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Dal 24 settembre al 23 ottobre 787.
Papa Adriano I (772-795).
8 sessioni.
Convocato dall'Imperatrice Irene.
Tema: Significato e liceità del culto delle immagini.
Documenti: 22 canoni.
DEFINIZIONE
l
santo, grande e universale concilio, per grazia di Dio e per decreto dei pii e
cristiani nostri imperatori Costantino ed Irene, sua madre, riunito per la
seconda volta nella illustre metropoli di Nicea in Bitinia nella santa chiesa di
Dio del titolo di Sofia, seguendo la tradizione della chiesa cattolica,
definisce quanto segue.
Cristo, nostro Dio, ci fece dono della sua conoscenza e
ci liberò dalle tenebre e dal furore degli idoli. E dopo aver fatta sua sposa la
sua chiesa, senza macchia e senza ruga
(1) promise di conservarla e confermò questa promessa dicendo ai suoi discepoli
Io sono con voi ogni giorno, fino alla fine dei
secoli (2). Ma questa promessa egli non la fece
solo a loro ma anche a noi, che attraverso loro abbiamo creduto nel suo nome
(3).
Alcuni, dunque, incuranti di questo dono, come se
avessero ricevuto le ali dal nemico ingannatore, hanno deviato dalla retta
ragione opponendosi alla tradizione della chiesa cattolica, non hanno più
raggiunto la conoscenza della verità. E, come dice il proverbio, sono andati
errando per i viottoli, del proprio campo e hanno riempito le loro mani di
sterilità; hanno tentato, infatti, di screditare le immagini dei sacri monumenti
dedicati a Dio; sacerdoti, certo, di nome, ma non nella sostanza. Di questi il
Signore dice cosi nella profezia: Molti Pastori
hanno devastato la mia vigna; hanno contaminato la mia parte
(4), seguendo, infatti, uomini scellerati, e trascinati dalle loro passioni,
hanno accusato la santa chiesa, sposata a Cristo Dio, e
non distinguendo il sacro dal profano
(5), hanno messo sullo stesso piano le immagini di Dio e dei suoi santi e le
statue degli idoli diabolici.
Non potendo, quindi, il Signore Dio sopportare che i suoi
sudditi venissero corrotti da una tale peste, ha convocato con la sua divina
volontà, noi da ogni parte; noi, ossia i responsabili del sacerdozio, attraverso
lo zelo religioso e l'invito di Costantino e di Irene, nostri fedelissimi
imperatori: tutto ciò perché la divina tradizione della chiesa cattolica
riuscisse rafforzata da un voto comune. Dopo ricerche, quindi, e discussioni
diligentissime, con l'unico scopo di seguire la verità, noi né togliamo né
aggiungiamo cosa alcuna; vogliamo solo conservare intatto tutto ciò che è
(proprio) della chiesa cattolica. Seguendo, perciò, i santi sei concili
ecumenici, e specialmente quello che fu tenuto nella nobile metropoli dei
Niceni; ed inoltre quello celebrato dopo di esso nella città imperiale, cara a
Dio:
Crediamo in un solo Dio... [segue il simbolo Niceno-
Costantinopolitano].
Detestiamo e anatematizziamo Ario ed i suoi seguaci, e quelli
che hanno in comune con lui la sua insana dottrina; cosi pure Macedonio ed i
suoi, ben a ragion chiamati "pneumatomachi", cioè gente che combatte lo Spirito.
Confessiamo anche la signora nostra, la santa Maria, come vera e propria madre
di Dio: essa, infatti, ha partorito nella sua carne una persona della Trinità,
Cristo, nostro Dio, come ha insegnato anche il primo concilio di Efeso, che
scacciò dalla chiesa l'empio Nestorio, e quelli che ne seguono il pensiero,
perché introducevano un dualismo di persone (in Cristo). Confessiamo inoltre
anche le due nature di colui che si è incarnato per noi dall'immacolata madre di
Dio e sempre vergine Maria, riconoscendo in lui un perfetto Dio e un perfetto
uomo, come ha proclamato anche il concilio di Calcedonia, scacciando dalla
chiesa Eutiche e Dioscoro, blasfemi. Accomuniamo ad essi Severo, Pietro, e il
poliblasfemo loro codazzo, intrecciati l'uno all'altro. Con essi anatematizziamo
le favolose invenzioni di Origene, di Evagrio, e di Didimo, come fece anche il
quinto concilio riunito a Costantinopoli. Predichiamo, inoltre, in Cristo due
volontà e due operazioni, secondo la proprietà delle nature, come solennemente
dichiarò il sesto sinodo di Costantinopoli, sconfessando Sergio, Onorio, Ciro,
Pirro, Macario, negatori della pietà, e i loro accoliti. In poche parole, noi
intendiamo custodire gelosamente intatte tutte le tradizioni ecclesiastiche, sia
scritte che orali. Una di queste, in accordo con la predicazione evangelica, è
la pittura delle immagini, che giova senz'altro a confermare la vera e non
fantastica incarnazione del Verbo di Dio, e ha una simile utilità per noi
infatti, le cose, che hanno fra loro un rapporto di somiglianza, hanno anche
senza dubbio un rapporto scambievole di significato.
In tal modo, procedendo sulla via regia, seguendo in tutto e
per tutto l'ispirato insegnamento dei nostri santi padri e la tradizione della
chiesa cattolica riconosciamo, infatti, che lo Spirito santo abita in essa noi
definiamo con ogni accuratezza e diligenza che, a somiglianza della preziosa e
vivificante Croce, le venerande e sante immagini sia dipinte che in mosaico, di
qualsiasi altra materia adatta, debbono essere esposte nelle sante chiese di
Dio, nelle sacre suppellettili e nelle vesti, sulle pareti e sulle tavole, nelle
case e nelle vie; siano esse l'immagine del Signore e Dio e Salvatore nostro
Gesù Cristo, o quella della immacolata Signora nostra, la santa madre di Dio,
degli angeli degni di onore, di tutti i santi e pii uomini. Infatti, quanto più
continuamente essi vengono visti nelle immagini, tanto più quelli che le vedono
sono portati al ricordo e al desiderio di quelli che esse rappresentano e a
tributare ad essi rispetto e venerazione. Non si tratta, certo, secondo la
nostra fede, di un vero culto di latria, che è riservato solo alla natura
divina, ma di un culto simile a quello che si rende alla immagine della preziosa
e vivificante croce, ai santi evangeli e agli altri oggetti sacri, onorandoli
con l'offerta di incenso e di lumi, com'era uso presso gli antichi. L'onore reso
all'immagine, infatti, passa a colui che essa rappresenta; e chi adora
l'immagine, adora la sostanza di chi in essa è riprodotto.
In tal modo si rafforza l'insegnamento dei nostri santi
padri, ossia la tradizione della chiesa cattolica, che ha accolto il Vangelo da
un confine all'altro della terra; in tal modo siamo seguaci di Paolo, del divino
collegio apostolico, e della santità dei padri, tenendoci stretti alle
tradizioni che abbiamo ricevuto (6); così possiamo cantare alla chiesa gli inni
trionfali dei profeti: rallegrati molto, figlia di
Sion, esulta figlia di Gerusalemme; godi e gioisci, con tutto il cuore; il
Signore ha tolto di mezzo a te le iniquità dei tuoi avversari, sei stata
liberata dalle mani dei tuoi nemici. Dio, il tuo re, è in in mezzo a te; non
sarai più oppressa dal male (7), e la pace porrà in
te la sua dimora in eterno.
Chi, perciò, oserà pensare o insegnare diversamente, o,
conformemente agli empi eretici, o oserà impugnare le tradizioni ecclesiastiche,
o inventare delle novità, o gettar via qualche cosa di ciò che è consacrato a
Dio, nella chiesa, come il Vangelo, l'immagine della croce, immagini dipinte, o
le sante reliquie dei martiri, o pensare con astuti raggiri di sovvertire
qualcuna delle legittime tradizioni della chiesa cattolica; o anche di servirsi
dei vasi sacri come di vasi comuni, o dei venerandi monasteri (come di luoghi
profani), in questo caso, quelli che sono vescovi o chierici siano deposti, i
monaci e i laici, vengano esclusi dalla comunione.
ANATEMI RIGUARDO ALLE SACRE IMMAGINI
- Se qualcuno non ammette che Cristo, nostro Dio, possa
esser limitato, secondo l'umanità, sia anatema.
- Se qualcuno rifiuta che i racconti evangelici siano
rappresentati con disegni, sia anatema.
- Se qualcuno non saluta queste (immagini), (fatte) nel
nome del Signore e dei suoi santi, sia anatema.
- Se qualcuno rigetta ogni tradizione ecclesiastica, sia
scritta che non scritta, sia anatema.
CANONI
I.
Bisogna osservare in tutto i sacri
canoni.
Quelli che hanno avuto in sorte il sacerdozio, hanno il
criterio costituito dalle testimonianze e dalle indicazioni delle prescrizioni
canoniche. Noi le accettiamo con gioia, e cantiamo con Davide divinamente
ispirato, dicendo a Dio: Mi sono dilettato dei tuoi
comandamenti, come di ogni ricchezza (8). E
hai emanato i tuoi comandamenti con giustizia in eterno;
dammene l'intelligenza e vivrò (9). Se, dunque,
la voce dei profeti ci comanda di osservare in
eterno i comandamenti di Dio, e di vivere in essi
(10), è chiaro che essi devono rimanere intatti e stabili. Anche Mosè, infatti,
che vide Dio, dice cosi: In essi non vi è nulla da
aggiungere e nulla da togliere (11). E il divino
apostolo, gloriandosi in essi, grida: In essi gli
angeli desiderano ardentemente di volgere lo sguardo
(12); e: Se un angelo vi annunzia (qualche cosa)
oltre quello che voi avete ricevuto, sia anatema
(13).
Convinti di ciò ne facciamo professione e ce ne
rallegriamo come uno si rallegra di abbondanti spoglie (14), gioiosamente
accogliamo nel nostro cuore i divini canoni, e conserviamo integre e certe le
loro prescrizioni, sia quelle emanate dai lodevolissimi apostoli, trombe dello
Spirito, che quelle dei sei concili universali e dei concili locali, raccolti
per esporre questi decreti, e dei nostri santi padri. Illuminati, infatti, da un
solo e medesimo Spirito, stabilirono quanto era utile. Sicché quelli che essi
hanno anatematizzato lo sono anche per noi; quelli deposti lo sono anche per
noi; quelli giudicati degni di segregazione, lo sono anche per noi; quelli
sottoposti a pene, lo sono anche per noi allo stesso modo.
Il vostro modo di vivere non sia amante del denaro, ma
contentatevi di quanto avete (15): cosi esclama con
chiara voce il divino Paolo, colui che sali al terzo cielo e ascoltò parole
ineffabili.
II.
Chi viene ordinato vescovo prometta di
osservare i sacri canoni, altrimenti non deve essere ordinato.
Poiché cantando i salmi promettiamo a Dio:
Mediterò i tuoi comandamenti; non dimenticherò le tue
parole (16), è certamente salutare che ogni
cristiano osservi tutto ciò; ma in modo particolare coloro che hanno conseguito
la dignità sacerdotale. Stabiliamo, perciò, che chiunque sia promosso
all'episcopato, debba conoscere a memoria il Salterio, sicché possa ammonire
tutto il clero, che da lui dipende, a istruirsi allo stesso modo. Il metropolita
indaghi diligentemente l'ordinando se egli legge volentieri, e non di corsa, ma
con attenzione sia i sacri canoni e il santo Vangelo, sia il libro del divino
apostolo, e tutta la sacra Scrittura; se si comporta secondo i divini precetti,
e istruisce cosi il suo popolo. Le parole divine, ossia la vera conoscenza delle
sacre Scritture, sono sostanza, infatti, del nostro sacerdozio, come afferma il
grande Dionigi (17). Che se egli non fosse d'accordo, e non fosse disposto a
comportarsi e ad insegnare cosi, non sia ordinato. Dice, infatti, Dio per mezzo
dei profeti: Tu hai respinto la scienza, io
respingerò te, perché tu non sia mio sacerdote
(18).
III.
I principi non devono eleggere un vescovo
Ogni elezione di un vescovo, di un sacerdote, di un diacono,
fatta dai principi secolari è invalida, secondo il canone: "Se un vescovo con
l'appoggio dell'autorità secolare ha ottenuto una chiesa sia deposto e siano
segregati tutti quelli che comunicano con lui" (19). Bisogna, infatti, che chi
dev'essere promosso all'episcopato, sia eletto da vescovi, com'è stato stabilito
dai santi padri di Nicea, nel canone: "E’ sommamente conveniente che il vescovo
sia eletto da tutti i vescovi della provincia; se ciò fosse difficile per una
urgente necessità o per le distanze, almeno tre, raccoltisi nello stesso luogo,
non senza che i vescovi assenti abbiano dato il loro parere per iscritto,
facciano l'ordinazione. La conferma di quanto è stato compiuto è riservata, in
ciascuna provincia, al metropolita" (20).
IV.
I vescovi si devono astenere da ogni
baratto.
Il banditore della verità, il divino apostolo Paolo,
stabilendo quasi una norma per i presbiteri di Efeso, o meglio, per tutto il
clero, dice con estrema libertà: io non ho
desiderato né l'argento, né l'oro, né la veste di nessuno. Vi ho mostrato in
ogni maniera che cosi, lavorando, bisogna aiutare i deboli, stimando più felice
il dare (21).
Anche noi, quindi, istruiti da lui, stabiliamo che in
nessun modo per turpe lucro un vescovo adducendo
scuse ai suoi peccati (22) possa chiedere oro,
argento, o altra cosa, ai vescovi, ai chierici, o ai monaci che sono sotto di
lui. Dice, infatti, l'apostolo: Gli ingiusti non
avranno in sorte il regno di Dio (23) e:
I figli non devono accumulare per i genitori, sono
piuttosto questi che devono metter da parte per i figli
(24).
Se, perciò, qualcuno, volendo denaro o qualsiasi altra
cosa, o per innata passione allontanasse o escludesse qualcuno dei suoi chierici
dal suo ministero, o chiudesse il tempio venerando, cosi che non potesse più
tenersi in esso il divino servizio, spingendo la sua pazzia a cose insensate,
poiché si mostra davvero insensato, sarà soggetto a pena analoga,
che ricadrà sul sito stesso capo
(25) poiché si rende trasgressore di un precetto di Dio e delle prescrizioni
apostoliche. Comanda, infatti, anche Pietro, il principale tra gli apostoli:
Pascete il gregge di Dio, che è in mezzo a voi, non
forzatamente, ma volentieri, conforme alla volontà di Dio, non per volgare
desiderio di guadagno, ma con zelo, non come chi vuole signoreggiare il clero,
ma trasformandosi in modelli del gregge,e quando apparirà il Pastore dei
pastori, riceverete la corona di gloria che non marcisce
(26).
V.
Chi schernisce i chierici ordinati senza
donativi sia punito.
Il peccato conduce alla morte (27) quando qualcuno,
dopo aver peccato, non si corregge. Peggio ancora, se qualcuno si erge
arrogantemente contro la pietà e la verità, amando mammona più dell'obbedienza a
Dio, e non tenendo in nessun conto i suoi precetti canonici. In loro non abita
il Signore Dio (28), a meno che, umiliati per il proprio errore, non si
correggano: bisogna, infatti che essi si avvicinino maggiormente a Dio, e con
cuore contrito gli chiedano la remissione di questo peccato e la sua indulgenza,
piuttosto che vantarsi di donativi illeciti: poiché
Dio è vicino a quelli che sono contriti di cuore
(29).
Quelli dunque che si gloriano di essere stati ordinati per
una chiesa per mezzo del denaro e pongono le loro speranze in questa loro prava
consuetudine, che aliena da Dio e da ogni sacerdozio, e che, per di più,
impudentemente e sfacciatamente hanno espressioni offensive contro chi per la
propria vita virtuosa è stato scelto e costituito (nel sacerdozio) dallo Spirito
santo senza denaro; quelli, dunque, che fanno ciò, prima siano posti all'ultimo
gradino del loro ordine; se poi insistessero, siano assoggettati alle pene
ecclesiastiche.
Se poi nell'ordinazione si venisse a sapere che qualcuno in
passato avesse fatto ciò, si agisca secondo il canone apostolico, che dice: "Se
un vescovo, un presbitero o un diacono, hanno ottenuto la loro dignità col
denaro, siano deposti, loro e chi li ha ordinati, e siano in ogni modo privati
della comunione, come Simon mago da me Pietro" (30). Ciò anche conformemente al
secondo canone dei nostri santi padri di Calcedonia, che dice: "Se un vescovo
facesse una sacra ordinazione per denaro, e riducesse ad una vendita quella
grazia che per sua natura non si può vendere, e consacrasse per denaro un
vescovo, un corepiscopo, un presbitero, un diacono, o un qualsiasi altro membro
del clero; o, sempre per denaro, nominasse un amministratore, o un pubblico
difensore, o una guardia, o, insomma, uno qualsiasi del clero, per vile
guadagno; chi, dunque, avrà realmente fatto ciò, metterà in serio pericolo il
suo posto. Colui poi che è stato consacrato, non dovrà ricavare nessun utile da
una consacrazione fatta per commercio e dalla sua promozione; sia considerato,
invece, estraneo alla sua dignità e all'ufficio, che ha ottenuto col denaro. Se
poi si venga a sapere che qualcuno ha fatto da mediatore in cosi vergognosi e
illeciti guadagni, anche costui, se fosse un chierico decada dalla propria
dignità, se fosse un laico o monaco, sia scomunicato" (31).
VI.
Che ogni anno si celebri il sinodo
locale.
Vi è un canone che dice: "Due volte all'anno bisogna riunire
i vescovi di ogni provincia per discutere i problemi" (32). Però per il disagio,
o perché i vescovi che devono riunirsi sono sempre in difficoltà quando devono
mettersi in cammino, i santi padri del sesto sinodo hanno stabilito che
"assolutamente e senza scuse si tenessero almeno una volta all'anno, per
riformare ciò che ne ha bisogno" (33). Questo canone lo riconfermiamo anche noi;
se poi vi sarà qualche autorità (civile) che intenda impedire ciò, sia privata
della comunione; e se un metropolita, senza necessità, né impedimenti, né
plausibili motivi, trascurasse di mettere in pratica questa prescrizione, sia
assoggettato alle pene canoniche.
Quando poi il Sinodo tratta le questioni riguardanti i
sacri canoni e gli Evangeli, i vescovi riuniti devono avere la massima cura di
osservare i divini e vivificanti comandamenti di Dio:
Nell'osservarli, infatti, è posta una grande ricompensa
(34); perché il comandamento è una lucerna, e la legge una luce, e la correzione
e la disciplina è la via della vita (35):
il comandamento di Dio è luminoso e illumina gli occh
(36). Il metropolita non ha il diritto di esigere qualche cosa di quelle che un
vescovo avesse portato con sé, sia essa un giumento o altro. Se sarà provato che
l'ha fatto, restituirà quattro volte tanto.
VII.
Bisogna completare le nuove chiese,
consacrate senza le reliquie dei santi.
Dice il divino apostolo Paolo:
I peccati di alcuni uomini si manifestano prima, quelli di
altri dopo (37). Quindi ai peccati precedenti,
seguiranno altri peccati. Per questo, all'empia eresia dei calunniatori dei
cristiani, sono seguite altre empietà. Come infatti hanno tolto dalla chiesa la
vista delle venerande immagini, cosi hanno abbandonato anche altre consuetudini,
che bisogna ripristinare secondo la legislazione sia scritta, che solo
tramandata.
Comandiamo che nelle chiese che sono state consacrate senza
le reliquie dei santi martiri, venga fatta la deposizione delle reliquie,
naturalmente con la consueta preghiera. Da oggi in poi un vescovo che
consacrasse una chiesa senza reliquie, sia deposto per aver trasgredito le
tradizioni ecclesiastiche.
VIII.
Non bisogna accogliere gli Ebrei che non
si convertono sinceramente.
Poiché quelli che appartengono alla religione ebraica,
errando, credono di potersi far beffe di Cristo Dio, fingendo di vivere da
cristiani, e invece lo negano, celebrando di nascosto i loro sabati e seguendo
altre pratiche giudaiche, disponiamo che costoro non debbano essere ammessi né
alla comunione, né alla preghiera, né in chiesa. Siano apertamente Ebrei,
secondo la loro religione! Stabiliamo anche che non si devono battezzare i loro
figli, e che essi non possono acquistare né possedere servi. Se qualcuno di loro
però, si convertirà con fede e con cuore sincero, e crederà con tutto il suo
cuore, abbandonando i loro costumi e le loro azioni affinché anche altri possano
essere ripresi e corretti, egli e i suoi figli potranno essere accolti,
battezzati e aiutati perché si astengano dalle superstizioni ebraiche;
altrimenti non siano ammessi.
IX.
Non si nasconda alcun libro dell'eresia
che calunnia i cristiani.
Tutti i giuochi da bambini, sciocchi baccanali e falsi
scritti, composti contro le sacre immagini, devono essere consegnati
all'episcopio di Costantinopoli, perché siano sequestrati con gli altri libri
eretici. Se si scoprirà che qualcuno li avrà nascosti, sia deposto, se vescovo,
sacerdote o diacono; se laico o monaco, sia anatematizzato.
X.
Un chierico non deve lasciare la propria
Parrocchia per un'altra, all'insaputa del vescovo.
Poiché alcuni chierici, eludendo le disposizioni canoniche,
lasciano la loro parrocchia e corrono ad altre, specie in questa imperiale città
cara a Dio e stanno presso i potenti, officiando le loro cappelle, essi senza il
permesso del loro vescovo e di quello di Costantinopoli non devono essere
accolti in nessuna casa o chiesa. Se qualcuno farà ciò, qualora perseverasse,
sia deposto.
Quelli che col consenso dei suddetti vescovi fanno ciò non
possono però occuparsi di affari mondani o secolari, lo proibiscono i sacri
canoni. E se qualcuno avesse accettato le funzioni di maggiordomo la smetta o
sarà deposto. Molto meglio sarebbe che costui istruisse i fanciulli e i
domestici, leggendo loro le sacre Scritture: per questo, infatti, è stato fatto
sacerdote.
XI.
Negli episcopi e nei monasteri debbono
esservi degli amministratori.
Obbligati ad osservare tutti i sacri canoni, dobbiamo
conservare immutato anche quello per cui vi deve essere in ogni chiesa un
amministratore. Se, quindi, ogni metropolita costituisce questo economo nella
sua chiesa, bene, altrimenti il vescovo di Costantinopoli ha il potere di
imporre d'autorità a tale chiesa l'economo. Lo stesso possono fare i metropoliti
nei riguardi dei vescovi loro sottoposti. La stessa norma deve essere osservata
anche nei monasteri.
XII.
Il vescovo e l'abate non devono alienare
i fondi della chiesa.
Se un vescovo o un abate dà una parte dei beni del vescovado
o del monastero alle autorità o a qualche altra persona, la donazione è nulla,
secondo il canone dei santi apostoli, che dice: "Il vescovo abbia cura di tutti
i beni ecclesiastici, e li amministri come se Dio lo vedesse. Non gli è permesso
appropriarsene o donare ai propri parenti le cose di Dio. Se essi sono poveri,
provveda ad essi come poveri; ma non avvenga che, con la scusa di essi, venda i
beni della chiesa" (38).
Se poi adducesse la scusa che la proprietà non dà alcun
frutto, neppure in questo caso può darla ai signori temporali, ma solo a dei
chierici o a dei contadini. Se poi il signore, con riprovevole astuzia comprasse
la proprietà dal contadino o dal chierico, neppure cosi l'acquisto sarà valido e
dovrà essere restituito al vescovado o al monastero. Il vescovo o l'abate che
hanno operato in questo modo siano cacciati, hanno dissipato, infatti, quanto
non avevano raccolto.
XIII.
Sono degni di condanna quelli che
riducono i monasteri a comuni abitazioni.
Durante la calamità che ha colpito le nostre chiese a
causa dei nostri peccati, alcuni episcopi e monasteri sono stati ridotti a
comuni abitazioni di proprietà privata. Se i possessori credono di restituirle,
perché siano riportate alla loro destinazione originaria, ottimamente!; in caso
contrario, essi appartengono al clero, siano deposti; se sono monaci o laici,
siano scomunicati: sono, infatti, già condannati dal Padre, dal Figlio e dallo
Spirito santo; e siano destinati là dove il verme
non muore, e il fuoco non si spegne (39), perché si
oppongono alla voce del Signore: Non trasformate la
casa del Padre mio in un mercato (40).
XIV.
Senza imposizione delle mani non si può
leggere dall'ambone nelle liturgie.
L'ordine deve regnare nelle cose sacre e pertanto si
osservino con diligenza i vari livelli del sacerdozio.
Dato che alcuni, che fin da bambini hanno ricevuto la tonsura
clericale, senza altra ordinazione da parte del vescovo, leggono dall'ambone
nelle adunanze liturgiche, contro i sacri canoni, ordiniamo che da questo
momento ciò non sia più consentito, neppure ai monaci.
Tuttavia ciascun superiore di un monastero potrà creare un
lettore nell'ambito del proprio monastero, se però egli stesso ha ricevuto
l'imposizione dal vescovo ed è sicuramente prete. Ugualmente bisogna che i
corepiscopi, secondo l'antica consuetudine, promuovano i lettori solo per
comando del vescovo.
XV.
Un chierico non dev'essere addetto a due
chiese.
D'ora in poi, un chierico non potrà essere addetto a
due chiese: ciò, infatti, è proprio di chi desidera far commercio e turpe
guadagno, ed è alieno dalle consuetudini ecclesiastiche. Abbiamo ascoltato,
infatti, dalla stessa voce del Signore che uno non
può servire due padroni,- o odierà uno e amerà l'altro, ovvero sarà favorevole
all'uno, disprezzando l'altro (41). Quindi ognuno,
conforme alla voce dell'apostolo: in ciò a cui fu
chiamato, in questo rimanga (42), deve servire in
una sola chiesa: quanto, infatti, nelle cose ecclesiastiche viene fatto per
turpe guadagno è alieno da Dio. Per le necessità della vita, vi sono molte
occupazioni: da queste, se uno vuole, si procuri ciò che è necessario alla vita.
Dice, infatti, l'apostolo: Alle mie necessità e a
quelle di coloro che sono con me, hanno provveduto queste mani
(43).
Queste disposizioni valgono per questa città, che Dio ha in
custodia. Per gli altri luoghi, considerata la penuria di soggetti, si sia più
indulgenti.
XVI.
Un sacerdote non deve indossare vesti
preziose.
I raffinati ornamenti del corpo sono estranei allo stato
sacerdotale, perciò i vescovi e i chierici che si ornano con vesti lussuose e
appariscenti, devono smetterla, altrimenti siano puniti. Ugualmente si dica di
quelli che usano profumi.
Poiché la radice velenosa (44), lussureggiando ha
contaminato la chiesa cattolica - intendiamo l'eresia di quelli che diffamano i
cristiani - e quelli che l'hanno fatta propria non solo hanno in abominazione
immagini dipinte, ma hanno rinunziato ad ogni segno di riverenza e detestano
quelli che vogliono vivere religiosamente e piamente (e si avvera in essi ciò
che è scritto: La Pietà à abominazione per il
peccatore) (45); dunque, quelli che deridono chi
indossa vesti semplici e sacre, siano puniti. Fin dai tempi antichi, i preti
usarono vesti modeste e umili, perché tutto ciò che si usa non per necessità, ma
per eleganza, non sfugge all'accusa di "frivolezza", come afferma Basilio Magno
(46). Allora non si usava neppure una veste di seta variopinta, né si ornavano i
bordi dei vestiti con aggiunte di vario colore, attenti a ciò che Dio stesso
aveva detto: quelli che sono vestiti mollemente,
stanno nei Palazzi dei re (47).
XVII.
Non deve costruire un oratorio chi non
avesse i mezzi Per condurlo a termine.
Alcuni monaci, smaniosi di comandare e senza alcuna voglia di
obbedire, lasciano i loro monasteri e cominciano a costruire degli oratori,
senza avere i mezzi per condurli a termine. Se qualcuno, quindi, tentasse di
fare ciò, gli sia impedito dal vescovo del luogo; se però ha il necessario per
terminare la costruzione, gli si lasci fare quanto ha in animo. La stessa norma
vale per i laici e i chierici.
XVIII.
Le donne non dimorino negli episcopi o
nei monasteri maschili.
Siate irreprensibili, anche con gli estranei, dice il divino
apostolo (48). Che le donne dimorino negli episcopi o nei monasteri è causa di
scandalo. Se perciò un vescovo o un abate hanno acquistato una serva o una
libera per un qualsiasi servizio nell'episcopio o nel monastero, questi sia
ripreso. Se persevera, sia deposto. Se poi le donne fossero nelle proprietà di
campagna e il vescovo o l'abate volessero recarsi là, in quella circostanza non
sia assolutamente permesso ad una donna di compiere il suo servizio presente il
vescovo o l'abate, ma se ne stia in luogo appartato, finché se ne siano andati,
perché non vi sia nulla da dire.
XIX.
Che le professioni dei sacerdoti, Monaci
e monache debbano farsi senza doni.
Taluni rettori di chiese, anche alcuni che sono ritenuti pii,
uomini e donne, dimenticando i comandamenti di Dio sono accecati dall'avidità al
punto da ammettere sia al sacerdozio che allo stato di monaco per denaro. E
quelli che hanno male incominciato, proseguono peggio, secondo l'espressione di
Basilio Magno (49). Non si può servire Dio, infatti, per mezzo di mammona (50).
Perciò se un vescovo o un abate o qualsiasi altro del ceto sacerdotale agsce
cosi o cessi o sia deposto, in conformità del canone secondo del sacro concilio
di Calcedonia. In caso poi che si tratti di una badessa sia cacciata dal
monastero e sia relegata in un altro monastero, sottoposta ad altri. Cosi
vengano trattati anche gli abati, che non sono sacerdoti.
Per ciò che i genitori danno come dote ai figli che entrano
in monastero o per quanto essi portano, dichiarando di consacrarlo a Dio,
stabiliamo che tali beni restino nel monastero, secondo la promessa fatta, sia
che essi rimangano sia che se ne vadano, a meno che non vi sia colpa del
superiore del monastero.
XX.
Non devono Più costituirsi monasteri
doppi.
Stabiliamo che d'ora in poi non possano più fondarsi
monasteri misti; ciò, infatti, si risolve per molti in scandalo e
disorientamento. Se vi sono dei congiunti che intendono rinunziare insieme al
mondo per la vita monastica, gli uomini devono andare in un monastero maschile,
le donne in uno femminile, perché cosi piace a Dio.
I monasteri per uomini e donne esistenti, si attengano
fedelmente alla regola del nostro santo padre Basilio (51), e si conformino alle
sue disposizioni. Non vivano in uno stesso monastero monaci e monache, perché
l'adulterio suole accompagnare la coabitazione. Il monaco e la monaca non
abbiano possibilità parlarsi a tu per tu. Un monaco non dorma presso il
monastero delle monache, e non si trattenga a mangiare da solo con una monaca. E
quando da parte maschile devono esser fatti pervenire alle monache i generi
necessari alla vita, questi siano presi in consegna dalla badessa del monastero
delle donne fuori della porta, alla presenza di una monaca anziana. Anche nel
caso che un monaco volesse vedere una sua parente, parli con lei alla presenza
della badessa, con poche e brevi parole, e subito si ritiri.
XXI.
I monaci non devono lasciare i propri
monasteri per recarsi in altri.
Un monaco o una monaca non devono lasciare il proprio
monastero per recarsi in un altro. Se ciò avvenisse si deve ospitarli, ma non
accoglierli stabilmente, senza il consenso del loro superiore.
XXII.
I monaci, se mangiano con donne, lo
facciano con riconoscenza (a Dio), con moderatione e con cautela.
E’ gran cosa offrire tutto a Dio e non servire ai
propri desideri. Sia, infatti, che mangiate, sia
che beviate, dice il divino apostolo,
fate ogni cosa a gloria di Dio (52). Cristo, nostro
Dio, ci ha comandato nei suoi Evangeli di recidere gli inizi dei peccati: non
solo ha proibito l'adulterio, ma ha condannato anche il moto del pensiero che
tende all'adulterio. Dice, infatti, il Signore: Chi
guarda una donna desiderandola, nel suo cuore ha già commesso adulterio con essa
(53).
Ammaestrati da ciò, dobbiamo purificare i nostri
pensieri: poiché se tutto è lecito, non tutto però
è conveniente (54), come insegna la voce
dell'Apostolo. E’ necessario, che ognuno mangi per vivere. Quelli che vivono nel
matrimonio, hanno figli, e sono laici vivono insieme tra uomini e donne senza
dare adito a critiche. Basta che ringrazino chi dà loro il cibo e non con
spettacoli teatrali, con canti satanici, con chitarre e movimenti flessuosi
delle membra degni di meretrici; questi saranno colpiti dalla maledizione del
profeta: Guai a quelli che bevono il vino con suoni
e canti, e non badano alle opere del Signore, né comprendono le opere delle sue
mani (55). Se tra i cristiani vi è chi si comporta
cosi, si corregga, altrimenti siano applicate loro le norme tradizionali.
Quelli, invece, che conducono una vita modesta e solitaria,
perché hanno promesso al Signore di prendere su di sé un giogo singolare, questi
se ne stiano fermi e in silenzio (56). Ma neppure a coloro che hanno scelto la
vita ecclesiastica, è assolutamente lecito mangiare da soli con le donne; a meno
che non sia presente qualcuno, pio e timorato di Dio, o qualche donna, di modo
che lo stesso mangiare giovi al progresso spirituale. Identica norma si osservi
con i parenti. Se però capita che in viaggio un monaco o un chierico non abbiano
portato il necessario e, quindi deve alloggiare in un albergo o in casa di
qualcuno, costui è libero di farlo, perché spinto dalla necessità.
Note
(1) Ef 5, 27
(2) Mt 28, 20
(3) Cfr. Gv 17, 20
(4) Ger 12, 10
(5) Ez 22, 26
(6) Cfr II Ts 2, 15
(7) Sof 3, 14-15
(8) Sal 118, 14
(9) Sal 118, 138 e 144
(10) Sal 118, 88
(11) Dt 12, 32
(12) I Pt 1, 12
(13) Gal 1, 9
(14) Cfr Sal 118, 162
(15) II Cor 12, 2-3
(16) Sal 118, 16
(17) DIONIGI AEROPAGITA, hierarchia coelestis,
1, 4 (PG 3, 389)
(18) Os 4, 6
(19) Canoni degli apostoli,
30
(20) Concilio di Nicea, c. 4
(21) At 20, 33 e 35
(22) Sal 140, 4
(23) I Cor 6, 9
(24) II Cor 12,14
(25) Sal 7, 17
(26) I Pt 5, 2-4
(27) Cfr I Gv 5, 16-17
(28) Cfr Nm 16,3
(29) Sal 33,19
(30) Canoni degli apostoli,
29
(31) Concilio di Calcedonia c. 2
(32) Concilio di Nicea, c. 5; Concilio di Calcedonia, c. 19
(33) In realtà si tratta del C. 8 del concilio quininsesto o Trullano (692)
(34) Sal 18, 12
(35) Pr 6, 23
(36) Sal 18, 9
(37) I Tm 5, 24
(38) Canoni degli apostoli,
38
(39) Mc 9, 47
(40) Gv 2, 16
(41) Mt 6, 24
(42) I Cor 7, 20
(43) At 20, 34
(44) Cfr Dt 29, 17; Eb 12, 15
(45) Sir 1, 32
(46) reg. fus.22 (PG
31, 977)
(47) Mt 11, 8.
(48) Cfr I cor 10, 32; col 4,5; I Ts 4, 12.
(49) De ieiunio hominis,
II (PG 31,192)
(50) Cfr Mt 6, 24
(51) Reg. fus., 33
(PG31,997)
(52) I Cor 10, 31
(53) Mt 5, 28
(54) I cor 6, 12; 10, 23
(55) Is 5, 11-12
(56) Cfr. Lam 3, 27-28
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