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Dal 19 giugno al 25 luglio (?) 325.
Papa Silvestro I (314-335).
Convocato dall’imperatore Costantino.
Tema: Simbolo Niceno contro Ario: consustanzialità del Figlio col Padre.
Documenti: 20 canoni.
PROFESSIONE DI FEDE DEI 318 PADRI
rediamo
in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili ed
invisibili. Ed in un solo Signore, Gesù Cristo, figlio di Dio, generato,
unigenito, dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da
luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del
Padre [secondo i Greci: consustanziale], mediante il quale sono state fatte
tutte le cose, sia quelle che sono in cielo, che quelle che sono sulla
terra. Per noi uomini e per la nostra salvezza egli discese dal cielo, si è
incarnato, si è fatto uomo, ha sofferto e risorse il terzo giorno, salì nei
cieli, verrà per giudicare i vivi e i morti. Crediamo nello Spirito Santo.
Ma quelli che dicono: Vi fu un tempo in cui egli non
esisteva; e: prima che nascesse non era; e che non nacque da ciò che
esisteva, o da un’altra ipostasi o sostanza che il Padre, o che affermano
che il Figlio di Dio possa cambiare o mutare, questi la chiesa cattolica e
apostolica li condanna.
CANONI
I. Di quelli che si mutilano o permettono
questo da parte di altri su se stessi.
Se qualcuno, malato, ha subito dai medici un’operazione
chirurgica, o è stato mutilato dai barbari, può far parte ancora del clero.
Ma se qualcuno, pur essendo sano, si è castrato da sé, costui, appartenendo
al clero, sia sospeso, e in seguito nessuno che si trovi in tali condizioni
sia promosso allo stato ecclesiastico. E’ evidente, che quello che è stato
detto riguarda coloro che deliberatamente compiono una cosa simile e osano
mutilare se stessi ma se qualcuno, fosse stato castrato dai barbari o dai
propri padroni, ma fosse degno sotto ogni aspetto, i canoni lo ammettono nel
clero.
II. A coloro che dopo il battesimo sono
subito ammessi nel clero.
Poiché molte cose per necessità, o sotto la
pressione di qualcuno, sono state fatte contro le disposizioni
ecclesiastiche, sicché degli uomini, venuti da poco alla fede dal paganesimo
e istruiti in breve tempo, sono stati subito ammessi al battesimo e insieme
sono stati promossi all'episcopato o al sacerdozio, è sembrato bene che in
futuro non si verifichi nulla di simile: è necessario del tempo, infatti, a
chi viene catechizzato, ed una prova più lunga dopo il battesimo. E’ chiara
infatti, la parola dell'apostolo: (il vescovo)
non sia un neofita, perché non gli accada di montare in superbia e di cadere
nella stessa condanna (1).
Se poi col passar del tempo si venisse a scoprire qualche
colpa commessa da costui e fosse accusato da due o tre testimoni, questi
cesserà di far parte del clero. Chi poi osasse agire contro queste
disposizioni e si ergesse contro questo grande sinodo, costui metterebbe in
pericolo la sua stessa dignità sacerdotale.
III. Delle donne che vivono nascostamente
con i chierici.
Questo grande sinodo proibisce assolutamente ai vescovi,
ai sacerdoti, ai diaconi e in genere a qualsiasi membro del clero di tenere
delle donne di nascosto, a meno che non tratti della propria madre, di una
sorella, di una zia, o di persone che siano al di sopra di ogni sospetto.
IV. Da quanti debba essere consacrato un
vescovo.
Si abbia la massima cura che un vescovo sia istituito da
tutti i vescovi della provincia. Ma se ciò fosse difficile o per
sopravvenute difficoltà, o per la distanza, almeno tre, radunandosi nello
stesso luogo, e non senza aver avuto prima per iscritto il consenso degli
assenti, celebrino la consacrazione. La conferma di quanto è stato compiuto
è riservata in ciascuna provincia al vescovo metropolita.
V. Degli scomunicati: che non siano
accolti da altri; e dell'obbligo di tenere i sinodi due volte all'anno.
Quanto agli scomunicati, sia ecclesiastici che laici, la
sentenza dei vescovi di ciascuna provincia abbia forza di legge e sia
rispettata la norma secondo la quale chi è stato cacciato da alcuni non sia
accolto da altri. E’ necessario tuttavia assicurarsi che questi non siano
stati allontanati dalla comunità solo per grettezza d'animo o per rivalità
del vescovo o per altro sentimento di odio.
Perché poi questo punto abbia la dovuta considerazione, è
sembrato bene che in ogni provincia, due volte all'anno si tengano dei
sinodi, affinché tutti i vescovi della stessa provincia riuniti al medesimo
scopo discutano questi problemi, e così sia chiaro a tutti i vescovi che
quelli che hanno mancato in modo evidente contro il proprio vescovo sono
stati opportunamente scomunicati, fino a che l'assemblea dei vescovi non
ritenga di mostrare verso costoro una più umana comprensione. I sinodi siano
celebrati uno prima della Quaresima perché, superato ogni dissenso, possa
esser offerto a Dio un dono purissimo; l'altro in autunno.
VI. Della precedenza di alcune sedi,
dell'impossibilità di essere ordinato vescovo senza il consenso del
metropolita.
In Egitto, nella Libia e nella Pentapoli siano mantenute
le antiche consuetudini per cui il vescovo di Alessandria abbia autorità su
tutte queste province; anche al vescovo di Roma infatti è riconosciuta una
simile autorità. Ugualmente ad Antiochia e nelle altre province siano
conservati alle chiese gli antichi privilegi. Inoltre sia chiaro che, se
qualcuno è fatto vescovo senza il consenso del metropolita, questo grande
sinodo stabilisce che costui non debba esser vescovo. Qualora poi due o tre,
per questioni loro personali, dissentano dal voto ben meditato e conforme
alle norme ecclesiastiche degli altri, prevalga l'opinione della
maggioranza.
VII. Del vescovo di Gerusalemme.
Poiché è invalsa la consuetudine e l'antica tradizione
che il vescovo di Gerusalemme riceva particolare onore, abbia quanto questo
onore comporta, salva sempre la dignità propria della metropoli.
VIII. Dei cosiddetti càtari.
Quanto a quelli che si definiscono càtari, cioè puri,
qualora si accostino alla chiesa cattolica e apostolica, questo santo e
grande concilio stabilisce che, ricevuta l'imposizione delle mani, rimangano
senz'altro nel clero. E’ necessario però, prima di ogni altra cosa, che essi
dichiarino apertamente, per iscritto, di accettare e seguire gli
insegnamenti della chiesa cattolica, che cioè essi comunicheranno con chi si
è sposato per la seconda volta e con chi è venuto meno durante la
persecuzione, per i quali sono stabiliti il tempo e le circostanze della
penitenza, così da seguire in ogni cosa le decisioni della chiesa cattolica
e apostolica. Quando, sia nei villaggi che nelle città, non si trovino che
ecclesiastici di questo gruppo essi rimangano nello stesso stato. Se però
qualcuno di essi si avvicina alla chiesa cattolica dove già vi è un vescovo
o un presbitero, è chiaro che il vescovo della chiesa avrà dignità di
vescovo e colui che presso i càtari è chiamato vescovo, avrà dignità di
presbitero, a meno che piaccia al vescovo che quegli possa dividere con lui
la stessa dignità. Se poi questa soluzione non fosse per lui soddisfacente,
gli procurerà un posto o di corepiscopo o di presbitero, perché appaia che
egli fa parte veramente del clero e che non vi sono due vescovi nella stessa
città.
IX. Di quelli che senza il debito esame
sono Promossi al sacerdozio.
Se alcuni sono stati promossi presbiteri senza il debito
esame, o, se esaminati, hanno confessato dei falli, ma, contro le
disposizioni dei canoni, hanno ricevuto l'imposizione delle mani, la legge
ecclesiastica non li riconosce; la chiesa cattolica infatti vuole uomini
irreprensibili.
X. Di coloro che hanno rinnegato la
propria fede durante la Persecuzione e poi sono stati ammessi fra il clero.
Se alcuni di quelli che hanno rinnegato la fede cristiana
sono stati eletti sacerdoti o per ignoranza o per simulazione di quelli che
li hanno scelti, questo non porta pregiudizio alla disciplina ecclesiastica:
una volta scoperti, infatti, costoro saranno deposti.
XI. Di quelli che hanno rinnegato la
Propria fede e sono finiti tra i laici.
Quanto a quelli che, senza necessità, senza
confisca dei beni, senza pericolo o qualche cosa di simile - ciò che avvenne
sotto la tirannide di Licinio - hanno tradito la loro fede, questo santo
sinodo dispone che, per quanto essi siano indegni di qualsiasi benevolenza,
si usi tuttavia comprensione per essi. Quelli dunque tra i fedeli che fanno
davvero penitenza, trascorrano tre anni tra gli
audientes, sei anni tra i
substrati (2), e
per due anni preghino col popolo salvo che all'offertorio.
XII. Di coloro che, dopo aver lasciato il
mondo, vi sono poi ritornati.
Quelli che chiamati dalla grazia, dopo un primo
entusiasmo hanno deposto il cingolo militare, ma poi sono tornati, come i
cani, sui loro passi (3), al punto da versare denaro e da ricercare con
benefici la vita militare, facciano penitenza per dieci anni, dopo aver
passato tre anni fra gli audientes
(4). Ma, per questi penitenti, bisognerà guardare la loro volontà ed il modo
di far penitenza. Quelli, infatti, che col timore, con le lacrime, con la
pazienza, con le buone opere dimostrano con i fatti, e non simulano la loro
conversione, costoro, compiuto il tempo prescritto da passare fra gli
audientes (5), potranno
essere ammessi ragionevolmente a partecipare alle preghiere; dopo ciò, il
vescovo potrà prendere nei loro riguardi qualche decisione anche più mite.
Ma quelli che si comportano con indifferenza, e credono che per la loro
espiazione sia sufficiente questa penitenza, devono senz'altro scontare
tutto il tempo stabilito.
XIII. Di quelli che in punto di morte
chiedono la comunione.
Con quelli che sono in, fin di vita, si osservi ancora
l'antica norma per cui in caso di morte nessuno sia privato dell'ultimo,
indispensabile viatico. Se poi avvenisse che quegli che era stato dichiarato
disperato, ed era,stato ammesso alla comunione e fatto partecipe
dell'offerta, guarisca, sia ammesso tra coloro che partecipano alla sola
preghiera (fino a che sia trascorso il tempo stabilito da questo grande
concilio ecumenico). In genere, poi, il vescovo, dopo inchiesta, ammetterà
chiunque si trovi in punto di morte e chieda di partecipare all'eucarestia.
XIV. Dei catecumeni lapsi.
Questo santo e grande concilio stabilisce che i
catecumeni lapsi per tre anni siano ammessi solo tra gli
audientes (6), e che dopo
questo tempo possano prender parte alla preghiera, con gli altri catecumeni.
XV. Del clero che si sposta di città in
città.
Per i molti tumulti ed agitazioni che avvengono, è
sembrato bene che sia assolutamente stroncata la consuetudine, che in
qualche parte ha preso piede, contro le norme ecclesiastiche, in modo che né
vescovi né preti, né diaconi si trasferiscano da una città all'altra. Che se
qualcuno, dopo questa disposizione del santo e grande concilio, facesse
qualche cosa di simile, e seguisse l'antico costume, questo suo
trasferimento sarà senz'altro considerato nullo, ed egli dovrà ritornare
alla chiesa per cui fu eletto vescovo, o presbitero, o diacono
XVI. Di coloro che non dimorano nelle
chiese nelle quali furono eletti.
Quanti temerariamente, senza santo timore di Dio, né
alcun rispetto per i sacri canoni si allontanano dalla propria chiesa, siano
essi sacerdoti o diaconi, o in qualsiasi modo ecclesiastici, non devono in
nessun modo essere accolti in un'altra chiesa; bisogna, invece, metterli
nell'assoluta necessità di far ritorno alla propria comunità, altrimenti
siano esclusi dalla comunione. Che se poi uno tentasse di usar violenza ad
alcun dipendente da un altro vescovo e di consacrarlo nella sua chiesa
contro la volontà del vescovo, da cui si è allontanato, tale ordinazione sia
considerata nulla.
XVII. Dei chierici che esercitano l'usura.
Poiché molti che sono soggetti ad una regola
religiosa, trascinati da avarizia e da volgare desiderio di guadagno, e
dimenticata la divina Scrittura, che dice: Non
ha dato il suo denaro ad interesse (7),
prestando, esigono un interesse, il santo e grande sinodo ha creduto giusto
che se qualcuno, dopo la presente disposizione prenderà usura, o farà questo
mestiere d'usuraio in qualsiasi altra maniera, o esigerà una volta e mezza
tanto:, o si darà, in breve, a qualche altro guadagno scandaloso, sarà
radiato dal clero e considerato estraneo alla regola.
XVIII. Che i diaconi non debbano dare
l'eucarestia ai presbiteri; e che non devono prender posto avanti a questi.
Questo grande e santo concilio è venuto a conoscenza che
in alcuni luoghi e città i diaconi danno la comunione ai presbiteri: cosa
che né i sacri canoni, né la consuetudine permettono: che, cioè, quelli che
non hanno il potere di consacrare diano il corpo di Cristo a coloro che
possono offrirlo. Esso è venuto a conoscenza anche di questo: che alcuni
diaconi ricevono l'eucarestia perfino prima dei vescovi. Tutto ciò sia tolto
di mezzo, e i diaconi rimangano nei propri limiti, considerando che essi
sono ministri dei vescovi ed inferiori ai presbiteri. Ricevano, quindi, come
esige l'ordine, l'eucarestia, dopo i sacerdoti, e per mano del vescovo o del
sacerdote. Non è neppure lecito ai diaconi sedere in mezzo ai presbiteri;
ciò è, infatti, sia contro i sacri canoni, sia contro l'ordine. Se poi
qualcuno non intende obbedire, neppure dopo queste prescrizioni, sia sospeso
dal diaconato.
XIX. Di quelli che dall'errore di Paolo di
Samosata si avvicinano alla chiesa cattolica e delle diaconesse.
Quanto ai seguaci di Paolo, che intendono passare alla
chiesa cattolica, bisogna osservare l'antica prescrizione che essi siano
senz'altro ribattezzati. Se qualcuno di essi, in passato, aveva appartenuto
al clero, purché, del tutto irreprensibile, una volta ribattezzato potrà
essere ordinato dal vescovo della chiesa cattolica. Ma se l'esame dovesse
far concludere che si tratta di inetti, è bene deporli. Questo modo d'agire
sarà usato anche con le diaconesse e, in genere, con quanti appartengono al
clero. Quanto alle diaconesse in particolare, ricordiamo, che esse, non
avendo ricevuto alcuna imposizione delle mani, devono essere computate
senz'altro fra le persone laiche.
XX. Che non si debba, nei giorni di
domenica e di Pentecoste, pregare in ginocchio.
Poiché vi sono alcuni che di domenica e nei giorni della
Pentecoste si inginocchiano, per una completa uniformità è sembrato bene a
questo santo sinodo che le preghiere a Dio si facciano in piedi.
Note
(1) I Tm 3, 6-7
(2) Audientes e substrati indicano gli appartamenti a due fasi dei
catecumenato, che dovevano essere adempiute da chi, convertito al
cristianesimo, aspirava al battesimo
(3) Cfr. Pr 26, 11.
(4) V. nota 2.
(5) V. nota 2.
(6) V. nota 2.
(7) Sal 14, 5
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