confessare che anche sotto una sola specie si riceve Cristo tutto intero e il
vero sacramento, e che, per quanto riguarda il frutto, quelli che ricevono una
sola specie non vengono defraudati di nessuna grazia necessaria alla salvezza.
Capitolo IV.
I piccoli non sono obbligati alla comunione
sacramentale.
Finalmente lo stesso santo sinodo insegna che i bambini che
non hanno l’uso della ragione, non sono obbligati da alcuna necessità alla
comunione sacramentale dell’eucarestia. Rigenerati, infatti, dal lavacro del
battesimo (329) e incorporati a Cristo, non possono, a quell’età, perdere la
grazia di figli di Dio, che hanno acquistato.
Non si deve, tuttavia, condannare l’antichità, se in qualche
luogo ha conservato quest’uso. Come, infatti, quei padri santissimi dovettero
avere un motivo plausibile, per l’indole di quei tempi, che giustificasse il
loro modo d’agire, così bisogna credere che, senza dubbio, hanno agito in tal
modo, senza pensare affatto che ciò fosse necessario alla salvezza.
CANONI SULLA COMUNIONE SOTTO LE DUE SPECIE E
SULLA COMUNIONE DEI FANCIULLI
1. Se qualcuno dirà che tutti e singoli i fedeli cristiani
devono ricevere l’una e l’altra specie del santissimo sacramento dell’eucarestia
per divino precetto o perché sia necessario alla salvezza, sia anatema.
2. Chi dirà che la santa chiesa cattolica non sia stata
addotta da giuste ragioni e da giusti motivi, a dare la comunione ai laici e a
quei sacerdoti che non celebrano sotto una specie soltanto o che in ciò essa
erri, sia anatema.
3. Se qualcuno negherà che sotto la sola specie del pane si
riceve Cristo, fonte ed autore di tutte le grazie, tutto intero perché, come
alcuni dicono falsamente, non è ricevuto sotto l’una e l’altra specie, secondo
l’istituzione di Cristo, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che la comunione eucaristica è necessaria
ai bambini anche prima che abbiano raggiunto l’età di ragione, sia anatema.
Quanto ai due articoli, già proposti, ma non esaminati, e
cioè: "Se i motivi da cui fu indotta la chiesa cattolica per dare la comunione
ai laici e a quei sacerdoti che non celebrano solo sotto una specie, siano da
considerarsi tali da non permettere ad alcuno l’uso del calice per alcuna
ragione"; e: "Se, qualora sembrasse opportuno doversi concedere ad alcuna
nazione o regno, per motivi giusti e conformi alla cristiana carità, l’uso del
calice, debba concedersi sotto alcune condizioni: e quali siano queste
condizioni", lo stesso santo sinodo ne rimanda l’esame e la conferma ad altro
tempo, alla prima occasione, cioè, che ad esso si presenterà.
Decreto di riforma.
Introduzione
Lo stesso sacrosanto concilio ecumenico e generale
Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza
degli stessi legati della sede apostolica, a lode di Dio onnipotente e a gloria
della santa chiesa cattolica, crede bene stabilire, al presente, quanto segue,
sul problema della riforma.
Canone I
Poiché dall’ordine ecclesiastico deve esulare qualsiasi
sospetto di avarizia, i vescovi e gli altri che conferiscono gli ordini o i loro
rappresentanti, anche se venisse offerto spontaneamente, non devono ricevere
nulla con nessun pretesto; per il conferimento di qualunque ordine, - anche per
la tonsura clericale -, per le lettere dimissorie o testimoniali, per il sigillo
o per qualsiasi altro motivo.
Quanto ai notai, solo in quei posti dove non vi è la lodevole
consuetudine di non prendere nulla, potranno ricevere per ogni lettera
dimissoria o testimoniale la decima parte di uno scudo d’oro, purché non vi sia,
già stabilito, un salario, per l’esercizio del loro ufficio. Né al vescovo potrà
provenire su quanto percepisce il notaio un qualche guadagno, direttamente o
indirettamente, per il conferimento degli ordini. Essi dovranno prestare la loro
opera del tutto gratuitamente. Altrimenti il sinodo annulla e proibisce
assolutamente le tasse, gli statuti, le consuetudini contrarie, anche
immemorabili, che possono piuttosto essere chiamate abusi e corruzioni, e che
favoriscono la triste simonia.
Quelli che agissero diversamente, sia col dare che col
ricevere, oltre la divina vendetta, incorrano ipso facto nelle pene stabilite
dal diritto.
Canone II
Poiché non è conveniente che quelli che sono entrati al
servizio di Dio, con disonore del loro ordine debbano mendicare o esercitare un
mestiere ignobile come mezzo di guadagno e poiché è noto che moltissimi, in
moltissime parti, vengono ammessi ai sacri ordini senza alcuna selezione, ed
affermano, con arti e menzogne, di avere un beneficio ecclesiastico o mezzi
sufficienti, il santo sinodo stabilisce che in futuro nessun chierico secolare,
anche se adatto per costumi, scienza ed età, venga promosso ai sacri ordini, se
prima non risulti legittimamente che egli ha il pacifico possesso di un
beneficio ecclesiastico, che gli sia sufficiente per un onesto sostentamento.
Né potrà rinunziare a questo beneficio, se non facendo
menzione che è stato promosso a titolo di quel beneficio; e la rinunzia non sia
accettata, se non risulterà che possa vivere tranquillamente con altri mezzi;
altrimenti la rinunzia sia nulla.
Quanto a quelli che hanno un patrimonio o una pensione, non
potranno essere ordinati, in futuro, se non quelli che il vescovo giudicherà
doversi assumere per la necessità o per la comodità delle sue chiese e non senza
essersi prima ben assicurato che quel patrimonio e quella pensione essi li hanno
davvero, e che sono sufficienti a sostentarli. Questi, inoltre, non potranno, in
seguito, esser alienati, o estinti, o ceduti in alcun modo senza licenza del
vescovo, fino a che non abbiano avuto un beneficio ecclesiastico sufficiente, o
abbiano donde possono vivere. In ciò si rinnovano le pene degli antichi canoni.
Canone III
Dato che i benefici sono stati costituiti per assicurare il
culto divino e compiere i doveri ecclesiastici, perché in nessun modo il culto
divino languisca, ma gli venga reso il dovuto rispetto in ogni cosa, questo
santo sinodo stabilisce che nelle chiese, sia cattedrali che collegiate, in cui
non vi sono distribuzioni quotidiane o in cui siano talmente esigue da essere
probabilmente trascurate, vi si debba destinare la terza parte dei frutti e di
qualsiasi provento ed introito, tanto delle dignità che dei canonicati, dei
personati, delle porzioni e degli uffici e si debba trasformare in distribuzioni
quotidiane. Queste saranno divise proporzionalmente fra quelli che hanno le
dignità e gli altri presenti ai divini uffici, secondo la divisione che dovrà
essere fatta dal vescovo, anche come delegato della sede apostolica, in
occasione della prima percezione dei frutti. Restano salve, naturalmente, le
consuetudini di quelle chiese, nelle quali quelli che non risiedono o che non
servono nei divini uffici, non percepiscono nulla o meno di un terzo. Tutto ciò,
non ostante qualsiasi esenzione, qualsiasi altra consuetudine, anche
immemorabile e qualsiasi appello. Qualora la contumacia di quelli che non
servono cresca, sia lecito procedere contro di essi secondo quanto dispongono il
diritto e i sacri canoni.
Canone IV
I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, in
tutte le chiese parrocchiali, o battesimali, nelle quali il popolo è talmente
numeroso, che un solo rettore non basta ad amministrare i sacramenti della
chiesa e a compiere il culto divino, costringano i rettori o gli altri, a cui
tocca, ad associarsi tanti sacerdoti, in questo ufficio, quanti siano
sufficienti a dare i sacramenti e a compiere il servizio divino.
In quelle chiese, poi, nelle quali per la distanza o la
difficoltà dei luoghi i parrocchiani non possono recarsi a ricevere i sacramenti
o ad assistere ai divini uffici se non con grande incomodo, anche se i pastori
fossero contrari, possono costituire nuove parrocchie, secondo quanto prescrive
la costituzione di Alessandro III, che inizia con le parole: Ad audientiam. A
quei sacerdoti, inoltre, che per la prima volta devono esser preposti alle
chiese di nuova erezione, venga assegnata, a giudizio del vescovo, una giusta
porzione dei frutti, che in qualsiasi modo appartengono alla chiesa madre. Se
fosse necessario, potrà costringere il popolo a provvedere a ciò che è
necessario per il sostentamento di questi sacerdoti, non ostante qualsiasi
riserva, generale o particolare su queste chiese. Queste ordinazioni, inoltre,
ed erezioni non potranno esser tolte o impedite da qualsiasi provvista, anche in
forza di una rinuncia o di qualsiasi altra deroga o sospensione.
Canone V
Perché anche lo stato delle chiese, in cui si compiono gli
uffici divini, sia conservato decorosamente, i vescovi, anche come delegati
della santa sede, - nella forma del diritto e senza pregiudizio di chi le ha -
potranno fare unioni perpetue di qualsiasi chiesa parrocchiale e battesimale e
di altri benefici, con o senza cura d’anime, con altri benefici curati, a causa
della loro povertà e negli altri casi permessi dal diritto, anche se tali chiese
o benefici fossero riservati in modo generico o specifico.
Queste unioni non potranno neppure esser revocate o in
qualche modo infrante, in forza di qualsiasi provvista, anche a motivo di
rinunzia, di deroga, o di sospensione.
Canone VI
Poiché i rettori di chiese illetterati ed imperiti sono meno
adatti ai divini uffici ed altri, per la loro vita disonesta, piuttosto che
edificare distruggono, i vescovi, in quanto delegati della sede apostolica,
potranno assegnare a quelli che sono illetterati ed imperiti - se, d’altronde,
conducono vita onesta - dei coadiutori o dei vicari temporanei e destinare ad
essi parte dei frutti per un onesto sostentamento, o provvedere ad essi in altro
modo, senza alcuna ammissione d’appello o di esenzione.
Reprimano, invece, e castighino, dopo averli ammoniti, quelli
che vivono disonestamente e scandalosamente. Se poi continuassero,
incorreggibili, nella loro malvagità, avranno facoltà di privarli dei loro
benefici, secondo le prescrizioni dei sacri canoni, senza alcuna possibilità di
appello e di esenzione.
Canone VII
Bisogna avere molta cura anche di questo: che ciò che è
destinato ai sacri ministeri, col passare del tempo non vada affievolendo e non
se ne perda dagli uomini la memoria. Quindi i vescovi, anche in qualità di
delegati della sede apostolica, potranno trasferire a loro volontà i benefici
semplici - anche di diritto di patronato, - da quelle chiese che per vecchiezza
od altro motivo fossero andate in rovina e non potessero per mancanza di mezzi
essere restaurate, alle chiese madri o ad altre chiese degli stessi luoghi o di
luoghi vicini, dopo aver convocato quelli cui la cosa interessa. In queste
chiese erigano altari e cappelle sotto le stesse invocazioni o li trasferiscano
in altari o cappelle già erette, con tutti gli emolumenti e gli oneri, che
gravavano sulle chiese originarie.
Procurino anche di rifare e di restaurare le chiese
parrocchiali cadute, anche se fossero di diritto di patronato, ciò, coi frutti e
proventi di qualsiasi natura, che in qualsiasi modo appartengono alle stesse
chiese. Se questi non bastassero, inducano con ogni mezzo opportuno tutti i
patroni e quelli che percepiscono qualche frutto da queste chiese, o, in
mancanza di questi, i loro parrocchiani, perché compiano questo loro dovere,
senza che si possa addurre alcun appello, esenzione o altra cosa in contrario.
Nel caso che tutti fossero molto poveri, siano trasferiti
alle chiese madri o a quelle più vicine, con facoltà di destinare tanto le
suddette chiese parrocchiali, quanto le altre che fossero in cattivo stato, ad
usi profani, ma non ignobili, lasciandovi una croce.
Canone VIII
È giusto che tutto quello che riguarda il culto di Dio nella
diocesi debba essere curato dall’ordinario e, se necessario, da lui provveduto.
Ogni anno, quindi, i monasteri dati in commenda, chiamati
anche abbazie, priorati, prepositure, in cui non fiorisce l’osservanza della
regola, ed inoltre i benefici, sia con cura d’anime che senza, secolari e
regolari in qualsivoglia maniera dati in commenda, anche esenti, siano visitati
dai vescovi, anche in qualità di delegati della sede apostolica.
Curino pure, gli stessi vescovi, con opportuni rimedi, anche
col sequestro dei frutti, che le cose che hanno bisogno di rinnovamento o di
restauro, siano rifatte, e chela cura delle anime, se fosse annessa ad esse o a
quello che con esse è connesso, ed altri doveri inerenti siano esattamente
soddisfatti, non ostante qualsiasi appello, privilegio, consuetudini, - anche
prescritte ab immemorabili, - qualsiasi diritto dei conservatori, decisione e
proibizione dei giudici.
Se in essi, invece, fosse viva la osservanza delle regole, i
vescovi facciano in modo, che i superiori di tali regolari conducano la vita
conforme alle loro regole e le facciano osservare e tengano a freno, nel
compimento del dovere, i loro dipendenti e li guidino. E se, dopo essere stati
ammoniti, non li visitassero entro sei mesi e non li correggessero, allora gli
stessi vescovi, anche come delegati della sede apostolica, potranno visitarli e
correggerli, come potrebbero farlo gli stessi superiori secondo le loro regole.
Ogni appello, privilegio, esenzione sarà impossibile e non servirà a nulla.
Canone IX
Dai diversi concili anteriori: dal Lateranense (330), da
quello di Lione, da quello di Vienne (331), sono stati decisi molti rimedi
contro gli indegni abusi dei raccoglitori di elemosine. Questi, però, in
seguito, sono stati resi inutili, anzi si deve constatare che la loro malizia
cresce talmente ogni giorno, con scandalo enorme e lamentele di tutti i fedeli,
da doversi disperare assolutamente che possano in qualunque modo correggersi.
Si stabilisce, perciò che d’ora in poi, in qualsiasi parte
del mondo cristiano sia del tutto abolito il loro nome e l’uso e che in nessun
modo sia permesso di esercitare questo ufficio, non ostante i privilegi concessi
alle chiese, ai monasteri, agli ospedali, ai luoghi pii, e a qualsiasi persona,
di qualunque grado, stato e dignità e non ostante qualsiasi consuetudine, anche
immemorabile.
Quanto alle indulgenze e ad altre grazie spirituali, di cui
non per questo i fedeli cristiani devono esser privati, si dispone che in
avvenire debbano esser pubblicate dagli ordinari del luogo al popolo a tempo
debito, servendosi d due membri del capitolo, cui viene data anche la facoltà di
raccogliere con scrupolo le elemosine e gli aiuti della carità che vengono loro
offerti, senza ricevere affatto alcun compenso. Così intenderanno tutti,
veramente, che questi celesti tesori della chiesa vengono usati non per
guadagno, ma per alimento della pietà.
Decreto di indizione della futura sessione.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino,
riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi
legati della sede apostolica, ha stabilito e disposto che la prossima futura
sessione debba tenersi e celebrarsi il giovedì dopo l’ottava della festa della
natività della beata Maria vergine, che sarà il giorno 17 del mese di settembre
prossimo futuro.
Ciò, tuttavia, si deve intendere nel senso che esso possa ed
abbia facoltà di poter abbreviare o prolungare liberamente a suo arbitrio e
volontà questo termine e quello che sarà assegnato in futuro ad ogni sessione,
anche in una congregazione generale, come crederà utile all’andamento del
concilio.
SESSIONE XXII (17 settembre 1562)
Dottrina e canoni sul santissimo sacrificio
della messa.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino,
riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi
legati della sede apostolica, perché sia mantenuta nella chiesa cattolica e
conservata nella sua purezza l’antica, assoluta, e sotto qualsiasi aspetto
perfetta dottrina del grande mistero dell’eucarestia contro gli errori e le
eresie, illuminato dallo Spirito santo, insegna, dichiara e intende che su essa,
come vero e singolare sacrificio, sia predicato ai popoli cristiani quanto
segue.
Capitolo I
Poiché sotto l’antico testamento (secondo la testimonianza
dell’apostolo Paolo (332)) per l’insufficienza del sacerdozio levitico, non vi
era perfezione, fu necessario - e tale fu la disposizione di Dio, padre delle
misericordie, - che sorgesse un altro sacerdote secondo l’ordine di Melchisedech,
e cioè il signore nostro Gesù Cristo, che potesse condurre ad ogni perfezione
tutti quelli che avrebbero dovuto essere santificati. Questo Dio e Signore
nostro, dunque, anche se una sola volta (333) si sarebbe immolato sull’altare
della croce, attraverso la morte, a Dio Padre, per compiere una redenzione
eterna; perché, tuttavia, il suo sacerdozio non avrebbe dovuto tramontare con la
morte, nell’ultima cena, la notte in cui fu tradito (334), per lasciare alla
chiesa, sua amata sposa, un sacrificio visibile (come esige l’umana natura), con
cui venisse significato quello cruento che avrebbe offerto una sola volta sulla
croce, prolungandone la memoria fino alla fine del mondo, e la cui efficacia
salutare fosse applicata alla remissione di quelle colpe che ogni giorno
commettiamo; egli, dunque, dicendosi costituito sacerdote in eterno secondo
l’ordine di Melchisedech (335), offrì a Dio padre il suo corpo e il suo sangue
sotto le specie del pane e del vino, e lo diede, perché lo prendessero, agli
apostoli (che in quel momento costituiva sacerdoti del nuovo testamento) sotto i
simboli delle stesse cose (del pane, cioè, e del vino), e comandò ad essi e ai
loro successori nel sacerdozio che l’offrissero, con queste parole: Fate questo
in memoria di me (336), ecc., come sempre le ha intese ed ha insegnato la chiesa
cattolica.
Celebrata, infatti, l’antica Pasqua, - che la moltitudine dei
figli di Israele immolava in ricordo dell’uscita dall’Egitto -, istituì la nuova
Pasqua, e cioè se stesso, da immolarsi dalla chiesa per mezzo dei suoi sacerdoti
sotto segni visibili, in memoria del suo passaggio da questo mondo al Padre,
quando ci redense con l’effusione del suo sangue, ci strappò al potere delle
tenebre e ci trasferì nel suo regno (337).
Ed è questa quell’offerta pura, che non può essere
contaminata da nessuna indegnità o malizia di chi la offre; che il Signore per
mezzo di Malachia (338) predisse che sarebbe stata offerta in ogni luogo, pura,
al suo nome che sarebbe stato grande fra le genti; e a cui non oscuramente
sembra alludere l’apostolo Paolo, scrivendo ai Corinti, quando dice (339): che
non possono divenire partecipi della mensa del Signore, quelli che si sono
contaminati, partecipando alla mensa dei demoni. E per "mensa" nell’uno e
nell’altro luogo intende (certamente) l’altare.
Questa, finalmente, è quella che al tempo della natura e
della legge, era raffigurata con le diverse varietà dei sacrifici: essa che
raccoglie in sé tutti i beni significati da quei sacrifici, come perfezionamento
e compimento di tutti essi.
Capitolo II
E poiché in questo divino sacrificio, che si compie nella
messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo, che si immolò
una sola volta cruentemente sull’altare della croce, il santo sinodo insegna che
questo sacrificio è veramente propiziatorio, e che per mezzo di esso - se di
vero cuore e con retta fede, con timore e riverenza ci avviciniamo a Dio
contriti e pentiti - noi possiamo ottenere misericordia e trovare grazia in un
aiuto propizio (340).
Placato, infatti, da questa offerta, il Signore, concedendo
la grazia e il dono della penitenza, perdona i peccati e le colpe anche gravi.
Si tratta, infatti, della stessa, identica vittima e lo stesso Gesù la offre ora
per mezzo dei sacerdoti, egli che un giorno si offrì sulla croce. Diverso è solo
il modo di offrirsi. E i frutti di quella oblazione (di quella cruenta) vengono
percepiti abbondantemente per mezzo di questa, incruenta, tanto si è lontani dal
pericolo che con questa si deroghi a quella.
È per questo motivo che giustamente, secondo la tradizione
degli apostoli, essa viene offerta non solo per i peccati, le pene, le
soddisfazioni ed altre necessità dei fedeli viventi, ma anche per i fedeli
defunti in Cristo, non ancora del tutto purifrcati.
Capitolo III
E quantunque la chiesa usi talvolta offrire messe in onore e
in memoria dei santi, essa, tuttavia, insegna che non ad essi viene offerto il
sacrificio, ma solo a Dio, che li ha coronati.
Per cui, il sacerdote non è solito dire: Offro a te il
sacrificio, Pietro e Paolo (341); ma ringrazio Dio per le loro vittorie, chiede
il loro aiuto: perché vogliano intercedere per noi in cielo, coloro di cui
celebriamo la memoria qui, sulla terra (342).
Capitolo IV
E poiché le cose sante devono essere trattate santamente, e
questo è il sacrificio più santo, la chiesa cattolica, perché esso potesse
essere offerto e ricevuto degnamente e con riverenza, ha stabilito da molti
secoli il sacro canone (343), talmente puro da ogni errore, da non contenere
niente, che non profumi estremamente di santità e di pietà, e non innalzi a Dio
la mente di quelli che lo offrono, formato com’è dalle parole stesse del
Signore, da quanto hanno trasmesso gli apostoli e istituito piamente anche i
santi pontefici.
Capitolo V
E perché la natura umana è tale, che non facilmente viene
tratta alla meditazione delle cose divine senza piccoli accorgimenti esteriori,
per questa ragione la chiesa, pia madre, ha stabilito alcuni riti, che cioè,
qualche tratto nella messa, sia pronunziato a voce bassa, qualche altro a voce
più alta. Ha stabilito, similmente, delle cerimonie, come le benedizioni
mistiche; usa i lumi, gli incensi, le vesti e molti altri elementi trasmessi
dall’insegnamento e dalla tradizione apostolica, con cui venga messa in evidenza
la maestà di un sacrificio così grande, e le menti dei fedeli siano attratte da
questi segni visibili della religione e della pietà, alla contemplazione delle
altissime cose, che sono nascoste in questo sacrificio.
Capitolo VI
Desidererebbe certo, il sacrosanto sinodo, che in ogni messa
i fedeli che sono presenti si comunicassero non solo con l’affetto del cuore, ma
anche col ricevere sacramentalmente l’eucarestia, perché potesse derivarne ad
essi un frutto più abbondante di questo santissimo sacrificio.
E tuttavia, se ciò non sempre avviene, non per questo essa
condanna come private e illecite quelle messe, nelle quali solo il sacerdote si
comunica sacramentalmente, ma le approva e quindi le raccomanda, dovendo
ritenersi anche quelle, messe veramente comuni, sia perché il popolo in esse si
comunica spiritualmente, sia perché vengono celebrate dal pubblico ministro
della chiesa, non solo per sé, ma anche per tutti i fedeli, che appartengono al
corpo di Cristo.
Capitolo VII
Il santo sinodo ricorda poi, che la chiesa ha comandato che i
sacerdoti mischiassero dell’acqua col vino, nell’offrire il calice, sia perché
si ritiene che Cristo signore abbia fatto così e poi anche perché dal suo fianco
uscì insieme acqua e sangue (344): mistero che si commemora con questa
mescolanza.
E poiché con le acque, nell’apocalisse del beato Giovanni
vengono indicati i popoli (345), con ciò viene rappresentata l’unione dello
stesso popolo fedele col capo, Cristo.
Capitolo VIII
Anche se la messa contiene abbondante materia per
l’istruzione del popolo cristiano, tuttavia non è sembrato opportuno ai padri
che dovunque essa fosse celebrata nella lingua del popolo.
Pur ritenendo, quindi, dappertutto l’antico rito di ogni
chiesa, approvato dalla santa chiesa Romana, madre e maestra di tutte le chiese,
perché, però, le pecore di Cristo non muoiano di fame, e i fanciulli chiedano il
pane senza che vi sia chi possa loro spezzarlo (346), il santo sinodo comanda ai
pastori e a tutti quelli che hanno la cura delle anime, di spiegare
frequentemente, durante la celebrazione delle messe, personalmente o per mezzo
di altri, qualche cosa di quello che si legge nella messa e, tra le altre cose,
qualche verità di questo santissimo sacrificio, specie nei giorni di domenica e
festivi.
Capitolo IX
Ma poiché in questo tempo sono stati disseminati molti
errori, e molte cose si insegnano e vengano disputate da molti contro questa
antica fede, fondata nel sacrosanto vangelo, sulle tradizioni degli apostoli e
sulla dottrina dei santi padri, il sacrosanto sinodo, dopo molte e gravi
discussioni su queste questioni, fatte con matura riflessione, per consenso
unanime di tutti i padri ha stabilito di condannare ciò che è contrario a questa
purissima fede e sacra dottrina e di eliminarlo dalla chiesa, con i canoni che
seguono.
CANONI SUL SANTISSIMO SACRIFICIO DELLA MESSA
1. Se qualcuno dirà che nella messa non si offre a Dio un
vero e proprio sacrificio, o che essere offerto non significa altro se non che
Cristo ci viene dato a mangiare, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che con quelle parole: Fate questo in
memoria di me (347), Cristo non ha costituito i suoi apostoli sacerdoti o che
non li ha ordinati perché essi e gli altri sacerdoti offrissero il suo corpo e
il suo sangue, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che il sacrificio della messa è solo un
sacrificio di lode e di ringraziamento, o la semplice commemorazione del
sacrificio offerto sulla croce, e non propiziatorio; o che giova solo a chi lo
riceve; e che non si deve offrire per i vivi e per i morti, per i peccati, per
le pene, per le soddisfazioni, e per altre necessità, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che col sacrificio della messa si
bestemmia contro il sacrificio di Cristo consumato sulla croce; o che con esso
si deroga all’onore di esso, sia anatema.
5. Chi dirà che celebrare messe in onore dei santi e per
ottenere la loro intercessione presso Dio, come la chiesa intende, è
un’impostura, sia anatema.
6. Se qualcuno dirà che il canone della messa contiene degli
errori, e che, quindi, bisogna abolirlo, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che le cerimonie, le vesti e gli altri
segni esterni, di cui si serve la chiesa cattolica nella celebrazione delle
messe, siano piuttosto elementi adatti a favorire l’empietà, che manifestazioni
di pietà, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che le messe, nelle quali solo il
sacerdote si comunica sacramentalmente, sono illecite e, quindi, da abrogarsi,
sia anatema.
9. Se qualcuno dirà che il rito della chiesa Romana, secondo
il quale parte del canone e le parole della consacrazione si profferiscono a
bassa voce, è da riprovarsi; o che la messa debba essere celebrata solo nella
lingua del popolo; o che nell’offrire il calice non debba esser mischiata
l’acqua col vino, perché ciò sarebbe contro l’istituzione di Cristo, sia
anatema.
Decreto su ciò che bisogna osservare ed evitare nella
celebrazione delle messe.
Quanta cura sia necessaria, perché il sacrosanto sacrificio
della messa sia celebrato con ogni religiosità e venerazione, ognuno potrà
facilmente capirlo, se rifletterà che nella sacra scrittura viene detto
‘maledetto’ chi compie l’opera di Dio con negligenza (348) E Se dobbiamo
confessare che nessun’altra azione possa essere compiuta dai fedeli cristiani
così santa e così divina, come questo tremendo mistero, con cui dai sacerdoti
ogni giorno si immola a Dio sull’altare quell’ostia vivificante, per la quale
siamo stati riconciliati con Dio padre, appare anche chiaro che si deve usare
ogni opera e diligenza, perché esso venga celebrato con la più grande mondezza e
purezza interiore del cuore, e con atteggiamento di esteriore devozione e pietà.
E poiché, sia per colpa del tempo che per negligenza e
malvagità degli uomini, si sono introdotti molti elementi
alieni dalla dignità di un tanto sacramento, perché sia
restituito il dovuto onore e culto, a gloria di Dio e ad edificazione del popolo
fedele, questo santo sinodo stabilisce che i vescovi ordinari si diano cura e
siano tenuti a proibire e a togliere di mezzo tutto ciò che hanno introdotto o
l’avarizia, che è servizio degli idoli (349), o l’irriverenza, che si può
difficilmente separare dall’empietà, o la superstizione, falsa imitazione della
vera pietà.
E, per dirla in breve, prima di tutto - per quanto riguarda
l’avarizia, - essi proibiscano assolutamente qualsiasi compenso, i patti e tutto
ciò che viene dato per celebrare le nuove messe; ed inoltre quelle, più che
richieste, importune e grette esazioni di elemosine; ed altre cose simili, che
non sono molto lontane, se non proprio dalla macchia della simonia, certo da
traffici volgari.
In secondo luogo, per evitare l’irriverenza, ognuno, nella
sua diocesi, proibisca che qualsiasi prete girovago e sconosciuto possa
celebrare la messa. A nessuno, inoltre, che abbia commesso un delitto pubblico e
notorio, permettano che possa servire al santo altare, o assistere alla santa
messa; e neppure che in case private, e, in genere, fuori della chiesa e degli
oratori destinati solo al culto divino da designarsi e visitarsi dagli ordinari
- questo santo sacrificio sia celebrato da qualsiasi secolare o regolare, e
senza che prima i presenti, in atteggiamento composto, mostrino di assistere non
solo col corpo, ma anche con la mente e con affetto devoto del cuore.
Bandiscano, poi, dalle chiese quelle musiche in cui, con
l’organo o col canto, si esegue qualche cosa di meno casto e di impuro; e
similmente tutti i modi secolari di comportarsi, i colloqui vani e, quindi,
profani, il camminare, il fare strepito, lo schiamazzare, affinché la casa di
Dio sembri, e possa chiamarsi davvero, casa di preghiera (350).
Da ultimo, perché non si dia occasione di superstizione, con
editto e con minacce di pene facciano in modo che i sacerdoti non celebrino se
non nelle ore stabilite e che nella celebrazione delle messe non seguano riti o
cerimonie, e dicano preghiere diverse da quelle che sono state approvate dalla
chiesa e accettate da un uso consueto e lodevole. Tengano lontano assolutamente
dalla chiesa l’uso di un certo numero di messe e di candele, inventato più da un
culto superstizioso, che dalla vera religione. E insegnino al popolo quale sia e
da che principalmente provenga il frutto così celeste e così prezioso di questo
santissimo sacrificio.
Lo ammoniscano anche che si rechi frequentemente nella
propria parrocchia, almeno nei giorni di domenica e nelle feste più solenni.
Tutte queste cose, che abbiamo sommariamente enumerato,
vengono proposte a tutti gli ordinari in tal modo, che non solo esse, ma
qualsiasi altra cosa che abbia attinenza con quanto veniamo dicendo, con quel
potere che ad essi viene conferito dal sacrosanto sinodo ed anche come delegati
della sede apostolica, essi le proibiscano, le comandino, le correggano, le
stabiliscano, e spingano il popolo fedele ad osservarle inviolabilmente con le
censure ecclesiastiche e con altre pene, che potranno essere stabilite a loro
giudizio. Tutto ciò, non ostante i privilegi, le esenzioni; gli appelli e le
consuetudini di qualsiasi natura.
Decreto ai riforma.
Lo stesso sacrosanto concilio ecumenico e generale
Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza
degli stessi legati della sede apostolica, perché l’opera della riforma
prosegua, ha creduto bene, nella presente sessione, di stabilire quanto segue.
Canone I
Non vi è altra cosa che spinga più assiduamente e
maggiormente gli altri alla pietà e al culto di Dio, della vita e dell’esempio
di coloro che si sono dedicati al divino ministero. Vedendoli, infatti,
sollevati dalle cose del mondo su di un mondo più alto, gli altri guardano ad
essi come ad uno specchio e da essi traggono l’esempio da imitare. È
assolutamente necessario, perciò, che i chierici, chiamati ad avere Dio in
sorte, diano alla loro vita, ai loro costumi, al loro abito, al loro modo di
comportarsi, di camminare, di parlare e a tutte le altre loro azioni, un tono
tale, da non presentare nulla che non sia grave, moderato, e pieno di
religiosità. Fuggano anche le mancanze leggere, che in essi sembrerebbero
grandissime, perché le loro azioni possano ispirare a tutti venerazione.
Quanto più queste cose sono di utilità e di ornamento nella
chiesa di Dio, tanto più devono osservarsi diligentemente. Il santo sinodo
dispone pertanto che i provvedimenti che in altro tempo furono presi
salutarmente e abbondantemente dai sommi pontefici e dai sacri concili circa la
vita, l’onestà, la cultura, la dottrina dei chierici, o quanto stabilirono
doversi evitare riguardo al lusso, ai banchetti, ai balli, ai dadi, ai giochi e
a qualsiasi altra mancanza, ed anche alle occupazioni secolari, vengano
osservati in futuro sotto la minaccia delle stesse pene, o magari anche più
gravi, a giudizio dell’ordinario. L’appello non potrà sospendere l’esecuzione di
questo decreto, che riguarda la correzione dei costumi. Se poi si accorgessero
che qualcuna di queste prescrizioni è andata in desuetudine, facciano di tutto
per richiamarle in uso e perché siano osservate diligentemente da tutti. Tutto
ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, perché non debbano essi stessi scontare
una pena adeguata, testimone Dio, per la trascuratezza nel correggere i sudditi.
Canone II
Chiunque, in futuro, sarà eletto alle chiese cattedrali, non
solo dovrà esser pienamente in regola per ciò che riguarda la nascita, l’età, i
costumi, la vita e per tutti gli altri requisiti richiesti dai sacri canoni, ma
dev’essere costituito nell’ordine sacro già da almeno sei mesi. Le informazioni
relative, qualora non si abbiano affatto in curia o siano recenti, vengano
assunte dai legati della sede apostolica o dai nunzi delle province, o
dall’ordinario, o, in mancanza di questi, dagli ordinari più vicini.
Oltre a queste qualità, egli abbia tale scienza da poter
soddisfare a quanto richiede l’ufficio che gli si impone. Prima, quindi, dovrà
essere stato meritatamente promosso maestro in una Università o dottore o
licenziato in sacra teologia o in diritto canonico; o dovrà risultare idoneo ad
insegnare agli altri da un pubblico attestato di qualche accademia. Se poi si
trattasse di un religioso, dovrà avere un attestato simile dai superiori del suo
ordine. Quelli cui si è accennato e da cui dovranno essere assunte queste
informazioni o testimonianze, sono tenuti a fornirle fedelmente e gratuitamente.
Diversamente, sappiano di aver un gran peso sulla coscienza e di andare incontro
alla vendetta di Dio e dei loro superiori.
Canone III
I vescovi, anche come delegati della sede apostolica,
potranno detrarre la terza parte dei frutti e dei proventi di qualsiasi natura
di tutte le dignità, dei personati, degli uffici delle chiese cattedrali o
collegiate, per le distribuizioni - da assegnarsi a loro arbitrio -; di modo che
quelli che le hanno, qualora non adempiano personalmente il competente servizio
di ogni giorno, secondo la forma che sarà prescritta dagli stessi vescovi,
perdano la distribuzione di quel giorno, e non acquistino la proprietà di essa
in nessun modo; ma sia destinata, se ne ha bisogno, alla fabbrica della chiesa,
o ad altro luogo pio, ad arbitrio dell’ordinario.
Qualora la loro contumacia cresca, procedano contro di essi
secondo quanto stabiliscono i sacri canoni. Se a qualcuna delle dignità
accennate non compete, nelle chiese cattedrali o collegiate, di diritto o per
consuetudine, la giurisdizione, l’amministrazione, o un ufficio, ma vi siano in
diocesi, fuori di città, cure d’anime alle quali voglia attendere colui che ha
la dignità, in questo caso, per tutto il tempo in cui egli risiederà o compirà
il suo ufficio di amministratore nella chiesa dov’è la cura d’anime, sia
considerato come presente e come se assistesse ai divini uffici nelle chiese
cattedrali o collegiate.
Quanto veniamo dicendo deve intendersi stabilito per quelle
chiese, nelle quali non vi è alcuna consuetudine o prescrizione, per cui le
dignità che non soddisfano al loro ufficio perdano la terza parte dei suddetti
frutti e proventi. Quanto stabiliamo, dovrà valere non ostante le consuetudini,
anche immemorabili, le esenzioni, le costituzioni, anche se fossero state
confermate con giuramento e da qualsiasi autorità.
Canone IV
Chiunque, addetto agli uffici divini in una chiesa cattedrale
o collegiata, secolare o regolare, non abbia ricevuto almeno l’ordine del
suddiaconato, non abbia in queste chiese voce in capitolo, anche se questo gli
venga concesso dagli altri.
Quelli, poi, che hanno dignità, personati, uffici, prebende,
porzioni e qualsiasi altro beneficio in queste chiese, o che l’avranno in
seguito, cui fossero annessi oneri vari, e cioè di dire o cantare la messa, il
vangelo o le epistole, qualsiasi privilegio essi abbiano, di qualsiasi
esenzione, prerogativa, nobiltà di famiglia essi godano, siano tenuti, cessando
i giusto impedimento, a ricevere entro un anno gli ordini richiesti.
Diversamente incorreranno nelle pene stabilite dalla costituzione del concilio
di Vienne, che comincia: Ut ii, qui... (351), che si rinnova col presente
decreto.
E i vescovi li costringano ad esercitare personalmente questi
ordini nei giorni stabiliti e a compiere tutti gli altri uffici che devono
prestare per il culto divino, sotto minaccia delle stesse pene, ed anche di
altre più gravi, da imporsi a loro giudizio. In futuro, poi, non venga fatta una
provvista, se non a favore di quelli dei quali si conoscono per esperienza l’età
e le altre doti richieste; altrimenti la provvista sia invalida.
Canone V
Le dispense da qualsiasi autorità concesse, se devono
consegnarsi fuori della curia Romana, si rimettano agli ordinari di coloro che
le hanno chieste.
Quelle poi che si concedono come grazia, non sortiranno il
loro effetto, se prima essi, come delegati della sede apostolica, sommariamente
e in forma extra giudiziale, non avranno la certezza che le preghiere addotte
non sono viziate dal difetto di reticenza o falsità.
Canone VI
Nelle commutazioni delle ultime volontà, - che non devono
aver luogo se non per giusto e necessario motivo - i vescovi, come delegati
della sede apostolica, sommariamente e senza formale giudizio, si accertino,
prima che i predetti cambiamenti siano mandati ad esecuzione, che nelle
suppliche addotte non è stato detto nulla con reticenza della verità o con la
narrazione di cose false.
Canone VII
I legati e i nunzi apostolici, i patriarchi, i primati e
metropoliti, negli appelli ad essi interposti in qualunque causa, sia
nell’accogliere gli appelli stessi, sia nel concedere le difese dopo l’appello,
sono tenuti ad osservare la forma ed il contenuto delle sacre costituzioni, e
specialmente di quella di Innocenzo IV, che comincia: Romana (352). Qualsiasi
consuetudine, anche immemorabile, qualsiasi stile o privilegio in contrario, non
serviranno a nulla. Altrimenti le inibizioni, i processi e quanto ne sia
conseguito siano ipso iure nulli.
Canone VIII
I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, nei
casi concessi dal diritto, saranno gli esecutori di tutte le disposizioni pie,
sia di quelle che sono espressione delle ultime volontà, che di quelle tra vivi.
Abbiano la facoltà di visitare gli ospedali, i collegi di qualsiasi specie, le
confraternite laicali, anche quelle che chiamano ‘scuole’ o con qualsiasi altro
nome; non però quelle che sono sotto la immediata protezione dei re, senza loro
espressa licenza.
Per dovere d’ufficio, inoltre, e secondo le prescrizioni dei
sacri canoni, essi s’informino delle elemosine dei monti di pietà o di carità,
dei luoghi pii, comunque essi si chiamino, anche se la cura di questi pii luoghi
sia affidata ai laici e godano del privilegio dell’esenzione; facciano eseguire
tutto ciò che riguarda il culto di Dio e la salvezza delle anime, o che è stato
istituito per il sostentamento dei poveri.
Tutto ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, anche
immemorabile, privilegio, o statuto.
Canone IX
Gli amministratori - sia ecclesiastici che laici - della
fabbrica di qualsiasi chiesa, anche cattedrale, di un ospedale, di una
confraternita, delle elemosine, dei monti di pietà, e di qualunque luogo pio,
siano obbligati a rendere conto, ogni anno, all’ordinario della loro
amministrazione, aboliti qualsiasi consuetudine e privilegio in contrario, a
meno che, per caso, nella costituzione e nell’ordinamento di tale chiesa o
fabbrica non sia stato disposto diversamente.
Che se per consuetudine o per privilegio, o anche per qualche
disposizione locale, si dovesse rendere conto ad altri, a ciò deputati, con
questi sia chiamato anche l’ordinario. Deliberazioni prese diversamente saranno
del tutto inutili per gli amministratori.
Canone X
Dato che dalla ignoranza dei notai sorgono molti danni e si
ha l’occasione per molte liti, il vescovo, anche come delegato della sede
apostolica, potrà rendersi conto, con un esame, della preparazione di qualsiasi
notaio, anche se fosse stato creato per autorità apostolica, imperiale, o regia;
e, qualora non li trovasse idonei, o anche quando essi mancassero nel loro
ufficio, potrà togliere loro la facoltà di esercitare quell’ufficio nelle
questioni, nelle liti, nelle cause ecclesiastiche e spirituali. Ciò, per sempre
o temporaneamente. Né il loro appello potrà sospendere la proibizione
dell’ordinario.
Canone XI
Se la cupidigia, radice di tutti i mali (353), dominasse
talmente un chierico o un laico, - di qualsiasi dignità questi possa essere
insignito, anche imperiale o regale, - da spingerlo, direttamente o per mezzo di
altri, con la forza o con la minaccia, o anche mettendo di mezzo chierici o
laici, con qualsiasi raggiro o colore, a volgere a propria utilità e ad usurpare
le giurisdizioni, i beni, i censi, i diritti, anche feudali ed enfiteutici, i
frutti, gli emolumenti o qualsiasi provento di una chiesa o di un beneficio
qualsiasi, secolare o regolare, dei monti di pietà e di altri luoghi pii, che
dovrebbero essere destinati alle necessità dei poveri e dei loro amministratori;
e chi osasse impedire che vengano percepiti da coloro, cui per diritto spettano;
questi sia scomunicato fino a che non abbia restituito completamente alla chiesa
o al suo amministratore o al beneficiato le giurisdizioni, i beni, i diritti, i
frutti, i redditi, di cui si è impadronito o che a lui in qualunque modo, anche
per donazione per interposta persona, sono pervenuti; e che non abbia ricevuto
l’assoluzione dal romano pontefice.
Se poi egli fosse patrono di quella chiesa, sia perciò stesso
privato del diritto di patronato, oltre alle pene già dette.
Quel chierico poi, che architettasse questa indegna frode e
usurpazione, o acconsentisse ad essa, sia sottoposto alle stesse pene, sia
privato di qualsiasi beneficio, sia considerato inabile a qualsiasi altro
beneficio, e sia sospeso dall’esercizio dei suoi ordini, anche dopo la completa
soddisfazione e l’assoluzione, a giudizio del suo ordinario.
Decreto sulla richiesta di concessione del
calice.
Lo stesso sacrosanto sinodo nella precedente sessione si
riservò di esaminare e di definire, all’occasione, in altro tempo, due articoli,
proposti in altra circostanza ed allora non ancora discussi; e cioè: ‘Se le
ragioni da cui fu indotta la santa chiesa cattolica per dare la comunione ai
laici, e ai sacerdoti non celebranti, sotto la sola specie del pane, debbano
ritenersi tali, da non potersi permettere a nessuno, per nessun motivo, l’uso
del calice’; e ‘Se dovendosi per motivi giusti e conformi alla cristiana carità
concedere l’uso del calice ad una nazione o ad un regno, debba concedersi sotto
alcune condizioni, e quali siano queste condizioni’.
Ora, quindi, volendo che si provveda nel migliore modo
possibile alla salvezza di quelli, per cui il calice viene richiesto, ha
stabilito che tutta la faccenda venga rimessa al nostro santissimo signore il
papa, come in realtà fa col presente decreto. Egli con la sua singolare
prudenza, faccia quello che crederà utile alla cristianità, e salutare a quelli
che chiedono l’uso del calice.
Decreto sul giorno della futura sessione.
Inoltre lo stesso sacrosanto sinodo Tridentino indice il
giorno della futura sessione per la feria quinta dopo l’ottava della festa di
tutti i santi, che sarà il giorno 12 del mese di novembre. In essa sarà deciso
quanto riguarda il sacramento dell’ordine e il sacramento del matrimonio.
Note
306. Cfr. Lc 21, 5.
307. Cfr. Lc 1, 17.
308. Cfr. Mal 4, 6.
309. Cfr. Eb 13, 9.
310. Cfr. Mt 13, 30.
311. Cfr. Sal 121, 6.
312. Cfr. Is 49, 15.
313. Cfr. Rm 15, 6.
314. Cfr. Lc 1, 78.
315. Col 3, 14.
316. Cfr. Col 3, 15.
317. Cfr. Sal 94, 8; Eb 3, 8.
318. Cfr. Ef 4, 17.
319. Cfr. II Pt 2, 10; Rm 15, 1-3.
320. Segue il salvacondotto già approvato nella XV sessione (v. sopra).
321. Cfr. Is 11, 2.
322. Gv 6, 52.
323. Gv 6, 55.
324. Gv 6, 57.
325. Gv 6, 59.
326. I Cor 4, 1.
327. Cfr. At 16. 3; 21, 26-27.
328. I Cor 11, 34.
329. Cfr. Tt 3, 5.
330. Concilio Lateranense IV, c. 62 (v. sopra).
331. In realtà i concili di Lione e di Vienne non disposero nulla in proposito:
si veda invece c. 2, V, 9. in Clem. (Fr 2. 1190).
332. Cfr. Eb 7, 11, 19.
333. Cfr. Eb 7, 27; 9, 12, 26, 28.
334. Cfr. I Cor 11, 23.
335. Cfr. Sal 109, 4; Eb 5, 6.
336. Lc 11, 19; I Cor 11, 24.
337. Cfr. Col 1, 3.
338. Cfr. Mt 1, 11.
339. Cfr. I Cor 10, 21.
340. Eb 4, 16.
341. Cfr. AGOSTINO, Contra Faustum, XX, 21 (CSEL 25, 562).
342. Dall'orazione recitata durante la messa dopo la purificazione delle mani.
343. Cfr. AMBROGIO, De sacram., IV, 6 (PL 16, 464).
344. Cfr. Gv 19, 34.
345. Cfr. Ap 17, 15.
346. Cfr. Lam 4, 4.
347. I Cor 11, 25.
348. Cfr. Ger 48, 10.
349. Cfr. Ef 5, 5.
350. Cfr. Mt 21, 13; Is 56, 7.
351. Concilio di Vienne, c. 5 (v. sopra).
352. C. 1, II, 2, in VI (Fr 2, 996).
353. Cfr. I Tm 6, 10.
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