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Dal 28 giugno al 17 luglio 1245.
A parte la sessione preliminare del 26 giugno, questo
concilio si svolse in tre solenni sessioni (28 giugno, 5 e 17 luglio).
Approvò decreti contro l'imperatore Federico II, contro i Saraceni e per la
riconquista della Terra Santa, non prese però risoluzioni dogmatiche.

Dal 7 maggio al 17 luglio I274.
Papa Gregorio X (I27I-1276).
6 sessioni.
Tema:Regolamento del conclave, unione coi Greci, crociata
Documenti : Le Costituzioni
Costituzioni XXXI-LXXI
COSTITUZIONI
I
Ia
Lo zelo della fede, il fervore religioso e un sentimento di compassione devono
eccitare il cuore dei fedeli, perché tutti quelli che si gloriano del nome
cristiano, toccati fin nelle più riposte fibre del loro cuore(1) dall'offesa
fatta al loro Redentore, con moto aperto e potente sorgano a difesa della Terra
Santa e in aiuto della causa di Dio.
E chi mai, illuminato dalla luce della vera fede, e meditando piamente i
meravigliosi benefici che il nostro Salvatore ha elargito al genere umano nella
Terra Santa, non si sentirebbe riscaldare da un sentimento di devozione e non
arderebbe d'amore, e non proverebbe nell'intimità del cuore e con tutto l'ardore
della sua mente compassione per quella Terra Santa, parte dell'eredità del
Signore(2)? Quale cuore non sarebbe indotto alla compassione per essa dalle
prove d'amore date dal nostro creatore in quella terra? E invece, purtroppo
quella stessa terra, nella quale il Signore si è degnato operare la nostra
salvezza (3), e che ha reso sacra col proprio sangue, per redimere l'uomo con la
offerta della sua Morte, assalita audacemente e occupata a lungo da nemici
scelleratissimi del nome cristiano e perfidi Saraceni, viene temerariamente
tenuta soggetta e senza alcun timore devastata. In essa il popolo cristiano è
barbaramente trucidato a maggior disprezzo del Creatore e con ingiuria e dolore
di tutti quelli che professano la fede cattolica. Essi, insultando i cristiani,
rimproverano loro con molte espressioni ingiuriose: "Dov'è il Dio dei
cristiani?"(4).
Questo ed altro, che l'animo non può del tutto concepire né la lingua riferire,
hanno acceso il nostro cuore ed eccitato il nostro animo, cosicché noi, noi che
nell'oltremare non solo abbiamo udito quanto abbiamo accennato, ma l'abbiamo
visto coi nostri occhi e toccato con le nostre mani (5), insorgessimo, secondo
le nostre possibilità, a vendicare l'ingiuria fatta al Crocifisso, con l'aiuto
di quelli che lo zelo della fede e della devozione spingerà a questa impresa.
E poiché la liberazione della Terra Santa deve riguardare tutti i cattolici,
abbiamo ordinato di convocare questo concilio, affinché, dopo esserci consultati
in esso con prelati, re, principi, ed altre persone prudenti, potessimo
stabilire e ordinare in Cristo quanto giovasse alla liberazione della Terra
Santa, e perché, inoltre, i popoli Greci fossero riportati all'unità della
chiesa, - essi che con superba cervice tentarono di dividere in qualche modo la
tunica inconsutile del Signore, e si sottrassero alla devozione e all'obbedienza
della sede apostolica -; e fossero anche riformati i costumi, che sotto la
spinta dei peccati nel clero e nel popolo si sono corrotti. In tutto ciò che
abbiamo detto, guiderà i nostri atti e i nostri propositi, colui cui nulla è
impossibile; (6) ma che, quando vuole, rende facili anche le cose difficili, e
appianando con la sua grazia le vie ineguali rende diritte quelle scabrose (7).
Ad ogni modo, perché quanto abbiamo esposto potesse tranquillamente esser
realizzato, dati anche i pericoli delle guerre e le difficoltà dei viaggi, cui
avrebbero potuto andare incontro quelli che abbiamo creduto dover chiamare al
concilio, senza alcun riguardo per noi e per i nostri fratelli, ma andando
incontro, invece, spontaneamente alle fatiche, pur di preparare ad altri la
tranquillità, siamo venuti nella città di Lione, pensando che qui quelli che
erano stati convocati per il concilio potessero convenire con minor disagio e
minori spese. Siamo venuti con i nostri fratelli cardinali e con la nostra
curia, sottoponendoci al peso di pericoli vari, di incomodi diversi, di molti
rischi, e qui, radunati tutti quelli che erano stati convocati al concilio o
personalmente o per mezzo di rappresentanti adatti, abbiamo frequentemente
trattato con loro dell'aiuto da inviare alla Terra Santa; ed essi, zelanti per
vendicare l'ingiuria fatta al Salvatore, cercarono le strade migliori per recare
soccorso alla Terra Santa, e come dovevano diedero i loro consigli e
suggerimenti.
Ib
Noi, dunque, sentiti i loro pareri, raccomandiamo la volontà e il lodevole
entusiasmo che essi mostrano per la liberazione della Terra Santa. Ma perché non
sembri che noi imponiamo sulle spalle della gente pesi gravi e insopportabili,
che però noi non vogliamo toccare con un dito (8), cominciando da noi stessi,
che professiamo di avere quanto abbiamo dall'Unigenito Figlio di Dio Gesù
Cristo, per cui dono viviamo, per la cui grazia siamo mantenuti in vita e dal
cui sangue, anzi, siamo stati redenti, noi e i nostri fratelli cardinali della
santa Romana chiesa, al completo, per sei anni continui verseremo la decima di
tutti i nostri redditi, frutti e proventi ecclesiastici come sussidio per la
Terra Santa. Con l'approvazione di questo santo concilio, stabiliamo anche e
comandiamo che per i predetti sei anni, da computarsi senza interruzione a
cominciare dalla prossima festa della natività di S. Giovanni Battista, tutte le
persone ecclesiastiche, di qualsiasi dignità o preminenza, condizione, ordine, o
stato religioso o di ordine essi siano - e ad essi e alle loro chiese noi
vogliamo che in nessun modo servano di scusa privilegi e indulti, con qualsiasi
formula o espressione siano stati concessi, ché anzi revochiamo del tutto quelli
che finora avessimo concesso - versino integralmente e senza alcuna ritenuta la
decima parte di tutti i redditi, frutti e proventi ecclesiastici di ciascun
anno, nei termini che seguono, e cioè la metà nella festa della natività del
Signore, e l'altra metà nella festa di S. Giovanni Battista.
Perché, poi, sia salvaguardato con maggior zelo l'onore dovuto a colui che
questa impresa riguarda direttamente, ai suoi Santi e in modo particolare alla
Vergine gloriosa, del cui aiuto in questa ed in altre circostanze ci gioviamo, e
sia più abbondante la sovvenzione alla Terra predetta, comandiamo che si osservi
in tutto il suo rigore la costituzione del papa Gregorio [IX], di felice
memoria, nostro predecessore, contro i bestemmiatori (9). Questi siano costretti
dalle autorità dei luoghi dove si commette il reato di bestemmia e da quanti ivi
esercitano la giurisdizione temporale a pagare integralmente la multa
pecuniaria, e questa venga assegnata a chi raccoglie il denaro per la decima.
Gli ordinari diocesani e di altri luoghi usino, se necessario, i mezzi
coercitivi.
Ai confessori con giurisdizione ordinaria e a quelli che ascoltano le
confessioni per un privilegio comandiamo rigorosamente di voler suggerire ed
ingiungere a quelli che da essi si confessano di voler devolvere il denaro di
cui abbiamo parlato a favore della Terra Santa con piena soddisfazione (dei loro
peccati). Inducano anche quelli che dettano le loro ultime volontà, perché nei
loro testamenti lascino qualche cosa dei loro beni in aiuto della Terra Santa,
in proporzione di quello che possiedono.
Oltre a ciò comandiamo che in tutte le chiese venga posta una cassettina, chiusa
con tre chiavi da conservarsi la prima presso il vescovo, la seconda presso il
rettore della chiesa, la terza presso un buon laico; i fedeli siano esortati a
deporre in essa, secondo l'ispirazione di Dio, le loro elemosine in remissione
dei loro peccati. In queste stesse chiese, poi, una volta alla settimana, in un
giorno determinato, indicato in anticipo dal sacerdote al popolo, sia cantata
pubblicamente la messa per questa remissione dei peccati, specie per quelli di
chi offre le elemosine.
Oltre a ciò, perché più abbondantemente si possa venire in aiuto alla Terra
Santa, esortiamo e con ammonizioni ed esortazioni vorremmo persuadere re e
principi, marchesi, conti e baroni, autorità, capitani e i duchi di tutte le
altre contrade di ordinare che nei paesi soggetti alla giurisdizione di ciascuno
di loro, ogni anno venga pagato da ciascun fedele un denaro del valore di un
turonese o di una sterlina, secondo le consuetudini o le condizioni della
regione, prescrivendo anche che venga pagata qualche altra piccola tassa a
favore della Terra Santa, senza aggravare nessuno, in remissione dei peccati.
Cosi, come nessuno si può scusare dal provare un senso di pietà per lo stato
lamentevole della Terra Santa, nessuno sia escluso dal prestarle aiuto e dal
merito.
Ancora: perché quello che provvidamente è stato stabilito riguardo agli aiuti
alla Terra Santa non debba esser impedito per l'inganno, la malizia, l'astuzia
di qualcuno, scomunichiamo ed anatematizziamo tutti e singoli quelli che
frappongono consapevolmente, direttamente o indirettamente, in pubblico o di
nascosto, qualche impedimento a che vengano pagate le decime, nel modo che è
stato descritto sopra, in aiuto della terra predetta.
Ic
Poiché, inoltre, i corsari e i pirati rendono inaccessibile la Terra Santa
catturando e spogliando quelli che vanno e vengono da essa, noi scomunichiamo
sia loro sia i loro principali sostenitori e favoreggiatori, proibendo
assolutamente sotto minaccia di anatema che qualcuno possa comunicare
consapevolmente con essi con contratti di compra-vendita. Imponiamo anche ai
reggitori delle città e delle comunità che li ritraggano da questa loro iniquità
e li impediscano. Altrimenti disponiamo che i prelati ecclesiastici esercitino
nelle loro terre il rigore della chiesa.
Scomunichiamo, inoltre, e colpiamo di anatema quei falsi ed empi cristiani, i
quali contro Cristo e il popolo cristiano forniscono ai Saraceni armi e ferro,
con cui combattono i cristiani, legnami per galee, e per altri natanti; ed anche
quelli che vendono ad essi galee e navi, o che attendono al governo delle navi
piratesche dei Saraceni, o che per quanto riguarda le macchine o qualsiasi altra
cosa danno ad essi qualche consiglio o prestano qualche aiuto che riesca di
danno ai cristiani, specie della Terra Santa; e comandiamo che questi siano
puniti con la privazione dei loro beni e che diventino schiavi di quelli che li
catturano.
Stabiliamo, inoltre, che in tutte le città marittime, le domeniche e le altre
feste, questa nostra disposizione venga pubblicamente ricordata, e che coloro
non siano riammessi nel grembo della chiesa, finché non abbiano devoluto a
favore della Terra Santa tutto quello che hanno percepito da un cosi indegno
commercio, ed altrettanto del suo. Cosi saranno puniti, con giusto giudizio,
proprio in ciò in cui hanno mancato. Che se non fossero in grado di pagare,
siano castigati talmente, in altro modo, che la loro pena serva ad impedire in
altri l'audacia di osare cose simili.
Proibiamo anche a tutti i cristiani, sotto pena di anatema, di recarsi nelle
terre dei Saraceni, che abitano in oriente, o di trasportare là le loro navi per
sei anni. Con ciò vi sarà, per quelli che volessero passare il mare in aiuto
della Terra. Santa, maggior quantità di naviglio; nello stesso tempo sarà
sottratto ai Saraceni l'aiuto non trascurabile che ne traevano.
Poiché, inoltre, è sommamente necessario per portare a termine questa impresa
che i principi ed i popoli cristiani mantengano scambievolmente la pace, con
l'approvazione di questo sacro, universale concilio stabiliamo che in tutto il
mondo cristiano la pace venga da tutti osservata in tal modo, che quelli che
sono in discordia vengano ricondotti dai prelati delle chiese ad una piena
concordia o pace, o ad una stabile tregua da osservarsi inviolabilmente per sei
anni; e chi per caso non si curasse di adeguarsi ad essa, vi sia costretto in
ogni modo con la scomunica alle persone e l'interdetto alle loro terre, a meno
che la malvagità di chi li ha offesi non sia tale da essere indegni di godere
della pace. Se poi non tenessero in nessun conto la censura ecclesiastica,
allora dovranno temere che venga invocato contro di essi dall'autorità
ecclesiastica - quali perturbatori della crociata - il potere secolare.
Noi, quindi, confidando nella misericordia di Dio onnipotente, e nell'autorità
dei beati Pietro e Paolo, con quel potere di legare e di sciogliere che Dio,
anche se indegni, ci ha conferito (10), a tutti quelli che affronteranno il peso
di passare personalmente il mare in aiuto della Terra Santa e ne sostengono le
spese, concediamo la piena remissione dei loro peccati, purché se ne siano
sinceramente pentiti col cuore e confessati con la bocca, e la retribuzione dei
giusti e promettiamo l'aumento della gloria eterna. A quelli che non vi sono
andati personalmente, ma che secondo le loro possibilità e il loro grado sociale
hanno mandato a proprie spese persone adatte; ed a quelli, similmente, che sono
andati personalmente ma a spese di altri, concediamo il perdono completo dei
loro peccati.
Vogliamo e concediamo anche che di questo perdono siano partecipi, in
proporzione dell'entità dell'aiuto dato e dell'intensità della propria
devozione, tutti quelli che contribuiranno coi loro beni a sovvenzionare
convenientemente quella Terra, o che daranno opportunamente il loro consiglio e
il loro aiuto circa i problemi che abbiamo toccato sopra, e anche tutti quelli
che metteranno a disposizione della Terra Santa le proprie navi, o che
cercheranno di fabbricarne allo stesso scopo. A tutti, infine, quelli che si
renderanno piamente utili in questa impresa, il pio e santo concilio universale
concede l'aiuto delle sue preghiere e dei suoi beni spirituali, perché giovi
degnamente alla loro salvezza.
Id
Non a noi, ma al Signore rendiamo gloria (11) ed onore; rendiamogli grazie
perché, al nostro invito, è venuta ad un cosi sacro concilio una moltitudine
tanto grande di patriarchi,
Primati, arcivescovi, vescovi, abati, Priori, propositi, decani, arcidiaconi, e
di altri prelati delle chiese, sia personalmente, che per mezzo di idonei
procuratori, ed inoltre di procuratori di capitoli, di collegi, di conventi.
Tuttavia, per quanto il loro consiglio sarebbe opportuno alla felice
prosecuzione di un avvenimento cosi importante, e benché ci dilettiamo della
loro presenza come di cari figli, e ne traiamo gioia spirituale, tuttavia per
riguardo ad alcuni di loro; per gli inconvenienti che il loro numero causa;
perché non debbano più soffrire i disagi dell'affollamento; ed anche perché la
loro assenza non sia dannosa ad essi e alle loro chiese, noi, mossi da un
sentimento di comprensione, col consiglio dei nostri fratelli cardinali, abbiamo
deciso di provvedervi convenientemente. Cosi rimedieremo ai pesi che essi hanno,
senza rinunciare al proseguimento di questa impresa, che intendiamo concludere
con fervore di spirito e con indefessa sollecitudine. Disponiamo, quindi, che
tutti i patriarchi, i primati, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati e i priori
da noi convocati con invito nominativo e speciale rimangano: essi non se ne
andranno, senza nostra speciale licenza, prima che sia stato concluso il
concilio. Gli altri abati, invece, e priori non mitrati, e gli abati e priori,
che non sono stati da noi convocati nominativamente e in modo speciale, come
pure i preposti, i decani, gli arcidiaconi, e gli altri prelati di chiese e i
procuratori di qualsiasi prelato, capitolo, collegio, convento, hanno licenza di
partire con la benedizione di Dio e nostra. Concediamo tuttavia che tutti quelli
che in tal modo partono lascino, come sarà poi determinato, procuratori
sufficienti per ricevere nostri ordini e quanto avremo stabilito nel presente
nostro concilio, e quanto sarà comandato in futuro, con l'ispirazione di Dio.
Tutti quelli, dunque, che recedono cosi dal concilio sarà sufficiente che
lascino: del regno di Francia, quattro procuratori; del regno di Alemagna,
quattro; dei regni delle Spagne, quattro; del regno d'Inghilterra, quattro; del
regno di Scozia, uno; del regno di Sicilia, due; della Lombardia, due; della
Toscana, uno; delle terre della Chiesa, uno, del regno di Norvegia, uno; del
regno di Svezia, uno; del regno di Ungheria, uno; del regno della Dacia, uno;
del regno di Boemia, uno; del ducato di Polonia, uno.
Inoltre, è giunto alle nostre orecchie che alcuni arcivescovi, vescovi, ed altri
prelati, in occasione della loro convocazione al concilio, hanno chiesto ai loro
sudditi un contributo esagerato e hanno estorto loro molto denaro, imponendo
gravi tasse; per di più, alcuni, dopo aver imposto molti oneri, non sono neppure
venuti al concilio. Poiché, però, non era né è nostra intenzione che i prelati,
venendo ai concilio conciliassero la loro obbedienza cori l'aggravare i sudditi,
ammoniamo tutti i prelati e ciascuno di essi in particolare, con fermezza, che
nessuno di essi, col pretesto del concilio aggravi i suoi sudditi con tasse o
tributi.
Se poi taluno avesse imposto qualche tassa ai suoi sudditi in occasione del
concilio pur non intervenendovi, vogliamo e comandiamo tassativamente che
restituisca loro immediatamente quanto avesse ricevuto da essi. Chi avesse
aggravato i sudditi chiedendo contributi esagerati, cerchi di rimediare senza
frapporre alcuna difficoltà. Ed in ciò cerchino di attenersi a queste nostre
disposizioni in modo, che non sia necessario che noi vi poniamo rimedio con la
nostra autorità.
II Della somma Trinità e della fede cattolica.
I
Con fedele e devota professione, confessiamo che lo Spirito Santo procede
eternamente dal Padre e dal Figlio non come da due principi, ma come da uno
solo; non per due spirazioni, ma per una sola. Questo ha ritenuto finora, ha
predicato e insegnato, questo crede fermamente, predica, confessa e insegna la
sacrosanta chiesa Romana, madre e maestra di tutti i fedeli. Questo crede
l'immutabile e vera opinione dei padri e dottori ortodossi, sia Latini che
Greci.
Mla poiché alcuni, ignorando l'irrefragabile verità ora
accennata, sono caduti in vari errori, noi, desiderosi di precludere la via a
questi errori, con l'approvazione del santo concilio, condanniamo e riproviamo
tutti quelli che osano negare che lo Spirito Santo procede eternamente dal Padre
e dal Figlio, o anche asserire temerariamente che lo Spirito Santo procede dal
Padre e dal Figlio come da due principi e non come da uno solo.
Della elezione e della potestà dell'eletto.
2. Dove si riscontra un maggior pericolo, li senza dubbio bisogna provvedere con
maggiore opportunità. Ora, quanto grave discapito porti alla chiesa di Roma una
troppo lunga vacanza, di quanti e quanto grandi pericoli sia piena, si può
dedurre dalla considerazione del tempo passato e lo manifestano, se si esaminano
con ponderatezza, i rischi che ha attraversato.
Perciò evidenti ragioni ci consigliano, mentre attendiamo con zelo alla riforma
di cose di ben minore importanza, di non lasciare senza il rimedio della riforma
- e ciò opportunamente - quei punti che presentano un maggior pericolo. Perciò
intendiamo che conservino assolutamente intatta la loro validità tutte quelle
precauzioni che i nostri predecessori ed in modo particolare papa Alessandro
III, di felice memoria, hanno provvidenzialmente prese per evitare la discordia
nell'elezione del Romano pontefice, non è, infatti, nostra intenzione diminuire
la loro importanza, ma supplire, con la presente costituzione, a quelle
manchevolezza che l'esperienza ha messo in rilievo.
Con l'approvazione, quindi, del santo concilio stabiliamo che se il papa muore
in una città in cui risiedeva con la sua curia, i cardinali presenti nella
stessa città aspettino gli assenti solo per dieci giorni. Passati questi giorni,
sia che gli assenti siano venuti, sia che non siano venuti, si radunino nel
palazzo in cui abitava il pontefice, ciascuno con un solo servitore, chierico o
laico, come loro credono. Quelli tuttavia per i quali una vera necessità lo
consigli, permettiamo che ne abbiano due, conservando lo stesso diritto di
sceglierli. In questo palazzo tutti abitino in comune uno stesso salone, senza
pareti divisorie o altra tenda; questo, salvo un libero passaggio ad una stanza
separata, sia ben chiuso da ogni parte, in modo che nessuno possa entrare o
uscire da esso.
Non sia permesso ad alcuno recarsi dagli stessi cardinali o poter parlare
segretamente con essi; ed essi stessi non permettano che nessuno si rechi da
essi, a meno che si tratti di quelli che, col consenso di tutti i cardinali ivi
presenti, fossero chiamati per quanto è necessario alla imminente elezione.
A nessuno, inoltre, sia permesso mandare agli stessi cardinali o a qualcuno di
loro un inviato o qualche scritto. Chi osasse agire in contrario, mandando un
messaggero, o uno scritto, o anche parlando con qualcuno di essi, in segreto,
ipso facto incorra nella sentenza di scomunica. Nel conclave, tuttavia, sia
lasciata, naturalmente, una finestra, per cui vengano passate comodamente ai
cardinali le cose necessarie da mangiare; ma a nessuno sia permesso di passare
da essa ai cardinali.
Se poi - che Dio non voglia - entro tre giorni da quando i cardinali, come è
stato detto, sono entrati in conclave, non fosse stato ancora dato alla chiesa
il pastore, nei cinque giorni immediatamente seguenti, sia a pranzo che a cena i
cardinali si contentino ogni giorno di un solo piatto. Passati questi senza che
si sia provvisto, sia dato loro solo pane, vino ed acqua, fino a che non avvenga
l'elezione. Durante il tempo dell'elezione i suddetti cardinali nulla
percepiscano dalla camera papale, né di quanto possa venire alla stessa chiesa
da qualsiasi fonte durante la vacanza; tutti i proventi, invece, durante questo
tempo rimangano in custodia di colui, alla cui fedeltà e diligenza la camera
stessa è stata affidata, perché da lui siano conservati a disposizione del
futuro pontefice. Chi poi avesse ricevuto qualche cosa, sarà tenuto da quel
momento ad astenersi dal percepire qualsiasi reddito che gli spetti, fino a che
non abbia restituito completamente quanto in tal modo ha ricevuto.
Gli stessi cardinali, inoltre, si preoccupino di affrettare l'elezione, non
occupandosi assolutamente di null'altro, a meno che non sopraggiunga una
necessità cosi urgente da dover difendere la terra della stessa chiesa o qualche
sua parte, o anche che non si presenti un pericolo cosi grande e cosi evidente,
da sembrare a tutti e singoli i cardinali presenti, unanimemente, che si debba
subito far fronte ad esso.
Che se qualcuno dei cardinali non entrerà nel conclave, quale sopra l'abbiamo
descritto, oppure dopo esservi entrato ne uscirà senza manifesta causa di
malattia, gli altri, senza affatto ricercarlo e senza più ammetterlo
all'elezione, pro- cedano liberamente ad eleggere il papa. Se, inoltre,
sopraggiunta una malattia, qualcuno di essi debba uscire dal conclave, anche
durante la malattia si potrà procedere all'elezione senza richiedere il suo
voto. Ma se, dopo aver ricuperato la salute o anche prima, volesse tornare dagli
altri, o anche se gli altri assenti (quelli che abbiamo detto doversi aspettare
per dieci giorni) giungessero quando l'elezione è ancora impregiudicata, quando,
cioè, non è stato ancora dato alla chiesa il pastore, siano ammessi all'elezione
in quello stato in cui essa si trova, pronti, naturalmente, ad osservare, con
gli altri, quanto abbiamo premesso sia sulla clausura, sia sugli inservienti,
sul cibo, sulle bevande e sul resto. Se poi avverrà che il Romano pontefice
muoia fuori della città in cui risiedeva con la sua curia, i cardinali siano
tenuti a radunarsi nella città nel cui territorio o distretto il pontefice è
morto, a meno che sia interdetta o in aperta ribellione contro la chiesa Romana.
In questo caso, si radunino in un'altra, la più vicina, purché anch'essa non sia
sotto interdetto, o non sia, come già accennato, apertamente ribelle. Anche qui
sia per quanto riguarda l'attesa degli assenti, che per quanto riguarda
l'abitazione in comune, la clausura e tutte le altre cose, nel palazzo vescovile
o in qualsiasi altro da scegliersi dagli stessi cardinali, siano osservate le
stesse norme, che sono state date per il caso in cui il papa muoia nella città
in cui risiedeva con la sua curia.
Però val poco emanare delle leggi, se poi non c'è chi le fa osservare,
aggiungiamo e stabiliamo che il signore e gli altri rettori e magistrati della
città in cui si deve procedere all'elezione del Romano pontefice col potere che
per nostra autorità e con l'approvazione del concilio viene ad essi concesso,
facciano osservare integralmente e inviolabilmente, senza frode o inganno
alcuno, tutto ciò che è stato premesso, nel suo complesso e in ogni singola
disposizione, attenti a non limitare i cardinali più di quanto è stato detto. I
magistrati in corpo, non appena avuta notizia della morte del papa, prestino
personalmente giuramento dinanzi al clero e al popolo della città, convocati
appositamente, di osservare queste disposizioni. E se a questo proposito,
commetteranno qualche frode o non le osserveranno diligentemente, qualunque
preminenza possano avere, o di qualsiasi condizione o stato possano essere,
cessi ogni privilegio per essi e siano per ciò stesso legati dal vincolo della
scomunica e per sempre infami; siano esclusi a vita da ogni dignità,, né siano
ammessi ad alcun pubblico ufficio. Stabiliamo inoltre che essi siano ipso facto
privati dei feudi, dei beni e di tutto ciò che essi hanno avuto dalla chiesa
Romana o da qualsiasi altra chiesa, di modo che questi beni tornino pienamente e
liberamente alle chiese stesse, e siano senza alcuna opposizione a disposizione
degli amministratori di queste chiese. La città, poi, non solo sia sottoposta ad
interdetto, ma sia privata della dignità vescovile.
Poiché quando una passione rende schiava la volontà, o un obbligo la spinge ad
agire in un determinato modo, l'elezione è nulla perché manca la libertà,
preghiamo istantemente gli stessi cardinali per le viscere della misericordia
del nostro Dio (12), li scongiuriamo per il prezioso sangue che egli ha sparso
perché riflettono con attenzione sul loro dovere quando si tratta di eleggere il
vicario di Gesù Cristo, il successore di Pietro, colui che regge la chiesa
universale, e guida il gregge del Signore. Dimessa ogni privata passione,
cessato il vincolo di qualsiasi patto, contratto, obbligazioni, e la
considerazione di ogni accordo e intesa, non guardino tanto a sé o ai loro, non
cerchino quello che è proprio (13), né i loro interessi privati, ma, senza che
alcuno se non Dio forzi, nell'elezione, il loro giudizio, puramente e
liberamente, mossi dalla semplice consapevolezza dell'elezione, cerchino il
pubblico bene, tendendo unicamente con ogni sforzo e cura, per quanto sarà loro
possibile, ad affrettare con la loro opera un'elezione utile e necessarissima al
mondo intero, dando con sollecitudine alla stessa chiesa uno sposo degno. Chi
poi operasse diversamente, sia soggetto alla vendetta divina, e la sua colpa non
sarà perdonata, se non dopo grave penitenza.
Per parte nostra cancelliamo, annulliamo e rendiamo invalidi e dichiariamo
assolutamente nulli i patti, le convenzioni, gli obblighi, gli accordi, le
intese di qualsiasi genere, sia contratti col vincolo del giuramento, che in
qualsiasi altro modo. Cosi nessuno sarà obbligato in alcun modo ad osservarli né
potrà temere l'accusa di non aver mantenuto la parola trasgredendoli; meriterà
piuttosto una giusta lode, poiché anche la legge umana attesta essere accette a
Dio più queste trasgressioni, che l'osservanza di siffatti giuramenti.
I fedeli non devono confidare tanto in un'elezione quanto si voglia sollecita,
ma piuttosto nel potere di intercessione dalla preghiera umile e devota; perciò
aggiungiamo a quanto stabilito che in tutte le città e altri luoghi di maggiore
importanza, non appena si abbia certezza della morte del
papa, celebrate dal clero e dal popolo in suo suffragio solenni esequie, ogni
giorno si offrano a Dio umili preghiere fino a che notizie certe annunzino in
modo sicuro l'avvenuta elezione. Si offrano umili preghiere al Signore, e si
perseveri con devote suppliche, perché lui, che stabilisce la concordia nelle
sue altezze (14) renda unanimi i cardinali nell’elezione, in modo che dalla loro
concordia esca un'elezione sollecita, concorde ed utile, come esige la salvezza
delle anime e richiede l'utilità di tutto il mondo.
Perché non avvenga che il presente decreto, cosi salutare, sia trascurato con la
scusa dell'ignoranza, ordiniamo rigorosamente che i patriarchi, gli arcivescovi,
i vescovi e gli altri prelati delle chiese e tutti quelli a cui è concesso
spiegare la parola di Dio, nelle loro prediche esortino con zelo il clero e il
popolo - che dovranno essere riuniti apposta a questo scopo a pregare con
fiducia e frequentemente per il celere e felice esito di una cosa cosi
importante; con la stessa autorità ingiungiamo loro non solo frequenti
preghiere, ma anche l'osservanza di digiuni.
3 Onde impedire, per quanto è possibile, inganni nelle elezioni, postulazioni e
provviste ecclesiastiche, e perché le chiese non restino con pericolo a lungo
vacanti o non venga differita la provvista dei personali, delle dignità e di
altri benefici ecclesiastici, con decreto perpetuo decidiamo che se talora
qualcuno si oppone ad una elezione, ad una postulazione o ad una provvista,
sollevando difficoltà contro la forma, o contro la persona degli elettori o
dell'eletto o di colui cui spettava la provvista, e perciò si interponga
appello, gli appellanti, nel pubblico documento, o nelle lettere d'appello,
espongano singolarmente ogni cosa che intendono obiettare contro la forma o le
persone. Lo facciano dinanzi a persone qualificate, o a persona che in ciò renda
davvero testimonianza alla verità, giurando personalmente di credere che quanto
essi espongono in questo modo è vero e che possono provarlo. In caso diverso,
tanto gli opponenti, quanto quelli che - messi in mezzo durante o dopo l'appello
- aderiscono alla loro parte, sappiano che sarà loro proibito obiettare
qualunque cosa che non sia contenuta in queste lettere o documenti, a meno che
in seguito sia emerso qualche nuovo elemento o che sia sopravvenuta, quanto agli
antichi fatti, la possibilità di provarli, o che ex novo siano venuti a
conoscenza degli opponenti elementi passati che al tempo della presentazione
dell'appello gli appellanti verosimilmente potevano ignorare e di fatto
ignoravano.
Di questa loro ignoranza e della nuova facoltà di prova facciano fede col
giuramento, da farsi di persona; ed in esso aggiungano espressamente che credono
di poter sufficiente- mente provare quanto affermano.
Vogliamo, poi, che le disposizioni del papa Innocenzo IV (15) di felice memoria,
contro coloro che non riescono a provare del tutto quanto hanno opposto contro
la forma o la persona, conservino tutto il loro vigore.
4 La cieca avarizia e una malvagia, disonesta ambizione, invaso l'animo di
alcuni, li spinge a tanta temerità, da cercare di usurpare con inganni raffinati
quello che sanno essere loro proibito dal diritto. Alcuni, infatti, eletti al
governo delle chiese, poiché per la proibizione del diritto non possono, prima
della conferma della loro elezione, ingerirsi nell'amministrazione delle chiese
che soli chiamati a governare, fanno in modo che questa venga loro affidata in
qualità di procuratori o economi.
Ma poiché non è bene favorire i sotterfugi degli uomini, noi, nell'intenzione di
provvedere più opportunamente, con questa costituzione generale stabiliamo che
nessuno, in futuro, si azzardi a tenere o a ricevere l'amministrazione della
dignità a cui fosse stato eletto, o ad immischiarsi in essa, prima che la sua
elezione sia confermata, col nome di economato o di procura, con qualche altro
nuovo colore, nelle cose spirituali o temporali. direttamente o per mezzo di
altri, in parte o in tutto; e stabiliamo che quelli che si regolano diversamente
siano senz'altro privati del diritto che avessero acquistato con l'elezione.
5 Quanto sia dannosa alle chiese la loro vacanza, e quanto, di solito, sia
pericolosa alle anime, non solo l'attestano le disposizioni del diritto, ma lo
manifesta anche l'esperienza, efficace maestra delle cose.
Volendo dunque provvedere con i dovuti rimedi al protrarsi delle vacanze, con
questo decreto stabiliamo per sempre che, quando in qualche chiesa è stata fatta
una elezione, gli elettori, appena lo possono senza loro incomodo, sono tenuti a
presentare l'elezione stessa all'eletto e a chiederne il con- senso; l'eletto,
invece, a darlo entro un mese dal giorno di questa presentazione. Se poi
l'eletto differisse il suo consenso, sappia che da allora sarà ipso facto privo
del diritto che può avere acquistato con la sua elezione, a meno che la persona
eletta sia di tale condizione che non possa acconsentire alla sua elezione senza
il permesso del suo superiore, per qualche proibizione o per una disposizione
qualsiasi della sede apostolica. In questo caso, l'eletto stesso o i suoi
elettori, cerchino di chiedere e di ottenere la licenza dal superiore, con
quella sollecitudine che la presenza o l'assenza dello stesso superiore
permettono. Altrimenti, se, passato il tempo, da determinarsi, come si è detto,
a seconda della presenza o dell'assenza del superiore, essi non avranno ottenuto
questa licenza, da quel momento gli elettori abbiano libera facoltà di procedere
ad altra elezione.
Del resto, qualsiasi eletto entro i tre mesi dall'espressione del suo consenso
alla sua elezione, non manchi di chiedere la conferma della sua elezione. Se poi
senza giusto impedimento egli trascurerà di fare ciò nei termini di questo
trimestre, l'elezione sia senz'altro priva di ogni valore.
6 Con valore di sanzione perpetua dichiariamo che coloro che in un'elezione
votano consapevolmente un indegno, a meno che non abbiano talmente insistito da
far dipendere dai loro voti l'elezione non siano privati del potere di eleggere,
quantunque votando un indegno, agiscano apertamente contro la loro coscienza e
debbano temere la divina vendetta e l'intervento della sanzione apostolica, che
la qualità del fatto potrà suggerire.
7 Stabiliamo che non è lecito a nessuno, dopo aver votato qualcuno, o dopo aver
acconsentito all'elezione che altri hanno fatto, opporsi all'elezione, se non
per motivi che siano emersi soltanto dopo, o a meno che l'indegnità dei suoi
costumi, prima a lui sconosciuta, ora gli si manifesti, o che venga a conoscere
l'esistenza di qualche altro vizio o difetto nascosto, che con tutta probabilità
poteva ignorare. Egli, però, deve far fede di questa sua ignoranza con
giuramento.
8 Se dopo due scrutini, una parte degli elettori supera gli altri del doppio,
col presente decreto noi intendiamo privare sia la minoranza che colui che essa
ha votato di qualsiasi
facoltà di opporre alcunché contro la maggioranza asserendo una carenza di zelo,
di merito, o di autorità.
Se poi si intendesse opporre qualche cosa che potrebbe rendere ipso iure nulla
l'elezione di colui, contro cui si fa opposizione, non intendiamo che ciò sia
proibito.
9 Quantunque la costituzione di papa Alessandro IV (16) di felice memoria,
nostro predecessore, considerando giustamente le cause dei vescovi - o quelle
sorte sulla loro elezione - tra le cause maggiori, affermi che la loro
trattazione, in seguito a qualsiasi appello, deve essere demandata all'esame
della sede apostolica, tuttavia, volendo frenare l'audacia temeraria di quelli
che si appellano e la enorme frequenza degli appelli, con questo decreto
generale abbiamo creduto bene disporre come segue. Se nelle elezioni
all'episcopato o in quelle che riguardano le dignità superiori dovesse avvenire
che uno, extragiudizialmente, si appelli per un motivo evidentemente frivolo, la
causa non venga devoluta alla sede apostolica. Se però in queste cause di
elezione l'appello - giudizialmente e extragiudizialmente - viene fatto per un
motivo che, se venisse provato, dovrebbe esser ritenuto legittimo, allora queste
cause vengano deferite alla stessa sede (apostolica). D'altra parte, in questi
casi, dovrebbe sempre esser lecito alle parti, esclusa naturalmente ogni
malizia, recedere da questi appelli, prima che vengano sottoposti alla Sede
apostolica.
I giudici inferiori che erano competenti per le stesse cause, cessando
l'appello, cerchino prima di tutto di appurare con diligenza se in ciò vi sia
stata malizia; e se troveranno che vi è stata, non si intromettano in nessun
modo in queste cause, ma stabiliscano alle parti un equo termine perentorio,
entro il quale si presentino con tutti i loro atti e documenti al cospetto della
sede apostolica.
10 Se si oppone all'eletto, a chi è stato designato, o a chi in qualsiasi modo
dev'essere promosso ad una dignità, la mancanza evidente di scienza, o qualche
altro difetto della persona stabiliamo che nella discussione dell'accusa debba
esser seguito rigorosamente quest'ordine: chi deve essere promosso venga
esaminato prima di tutto sul difetto stesso, il cui esito darà inizio all'esame
degli altri o lo precluderà.
Se però questo esame dovesse dimostrare che le accuse sono destituite di
fondamento, escludiamo senz'altro gli oppositori dal proseguimento della causa e
stabiliamo che vengano puniti come se non fossero riusciti a provare nessuna
delle accuse avanzate.
11 Chi osasse molestare i chierici o qualsiasi altra per- sona ecclesiastica,
cui in certe chiese, monasteri o altri luoghi pii spetta l'elezione, perché non
hanno voluto eleggere colui per cui erano stati pregati o forzati; oppure osasse
molestare i loro parenti o le stesse chiese, monasteri o altri luoghi,
spogliandoli, direttamente o per mezzo di altri, dei benefici o di altri beni, o
comunque perseguitandoli senza motivo, sia ipso facto colpito dalla sentenza di
scomunica.
12 Stabiliamo che chi tentasse di usurpare le regalie, la custodia o guardia, il
titolo di avvocato o di difensore nelle chiese, nei monasteri o in qualsiasi
altro luogo pio, e presumesse di occupare i beni delle chiese, dei monasteri e
degli stessi luoghi (pii), qualsiasi dignità ed onore possa rivestire, - e cosi
pure i chierici delle chiese, i monaci dei monasteri, e le altre persone addette
a questi stessi luoghi, che procurassero che si facciano tali cose vanno
incontro senz'altro alla sentenza di scomunica. A quei chierici, inoltre, che
non si oppongono, come dovrebbero, a chi agisce cosi proibiamo severamente, per
tutto il tempo che hanno per- messo, senza impedirlo, quanto abbiamo accennato,
di percepire qualsiasi provento delle chiese o degli stessi luoghi pii.
Chi rivendica a sé questi diritti per la fondazione delle stesse chiese e degli
altri luoghi pii o per antica consuetudine, si guardi dall'abusarne - e faccia
si che non ne abusino neppure i suoi dipendenti - non usurpando ciò che non
riguarda i frutti o redditi del tempo della vacanza; e non permetta che gli
altri beni, di cui ha la custodia, vadano in rovina, ma li conservi in buono
stato.
13 Il canone emanato da papa Alessandro III (17) di felice memoria, nostro
predecessore, stabilisce, fra l'altro, che nessuno assuma la responsabilità di
una chiesa parrocchiale se non abbia raggiunto il venticinquesimo anno di età, e
se non sia ragguardevole per scienza e onestà di costumi. Chi, una volta assunto
a questo ufficio, non sarà stato ordinato sacerdote nel tempo stabilito dai
sacri canoni, sarà rimosso dall'ufficio che sarà dato ad altri. Poiché molti
sono negligenti nell'osservare questa norma, intendiamo che la loro negligenza
sia sostituita con l'osservanza del diritto e perciò stabiliamo col presente
decreto, che nessuno riceva il governo di una parrocchia, se non sia adatto per
scienza, costumi, età; e che i conferimenti di chiese parrocchiali a chi non
avesse compiuto i venticinque anni di età siano privi di qualsiasi valore.
Chi sarà assunto a questo ufficio, perché curi il suo gregge con maggior
diligenza, sia obbligato a risiedere personalmente nella chiesa parrocchiale, di
cui è divenuto rettore; ed entro un anno da quando gli è stato affidata la
parrocchia procuri di esser promosso al sacerdozio. Se entro questo tempo non
sarà promosso sacerdote, anche senza previo ammonimento, in forza della presente
costituzione rimane rivo della chiesa che gli è stata affidata.
Quanto alla residenza obbligatoria di cui abbiamo parlato, l'ordinario potrà
concedere per un certo tempo una dispensa se un motivo ragionevole lo richieda.
14 Nessuno affidi una chiesa parrocchiale a chi non abbia l'età legittima e non
sia sacerdote. E se anche il soggetto sia in queste condizioni, non gli se ne
affidi se non una, a meno che un'evidente necessità o l'utilità della chiesa
stessa lo esiga. Questa commenda, in ogni caso non deve durare più di un
semestre; qualsiasi cosa, riguardante le commende delle chiese parrocchiali,
venga regolata in modo diverso, sia ipso iure invalida.
15 Il tempo delle ordinazioni e la qualità degli ordinando.
Chi senza licenza del superiore degli ordinando, scientemente, o con ignoranza
affettata, o con qualsiasi altro pretesto osasse ordinare chierici di un'altra
diocesi, per un anno sia sospeso dal conferimento degli ordini, fermo restando
quanto le norme del diritto stabiliscono contro quelli che vengono ordinati in
tal modo.
I chierici dei vescovi cosi sospesi hanno facoltà di ricevere intanto - anche
senza la loro licenza - gli ordini dagli altri vescovi vicini.
16 Di coloro che hanno sposato due volte.
Mettendo fine ad un'antica questione, dichiariamo pubblicamente che quelli che
si sono risposati restano privi di qualsiasi privilegio proprio dei chierici, e
soggetti alle norme repressive del foro secolare, nonostante qualsiasi contraria
consuetudine. A questi proibiamo, inoltre, sotto pena di scomunica, di portare
la tonsura o l'abito clericale.
17 L'ufficio del giudice ordinario.
Se i canonici volessero cessare dalla celebrazione dei divini uffici, come essi
per consuetudine o per altri motivi rivendicano, prima di questa cessazione,
espongano in un pubblico documento le ragioni per cui cessano, e lo mandino a
colui contro il quale intendono cessare. Se essi cessassero senza questa
formalità, o la causa da essi espressa non fosse legittima, saranno obbligati a
restituire tutto quello che hanno percepito da quella chiesa per tutto il tempo
della cessazione. Le rendite loro dovute per quel tempo essi non le percepiranno
in nessun modo, ma dovranno darle alla stessa chiesa, e, ciò nonostante,
riparare anche i danni e le perdite di colui, contro il quale hanno cessato.
Se la causa sarà trovata legittima, chi ha dato occasione alla cessazione, sia
condannato, a giudizio del superiore, a pagare ogni interesse ai canonici e alla
chiesa, cui per sua colpa è stato sottratto il servizio, secondo una data tassa,
e a destinarla ad aumento del culto divino.
Riproviamo poi assolutamente l'odioso abuso e la mancanza di ogni devozione di
chi, trattando con irriverente audacia le immagini o le statue della Croce,
della beata Vergine e degli altri Santi, per rendere più evidente questa loro
cessazione le gettano per terra, le mettono tra le spine e le ortiche, e
proibiamo assolutamente che in seguito si faccia qualche cosa di simile;
stabiliamo che contro chi agisse diversamente sia por-tata una severa sentenza,
che punisca talmente quelli che mancano, da scoraggiare gli altri.
18 I vescovi costringano severamente chi ha più dignità o chiese con annessa
cura d'anime a presentare entro un tempo determinato le dispense in forza delle
quali essi asseriscono di tenere canonicamente queste chiese o dignità.
Se non sarà stata presentata alcuna dispensa, nel tempo stabilito, le chiese, i
benefici o le dignità, tenuti senza dispensa, e quindi per ciò stesso
illecitamente, siano assegnati liberamente a persone idonee. Se invece la
dispensa presentata sembrerà sufficiente, chi la presenta non sia molestato nel
possesso di questi benefici, che ha canonicamente. Curi tuttavia, l'ordinario,
che in queste chiese non venga trascurata la cura delle anime, e che gli stessi
benefici non manchino dei dovuti servizi.
Se la validità della dispensa presentata fosse dubbia, si deve ricorrere alla
Sede apostolica, cui spetta giudicare in materia di benefici. Inoltre nel
conferire benefici con cura d'anime, gli ordinari abbiano l'accortezza di non
conferirli a chi ne abbia già uno, se prima non sia mostrata con chiara
o evidenza la dovuta dispensa. Ed anche in tal caso, vogliamo che si proceda al
conferimento, solo quando appaia dalla dispensa che l'interessato può
lecitamente cumulare quel beneficio con gli altri, o se egli liberamente e
spontaneamente rinunzia a quelli che già ha.
Diversamente, la concessione di benefici a chi ne abbia altri non avrà
assolutamente alcun valore.
19 Sulle cause giudiziarie.
Sembra necessario rimediare al protrarsi subdolo delle liti, ed confidiamo che
ciò avvenga se vi si impegnano quanti prestano la loro opera nelle cause, con
adeguati rimedi.
Poiché sembrano cadute in desuetudine le norme sui difensori, noi le rinnoviamo
- con qualche aggiunta, e qualche temperamento - e stabiliamo che chi esercita
l'ufficio di avvocato nel foro ecclesiastico, sia presso la sede apostolica, sia
altrove, presti giuramento sui santi Evangeli che in tutte le cause delle quali
essi hanno assunto o assumeranno la difesa, faranno comprendere con tutta la
loro capacità ai loro clienti ciò che essi crederanno esser vero e giusto, e che
in qualsiasi momento del giudizio comprendessero che la causa che difendono è
ingiusta smetteranno di difenderla e, anzi, l'abbandoneranno del tutto, e
cesseranno di avere qualsiasi relazione con essa.
Anche i procuratori sono tenuti a fare un simile giuramento. E sia gli avvocati
che i procuratori siano obbligati a rinnovare tale giuramento ogni anno; nel
foro in cui hanno assunto questo ufficio.
Chi si reca alla Sede apostolica, o alla curia di qualsiasi giudice
ecclesiastico nella quale non avesse ancora prestato tale giuramento, per
prestare la propria assistenza in qualche causa, presti il giuramento davanti ad
essi, volta per volta, all'inizio della causa. Gli avvocati e i procuratori che
non intendessero giurare nel modo accennato, sappiano che è loro proibito
l'esercizio dei loro incarichi. Se poi essi violassero il giuramento fatto,
oltre che essere rei di spergiuro, incorrano nella divina maledizione e nella
nostra; e da questa non siano assolti se non avranno restituito il doppio di
quanto abbiano percepito da una cosi malvagia difesa. Siano anche tenuti a
riparare i danni che da una tale ingiusta assistenza fossero derivati alle
parti.
Perché il desiderio sfrenato del denaro non spinga qualcuno a trasgredire queste
salutari prescrizioni, proibiamo severamente che un avvocato possa ricevere per
qualsiasi causa più di venti libbre di monete di Tours, e un procuratore più di
dodici, come salario o come compenso per la vittoria. Quelli che ricevessero più
di questo, non acquistino la proprietà di quanto eccede la quantità prescritta,
ma siano costretti alla restituzione, ed in modo tale, che nulla di quanto
devono restituire possa, con frode di questa costituzione, esser loro condonato.
Gli avvocati, inoltre, che violassero la presente costituzione, siano sospesi
per un triennio dal loro ufficio di avvocati; i procuratori sappiano che da quel
momento è loro negata la facoltà di esercitare qualsiasi procura in tribunale.
20. Di ciò che vien fatto Per costrizione o timore.
La concessione dell'assoluzione dalla sentenza di scomunica, o qualsiasi
revocazione di essa, o della sospensione o anche dell'interdetto, estorta con la
forza o col timore, in forza della presente costituzione è priva di qualsiasi
valore.
E perché l'impunità della violenza non cresca l'audacia, decretiamo che quelli
che avessero estorto questa assoluzione o revocazione con la violenza o col
timore, debbano sottostare alla sentenza di scomunica.
21 Delle prebende e delle dignità.
Il decreto di papa Clemente IV (18), di felice memoria, nostro predecessore,
sulle dignità e benefici vacanti nella curia Romana, da non assegnarsi
assolutamente da altri, che dal Romano pontefice, abbiamo creduto bene doversi
modificare in tal modo, che quelli, cui spetta il conferimento degli stessi
benefici e dignità, nonostante il decreto accennato, dopo un mese, da computarsi
dal giorno in cui le dignità o i benefici si sono resi vacanti, possono
conferirli, (ma) solo essi personalmente, o, se fossero lontano, per mezzo dei
loro vicari generali delle loro diocesi, ai quali sia stato dato canonicamente
l'incarico.
22 Non si devono alienare i beni della chiesa.
Con questo ben meditato decreto proibiamo a tutti e singoli i prelati di
sottomettere, assoggettare o sottoporre ai laici le chiese loro affidate, i beni
immobili e i diritti loro propri senza il consenso del loro capitolo e senza
speciale licenza della sede apostolica. Non concederanno, cioè, ad essi gli
stessi beni e diritti in enfiteusi, e neppure li alieneranno nella forma e nei
casi permessi dal diritto; ma si dovrà stabilire, riconoscere e dichiarare (dai
laici) che essi hanno dagli ecclesiastici questi beni e diritti come da -loro
superiori; e dovranno impetrarli da loro - cosa che in alcune parti si esprime
con la parola avoer -. Non dovranno, inoltre costituire i laici patroni o
avvocati delle chiese e dei beni per sempre o per lungo tempo. Decretiamo pure
che tutti i contratti, anche muniti dell'aggiunta del giuramento, della pena, o
di qualsiasi altra conferma, che avvenga di fare per queste alienazioni senza
tale licenza e consenso, e ogni effetto ad essi seguito, siano talmente privi di
valore, da non garantire nessun diritto e da non costituire motivo di
prescrizione. E tuttavia quei prelati che agissero diversamente siano sospesi
ipso facto per tre anni dall'ufficio e dall'amministrazione (dei beni loro
affidati); i chierici, inoltre, che, pur sapendo che in qualche cosa si è agito
contro la proibizione predetta, hanno omesso di denunziare il fatto ai
superiori, (siano sospesi) dal percepire il frutto dei loro benefici, che
avessero nella chiesa cosi gravata.
I laici, poi, che finora avessero costretto i prelati o i capitoli delle chiese
o altre persone ecclesiastiche ad assoggettarsi in tal modo, se, dopo una
competente ammonizione, rinunziando a questo assoggettamento, che avevano
ottenuto con la forza e con la paura, non lasceranno nella loro libertà le
chiese e i beni ecclesiastici in tal modo loro sotto- posti, e anche quelli che
in futuro costringessero i prelati o le stesse persone (nominate) a tali passi,
di qualunque condizione e stato essi siano, incorreranno nella sentenza di
scomunica.
Da questi contratti, inoltre, anche se fatti con la dovuta licenza e consenso, o
da quelli che si faranno in seguito, o anche in occasione di essi, i laici non
usurpino nulla, oltre quello che ad essi appartiene per la natura degli stessi
con- tratti, o dalla legge in cui si basano.
Quelli poi che si comportassero diversamente, qualora, ammoniti a norma di
legge, non desistessero da questa usurpazione, e non restituissero quanto in tal
modo hanno usurpato, incorrano senz'altro nella sentenza di scomunica, e da quel
momento si proceda liberamente con l'interdetto ecclesiastico, se necessario, a
sottomettere la loro terra.
23 Le case religiose devono esser soggette al vescovo.
Un concilio generale (19) con apposita proibizione ha cercato di evitare
l'eccessiva diversità degli ordini religiosi, causa di confusione.
Ma l'inopportuno desiderio dei richiedenti in seguito ha strappato, quasi, il
loro moltiplicarsi e la sfacciata temerità di alcuni ha prodotto una moltitudine
di nuovi ordini, specie mendicanti, ancor prima di aver ottenuto un'approvazione
di principio. Rinnovando la costituzione, proibiamo assolutamente a chiunque di
istituire un nuovo ordine o una nuova forma di vita religiosa, o di prendere
l'abito in un nuovo ordine. Proibiamo per sempre tutte, assolutamente tutte, le
forme di vita religiosa e gli ordini mendicanti sorti dopo quel concilio, che
non abbiamo avuto la conferma della sede apostolica e sopprimiamo quelli che si
fossero diffusi.
Quegli ordini, tuttavia, che sono stati confermati dalla sede apostolica e sono
stati istituiti dopo il concilio suddetto, ai quali la professione (religiosa) o
la regola, o qualsiasi costituzione proibiscano di avere redditi o possedimenti
per il loro sostentamento, e vi provvedono con una disordinata mendicità
mediante la pubblica questua, decretiamo che possano sopravvivere nel modo
seguente: sia permesso ai professi di questi ordini di rimanere in essi, se
vogliono, ma senza ammettere, in seguito, nessuno alla professione, senza
acquistare nuove case e nuovi terreni e senza poter alienare le case e i beni
che possiedono senza speciale licenza dalla santa sede. Intendiamo, infatti,
riservarli a disposizione della sede apostolica, per destinarli all'aiuto della
Terra Santa o dei poveri, o ad altri usi pii, attraverso gli ordinari dei luoghi
o per mezzo di coloro, cui la stessa sede abbia conferito l'incarico.
Se poi si sarà creduto di poter fare diversamente, né l'accettazione delle
persone, né l'acquisto delle case o dei terreni, o la vendita degli stessi e di
altri beni sia valida; ed inoltre quelli che agiscono contrariamente siano
soggetti alla sentenza di scomunica. Agli appartenenti a questi ordini proibiamo
assolutamente, inoltre, il ministero della predicazione e della confessione e il
diritto di sepoltura, per quanto riguarda gli estranei.
Non vogliamo tuttavia che la presente costituzione si applichi agli ordini dei
Predicatori e dei Minori, la cui evidente utilità per la chiesa universale ne
testimonia l'approvazione.
Quanto agli ordini dei Carmelitani e degli Eremiti di Sant'Agostino, la cui
fondazione risale a prima del concilio generale di cui abbiamo parlato,
concediamo che essi possano rimanere nella propria condizione, fino a che per
essi non sia presa una diversa decisione: è nostra intenzione, infatti,
provvedere loro e agli altri ordini non mendicanti, come ci sembrerà meglio per
la salvezza delle loro anime e per il loro stato.
Vogliamo aggiungere che agli appartenenti agli ordini che cadono sotto questa
costituzione concediamo una generale licenza di poter passare agli altri ordini
approvati, in modo, tuttavia, che nessun ordine possa passare ad altro ordine e
nessun convento ad altro convento con tutto ciò che possiede, senza aver prima
ottenuto su ciò uno speciale permesso della stessa sede.
24 Delle imposte e delle prestazioni.
Fa si l'audacia dei malvagi che non possiamo accontentarci della sola
proibizione del male, ma che imponiamo anche pene a quelli che mancano.
Volendo, quindi, che la costituzione di Innocenzo IV (20), di felice memoria,
predecessore nostro, riguardante l'obbligo di non ricevere prestazioni in
denaro, e la proibizione di accettare doni per quelli che fanno la visita
(pastorale) e per quelli che li accompagnano - che si dice venir trasgredita
dalla temerità di molti - venga assolutamente osservata, abbiamo deciso di
sostenerla con l'aggiunta della pena. Stabiliamo, dunque, che tutti e singoli
quelli che osassero esigere del denaro quale compenso loro dovuto per la visita
o solo anche accettarlo da chi lo offre; o che violassero la stessa costituzione
ricevendo doni, o, pur senza aver compiuto l'obbligo della visita, dei
contributi in viveri, o qualche altra cosa in occasione della visita, entro lo
spazio di un mese dovranno restituire il doppio di quanto hanno ricevuto alla
chiesa dalla quale hanno ricevuto. Altrimenti i patriarchi, gli arcivescovi, i
vescovi sappiano che, se trascureranno di restituire il doppio stabilito entro
il tempo predetto, da quel momento sarà loro proibito l'ingresso nella chiesa;
gli inferiori saranno sospesi dall'ufficio e dal beneficio, fino a che non
abbiano soddisfatto completamente restituendo il doppio alle chiese gravate; e
nulla gioverà ad essi il condono, la liberalità o la benevolenza di quelli che
hanno dato.
25 Della immunità delle chiese.
Alla casa del Signore si addice la santità (21) perché il culto di colui la cui
dimora è nella pace (22), sia reso nella pace e con la dovuta venerazione. Sia,
dunque, l'ingresso alla chiesa umile e devoto; vi sia in esse un comportamento
tranquillo, gradito a Dio, fonte di pace per chi vede, che non solo istruisca
chi guarda, ma gli faccia anche bene. Quelli che vi si radunano lodino con un
atto di speciale reverenza quel nome, che è al di sopra di ogni nome (23) al di
fuori del quale non ne è stato dato altro gli uomini, in cui i fedeli possano
esser salvati (24): cioè il nome di Gesù Cristo, che salverà il suo popolo dai
suoi peccati (25). Ciò, inoltre, che generalmente si scrive: che nel nome di
Gesù si pieghi ogni ginocchio (26), ognuno, adempiendolo singolarmente in sé, -
specie quando si celebrano i sacri misteri della messa - ogni volta che si
ricorda quel nome glorioso, pieghi i ginocchi del suo cuore; cosa che si può
fare anche col solo inchino del capo. In quei luoghi si attenda con tutta
l'attenzione del cuore alle sacre solennità; si attenda con animo devoto alla
preghiera. Nessuno in quei luoghi - in cui conviene offrire suppliche nella pace
e nella tranquillità, ecciti una sedizione, provochi il clamore, faccia impeto.
Si smetta di tenere in esse i consigli delle Università e di altre associazioni,
qualsiasi esse siano; di tener discorsi, e pubblici parlamenti. Si smettano
discorsi inutili, e molto più quelli volgari e profani. Cessino le chiacchiere.
Sia estranea, finalmente (a chi entra in essi), qualunque altra cosa che possa
turbare il divino ufficio o che possa offendere gli occhi della divina maestà; e
non avvenga che dove si va per chiedere perdono dei peccati, li si dia occasione
di peccare, o si debba constatare che si commettono peccati. Cessino, nelle
chiese e nei loro cimiteri il commercio, e specialmente i mercati e il tumulto
di una piazza qualsiasi. Taccia in esse ogni rumore di cause secolari. Non si
discuta in esse alcuna causa secolare, specialmente criminale né le cause
giudiziarie dei laici.
Gli ordinari dei luoghi facciano osservare queste disposizioni, cerchino di
persuadere, impediscano quanto è stato proibito da questo canone con la loro
autorità, deputando anche, a questo scopo, quelli che sono maggiormente assidui
alle stesse chiese e che sembrano adatti a quanto abbiamo predetto. E inoltre i
processi dei giudici secolari e specialmente le sentenze pronunciate negli
stessi luoghi, siano del tutto nulle.
Chi poi osasse sfacciatamente disprezzare le proibizioni predette, oltre al
processo degli ordinari e di quelli che essi deputeranno a ciò, dovrà davvero
temere l'acerbità della vendetta divina e della nostra, fino a che, confessato
il suo peccato, non abbia fatto fermo proposito di astenersi da una simile
condotta.
26. Dell'usura.
Desiderando impedire la voragine degli interessi, che divora le anime ed
esaurisce quanto si possiede, vogliamo che venga osservata inviolabilmente la
costituzione del concilio Lateranense (27), emessa contro gli usurai: ciò sotto
minaccia della divina maledizione.
E poiché quanto minore sarà per gli usurai la possibilità di prestare ad usura,
tanto maggiormente verrà tolta la libertà di esercitarla, con questa generale
costituzione stabiliamo che né un collegio, né altra comunità o singola per-
sona, di qualsiasi dignità, condizione o stato, permetta a dei forestieri o ad
altri non oriundi delle loro terre, che esercitassero o volessero esercitare
pubblicamente l'usura, di prendere in affitto, a questo scopo, case nelle loro
terre, o di tenerle, se già le hanno prese in affitto, o, comunque, di abitarle;
devono, invece, entro tre mesi, scacciare tutti questi usurai manifesti dalle
loro terre, senza ammettere più nessuno, mai, in avvenire.
Nessuno dia in affitto, a scopo di usura, una casa; neppure sotto qualsiasi
altro pretesto (o colore). Chi facesse il contrario, se fossero persone
ecclesiastiche, patriarchi, arcivescovi, vescovi, sappiano che incorreranno
nella sospensione; persone minori, ma singole, nella scomunica; se fosse un
collegio o altra comunità, incorrerà nell'interdetto. Se poi si indurissero, nel
loro animo, per un mese, contro di esso, le loro terre, da quel momento, siano
sottoposte all'interdetto ecclesiastico, fino a che questi stessi usurai
dimorano in esse.
Se si trattasse di laici siano costretti dai loro ordinari con la censura
ecclesiastica ad astenersi da questo eccesso, venendo meno ogni privilegio.
27 Ancorché gli usurai manifesti abbiano stabilito nelle loro ultime volontà di
soddisfare, per quanto riguarda gli interessi che avevano percepito, o
determinando la quantità (del denaro da restituire), o in modo indeterminato,
sia negata ad essi, tuttavia, la sepoltura ecclesiastica, fino a che non si sia
completamente soddisfatto - nei limiti delle loro possibilità - per gli
interessi stessi, o finché non sia stata data assicurazione della restituzione
(e ciò nel modo dovuto) a coloro, cui dev'essere fatta la restituzione, se sono
presenti essi stessi, o altri che possano ricevere in loro nome; o, se essi
fossero assenti, all'ordinario del luogo, o a chi ne fa le veci, o al rettore
della parrocchia nella quale il testatore abita, dinanzi ad alcune persone della
parrocchia stessa degne di fede (a questo ordinario, vicario, rettore sia lecito
il forza di questa costituzione accettare tale cauzione in loro nome, cosicché
possano aver poi diritto all'azione [legale]) o ad un pubblico impiegato,
incaricato dallo stesso ordinario.
Se poi si conosce la somma precisa degli interessi, vogliamo che essa sia sempre
espressa nella cauzione; altrimenti sia determinata un'altra cauzione secondo il
criterio di chi la riceve. Questi, però, non ne stabilisca scientemente una
minore di quella che verosimilmente si ritiene per vera; se si comporterà
diversamente, sia tenuto lui a soddisfare per il resto.
E stabiliamo che tutti i religiosi od altri, che contro la presente disposizione
osassero ammettere alla sepoltura ecclesiastica degli usurai manifesti, debbano
andar soggetti alla pena stabilita dal concilio Lateranense contro gli usurai.
Nessuno assista ai testamenti di pubblici usurai o li ammetta alla confessione o
li assolva, se non avranno soddisfatto per gli interessi, o non avranno dato la
debita assicurazione, come abbiamo premesso, che soddisferanno secondo le loro
possibilità. I testamenti degli usurai manifesti redatti in modo diverso non
abbiano alcun valore, ma siano ipso iure invalidi.
28. Delle ingiurie e del danno arrecato.
Quantunque i pignoramenti, che con parola usuale si chiamano rappresaglie, in
cui uno sconta per un altro, siano proibiti dalla legislazione civile come cose
gravi e contrarie alle leggi e all'equità naturale, perché, tuttavia, la loro
proibizione nei riguardi delle persone ecclesiastiche sia tanto maggiormente
temuta, quanto più particolarmente è proibita verso di essi, proibiamo
assolutamente, in forza del presente decreto, che essi vengano concessi contro
le persone predette o contro i loro beni, o - per quanto siano forse
generalmente concessi, col pretesto di qualche consuetudine, che noi giudichiamo
abuso - che vengano estesi ad esse.
Quelli, quindi, che agissero diversamente, concedendo contro le stesse persone
dei pignoramenti o rappresaglie, o estendendoli ad esse, siano soggetti alla
sentenza di scomunica, se si tratta di singole persone; all'interdetto
ecclesiastico, se si tratta di comunità, a meno che non abbiano revocato il loro
atto arbitrario entro un mese dalla concessione o dalla sua estensione (alle
persone ecclesiastiche).
29 La Sentenza di scomunica.
Vogliamo (meglio) illustrare la costituzione di Innocenzo IV (28), di felice
memoria, nostro predecessore, - la quale proibisce che quelli che comunicano con
gli scomunicati nelle materie che importano la sola scomunica minore, vengano
legati dalla scomunica maggiore, senza la necessaria ammonizione canonica, e che
stabilisce che la sentenza di scomunica promulgata in maniera diversa non abbia
alcun valore. Per togliere lo scrupolo di ogni ambigua interpretazione,
stabiliamo che l'ammonizione, in questo caso, può dirsi canonica se, oltre
all'osservanza esatti di ogni altra prescrizione, essa specifichi nominatamente
quelli che vengono ammoniti.
Stabiliamo anche che tra quelle ammonizioni, che le norme giuridiche permettono
potersi fare perché si intenda promulgata canonicamente la sentenza, i giudici,
sia che ne facciano tre, sia che ne facciano una per tutte, si attengano alla
norma di concedere i dovuti intervalli di alcuni giorni, a meno che l'urgenza
del momento non consigli di regolarsi diversamente.
30 Col presente generale decreto, dichiariamo che il beneficio della sospensione
ad cautelam, quando riguarda sentenze di interdetto promulgate in generale
contro le città, i castelli, e qualsiasi altro luogo, non ha luogo.
31 Quelli che, chiunque essi siano, per il fatto che sia stata promulgata una
sentenza di scomunica, di sospensione o di interdetto contro re, principi,
baroni, nobili, balivi, o contro qualsiasi dei loro ministri o altri, dessero il
permesso a qualcuno di uccidere, prendere o anche molestare nelle persone, o nei
beni, o in quelli dei loro (parenti) chi ha emesso tali sentenze, o a causa dei
quali sono state pronunziate, o chi le osserva, o chi non vuole comunicare con
gli scomunicati, a meno che non abbiano revocato, in tempo, la licenza stessa,
incorrano ipso facto nella sentenza di scomunica. Nella stessa sanzione incorra
chi in base a analoga licenza si è impossessato dei beni, a meno che essi non
siano stati restituiti entro otto giorni o data soddisfazione adeguata.
Siano legati dalla stessa sentenza tutti coloro che avessero osato servirsi
della predetta licenza, o commettere di loro iniziativa qualche altra cosa, di
quelle per cui abbiamo proibito che si possa dare tale licenza.
Chi rimarrà per due mesi (implicato) nella stessa sentenza, da quel momento non
potrà avere più la grazia dell'assoluzione, se non dalla sede apostolica.
NOTE
(1) Cfr. Gen 6, 6.
(2) Cfr. Sal 104, 11.
(3) Cfr. Sal 73, 12.
(4) Cfr. Sai 113, 2.
(5) 1 Gv 1, 1.
(6) Cfr. Lc 1, 37.
(7) Cfr. Is 40, 4; Lc 3, 5.
(8) Cfr. Mt 23, 4.
(9) Cfr. c. 2, X, V, 26 (Friedberg, 2, 826-827).
(10) Cfr. Mt 16, 19; 18, 18.
(11) Cfr. Sal 113, 1.
(12) Lc 1, 78.
(13) Cfr. Fil 2, 21.
(14) Gb 25, 2.
(15) Innocenzo IV nel concilio I di Lione (1245), c. 4.
(16) Cfr. Les registres d'Alexandre IV, Recueil des bulles de ce pape..., edd.
J. de Loye - P. de Cenival, Paris, 1917, 684-686.
(17) Alessandro III nel concilio Lateranense III (1179), C. 3.
(18) Cfr. Les registres de Celement IV, Recueil des bulles de ce pape..., edd.
E. Jordan I, Paris, 1893, n. 212 (p.50).
(19) Concilio Lateranense IV (1245), c. 13.
(20) Cfr. c. i, III, 20, in VI (Friedberg, 2, 1056-1057).
(21) Sal 92, .
(22) Sal 75, 3.
(23) Fil -2, 9.
(24) Cfr. At 4, 12.
(25) Mt 1, 21.
(26) Fil 2, 10.
(27) Concilio Lateranense III (1179), c. -25.
(28) Innocenzo IV nel concilio I di Lione (1245), c. -21.
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