|
Sessioni XII-XVI (1551-1552)
SESSIONE XII (10 settembre 1551)
Decreto di proroga della sessione.
l
sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito
nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi
nunzi della sede apostolica, che nella passata ultima sessione aveva decretato
che la seguente presente sessione avrebbe dovuto tenersi oggi per procedere ad
ulteriori argomenti, per l’assenza dell’illustre nazione Germanica (il cui caso
è principalmente in discussione) e per lo scarso numero degli altri padri ha
differito, finora, di procedere.
Ora esso, mentre si rallegra nel Signore per la venuta dei
venerabili fratelli in Cristo e figli suoi: gli arcivescovi di Magonza e di
Treviri, elettori del sacro romano impero, e di moltissimi vescovi di quella e
di altre province, avvenuta in questo stesso giorno, e rende degne grazie a Dio
onnipotente, e spera che moltissimi altri prelati, sia della stessa Germania che
di altre nazioni, mossi dalla considerazione del proprio dovere e da questo
esempio, possano presto venire, indice la futura sessione per il quarantesimo
giorno, ossia per l’11 di ottobre prossimo venturo. E proseguendo il concilio
dal punto in cui si trovava, stabilisce e dispone che, essendo stato definito
nelle sessioni passate quanto riguarda i sette sacramenti della nuova legge in
genere, e il battesimo e la confermazione in particolare, si debba discutere e
trattare del sacramento della santissima eucarestia, ed anche - per quanto
riguarda la riforma - delle altre cose, che riguardano una più facile e più
comoda residenza dei prelati.
Ammonisce anche ed esorta tutti i padri, perché frattanto,
secondo l’esempio del nostro signore Gesù Cristo (per quanto, naturalmente, lo
permetterà la fragilità umana), attendano ai digiuni e all’orazione, perché
finalmente Dio (che sia benedetto nei secoli!), placato, si degni ricondurre i
cuori alla conoscenza della sua vera fede, all’unità della santa madre chiesa e
alla norma del retto vivere.
SESSIONE XIII (11 ottobre 1551)
Decreto sul santissimo sacramento
dell’eucarestia.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino,
legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso
legato e degli stessi nunzi della Sede Apostolica, benché non senza una
particolare guida e ammaestramento dello Spirito santo si sia raccolto per
esporre, cioè, la vera e antica dottrina della fede e dei sacramenti e rimediare
a tutte le eresie e agli altri gravissimi mali, da cui la chiesa di Dio è ora
miseramente travagliata e divisa in molte e diverse parti, questo, tuttavia, fin
da principio si prefisse in modo particolare: strappare dalle radici la zizzania
degli abominevoli errori e degli scismi, che il nemico in questi nostri tempi
procellosi ha sovraseminato (201) sulla dottrina della fede, sull’uso e sul
culto della sacrosanta eucarestia, che, d’altra parte, il nostro Salvatore ha
lasciato nella sua chiesa come segno di unita e di amore, con cui volle che
tutti i cristiani fosse congiunti ed uniti fra loro.
Quindi lo stesso sacrosanto sinodo intende proporre su questo
venerabile e divino sacramento dell’eucarestia, la sana, pura dottrina che la
chiesa cattolica, istruita dallo stesso Gesù Cristo, nostro signore, e dagli
apostoli, e sotto l’influsso dello Spirito santo, che le suggerisce (202) di
giorno in giorno ogni verità, ha sempre ritenuto e riterrà fino alla fine del
mondo. Esso, quindi, proibisce a tutti i fedeli cristiani di osare in seguito,
di credere, insegnare o predicare diversamente da come è stato spiegato e
definito da questo presente decreto.
Capitolo I.
Della presenza reale del signore nostro Gesù
Cristo nel santissimo sacramento dell’eucarestia.
Prima di tutto questo santo sinodo insegna e professa
chiaramente e semplicemente che nel divino sacramento della santa eucarestia,
dopo la consacrazione del pane e del vino, è contenuto veramente, realmente e
sostanzialmente, sotto l’apparenza di quelle cose sensibili, il nostro signore
Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Non sono, infatti, in contrasto fra loro questo due cose: che
lo stesso nostro Salvatore sieda sempre nei cieli alla destra del Padre, secondo
il modo naturale di esistere, e che, tuttavia, presente in molti altri luoghi,
sia presso di noi con la sua sostanza, sacramentalmente, con quel modo di
esistenza, che, anche se difficilmente possiamo esprimere a parole, possiamo,
tuttavia, comprendere con la nostra mente, illuminata dalla fede, essere
possibile a Dio (203), e che anzi dobbiamo credere fermissimamente. Questo,
infatti, tutti i nostri padri, che vissero nella vera chiesa di Cristo, e che
hanno trattato di questo santissimo sacramento, hanno professato
chiarissimamente: che il nostro Redentore ha istituito questo meraviglioso
sacramento nell’ultima cena, quando, dopo la benedizione del pane e del vino,
affermò con parole esplicite e chiare di dare ad essi il proprio corpo e il
proprio sangue.
Queste parole, riportate dai santi evangelisti (204), e
ripetute poi da S. Paolo (205), hanno per sé quel significato proprio e
chiarissimo, secondo cui sono state comprese dai padri, è pertanto sommamente
indegno che esse vengano distorte da alcuni uomini rissosi e corrotti a immagini
fittizie e immaginarie, con le quali è negata la verità della carne e del sangue
di Cristo, contro il senso generale della chiesa, la quale come colonna e
sostegno della verità (206), ha detestato come sataniche queste costruzioni
fantastiche, escogitate da uomini empi, riconoscendo con animo sempre grato e
memore questo preziosissimo dono di Cristo.
Capitolo II.
Del modo come è stato istituito questo
santissimo sacramento.
Il Signore, quindi, nell’imminenza di tornare da questo mondo
al Padre, istituì questo sacramento. In esso ha effuso le ricchezze del suo
amore verso gli uomini, rendendo memorabili i suoi prodigi (207), e ci ha
comandato (208) di onorare, nel riceverlo, la sua memoria e di annunziare la sua
morte, fino a che egli venga (209) a giudicare il mondo.
Egli volle che questo sacramento fosse ricevuto come cibo
spirituale delle anime, perché ne siano alimentate e rafforzate, vivendo della
vita di colui, che disse: Chi mangia me, anche lui vive per mezzo mio (210) e
come antidoto, con cui liberarsi dalle colpe d’ogni giorno ed essere preservati
dai peccati mortali.
Volle, inoltre, che esso fosse pegno della nostra gloria
futura e della gioia eterna; e quindi simbolo di quell’unico corpo, di cui egli
è il capo (211), e a cui volle che noi fossimo congiunti, come membra, dal
vincolo strettissimo della fede, della speranza e della carità, perché tutti
professassimo la stessa verità, e non vi fossero scismi fra noi (212).
Capitolo III.
Eccellenza della santissima eucarestia sugli
altri sacramenti.
La santissima eucarestia ha questo di comune con gli altri
sacramenti: che è simbolo di una cosa sacra e forma visibile della grazia
invisibile (213).
Tuttavia in essa vi è questo di eccellente e di singolare:
che gli altri sacramenti hanno il potere di santificare solo quando uno li
riceve, mentre nell’eucarestia vi è l’autore della santità già prima dell’uso.
Difatti gli apostoli non avevano ancora ricevuto l’eucarestia dalla mano del
Signore (214) e già Egli affermava che quello che Egli dava era il suo corpo.
Sempre vi è stata nella chiesa di Dio questa fede, che, cioè, subito dopo la
consacrazione, vi sia, sotto l’apparenza del pane e del vino, il vero corpo di
nostro Signore e il suo vero sangue, insieme con la sua anima e divinità. In
forza delle parole, il corpo è sotto la specie del pane e il sangue sotto la
specie del vino; ma lo stesso corpo sotto la specie del vino, e il sangue sotto
quella del pane, e l’anima sotto l’una e l’altra specie, in forza di quella
naturale unione e concomitanza, per cui le parti di Cristo Signore, che ormai è
risorto dai morti e non muore più (215), sono unite fra loro; ed inoltre la
divinità per quella sua ammirabile unione ipostatica col corpo e con l’anima.
È quindi verissimo che sotto una sola specie si contiene
tanto, quanto sotto l’una e l’altra. Cristo, infatti, è tutto e intero sotto la
specie del pane e sotto qualsiasi parte di questa specie; e similmente è tutto
sotto la specie del vino e sotto le sue parti.
Capitolo IV.
La transustanziazione.
Poiché, poi, Cristo, nostro redentore, disse che era
veramente il suo corpo ciò che dava sotto la specie del pane (216), perciò fu
sempre persuasione, nella chiesa di Dio, - e lo dichiara ora di nuovo questo
santo concilio - che con la consacrazione del pane e del vino si opera la
trasformazione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo,
nostro signore (217), e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo
sangue.
Questa trasformazione, quindi, in modo adatto e proprio è
chiamata dalla santa chiesa cattolica transustanziazione.
Capitolo V.
Del culto e della venerazione dovuti a questo
santissimo sacramento.
Non vi è, dunque, alcun dubbio che tutti i fedeli cristiani
secondo l’uso sempre ritenuto nella chiesa cattolica, debbano rendere a questo
santissimo sacramento nella loro venerazione il culto di latria, dovuto al vero
Dio.
Non è, infatti, meno degno di adorazione, per il fatto che
sia stato istituito da Cristo signore per essere ricevuto. Crediamo, infatti,
che è presente in esso lo stesso Dio, di cui l’eterno Padre, introducendolo nel
mondo, dice: E lo adorino tutti i suoi angeli (218); che i magi, prostrandosi,
adorarono (219), che la scrittura attesta essere stato adorato in Galilea dagli
apostoli (220).
Dichiara, inoltre, il santo concilio, che con pensiero molto
pio e religioso è stato introdotto nella chiesa di Dio l’uso di celebrare ogni
anno con singolare venerazione e solennità e con una particolare festività
questo nobilissimo e venerabile sacramento, e di portarlo con riverenza ed onore
per le vie e per i luoghi pubblici, nelle processioni (221). È giustissimo,
infatti, che siano stabiliti alcuni giorni festivi, in cui tutti i cristiani
manifestino con cerimonie particolari e straordinarie il loro animo grato e
memore verso il comune Signore e Redentore, per un beneficio così ineffabile e
divino, con cui viene ricordata la sua vittoria e il suo trionfo sulla morte.
Ed era necessario che la verità trionfasse talmente sulla
menzogna e sull’eresia, perché i suoi avversari, posti dinanzi a tanto splendore
e a tanta letizia della chiesa universale, o vengano meno, disfatti e vinti, o
presi e confusi dalla vergogna, si ricredano.
Capitolo VI.
Della conservazione del sacramento della santa
eucarestia e del dovere di portarlo agli infermi.
L’uso di conservare la santa eucarestia in un tabernacolo è
così antico che fu conosciuto anche ai tempi del concilio di Nicea (222).
Che poi la stessa santa eucarestia venga portata agli
infermi, e che a questo scopo venga diligentemente conservata nelle chiese,
oltre che esser sommamente giusto e ragionevole, è anche comandato da molti
concili (223) ed è stato predicato con antichissima consuetudine dalla chiesa
cattolica.
Questo santo sinodo, perciò, stabilisce che quest’uso del
tutto salutare e necessario debba esser conservato.
Capitolo VII.
Della preparazione necessaria per ricevere
degnamente la santa eucarestia.
Se non è lecito ad alcuno partecipare a qualsiasi sacra
funzione, se non santamente, certo, quanto più il cristiano percepisce la
santità e la divinità di questo celeste sacramento, tanto più diligentemente
deve guardarsi dall’avvicinarsi a riceverlo senza una grande riverenza e
santità, specie quando leggiamo presso l’apostolo quelle parole, piene di
timore: Chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve il proprio giudizio, non
distinguendo il corpo del Signore (221).
Chi, quindi, intende comunicarsi, deve richiamare alla
memoria il suo precetto: L’uomo esamini se stesso (225). E la consuetudine della
chiesa dichiara che quell’esame è necessario così che nessuno, consapevole di
peccato mortale, per quanto possa credere di esser contrito, debba accostarsi
alla santa eucarestia senza aver premesso la confessione sacramentale.
Il santo sinodo stabilisce che questa norma si debba sempre
osservare da tutti i cristiani, anche da quei sacerdoti che sono tenuti per il
loro ufficio a celebrare, a meno che non manchino di un confessore. Se poi, per
necessità, il sacerdote celebrasse senza essersi prima confessato, si confessi
al più presto.
Capitolo VIII.
Dell’uso di questo ammirabile sacramento.
Quanto al retto e sapiente uso, i nostri padri distinsero tre
modi di ricevere questo santo sacramento. Dissero, infatti, che alcuni lo
ricevono solo sacramentalmente, come i peccatori. Altri solo spiritualmente,
quelli, cioè che desiderando di mangiare quel pane celeste, loro proposto, con
fede viva, che agisce per mezzo dell’amore (226), ne sentono il frutto e
l’utilità. Gli altri lo ricevono sacramentalmente e spiritualmente insieme, e
sono quelli che si esaminano e si preparano talmente prima, da avvicinarsi a
questa divina mensa vestiti della veste nuziale (227).
Nel ricevere la comunione sacramentale fu sempre uso, nella
chiesa di Dio, che i laici la ricevessero dai sacerdoti; e che i sacerdoti che
celebrano si comunicassero da sé. Quest’uso, che deriva dalla tradizione
apostolica, deve a buon diritto esser osservato.
Finalmente questo santo sinodo con affetto paterno esorta,
prega e supplica, per la misericordia del nostro Dio (228), che tutti e singoli
i cristiani convengano una buona volta e siano concordi in questo segno di
unità, in questo legame di amore, in questo simbolo di concordia; e che, memori
di tanta maestà e di così meraviglioso amore di Gesù Cristo, nostro signore, che
sacrificò la sua vita diletta come prezzo della nostra salvezza, e ci diede la
sua carne da mangiare (229), credano e venerino questi sacri misteri del suo
corpo e del suo sangue con tale costanza e fermezza di fede, con tale devozione
dell’anima, con tale pietà ed ossequio, da poter ricevere frequentemente quel
pane supersostanziale (230), ed esso sia davvero per essi vita dell’anima e
perpetua sanità della mente, cosicché, rafforzati dal suo vigore, da questo
triste pellegrinaggio possano giungere alla patria celeste, dove potranno
mangiare, senza alcun velo, quello stesso pane degli angeli (231), che ora
mangiano sotto sacre specie.
Ma poiché non basta dire la verità, se non si scoprono e non
si ribattono gli errori, è piaciuto al santo sinodo aggiungere questi canoni, di
modo che tutti, conosciuta ormai la dottrina cattolica, sappiano anche da quali
eresie devono guardarsi e devono evitare.
CANONI SUL SANTISSIMO SACRAMENTO
DELL’EUCARESTIA
1. Se qualcuno negherà che nel santissimo sacramento
dell’eucarestia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il corpo e il
sangue di nostro signore Gesù Cristo, con l’anima e la divinità, e, quindi,
tutto il Cristo, ma dirà che esso vi è solo come in un simbolo o una figura, o
solo con la sua potenza, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che nel santissimo sacramento
dell’eucarestia assieme col corpo e col sangue di nostro signore Gesù Cristo
rimane la sostanza del pane e del vino e negherà quella meravigliosa e singolare
trasformazione di tutta la sostanza del pane nel corpo, e di tutta la sostanza
del vino nel sangue, e che rimangono solamente le specie del pane e del vino, -
trasformazione che la chiesa cattolica con termine appropriatissimo chiama
transustanziazione, - sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che nel venerabile sacramento
dell’eucarestia, fatta la separazione, Cristo non è contenuto in ognuna delle
due specie e in ognuna delle parti di ciascuna specie, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che, fatta la consacrazione, nel mirabile
sacramento dell’eucarestia non vi è il corpo e il sangue del signore nostro Gesù
Cristo, ma solo nell’uso, mentre si riceve, e non prima o dopo; e che nelle
ostie o parti consacrate, che dopo la comunione vengono conservate e rimangono,
non rimane il vero corpo del Signore, sia anatema.
5. Se qualcuno dirà che il frutto principale della santissima
eucarestia è la remissione dei peccati, o che da essa non provengono altri
effetti, sia anatema.
6. Se qualcuno dirà che nel santo sacramento dell’eucarestia
Cristo, unigenito figlio di Dio, non debba essere adorato con culto di latria,
anche esterno; e, quindi, che non debba neppure esser venerato con qualche
particolare festività; ed esser portato solennemente nelle processioni, secondo
il lodevole ed universale rito e consuetudine della santa chiesa; o che non
debba essere esposto alla pubblica venerazione del popolo, perché sia adorato; e
che i suoi adoratori sono degli idolatri, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che non è lecito conservare la santa
eucarestia nel tabernacolo; ma che essa subito dopo la consacrazione debba
distribuirsi agli astanti; o non esser lecita che essa venga portata
solennemente agli ammalati, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che Cristo, dato nell’eucarestia, si
mangia solo spiritualmente, e non anche sacramentalmente e realmente, sia
anatema.
9. Se qualcuno negherà che tutti e singoli i fedeli cristiani
dell’uno e dell’altro sesso, giunti all’età della ragione, sono tenuti ogni
anno, almeno a Pasqua, a comunicarsi, secondo il precetto della santa madre
chiesa, sia anatema.
10. Se qualcuno dirà che non è lecito al sacerdote che
celebra comunicare se stesso, sia anatema.
11. Se qualcuno dirà che la fede è preparazione sufficiente
per ricevere il sacramento della santissima eucarestia, sia anatema.
E perché un così grande sacramento non sia ricevuto
indegnamente e, quindi, a morte e a condanna, lo stesso santo sinodo stabilisce
e dichiara che quelli che hanno la consapevolezza di essere in peccato mortale,
per quanto essi credano di essere contriti, se vi è un confessore, devono
necessariamente premettere la confessione sacramentale.
Se poi qualcuno crederà di poter insegnare, predicare o
affermare pertinacemente il contrario, o anche difenderlo in pubblica disputa,
perciò stesso sia scomunicato.
Decreto di riforma.
Lo stesso santo concilio Tridentino, riunito legittimamente
nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi
nunzi della sede apostolica, volendo stabilire alcune norme sulla giurisdizione
dei vescovi; perché essi, conformemente al decreto dell’ultima sessione, tanto
più volentieri risiedano nelle chiese loro affidate, quanto più facilmente e
opportunamente possono governare e contenere i loro soggetti nell’onestà della
vita e dei costumi, crede bene, come prima cosa, ammonirli di ricordarsi che
essi sono dei pastori, non dei tiranni (232), e che è necessario comandare ai
sudditi non in modo da dominare su di essi, ma da amarli come figli e fratelli;
e a far sì che, esortando ed ammonendo, li allontanino da ciò che è illecito,
perché non debbano poi, una volta che abbiano mancato, punirli con le pene
dovute.
E tuttavia, se essi dovessero mancare in qualche cosa per
umana fragilità, devono osservare quel precetto dell’apostolo: di riprenderli,
cioè, di pregarli, di rimproverarli con ogni bontà e pazienza (233): poiché
spesso con quelli che devono essere corretti vale più la benevolenza, che la
severità; più l’esortazione, che le minacce, più l’amore che lo sfoggio di
autorità (234).
Se poi fosse necessario, per la gravità della mancanza, usare
la verga, allora con la mansuetudine bisogna usare il rigore, con la
misericordia il castigo, con la bontà la severità, perché, pur senza asprezza,
sia conservata quella disciplina che è salutare e necessaria ai popoli; e quelli
che vengono corretti, si emendino, o se non volessero tornare sulla buona via,
gli altri si astengano dai vizi con l’esempio salutare della punizione contro di
essi, essendo ufficio del pastore diligente e pio, prima usare i rimedi più miti
per i mali delle sue pecore; poi, se la gravità della malattia lo richieda,
procedere a rimedi più forti e più gravi. E se neppure questi portassero a
qualche risultato, egli dovrà evitare il pericolo del contagio almeno per le
altre pecore, separandole (235).
Poiché, quindi, i rei di delitti, spesso, per evitare le pene
e per sfuggire il giudizio dei vescovi adducono lamenti e aggravi e col
diversivo dell’appello impediscono il processo del giudice, perché essi non
debbano abusare di un rimedio, istituito a difesa dell’innocenza, a favore della
loro malvagità, e, quindi, perché si possa ovviare alla loro furberia e alla
loro tergiversazione, così, il santo concilio stabilisce e decreta:
Canone I
Nelle cause che riguardano la visita e la correzione, o la
capacità e l’inabilità, così pure in quelle criminali, prima della sentenza
definitiva non si appelli contro il vescovo o il suo vicario generale per le
questioni religiose, per la sentenza interlocutoria o per qualsiasi altro
aggravio; e il vescovo, o il suo vicario, non sono tenuti a tener conto di
questo appello, considerandolo di nessuna importanza. Non ostante questo
appello, anzi, e qualsiasi proibizione emanata dal giudice di appello, ed ogni
uso e consuetudine contraria, anche immemorabile, essi possano procedere oltre,
a meno che questo aggravio non possa essere riparato con la sentenza definitiva,
o non si possa fare appello dalla sentenza definitiva. In questi casi rimangono
intatte le norme degli antichi canoni (236).
Canone II
Una causa di appello in materia criminale (dove l’appello è
ammesso) contro la sentenza del vescovo, o del suo vicario generale, se dev’essere
assegnata in partibus per autorità apostolica, sia affidata al metropolita, o
anche al suo vicario generale per gli affari spirituali; o, se egli per qualche
motivo fosse sospetto, o fosse lontano più dei due giorni di cammino legali, o
fosse stato appellato contro di lui ad uno dei vescovi più vicini o ai loro
vicari; mai però a giudici inferiori.
Canone III
Il reo che, in una causa criminale, si appella dal vescovo, o
dal suo vicario generale nelle cose spirituali, deve portare senz’altro dinanzi
al giudice, a cui si è appellato, gli atti della prima istanza; ed il giudice
non proceda alla sua assoluzione se non dopo aver visto questi atti.
Chi ha appellato entro i trenta giorni consegni gratuitamente
gli stessi atti; in caso contrario, la causa di appello sia conclusa senza di
essi, come la giustizia richiederà.
Qualche volta, inoltre, i delitti commessi dalle persone
ecclesiastiche sono talmente gravi, che per la loro atrocità meritano di esser
deposte dai sacri ordini e consegnate al braccio secolare. In tali casi si
richiede, secondo i sacri canoni, un dato numero di vescovi; dato che, se fosse
difficile poterli avere tutti, ne sarebbe differita la debita esecuzione del
diritto; e se qualche volta potessero radunarsi, sarebbe interrotta la loro
residenza, il santo concilio ha stabilito e deciso:
Canone IV
Sia lecito a un vescovo, personalmente o per mezzo d suo
vicario generale per le cose spirituali, procedere anche alla condanna e alla
deposizione verbale di un chierico costituito negli ordini sacri e anche nel
presbiterato; personalmente, (può procedere) anche alla degradazione attua e
solenne dagli stessi ordini e gradi ecclesiastici, - nei casi in cui si richiede
la presenza degli altri vescovi in un numero definito dai canoni, - anche senza
di essi, chiamando tuttavia, e facendosi assistere in ciò da altrettanti abati
che abbiano l’uso della mitra e del pastorale per privilegio apostolico, se
possono facilmente trovarsi nella città e nella diocesi e possono agevolmente
esser presenti. In caso diverso, si facciano assistere da altre persone
costituite in dignità ecclesiastica, insigni per età e raccomandabili per la
conoscenza del diritto.
E poiché con finti motivi - che tuttavia sembrano assai
plausibili - avviene qualche volta, che qualcuno strappi tali grazie, per cui o
vengono del tutto condonate o vengono diminuite le pene inflitte loro dai
vescovi con giusta severità, non dovendosi soffrire che la menzogna, che tanto
dispiace a Dio, non solo rimanga impunita in se stessa, ma ottenga anche il
perdono di un alto delitto per chi mentisce, il santo concilio stabilisce e
dispone:
Canone V
Il vescovo, residente nella sua chiesa, in caso di reticenza
o falsità per ottenere una grazia, impetrata con false preghiere (circa
l’assoluzione di un pubblico crimine o delitto di cui egli aveva già cominciato
l’inchiesta giudiziaria; circa la remissione di una pena, alla quale chi ha
commesso il crimine fosse stato già da lui condannato) ne prenda personale
conoscenza, anche sommariamente, come delegato della sede apostolica e quando
consti legittimamente che la stessa grazia sia stata ottenuta con la narrazione
del falso o con la dissimulazione della verità, non riconosca tale grazia.
Poiché i sudditi, anche se siano stati a buon diritto
corretti (dal vescovo), sono soliti odiarlo moltissimo e, quasi che avessero
ricevuto ingiuria, accusarlo di falsi crimini, per dargli in qualsiasi modo
fastidio, e così il timore delle noie, cui va incontro, lo rende tardo nel
ricercare e punire i loro delitti; per questo, affinché egli non sia costretto,
con danno suo e della chiesa, ad abbandonare il gregge che gli è stato affidato,
e ad andare qua e là, non senza diminuzione della dignità vescovile, il concilio
ha stabilito e deciso:
Canone VI
Il vescovo non sia in nessun modo citato o ammonito a
comparire personalmente, se non per un motivo per cui dovrebbe esser deposto o
privato della sua dignità, anche se si procede ex officio, o per inquisizione o
denunzia, o per accusa, o in qualsiasi altro modo.
Canone VII
I testimoni di informazioni o indizi in una causa criminale
o, comunque, in una causa principale contro un vescovo, non siano ammessi, se la
loro testimonianza non conviene con quella di altri e se non sono di buona
condotta, di buona fama, e di buona stima. Se poi deponessero qualche cosa per
odio, per temerità e per cupidigia, siano puniti gravemente.
Canone VIII
Le cause dei vescovi, quando per la natura del delitto loro
contestato debbano comparire dinanzi al giudice, siano portate dinanzi al sommo
pontefice, e da lui siano concluse.
Decreto di proroga per la definizione dei
quattro articoli sul sacramento dell’eucarestia e del salvacondotto.
Lo stesso santo sinodo, desiderando togliere, come spine dal
campo del Signore, tutti gli errori, che sono recentemente ripullulati intorno a
questo santissimo sacramento, e provvedere alla salvezza di tutti i fedeli, dopo
aver offerto piamente a Dio onnipotente quotidiane preghiere, tra gli altri
articoli, riguardanti questo sacramento, trattati con diligentissima ricerca
della verità cattolica, dopo moltissime discussioni, come richiedeva la gravità
dell’argomento, dopo aver chiesto il parere di teologi di primo piano, avrebbe
voluto trattare anche questi:
1. Se sia necessario alla salvezza e comandato dalla legge
divina, che i singoli fedeli ricevano lo stesso venerabile sacramento sotto le
due specie.
2. Se per caso chi si comunica sotto una sola specie, non
riceva meno di chi si comunica sotto tutte e due.
3. Se la santa madre chiesa non abbia errato dando la
comunione ai laici e a quelli che non celebrano sotto una sola specie.
4. Se anche i bambini debbano ricevere la comunione.
Ma poiché dalla nobilissima provincia della Germania quelli
che si dicono "Protestanti" desiderano essere ascoltati dal santo concilio su
questi stessi articoli, prima che siano definiti; ed a questo scopo hanno
chiesto ad esso un pubblica garanzia, perché possano senza alcun pericolo venire
qua, dimorare in questa città, parlare liberamente al concilio e proporre quello
che essi pensano, e poi, quando credono, potersene tornare, questo santo sinodo,
quantunque abbia atteso con grande desiderio la loro venuta già per molti mesi,
tuttavia, come pia madre che geme e partorisce (237), desiderando sommamente e
volendo far del suo meglio perché non vi siano scismi tra i cristiani (238), e
che, come tutti riconoscono lo stesso Dio e Redentore, così dicano, credano e
professino le stesse cose (239), confidando nella divina misericordia e sperando
che essi possano essere ricondotti alla santissima e salutare concordia di una
sola fede, speranza e carità, volentieri usa loro questo riguardo e ha dato e
concesso la sicurezza e la pubblica assicurazione, o salvacondotto, come hanno
chiesto, per quanto lo riguarda, nel modo che seguirà, e per loro riguardo ha
rimandato la definizione di quegli articoli alla seconda sessione, che ha
indetto per la festa della conversione di S. Paolo, che sarà il 25 del mese di
gennaio del prossimo anno. Ciò perché essi possano con loro comodo essere
presenti.
Stabilisce, inoltre, che in quella stessa sessione si tratti
del sacrificio della messa, per lo stretto legame che vi è fra l’uno e l’altro
argomento.
Intanto ha stabilito che nella prossima sessione debba
trattarsi dei sacramenti della penitenza e dell’estrema unzione; che essa debba
tenersi nella festa di santa Caterina vergine e martire, che sarà il 25 di
novembre; ed anche che nell’una e nell’altra sessione venga proseguita la
materia della riforma.
Salvacondotto dato ai protestanti tedeschi dal sacro concilio
di Trento.
Il sacrosanto concilio generale di Trento, legittimamente
riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli
stessi nunzi della santa sede, concede - per quanto spetta ad esso - la pubblica
fede e la piena sicurezza che chiamano "Salvacondotto" - a tutte e singole
quelle persone, sia ecclesiastiche che secolari, di tutta la Germania, di
qualsiasi grado, stato, condizione e qualità esse siano, le quali vorranno
venire a questo concilio ecumenico e generale, perché possano con tutta libertà
conferire, proporre e trattare di quegli argomenti che devono esser trattati
nello stesso concilio; perché possano liberamente e con tranquillità venire allo
stesso concilio ecumenico e rimanere e dimorare in esso, proporre, sia per
iscritto, che oralmente, tutti quegli articoli che vorranno, e discutere con i
Padri o con quelli che saranno stati scelti dallo stesso sinodo e disputare,
senza usare modi ingiuriosi ed offensivi; e che, inoltre, quando essi
crederanno, possano tornarsene via.
Concediamo questo salvacondotto con tutte e singole le
clausole e i decreti necessari ed opportuni, anche se essi dovessero essere
espressi in modo speciale e non con espressioni generiche, e che si intendono
come espressi.
È sembrato bene, inoltre, al santo sinodo che se essi per
loro maggiore libertà e sicurezza, desiderassero che vengano scelti dei giudici,
sia per i delitti già perpetrati che per quelli che possano esser commessi da
loro in futuro, li nominino pure a loro gradimento, anche se gli stessi delitti
fossero enormemente grandi e riguardassero l’eresia.
SESSIONE XIV (25 novembre 1551)
Dottrina dei santissimi sacramenti della
penitenza e dell’estrema unzione.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino,
riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso
legato e degli stessi nunzi della santa sede, quantunque del sacramento della
penitenza si sia parlato molto nel decreto sulla giustificazione quasi
necessariamente, per la stretta relazione degli argomenti, è tanto, tuttavia, in
questa nostra età, il cumulo dei diversi errori su di esso, che non sarà di poca
utilità pubblica dare di esso una definizione più esatta e più completa. In
essa, messi a nudo e abbattuti tutti gli errori con l’aiuto dello Spirito santo,
la verità cattolica diverrà più chiara e più evidente. Questo santo sinodo la
propone ora a tutti i cristiani, perché la conservino per sempre.
Capitolo I.
Della necessità e della istituzione del
sacramento della penitenza.
Se in tutti i rigenerati la gratitudine verso Dio fosse tale,
da conservare per sempre la giustizia ricevuta, per suo beneficio e grazia, nel
battesimo, non sarebbe stato necessario che fosse istituito un altro sacramento
diverso dal battesimo stesso, per la remissione dei peccati.
Ma Dio, ricco di misericordia (240), conosce la nostra
debolezza (241), ha trovato il rimedio della vita anche per quelli che si
fossero, poi, consegnati alla schiavitù del peccato e al potere dei demoni, e
cioè il sacramento della penitenza, con cui a chi cade dopo il battesimo, è
applicato il beneficio della morte di Cristo.
La penitenza è stata sempre necessaria, per conseguire la
grazia e la giustificazione, a qualsiasi uomo, che si fosse macchiato di peccato
mortale, anche a quelli che domandano di essere lavati col sacramento del
battesimo, perché, rinunciando al male e correggendolo, mostrassero di detestare
una così grande offesa, fatta a Dio, con l’odio del peccato e col pio dolore
dell’anima. Per questo il profeta disse: Convertitevi e fate penitenza di tutte
le vostre iniquità, e l’iniquità non vi sarà di rovina (242). Anche il Signore
disse: Se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo (243). E Pietro,
il primo degli apostoli, ai peccatori che si preparavano al battesimo diceva,
raccomandando la penitenza: Fate penitenza, e ognuno di voi sia battezzato
(244).
La penitenza, inoltre, né prima della venuta del Cristo era
un sacramento, né dopo la sua venuta, per nessuno, prima del battesimo. Il
Signore, poi, istituì il sacramento della penitenza principalmente quando,
risorto dai morti, soffiò sui suoi discepoli dicendo: Ricevete lo Spirito santo;
a coloro, cui rimetterete i peccati, saranno rimessi. A coloro cui li riterrete,
saranno ritenuti (245).
Che con questo avvenimento così importante e con queste
parole così chiare, sia stato comunicato agli apostoli e ai loro legittimi
successori il potere di rimettere o di ritenere i peccati, per riconciliare i
fedeli caduti dopo il battesimo, il consenso di tutti i padri l’ha sempre così
interpretato e la chiesa cattolica rigettò e condannò con piena ragione come
eretici i Novaziani, che un tempo negavano ostinatamente il potere di rimettere
i peccati.
Perciò questo santo sinodo, approvando e accogliendo questo
verissimo senso di quelle parole del Signore, condanna le fantastiche
interpretazioni di quelli che traggono falsamente quelle parole a significare il
potere di predicare la parola di Dio e di annunziare il vangelo del Cristo,
contro l’istituzione di questo sacramento.
Capitolo II.
Differenza tra il sacramento della penitenza e
il battesimo.
Del resto questo sacramento differisce dal battesimo per
molte ragioni. Infatti, oltre che esser diversissimi per la materia e la forma,
che costituiscono l’essenza del sacramento, è certo che il ministro del
battesimo non deve essere un giudice. La chiesa, infatti, non esercita su
nessuno il suo giudizio, se prima non è entrato a far parte di essa attraverso
la porta del battesimo. Che interessa a me (afferma l’apostolo) giudicare quelli
che sono fuori? (246).
Diversamente, invece, agisce con quelli che sono suoi
familiari nella fede (247), una volta che il signore Gesù li ha fatti membra del
suo corpo col lavacro del battesimo (248). Se questi, infatti, dopo, si fossero
contaminati con qualche peccato, essa volle non già che fossero purificati
ripetendo il battesimo (cosa che nella chiesa cattolica non è in nessun modo
possibile), ma che comparissero dinanzi a questo tribunale come rei, affinché
con la sentenza del sacerdote potessero essere liberati non una volta soltanto,
ma tutte le volte che, pentendosi dei peccati commessi, cercassero rifugio
presso di lui.
Altro, poi, è il frutto del battesimo, altro quello della
penitenza. Col battesimo, infatti, rivestendo Cristo (249), diventiamo in lui
una creatura del tutto nuova, conseguendo la piena e totale remissione di tutti
i peccati. Ora col sacramento della penitenza non è possibile giungere ad un
tale rinnovamento ed integrità senza grandi gemiti e fatiche, date le esigenze
della divina giustizia. Così che a buon diritto la penitenza è stata chiamata
dai santi padri (250), in certo modo, un battesimo laborioso.
Per coloro che sono caduti dopo il battesimo questo
sacramento della penitenza è necessario alla salvezza, come lo stesso battesimo
per quelli che non sono stati ancora rigenerati.
Capitolo III.
Parti e frutto di questo sacramento.
Insegna, inoltre, il santo sinodo, che la forma del
sacramento della penitenza, nella quale è posta tutta la sua efficacia, è in
quelle parole del ministro: lo ti assolvo ecc., alle quali, nell’uso della santa
chiesa, si aggiungono lodevolmente alcune preghiere, ma che non appartengono in
nessun modo all’essenza della forma e non sono necessarie all’amministrazione
del sacramento.
Sono quasi materia di questo sacramento gli atti dello stesso
penitente e cioè: la contrizione, la confessione, la soddisfazione. E poiché
questi si richiedono, nel penitente, per l’integrità del sacramento e per la
piena e perfetta remissione dei peccati, per questo sono considerati parti della
penitenza.
Sostanza ed effetto di questo sacramento, per quanto riguarda
la sua azione e la sua efficacia, è la riconciliazione con Dio, che non di rado
nelle persone pie e che ricevono questo sacramento con devozione, suole essere
accompagnata da pace e serenità della coscienza e da vivissima consolazione
dello spirito.
Insegnando queste cose sulle parti e sull’effetto di questo
sacramento, il concilio condanna nello stesso tempo le opinioni di coloro che
affermano essere parti della penitenza i terrori della coscienza e la fede.
Capitolo IV.
La contrizione
La contrizione, che tra i suddetti atti del penitente occupa
il primo posto, è il dolore dell’animo e la detestazione del peccato commesso,
col proposito di non peccare più in avvenire.
Questo atto della contrizione è stato sempre necessario per
impetrare la remissione dei peccati. Nell’uomo caduto in peccato dopo il
battesimo, esso prepara alla remissione dei peccati solo se congiunto con la
fiducia della divina misericordia e col desiderio di fare ciò che ancora si
richiede per ricevere nel modo dovuto questo sacramento.
Dichiara, quindi, il santo sinodo, che questa contrizione
include non solo la cessazione del peccato e il proposito e l’inizio di una
nuova vita, ma anche l’odio della vecchia vita, conforme all’espressione:
Allontanate da voi tutte le vostre iniquità, con cui avete prevaricato e
costruitevi un cuore nuovo ed un’anima nuova (251).
Certamente colui che riflette su quelle grida dei santi: Ho
peccato contro te solo ed ho compiuto il male contro di te (252); sono stanco di
gemere, vado lavando ogni notte il mio giaciglio (253); ripenserò a tutti i miei
anni, nell’amarezza della mia anima (254), e su altre simili, comprenderà
facilmente che esse provenivano da un odio veramente profondo della vita passata
e da una grande detestazione del peccato.
Insegna, inoltre, il concilio che, se anche avviene che
questa contrizione talvolta possa esser perfetta nell’amore, e riconcilia l’uomo
con Dio, già prima che questo sacramento realmente sia ricevuto, tuttavia questa
riconciliazione non è da attribuirsi alla contrizione in sé senza il proposito
di ricevere il sacramento incluso in essa.
E dichiara anche che quella contrizione imperfetta, che vien
detta ‘attrizione’ perché prodotta comunemente o dalla considerazione della
bruttezza del peccato o dal timore dell’inferno e delle pene, se esclude la
volontà di peccare con la speranza del perdono, non solo non rende l’uomo
ipocrita e maggiormente peccatore, ma è addirittura un dono di Dio ed un impulso
dello Spirito santo, - che non abita ancora nell’anima, ma che soltanto la
sprona - da cui il penitente viene stimolato e con cui si prepara la via alla
giustizia. E quantunque per sé, senza il sacramento della penitenza, sia
impotente a condurre il peccatore alla giustificazione, tuttavia lo dispone ad
impetrare la grazia di Dio nel sacramento della penitenza.
Scossi, infatti, salutarmente da questo timore, gli abitanti
di Ninive fecero penitenza alla predicazione di Giona, piena di minacce. Ed
ottennero misericordia da Dio (255).
Perciò falsamente alcuni accusano gli scrittori cattolici,
quasi abbiano insegnato che il sacramento della penitenza conferisca la grazia
senza un moto interiore, buono, di chi lo riceve: cosa che la chiesa di Dio non
ha mai insegnato e mai creduto.
Ma anche questo insegnano falsamente: che, cioè, la
contrizione sia cosa estorta e forzata, non libera e volontaria.
Capitolo V.
La confessione.
Dalla istituzione del sacramento della penitenza già
spiegata, tutta la chiesa ha sempre creduto che sia stata istituita anche, dal
Signore, la confessione completa dei peccati (256) e che per tutti quelli che
dopo il battesimo siano caduti in peccato essa sia necessaria iure divino; Gesù
Cristo, infatti, nostro signore, poco prima di salire dalla terra in cielo,
lasciò i sacerdoti, suoi vicari (257), come capi e giudici (258), cui devono
deferirsi tutte le colpe mortali, in cui i fedeli cristiani fossero caduti,
perché, in virtù del potere delle chiavi, pronunzino la sentenza di remissione o
di retenzione. È chiaro, infatti, che i sacerdoti non avrebbero potuto
esercitare questo giudizio senza conoscere la causa né imporre le penitenze con
equità, se i penitenti avessero dichiarato i loro peccati solo genericamente, e
non invece, nella loro specie ed uno per uno.
Si conclude da ciò che è necessario che i penitenti
manifestino nella confessione tutti i peccati mortali, di cui hanno
consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se essi sono del
tutto nascosti e sono stati commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti
del Decalogo (259), che spesso feriscono più gravemente l’anima, e sono più
pericolosi di quelli che si commettono alla luce del sole.
I veniali, infatti, dai quali non siamo privati della grazia
di Dio, e nei quali cadiamo più facilmente, benché opportunamente ed utilmente e
al di fuori di ogni presunzione vengano manifestati in confessione (come
dimostra l’uso di persone pie), possono tuttavia esser taciuti senza colpa ed
espiati con molti altri rimedi. Ma poiché tutti i mortali, anche solo di
pensiero, rendono gli uomini figli dell’ira (260) e nemici di Dio, è anche
necessario chiedere perdono di tutti a Dio con una esplicita ed umile
confessione.
Quindi, mentre i fedeli cristiani si studiano di confessare
tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio li espongono tutti alla
divina misericordia perché li perdoni. Quelli, invece, che fanno diversamente e
ne tacciono consapevolmente qualcuno, non espongono nulla alla divina bontà
perché li perdoni per mezzo del sacerdote. Se infatti l’ammalato si vergognasse
di mostrare al medico la ferita, il medico non potrebbe curare quello che non
conosce.
Si deduce, inoltre, che nella confessione debbano
manifestarsi anche quelle circostanze che mutano la specie del peccato: senza di
esse, infatti, né il penitente espone completamente gli stessi peccati, né
questi potrebbero venir conosciuti dai giudici e sarebbe impossibile ad essi
percepire esattamente la gravità delle colpe ed imporre per essa ai penitenti la
pena dovuta.
Non è quindi ragionevole insegnare che queste circostanze
sono state inventate da uomini oziosi o che debba confessarsi questa sola
circostanza: che si è peccato contro il fratello.
Ed è empio affermare che una tale confessione sia impossibile
o chiamarla carneficina delle coscienze. Tutti sanno, infatti, che la chiesa
nient’altro richiede da chi si confessa, se non di confessare - dopo che
ciascuno si è diligentemente esaminato ed ha esplorato tutti gli angoli più
riposti della sua coscienza - quei peccati, con cui egli si ricorda di aver
offeso mortalmente il suo Signore e suo Dio; gli altri peccati, che, pur
esaminandosi diligentemente, non gli vengano in mente, si ritengono inclusi
genericamente nella stessa confessione. Per questi noi diciamo con fede assieme
al profeta: Dai miei peccati occulti, purificami, Signore (261).
Quanto poi alla difficoltà di questa confessione e alla
vergogna di dover manifestare i peccati, può sembrare certamente grave; ma essa
è alleggerita dai tanti e così grandi vantaggi e consolazioni, che con
l’assoluzione vengono certissimamente elargiti a tutti quelli che si accostano
degnamente a questo sacramento.
Del resto, per quanto riguarda il modo di confessarsi
segretamente dinanzi al solo sacerdote, quantunque Cristo non abbia proibito che
uno, in punizione dei suoi peccati e per propria umiliazione, sia come esempio
per gli altri, che per edificazione della Chiesa, che è stata offesa, possa
confessare pubblicamente i suoi peccati, ciò non è comandato da alcuna legge
divina; e non sarebbe saggio comandare con una legge umana che si manifestassero
le colpe, specie se segrete, con una pubblica confessione.
Poiché, quindi, la confessione sacramentale segreta, che la
santa chiesa ha usato fin dall’inizio ed usa ancora, è stata sempre raccomandata
con grande, unanime consenso dai padri più santi e più antichi, evidentemente
risulta vana la calunnia di coloro che non hanno scrupolo di insegnare che essa
è aliena dal comando divino, che è invenzione umana, e che ha avuto inizio dai
padri del concilio Lateranense. La chiesa, infatti, col concilio Lateranense non
ha stabilito che i fedeli cristiani si confessassero, - cosa che essa sapeva
bene essere necessaria ed essere stata istituita dal diritto divino -, ma che
l’obbligo della confessione venisse adempiuto almeno una volta all’anno da tutti
e singoli quelli che fossero giunti all’età della ragione (262).
È per questo che in tutta la chiesa è invalso l’uso salutare,
con grandissimo frutto per le anime, di confessarsi durante il tempo sacro e
sommamente accetto della Quaresima. Quest’uso, il santo sinodo lo approva
sommamente e lo abbraccia come pio e degno di essere conservato.
Capitolo VI.
Del ministro di questo sacramento e
dell’assoluzione.
Quanto al ministro di questo sacramento, il santo sinodo
dichiara, che sono false e del tutto aliene dalla verità del vangelo tutte
quelle dottrine che estendono perniciosamente a qualsiasi altro uomo, oltre i
vescovi e i sacerdoti, il ministero delle chiavi. Esse ritengono che quelle
parole del Signore: Tutto ciò che legherete sulla terra, sarà legato anche in
cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche in cielo
(263) e: a quelli, di cui avrete rimesso i peccati, saranno rimessi, a quelli,
di cui li avrete ritenuti, saranno ritenuti (264) siano state dette a tutti i
fedeli del Cristo, senza differenza alcuna e senza distinzione, contro
l’istituzione di questo sacramento; così che ognuno abbia il potere di rimettere
i peccati: quelli pubblici con la correzione, se chi viene corretto si
sottomette; i segreti, attraverso una spontanea confessione, fatta a chiunque.
Il concilio insegna pure che anche quei sacerdoti che sono in
peccato mortale, per la grazia dello Spirito santo, conferita nell’ordinazione,
esercitano la funzione di perdonare i peccati come ministri di Cristo e che non
giudicano secondo verità quelli che sostengono che questo potere manchi ai
sacerdoti cattivi.
Quantunque, poi, l’assoluzione del sacerdote sia
l’elargizione di un beneficio che si fa ad altri, essa non è soltanto un nudo
ministero di annunziare il vangelo o di dichiarare rimessi i peccati, ma come un
atto giudiziario, essa è pronunciata come la sentenza di un giudice.
Perciò il penitente non deve compiacersi tanto della sua
fede, da credere che, se anche non avesse alcuna contrizione, o mancasse al
sacerdote l’intenzione di agire seriamente o di assolvere, egli sia davvero
assolto, dinanzi a Dio, per la sola fede. La fede, infatti, non potrebbe operare
in nessun modo la remissione dei peccati e si dimostrerebbe negligentissimo
della sua salvezza, chi si accorgesse che un sacerdote lo assolve per ischerzo,
e non ne cercasse diligentemente un altro.
Capitolo VII.
Dei casi riservati.
Poiché la natura e l’indole del giudizio richiede che la
sentenza venga pronunziata solo sui sudditi, vi è stata sempre nella chiesa di
Dio questa persuasione - e questo sinodo conferma essere verissimo - che debba
essere di nessun valore quell’assoluzione che il sacerdote pronuncia su colui
sul quale non abbia giurisdizione, ordinaria o delegata.
È sembrato anche ai santissimi nostri padri essere del più
grande interesse per la formazione del popolo cristiano, che alcuni peccati più
orribili e più gravi venissero assolti non da chiunque, ma solo dai sommi
sacerdoti. Giustamente, quindi, i pontefici massimi, in forza di quel supremo
potere che è stato loro conferito su tutta la chiesa, hanno potuto riservare al
loro particolare giudizio alcuni casi di colpe.
Né deve mettersi in dubbio (dato che tutto ciò che viene da
Dio, è ordinato (265)) che la stessa cosa sia concessa a tutti i vescovi,
ciascuno nella sua diocesi, — in edificazione, tuttavia, non in distruzione
(266) — per quella autorità che è stata loro conferita sui sudditi in confronto
agli altri sacerdoti inferiori, specie per quelle colpe, cui è annessa la
censura di scomunica.
È anche in armonia con l’autorità divina che questa riserva
delle colpe abbia forza non solo nella vita esterna della società, ma anche
dinanzi a Dio.
E tuttavia con disposizione sommamente pia, perché nessuno a
causa di ciò debba perire, si ebbe sempre cura nella chiesa di Dio, che non vi
fosse alcuna riserva in punto di morte; e quindi tutti i sacerdoti possono
assolvere qualsiasi penitente da qualsiasi peccato e da qualsiasi censura.
Fuori di questo caso, però, i sacerdoti, non avendo alcun
potere nei casi riservati, cerchino di persuadere i penitenti di quest’unica
cosa: che per la grazia dell’assoluzione vadano dai superiori e legittimi
giudici.
Capitolo VIII.
Della necessità e del frutto della
soddisfazione.
Finalmente, quanto alla soddisfazione - che, come fra tutte
le parti della penitenza è stata sempre raccomandata al popolo cristiano dai
nostri padri, così in questa nostra età è quella che, sotto il pretesto di una
vivissima pietà, viene maggiormente presa d’assalto da coloro che mostrano
certamente l’apparenza della pietà, ma ne negano la sostanza - il santo sinodo
dichiara essere assolutamente falso e lontano dalla parola di Dio, che dal
Signore mai venga rimessa la colpa, senza che venga completamente rimessa anche
la pena. Vi sono infatti, nella sacra Scrittura, esempi chiari ed evidenti, da
cui, al di fuori della divina tradizione, questo errore può essere confutato
(267).
Del resto, sembra anche conforme alla divina giustizia, che
siano diversamente ammessi alla grazia divina quelli che prima del battesimo
hanno peccato per ignoranza, e quelli che, una volta liberati dalla servitù del
peccato e del demonio e ricevuto il dono dello Spirito santo, non hanno avuto
ritegno a violare consapevolmente il tempio di Dio (268) e a contristare lo
Spirito santo (269).
Ed è conforme alla divina clemenza, che non ci vengano
rimessi i peccati senza alcuna nostra soddisfazione, perché non avvenga che noi,
prendendo occasione da ciò, e credendo tutti i peccati leggeri, come gente
sempre pronta a recare ingiuria ed offesa allo Spirito santo (270), cadiamo in
peccati più gravi, accumulando su noi la collera per il giorno dell’ira (271).
Senza dubbio, infatti, ci trattengono molto dal peccato e
quasi ci reprimono come un freno, queste pene imposte a soddisfazione e rendono
assai più cauti e vigilanti i penitenti per il futuro. Sono anche una medicina
per ciò che rimane del peccato e, con le azioni contrarie delle virtù,
contribuiscono a togliere le cattive abitudini acquistate col mal vivere.
Nella chiesa di Dio mai si è creduto che si potesse trovare
una via più sicura per allontanare una punizione imminente da parte di Dio di
quella che gli uomini pratichino queste opere di penitenza (272) con vero dolore
dell’animo.
Si aggiunge che mentre soffriamo in soddisfazione per i
nostri peccati, noi diveniamo conformi a Gesù Cristo, che ha soddisfatto per i
nostri peccati (273) e da cui viene ogni nostra sufficienza (274), ed abbiamo
una certissima caparra che, se soffriamo insieme, insieme saremo anche
glorificati (275).
Inoltre questa soddisfazione, che noi soffriamo per i nostri
peccati, non è talmente nostra, da non esserlo per mezzo di Gesù Cristo. Noi,
infatti, che non possiamo nulla da noi stessi (276), col suo aiuto però possiamo
tutto in Lui che ci rende forti (277). Quindi l’uomo non ha di che gloriarsi; ma
ogni motivo di lode è, per noi, riposto in Cristo (278), in cui viviamo (279),
in cui meritiamo, in cui diamo soddisfazione, facendo degni frutti di penitenza
(280), che da lui traggono il loro valore, da lui sono offerti al Padre, e che
per via sua sono accettati da Dio.
I sacerdoti del Signore, quindi, secondo che suggerirà lo
spirito e la prudenza, devono imporre salutari e giuste soddisfazioni, tenuto
conto della qualità dei peccati, e delle possibilità dei penitenti, affinché,
qualora fossero in qualche modo conniventi ai peccati e troppo indulgenti coi
penitenti, imponendo leggerissime opere di penitenza per gravissime colpe, non
diventino partecipi dei peccati degli altri.
Abbiano poi dinanzi agli occhi che la soddisfazione che
impongono sia non soltanto presidio per la nuova vita e medicina per la
debolezza, ma anche pena e castigo per i peccati passati. Che, infatti, le
chiavi dei sacerdoti siano state concesse non solo per sciogliere, ma anche per
legare (281), lo credono e lo insegnano anche gli antichi padri. Non per questo
tuttavia essi pensarono che il sacramento della penitenza fosse il tribunale
dell’ira e delle pene. Così come nessun cattolico credette mai che da queste
nostre soddisfazioni venisse oscurato, o in qualche parte diminuito il valore
del merito e della soddisfazione del Signore nostro Gesù Cristo.
Quando i novatori dimostrano di non voler comprendere ciò,
essi insegnano che la vita nuova è la miglior penitenza; ma in modo tale da
togliere alla soddisfazione ogni valore ed ogni utilità.
Capitolo IX.
Delle opere satisfattorie.
Insegna, inoltre, questo sinodo che la larghezza della
munificenza divina è così grande, che noi possiamo soddisfare presso Dio, per
mezzo di Gesù Cristo, non solo con le penitenze da noi scelte spontaneamente per
scontare il peccato o imposte a noi ad arbitrio del sacerdote secondo la gravità
del peccato, ma anche (ed è il segno più grande dell’amore) con i flagelli
temporali, da Dio inflittici e da noi accettati pazientemente.
Dottrina sul sacramento dell’estrema unzione.
È sembrato bene, poi, al santo sinodo aggiungere alla
precedente dottrina sulla penitenza ciò che segue sul sacramento dell’estrema
unzione, considerato dai padri come il perfezionamento e della penitenza e di
tutta la vita cristiana, che dev’essere una perpetua penitenza.
Come prima cosa, quindi, per quanto riguarda la sua
istituzione, il concilio dichiara e insegna che il nostro clementissimo
Redentore - il quale volle che fosse sempre provveduto ai suoi servi con rimedi
salutari contro tutti gli assalti di tutti i nemici - come ha disposto gli aiuti
più efficaci negli altri sacramenti con cui i cristiani, mentre vivono possano
garantirsi contro i più gravi mali spirituali, così col sacramento dell’estrema
unzione ha voluto munire la fine della vita con una fortissima difesa.
Quantunque, infatti, il nostro avversario cerchi ed afferri ogni occasione per
divorare le nostre anime in qualsiasi modo in tutta la vita (282), non vi è
tempo, però, in cui egli impieghi tutta la sua astuzia per perderci
completamente e allontanarci anche, se possibile, dalla fiducia nella divina
misericordia, con maggior veemenza, di quando egli vede che è imminente la fine
della vita.
Capitolo I.
L’istituzione del sacramento dell’estrema
unzione.
Questa unzione degli infermi è stata istituita come vero e
proprio sacramento del nuovo Testamento dal Signore nostro Gesù Cristo.
Accennato da Marco (283), è stato raccomandato ai fedeli e promulgato da
Giacomo, apostolo e fratello del Signore. Cade infermo qualcuno di voi? dice
Chiami gli anziani della chiesa; preghino su di lui; lo ungano con olio nel nome
del Signore. La preghiera della fede salverà l’infermo e il Signore lo
solleverà. E se si troverà nei peccati, gli verranno perdonati (284).
Con queste parole - come la chiesa ha imparato dalla
tradizione apostolica, trasmessa di mano in mano - egli insegna la materia, la
forma, il ministro proprio e l’effetto di questo salutare sacramento. La chiesa,
infatti, ha inteso che la materia è l’olio benedetto dal vescovo: l’unzione,
infatti, rappresenta in modo perfetto la grazia dello Spirito santo, da cui
l’anima dell’ammalato viene unta invisibilmente e che la forma sono le parole:
Per questa santa unzione, ecc.
Capitolo II.
Gli effetti di questo sacramento.
L’efficacia e l’effetto, inoltre, di questo sacramento viene
spiegata dalle parole: la preghiera della fede salverà l’infermo e il Signore lo
solleverà. E se si trovasse nei peccati, gli saranno perdonati (285). Questo
effetto, infatti, è la grazia dello Spirito santo, la cui unzione lava i
peccati, se ve ne fossero ancora da espiare, e le conseguenze del peccato;
solleva e rafforza l’anima dell’ammalato, eccitando in lui una grande fiducia
nella divina misericordia. L’infermo, sollevato da essa, sopporta più facilmente
le molestie del male, e i travagli; e resiste più facilmente alle tentazioni del
demonio che insidia il suo calcagno (286), e qualche volta, se giova alla
salvezza dell’anima, riacquista la salute del corpo.
Capitolo III.
Del ministro di questo sacramento e del tempo
in cui bisogna amministrarlo.
Per quanto, poi, riguarda l’indicazione di coloro che devono
ricevere e amministrare questo sacramento, anche questo è stato indicato
chiaramente nelle parole predette: vi si indica, infatti, che ministri propri di
questo sacramento sono i presbiteri della chiesa, nome con cui si devono
intendere, in questo passo, non i più anziani o i più ragguardevoli del popolo,
ma i vescovi, o i sacerdoti da essi regolarmente ordinati con l’imposizione
delle mani del collegio dei sacerdoti (287).
Si dice anche che questa unzione dev’essere fatta agli
infermi, specialmente a quelli che sono ammalati tanto gravemente da dar
l’impressione che siano in fin di vita: per questo si chiama il sacramento dei
moribondi.
Se gli infermi, ricevuta questa unzione, guariranno, potranno
ancora usufruire dell’aiuto di questo sacramento, quando cadessero in altro
simile pericolo di vita.
Non sono, quindi, da ascoltarsi in nessun modo quelli che,
contro un pensiero così aperto e chiaro dell’apostolo Giacomo, insegnano che
questa unzione è un’invenzione umana o un rito ricevuto dai padri, senza che
abbia né il comando di Dio, né la promessa della grazia. E così pure quelli (che
dicono) che essa è già cessata, quasi che nella primitiva chiesa avesse solo lo
scopo di ottenere la grazia delle guarigioni; e quelli che affermano che il rito
e l’uso che la chiesa Romana osserva nell’amministrazione di questo sacramento,
è in contrasto con quanto dice l’apostolo Giacomo, e che, quindi, bisogna
cambiarlo. E quelli, finalmente, che dicono che questa estrema unzione può esser
tranquillamente tenuta in nessun conto dai fedeli. Tutto ciò, infatti, contrasta
fortissimamente con le chiare espressioni di un così grande apostolo. Del resto,
la chiesa romana, madre e maestra di tutte le altre, non segue altro,
nell’amministrare questa unzione (per quanto riguarda la sostanza di questo
sacramento), se non quello che prescrisse S. Giacomo.
Né il disprezzo di un così grande sacramento potrebbe aver
luogo senza grande empietà e senza ingiuria dello stesso Spirito santo.
Questo è quanto il santo concilio ecumenico professa ed
insegna sui sacramenti della penitenza e dell’estrema unzione, e che propone a
tutti i cristiani perché lo credano e lo ritengano per vero. Ed afferma che i
seguenti canoni dovranno essere inviolabilmente osservati, condannando e
anatematizzando per sempre quelli che affermano il contrario.
Note
201. Cfr. Mt 13, 24-30.
202. Cfr. Gv 14, 26; 16, 13; Lc 12, 12.
203. Cfr. Mt 19, 26; Lc 18, 27.
204. Cfr. Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-24; Lc 22, 19-20.
205. Cfr. I Cor 11, 24-25.
206. I Tm 3, 15.
207. Sal 110, 4.
208. Cfr. Lc 22, 19; I Cor 11, 24.
209. I Cor 11, 26.
210. Gv 6, 58.
211. Cfr. I Cor 11, 3; Ef 5, 23.
212. Cfr. I Cor 1, 10.
213. Cfr. AGOSTINO, De civitate Dei, X, 5 (CSEL 40, 452).
214. Cfr. Mt 26, 26; Mc 14, 22; Lc 22, 19.
215. Cfr. Rm 6, 9.
216. Cfr. Lc 22, 19; Gv, 6, 48-59; I Cor 11, 24.
217. Cfr. AMBROGIO, De sacr., IV, 4-5 (PL 16, 458-464).
218. Eb 1, 6.
219. Cfr. Mt 2, 11.
220. Cfr. Mt 28, 17; Lc 24, 52.
221. Cfr. bolla Transiturus di Urbano IV del 1262 che istituiva la festa del
Corpus Domini.
222. Concilio Niceno I, c. 13 (v. sopra).
223. Concilio Lateranense IV, c. 20 (v. sopra).
224. I Cor 11, 29.
225. I Cor 11, 28.
226. Gal 5, 6.
227. Cfr. Mt 22. 11-14.
228. Lc 1, 78.
229. Cfr. Gv 6, 48-59.
230. Cfr. Mt 6, 11.
231. Cfr. Sal 77, 25.
232. I Pt 5, 2-4; I Tm 3, 2-4; Tt 1, 7-9.
233. Cfr. II Tm 4, 2.
234. LEONE I, Ep. 14 ad Anast. (PL 54, 669).
235. Cfr. GEROLAMO, Comm. in ep. ad Gal. III, 5, n. 489 (PL 26, 430); AGOSTINO,
De corrept. et gr., 15, n. 46 (PL 44, 943 segg.).
236. Cfr. Concilio Lateranense IV, c. 35 (V. sopra).
237. Rm 8, 22.
238. Cfr. I Cor 1, 10.
239. Cfr. Fil 2, 2.
240. Ef 2, 4.
241. Sal 102, 14.
242. Ez 18, 30.
243. Lc 13, 3.
244. At 2, 38.
245. Gv 20, 22-23.
246. I Cor 5, 12.
247. Cfr. Gal 6, 10.
248. Cfr. I Cor 12, 12-13.
249. Cfr. Gal 3, 27.
250. Cfr. GREGORIO NAZIANZENO, Oratio 39 in sancta lumina, n. 17 (PG 36,
355-356).
251. Ez 18, 31.
252. Sal 50, 6.
253. Sal 6, 7.
254. Is 38, 15.
255. Cfr. Gn 3, 5.
256. Cfr. Gc 5, 6; I Gv 1, 9; Lc 5, 14 e 17, 14.
257. Cfr. Mt 16, 19; 18, 18; Gv 20, 23.
258. Cfr. AMBROGIO, De Cain et Abel, II, 4 (CSEL 32/1, 391).
259. Cfr. Es 20, 17; Dt 5, 21; Mt 5, 28.
260. Cfr. Ef 2, 3.
261. Sal 18, 13.
262. Cfr. Concilio Lateranense IV, c. 21 (v. sopra).
263. Mt 18, 18.
264. Gv 20, 23.
265. Cfr. Rm 13, 1.
266. II Cor 10, 8; 13, 10.
267. Cfr. Gen 3, 14-19; Nm 12, 14-15; 20, 11-12; II Re 12, 13-14.
268. Cfr. I Cor 3, 17.
269. Cfr. Ef 4, 30.
270. Cfr. Eb 10, 29.
271. Cfr. Rm 2, 5; Gc 5, 3.
272. Cfr. Mt 3, 2 e 8; 4, 17; 11, 21.
273. Cfr. Rm 5, 10; I Gv, 2, 1-2.
274. Cfr. II Cor 3, 5.
275. Cfr. Rm 8, 17.
276. Cfr. II Cor 3, 5.
277. Cfr. Fil 4, 13.
278. Cfr. I Cor 1, 31; II Cor 10, 17; Gal 6, 14.
279. Cfr. At 17, 28.
280. Lc 3, 8; Mt 3, 8.
281. Cfr. Mt 16, 19; 18, 18; Gv 20, 23.
282. Cfr. I Pt 5, 8.
283. Cfr. Mc 6, 13.
284. Gc 5, 14-15.
285. Gc 5, 15.
286. Cfr. Gen 3, 15.
287. I Tm 4, 14.
|
 |