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Dall'11 al 30 novembre 1215
Papa Innocenzo III (1198-1216)
Tre sessioni. Settanta capitoli.
Tema: confessione di fede contro i Catari;
transustanziazione eucaristica;
confessione e comunione annuale.
Costituzioni XXXI-LXXI
XXXI
I figli dei canonici non devono essere
eletti dove prestano servizio i loro padri
Per far cessare la pessima corruzione invalsa nella maggior
parte delle chiese, proibiamo con ogni fermezza che figli di canonici, specie se
illegittimi, siano eletti canonici nelle chiese secolari, nelle quali servono i
loro padri. E se si osasse fare il contrario, ciò sia nullo; chi, poi,
presumesse di nominar canonici questi tali, sia sospeso dai suoi benefici.
XXXII
I patroni lascino al clero una quota
conveniente
Bisogna estirpare un costume abusivo che ha preso piede in
alcune regioni: chi ha diritto di patronato sulle chiese parrocchiali ed altre
persone, rivendicando a sé, completamente, i proventi delle stesse chiese,
lasciano ai sacerdoti addetti ad esse una quota cosi misera, che essi non
possono mantenersi con sufficiente dignità. Infatti, come abbiamo potuto sapere
con certezza i sacerdoti addetti alle parrocchie non hanno assegnata, per il
loro sostentamento, se non la quarta parte del quarto, cioè, un sedicesimo delle
decime. Avviene, di conseguenza, che in queste regioni non si trovi quasi un
parroco che abbia una pur minima conoscenza delle lettere.
E poiché non si deve legar la bocca al bue che tritura (il
fieno) (40), e chi serve all'altare deve vivere dell'altare (41), stabiliamo
che, nonostante qualsiasi consuetudine in contrario del vescovo, del patrono o
di qualsiasi altro, venga assegnata ai sacerdoti una quota ad essi sufficiente.
Chi ha una chiesa parrocchiale non deve soddisfare al suo
servizio per mezzo di un vicario, ma personalmente, secondo che la cura della
stessa chiesa richiede, a meno che la chiesa parrocchiale sia annessa ad una
prebenda o ad una dignità. In questo caso permettiamo che colui che ha tale
prebenda o dignità, essendo necessario che egli presti il suo servizio presso la
chiesa maggiore, abbia nella stessa chiesa parrocchiale un vicario adatto e
permanente, canonicamente eletto, il quale, come si è detto, abbia una quota
conveniente dei proventi stessi della chiesa. Diversamente, il parroco deve
considerarsi privato di essa, che può quindi essere liberamente assegnata ad
altri, che voglia e possa adempiere quanto stabilito.
Proibiamo, poi, assolutamente che qualcuno, con frode delle
rendite ecclesiastiche, possa dare ad altri una pensione sui redditi di una
chiesa che debba provvedere ad un proprio sacerdote.
XXXIII
Non si ricevano le prestazioni stabilite
senza effettuare le visite
Le prestazioni dovute ai vescovi, agli arcidiaconi e a;
chiunque altro, anche ai legati e ai nunzi della sede apostolica, in occasione
della visita (pastorale), non devono essere esigite senza un motivo evidente e
necessario se non quando essi compiono personalmente la visita. Le cavalcature e
il seguito siano regolati nella misura prescritta dal concilio Lateranense (42).
Quando i legati o i nunzi della sede apostolica dovessero fermarsi
necessariamente in un luogo, perché questo non sia troppo aggravato per causa
loro, essi ricevano contributi moderati da altre chiese e persone che non siano
state ancora sottoposte a queste prestazioni, e la loro entità non superi la
durata del soggiorno. E quando una, da sé, non fosse sufficiente, si uniscano in
due o anche in più.
Inoltre, i visitatori non cerchino il proprio utile, ma la
gloria di Cristo (43) predicando, esortando, correggendo e riformando, in vista
di frutti imperituri.
Chi, poi, avesse agito contro questa prescrizione,
restituisca ciò che ha ricevuto, e altrettanto dia alla chiesa che ha così
aggravato.
XXXIV
Non bisogna gravare i sudditi col pretesto di
qualche prestazione
Poiché la maggior parte dei prelati per dare ad un legato o
ad altri quanto stabilito per una missione o un servizio, esigono dai loro
sudditi più di quanto essi in realtà pagano, e volgendo a loro profitto i loro
danni considerano i propri soggetti come una preda più che come un aiuto,
proibiamo che in seguito si continui a fare cosi. Chi osasse agire in tal modo
restituisca quanto ha estorto, e sia costretto a dare altrettanto ai poveri.
XXXV
Si deve esporre la causa per cui uno si
appella
Perché sia reso ai giudici l'onore dovuto e ai contendenti le
pene e le spese stabiliamo che quando uno cita un avversario dinanzi ad un
legittimo giudice, non può appellare, prima della sentenza, ad un giudice
superiore senza un motivo ragionevole, ma cerchi di ottenere giustizia dinanzi
al primo giudice senza che possa invocare di aver inviato un messaggio al
giudice superiore, o anche di aver ottenuto da lui delle lettere, prima che
queste siano state rimesse al giudice delegato.
Se poi egli crederà, per motivi ragionevoli, di appellarsi,
esposte dinanzi allo stesso giudice le prove che motivano il suo appello (motivo
sufficiente è quello che, se fosse approvato, dovrebbe esser ritenuto
legittimo), il superiore sia messo a conoscenza dell'appello. Se riconoscerà che
l'appello è infondato, rimetta la causa al giudice inferiore, e condanni
l'appellante a pagare le spese all'altra parte, altrimenti proceda lui stesso,
salva la riserva alla sede apostolica delle cause maggiori.
XXXVI
Il giudice può revocare una sentenza
interlocutoria e comminatoria
Poiché col cessare della causa cessa anche l'effetto,
stabiliamo che qualora un giudice, sia ordinario che delegato, avesse emesso una
sentenza comminatoria o interlocutoria, la cui esecuzione pregiudicherebbe uno
dei contendenti, e con saggia decisione avesse rinunziato ad eseguirla, proceda
pure liberamente all'istruttoria della causa, nonostante ogni appello interposto
contro tale sentenza comminatoria o interlocutoria - purché non sorga qualche
motivo di legittima suspicione - perché il procedimento della causa non venga
ritardato con frivoli pretesti.
XXXVII
Non si devono richiedere lettere Per più
di due giornate di cammino e senza uno speciale mandato
Alcuni, abusando del favore della sede apostolica, cercano di
ottenere le lettere che rinviino a giudici lontani, di modo che il convenuto,
stanco delle noie e delle spese, o rinunzi alla lite, o sia costretto a trovare
un accordo con chi gli ha intentato la causa.
Ma poiché la giustizia non deve aprire la via
all'ingiustizia, che l'osservanza del diritto proibisce, stabiliamo che nessuno
per oltre due giornate di cammino possa esser tratto in giudizio fuori della sua
diocesi con lettere apostoliche, a meno che non siano state ottenute di comune
accordo dalle parti, e con espresso riferimento a questa costituzione.
Vi sono altri che, con mercimonio di nuovo genere, affinché
possano risuscitare liti ormai sopite, o causare nuove questioni, inventano
delle cause per le quali chiedono lettere alla sede apostolica senza il mandato
dei loro signori. Queste lettere, poi, le vendono al convenuto che teme le noie
e le spese che possono derivargliene; o all'attore, perché possa infastidire
l'avversario con pressioni indebite. Poiché le liti sono piuttosto da limitarsi
che da ingrandirsi, con questo generale decreto stabiliamo che se qualcuno, in
seguito, osasse chiedere lettere apostoliche su qualche questione senza uno
speciale mandato, queste lettere non abbiano alcun valore, ed egli sia punito
come falsario, a meno che non si tratti di quelle persone, dalle quali non si
deve esigere, a norma del diritto, alcun mandato.
XXXVIII
Gli atti vanno scritti perché possano
servire come prova
Poiché contro l'asserzione falsa di un giudice malvagio un
litigante innocente non può, qualche volta, provare di aver veramente negato una
cosa - poiché la negazione per sé non può esser considerata, per la natura
stessa delle cose, una prova diretta - affinché la falsità non porti pregiudizio
alla verità, o l'iniquità prevalga sull'equità, disponiamo che tanto nel
giudizio ordinario, quanto in quello straordinario, il giudice si serva sempre,
se lo può, di una persona pubblica, o di due persone adatte le quali scrivano
fedelmente tutti gli atti del giudizio, e cioè: le citazioni, le dilazioni, le
rinunzie e le accettazioni, le domande e le risposte, gli interrogatori, le
confessioni, le deposizioni dei testimoni, le presentazioni di documenti, le
interlocuzioni, gli appelli, le rinunzie, le conclusioni e tutto ciò che occorre
dover scrivere nel dovuto ordine. Si indichino, inoltre, i luoghi, i tempi, le
persone; e dopo aver scritto cosi ogni cosa, sia comunicata alle parti, ma gli
originali rimangano presso gli scrittori, cosicché, se dovesse sorgere intorno
al procedimento del giudice qualche contestazione, con questi atti possa esser
dimostrata la verità. Si usi, poi, questa precauzione, di affidare, cioè, (la
causa) a giudici talmente onesti e discreti, che la giustizia degli in- nocenti
non sia lesa da (giudici) imprudenti e parziali.
I giudici che trascurassero di osservare questa disposizione,
se per la loro negligenza dovesse sorgere qualche difficoltà, siano puniti dal
giudice superiore con pena adeguata, e la loro procedura non sia ammessa, se non
in quanto risulti da legittimi documenti.
XXXIX
Bisogna restituire anche quei beni che
il possessore non ha personalmente sottratto
Avviene spesso che qualcuno venga spogliato ingiusta- mente e
che questo bene passi dallo spogliatore ad un altro, così che la restituzione
non può avvenire mediante un'azione contro il possessore, e perduto il possesso,
per la difficoltà di provarlo, si perde anche il diritto di proprietà.
Quindi, nonostante il rigore della legge civile, stabiliamo
che se qualcuno viene scientemente in possesso di tale cosa, succede nella colpa
a chi ha spogliato - non c'è molta differenza, infatti, specie per il pericolo
dell'anima, fra il possedere ingiustamente e l'impossessarsi di ciò che è di
altri - contro un tale possessore si venga in soccorso di colui che è stato
spogliato con la restituzione.
XL
Del possesso legittimo
Avviene, qualche volta, che, per la contumacia della parte
avversa si conceda all'attore il possesso di un bene perché lo conservi. Questo
attore, però, per la resistenza del detentore, o per inganno, non riesce ad
avere entro un anno quanto deve custodire; o, dopo averlo avuto, lo perde. In
tal modo, secondo molti, trascorso un anno, questi non diventa legittimo
possessore e il reo trae vantaggio dalla sua scaltra malizia. Perché, dunque,
non avvenga che chi è contumace non si trovi in migliore condizione di chi è
ossequiente alla legge, stabiliamo conforme all'equità canonica che, nel caso
predetto, l'attore venga ad esser possessore legittimo anche dopo un anno.
Inoltre, proibiamo, in genere, che nelle questioni spirituali
si rimetta la decisione ad un laico: non è bene, infatti, che un laico debba
risolvere tali problemi.
XLI
In ogni prescrizione la buona fede deve
essere ininterrotta
Poiché ciò che non è
secondo la fede è peccato (44), con giudizio
sinodale definiamo che nessuna prescrizione, sia canonica che civile, abbia
valore senza la buona fede dovendosi generalmente derogare a qualsiasi
costituzione e consuetudine che non possa essere osservata senza peccato
mortale. E’ necessario quindi, che chi invoca la prescrizione in nessun momento
abbia la consapevolezza di possedere una cosa d'altri.
XLII
Della giustizia secolare
Come noi vogliamo che i laici non usurpino i diritti dei
chierici, così dobbiamo impedire che questi si approprino dei diritti dei laici.
Proibiamo, quindi, assolutamente a tutti i chierici di
estendere, col pretesto della libertà ecclesiastica, la loro giurisdizione a
scapito della giustizia secolare. Ciascuno si accontenti delle norme scritte e
delle consuetudini finora approvate, in modo che sia reso
a Cesare ciò che è di Cesare, e sia reso a Dio,
con giusta attribuzione, quello che è di Dio
(45).
XLIII
Nessun chierico presti fedeltà ad un
laico, senza sufficiente motivo
I laici cercano di usurpare troppo frequentemente il diritto
divino, quando costringono gli ecclesiastici a prestare loro giuramento di
fedeltà, anche se questi non hanno ricevuto da parte loro alcun bene temporale.
Ma poiché secondo l'apostolo un servo
sta in piedi o cade secondo il Signore
(46), proibiamo, con l'autorità del sacro concilio, che tali chierici siano
costretti a prestare giuramento a persone secolari.
XLIV
Le costituzioni dei Principi non devono
Portar pregiudizio alle chiese.
Ai laici, anche se pii, non è stato dato alcun potere di
disporre dei beni ecclesiastici: essi sono tenuti a obbedire e non a comandare.
Deploriamo, quindi, in alcuni di essi l'intiepidimento della carità al punto che
non hanno alcun ritegno ad impugnare con le loro costituzioni, o piuttosto con
le loro invenzioni, la libertà ecclesiastica che anche i principi secolari, per
non dire dei santi padri, hanno voluto garantita con molti privilegi. Ciò fanno,
illecitamente, non solo con l'alienazione dei feudi e di altri beni
ecclesiastici e usurpazione delle giurisdizioni, ma anche le fondazioni
mortuarie ed altri diritti connessi con lo spirituale.
Volendo, perciò, salvaguardare in queste cose gli interessi
delle chiese e provvedere contro l'imposizione di così gravi pesi, con la
approvazione del santo concilio, noi decretiamo che tali costituzioni e
approvazioni di feudi o di altri beni ecclesiastici, prese, senza il consenso
legittimo delle persone ecclesiastiche, dal laico potere, non hanno alcun valore
- non possono infatti chiamarsi costituzione, ma destituzione o distruzione e
addirittura usurpazione delle giurisdizioni - e che si ha il dovere di reprimere
quelli che osassero perpetrare queste cose con la censura ecclesiastica.
XLV
Quel Patrono che uccide o mutila il
chierico di una chiesa perde il diritto di Patronato
In alcune province i patroni delle chiese, i loro vicari e
gli avvocati sono diventati così insolenti che, non solo, quando si tratta di
provvedere alle chiese vacanti idonei pastori, frappongono difficoltà ed
inganni, ma presumono anche di disporre a loro arbitrio dei possessi e degli
altri beni ecclesiastici, e (cosa orribile a dirsi) non temono di giungere a
uccidere dei prelati.
Ma poiché ciò che è destinato alla difesa non deve essere
ritorto a danno ed oppressione, proibiamo espressamente che i patroni, vicari o
avvocati, possano trasformarsi in usurpatori, più di quanto non permetta il
diritto. Se poi credessero di poter fare il contrario, siano severissimamente
puniti col rigore delle pene canoniche.
Stabiliamo, tuttavia, con l'approvazione del santo concilio,
che, se i patroni, gli avvocati, i feudatari, i vicari o altri beneficiati
osassero, con empia audacia, uccidere o mutilare, sia essi direttamente, sia per
mezzo di altri, il rettore di una chiesa o altro chierico di essa, perdano
senz'altro: i patroni, il loro diritto di patronato; gli avvocati, la loro
avvocatura; i feudatari, il loro feudo; i vicari, il loro vicariato; i
beneficiati, il loro beneficio. E perché il ricordo della pena non sia
tramandato meno a lungo del delitto commesso, niente dei succitati passi agli
eredi, ma i loro discendenti non potranno essere ammessi fra i chierici fino
alla quarta generazione, né potranno conseguire qualsiasi onore di prelazione
nelle case religiose, a meno che non abbiano ottenuto benevolmente la dispensa.
XLVI
Non si devono imporre tasse al clero
Contro i consoli e i governatori delle città, ed altri, che
cercano di gravare le chiese e le persone ecclesiastiche con imposte o collette
ed altre tasse, il concilio Lateranense (47), volendo salvaguardare l'immunità
ecclesiastica, ha proibito questo gravame sotto pena di anatema e ha comandato
che i trasgressori e i loro fautori fossero sottoposti ad esso, fino a che
avessero compiuto la dovuta riparazione. Se qualche volta il vescovo ed il clero
ammettono, in caso di grande necessità o utilità e senza alcuna costrizione, di
contribuire alle comuni necessità quando le possibilità dei laici non fossero
sufficienti, questi accettino il loro contributo con umiltà, devozione, e
riconoscenza. Ma poiché alcuni sono imprudenti si dovrà prima consultare il
Romano pontefice, il cui compito è di provvedere alle comuni necessità.
Ma poiché neppure così la malvagità di alcuni contro la
chiesa di Dio si è calmata, aggiungiamo che le disposizioni e le sentenze
promulgate da questi scomunicati o per loro mandato si devono ritenere vane e
inutili, e senza alcun valore per sempre.
Del resto, poiché la frode e l'inganno non devono tornare a
vantaggio di alcuno, nessuno sia tratto in inganno da questo inutile errore,
che, cioè, egli debba sottostare alla scomunica (solo) durante il tempo del suo
governo, quasi che dopo di esso non possa essere obbligato alla dovuta
soddisfazione. Decretiamo, infatti, che sia chi ha ricusato la soddisfazione, il
suo successore, se non avrà riparato entro un mese, siano irretiti nella censura
ecclesiastica, finché questi abbia convenientemente riparato; chi, infatti,
succede nell'onore, succede anche negli oneri.
XLVII
La forma della scomunica
Con l'approvazione del santo concilio, proibiamo che uno
possa promulgare una sentenza di scomunica contro qualcuno, senza aver fatto
precedere la dovuta ammonizione alla presenza di persone qualificate, le quali,
se necessario, possano provare che l'ammonizione è stata fatta. Se invece egli
intendesse agire diversamente, sappia che, se anche la sentenza di scomunica
fosse giusta, gli sarà proibito l'ingresso nella chiesa per un mese, senza
pregiudizio di un'altra pena, eventualmente giudicata opportuna. Si guardi bene
anche, con molta diligenza, dall'infliggere a chiunque la scomunica senza un
motivo chiaro e plausibile. Se per caso ciò fosse avvenuto, e, richiesto
umilmente, non si curasse di revocare la sentenza senza imporre pene, quegli che
ne è stato colpito sporga querela per l'ingiusta scomunica presso il superiore.
E se questi può farlo senza che il ritardo porti alcun pericolo, lo rimandi da
chi l'ha scomunicato con un suo mandato perché venga assolto entro un tempo
conveniente; se no, egli, o direttamente, o per mezzo di altri, come meglio gli
sarà sembrato, l'assolva, naturalmente con la debita garanzia.
Quando poi risultasse chiaramente a carico dello scomunicante
che la scomunica è stata ingiusta, egli venga condannato a pagar i danni a chi è
stato scomunicato; e anzi potrà esser punito anche diversamente ad arbitrio del
superiore, se la qualità della colpa lo richiedesse: non è, infatti, lieve colpa
infliggere una pena così grave ad un innocente (a meno che l'errore non dipenda
da un ragionevole motivo) specie se persona di buon nome.
Se, però, chi ha presentato ricorso non porta alcun argomento
degno di considerazione, anche lui per questa ingiusta noia che ha causato col
suo ricorso sia condannato a rifondere i danni e ad altre pene ad arbitrio del
giudice d'appello, a meno che anch'egli non sia scusato da un comprensibile
errore. Quanto all'errore oggetto della giusta scomunica egli sarà tenuto a
soddisfare con la cauzione ricevuta, oppure sia riportato alla prima sentenza
fino alla dovuta soddisfazione: cosa da osservarsi assolutamente.
Se poi il giudice, riconoscendo il proprio errore, è pronto a
revocare tale sentenza, e quegli, per cui è stata emanata, si appelli nel timore
che essa venga revocata senza soddisfazione, non si tenga conto dell'appello, a
meno che l'errore sia di tale natura, per cui giustamente si debba dubitare. In
questo caso, avuta sufficiente garanzia dì presentarsi all'istanza d'appello o
ad un suo delegato, il giudice si conformerà alle norme del diritto, assolverà
chi è stato scomunicato, evitando cosi la pena, guardandosi bene dall'addurre,
con perversa intenzione, un errore fittizio a danno dell'altro, se vuole
sfuggire la pena delle norme canoniche.
XLVIII
Del modo di ricusare il giudice
Essendosi provveduto con una speciale proibizione che nessuno
osi promulgare una sentenza di scomunica contro qualcuno senza la prescritta
ammonizione, volendo anche provvedere che chi è ammonito, con la scusa di una
ricusazione o di un appello non possa evitare l'esame di chi lo ammonisce,
stabiliamo che se egli adducesse la suspicione del giudice sospetto, dovrà
specificare dinanzi a lui la causa del suo giusto sospetto. Poi con
l'avversario, o, se non abbia un avversario, col giudice stesso elegga di comune
accordo gli arbitri, o, qualora non sia possibile accordarsi, ne eleggano, senza
intenzioni di ingannare, uno lui e uno l'altro, perché possano esaminare il
motivo del sospetto. Nel caso che non riescano ad accordarsi sulla sentenza,
chiamino un terzo, di modo che quello che decideranno due di essi abbia forza di
sentenza.
Sappiano anche, costoro, che sono tenuti ad eseguire ciò
scrupolosamente in forza del precetto loro imposto da noi in virtù di santa
obbedienza con la minaccia del divino giudizio.
Qualora la causa di sospetto non fosse trovata legittima
dinanzi ad essi nei termini di tempo stabiliti, il giudice usi pure della sua
giurisdizione. Ma una volta che essa sia stata legittimamente provata, colui il
cui giudizio è stato ricusato, con il consenso di chi l'ha ricusato affidi tutta
la faccenda a persona idonea, o la trasmetta al superiore, perché egli proceda
alla sua risoluzione, nel modo prescritto.
Tuttavia, se, pur interponendo appello colui che è stato
ammonito, la sua colpa si rendesse legittimamente manifesta o per l'evidenza
della cosa in sé, o per la confessione del reo, o in altro modo, in questo caso,
poiché il diritto di appello è stato istituito a difesa dell'innocenza e non
dell'iniquità, non si deve dar corso all'appello. E se anche la colpa fosse solo
dubbia, perché chi si appella non possa col diversivo di un appello
inconsistente impedire il processo del giudice, egli esponga dinanzi a lui la
causa del suo appello, purché degna di approvazione, tale, cioè, che se fosse
approvata dovrebbe esser considerata legittima. E allora, se vi è un avversario
entro un termine che lo stesso giudice dovrà determinare, tenendo conto,
naturalmente, della distanza dei luoghi, della qualità del tempo e della natura
della cosa, prosegua la causa di appello; se poi l'interessato non si curasse di
proseguirla, il giudice, nonostante l'appello, proceda.
Non presentandosi alcun avversario, poiché il giudice procede
ex officio, una volta approvata dinanzi al superiore la causa di appello, il
superiore faccia il suo dovere come gli viene indicato dalla sua giurisdizione.
Ma se colui che si è appellato non riuscirà a provare (il motivo del suo
appello), sia rinviato a colui, da cui è chiaro che ha appellato in cattiva
fede.
Non vogliamo, ad ogni modo, che le due precedenti
costituzioni siano estese ai religiosi, che hanno le loro norme speciali.
XLIX
La pena per chi infligge ingiustamente
una scomunica
Sotto minaccia del giudizio divino, comandiamo assolutamente
che nessuno, per cupidigia, osi legare qualcuno col vincolo della scomunica, o
assolvere chi è legato, specie in quelle regioni nelle quali per consuetudine
chi viene assolto dalla scomunica è unito con una pena pecuniaria. Stabiliamo,
quindi, che quando sia certo che la sentenza di scomunica sia stata ingiusta,
colui che l'ha inflitta sia costretto, sotto minaccia di censura ecclesiastica,
a restituire il denaro cosi estorto, e, a meno che non sia stato ingannato da un
comprensibile errore, paghi una ugual somma a chi è stato danneggiato, e, se non
fosse in grado di pagare, sia punito con altra pena.
L
La restrizione degli impedimenti del
matrimonio
Non si deve ritenere negativo che, a seconda del mutare dei
tempi, le prescrizioni umane possano mutare, specialmente se ciò sia determinato
da grave necessità o da evidente utilità. Anche Dio, infatti, nel Nuovo
testamento ha mutato qualche cosa di quanto aveva stabilito nell'Antico. Poiché,
dunque, la proibizione di contrarre il matrimonio nel secondo e terzo grado di
affinità, e di attribuire la prole nata dalle seconde nozze alla parentela del
primo marito, importa talvolta delle difficoltà e anche pericolo per le anime,
affinché cessando la proibizione cessi l'effetto, con l'approvazione del santo
concilio revochiamo le costituzioni promulgate a questo riguardo e stabiliamo,
con la presente la libertà di contrarre in avvenire tali matrimoni.
Anche la proibizione del matrimonio in seguito non
ecceda il quarto grado di consanguineità e di affinità: oltre questi gradi,
infatti, è difficile, generalmente, che si possa osservare questa proibizione
senza grave incomodo. Il numero di quattro, infatti, si addice bene alla
proibizione dell'unione del corpo, di cui l'apostolo dice che
l'uomo non ha la potestà del proprio corpo, ma la donna e
neppure la donna ha la Potestà del sito corpo, ma l'uomo
(48), perché quattro sono gli umori nel corpo, che è formato dai quattro
elementi.
Essendo, dunque, ormai, la proibizione dell'unione
matrimoniale ristretta al quarto grado, intendiamo che essa abbia valore per
sempre, nonostante le costituzioni emanate su questo argomento già da lungo
tempo sia da altri che da noi stessi. Cosicché se qualcuno osasse unirsi in
matrimonio contro questa proibizione, non sia scusato dai molti anni trascorsi,
poiché la lunghezza del tempo non diminuisce il peccato, ma lo aggrava, e poiché
i delitti sono tanto più gravi, quanto più a lungo tengono incatenata l'anima
infelice.
LI
Pene per chi contrae matrimonio
clandestino
Revocato l'impedimento al matrimonio nei tre ultimi gradi,
vogliamo però che esso venga scrupolosamente osservato negli altri. Seguendo,
perciò, i nostri predecessori proibiamo assolutamente i matrimoni clandestini e
proibiamo anche che qualsiasi sacerdote vi assista.
Estendiamo, perciò, in generale la consuetudine vigente in
alcuni luoghi e stabiliamo che, quando si deve contrarre matrimonio, i sacerdoti
li pubblichino nelle chiese e si stabilisca un termine entro il quale chi
volesse e potesse dimostrarlo opponga legittimo impedimento. I sacerdoti, poi,
cerchino di investigare anch'essi se vi sia qualche impedimento. E se si
presenta qualche sospetto degno di considerazione contro questa unione, il
contratto sia senz'altro sospeso, finché appaia chiaramente il da farsi.
Se questi matrimoni clandestini o impediti nel grado
proibito, anche senza saperlo, fossero stati contratti, i figli nati da tale
unione siano considerati senz'altro legittimi, e non gioverà l'ignoranza dei
genitori, poiché essi, contraendo il matrimonio in tal modo, sembrano non
ignorare la legge quanto piuttosto affettarne l'ignoranza. Ugualmente
illegittima sia considerata la prole, quando i genitori, pur sapendo esservi un
impedimento legale, contro ogni proibizione contraessero il matrimonio al
cospetto della chiesa. E il parroco che avesse trascurato di impedire tali
unioni, o anche qualsiasi religioso che avesse osato assistere ad esse, sia
sospeso dal suo ufficio per tre anni e sia punito anche più gravemente, se la
natura della colpa lo richiedesse.
Anche a chi contraesse matrimonio segreto, entro i limiti di
un grado permesso, sia imposta una penitenza proporzionata.
Se poi qualcuno adducesse con malignità qualche impedimento
per impedire una legittima unione, costui non sfuggirà la punizione della
chiesa.
LII
La testimonianza per sentito dire non è
accettabile nelle cause matrimoniali
Anche se altre volte, per necessità, fu stabilito, al di
fuori della forma consueta, che nel computare i gradi di consanguineità e di
affinità potesse valere la testimonianza per sentito dire, tuttavia per la
brevità della vita umana è impossibile che testimoni de visu possano
testimoniare per il computo fino al settirno grado. Molti esempi e l'esperienza
hanno insegnato che da ciò sono derivati molti pericoli per i matrimoni
legittimi, pertanto stabiliamo che, su questo argomento, non siano più ammesse
testimonianze per sentito ,dire, dal momento che ormai la proibizione non supera
il quarto grado, a meno che si tratti di persone serie, alle quali giustamente
si debba prestar fede, e che abbiano appreso quanto testificano prima che
iniziasse la lite, dai loro ascendenti; non da uno, si badi bene, poiché uno non
sarebbe sufficiente neppure se vivesse, ma almeno da due; e non da persone
sospette, ma da gente degna di fede e superiore ad ogni sospetto: sarebbe,
infatti, assurdo ammettere persone di cui sarebbero riprovate le azioni. Anche
se uno avesse appreso da molti quello che attesta, o quelli di reputazione
incerta l'avessero sentito dire da persone di buona fama, non per questo devono
esser considerati come più testi, e idonei, poiché anche secondo il consueto
modo di procedere dei giudizi, non è sufficiente l'attestazione di un teste
solo, anche se rivestito di una funzione di responsabilità e gli atti legittimi
sono interdetti agli infami.
Questi testimoni, dopo aver confermato con giuramento che
essi non sono stati spinti a deporre da motivi di odio, di timore, di amore, o
di utilità, indichino espressamente le persone col loro proprio nome, o in modo
da lasciarlo capire, cioè con una circonlocuzione sufficientemente chiara;
distinguano con chiaro computo i singoli gradi dell'una e dell'altra linea di
parentela; e concludano, nel loro giuramento, che essi hanno appreso ciò che
depongono dai loro antenati, e che credono che in realtà le cose stiano così.
Ma neppure testimoni così sono sufficienti se non giurano di
aver conosciuto persone appartenenti almeno ad uno dei gradi predetti, le quali
si ritenevano consanguinei. E’ preferibile, infatti, lasciar qualcuno unito in
matrimonio contro le prescrizioni degli uomini, che separare chi è
legittimamente unito, contro le prescrizioni del Signore.
LIII
Di chi dà a coltivare ad altri le
proprie terre per frodare le decime
In alcune regioni convivono popolazioni che, secondo i loro
riti, non usano pagare le decime, pur essendo cristiane. A questa gente alcuni
padroni affidano i loro fondi, perché li coltivino; e così, defraudando le
chiese delle decime, aumentano i loro proventi.
Volendo preservare i diritti delle chiese, stabiliamo che i
padroni che affittano i loro campi a tali persone paghino integralmente le
decime alle chiese e, se fosse necessario, vi siano costretti con le censure
ecclesiastiche poiché le decime sono dovute per legge divina o per una
consuetudine locale consolidata.
LIV
Le decime devono esser pagate prima dei
tributi
Non essendo in potere dell'uomo che il seme risponda
alle attese di chi semina - secondo la parola dell'Apostolo, infatti,
né chi pianta è qualcosa, né chi irriga, ma Dio che fa
crescere (49) potendo solo lui dal seme marcito
produrre molti frutti (50) - con avarizia alcuni cercano di defraudare le
decime, detraendo dalle messi e dalle primizie i censi e i tributi, che così
sfuggono alle decime.
Poiché il Signore, come segno del suo dominio universale, e
come a titolo speciale, si è riservato le decime, noi, volendo ovviare al danni
derivanti alle chiese e ai pericoli per le anime, stabiliamo che, in forza del
dominio generale, l'esazione dei tributi e dei censi sia preceduta dal pagamento
delle decime, o che, almeno, quelli a cui fossero stati pagati i censi e i
tributi senza che su questi siano state detratte le decime, poiché i beni
passano con gli oneri inerenti, siano costretti a pagare le decime a favore
delle chiese, cui spettano di diritto, sotto pena di censura ecclesiastica.
LV
Nonostante i privilegi, devono esser
pagate le decime delle terre che si acquistano
Recentemente, gli abati dell'ordine Cistercense, riuniti in
capitolo generale, in seguito a nostro ammonimento hanno stabilito
opportunamente che per l'avvenire i fratelli del loro ordine non acquistino beni
soggetti a decime per le Chiese, se non per la fondazione di nuovi monasteri. Se
poi tali beni fossero loro offerti dalla pia devozione dei fedeli, o acquistati
per la fondazione di nuovi monasteri li affidino, per farli lavorare, ad altri,
da cui siano pagate le decime, perché non avvenga che a causa dei loro privilegi
le chiese siano ulteriormente aggravate.
Decretiamo, quindi, che per le terre concesse ad altri o da
acquistare in futuro, anche se le lavoreranno con le proprie mani o a proprie
spese, paghino le decime alle chiese, alle quali per tali fondi si pagavano
prima, a meno che non si componga la cosa con le chiese in altro modo.
Noi certi della bontà di questa disposizione vogliamo che sia
estesa agli altri religiosi che godono di simili privilegi, e comandino che i
prelati delle chiese siano più zelanti nel far loro rendere giustizia per i
danni che ricevono e nel far rispettare i loro privilegi.
LVI
Un parroco non deve perdere le decime a
seguito di intese private
La maggior parte dei regolari, come abbiamo appreso, e dei
chierici secolari, qualche volta, quando affittano le case o concedono i feudi,
aggiungono con pregiudizio delle chiese parrocchiali la clausola che i
conduttori e i feudatari paghino ad essi le decime e scelgano di esser sepolti
presso di loro.
Poiché ciò procede dall'avarizia, riproviamo assolutamente
tale genere di patti e stabiliamo che quello che fosse stato percepito in
occasione di questo accordo, sia restituito alla chiesa parrocchiale.
LVII
Come interpretare i privilegi
Perché i privilegi che la chiesa Romana ha concesso ad alcuni
religiosi rimangano intatti, crediamo opportuno alcune precisazioni su punti che
non compresi bene danno luogo ad abusi, e quindi potrebbero imporre la loro
revoca; chi, in- fatti, abusa di un potere concessogli merita di esserne
privato.
Così, per esempio, la sede apostolica ha concesso ad alcuni
religiosi un indulto per cui i membri della loro fraternità possano ottenere la
sepoltura ecclesiastica anche se la loro parrocchia fosse stata interdetta,
sempre che non siano scomunicati o nominatamente interdetti; ed inoltre che
possano seppellire nelle proprie chiese, quei loro fratelli che i prelati delle
chiese non permettessero che siano sepolti nelle loro chiese sempreché non siano
scomunicati o interdetti personalmente. Per confratelli si devono intendere
coloro che rimanendo nel mondo si sono consacrati al loro ordine e hanno deposto
l'abito secolare, o chi da vivo con donazione ha ceduto ad essi i propri beni,
riservandosi solo l'usufrutto vita natural durante. Questi soltanto potranno
esser sepolti presso le chiese non interdette dei regolari o di altri, nelle
quali avessero scelto di essere sepolti; sono esclusi invece quelli che entrano
nella fraternità, versando due o tre denari all'anno col rischio di avvilire la
disciplina ecclesiastica. Costoro tuttavia, possono ottenere la remissione dalla
sede apostolica.
Un altro privilegio concede a dei religiosi che se qualcuno
dei loro frati, mandati per fondare delle fraternità o per raccogliere delle
collette, giunge in una città, castello o villaggio, colpito da interdetto ai
divini uffici, in occasione di questa loro gioiosa venuta, una volta all'anno
vengano aperte le chiese e, esclusi gli scomunicati, si celebrino in esse le
sacre funzioni. Vogliamo che si intenda tale privilegio in modo che in quella
città, o castello o villaggio una sola chiesa venga aperta ai frati dello stesso
ordine, come è stato detto, una volta all'anno. Se anche, infatti, è detto al
plurale di aprire le chiese per la loro lieta venuta, non tuttavia è da
riferirsi alle chiese dello stesso luogo singolarmente prese, ma, con giusta
interpretazione, alle chiese dei predetti luoghi prese nel loro insieme; poiché,
se in tal modo essi visitassero le singole chiese dello stesso luogo, avverrebbe
che la disposizione dell'interdetto perderebbe il suo peso.
Chi intendesse agire contro le prescritte disposizioni sia
sottoposto ad una pena grave.
LVIII
Sullo stesso argomento a favore dei
vescovi
Volendo estendere anche ai vescovi a favore dell'ufficio
pontificale, ciò che è stato accordato ad alcuni religiosi, concediamo che,
quando è stata posta sotto interdetto una terra, possano, qualche volta, esclusi
gli scomunicati e gli interdetti, a porte chiuse e a voce bassa, senza suono
delle campane, celebrare i divini uffici, a meno che ciò sia stato loro
espressamente proibito.
Tuttavia concediamo ciò solo a quelli che non abbiano dato
motivo alcuno all'interdetto né abbiano usato inganno o frode, trasformando il
vantaggio in iniquità.
LIX
Nessun religioso deve prestare garanzie
senza il permesso dell'abate e della comunità
Ciò che la sede apostolica ha proibito ad alcuni religiosi,
vogliamo e comandiamo che sia esteso a tutti: che, cioè, nessun religioso, senza
previa licenza dell'abate e della maggioranza del proprio capitolo si renda
mallevadore di qualcuno o prenda in prestito denaro da altri, per una somma
superiore a quella stabilita con comune provvedimento. Diversamente, la comunità
non sia tenuta a rispondere in qualche modo per questi, a meno che non risulti
chiaramente che ciò sia ridondato a beneficio della casa stessa.
Chi oserà agire contro questa norma, sia sottoposto a una più
grave punizione.
LX
Gli abati non devono usurpare l'ufficio
dei vescovi
Dalle lagnanze dei vescovi, giunteci da ogni parte del mondo,
abbiamo constatato le gravi e grandi inframmettenze di alcuni abati, i quali non
contenti dei propri poteri, invadono le prerogative proprie della dignità
vescovile, istruiscono cause matrimoniali, ingiungono pubbliche penitenze,
concedono persino lettere di indulgenze, commettono infrazioni analoghe. Da ciò
deriva uno svilimento dell'autorità vescovile presso molti.
Volendo, dunque, su questo argomento provvedere alla dignità
dei vescovi e alla salvezza degli abati, col presente decreto proibiamo
severamente che qualche abate si immischi in queste cose, se vuole evitare
pericoli; salvo speciali concessioni o legittimi motivi.
LXI
I religiosi non ricevano decime dalle
mani dei laici
E’ noto che il concilio Lateranense (51) ha proibito a
qualsiasi religioso di ricevere chiese o decime dai laici senza l'approvazione
dei vescovi, e di ammettere in qualche modo agli uffici divini gli scomunicati o
gli interdetti nominatamente.
Noi, per rinforzare tali proibizioni, puniremo i trasgressori
con sanzioni adeguate e stabiliamo che nelle chiese che non appartengono ad essi
di pieno diritto, secondo le norme dello stesso concilio presentino ai vescovi i
sacerdoti che essi intendono assumere, perché rispondano ad essi della cura del
popolo, e ai religiosi degli affari temporali. Non osino poi allontanare quelli
che hanno assunto senza aver consultato i vescovi né presentino preti di dubbia
condotta o suscettibili di giudizio sfavorevole da parte dei prelati.
LXII
Le reliquie dei santi devono essere
esposte in un reliquiario, le nuove non possono essere venerate senza
autorizzazione della chiesa Romana
Poiché dal fatto che alcuni espongono le reliquie dei santi
per venderle, si è spesso presa occasione per detrarre la religione cristiana,
perché ciò non avvenga in futuro, col presente decreto stabiliamo che le
reliquie antiche da ora in poi non siano messe in mostra fuori del reliquiario,
né siano poste in vendita. Quelle nuove nessuno si azzardi a venerarle, prima
che siano state approvate dall'autorità del Romano pontefice. Per l'avvenire i
prelati non permettano che chi va nelle loro chiese per venerare le reliquie sia
ingannato con discorsi fantastici o falsi documenti, come si usa fare in
moltissimi luoghi per lucro.
Quanto ai questuanti di elemosine, di cui alcuni mentono agli
altri diffondendo errori nella loro predicazione, proibiamo che essi siano
ammessi se non presentano lettere autentiche de a sede apostolica o del vescovo
diocesano. E in questo caso non si permetta loro di proporre altro che quello
che è contenuto in quelle stesse lettere. Abbiamo creduto di dover aggiungere
qui la formula che comunemente la sede apostolica usa, perché i vescovi
diocesani possano adeguarvi le loro lettere.
"Poiché, secondo l'apostolo, tutti dovremo comparire
dinanzi al tribunale di Cristo (52), per ricevere a seconda di quanto abbiamo
operato finché eravamo nel corpo, sia nel bene, sia nel male (53), è necessario
che noi preveniamo con opere di misericordia il giorno dell'ultima mietitura, e,
pensando ai beni eterni, seminiamo in terra quello che il Signore ci renderà con
frutto abbondante, e che raccoglieremo nei cieli, avendo nel cuore la ferma
speranza e la fiducia che chi semina poco,
raccoglierà anche poco, e che chi semina nella benedizione, raccoglierà anche
nella benedizione (54), per la vita eterna. Poiché,
dunque, i mezzi a disposizione per mantenere i frati e i bisognosi che sono
ricoverati nel tale ospedale non sono sufficienti, ammoniamo ed esortiamo nel
Signore questa vostra comunità, e vi comandiamo in remissione dei vostri
peccati, che con i beni che Dio vi ha largito vogliate fare pie elemosine ed
erogare gli aiuti della vostra carità, affinché per questa vostra sovvenzione si
possa provvedere alla loro povertà, e voi, per queste ed altre opere di bene che
con l'ispirazione di Dio avete fatto, possiate giungere alla gioia eterna".
Quelli che chiedono le elemosine siano modesti e riservati;
non prendano alloggio nelle osterie o in altri luoghi poco adatti; non facciano
spese inutili e costose; e si guardino assolutamente dal portare invano l'abito
religioso. Si aggiunga che concedendo le indulgenze senza alcun discernimento
troppo abbondanti, come alcuni prelati fanno senza ritegno si getta il disprezzo
sul potere delle chiavi, e viene a perdere ogni efficacia la soddisfazione
penitenziale.
Decretiamo, perciò, che, quando si dedica una basilica, non
si conceda un'indulgenza di più di un anno, sia che la dedicazione sia fatta da
uno che da più vescovi; e che, inoltre, nell'anniversario della dedicazione la
remissione concessa con l'ingiunzione della penitenza non superi i quaranta
giorni. Vogliamo anche che questo numero di giorni sia considerato come giusta
misura delle lettere di indulgenze che talvolta vengono concesse, poiché il
Romano pontefice, che ha la pienezza della potestà, usa attenersi a questi
limiti.
LXIII
La Simonia
Sappiamo con certezza che quasi dappertutto moltissime
persone - quasi venditori di colombe nel tempio (55) - esigono e estorcono
turpemente e malamente denaro per le consacrazioni di vescovi, per le
benedizioni di abati e l'ordinazione di chierici. E vi sono tariffe per quanto
deve andare a questi, quanto a quello, e quanto bisogna pagare ad altri; a
maggior dannazione, vi è chi cerca di difendere questa vergognosa e malvagia
condotta adducendo una consuetudine stabilita da molto tempo.
Volendo abolire un così grave abuso, riproviarno
assolutamente questa consuetudine, seppure non si debba chiamar piuttosto
corruzione, e stabiliamo fermamente che per conferire o ricevere ordini sacri
nessuno si azzardi ad esigere e a estorcere alcunché sotto qualsiasi pretesto.
Diversamente, sia chi ha ricevuto sia chi ha pagato questo prezzo dannato sia
condannato come Giezi (56) e come Simone (57).
LXIV
Della simonia riguardo ai monaci e alle
monache
Poiché il peccato di simonia ha talmente contaminato la
maggior parte delle monache che ne ammettono solo qualcuna senza pagamento, e
cercano di nascondere questo vizio col pretesto della loro povertà, proibiamo
assolutamente che ciò si ripeta in avvenire e stabiliamo che chiunque in seguito
commettesse tale malvagità, sia chi riceve che chi è ricevuta, suddita o
costituita in autorità, venga espulsa dal suo monastero senza speranza di
tornarvi mai più, e sia mandata in luogo dove la regola sia più severa, perché
faccia penitenza per sempre.
Quanto a quelle, poi, che sono state ricevute in tale modo
prima di questa disposizione sinodale, stabiliamo che, allontanate dai
monasteri, dove ingiustamente sono entrate, siano collocate in altre case dello
stesso ordine. Che se per il gran numero non potessero essere convenientemente
sistemate altrove, per evitare che vadano vagando qua e là per il mondo con
pericolo di dannazione, siano riprese nello stesso monastero eccezionalmente,
cambiando le priore e le altre autorità inferiori.
Questa disposizione sia osservata anche dai monaci e dagli
altri che vivono secondo una regola. E perché non possano addurre a loro scusa
la loro semplicità ed ignoranza, comandiamo che i vescovi diocesani la facciano
pubblicare ogni anno nelle loro diocesi.
LXV
Sullo stesso argomento, circa le
estorsioni illecite
Abbiamo saputo che alcuni vescovi quando muoiono i rettori di
chiese, sottopongono queste chiese a interdetto, e non permettono che alcuno
venga costituito rettore, se prima non hanno riscosso una certa somma di denaro.
Inoltre, quando un soldato o un chierico entra in una casa religiosa, o sceglie
di essere sepolto presso i religiosi, anche se non ha lasciato nulla ai
religiosi, frappongono difficoltà e astuzie, fino a che non ottengono qualche
regalo.
E poiché non solo dobbiamo astenerci dal male, ma anche da
ogni apparenza di male, secondo quando dice l'apostolo (58), proibiamo
assolutamente queste esazioni; e se qualcuno trasgredisse, restituisca il doppio
di quanto ha percepito, che verrà scrupolosamente devoluto ad utilità di quei
luoghi, a danno dei quali è stato ottenuto.
LXVI
Circa la cupidigia del clero
A questa sede apostolica è stato frequentemente riferito che
alcuni chierici esigono ed estorcono denaro per le esequie dei morti, per le
benedizioni degli sposi, e per simili prestazioni; se non viene soddisfatta la
loro pretesa, oppongono con inganno degli impedimenti fittizi.
Al contrario, vi sono laici che, mossi dal fermento
ereticale, e col pretesto della pietà ecclesiale, tentano infrangere lodevoli
consuetudini verso la santa chiesa introdotte dalla pietà dei fedeli.
Quindi, mentre proibiamo le indegne esazioni a questo
riguardo, comandiamo che vengano mantenute le pie consuetudini e stabiliamo che
i sacramenti della chiesa siano conferiti senza alcuna imposizione; ma, nello
stesso tempo, che il vescovo del luogo, conosciuta la verità, proceda contro chi
tenta maliziosamente di cambiare lodevoli consuetudini.
LXVII
Circa l'usura dei Giudei
Più la religione cristiana frena l'esercizio dell'usura,
tanto più gravemente prende piede in ciò la malvagità dei Giudei, così che in
breve le ricchezze dei cristiani saranno esaurite. Volendo, pertanto aiutare i
cristiani a sfuggire ai Giudei, stabiliamo con questo decreto sinodale che se in
seguito i Giudei, sotto qualsiasi pretesto, estorcessero ai cristiani interessi
gravi e smodati, sia proibito ogni loro commercio con i cristiani, fino a che
non abbiano convenientemente riparato.
Così pure i cristiani, se fosse necessario, siano obbligati,
senza possibilità di appello, con minaccia di censura ecclesiastica, ad
astenersi dal commercio con essi.
Ingiungiamo poi ai principi di risparmiare a questo riguardo
i cristiani, cercando piuttosto di impedire ai Giudei di commettere ingiustizie
tanto gravi.
Sotto minaccia della stessa pena, stabiliamo che i Giudei
siano costretti a fare il loro dovere verso le chiese per quanto riguarda le
decime e le offerte dovute, che erano solite ricevere dai cristiani per le case
ed altri possessi, prima che a qualsiasi titolo passassero ai Giudei, in modo
che le chiese non ne abbiano alcun danno.
LXVIII
I Giudei devono distinguersi dai
cristiani per il modo di vestire
In alcune province i Giudei o Saraceni si distinguono dai
cristiani per il diverso modo di vestire; ma in alcune altre ha preso piede una
tale confusione per cui nulla li distingue. Perciò succede talvolta che per
errore dei cristiani si uniscano a donne giudee o saracene, o questi a donne
cristiane.
Perché unioni tanto riprovevoli non possano invocare la scusa
dell'errore, a causa del vestito stabiliamo che questa gente dell'uno e
dell'altro sesso in tutte le province cristiane e per sempre debbano
distinguersi in pubblico per il loro modo di vestire dal resto della
popolazione, come fu disposto d'altronde anche da Mosè (59).
Nei giorni delle lamentazioni e nella domenica di Passione
essi non osino comparire in pubblico, dato che alcuni di loro in questi giorni
non si vergognano di girare più ornati del solito e si prendono gioco dei
cristiani, che a ricordo della passione santissima del Signore mostrano i segni
del loro lutto. Questo, poi, proibiamo severissimamente che essi osino danzare
di gioia per oltraggio al Redentore.
E poiché non dobbiamo tacere di fronte all'insulto verso chi
ha cancellato i nostri peccati, comandiamo che questi presuntuosi siano repressi
dai principi secolari con una giusta punizione, perché non credano di poter
bestemmiare colui che è stato crocifisso per noi.
LXIX
I Giudei non devono rivestire pubblici
uffici
Poiché è cosa assurda che chi bestemmia Cristo debba
esercitare un potere sui cristiani, quello che su questo argomento il concilio
Toletano (60) ha provvidamente stabilito, noi, per rintuzzare l'audacia dei
trasgressori, lo rinnovano ora e proibiamo, quindi, che i Giudei rivestano
pubblici uffici, poiché proprio per questo riescono assai molesti ai cristiani.
Se qualcuno perciò affida ad essi un tale ufficio sia punito
come merita - premessa naturalmente l'ammonizione - dal concilio provinciale che
comandiamo debba celebrarsi ogni anno. L'officiale ebreo sia separato dai
cristiani nei commerci e nelle altre relazioni sociali; e ciò, fino a che tutto
quello che egli ha percepito dai cristiani, in occasione di tale ufficio, non
sia devoluto a beneficio dei poveri cristiani, a giudizio del vescovo diocesano.
Rinunzi, inoltre, con sua vergogna, alla carica che ha assunto così
insolentemente. Estendiamo questa stessa disposizione anche ai pagani.
LXX
I Giudei convertiti non devono tornare
ai riti antichi
Abbiamo saputo che alcuni, ricevuta spontaneamente l'acqua
del santo battesimo, non depongono del tutto l'uomo vecchio, per rivestire
perfettamente l'uomo nuovo (61), ma, conservando vestigia del giudaismo
offuscano, con tale confusione, la bellezza della religione cristiana.
Ma poiché sta scritto:
maledetto l'uomo che s'inoltra nel cammino per due vie
(62), e non deve indossarsi una veste fatta di lino
e di lana (63), stabiliamo che i superiori delle
chiese li allontanino in ogni modo dall'osservanza delle loro vecchie pratiche,
affinché quelli che la scelta della loro libera volontà ha portato alla
religione cristiana, siano poi indotti ad osservarla. E’ infatti minor male non
conoscere la via del Signore, che abbandonarla dopo averla conosciuta (64).
LXXI
Spedizione per la riconquista della
Terra Santa (14 dic. 1215)
Desiderando ardentemente liberare la Terra Santa dalle mani
degli empi, col consiglio di uomini prudenti, che conoscono perfettamente le
circostanze di tempo e di luogo, e con l'approvazione del santo concilio,
stabiliamo che i crociati si preparino in modo che quelli che intendono fare il
viaggio per mare, il primo giugno dell'anno prossimo si radunino nel regno di
Sicilia: alcuni, a seconda della necessità e della opportunità, a Brindisi,
altri a Messina, e dintorni. Qui abbiamo pensato di venire personalmente,
allora, anche noi, se Dio vorrà, perché col nostro consiglio e col nostro aiuto
l'esercito cristiano venga salutarmente ordinato e possa partire con la
benedizione divina ed apostolica.
Per quella data, cerchino di prepararsi anche quelli
che hanno stabilito di partire per terra; ma intanto ce ne vogliano informare,
perché possiamo conceder loro un legato a latere,
che li consigli e li aiuti.
I sacerdoti e gli altri chierici che faranno parte
dell'esercito cristiano, sia inferiori che prelati, attendano con diligenza alla
preghiera e alla predicazione, insegnando con la parola e con l'esempio,
affinché i crociati abbiano sempre dinanzi agli occhi il timore e l'amore di Dio
e non dicano e facciano cosa alcuna che offenda la divina maestà. Se qualche
volta cadessero nel peccato, risorgano subito con la vera penitenza; siano umili
nel cuore e nel corpo; sia nel modo di vivere che nel vestirsi conservino la
giusta moderazione; evitino assolutamente i dissensi e le invidie; allontanino
da sé ogni rancore e ogni livore di modo che, muniti delle armi spirituali e
materiali, più sicuramente possano lottare contro i nemici della fede, senza far
affidamento sulla propria forza ma sperando nell'aiuto di Dio.
A questi stessi chierici concediamo che per un triennio
possano percepire completamente il frutto dei loro benefici, come se
risiedessero nelle loro chiese, e, se fosse necessario, che per tutto quel tempo
possano ipotecarli con un pegno.
Perché non succeda che questo santo proposito venga impedito
o ritardato, ordiniamo severamente a tutti i superiori delle chiese che,
ciascuno nella propria giurisdizione, ammoniscano con diligenza e inducano
quelli che hanno deposto il segno della Croce a riprenderlo e, sia loro che gli
altri che possano in seguito fregiarsi di questo se-no, ad adempiere il loro
voto al Signore. Se sarà necessario, li costringano con sentenze di scomunica
contro le persone e di interdetto contro le loro terre, senza tergiversare in
nessun modo; siano eccettuati soltanto quelli che hanno un impedimento tale, per
cui, secondo le concessioni della sede apostolica, il loro voto possa essere
giustamente commutato o differito.
E perché in questa causa che riguarda Gesù Cristo non sia
trascurato nulla di ciò che si può fare, desideriamo e comandiamo che i
patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati e gli altri che sono in cura
d'anime, con grande zelo propongano a quelli che sono loro affidati la parola
della Croce, scongiurando re, duchi, principi, marchesi, conti e baroni, e gli
altri nobili, e le comunità cittadine, dei villaggi e dei paesi per amore del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo un solo, vero, eterno Dio, che quelli
che non si recano personalmente in aiuto della Terra Santa, forniscano un
conveniente numero di soldati e le spese per tre anni secondo le loro
possibilità, in remissione dei loro peccati, come è stato già detto
espressamente nelle lettere encicliche, e come, per maggior cautela, verrà detto
più oltre.
Di questa remissione vogliamo che siano partecipi non solo
quelli che offrono le proprie navi, ma anche quelli che ne fabbricheranno a
questo scopo.
Quanto a quelli che si rifiutano - se vi sarà qualcuno,
per caso, cosi ingrato verso il Signore Dio nostro - protestiamo vivamente in
virtù del nostro ufficio apostolico, perché sappiano che essi dovranno
risponderne nell'ultimo giorno nel- l'esame dinanzi al tremendo giudice; prima
però vogliamo che considerino con quale coscienza o con quale sicurezza potranno
comparire dinanzi all'unigenito Figlio di Dio Gesù Cristo, a cui
Dio ha dato in mano ogni cosa
(65), se avranno rifiutato di servirlo in questa causa, sua nel vero senso della
parola, lui che è stato crocifisso per i peccatori, per la cui benevolenza essi
vivono, per il cui beneficio si sostengono, e dal cui sangue, soprattutto, sono
stati redenti (66).
E perché non sembri che poniamo sulle spalle degli altri pesi
gravi e insopportabili, che noi, però, non vogliamo toccare neppure con un dito,
proprio come quelli che dicono, ma non fanno (67), noi da quanto abbiamo potuto
sottrarre alle nostre necessità e alle modeste spese, destiniamo a questo scopo
e doniamo trentamila lire, oltre al naviglio che raduniamo da Roma e dintorni
per i crociati, pronti, tuttavia, ad assegnare a questo stesso scopo tremila
marche d'argento, rimaste presso di noi dalle elemosine di alcuni fedeli, dopo
aver distribuito scrupolosamente le altre per i bisogni e l'utilità della Terra
Santa, per mezzo dell'abate patriarca di Gerusalemme, di felice memoria, e dei
maestri del Tempio e dell'Ospedale.
Volendo poi che anche gli altri prelati e tutti i chierici
siano partecipi e associati alla nostra sorte nel merito e nel premio,
stabiliamo con l'approvazione unanime del concilio, che assolutamente tutti i
chierici, inferiori e superiori, versino per un triennio la ventesima parte
delle rendite ecclesiastiche in aiuto della Terra Santa, attraverso le persone
che saranno deputate della sede apostolica, eccetto solo pochi religiosi, da
ritenersi giustamente esenti da questa tassa, e quelli che o hanno assunto o
assumeranno il santo segno della Croce e che prenderanno parte personalmente
all'impresa.
Quanto a noi e ai nostri fratelli cardinali della santa
chiesa Romana adempiremo alla decima. E sappiano tutti di essere obbligati ad
osservare fedelmente questa disposizione sotto pena di scomunica: cosicché
quelli che commettessero una frode a questo riguardo incorrerebbero nella
sentenza di scomunica.
Inoltre, poiché è giusto che quelli che saggiamente attendono
all'onore dovuto al re celeste, debbano godere di speciali prerogative, dato che
la partenza è fissata tra poco più di un anno, i crociati siano immuni da
imposte, tasse e da altri aggravi, una volta assunta la Croce, mentre assumiamo
sotto la protezione del beato Pietro e nostra le loro persone e i loro beni.
Stabiliamo perciò, che siano presi sotto la difesa degli
arcivescovi dei vescovi e di tutti i prelati della chiesa, senza che si manchi
per questo di assegnare ad essi dei propri protettori addetti particolarmente a
questo scopo, di modo che, fino a quando non si sappia con certezza del loro
ritorno o della loro morte, i loro beni rimangano intatti e tranquilli. Chi poi
intendesse agire in contrario, sia punito con la censura ecclesiastica.
Se qualcuno di quelli che partono si fosse obbligato a pagare
degli interessi, comandiamo che i loro creditori siano costretti sotto la stessa
minaccia di scomunica a scioglierli dal giuramento prestato e ad astenersi dal
riscuotere gli interessi. Che se qualcuno dei ereditari li costringesse a
pagarli, comandiamo che vengano costretti alla loro restituzione con una simile
pena. Quanto ai Giudei in particolare, ordiniamo che vengano obbligati dal
potere secolare a condonare gli interessi, e che, fino a quando non li abbiano
condonati, sia negata ad essi da tutti i fedeli cristiani in qualsiasi modo ogni
comunanza di vita sotto pena di scomunica. Quanto a quelli che non potessero, al
presente, pagare i debiti ai Giudei, i principi secolari con opportuna dilazione
provvedano in modo tale, che intrapreso il viaggio in Terra Santa non debbano
risentire del peso degli interessi fino a che non si sappia con certezza del
loro ritorno o della loro morte; e i Giudei siano costretti ad aggiungere al
capitale i proventi dei pegni che intanto avessero percepito, detratte,
naturalmente, le spese necessarie. Questa agevolazione, infatti, non sembra
comportare molta perdita, per il fatto che rimanda il pagamento in modo da non
annullare il debito.
Sappiano, inoltre, quei superiori di chiese che si
mostrassero negligenti nel procurare la giustizia dei crociati e delle loro
famiglie, che saranno gravemente puniti.
D'altra parte, poiché i corsari e i pirati ostacolano gli
aiuti alla Terra Santa, catturando e spogliando quanti vanno o vengono da essa,
noi colpiamo con speciale scomunica i loro complici e fautori, proibendo sotto
minaccia di anatema, che nessuno scientemente faccia con essi un contratto di
compra- vendita, e imponendo ai reggitori delle città e dei territori dove essi
vivono, che vogliano richiamarli da questa iniquità e reprimerli. Diversamente,
poiché non perseguire i malvagi equivale a favorirli, e non può fuggire il
sospetto di occulta connivenza, chi non si cura di rimediare ad una manifesta
azione delittuosa, vogliamo e comandiamo che i capi delle chiese usino contro le
loro persone e le loro terre il peso della severità ecclesiastica.
Scomunichiamo, inoltre, e anatematizziamo quei falsi ed empi
cristiani che contro Cristo stesso e il suo popolo forniscono ai Saraceni armi,
ferro, e legname per le galere. E disponiamo anche che chi vende loro galere e
navi, chi pilota le navi pirate dei Saraceni, o lavora alle macchine, o in
qualsiasi altra cosa presta consiglio o aiuto che torni a danno della Terra
Santa, sia punito con la privazione dei beni e diventi schiavo di chi lo
cattura. E comandiamo che nei giorni di domenica e nei giorni festivi venga
ripubblicata questa disposizione, in tutte le città marittime e che chi si
comporta Così non sia riammesso nella chiesa, se prima non ha erogato a favore
della Terra Santa tutto quello che ha percepito da una attività così dannata, e
altrettanto dai propri beni, perché, con giusto giudizio, siano puniti proprio
in ciò, in cui hanno mancato. Che se per caso essi non fossero in grado di
pagare, la loro colpa sia punita in tal modo che la loro pena impedisca agli
altri di osare audacemente simili azioni.
Proibiamo, inoltre, e vietiamo espressamente a tutti i
cristiani, sotto pena di scomunica, di mandare o condurre navi, per quattro
anni, nelle terre dei Saraceni d'oriente; così mentre vi sarà una maggior
quantità di navi a disposizione di quelli che volessero passare il mare in aiuto
della Terra Santa, sarà sottratto ai Saraceni l'aiuto che proveniva loro da ciò.
Quantunque i tornei siano stati proibiti in generale in
diversi concili con pene determinate, poiché, tuttavia, in questa circostanza
l'impresa della Crociata verrebbe ad avere in essi un impedimento non
trascurabile, proibiamo assolutamente, sotto pena di scomunica, che essi possano
aver luogo durante tre anni.
E poiché al felice compimento dell'impresa è somma- mente
necessario che i principi cristiani mantengano scambievolmente la pace, col
consiglio del santo concilio universale stabiliamo che almeno per quattro anni
si conservi una pace generale in tutto il mondo cristiano; i capi delle chiese
inducano quanti sono in discordia ad una piena pace o ad una tregua da
osservarsi ad ogni costo. Quelli poi che non volessero sottostare a queste
prescrizioni siano energicamente costretti con la scomunica alle persone e
l'interdetto alle loro terre, a meno che la gravità delle offese sia tale che
gli offensori non debbano godere della pace. Se costoro non temessero la censura
ecclesiastica, dovranno temere che l'autorità della chiesa metta in moto contro
di essi, come perturbatori di questa crociata il braccio secolare.
Noi, quindi, confidando nella misericordia di Dio Onnipotente
e nell'autorità dei beati apostoli Pietro e Paolo, in forza di quella potestà di
legare e di sciogliere che Dio, benché indegni, ci ha concesso (68), concediamo
pienamente a tutti quelli che personalmente e a proprie spese affronteranno il
disagio dell'impresa il perdono dei loro peccati, dei quali siano sinceramente
pentiti col cuore e confessati con la bocca, e promettiamo o nella retribuzione
dei giusti la pienezza della vita eterna; concediamo il perdono plenario dei
loro peccati a quelli che invece, non parteciperanno personalmente, ma
manderanno a loro spese solo persone adatte, a seconda delle loro possibilità e
del loro stato, ed a quelli che, anche se a spese di altri, andranno
personalmente.
Vogliamo e concediamo che di questa remissione in proporzione
dell'aiuto prestato e dell'intensità della loro devozione siano partecipi anche
tutti quelli che sovvenzioneranno la Terra Santa con i loro beni, o abbiano
contribuito con utili consigli e con aiuti. A tutti quelli finalmente, che
piamente prenderanno parte a questa comune impresa il concilio universale
accorda i suoi suffragi, perché giovi alla loro salvezza.
Note
(40) Cfr. Dt 25, 4; I
Cor 9, 9; I Tm 5, 18
(41) Cfr. I Cor 9, 13
(42) Concilio Lateranense III (1179) c. 4 (COD 213-214)
(43) Cfr. Fil 2, 21
(44) Rm 14, 23
(45) Mt 22, 21; Mr 12, 17; Lc 20, 25
(46) Rm 14, 4
(47) Concilio Lateranense III (1179), c. 19 (COD. 221)
(48) I Cor 7, 4
(49) I Cor 7, 3
(50) cfr. Gv 12, 24
(51) Concilio Lateranense III (1179) c. 10 (COD. 217)
(52) Rm 14, 10
(53) II Cor 5 ,10
(54) II Cor 9, 6
(55) Cfr. Mt 21, 12; Mr 11, 15; Gv 2, 14
(56) Cfr. IV Re 5, 20-27
(57) Cfr. At 8, 9-24
(58) Cfr. I Tess.5, 22
(59) Cfr. Lv 19, 19; Dt 22, 5 e 11
(60) Concilio di Toledo (589) c. 10
(61) Cfr. Col 3, 9
(62) sir 2, 14
(63) Dt 22, 11
(64) Cfr II Pt 2, 21
(65) Gv 13, 3; Cfr. Gv 3, 35
(66) Cfr. I Pt 1, 18-19
(67) Cfr. Mt 23, 3-4
(68) Cfr. Mt 16, 19; 18, 18
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