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Sessioni I-VI (1545-1547)
SESSIONE I (13 dicembre 1545)
(Decreto di inizio del concilio).
everendi
Padri, credete opportuno, a lode e gloria della santa e indivisa Trinità, Padre,
Figlio e Spirito santo, per l’incremento e l’esaltazione della fede e della
religione cristiana, per l’estirpazione delle eresie, per la pace e l’unione
della chiesa, per la riforma del clero e del popolo, per la repressione e
l’estinzione dei nemici del nome cristiano, decretare e dichiarare aperto il
sacro, generale concilio tridentino? [Risposero: sì].
(Indizione della futura sessione).
E poiché è già prossima la solennità della natività del
signore nostro Gesù Cristo e seguiranno le altre festività del termine e
dell’inizio dell’anno, credete bene che la prima futura sessione del concilio si
debba tenere il giovedì dopo l’Epifania, che sarà il giorno 7 gennaio dell’anno
del Signore I546? [Risposero: sì].
SESSIONE II (7 gennaio 1546)
(Decreto sul modo di vivere e su altre cose da
osservarsi nel concilio).
Il sacrosanto concilio tridentino, legittimamente riunito
nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi tre legati della sede
apostolica, ben sapendo col beato Giacomo apostolo, che quanto di meglio ci vien
dato ed ogni dono perfetto viene dall’alto, scendendo dal Padre dei lumi (1) -
il quale a quelli che domandano la sapienza dà a tutti abbondantemente senza
rimproveri (2) - ed anche che l’inizio della sapienza è il timore di Dio (3), ha
stabilito che debbano esortarsi - ed esorta di fatto - tutti i fedeli cristiani
raccolti nella città di Trento, perché vogliano correggersi del male e dei
peccati finora commessi, e, nel futuro, camminare nel timore del Signore, e non
seguire i desideri della carne (4), perché vogliano esser assidui alle orazioni,
più spesso confessarsi e ricevere il sacramento dell’eucarestia, frequentare le
chiese, mettere in pratica, per quanto ognuno lo potrà, i comandamenti di Dio e
pregare ogni giorno, privatamente, per la pace dei principi cristiani e per
l’unità della chiesa.
Quanto ai vescovi e a qualsiasi altro sacerdote che si trovi
in questa città per la celebrazione del concilio ecumenico, li esorta a voler
attendere assiduamente alle lodi di Dio, offrendo sacrifici, lodi, preghiere,
celebrando il sacrificio della messa almeno ogni domenica, giorno nel quale il
Signore creò la luce, risorse dai morti, ed effuse lo Spirito santo sui
discepoli. Offrano, come lo stesso Spirito santo comanda per mezzo degli
apostoli, suppliche, preghiere, richieste, rendimenti di grazie (5), per il
santissimo nostro signore il papa, per l’imperatore, per i re, per tutti gli
altri che sono costituiti in autorità e per tutti gli uomini, perché conduciamo
una vita quieta e tranquilla (6), possiamo goder della pace e vedere
l’espansione della fede.
Li esorta, inoltre, a voler digiunare almeno ogni venerdì, in
memoria della passione del Signore e a far elemosine ai poveri.
Nella chiesa cattedrale sia celebrata, ogni giovedì, la messa
dello Spirito santo, con le litanie e le altre preghiere stabilite a questo
scopo. Nelle altre chiese vengano dette nello stesso giorno almeno le litanie e
le orazioni. E durante il tempo delle funzioni sacre, non si chiacchieri e non
si raccontino storie, ma si assista il celebrante con la bocca e col cuore.
E poiché bisogna che i vescovi siano irreprensibili, sobri,
casti, bravi amministratori della loro casa (7), li esorta anche affinché prima
di tutto ognuno conservi, a mensa, la sobrietà e la moderazione nei cibi; e poi,
dato che in essa, di solito, si tengono discorsi oziosi, perché nelle mense dei
vescovi si faccia sempre un po’ di lettura della Scrittura.
Ognuno istruisca e cerchi di educare i suoi familiari, perché
sfuggano le risse, il vino, la disonestà, la cupidigia; perché non siano
superbi, né bestemmiatori o amanti dei piaceri. Fuggano, finalmente, i vizi e
abbraccino le virtù; nel modo di vestire e di ornarsi, ed in ogni loro altra
azione si mostrino onesti, come si addice ai servi dei servi di Dio.
Inoltre, poiché la principale preoccupazione, sollecitudine,
intenzione di questo sacrosanto concilio è che, - dissipate le tenebre delle
eresie, che per tanti anni hanno imperversato sulla terra, - con l’aiuto di Gesù
Cristo, luce vera (8), risplenda la luce, lo splendore, la purezza della verità
cattolica, e sia riformato ciò che ne ha bisogno, lo stesso concilio esorta
tutti i cattolici, convenuti o che converranno a Trento, e in modo particolare
quelli che hanno una particolare conoscenza delle sacre scritture, perché
vogliano seriamente riflettere per quali vie e con quali mezzi specialmente
possa realizzarsi l’intenzione del concilio e sia conseguito l’effetto
desiderato: una sollecita e consapevole condanna degli errori, la conferma delle
cose degne di approvazione; così che per tutto il mondo tutti con una sola voce
e con la confessione della stessa fede glorifichino Dio, Padre del signore
nostro Gesù Cristo (9).
Nell’esporre, poi, le proprie opinioni - poiché i sacerdoti
del Signore siedono nel luogo della benedizione - secondo quanto stabilisce il
concilio Toletano (10), nessuno deve strepitare con espressioni smodate, o
disturbare con tumulti; così come non deve far valere le sue idee con dispute
false, vane, ostinate. Tutto ciò che viene detto, invece, sia moderato da una
forma così mite, che né offenda chi ascolta, né offuschi, per lo sconvolgimento
dell’animo, il sereno giudizio della mente.
Lo stesso santo concilio ha stabilito, inoltre, e decretato
che, se durante il concilio qualcuno esercitasse un diritto che non gli spetta
persino col voto e con la partecipazione alle congregazioni non ne deriverà
pregiudizio per alcuno né acquisizione di diritti.
SESSIONE III (4 febbraio 1546)
Si accoglie il simbolo della fede cattolica.
Nel nome della Santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e
Spirito santo. Questo sacrosanto e generale concilio ecumenico tridentino,
legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi tre
legati della sede apostolica, considerando l’importanza degli argomenti da
trattare, specie di quelli che sono compresi nei due capitoli della estirpazione
delle eresie e della riforma dei costumi, per cui principalmente è stato
radunato; ben comprendendo, con l’Apostolo, che esso non deve lottare con la
carne e il sangue, ma contro gli esseri spirituali del male che abitano le
regioni celesti (11), con lo stesso apostolo esorta, in primo luogo, tutti e
singoli, perché siano forti nel Signore, e nella potenza della sua forza;
imbracciando in ogni cosa lo scudo della fede, con cui possano estinguere tutti
i dardi infuocati del malvagio (nemico), e prendano l’elmo della speranza della
salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio (12).
Perché, quindi, questa sua materna sollecitudine abbia inizio
e progredisca per la grazia di Dio, prima di tutto stabilisce e dispone di
premettere la professione di fede. Esso segue, in ciò, l’esempio dei padri, i
quali usarono opporre nei concili più venerandi questo scudo contro ogni eresia,
all’inizio della loro attività; solo con esso condussero gli infedeli alla fede,
espugnarono gli eretici, confermarono i fedeli. Ha creduto bene, quindi, che si
professi il simbolo della fede in uso presso la santa chiesa Romana, come
principio in cui tutti quelli che professano la fede di Cristo necessariamente
convengono, e come fondamento fermo e unico, contro il quale le porte
dell’inferno non prevarranno mai (13), con le esatte parole, con cui si legge in
tutte le chiese. Eccone il testo: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutti gli esseri, visibili e invisibili.
Credo anche in un solo Signore, Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio, nato dal
Padre prima di qualsiasi tempo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, consostanziale al Padre, per mezzo del quale sono state
create tutte le cose. Per noi uomini e la nostra salvezza Egli è disceso dal
cielo, si è incarnato dalla vergine Maria per opera dello Spirito santo, e si è
fatto uomo. È stato anche crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, ha sofferto la
passione ed è stato sepolto. È risuscitato il terzo giorno secondo le scritture,
è salito al cielo e siede alla destra del Padre. Verrà di nuovo nella gloria per
giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito
santo, signore e vivificante, che procede dal Padre e dal Figlio. Egli è adorato
e glorificato insieme col Padre e col Figlio, ed ha parlato per bocca dei
profeti. Credo una sola chiesa santa, cattolica e apostolica. Confesso un solo
battesimo per la remissione dei peccati ed aspetto la resurrezione dei morti e
la vita del tempo futuro. Amen.
Data della futura sessione.
Lo stesso sacrosanto concilio tridentino ecumenico e
generale, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli
stessi tre legati della sede apostolica, considerando che molti prelati si sono
accinti al viaggio da diverse parti, che alcuni sono già in via per venire qui,
e che tutto quello che dovrà esser deciso dallo stesso santo sinodo potrà
incontrare presso tutti una stima ed un onore tanto più grandi, quanto più
completa sarà l’assemblea e più numerosa la presenza dei padri che l’hanno
sancito e rafforzato, ha stabilito e deciso che la sessione, successiva a questa
sia celebrata il giovedì, che seguirà la prossima domenica Laetare.
In questo intervallo, tuttavia, non verrà sospesa la
discussione e l’esame di quegli argomenti che sembrerà opportuno allo stesso
sinodo discutere ed esaminare.
SESSIONE IV (8 aprile 1546)
Primo decreto: Si ricevono i libri sacri e le
tradizioni apostoliche.
Il sacrosanto, ecumenico e generale concilio tridentino,
legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dei medesimi tre
legati della sede apostolica, ha sempre presente che, tolti di mezzo gli errori,
si conservi nella chiesa la stessa purezza del Vangelo, quel Vangelo che,
promesso un tempo attraverso i profeti nelle scritture sante (l4), il signore
nostro Gesù Cristo, figlio di Dio, prima promulgò con la sua bocca, poi comandò
che venisse predicato ad ogni creatura (15) per mezzo dei suoi apostoli, quale
fonte di ogni verità salvifica e della disciplina dei costumi.
E poiché il sinodo sa che questa verità e disciplina è
contenuta nei libri scritti e nelle tradizioni non scritte - che raccolte dagli
apostoli dalla bocca dello stesso Cristo e dagli stessi apostoli, sotto
l’ispirazione dello Spirito santo, tramandate quasi di mano in mano (16), sono
giunte fino a noi, — seguendo l’esempio dei padri ortodossi, con uguale pietà e
pari riverenza accoglie e venera tutti i libri, sia dell’antico che del nuovo
Testamento, - Dio, infatti, è autore dell’uno e dell’altro ed anche le
tradizioni stesse, che riguardano la fede e i costumi, poiché le ritiene dettate
dallo stesso Cristo oralmente o dallo Spirito santo, e conservate con
successione continua nella chiesa cattolica.
E perché nessuno possa dubitare quali siano i libri accettati
dallo stesso sinodo come sacri, esso ha creduto opportuno aggiungere a questo
decreto l’elenco.
Dell’antico Testamento: i cinque di Mosè, e cioè: Genesi,
Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio; Giosuè, Giudici, Ruth; i quattro dei Re;
i due dei Paralipomeni; il primo e il secondo di Esdra (che è detto di Neemia);
Tobia, Giuditta, Ester, Giobbe; i Salmi di David; i Proverbi, l’Ecclesiaste, il
Cantico dei cantici, la Sapienza, l’Ecclesiastico, Isaia, Geremia con Baruch,
Ezechiele, Daniele; i dodici Profeti minori, cioè: Osea, Gioele, Amos, Abdia,
Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia; i due dei
Maccabei, primo e secondo.
Del nuovo Testamento: i quattro Evangeli: secondo Matteo,
Marco, Luca, Giovanni; gli Atti degli apostoli, scritti dall’evangelista Luca;
le quattordici Lettere dell’Apostolo Paolo: ai Romani, due ai Corinti, ai Galati,
agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi, due ai Tessalonicesi, due a Timoteo, a
Tito, a Filemone, agli Ebrei; due dell’apostolo Pietro, tre dell’apostolo
Giovanni, una dell’apostolo Giacomo, una dell’apostolo Giuda, e l’Apocalisse
dell’apostolo Giovanni.
Se qualcuno, poi, non accetterà come sacri e canonici questi
libri, interi con tutte le loro parti, come si è soliti leggerli nella chiesa
cattolica e come si trovano nell’edizione antica della volgata latina e
disprezzerà consapevolmente le predette tradizioni, sia anatema.
Sappiano quindi tutti, con quali argomenti lo stesso sinodo,
posto il fondamento della confessione della fede, procederà, e soprattutto di
quali testimonianze e difese si servirà nel confermare gli insegnamenti e nel
riformare i costumi nella chiesa.
Secondo decreto: Si accetta l’edizione volgata
della Bibbia e si prescrive il modo ai interpretare la sacra Scrittura ecc.
Lo stesso sacrosanto sinodo, considerando, inoltre, che la
chiesa di Dio potrebbe ricavare non piccola utilità, se si sapesse quale, fra
tutte le edizioni latine dei libri sacri, che sono in uso, debba essere ritenuta
autentica, stabilisce e dichiara che questa stessa antica edizione volgata,
approvata nella chiesa dall’uso di tanti secoli, si debba ritenere come
autentica nelle pubbliche letture, nelle dispute, nella predicazione e che
nessuno osi o presuma respingerla con qualsiasi pretesto.
Inoltre, per reprimere gli ingegni troppo saccenti, dichiara
che nessuno, basandosi sulla propria saggezza, negli argomenti di fede e di
costumi, che riguardano la dottrina cristiana, piegando la sacra Scrittura
secondo i propri modi di vedere, osi interpretarla contro il senso che ha
(sempre) ritenuto e ritiene la santa madre chiesa, alla quale spetta di
giudicare del vero senso e dell’interpretazione delle sacre scritture o anche
contro l’unanime consenso dei padri, anche se queste interpretazioni non
dovessero esser mai pubblicate. Chi contravvenisse sia denunciato dagli ordinari
e punito secondo il diritto.
Ma, volendo anche com’è giusto, imporre un limite in questo
campo agli editori, i quali, ormai, senza alcun criterio - credendo che sia loro
lecito tutto quello che loro piace — stampano, senza il permesso dei superiori
ecclesiastici, i libri della sacra scrittura con note e commenti di chiunque
indifferentemente, spesso tacendo il nome dell’editore, spesso nascondendolo con
uno pseudonimo, e - cosa ancor più grave, - senza il nome dell’autore, e pongono
in vendita altrove, temerariamente, questi libri stampati, il concilio prescrive
e stabilisce che, d’ora in poi la sacra scrittura - specialmente questa antica
volgata edizione, sia stampata nel modo più corretto, e che nessuno possa
stampare o far stampare libri di soggetto sacro senza il nome dell’autore né
venderli in futuro o anche tenerli presso di sé, se prima non sono stati
esaminati ed approvati dall’ordinario, sotto minaccia di scomunica e della multa
stabilita dal canone dell’ultimo concilio Lateranense (17).
Se si trattasse di religiosi, oltre a questo esame e a questa
approvazione, siano obbligati ad ottenere anche la licenza dei loro superiori,
dopo che questi avranno esaminato i libri secondo le prescrizioni delle loro
regole.
Chi comunica o diffonde per iscritto tali libri, senza che
siano stati prima esaminati ed approvati, sia sottoposto alle stesse pene
riservate agli stampatori. Quelli che li posseggono o li leggono, se non diranno
il nome dell’autore, siano considerati come autori. L’approvazione di questi
libri venga data per iscritto, e quindi sia posta sul frontespizio del libro,
sia esso scritto a mano o stampato. L’approvazione e l’esame siano gratuiti,
così che le cose da approvarsi siano approvate e siano riprovate quelle da
riprovarsi.
Volendo infine reprimere il temerario uso, per cui parole e
espressioni della sacra scrittura vengono adattate e contorte a significare cose
profane, volgari, favolose, vane, adulazioni, detrazioni, superstizioni,
incantesimi empi e diabolici, divinazioni, sortilegi, libelli diffamatori, il
concilio comanda ed ordina per togliere di mezzo questo irriverente disprezzo,
ed anche perché in avvenire nessuno osi servirsi, in qualsiasi modo, delle
parole della sacra scrittura per indicare simili cose, che tutti i corruttori e
violatori della parola di Dio, siano puniti dai vescovi secondo il diritto o la
discrezione dei vescovi stessi.
Terzo decreto: Indizione della futura
sessione.
Questo sacrosanto concilio stabilisce e comanda che la futura
sessione debba esser celebrata il giovedì dopo la prossima santissima festa di
Pentecoste.
SESSIONE V (I7 giugno 1546)
Decreto sul peccato originale.
Perché la nostra fede cattolica, senza la quale è impossibile
piacere a Dio (18), rimossi gli errori, resti integra e pura e perché il popolo
cristiano non sia turbato da ogni vento di dottrina (19) dal momento che
l’antico, famoso serpente (20), sempre nemico del genere umano, tra i moltissimi
mali da cui è sconvolta la chiesa di Dio in questi nostri tempi, ha suscitato
nuovi e vecchi dissidi, anche nei riguardi del peccato originale e dei suoi
rimedi il sacrosanto, ecumenico e generale concilio tridentino, legittimamente
riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi tre legati della
sede apostolica, volendo richiamare gli erranti e confermare gli incerti,
seguendo le testimonianze delle sacre scritture, dei santi padri, dei concili
più venerandi ed il giudizio e il consenso della chiesa stessa, stabilisce,
confessa e dichiara quanto segue sul peccato originale.
1. Chi non ammette che il primo uomo Adamo, avendo
trasgredito nel paradiso il comando di Dio, ha perso subito la santità e la
giustizia, nelle quali era stato creato e che è incorso per questo peccato di
prevaricazione nell’ira e nell’indignazione di Dio, e, quindi, nella morte, che
Dio gli aveva prima minacciato, e, con la morte, nella schiavitù di colui che,
in seguito, ebbe il potere della morte e cioè il demonio (21); e che Adamo per
quel peccato di prevaricazione fu peggiorato nell’anima e nel corpo: sia
anatema.
2. Chi afferma che la prevaricazione di Adamo nocque a lui
solo, e non anche alla sua discendenza; che perdette per sé soltanto, e non
anche per noi, la santità e giustizia che aveva ricevuto da Dio; o che egli,
inquinato dal peccato di disobbedienza, abbia trasmesso a tutto il genere umano
solo la morte e le pene del corpo, e non invece anche il peccato, che è la morte
dell’anima: sia anatema. Contraddice infatti all’apostolo, che afferma: Per
mezzo di un sol uomo il peccato entrò nel mondo e a causa del peccato la morte,
e così la morte si trasmise a tutti gli uomini, perché in lui tutti peccarono
(22).
3. Chi afferma che il peccato di Adamo, uno per la sua
origine, trasmesso con la generazione e non per imitazione, che aderisce a
tutti, ed è proprio di ciascuno, possa esser tolto con le forze della natura
umana, o con altro mezzo, al di fuori dei meriti dell’unico mediatore, il
signore nostro Gesù Cristo, che ci ha riconciliati con Dio per mezzo del suo
sangue (23), diventato per noi giustizia, santificazione e redenzione (24); o
nega che lo stesso merito di Gesù Cristo venga applicato sia agli adulti che ai
bambini col sacramento del battesimo, rettamente conferito secondo il modo
proprio della chiesa: sia anatema. Perché non esiste sotto il cielo altro nome
dato agli uomini nel quale è stabilito che possiamo essere salvi (25). Da cui
l’espressione: Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo
(26) e l’altra: Tutti voi che siete stati battezzati, vi siete rivestiti di
Cristo (27).
4. Chi nega che i fanciulli, appena nati debbano esser
battezzati, anche se figli di genitori battezzati oppure sostiene che essi sono
battezzati per la remissione dei peccati, ma che non contraggono da Adamo alcun
peccato originale, che sia necessario purificare col lavacro della rigenerazione
per conseguire la vita eterna, e che, quindi, per loro la forma del battesimo
per la remissione dei peccati non debba credersi vera, ma falsa sia anatema.
Infatti, non si deve intendere in altro modo quello che dice l’apostolo: Per
mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e col peccato la morte,
così la morte si è trasmessa ad ogni uomo perché tutti gli uomini hanno peccato
(28), se non nel senso in cui la chiesa cattolica universale l’ha sempre inteso.
Secondo questa norma di fede per tradizione apostolica anche i bambini, che non
hanno ancora potuto commettere peccato, vengono veramente battezzati, affinché
in essi sia purificato con la rigenerazione quello che contrassero con la
generazione. Se, infatti, uno non rinasce per l’acqua e lo Spirito santo, non
può entrare nel regno di Dio (29).
5. Chi nega che per la grazia del signore nostro Gesù Cristo,
conferita nel battesimo, sia rimesso il peccato originale, o anche se asserisce
che tutto quello che è vero e proprio peccato, non viene tolto, ma solo
cancellato o non imputato (30) sia anatema. In quelli infatti che sono rinati a
nuova vita Dio non trova nulla di odioso, perché non vi è dannazione per coloro
(31) che col battesimo sono stati sepolti con Cristo nella morte (32), i quali
non camminano secondo la carne (33), ma spogliandosi dell’uomo vecchio e
rivestendosi del nuovo (34), che è stato creato secondo Dio, sono diventati
innocenti, immacolati, puri, senza macchia, figli cari a Dio, eredi di Dio e
coeredi di Cristo (35); di modo che assolutamente nulla li trattiene
dall’ingresso nel cielo.
Questo santo sinodo confessa che tuttavia nei battezzati
rimane la concupiscenza o passione. Ma, essendo questa lasciata per la lotta,
non può nuocere a quelli che non acconsentono e che le si oppongono virilmente
con la grazia di Gesù Cristo. Anzi, chi avrà combattuto secondo le regole, sarà
coronato (36).
Il santo sinodo dichiara che mai la chiesa cattolica ha
inteso che venga chiamato "peccato" la concupiscenza, qualche volta chiamata
dall’apostolo peccato (37), per il fatto che nei rinati alla grazia non è un
vero e proprio peccato, ma perché ha origine dal peccato e ad esso inclina. Chi
pensasse il contrario sia anatema.
6. Questo santo sinodo dichiara tuttavia, che non è sua
intenzione comprendere in questo decreto, dove si tratta del peccato originale,
la beata ed immacolata vergine Maria, madre di Dio, ma che si debbano osservare
a questo riguardo le costituzioni di papa Sisto IV (38), di felice memoria,
sotto pena di incorrere nelle sanzioni in esse contenute che il sinodo rinnova.
Secondo decreto: Sulla lettura della s. scrittura e la
predicazione.
1. Lo stesso sacrosanto sinodo, aderendo alle pie
costituzioni dei sommi pontefici e dei concili approvati, le fa sue; e volendo
completarle, perché non avvenga che il tesoro celeste dei libri sacri, che lo
Spirito santo ha dato agli uomini con somma liberalità, rimanga trascurato, ha
stabilito e ordinato che nelle chiese, in cui vi sia una prebenda o una
dotazione, o uno stipendio comunque chiamato destinato ai lettori di sacra
teologia, i vescovi, gli arcivescovi, i primati e gli altri ordinari locali
obblighino, anche con la sottrazione dei frutti relativi, quelli che hanno
questa prebenda, dotazione o stipendio, ad esporre e spiegare la sacra scrittura
personalmente, se sono idonei, altrimenti per mezzo di un sostituto adatto, da
scegliersi dai vescovi, dagli arcivescovi, dai primati e dagli altri ordinari
stessi.
Per il futuro tale prebenda, dotazione o stipendio non dovrà
esser conferito se non a persone adatte, che siano capaci di esplicare tale
ufficio da se stessi. Ogni provvista fatta altrimenti sia nulla e invalida.
2. Nelle chiese metropolitane o cattedrali, se la città è
importante e popolosa, ed anche nelle collegiate che si trovassero in un centro
importante, - anche di nessuna diocesi, - purché vi sia numeroso clero, qualora
non si trovi prebenda, dotazione o stipendio da destinare a questo scopo, si
consideri ipso facto destinata per sempre a ciò la prima prebenda che in
qualsiasi modo si renda vacante, salvo il caso di rinunzia e qualora vi sia
annesso un altro onere incompatibile. Se non vi fosse in queste stesse chiese
alcuna prebenda o fosse insufficiente, il metropolita o il vescovo stesso, con
l’assegnazione dei frutti di un beneficio semplice (di cui però bisogna
soddisfare gli oneri), o col contributo dei beneficiati della sua città e
diocesi, o anche in altro modo, come si potrà fare più facilmente, col consiglio
del capitolo provveda in maniera tale, che si abbia la lettura della sacra
scrittura. Ciò però, avvenga in modo che qualsiasi altra lettura, istituita o
consuetudinaria non sia, per questo motivo, omessa.
3. Quelle chiese i cui proventi annuali fossero limitati, o
dove il clero e il popolo fosse tanto scarso, da non potersi tenere
opportunamente la lezione di teologia, abbiano almeno un maestro, scelto dal
vescovo col consiglio del capitolo, che insegni gratuitamente la grammatica ai
chierici e agli altri scolari poveri, perché, con l’aiuto di Dio, possano poi
passare agli studi della sacra scrittura. Il maestro di grammatica riceva i
frutti di un beneficio semplice fino a che eserciterà tale ufficio senza che,
tuttavia, il beneficio stesso sia distolto dal proprio scopo, o un adeguato
compenso dalla mensa capitolare o vescovile o il vescovo stesso escogiti qualche
altro mezzo adatto alla sua chiesa e diocesi, perché questa pia, utile e così
fruttuosa disposizione, sotto qualsiasi pretesto, non venga trascurata.
4. Anche nei monasteri dove possa essere convenientemente
realizzata, si tenga tale lettura della sacra scrittura. Se gli abati fossero
negligenti, i vescovi quali delegati della sede apostolica, li costringano a
farlo con i mezzi opportuni.
5. Nei conventi dei regolari, in cui gli studi possono essere
facilmente coltivati la lezione di sacra scrittura abbia ugualmente luogo, essa
sia assegnata dai capitoli generali o provinciali ai maestri più degni.
6. Anche nei ginnasi pubblici, dove questa lezione, più
necessaria di tutte le altre non fosse stata ancora istituita, sia attivata
dalla pietà e dalla carità dei religiosissimi principi e delle repubbliche, per
la difesa e l’incremento della fede cattolica e per la conservazione e
propagazione della sana dottrina. E dove fosse stata istituita ma fosse
trascurata, la si rimetta in auge.
7. E perché sotto l’apparenza della pietà non venga diffusa
l’empietà, lo stesso santo sinodo stabilisce che nessuno debba essere ammesso a
tale ufficio di lettore, sia in pubblico che in privato, se prima non è stato
esaminato dal vescovo del luogo circa la sua vita, i suoi costumi, la sua
scienza, e approvato. Ciò, tuttavia, non si applica ai lettori dei monasteri.
8. Gli insegnanti di sacra scrittura, nel tempo in cui
insegnano pubblicamente nelle scuole, e così pure gli studenti godano ed
usufruiscano di tutti i privilegi concessi dal diritto di percepire i frutti
delle loro prebende e dei loro benefici anche durante la loro assenza.
9. Poiché, tuttavia, alla società cristiana non è meno
necessaria la predicazione del Vangelo, che la sua lettura, e questo è il
principale ufficio dei vescovi (39), lo stesso santo sinodo ha stabilito e
deciso che tutti i vescovi, arcivescovi, primati, e tutti gli altri prelati di
chiese siano tenuti a predicare personalmente il santo Vangelo di Gesù Cristo se
non ne sono legittimamente impediti.
10. Se i vescovi e le altre persone nominate fossero impedite
da un legittimo motivo, siano tenuti, conformemente a quanto prescrive il
concilio generale (40), a farsi sostituire da persone adatte per questo ufficio
della predicazione. Se qualcuno trascurasse di adempiere ciò, sia sottoposto ad
una pena severa.
11. Anche gli arcipreti, i pievani, e tutti coloro che
abbiano cura d’anime nelle parrocchie o altrove, personalmente o per mezzo
d’altri se ne fossero legittimamente impediti, almeno nelle domeniche e nelle
feste più solenni, nutrano il popolo loro affidato con parole salutari, secondo
la propria e la loro capacità, insegnando quelle verità che sono necessarie a
tutti per la salvezza e facendo loro conoscere, con una spiegazione breve e
facile, i vizi che devono fuggire e le virtù che devono praticare, per evitare
la pena eterna e conseguire la gloria celeste.
Se poi qualcuno di loro fosse negligente anche se pretendesse
di essere esente dalla giurisdizione del vescovo per qualsiasi motivo o anche se
le chiese fossero ritenute in qualsiasi modo esenti, o forse annesse o unite a
qualche monastero, situato magari fuori diocesi, purché in realtà si trovino
nella diocesi, non manchi la provvidenziale sollecitudine dei vescovi, perché
non debba avverarsi il detto: I piccoli chiesero il pane e non vi era chi lo
spezzasse loro (41) Se però, pur ammoniti dal vescovo, per tre mesi mancassero
al loro ufficio, vi siano costretti con le censure ecclesiastiche, o in altro
modo secondo la decisione dello stesso vescovo. Se a lui sembrasse opportuno,
potrà anche esser dato ad altri un onesto compenso sui frutti del beneficio
perché compia questo dovere, fino a che il titolare si ravveda e adempia il suo
dovere.
12. Nelle chiese parrocchiali soggette a monasteri non
dipendenti da alcuna diocesi, qualora gli abati e i superiori dei religiosi
fossero negligenti in ciò che abbiamo detto, vi siano costretti dai metropoliti,
nelle cui province si trovano le stesse diocesi, i quali si considereranno, in
questa occasione, delegati della sede apostolica.
Né valgano ad impedire l’esecuzione di qesto decreto la
consuetudine, l’esenzione, l’appello o il reclamo, cioè il ricorso, fino a che
il giudice competente, con procedimento sommario e tenendo solo conto della
verità del fatto, non abbia esaminato e deciso l’argomento.
13. I religiosi di qualunque ordine, se non sono stati
esaminati e approvati dai loro superiori circa la vita, i costumi e la scienza,
e se non consta di questa loro licenza, non potranno predicare neppure nelle
chiese dei loro ordini. Essi devono presentarsi con essa personalmente ai
vescovi e chiedere la loro benedizione, prima di dare inizio alla predicazione
(42).
14. I religiosi nelle chiese, che non appartengono al loro
ordine, oltre alla licenza dei loro superiori, sono tenuti ad avere anche quella
del vescovo; senza di essa, non potranno in nessun caso predicare nelle chiese
che non sono del loro ordine (43). Questa licenza i vescovi la concedano
gratuitamente.
15. Se un predicatore seminasse errori o scandali in mezzo al
popolo, anche se predica in un monastero del proprio o di un altro ordine, il
vescovo gli proibisca la predicazione. Se predicasse delle eresie proceda contro
di lui secondo il diritto o l’uso del luogo, anche se il predicatore pretendesse
di essere esente per un privilegio generale o speciale. In questo caso il
vescovo proceda con autorità apostolica e come delegato della sede apostolica. I
vescovi impediscano che un predicatore sia molestato per false informazioni o
comunque calunniosamente, e che possa a giusto motivo di lamentarsi di essi.
16. I vescovi inoltre abbiano cura che nessuno dei regolari
viva fuori del convento e dell’obbedienza del proprio ordine, o che un sacerdote
secolare (a meno che sia loro noto e possano approvarne i costumi e la dottrina)
predichi nella loro città o diocesi, anche col pretesto di qualsiasi privilegio,
fino a quando dagli stessi vescovi non sia stata consultata a questo proposito
la santa sede apostolica, da cui, a meno che non si sia taciuta la verità o non
si sia detta una menzogna, è difficile che gli immeritevoli possano estorcere
tali privilegi.
17. I raccoglitori di elemosine (44), che con espressione
popolare, sono detti ‘questuantl’, di qualsiasi condizione essi siano, non
presumano in nessun modo di poter predicare, sia personalmente, che per mezzo di
altri. Chi facesse il contrario, ne sia assolutamente impedito con opportuni
rimedi dai vescovi e dagli ordinari dei luoghi, non ostante qualsiasi
privilegio.
Decreto di indizione della futura sessione.
Questo sacrosanto sinodo stabilisce e determina che la futura
sessione si tenga e celebri il giovedì, feria quinta dopo la festa di S. Giacomo
apostolo.
SESSIONE VI (13 gennaio I547)
Decreto sulla giustificazione
Proemio
In questi anni è stata divulgata con grave danno per molte
anime e per l’unità della chiesa, una dottrina erronea sulla giustificazione.
Perciò questo sacrosanto concilio tridentino ecumenico e generale, riunito
legittimamente nello Spirito santo, a lode e gloria di Dio onnipotente, per la
tranquillità della chiesa e per la salvezza delle anime, sotto la presidenza dei
reverendissimi signori Gianmaria del Monte, cardinale vescovo di Palestrina,
Marcello Cervini, cardinale presbitero del titolo di S. Croce in Gerusalemme,
cardinali della santa chiesa romana, e legati apostolici de latere, a nome del
nostro santissimo padre in Cristo e signore Paolo III, per divina provvidenza
papa, intende esporre a tutti i fedeli cristiani la vera e sana dottrina sulla
giustificazione che Gesù Cristo, sole di giustizia (45), autore e perfezionatore
della nostra fede (46), ha insegnato che gli apostoli hanno trasmesso e che la
chiesa cattolica, sotto l’ispirazione dello Spirito santo, ha sempre ritenuto. E
proibisce assolutamente che, d’ora innanzi, qualcuno osi credere, predicare e
insegnare diversamente da quello che col presente decreto si stabilisce e si
dichiara.
Capitolo I.
L’impotenza della natura e della legge a
giustificare gli uomini.
Prima di tutto il santo sinodo dichiara che,
per una
conoscenza esatta e corretta della dottrina della
giustificazione, è necessario che ognuno riconosca e confessi che tutti gli
uomini, perduta l’innocenza per la prevaricazione di Adamo, fatti immondi (47) e
(come dice l’apostolo) per natura figli dell’ira (48), come ha esposto nel
decreto sul peccato originale, erano talmente servi del peccato (49) e sotto il
potere del diavolo e della morte, che non solo i gentili con le forze della
natura, ma neppure i Giudei con l’osservanza della lettera della legge di Mosè
potevano esserne liberati e risollevati, anche se in essi il libero arbitrio non
era affatto estinto, ma solo attenuato e indebolito.
Capitolo II.
L’economia della salvezza e il mistero della
venuta di Cristo.
Perciò il Padre celeste, padre delle misericordie e Dio di
ogni consolazione (50), quando giunse quella beata pienezza dei tempi (51),
mandò agli uomini Gesù Cristo, suo figlio, annunciato e promesso, sia prima
della legge, sia durante il tempo della legge da molti santi padri, affinché
riscattasse i Giudei, che erano sotto la legge (52), e i gentili i quali non
cercavano la giustizia, ottenessero la giustizia (53); e tutti ricevessero
l’adozione di figli (54). Questo Dio ha posto quale propiziatore mediante la
fede nel suo sangue (55), per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma
anche per quelli di tutto l’universo (56).
Capitolo III.
Chi sono i giustificati da Gesù Cristo.
Ma benché egli sia risorto per tutti (57), tuttavia non tutti
ricevono il beneficio della sua morte, ma solo quelli cui viene comunicato il
merito della sua passione.
Come infatti gli uomini, in concreto, se non nascessero dalla
discendenza del seme di Adamo, non nascerebbero ingiusti, proprio perché con
questa propagazione, quando vengono concepiti, contraggono da lui la propria
ingiustizia: così se essi non rinascessero nel Cristo, non potrebbero mai essere
giustificati, proprio perché con quella rinascita viene attribuita loro, per il
merito della sua passione la grazia per cui diventano giusti.
Per questo beneficio l’apostolo ci esorta a rendere sempre
grazie al Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla eredità dei santi
nella luce, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel
regno del Figlio del suo amore, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione
dei peccati (58).
Capitolo IV.
Descrizione della giustificazione dell’empio.
Suo modo sotto la grazia.
Queste parole indicano chiaramente che la giustificazione
dell’empio è il passaggio dallo stato, in cui l’uomo nasce figlio del primo
Adamo, allo stato di grazia e di adozione dei figli di Dio (59), per mezzo del
secondo Adamo, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Questo passaggio, dopo la
promulgazione del Vangelo, non può avvenire senza il lavacro della rigenerazione
o senza il desiderio di esso, conformemente a quanto sta scritto: Se uno non
rinascerà per acqua e Spirito santo, non può entrare nel regno di Dio (60).
Capitolo V.
Necessità degli adulti di prepararsi alla
giustificazione, e da dove essa scaturisce.
Dichiara ancora il concilio che negli adulti l’inizio della
stessa giustificazione deve prender la mosse dalla grazia preveniente di Dio,
per mezzo di Gesù Cristo, cioè della chiamata, che essi ricevono senza alcun
loro merito, di modo che quelli che coi loro peccati si erano allontanati da
Dio, disposti dalla sua grazia, che sollecita ed aiuta, ad orientarsi verso la
loro giustificazione, accettando e cooperando liberamente alla stessa grazia,
così che, toccando Dio il cuore dell’uomo con l’illuminazione dello Spirito
Santo, l’uomo non resti assolutamente inerte subendo quella ispirazione, che
egli può anche respingere, né senza la grazia divina possa, con la sua libera
volontà, rivolgersi alla giustizia dinanzi a Dio.
Perciò quando nelle sacre scritture si dice: Convertitevi a
me, ed io mi rivolgerò a voi (61), si accenna alla nostra libertà e quando
rispondiamo: Facci tornare, Signore, a te e noi ritorneremo (62), noi
confessiamo di essere prevenuti dalla grazia di Dio.
Capitolo VI.
Il modo di prepararsi.
Gli uomini si dispongono alla stessa giustizia, quando,
eccitati ed aiutati dalla grazia divina, ricevendo la fede mediante l’ascolto
(63), Si volgono liberamente verso Dio, credendo vero ciò che è stato
divinamente rivelato e promesso, e specialmente che l’empio viene giustificato
da Dio col dono della sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù
(64). Parimenti accade quando, riconoscendo di essere peccatori, scossi dal
timore della divina giustizia passano a considerare la misericordia di Dio e
sentono nascere in sé la speranza, confidando che Dio sarà loro propizio a causa
del Cristo, e cominciano ad amarlo come fonte di ogni giustizia; e si rivolgono,
quindi, contro il peccato con odio e detestazione, cioè con quella penitenza,
che bisogna fare prima del battesimo; infine si propongono di ricevere il
battesimo, di cominciare una nuova vita e di osservare i comandamenti divini.
Di questo atteggiamento sta scritto: È necessario che
chiunque nascosta Dio, creda che egli esiste e che ricompensa quelli che lo
cercano (65); e: Confida, figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati (66); come
pure: Il timore del Signore scaccia il peccato (67); e: Fate penitenza e
ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei
vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito santo (68); e: Andate dunque e
istruite tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio, e dello
Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato (69)
Finalmente: Rivolgete al Signore i vostri cuori (70).
Capitolo VII.
Cosa è la giustificazione del peccatore e
quali le sue cause.
A questa disposizione o preparazione segue la stessa
giustificazione. Essa non è solo remissione dei peccati, ma anche santificazione
e rinnovamento dell’uomo interiore, attraverso l’accettazione volontaria della
grazia e dei doni, per cui l’uomo da ingiusto diviene giusto, e da nemico amico,
così da essere erede secondo la speranza della vita eterna (71).
Cause di questa giustificazione sono: causa finale, la gloria
di Dio e del Cristo e la vita eterna; causa efficiente la misericordia di Dio,
che gratuitamente lava (72) e santifica, segnando ed ungendo (73) con lo Spirito
della promessa, quello santo che è pegno della nostra eredità (74); causa
meritoria è il suo dilettissimo unigenito e signore nostro Gesù Cristo, il
quale, pur essendo noi suoi nemici (75), per l’infinito amore con cui ci ha
amato (76), ci ha meritato la giustificazione con la sua santissima passione sul
legno della croce e ha soddisfatto per noi Dio Padre. Causa strumentale è il
sacramento del battesimo, che è il sacramento della fede (77), senza la quale a
nessuno, mai, viene concessa la giustificazione. Finalmente, unica causa formale
è la giustizia di Dio, non certo quella per cui egli è giusto, ma quella per cui
ci rende giusti; con essa, cioè per suo dono, veniamo rinnovati interiormente
nello spirito (78), e non solo veniamo considerati giusti, ma siamo chiamati
tali e lo siamo di fatto (79), ricevendo in noi ciascuno la propria giustizia,
nella misura in cui lo Spirito santo la distribuisce ai singoli come vuole (80)
e secondo la disposizione e la cooperazione propria di ciascuno.
Quantunque infatti nessuno possa esser giusto, se non colui
al quale vengono comunicati i menti della passione del signore nostro Gesù
Cristo, ciò, tuttavia, in questa giustificazione del peccatore, si opera quando,
per mento della stessa santissima passione, l’amore di Dio viene diffuso
mediante lo Spirito santo nei cuori (81) di coloro che sono giustificati e
inerisce loro. Per cui nella stessa giustificazione l’uomo, con la remissione
dei peccati, riceve insieme tutti questi doni per mezzo di Gesù Cristo nel quale
è innestato: la fede, la speranza e la carità. Infatti la fede, qualora non si
aggiungano ad essa la speranza e la carità, non unisce perfettamente a Cristo né
rende membra vive del suo corpo. Per questo motivo è assolutamente vero
affermare che la fede senza le opere è morta ed inutile (82) e che in Cristo non
valgono né la circoncisione, né la incirconcisione, ma la fede operante per
mezzo della carità (83).
Questa fede, secondo la tradizione apostolica, chiedono i
catecumeni alla chiesa prima del sacramento del battesimo quando chiedono la
fede che dà la vita eterna, che la fede non può garantire senza la speranza e la
carità. È per questo che essi ascoltano subito la parola di Cristo: Se vuoi
entrare nella vita, osserva i comandamenti (84). Perciò a chi riceve lo vera
giustizia cristiana, non appena rinato viene comandato di conservare candida e
senza macchia la prima stola, donata loro da Gesù Cristo in luogo di quella che
Adamo ha perso con la sua disobbedienza per sé e per noi. Essi dovranno portarla
dinanzi al tribunale del signore nostro Gesù Cristo per avere la vita eterna
(85).
Capitolo VIII.
Come si debba intendere che il peccatore è
giustificato per la fede e gratuitamente.
Quando poi l’apostolo dice che l’uomo viene giustificato per
la fede (86) e gratuitamente (87), queste parole si devono intendere secondo
l’interpretazione accettata e manifestata dal concorde e permanente giudizio
della chiesa cattolica e cioè che siamo giustificati mediante la fede, perché la
fede è il principio dell’umana salvezza, il fondamento e la radice di ogni
giustificazione, senza la quale è impossibile piacere a Dio (88), giungere alla
comunione (89) che con lui hanno i suoi figli. Si dice poi che noi siamo
giustificati gratuitamente, perché nulla di ciò che precede la giustificazione -
sia la fede che le opere - merita la grazia della giustificazione, se infatti è
per grazia, non è per le opere; o altrimenti (come dice lo stesso apostolo (90))
la grazia non sarebbe più grazia.
Capitolo IX.
Contro la vana fiducia degli eretici.
Quantunque sia necessario credere che i peccati non vengano
rimessi, né siano stati mai rimessi, se non gratuitamente dalla divina
misericordia a cagione del Cristo: deve dirsi, tuttavia, che a nessuno che
ostenti fiducia e certezza della remissione dei propri peccati e che si
abbandoni in essa soltanto, vengono rimessi o sono stati rimessi i peccati,
mentre fra gli eretici e gli scismatici potrebbe esservi, anzi vi è, in questo
nostro tempo, e viene predicata con grande accanimento contro la chiesa
cattolica questa fiducia vana e lontana da ogni vera pietà.
Ma neppure si può affermare che sia necessario che coloro che
sono stati realmente giustificati, debbano credere assolutamente e senza alcuna
esitazione, dentro di sé, di essere giustificati; e che nessuno venga assolto
dai peccati e giustificato, se non chi crede fermamente di essere assolto e
giustificato e che l’assoluzione e la giustificazione sia operata per questa
sola fede, quasi che chi non credesse ciò, dubiti delle promesse di Dio e
dell’efficacia della morte e della resurrezione del Cristo.
Infatti come nessun uomo pio deve dubitare della misericordia
di Dio, del merito del Cristo, del valore e dell’efficacia dei sacramenti, così
ciascuno nel considerare se stesso, la propria debolezza e le sue cattive
disposizioni, ha motivo di temere ed aver paura della sua grazia, non potendo
alcuno sapere con certezza di fede, scevra di falso, se ha conseguito la grazia
di Dio.
Capitolo X.
L’aumento della grazia ricevuta.
Gli uomini così giustificati e divenuti amici e familiari di
Dio (91), progredendo di virtù in virtù (92), si rinnovano (come dice l’apostolo
(93)) di giorno in giorno, mortificando, cioè, le membra del proprio corpo (94)
e mostrandole come armi di giustizia per la santificazione (95), attraverso
l’osservanza dei comandamenti di Dio e della chiesa: nella stessa giustizia
ricevuta per la grazia di Cristo, con la cooperazione della fede alle buone
opere, essi crescono e vengono resi sempre più giusti, come è scritto: Chi è
giusto, continui a compiere atti di giustizia (96), ed ancora: Non aspettare
fino alla morte a giustificarti (97), e di nuovo: Voi dunque vedete che l’uomo è
giustificato dalle opere e non dalla fede soltanto (98). Questo aumento della
giustizia chiede la santa chiesa quando prega: Dacci, o Signore, un aumento di
fede, di speranza e di carità (99).
Capitolo XI.
Dell’osservanza dei comandamenti e della sua
necessità e possibilità.
Nessuno, poi, per quanto giustificato, deve ritenersi libero
dall’osservanza dei comandamenti, nessuno deve far propria quell’espressione
temeraria e proibita dai padri sotto pena di scomunica (100), esser cioè
impossibile per l’uomo giustificato osservare i comandamenti di Dio. Dio,
infatti, non comanda l’impossibile; ma quando comanda ti ammonisce di fare
quello che puoi (101) e di chiedere quello che non puoi, ed aiuta perché tu
possa: i suoi comandamenti non sono gravosi (102), il suo giogo è soave e il
peso leggero (103).
Quelli infatti che sono figli di Dio, amano Cristo e quelli
che lo amano (come dice lui stesso (104)) osservano le sue parole, cosa che con
l’aiuto di Dio certamente possono fare. Quantunque infatti in questa vita
mortale, per quanto santi e giusti, qualche volta essi cadono almeno in mancanze
leggere e quotidiane, che si dicono anche veniali, non per questo cessano di
essere giusti. Ed è propria dei giusti l’espressione, umile e verace: Rimetti a
noi i nostri debiti (105).
Deriva da ciò, che gli stessi giusti debbano sentirsi tanto
maggiormente obbligati a camminare per la via della giustizia, quanto più,
liberi già dal peccato e fatti schiavi di Dio (106), vivendo con moderazione,
giustizia e pietà (107), possono progredire per mezzo di Gesù Cristo, mediante
il quale ebbero accesso a questa grazia (108). Dio infatti non abbandona con la
sua grazia quelli che una volta ha giustificato, a meno che prima non sia
abbandonato da essi (109).
Nessuno quindi deve cullarsi nella sola fede, credendo di
essere stato costituito erede e di conseguire l’eredità per la sola fede, anche
senza soffrire con Cristo per poi esser con lui glorificato (110). Cristo
stesso, infatti, come dice l’apostolo, sebbene fosse Figlio, imparò, da ciò che
sofferse, l’obbedienza; sicché reso perfetto, divenne principio di eterna
salvezza per tutti quelli che gli obbediscono (111). Per questo lo stesso
apostolo ammonisce quelli che sono stati giustificati, dicendo: Non sapete che
nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Io
dunque corro, ma non come chi è senza meta, faccio il pugilato, ma non come chi
batte l’aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù
perché non succeda che dopo avere predicato agli altri, venga io stesso
squalificato (112).
Ugualmente Pietro principe degli apostoli, dice: Adoperatevi
sempre più per rendere sicura la vostra vocazione e la vostra elezione; poiché
facendo questo voi mai peccherete (113).
Deriva da ciò, che sono in contrasto con la dottrina della
vera religione quelli che dicono che il giusto pecca, almeno venialmente, in
ogni opera buona (114); o (cosa ancora più insostenibile) che merita le pene
eterne. E sono pure in contrasto quelli che sostengono che in tutte le opere
buone i giusti peccano, se, eccitando in quelle la loro pigrizia ed esortando se
stessi a correre nello stadio, insieme anzitutto con la gloria di Dio, essi
guardano anche al premio eterno poiché sta scritto: Ho piegato il mio cuore ad
osservare i tuoi precetti, per la ricompensa (115). E di Mosè l’apostolo (116)
dice che tendeva alla ricompensa.
Capitolo XII.
Bisogna evitare la presunzione temeraria della
predestinazione.
Nessuno, inoltre, fino che vivrà in questa condizione
mortale, deve presumere talmente del mistero segreto della divina
predestinazione, da ritenere per certo di essere senz’altro nel numero dei
predestinati (117), quasi fosse vero che chi è stato giustificato o non possa
davvero più peccare, o se anche peccasse, debba ripromettersi un sicuro
ravvedimento. Infatti non si possono conoscere quelli che Dio si è scelti se non
per una speciale rivelazione.
Capitolo XIII.
Del dono della perseveranza.
Similmente, per quanto riguarda il dono della perseveranza,
di cui sta scritto: Chi avrà perseverato sino alla fine, questi sarà salvo (118)
(dono che non si può avere se non da chi ha tanta potenza da mantenere in piedi
colui che già vi è (119), perché perseveri, e da riporvi colui che cade),
nessuno si riprometta qualche cosa con assoluta certezza, quantunque tutti
debbano nutrire e riporre fiducia fermissima nell’aiuto di Dio. Dio infatti se
essi non vengono meno alla sua grazia, come ha cominciato un’opera buona, così
la perfezionerà (120), suscitando il volere e l’operare (121).
Tuttavia quelli che credono di esser in piedi, guardino di
non cadere (122), e lavorino per la propria salvezza con timore e tremore (123),
nelle fatiche, nelle veglie, nelle elemosine, nelle preghiere e nelle offerte,
nei digiuni e nella castità (124). Proprio perché sanno di essere rinati alla
speranza della gloria (125), e non ancora alla gloria, devono temere per la
battaglia che ancora rimane contro la carne, contro il mondo, contro il diavolo,
nella quale non possono riuscire vincitori, se non si atterranno con la grazia
di Dio, alle parole dell’apostolo: Noi siamo debitori, ma non verso la carne, da
dovere vivere secondo la carne. Se vivete secondo la carne, morrete; se invece
per mezzo dello Spirito fate morire le azioni del corpo, vivrete (126).
Capitolo XIV.
Di quelli che cadono e della loro riparazione.
Quelli poi che col peccato sono venuti meno alla grazia della
giustificazione, potranno nuovamente essere giustificati, se procureranno, sotto
l’ispirazione di Dio, di recuperare la grazia perduta attraverso il sacramento
della penitenza, per merito del Cristo. Questo modo di essere giustificato
consiste nella riparazione di colui che è caduto; quella riparazione che i santi
padri chiamarono, con espressione adatta, la seconda tavola dopo il naufragio
della grazia perduta (127). Infatti, per quelli che cadono in peccato dopo il
battesimo, Gesù Cristo ha istituito il sacramento della penitenza, quando disse:
Ricevete lo Spirito santo. A chi rimetterete i peccati saranno loro rimessi, e a
chi li riterrete, saranno ritenuti (128).
Bisogna quindi, insegnare che la penitenza del cristiano dopo
la caduta è di natura molto diversa da quella del battesimo e che essa comporta
non solo la cessazione dai peccati e la loro detestazione, cioè un cuore
contrito ed umiliato (129), ma anche la confessione sacramentale dei medesimi,
almeno nel desiderio e da farsi a suo tempo e l’assoluzione del sacerdote; e
così pure la soddisfazione col digiuno, con le elemosine, con le orazioni e con
le altre pie pratiche della vita spirituale, non certo per la pena eterna, che è
rimessa con la colpa mediante il sacramento o il desiderio del sacramento, ma
per la pena temporale, che (come insegna la sacra scrittura) non sempre viene
totalmente rimessa, come nel battesimo, a quelli che, ingrati verso la grazia di
Dio, che hanno ricevuto, contristarono lo Spirito santo (130), ed osarono
violare (131) il tempio del Signore.
Di questa penitenza sta scritto: Ricordati dunque da dove sei
caduto, ravvediti e compi le opere di prima (132). Ed inoltre: La tristezza che
è secondo Dio, produce un pentimento salutare che non si rimpiange, perché
conduce a salvezza (133). E di nuovo: Ravvedetevi (134); e: Fate degni frutti di
penitenza (135).
Capitolo XV.
Con qualunque peccato mortale si perde la
grazia, ma non la fede.
Contro le maligne insinuazioni di certi spiriti, i quali con
parole dolci e seducenti ingannano i cuori dei semplici (136), bisogna affermare
che non solo con l’infedeltà, per cui si perde la stessa fede, ma anche con
qualsiasi altro peccato mortale, sebbene non si perda la fede, si perde però la
grazia della giustificazione. Con ciò difendiamo l’insegnamento della legge
divina, che esclude dal regno di Dio non soltanto gli infedeli, ma anche i
fedeli impuri, adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriaconi,
maledici, rapaci e tutti gli altri che commettono peccati mortali, da cui con
l’aiuto della grazia potrebbero astenersi (137) e a causa dei quali vengono
separati dalla grazia del Cristo (138).
Capitolo XVI.
Del frutto della giustificazione, ossia del
merito delle buone opere, e del modo ai questo merito.
Ora agli uomini giustificati in questo modo, sia che abbiano
sempre conservato la grazia ricevuta, sia che, dopo averla perduta, l’abbiano
recuperata si devono proporre le parole dell’apostolo: Abbondate in ogni opera
buona, sapendo che il vostro lavoro nel Signore non è vano (139). Egli infatti
non è ingiusto e non dimentica ciò che avete fatto, né l’amore che avete
dimostrato per il suo nome (140). E: non abbandonate dunque la vostra fiducia,
alla quale è riservata una grande ricompensa (141).
Perciò a quelli che operano bene fino alla fine (142) e
sperano in Dio deve proporsi la vita eterna, sia come grazia promessa
misericordiosamente ai figli di Dio per i meriti del Cristo Gesù, sia come
ricompensa da darsi fedelmente, per la promessa di Dio stesso, alle loro opere
buone e ai loro meriti. Questa è infatti quella corona di giustizia che, dopo la
sua lotta e la sua corsa, l’apostolo diceva essere stata messa da parte per lui
e che gli sarebbe stata data dal giusto giudice, e non a lui solo, ma anche a
tutti quelli che amano la sua venuta (143).
Poiché infatti lo stesso Gesù Cristo, come il capo nelle
membra e la vite nei tralci (144), trasfonde continuamente la sua virtù in
quelli che sono giustificati, virtù che sempre precede, accompagna e segue le
loro opere buone, e senza la quale non potrebbero in alcun modo piacere a Dio ed
esser meritorie, si deve credere che niente altro manchi agli stessi
giustificati, perché si dica che essi, con le opere che hanno compiuto in Dio
(145), hanno pienamente soddisfatto alla legge divina, per quanto possibile in
questa vita, e che hanno veramente meritato di ottenere a suo tempo la vita
eterna (se tuttavia moriranno in grazia (146)). Dice, infatti, il Cristo, nostro
Salvatore: Chi berrà l’acqua che gli darò io, non avrà più sete in eterno; ma
l’acqua che gli darò, diventerà in lui sorgente di acqua zampillante per la vita
eterna (147).
In tal modo né si esalta la nostra giustizia come se
provenisse proprio da noi (148), né si pone in ombra o si rifiuta la giustizia
di Dio (149). Infatti quella giustizia che si dice nostra, perché inerente a noi
ci giustifica, è quella stessa di Dio, perché ci viene infusa da Dio per i
meriti del Cristo.
Né si deve trascurare che, quantunque nelle sacre Scritture
si dia tanta importanza alle opere buone, che perfino a chi ha dato a uno dei
suoi piccoli un bicchiere d’acqua fresca Cristo promette che non resterà senza
ricompensa (150), e l’apostolo testimoni: la nostra presente tribolazione
momentanea e leggera ci procura un incommensurabile e eterno cumulo di gloria
(151), mai un cristiano deve confidare o gloriarsi di se stesso e non nel
Signore (152), il quale è talmente buono verso tutti gli uomini, da volere che
diventino loro meriti, quelli che sono suoi doni (153).
E poiché tutti pecchiamo in molte maniere (154), ciascuno
deve avere dinanzi agli occhi con la misericordia e la bontà anche la severità e
il giudizio, né alcuno deve giudicare se stesso, anche se non fosse consapevole
di nessuna colpa (155) poiché tutta la vita degli uomini deve essere esaminata e
giudicata non secondo il giudizio umano, ma secondo quello di Dio, il quale
illuminerà i segreti Più occulti, e renderà manifesti i consigli dei cuori; e
allora ciascuno avrà da Dio la sua lode (156); che, come sta scritto, renderà a
ciascuno secondo le sue opere (157).
Dopo questa dottrina cattolica della giustificazione, - e
nessuno potrà essere giustificato se non l’accetterà fedelmente e fermamente
(158) -, è sembrato opportuno al santo sinodo aggiungere i seguenti canoni,
perché ognuno sappia non solo quello che deve credere e seguire, ma anche quello
che dovrà evitare e fuggire.
CANONI SULLA GIUSTIFICAZIONE
1. Se qualcuno afferma che l’uomo può essere giustificato
davanti a Dio dalle sue opere, compiute con le sole forze umane, o con il solo
insegnamento della legge, senza la grazia divina meritata da Gesù Cristo: sia
anatema.
2. Se qualcuno afferma che la grazia divina meritata da Gesù
Cristo viene data solo perché l’uomo possa più facilmente vivere giustamente e
meritare la vita eterna, come se col libero arbitrio, senza la grazia egli possa
realizzare l’una e l’altra cosa, benché faticosamente e con difficoltà: sia
anatema.
3. Se qualcuno afferma che l’uomo, senza previa ispirazione
ed aiuto dello Spirito santo, può credere, sperare ed amare o pentirsi come si
conviene, perché gli venga conferita la grazia della giustificazione: sia
anatema.
4. Se qualcuno dice che il libero arbitrio dell’uomo, mosso
ed eccitato da Dio, non coopera in nessun modo esprimendo il proprio assenso a
Dio, che lo muove e lo prepara ad ottenere la grazia della giustificazione; e
che egli non può dissentire, se lo vuole, ma come cosa senz’anima non opera in
nessun modo e si comporta del tutto passivamente: sia anatema.
5. Se qualcuno afferma che il libero arbitrio dell’uomo dopo
il peccato di Adamo è perduto ed estinto; o che esso è cosa di sola apparenza
anzi nome senza contenuto e finalmente inganno introdotto nella chiesa da
Satana: sia anatema.
6. Se qualcuno afferma che non è in potere dell’uomo rendere
cattive le sue vie, ma che è Dio che opera il male come il bene, non solo
permettendoli, ma anche volendoli in sé e per sé, di modo che possano
considerarsi opera sua propria il tradimento di Giuda non meno che la chiamata
di Paolo: sia anatema.
7. Se qualcuno dice che tutte le opere fatte prima della
giustificazione, in qualunque modo siano compiute, sono veramente peccati che
meritano l’odio di Dio, e che quanto più uno si sforza di disporsi alla grazia
tanto più gravemente pecca: sia anatema.
8. Se qualcuno afferma che il timore dell’inferno, per il
quale, dolendoci dei peccati, ci rifugiamo nella misericordia di Dio o ci
asteniamo dal male, è peccato e rende peggiori i peccatori: sia anatema.
9. Se qualcuno afferma che l’empio è giustificato dalla sola
fede, così da intendere che non si richieda nient’altro con cui cooperare al
conseguimento della grazia della giustificazione e che in nessun modo è
necessario che egli si prepari e si disponga con un atto della sua volontà: sia
anatema.
10. Se qualcuno dice che gli uomini sono giustificati senza
la giustizia del Cristo mediante la quale egli ha meritato per noi, o che essi
sono formalmente giusti proprio per essa: sia anatema.
11. Se qualcuno afferma che gli uomini sono giustificati o
per la sola imputazione della giustizia del Cristo, o con la sola remissione dei
peccati, senza la grazia e la carità che è diffusa nei loro cuori mediante lo
Spirito santo (159) e inerisce ad essi; o anche che la grazia, con cui siamo
giustificati, è solo favore di Dio: sia anatema.
12. Se qualcuno afferma che la fede giustificante non è altro
che la fiducia nella divina misericordia, che rimette i peccati a motivo del
Cristo, o che questa fiducia sola giustifica: sia anatema.
13. Chi afferma che per conseguire la remissione dei peccati
è necessario che ogni uomo creda con certezza e senza alcuna esitazione della
propria infermità e indisposizione, che i peccati gli sono rimessi: sia anatema.
14. Se qualcuno afferma che l’uomo è assolto dai peccati e
giustificato per il fatto che egli crede con certezza di essere assolto e
giustificato, o che nessuno è realmente giustificato, se non colui che crede di
essere giustificato, e che l’assoluzione e la giustificazione venga operata per
questa sola fede: sia anatema.
15. Se qualcuno afferma che l’uomo rinato e giustificato è
tenuto per fede a credere di essere certamente nel numero dei predestinati: sia
anatema.
16. Se qualcuno dice, con infallibile e assoluta certezza,
che egli avrà certamente il grande dono della perseveranza finale (l60) (a meno
che non sia venuto a conoscere ciò per una rivelazione speciale): sia anatema.
17. Se qualcuno afferma che la grazia della giustificazione
viene concessa solo ai predestinati alla vita, e che tutti gli altri sono bensì
chiamati, ma non ricevono la Grazia, in quanto predestinati al male per divino
volere: sia anatema.
18. Se qualcuno dice che anche per l’uomo giustificato e
costituito in grazia i comandamenti di Dio sono impossibili ad osservarsi, sia
anatema.
19. Chi afferma che nel Vangelo non si comanda altro, fuorché
la fede, che le altre cose sono indifferenti, né comandate, né proibite, ma
libere; o che i dieci comandamenti non hanno nulla a che vedere coi cristiani:
sia anatema.
20. Se qualcuno afferma che l’uomo giustificato e perfetto
quanto si voglia non è tenuto ad osservare i comandamenti di Dio e della chiesa,
ma solo a credere, come se il Vangelo non fosse altro che una semplice e
assoluta promessa della vita eterna, non condizionata all’osservanza dei
comandamenti: sia anatema.
21. Se qualcuno afferma che Gesù Cristo è stato dato agli
uomini da Dio come redentore, in cui confidare e non anche come legislatore, cui
obbedire: sia anatema.
22. Se qualcuno afferma che l’uomo giustificato può
perseverare nella giustizia ricevuta senza uno speciale aiuto di Dio, o non lo
può nemmeno con esso: sia anatema.
23. Se qualcuno afferma che l’uomo, una volta giustificato,
non può più peccare, né perdere la grazia, e che quindi chi cade e pecca, in
realtà non mai è stato giustificato; o, al contrario, che si può per tutta la
vita evitare ogni peccato, anche veniale, senza uno speciale privilegio di Dio,
come la chiesa ritiene della beata Vergine: sia anatema.
24. Se qualcuno afferma che la giustizia ricevuta non viene
conservata ed anche aumentata dinanzi a Dio con le opere buone, ma che queste
sono solo frutto e segno della giustificazione conseguita, e non anche causa del
suo aumento: sia anatema.
25. Se qualcuno afferma che in ogni opera buona il giusto
pecca almeno venialmente, o (cosa ancor più intollerabile) mortalmente, e quindi
merita le pene eterne, e che non viene condannato solo perché Dio non gli imputa
a dannazione quelle opere: sia anatema.
26. Se qualcuno afferma che i giusti non devono aspettare e
sperare da Dio - per la sua misericordia e per tutti i meriti di Gesù Cristo -
l’eterna ricompensa in premio delle buone opere che essi hanno compiuto in Dio
(161), qualora, agendo bene ed osservando i divini comandamenti, abbiano
perseverato fino alla fine: sia anatema.
27. Se qualcuno afferma che non vi è peccato mortale, se non
quello della mancanza di fede, o che la grazia, una volta ricevuta, non può
esser perduta con nessun altro peccato, per quanto grave ed enorme, salvo quello
della mancanza di fede: sia anatema.
28. Se qualcuno afferma che, perduta la grazia col peccato,
si perde sempre insieme anche la fede, o che la fede che rimane non è vera fede,
in quanto non è viva (162), o che colui che ha la fede senza la carità, non è
cristiano: sia anatema.
29. Se qualcuno afferma che chi dopo il battesimo è caduto
nel peccato non può risorgere con la grazia di Dio; o che può recuperare la
grazia perduta, ma per la sola fede, senza il sacramento della penitenza, come
la santa chiesa romana e universale, istruita da Cristo signore e dai suoi
apostoli, ha finora creduto, osservato e insegnato: sia anatema.
30. Se qualcuno afferma che, dopo aver ricevuto la grazia
della giustificazione, a qualsiasi peccatore pentito viene rimessa la colpa e
cancellato il debito della pena eterna in modo tale che non gli rimanga alcun
debito di pena temporale da scontare sia in questo mondo sia nel futuro in
purgatorio, prima che possa essergli aperto l’ingresso al regno dei cieli: sia
anatema.
31. Se qualcuno afferma che colui che è giustificato pecca,
quando opera bene in vista della eterna ricompensa: sia anatema.
32. Se qualcuno afferma che le opere buone dell’uomo
giustificato sono doni di Dio, così da non essere anche meriti di colui che è
giustificato, o che questi con le buone opere da lui compiute per la grazia di
Dio e i meriti di Gesù Cristo (di cui è membro vivo), non merita realmente un
aumento di grazia, la vita eterna e il conseguimento della stessa vita eterna
(posto che muoia in grazia) ed anche l’aumento della gloria: sia anatema.
33. Se qualcuno afferma che con questa dottrina cattolica
della giustificazione, espressa dal santo sinodo col presente decreto, si riduce
in qualche modo la gloria di Dio o i meriti di Gesù Cristo nostro signore, e non
piuttosto si manifesta la verità della nostra fede e infine la gloria di Dio e
di Gesù Cristo: sia anatema.
Decreto sulla residenza dei vescovi e degli
altri chierici inferiori
Capitolo I.
Lo stesso sacrosanto sinodo, sotto la presidenza degli stessi
legati della sede apostolica, volendo accingersi a ristabilire la disciplina
ecclesiastica assai rilassata e a correggere i corrotti costumi del clero e del
popolo cristiano, ha creduto di incominciare da quelli che sono a capo delle
chiese più importanti: "l’onesta di chi presiede, infatti, è la salvezza dei
sudditi" (l63).
Confidando quindi che, per la misericordia del Signore e Dio
nostro e per la provvida diligenza del vicario in terra dello stesso Dio, possa
senz’altro avvenire che, secondo le venerande prescrizioni dei beati padri
(164), al governo delle chiese (peso che gli angeli stessi temerebbero) vengano
assunte persone assolutamente degne, la cui vita precedente in ogni loro età,
dagli anni della fanciullezza a quelli più maturi, passata lodevolmente negli
esercizi della disciplina ecclesiastica, renda loro testimonianza: questo santo
Sinodo ammonisce e vuole che siano ammoniti tutti quelli che per qualsiasi
motivo e titolo sono a capo di chiese patriarcali, primaziali, metropolitane e
cattedrali, perché vegliando su sé stessi e su tutto il gregge sul quale lo
Spirito santo li ha costituiti per pascere la chiesa del Signore, che egli si è
acquistato col suo sangue (165), siano vigilanti, come comanda l’apostolo (166),
lavorino con ogni zelo e assolvano il loro ministero.
Sappiano poi, che non potranno adempierlo in nessun modo se,
come mercenari, abbandoneranno i greggi loro affidati (167), e non attenderanno
alla custodia delle loro pecore, del cui sangue il giudice supremo chiederà
conto alle loro mani (168). È certissimo infatti che non sarà accettata alcuna
scusa per il pastore se il lupo ne divora le pecore e egli non se ne accorge.
E tuttavia, poiché in questo tempo si trovano molti (cosa
davvero dolorosa) che, immemori anche della propria salvezza, anteponendo le
cose terrene alle celesti e le umane alle divine, se ne vanno in giro per le
corti, o (abbandonato il gregge e trascurata la custodia delle pecore loro
affidate) sono immersi nella cura degli interessi temporali: è sembrato bene al
sacrosanto concilio rinnovare gli antichi canoni (169) (che per effetto dei
tempi e la trascuratezza degli uomini sono andati quasi in disuso) promulgati
contro i non residenti, cosa che esso fa in virtù del presente decreto ed
inoltre, per ottenere più efficacemente la residenza e la riforma dei costumi
nella chiesa, decide di stabilire e sancire nel modo che segue:
Se qualcuno, cessando il legittimo impedimento o i giusti e
ragionevoli motivi, dimorando fuori della sua diocesi per sei mesi continui sarà
assente da una chiesa patriarcale, primaziale, metropolitana, o cattedrale, a
lui affidata con qualsiasi titolo, causa, motivo, qualsiasi dignità, grado e
preminenza egli abbia, ipso iure incorra nella pena di una quarta parte dei
frutti di un anno, da destinarsi dal superiore ecclesiastico alla manutenzione
della chiesa e ai poveri del luogo. Se poi l’assenza si prolunga per altri sei
mesi, perda per ciò stesso un’altra quarta parte dei frutti da destinarsi allo
stesso scopo. Prolungandosi la contumacia, perché essa sia assoggettata ad una
più severa censura dei sacri canoni, il metropolita sia obbligato, entro tre
mesi, a denunziare per lettera o per mezzo di un incaricato, al romano pontefice
i vescovi suffraganei assenti; il suffraganeo più anziano residente sia
obbligato a denunziare il metropolita assente: ciò sotto pena di interdetto
dall’ingresso della chiesa, in cui si incorre ipso facto. Il romano pontefice,
poi con l’autorità della sede suprema potrà prendere contro questi assenti i
provvedimenti che la loro maggiore o minore contumacia richiede e provvedere
alle stesse chiese con dei pastori più diligenti come giudicherà più conveniente
e salutare nel Signore.
Capitolo II.
Quelli di dignità inferiore ai vescovi che abbiano in titolo
o in commenda qualsiasi beneficio ecclesiastico, che richieda, per prescrizione
del diritto o per consuetudine, la residenza personale, siano costretti dai loro
ordinari con gli opportuni rimedi giuridici alla residenza (nel modo che a loro
sembrerà opportuno, per il buon governo delle chiese e per l’aumento del culto
divino, tenendo conto della qualità dei luoghi e delle persone) senza che
qualcuno sia favorito da privilegi o indulti perpetui che concedano di non
risiedere o di percepire i frutti durante l’assenza (170).
Gli indulti, tuttavia, e le dispense temporanee, solo se
concessi per motivi veri e ragionevoli, che devono essere legittimamente
dimostrati davanti all’ordinario rimarranno in vigore. In questi casi, però,
sarà dovere dei vescovi (considerandosi in ciò legati della sede apostolica)
provvedere perché con la nomina di vicari adatti e l’assegnazione di una giusta
parte dei frutti, non venga trascurata (171) in nessun modo la cura delle anime,
senza che alcuno possa esser favorito da questo privilegio o esenzione.
Capitolo III.
I prelati delle chiese attendano con prudenza e diligenza
alla correzione delle mancanze dei loro sudditi e nessun chierico secolare,
invocando un privilegio personale, o nessun religioso che viva fuori del
monastero, anche col pretesto che il suo ordine ne abbia il privilegio, si creda
sicuro se commettesse un fallo di non essere visitato, punito e corretto
dall’ordinario del luogo (come delegato della sede apostolica) secondo le
sanzioni canoniche.
Capitolo IV.
I capitoli cattedrali e delle altre chiese maggiori e le
persone che li compongono per nessuna esenzione, consuetudine, sentenza,
giuramento, accordo (che, del resto, obbligherebbero solo quelli che ne sono gli
autori e non i successori) potranno credersi al sicuro dal poter essere
visitati, corretti ed emendati, anche con autorità apostolica, dai loro vescovi
e da altri prelati maggiori - da soli o con altri, come a loro sembrerà -
secondo le sanzioni canoniche, tutte le volte che sembri loro opportuno.
Capitolo V.
A nessun vescovo sia lecito, col pretesto di qualsiasi
privilegio, esercitare il proprio ufficio episcopale nella diocesi di un altro
vescovo, senza espressa licenza dell’ordinario del luogo, e solo sulle persone
soggette allo stesso ordinario; se agisse diversamente, il vescovo sia ipso iure
sospeso dall’esercizio delle sue funzioni pontificali e quelli che sono stati
ordinati, dall’esercizio del loro ministero.
Indizione della futura sessione.
Reverendissimi e reverendi padri, credete bene che la
prossima futura sessione possa esser celebrata il giovedì, feria quinta dopo la
prima domenica della prossima quaresima, che cadrà il giorno 3 di marzo?
Risposero: sì.
Note
1. Gc 1. 17.
2. Gc 1. 5.
3. Sal 110, 10; Eccli (Sir) 1, 16; Pr 1, 7; 9, 10
4. Gal 5, 16; cfr. 1 Pt 2, 11.
5. 1 Tm 2, 1.
6. 1 Tm 2, 2.
7. 1 Tm 3, 2 e 4.
8. Cfr. Gv 1, 9.
9. Rm 15, 6.
10. Conc. Toletano XI (675), c. I (Msi 11, 137).
11. Ef 6, 12.
12. Ef 6, 10, 16. I7.
13. Mt 16, 18.
14. Cfr. Ger 31, 22 segg.; Is 53, 1; 55, 5; 61, 1 e altri.
15. Cfr. Mt 28, 19 e 20; Mr 16, 15 segg.
16. Cfr. II Ts 2, 14.
17. Conc. Lateranense V, sess. X (COD. 632-633).
18. Eb 11, 6.
19. Ef 4, 14.
20. Cfr. Ap 12, 9; 20, 2.
21. Eb 2, 14.
22. Rm 5, 12.
23. Cfr. Rm 5, 9-10.
24. 1 Cor 1, 30.
25. At 4, 12.
26. Gv 1, 29.
27. Gal 3, 27.
28. Rm 5, 12.
29. Gv 3, 5.
30. Cfr. AGOSTINO, Contra duas epistolas Pelagianorum I, 13 (26) (CSEL 60, 445).
31. Cfr. Rm 8, 1.
32. Cfr. Rm 6, 4.
33. Rm 8, 1 (solo nella vulgata).
34. Cfr. Col 3, 9-10; Ef 4, 24.
35. Rm 8, 17.
36. II Tm 2, 5.
37. Cfr. Rm 7, 14, I7, 20.
38. Cc. 1 e 2, III, 12, in Exstrav. comm. (Fr 2, 770); C. 12. D. XXXVII (Fr 1,
139).
39. Cfr. Statuta ecclesiae antiqua, c. 3 (Les Statuta ecclesiae antiqua, nuova
ed. critica a cura di Ch. Munier, Paris, 1960, 79) che corrisponde al c. 6
DLXXXVIII (Fr 1, 307).
40. Conc. Lateranense IV, c. 10.
41. Lam 4, 4.
42. Cfr. Conc. Lateranense V, sess. XI (COD, 634-638).
43. Cfr. Conc. Lateranense IV, c. 3.
44. Cfr. Conc. Lateranense IV, c. 62; c. 11, V, 2, in VI (Fr 2, 1074); c. 2, V,
9, in Clem. (Fr. 2. 1190).
45. Cfr. Ml 3, 20 (4, 2, della Vulgata).
46. Cfr. Eb 12, 2.
47. Cfr. Is, 64, 6.
48. Ef 2, 3.
49. Cfr. Rm 6, 20.
50. II Cor 1, 3.
51. Cfr. Gal 4, 4.
52. Gal 4, 5.
53. Rm 9, 30.
54. Cfr. Gal 4, 5.
55. Rm 3, 25.
56. I Gv 2, 2.
57. II Cor 5, 15.
58. Col 1, 12-14
59. Cfr. Rm 8, 23.
60. Gv 3, 5.
61. Zc 1, 3.
62. Lm 5, 21.
63. Cfr. Rm 10, 17.
64. Rm 3, 24.
65. Eb 11, 6.
66. Mt 9, 2.
67. Ecli (Sir) 1, 27 (Vulgata), trad. it. 1, 21.
68. At 2, 38.
69. Mt 28, 19-20.
70. I Re 7, 3.
71. Tt 3, 7.
72. Cfr. I Cor 6, 11.
73. Cfr. II Cor 1, 21-22.
74. Ef 1, 13-14.
75. Cfr. Rm 5, 10.
76. Ef 2, 4.
77. Cfr. AGOSTINO, Ep. 98 ad Bonifatium, 9 (CSEL 34/2, 530 segg.).
78. Cfr. Ef 4, 23.
79. Cfr. I Gv 3, 1.
80. Cfr. I Cor 12, 11.
81. Cfr. Rm 5, 5.
82. Cfr. Gc 2, 17, 20.
83. Gal 5, 6.
84. Mt 19,17.
85. Cfr. Lc 15. 22; AGOSTINO, De genesi ad litt., VI. 27 (CSEL 28/1, 199); cfr.
Rituale Romano per l'amministrazione del battesimo.
86. Cfr. Rm 3, 28 e altri.
87. Cfr. Rm 3, 24.
88. Eb 11, 6.
89. II Pt 1, 4.
90. Rm 11, 6.
91. Cfr. Ef 2, 19.
92. Sal 83, 8.
93. Cfr. II Cor 4, 16.
94. Cfr. Col 3, 5.
95. Cfr. Rm 6, 13 e 19.
96. Ap 22, 11.
97. Ecli (Sir) 18, 22.
98. Gc 2, 24.
99. Nella preghiera della XIII domenica tra l'anno.
100. Cfr. tra gli altri il Conc. Arausicano II (529) dopo il c. 25 (Msi 8, 717).
101. Cfr. AGOSTINO, De natura et gratia, 43 (50) (CSEL 60, 270).
l02. Cfr. I Gv 5, 3.
103. Cfr. Mt 11, 30.
104. Cfr. Gv 14, 23.
105. Mt 6, I2.
106. Rm 6, 22.
107. Tt 2, 12.
108. Cfr. Rm 5, 2.
109. Cfr. AGOSTINO, De natura et gratia, 26 (29) (CSEL 60, 254) e anche altre
volte in altre opere di Agostino.
110. Cfr. Rm 8, 17.
111. Eb 5, 8 e 9.
112. I Cor 9, 24, 26-27.
113. II Pt 1, 10.
114. Cfr. Bolla Exurge Domine, art. 31 segg. (Dn 77I segg.).
115. Sal 118, 112.
116. Cfr. Eb 11, 26.
117. Cfr. AGOSTINO, De corrept. et gr., 15 (46) (PL 44, 944).
118. Mt 10, 22; 24, 13.
119. Cfr. Rm 14, 4.
120. Cfr. Fil 1, 6.
121. Cfr. Fil 2, 13.
122. Cfr. I Cor 10, 12.
123. Cfr. Fil 2, 12.
124. Cfr. II Cor 6, 5-6.
125. Cfr. I Pt 1, 3.
126. Rm 8, 12-13.
127. GEROLAMO. Ep 84, 6 e Ep 130, 9 (CSEL, 55, 128; 56, 189); TERTULLIANO, De
Poenitentia, c. 7 segg. (PL 1, 1241 segg.).
128. Gv 20, 22-23; cfr. Mt 16, 19.
129. Sal 50, 19.
130. Cfr. Ef 4, 30.
131. Cfr. I Cor 3, 17.
132. Ap 2, 5.
133. II Cor 7, 10.
134. Mt 3, 2; 4, 17.
135. Lc 3, 8; Mt 3, 8.
136. Rm 16, 18.
137. Cfr. II Cor 12, 9; Fil 4, 13.
138. Cfr. I Cor 6. 9-10; I Tm 1, 9-10.
139. I Cor 15, 58.
140. Eb 6, 10.
141. Eb 10, 35.
142. Mt 10, 22.
143. Cfr. II Tm 4, 7-8.
144. Cfr. Gv 15, 1 segg.
145. Cfr. Gv 3, 21.
146 Cfr. Ap 14, 13.
147. Gv 4, 13-14.
148. Cfr. II Cor 3, 5.
149. Cfr. Rm 10, 3.
150. Cfr. Mt 10, 42; Mc 9, 40.
151. II Cor 4, 17.
152. Cfr. I Cor 1, 31, II Cor 10, 17 (gr 9, 23-24).
153. Cfr. CELESTINO I. Ep. ad episcopos Galliae, c. 12 (PL 50, 536).
154. Gv 3, 2.
155. Cfr. I Cor 4, 3-4.
156. I Cor 4, 5.
157. Mt 16, 27; Rm 2, 6; Ap 22, 12.
158. Cfr. l'inizio del simbolo Atanasiano.
159. Cfr. Rm 5, 5.
160. Cfr. Mt 10, 22; 24, 13.
161. Cfr. Gv 3, 21.
162. Cfr. Gc 2, 26.
163. LEONE I, Ep 12, c. 1 (PL 54, 647). c. 5, D. LXI (Fr 1, 228).
164. Cfr. c. 4, D. LIX; cc. 2 e 6, D. LXI (Fr 1, 226 seg., 229).
165 At 20, 28.
166. Cfr. II Tm 4, 5.
167. Cfr. Gv 10, 12.
168. Cfr. Ez 33, 6.
169. Cfr. cc. 20-26, C. VII, q. 1 (Fr 1, 576-577); tutto il titolo 4 de cler.
non resid., X. III (Fr 2, 460-464); c. un., III. in VI (Fr 2, 1019).
170. Cfr. c. 15, I, 3, in VI (Fr 2, 943).
171. Cfr. c. 34, I, 6, in VI (Fr 2, 964).
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