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Dall'11 al 30 novembre 1215
Papa Innocenzo III (1198-1216)
Tre sessioni. Settanta capitoli.
Tema: confessione di fede contro i Catari;
transustanziazione eucaristica;
confessione e comunione annuale.
COSTITUZIONI I-XXX
I
La fede cattolica
rediamo
fermamente e confessiamo semplicemente che uno solo è il vero Dio, eterno e
immenso, onnipotente, immutabile, incomprensibile e ineffabile, Padre, Figlio e
Spirito Santo, tre persone, ma una sola essenza, sostanza o natura
semplicissima. Il Padre (non deriva) da alcuno, il Figlio dal solo Padre, lo
Spirito Santo dall'uno e dall'altro, ugualmente, sempre senza inizio e senza
fine. Il Padre genera, il Figlio nasce, lo Spirito Santo procede. Sono
consostanziali e coeguali, coonnipotenti e coeterni, principio unico di tutto,
creatore di tutte le cose visibili e invisibili, spirituali e materiali. Con la
sua onnipotente potenza fin dal principio del tempo creò dal nulla l'uno e
l'altro ordine di creature: quello spirituale e quello materiale, cioè gli
angeli e il mondo, e poi l'uomo, quasi partecipe dell'uno e dell'altro, composto
di anima e di corpo. Il diavolo infatti, e gli altri demoni, da Dio sono stati
creati buoni per natura, ma sono diventati malvagi da sé stessi. E l'uomo ha
peccato per suggestione del demonio. Questa santa Trinità, una, secondo la
comune essenza, distinta secondo le proprietà delle persone, ha rivelato al
genere umano, per mezzo di Mosè, dei santi profeti e degli altri suoi servi la
dottrina di salvezza, secondo una sapientissima disposizione dei tempi. E
finalmente il Figlio unigenito di Dio, Gesù Cristo, incarnatosi per opera comune
della Trinità, concepito da Maria sempre vergine con la cooperazione dello
Spirito Santo, divenuto vero uomo, composto di anima razionale e di carne umana,
una sola persona in due nature, manifestò più chiaramente la via della vita.
Immortale e impassibile secondo la divinità, Egli si fece passibile e mortale
secondo l'umanità; anzi, dopo aver sofferto sul legno della croce ed esser morto
per la salvezza del genere umano, discese negli inferi, risorse dai morti e salì
al cielo; ma discese con l'anima, risorse con la carne, salì con l'uno e
l'altro; e verrà alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti e per
compensare ciascuno secondo le sue opere, i cattivi come i buoni. Tutti
risorgeranno coi propri corpi di cui ora sono rivestiti, per ricevere un
compenso secondo i meriti, buoni o cattivi che siano stati: quelli con il
diavolo riceveranno la pena eterna, questi col Cristo la gloria eterna.
Una, inoltre, è la chiesa universale dei fedeli, fuori della
quale nessuno assolutamente si salva. In essa lo stesso Gesù Cristo è sacerdote
e vittima, il suo corpo e il suo sangue sono contenuti realmente nel sacramento
dell'altare, sotto le specie del pane e del vino, transustanziati il pane nel
corpo, il sangue nel vino per divino potere; cosicché per adempiere il mistero
dell'unità, noi riceviamo da lui ciò che egli ha ricevuto da noi.
Questo sacramento non può compierlo nessuno, se non il
sacerdote, che sia stato regolarmente ordinato, secondo i poteri della chiesa
che lo stesso Gesù Cristo concesse agli apostoli e ai loro successori.
Il sacramento del battesimo, poi, che si compie nell'acqua,
invocando la indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, da chiunque
conferito secondo le norme e la forma usata dalla chiesa, giova alla salvezza
sia dei bambini che degli adulti. Se uno, dopo aver ricevuto il battesimo, è
nuovamente caduto nel peccato, può sempre riparare attraverso una vera
penitenza. Non solo le vergini e i continenti, ma anche i coniugi, che cercano
di piacere a Dio con la retta fede e la vita onesta, meritano di giungere
all'eterna beatitudine.
II
Gli errori dell'abate Gioacchino
Condanniamo, quindi, e riproviamo l'opuscolo o
trattato(1), che l'abate Gioacchino ha pubblicato contro il maestro Pietro
Lombardo sulla unità o essenza della Trinità, dove lo chiama eretico e stolto,
per aver detto nelle sue Sentenze: "Poiché il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo sono una realtà suprema, che né genera, né è generata, né procede" (2). Da
ciò egli conclude che il Lombardo ammette in Dio non una Trinità, ma una
Quaternità: ossia tre persone più la comune essenza, come un quarto elemento,
affermando chiaramente che non vi è cosa alcuna che sia Padre, Figlio e Spirito
Santo, né essenza, né sostanza, né natura, quantunque conceda che il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo sono una sola essenza, una sola sostanza, una sola
natura. Ma egli ritiene che questa unità non è vera e propria, bensì quasi
collettiva e analogica come quando si dice che molti uomini sono un popolo, e
che molti fedeli sono una chiesa, come nell'espressione:
La moltitudine dei credenti aveva un cuor solo e un'anima
sola (3); e Chi
aderisce a Dio forma un solo spirito (4)con lui.
Similmente: Chi pianta e chi irriga sono tutt'uno
(5); e tutti siano un solo cuore in Cristo
(6). Ancora nel libro dei Re: Il mio Popolo e il
tuo sono una cosa sola (7).
A provare questa sua opinione, egli adduce soprattutto
quella espressione che Cristo dice dei suoi seguaci nel Vangelo: Voglio, Padre,
che essi siano una cosa sola
in noi, come noi siamo uno,
Perché essi siano perfettamente uniti (8). In
realtà, dice, i fedeli del Cristo non sono una cosa sola, cioè una realtà comune
a tutti; essi sono un'unità, perché formano una sola chiesa a causa dell'unità
della fede e, finalmente, un solo regno per l'unità indissolubile dell'amore,
proprio come si legge nella lettera canonica di S. Giovanni:
Perché tre rendono testimonianza in cielo, il Padre, il
Verbo e lo Spirito Santo. E questi tre sono una cosa sola
(9), e aggiunge subito: e tre sono quelli che
rendono testimonianza in terra: lo spirito, l'acqua, e il sangue e questi tre
sono una cosa sola, come si legge in alcuni codici.
Noi, con l'approvazione del sacro concilio universale,
crediamo e confessiamo, con Pietro Lombardo, che esiste una somma sostanza,
incomprensibile e ineffabile, la quale è veramente Padre, Figlio e Spirito
Santo, le tre persone insieme, e ciascuna di esse singolarmente. In Dio, quindi,
vi è solo una Trinità, non una quaternità, poiché ognuna delle tre persone è
quella sostanza, essenza o natura divina, la quale è, essa sola, principio di
tutte le cose, e fuori della quale non se ne può trovare altra. Essa non genera,
non è generata, non procede, ma è il Padre che genera, il Figlio che è generato,
lo Spirito Santo che procede; in tale modo vi è distinzione nelle persone e
unità nella natura.
Quindi, se altro è il Padre, altro il Figlio, altro lo
Spirito Santo, non sono tuttavia altra cosa, ma ciò che è il Padre è il Figlio e
lo Spirito Santo; la stessa identica cosa, così da doversi credere, conforme
alla retta fede cattolica, che essi sono consostanziali.
Il Padre, infatti, generando il Figlio eternamente, gli
diede la sua sostanza, secondo quanto lui stesso attesta:
Ciò che il Padre mi ha dato è la più grande di tutte le
cose (10); e non si può certo dire che gli abbia
dato una parte della sua sostanza, e che una parte l'abbia ritenuta per sé:
perché la sostanza del Padre è indivisibile, in quanto del tutto semplice. E
neppure si può dire che il Padre, generando, abbia trasfuso nel Figlio la sua
sostanza, quasi che comunicandola al Figlio non l'abbia conservata per sé; in
questo caso avrebbe cessato di essere sostanza. E’ chiaro, quindi, che il
Figlio, nascendo, ha ricevuto la sostanza del Padre senza alcuna diminuzione, e
quindi il Padre e il Figlio hanno la medesima sostanza; in tal modo il Padre e
il Figlio sono la stessa cosa; e così lo Spirito Santo che procede dall'uno e
dall'altro.
Quando, allora, la Verità prega il Padre per i suoi
fedeli, dicendo: "Voglio, Padre, che essi siano una
cosa sola in noi, come noi siamo una cosa sola"
(11), il termine una cosa sola quando si tratta dei fedeli si deve prendere nel
senso di unione della carità nella grazia; per le persone divine, invece, deve
intendersi come unità di identità nella natura, come altrove dice la Verità:
Siate Perfetti com'è perfetto il vostro Padre
celeste (12). E’
come se dicesse, più chiaramente: "Siate
perfetti della perfezione della grazia,
come il vostro Padre celeste è perfetto
della perfezione che gli è naturale", cioè ciascuno a suo modo, perché tra il
creatore e la creatura per quanto la somiglianza sia grande, maggiore è la
differenza.
Se qualcuno, quindi, intendesse su questo argomento difendere
o approvare l'opinione, cioè la dottrina del suddetto Gioacchino, sia ritenuto
da tutti eretico. Con ciò, però, non vogliamo gettare un'ombra sul monastero di
Fiore, in cui lo stesso Gioacchino è stato maestro, poiché ivi l'insegnamento è
regolare e la disciplina salutare. Tanto più che lo stesso Gioacchino ci ha
inviato tutti i suoi scritti perché fossero approvati o corretti secondo il
giudizio della Sede apostolica. Ciò egli fece con una lettera, da lui dettata e
sottoscritta di proprio pugno, nella quale egli confessa senza tentennamenti di
tenere quella fede che ritiene la chiesa di Roma, madre e maestra, per volontà
di Dio, di tutti i fedeli.
Riproviamo e condanniamo anche la stravagante opinione
dell'empio Amalrico (13); la cui mente è stata così accecata dal padre della
menzogna, che la sua dottrina non tanto deve giudicarsi eretica, quanto
insensata.
III
Degli eretici
Scomunichiamo e anatematizziamo ogni eresia che si erge
contro la santa, ortodossa e cattolica fede, come l'abbiamo esposta sopra.
Condanniamo tutti gli eretici, sotto qualunque nome; essi hanno facce diverse,
male loro code sono strettamente unite l'una all'altra (14), perché convergono
tutti in un punto: sulla vanità. Gli eretici condannati siano abbandonati alle
potestà secolari o ai loro balivi per essere puniti con pene adeguate. I
chierici siano prima degradati della loro dignità; i beni di questi condannati,
se si tratta di laici, siano confiscati; se fossero chierici, siano attribuiti
alla chiesa, dalla quale ricevono lo stipendio.
Quelli che fossero solo sospetti, a meno che non abbiano
dimostrato la propria innocenza con prove che valgono a giustificarli, siano
colpiti con la scomunica, e siano evitati da tutti fino a che non abbiano
degnamente soddisfatto. Se perseverano per un anno nella scomunica, dopo quel
tempo siano condannati come eretici. Siano poi ammonite e, se necessario,
costrette con censura le autorità civili, di qualsiasi grado, perché, se
desiderano essere stimati e creduti fedeli, prestino giuramento di difendere
pubblicamente la fede: che essi, cioè, cercheranno coscienziosamente, nei limiti
delle loro possibilità, di sterminare dalle loro terre tutti quegli eretici che
siano stati dichiarati tali dalla chiesa. D'ora innanzi, chi sia assunto ad un
ufficio spirituale o temporale, sia tenuto a confermare con giuramento, il
contenuto di questo capitolo.
Se poi un principe temporale, richiesto e ammonito dalla.
chiesa, trascurasse di liberare la sua terra da questa eretica infezione, sia
colpito dal metropolita e dagli altri vescovi della stessa provincia con la
scomunica; se poi entro un anno trascurasse di fare il suo dovere, sia informato
di ciò il sommo pontefice, perché sciolga i suoi vassalli dall'obbligo di
fedeltà e lasci che la sua terra sia occupata dai cattolici, i quali, sterminati
gli eretici, possano averne il possesso senza alcuna opposizione e conservarla
nella purezza della fede, salvo, naturalmente il diritto del signore principale,
purché questi, non ponga ostacoli in ciò, né impedimenti.
Lo stesso procedimento si dovrà osservare con quelli che non
abbiano dei signori sopra di sé.
I cattolici che, presa la croce, si armeranno per
sterminare gli eretici, godano delle indulgenze e dei santi privilegi, che sono
concessi a quelli che vanno in aiuto della Terra Santa. Decretiamo, inoltre, che
quelli che prestano fede agli eretici, li ricevono, li difendono, li aiutano,
siano soggetti alla scomunica; e stabiliamo con ogni fermezza che chi fosse
stato colpito dalla scomunica, e avesse trascurato di dare soddisfazione entro
un anno, da allora in poi sia ipso facto
colpito da infamia, e non sia ammesso né ai pubblici uffici o consigli, né ad
eleggere altri a queste stesse cariche, né a far da testimone. Sia anche
"intestabile", cioè privato della facoltà di fare testamento e della capacità di
succedere nell'eredità. Nessuno, inoltre, sia obbligato a rispondergli su
qualsiasi argomento; egli, invece, sia obbligato a rispondere agli altri. Se
egli fosse un giudice, la sua sentenza non abbia alcun valore, e nessuna causa
gli venga sottoposta. Se fosse un avvocato, non gli venga affidata la difesa; se
fosse un notaio, i documenti da lui compilati, siano senza valore, anzi siano
condannati col loro condannato autore. Lo stesso comandiamo che venga osservato
in casi simili a questi.
Se poi si tratta di un chierico, sia deposto dall’ufficio e
dal beneficio: infatti chi ha una colpa maggiore, sia punito con una pena più
grave. Chi trascurasse di evitarli, dopo la dichiarazione di scomunica da parte
della chiesa, sia colpito dalla scomunica fino a che non abbia dato la debita
soddisfazione.
I chierici non amministrino a questi uomini pestilenziali i
sacramenti della chiesa; né osino dare ad essi sepoltura cristiana; non
accettino le loro elemosine o le loro offerte. Diversamente, siano privati del
loro ufficio, e non tornino mai più in suo possesso, senza un indulto speciale
della sede apostolica. La stessa disposizione va applicata a qualsiasi
religioso, senza tener conto dei loro privilegi in quella diocesi, in cui
avessero avuto l'ardire di provocare tali eccessi.
Ma poiché alcuni, sotto
l'apparenza della pietà, negano però (come dice
l'Apostolo) la sua essenza
(15), e si attribuiscono la facoltà di predicare, mentre lo stesso Apostolo
dice: Come potranno predicare, se non sono mandati?
(16), tutti quelli cui sia stato proibito, o che senza essere stati mandati
dalla sede apostolica o dal vescovo cattolico del luogo, presumessero di
usurpare in pubblico o in privato l'ufficio di predicare, siano scomunicati, e,
qualora non si ravvedessero al più presto, siano puniti con altra pena
proporzionata.
Inoltre ciascun arcivescovo o vescovo deve personalmente o
per mezzo dell'arcidiacono o di persone capaci e oneste, visitare due o almeno
una volta all'anno, la sua diocesi se vi è notizia della presenza di eretici, ed
ivi costringa tre o anche più uomini di buona fama, o addirittura, se sembrerà
opportuno, tutti gli abitanti dei dintorni, a giurare se vi sono degli eretici,
o gente che tiene riunioni segrete, o che si al- lontana nella vita e nei
costumi dal comune modo di comportarsi dei fedeli. Il vescovo convochi gli
accusati alla sua presenza; e se questi non si saranno giustificati dalla colpa
loro imputata, o, se dopo l'espiazione ricadranno nella loro primitiva perfidia,
siano puniti secondo i canoni. Chi rifiutasse il carattere sacro del giuramento
e con riprovevole ostinazione non volesse giurare, per questo stesso motivo sia
considerato eretico.
Vogliamo, dunque, e ordiniamo, e comandiamo rigorosa- mente
in virtù di santa obbedienza, che i vescovi vigilino diligentemente nelle loro
diocesi all'efficace esecuzione di queste norme, se vogliono evitare le pene
canoniche. Se qualche vescovo, infatti, si mostrerà negligente o troppo lento
nel liberare la sua diocesi dai fermenti ereticali quando la loro presenza fosse
certa, sia deposto dall'ufficio episcopale e sia sostituito da un uomo adatto,
il quale voglia e sappia confondere la malvagità degli eretici.
IV
L'orgoglio dei greci contro i latini
Quantunque sia nostra intenzione favorire e onorare i Greci
che in questi nostri tempi sono ritornati all'obbedienza della sede apostolica,
rispettando i loro costumi e i loro riti per quanto possiamo farlo nel Signore,
non vogliamo tuttavia e non possiamo essere remissivi di fronte a usi che
importano un pericolo per le anime e detraggono all'onore della chiesa. Da
quando, la chiesa Greca con alcuni suoi complici e fautori si è sottratta
all'obbedienza della sede apostolica, i Greci hanno cominciato a disprezzare
talmente i Latini che, tra le altre cose che compivano ampiamente per
offenderli, quando i sacerdoti Latini celebravano sui loro altari essi si
rifiutavano di celebrare su di essi il santo sacrificio, se prima non erano
stati lavati, quasi fossero stati contaminati. Inoltre osavano ribattezzare
temerariamente quelli che erano già stati battezzati dai Latini, cosa che
alcuni, a quanto abbiamo sentito dire, fanno ancora oggi senza alcun riguardo.
Volendo, quindi, toglier dalla chiesa di Dio così grave
scandalo, secondo il parere del sacro concilio comandiamo loro severamente che
cessino di agire in tal modo, confermandosi come figli obbedienti della
sacrosanta Romana chiesa, loro madre, perché vi sia
un solo ovile ed un solo pastore (17).
Se qualcuno osasse fare ancora qualche cosa di simile,
colpito dalla scomunica, sia deposto da ogni ufficio e beneficio ecclesiastico.
V
Della dignità dei patriarchi
Rinnovando gli antichi privilegi delle sedi patriarcali,
decretiamo, con l'approvazione del santo e universale concilio, che, dopo la
chiesa Romana, la quale per volontà del Signore ha il primato della potestà
ordinaria su tutte le altre chiese, come madre e maestra di tutti i fedeli
cristiani, la chiesa di Costantinopoli abbia il primo posto, l'Alessandrina il
secondo, quella di Antiochia il terzo, quella di Gerusalemme il quarto, ciascuna
col proprio rango; così che, dopo che i loro prelati hanno ricevuto dal Romano
pontefice il pallio, simbolo della pienezza della loro dignità pontificale,
possano lecitamente dare a loro volta, quando sia stato prestato loro il
giuramento di fedeltà e di obbedienza, il pallio ai loro suffraganei, ricevendo
per sé la professione canonica, e per la chiesa Romana la promessa di
obbedienza.
Facciano anche portare dinanzi a sé, dappertutto, la croce
del Signore, meno che in Roma, e dovunque fosse presente il Romano pontefice o
un suo legato, che faccia uso delle insegne della dignità apostolica. In tutte
le province soggette alla loro giurisdizione, quando è necessario, si faccia
ricorso ad essi, salvi gli appelli interposti alla sede apostolica, a cui
bisogna che tutti si attengano umilmente.
VI
Dei concili provinciali
Come è stato stabilito dai santi padri, ì metropoliti non
omettano di celebrare ogni anno con i loro suffraganei i concili provinciali; in
essi si tratti diligentemente, nel timore di Dio, della correzione dei peccati e
della riforma dei costumi, specialmente nel clero; sì rileggano le norme
canoniche, e specialmente quanto è stato stabilito in questo concilio generale,
perché vengano osservate, infliggendo le pene dovute ai trasgressori.
Per conseguire efficacemente tale scopo, i metropoliti,
stabiliscano in ogni diocesi delle persone previdenti e oneste, le quali per
tutto l'anno, senza alcuna giurisdizione, investighino con zelo quello che sia
degno di correzione e di riforma e riferiscano fedelmente al metropolita, ai
suffraganei e ad altri nel successivo concilio, perché su questi ed altri punti,
secondo quanto è richiesto dall'utilità e dall'onestà, possano prendere adeguate
deliberazioni. Quanto è stabilito, sia osservato, e lo si pubblichi nei sinodi
vescovili, da celebrarsi ogni anno nelle singole diocesi.
Chi, poi, si mostrerà negligente nel curare l'adempimento di
questa norma salutare, sia sospeso dai suoi benefici e dal suo ufficio, fino a
che non gli sia tolta la sanzione dal suo superiore.
VII
Della correzione delle colpe
Con ferma disposizione stabiliamo che i prelati attendano con
prudente diligenza a correggere le mancanze dei loro sudditi, specie dei
chierici, e alla riforma dei costumi, altrimenti dovranno rendere conto del loro
sangue (18).
Perché possano compiere liberamente questo loro dovere di
correzione e di riforma, decretiamo che nessuna consuetudine o appello impedisca
l'esecuzione delle loro decisioni a meno che non abbiano ecceduto nei modi. Le
infrazioni dei canonici della chiesa cattedrale, tuttavia, in cui è solito
intervenire il capitolo, saranno corrette da esso nelle chiese che finora hanno
avuto tale consuetudine, dietro ammonizione e ingiunzione del vescovo ed entro
un tempo conveniente, che questi stabilirà. Altrimenti il vescovo, da quel
momento, tenendo Dio solo dinanzi agli occhi, e superando ogni opposizione, non
tardi a correggerli con la censura ecclesiastica, come richiederà la cura delle
anime. Non ometta neppure di emendare anche altre eventuali trasgressioni,
secondo che richiederà il bene delle anime, osservando naturalmente il debito
modo in ogni cosa.
Se poi i canonici, senza un motivo vero e plausibile, ma per
disprezzo del vescovo, sospendessero gli uffici divini, egli, se lo crede,
celebri nella chiesa cattedrale; e il metropolita, dietro le sue rimostranze,
considerandosi in ciò da noi delegato, dopo esser venuto a conoscenza del vero
stato delle cose, li punisca talmente con la censura ecclesiastica, da indurli
in seguito a non commettere più tali eccessi, almeno per timore della pena.
I responsabili delle chiese evitino di trasformare questo
salutare decreto in un mezzo di guadagno o in altro peso, ma lo eseguano con
zelo e fedeltà, se vorranno sfuggire alle pene canoniche, perché su questo punto
la sede apostolica, con l'aiuto del Signore, sarà particolarmente vigilante.
VIII
Delle inchieste
"Come e in qual modo il superiore debba procedere
nell'informarsi sulle colpe dei sudditi e nel punirle, si deduce facilmente
dagli esempi dell’antico e del nuovo Testamento, da cui derivano le norme
canoniche" (19); ciò, secondo quanto avevamo già stabilito e che ora confermiamo
con l'approvazione del sacro concilio.
Si legge infatti nel Vangelo, che quel fattore che fu
accusato presso il suo signore di aver dissipato i suoi beni, si sentì dire da
lui: Cosa sento dire di le? Rendimi conto della tua
gestione, infatti non potrai più tenere tale ufficio
(20). E nella Genesi il Signore dice: Discenderò e
vedrò se davvero hanno operato conforme al grido che è giunto fino a me
(21).
Queste autorità dimostrano chiaramente che non solo
quando manca un suddito, ma anche quando sbaglia un superiore, se le voci e le
lamentele giungono alle orecchie del superiore non da parte di malevoli o di
maldicenti, ma da persone prudenti e oneste, e non una sola volta ma spesso
(come sottolineano le lamentele e le voci), tocca al superiore portare il caso
davanti agli anziani della chiesa per cercare con maggior diligenza la verità. E
se il caso lo richiede, la pena canonica punisca l'errore del colpevole, di modo
che il superiore non sia nello stesso tempo accusatore e giudice, ma adempia il
suo dovere, mosso dalle lamentele o dalle voci che denunciano. Tali norme devono
essere applicate ai sudditi, e tanto più ai superiori posti come bersaglio
alle saette (22). E
poiché questi non possono soddisfare tutti, dovendo a causa del loro ufficio non
solo convincere, ma anche rimproverare, qualche volta addirittura sospendere, e
talora vincolare con pene, frequentemente incorrono nell'odio di molti e sono
oggetto di insidie. Per questo i santi padri stabilirono prudentemente che non
si sia facile nell'ammettere accuse contro i prelati, perché non avvenga che,
scosse le colonne, cada l'edificio (23); si usi invece molta cautela, sbarrando
la porta alle accuse false e alle malignità.
Essi vollero proteggere i prelati da accuse ingiuste, ma
anche inculcare loro il timore di peccare d'arroganza. Essi hanno trovato un
rimedio adatto per l'uno e per l'altro male: ogni accusa di un delitto che
implica diminutio capitis, ossia la degradazione, non sia ammessa in nessun modo
senza che prima vi sia stata l'iscrizione (24). E tuttavia qualora uno fosse
stato diffamato in tal modo, per le sue colpe, che le voci prendono consistenza
e non si possano più dissimulare senza scandalo né tollerare senza pericolo,
allora senza dubbi né scrupoli si proceda alla ricerca e alla punizione delle
colpe, non certo mossi dall'odio, ma dall'amore. Se la colpa fosse grave, ma non
tale da implicare la degradazione, il colpevole sia però allontanato da ogni
ufficio, essendo conforme all'insegnamento del Vangelo, che l'amministratore
venga allontanato dall'amministrazione di cui non è in grado di rendere conto
(25).
Deve essere presente colui contro il quale si fa l'inchiesta,
a meno che non sia in contumacia; gli si espongano i capi di accusa sui quali
verte l'inchiesta, perché possa difendersi; gli si devono far conoscere le
accuse portate contro di lui, e anche i nomi dei testimoni, perché sappia di che
è accusato e da chi; siano permesso anche le eccezioni e le repliche legittime,
affinché col tacere i nomi non si favorisca l'audacia di infamare e con
l'esclusione delle eccezioni, quella di deporre il falso.
Il prelato deve correggere diligentemente le colpe dei
sudditi, piuttosto che lasciare colpevolmente impuniti i loro errori. Contro
questi - per tacere di colpe notorie - si può procedere in tre modi: accusa,
denuncia, inchiesta, affinché però si usi sempre una diligente cautela, e non
avvenga che per un guadagno insignificante si giunga ad una perdita grave, come
l'accusa deve essere preceduta dalla legittima iscrizione, così anche la
denuncia dev'essere preceduta da un caritatevole ammonimento, e l'inchiesta
giudiziaria dalla presentazione dell'accusa; anche la forma della sentenza
rispetti le regole della procedura giudiziaria.
Quest'ordine, tuttavia, non deve essere sempre osservato con
i regolari i quali, quando un giusto motivo lo richieda, possono più facilmente
e con maggior libertà essere allontanati dal loro ufficio dai propri superiori.
IX
Riti diversi nella stessa fede
Poiché in più parti, entro l'ambito della stessa città e
diocesi sono raccolti popoli di diverse lingue, che nell'ambito dell'unica fede
hanno riti e costumi diversi, comandiamo severamente che i vescovi di queste
città o diocesi nominino persone adatte, che possano celebrare nei diversi riti
e lingue gli uffici divini e amministrare loro i sacramenti, istruendoli con la
parola e con l'esempio.
Proibiamo, però, assolutamente che una stessa città o diocesi
abbia più vescovi, perché un corpo con più teste è come mostro. Se, quindi, per
le ragioni accennate, una urgente necessità lo richieda, il vescovo del luogo
con matura decisione nomini suo vicario, per questo ambito, un prelato cattolico
di quella nazione che gli sia soggetto e obbediente in ogni cosa. Chi si
comportasse diversamente sarà passibile di scomunica, e, se non si pente sarà
deposto da ogni ministero con l'aiuto, se necessario, del braccio secolare per
reprimere tanta insolenza.
X
La scelta di predicatori
Tra le altre cose che riguardano la salvezza del popolo
cristiano, si sa che il nutrimento della parola di Dio, è tra i più necessari,
poiché come il corpo si nutre di cibo materiale, così l'anima di quello
spirituale. Non di solo Pane, infatti, vive l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (26).
Avviene spesso che i vescovi per le molteplici occupazioni,
per la cattiva salute, per gli attacchi dei nemici, o per altri motivi - per
tacere dell'ignoranza, cosa assolutamente riprovevole in essi, e da non
tollerarsi più in nessun modo - non riescono da sé a predicare al popolo la
parola di Dio, specie quando le diocesi sono ampie ed estese. Stabiliamo che i
vescovi scelgano persone adatte ad attendere perciò saltuariamente all'ufficio
della santa predicazione, potenti nella parola e nelle opere (27), le quali,
visitino, in loro vece, le popolazioni loro affidate, le edifichino con la
parola e con l'esempio. Se ne hanno bisogno, procurino loro quanto è necessario
perché le privazioni non li obblighino ad abbandonare l'impresa.
Comandiamo, quindi, che, sia nelle cattedrali che nelle altre
chiese collegiate vengano scelte persone capaci, di cui i vescovi possano
servirsi come coadiutori e cooperatori, non solo per la predicazione, ma anche
per ascoltare le confessioni e imporre le penitenze, e per gli altri problemi
che riguardano la salvezza delle anime. Chiunque manchi di assolvere a questo
dovere, sarà punito severamente.
XI
Dei maestri di scuola
Alcuni per mancanza di mezzi non hanno possibilità di
imparare a leggere, né opportunità di miglioramento; nel concilio Lateranense
(28) si provvide, con pia disposizione che in ogni chiesa cattedrale si
assegnasse un beneficio conveniente ad un maestro, che istruisse gratuitamente i
chierici della stessa chiesa e altri scolari poveri, venendo così incontro alle
necessità del maestro e aprendo la via alla scienza agli scolari.
Poiché in molte chiese ciò non si osserva affatto, volendo
ridare vigoria tale prescrizione, aggiungiamo che non solo in ogni chiesa
cattedrale, ma anche nelle altre in cui vi siano mezzi sufficienti, venga scelto
dal prelato un maestro adatto; esso sia scelto insieme col capitolo, o con la
maggioranza di esso e la parte più prudente; questi istruirà i chierici di
quelle chiese e delle altre, gratuitamente, nella grammatica e nelle altre
discipline come meglio potrà.
La chiesa metropolitana abbia tuttavia un teologo che possa
istruire i sacerdoti e gli altri nella sacra scrittura, e li formi specialmente
in quanto riguarda la cura delle anime. A ciascun maestro sia assegnata dal
capitolo la rendita di una sola prebenda, e altrettanto dal metropolita per il
teologo; con ciò, però, egli non entra a far parte del capitolo, ma percepisce
il beneficio solo finché dura l'insegnamento. Se poi la chiesa metropolitana si
trova gravata da due insegnanti, allora essa provveda al teologo nel modo che
abbiamo detto, e al maestro di grammatica faccia in modo che provveda
sufficientemente un'altra chiesa della città o della diocesi.
XII
Dei capitoli generali dei monaci
In ogni regno o provincia si tenga ogni tre anni, salvo il
diritto dei vescovi diocesani, un capitolo generale degli abati e di quei priori
senza abati propri, che sinora non si celebravano. Ad esso prendano parte tutti,
a meno che non abbiano un impedimento canonico. Si raccolgano presso uno dei
monasteri adatto a riceverli con questo limite, però, che nessuno di essi porti
più di sei cavalcature né più di otto persone. Invitino, con carità, a
inaugurare questo sistema due abati vicini dell'ordine Cistercense, perché
possano assisterli col loro consiglio e l'aiuto opportuno, dato che essi hanno
una lunga consuetudine e maggior esperienza nel celebrare questi capitoli.
Questi, senza che qualcuno possa opporsi, portino con sé due dei loro, che
possano essere utili; questi quattro presiedano al capitolo generale in modo
però che nessuno di essi abbia l'autorità di superiore e possano, con matura
decisione, essere cambiati all'occorrenza.
Questo capitolo sia celebrato per alcuni giorni continui,
fissi, secondo l'uso dei Cistercensi; in esso si tratti diligentemente della
riforma dell'ordine e dell'osservanza della regola; e quello che sarà stato
stabilito con l'approvazione di quei quattro, sia osservato da tutti
inviolabilmente, senza alcuna scusa, contraddizione o appello. Si stabilisca
tuttavia dove, alla prossima scadenza, sarà celebrato il prossimo capitolo.
I partecipanti vivano in comune, e sostengano in proporzione
tutte le spese comuni; se non possono essere alloggiati tutti insieme, siano
sistemati almeno in diversi nelle stesse case.
Siano stabiliti anche, in questo capitolo, dei religiosi
prudenti che, secondo criteri stabiliti, visitino in vece nostra le singole
abbazie del regno o della provincia, non solo dei monaci, ma anche delle monache
per correggere e riformare ciò che ha bisogno di correzione e di riforma. Se
essi riterranno che il superiore di un luogo dev'essere assolutamente deposto,
lo denunceranno al vescovo, perché questi lo allontani. Se questi non lo fa, gli
stessi visitatori sottoporranno la questione alla sede apostolica.
Intendiamo e comandiamo che questa disposizione venga
osservata anche dai Canonici regolari, secondo la loro regola.
Se nell'esecuzione di queste nuove norme sorgesse qualche
difficoltà, che non potesse essere risolta dalle persone designate, si
riferisca, senza provocare scandalo, alla sede apostolica perché esprima il suo
giudizio, osservando, naturalmente, ogni altra norma che sia stata decisa
all'unanimità.
I vescovi diocesani, però, si studino di riformare in tal
modo i monasteri soggetti alla loro giurisdizione, che quando i suddetti
visitatori giungono presso di essi, vi trovino più cose da lodare che da
riformare. Si guardino bene, ad ogni modo, di non aggravare questi monasteri con
oneri indebiti, perché noi teniamo al rispetto dei diritti dei superiori
altrettanto quanto al rispetto della giustizia verso gli inferiori.
Ancora, comandiamo severamente sia ai vescovi diocesani, che
ai presidenti dei capitoli, che vietino con la censura ecclesiastica, e senza
appello gli avvocati, i patroni, i vicesignori, i reggenti e i consoli, i
grandi, i cavalieri e chiunque altro, perché non si azzardino a danneggiare i
monasteri nelle persone e nei beni. E non manchino di costringere alla
riparazione quelli che l'avessero fatto, perché Dio onnipotente sia servito
nella pace e nella libertà.
XIII
Proibizione di nuovi ordini religiosi
Perché l'eccessiva varietà degli ordini religiosi non sia
causa di grave confusione nella chiesa di Dio, proibiamo rigorosamente che in
futuro si fondino nuovi ordini.
Chi quindi volesse abbracciare una forma religiosa di vita,
scelga una di quelle già approvate. Ugualmente chi volesse fondare una nuova
casa religiosa faccia sua la regola e le istituzioni degli ordini religiosi già
approvati.
Proibiamo anche che uno sia monaco in diversi monasteri, e
che un solo abate possa presiedere a più monasteri.
XIV
Punizioni per i chierici incontinenti
Perché i costumi e il comportamento del clero siano
riformati in meglio, tutti cerchino di vivere una vita pura e casta,
specialmente quelli che hanno ricevuto gli ordini sacri: si guardino, quindi, da
ogni vizio di impurità, specie da quello per cui
l'ira di Dio scese dal cielo sui figli dalla ribellione
(29), affinché possano servire Dio onnipotente con cuore puro e corpo casto.
E perché un facile perdono non sia incentivo alla
trasgressione, stabiliamo che chi sia preso in flagrante delitto di
incontinenza, sia punito secondo le sanzioni canoniche, in proporzione del suo
peccato: e vogliamo che queste norme canoniche vengano più efficacemente e più
strettamente osservate, in modo che quelli che il timore di Dio non trattiene
dal male, siano almeno frenati dalla pena temporale dal cadere nel peccato.
Se, quindi, qualcuno, sospeso per questo motivo, presumesse
di celebrare i divini misteri, non solo sia spogliato dei benefici
ecclesiastici, ma sia anche deposto per questa duplice colpa, e per sempre. I
prelati che sostenessero tali peccatori nella loro iniquità, specialmente se per
denaro o per qualche altro utile temporale, siano soggetti alla stessa pena.
Quelli che, secondo l'uso della loro regione, non hanno rinunziato all'unione
coniugale, se cadessero in peccato, siano puniti più gravemente, dato che hanno
la possibilità di godere del legittimo matrimonio.
XV
Contro l'ubriachezza dei chierici
Tutti i chierici si guardino bene dall'ingordigia e
dall'ubriachezza; se essi non abusano del vino, il vino non abuserà di loro e
nessuno sia incitato a bere perché l'ubriachezza oscura l'intelletto e suscita
le passioni carnali.
Stabiliamo, quindi, che si sradichi l'abuso, per cui in
alcune regioni i bevitori si incitano a vicenda a bere ed è più degno di lode
chi riesce a farne ubriacare di più e a bere più bicchieri.
Se, perciò, qualcuno si rende colpevole su questo punto, e,
ammonito dal superiore, non si corregge come si deve, sia sospeso dal beneficio
e dall'ufficio. La caccia degli animali e degli uccelli è proibita a tutti
quelli che appartengono al clero. E non osino, quindi, avere cani o uccelli da
caccia.
XVI
Le vesti dei chierici
I chierici non esercitino mestieri propri dei secolari e non
si diano agli affari, specie se poco onesti. Non assistano a giochi di mimi, di
giocolieri e di commedianti. Evitino assolutamente le osterie, a meno che non si
tratti di un caso di necessità, quando si trovano in viaggio. Non giochino
d'azzardo o ai dadi, e non assistano a simili giochi. Portino una corona (di
capelli) e una tonsura conveniente, e si applichino diligentemente agli uffici
divini e agli studi onesti. Indossino soprabiti chiusi, che non siano troppo
corti o troppo lunghi. Non usino stoffe rosse o verdi, guanti e scarpe troppo
eleganti o a punta, freni, selle, fasce e sproni dorati o con altri ornamenti
superflui. Non portino cappe con maniche nella chiesa e neppure fuori - almeno
quelli che sono sacerdoti o dignitari - a meno che un giustificato motivo non
consigli di mutare il vestito. Non portino in nessun modo fibbie né legacci con
ornamenti d'oro e d'argento e neppure l'anello, eccetto quelli cui spetta a
motivo della loro dignità.
I vescovi, in pubblico e in chiesa usino tutti abiti di lino,
a meno che siano monaci, che devono portare l'abito monastico. Non usino in
pubblico, mantelli aperti, ma ben chiusi dietro il collo e sul petto.
XVII
Dei festini dei prelati e della loro
negligenza per gli uffici divini
Deploriamo che non solo alcuni chierici minori, ma anche
certi prelati passano una metà della notte in baldorie superflue e in
chiacchiere illecite, per non dire altro; questi dormono il resto della notte,
si svegliano appena al canto degli uccelli, a giorno tardo e restano assonnati
il resto del mattino.
Vi sono altri che celebrano la messa appena quattro volte
l'anno; e, ciò che è peggio, non vogliono neppure assistervi; e se per caso
qualche volta sono presenti quando è celebrata, fuggendo il silenzio del coro,
vanno fuori a parlare con i laici; e così seguono discorsi inopportuni e non
prestano invece alcuna attenzione alle cose divine.
Proibiamo, quindi, assolutamente queste ed altre cose simili
sotto pena della sospensione, e comandiamo severamente in virtù di santa
obbedienza, che essi recitino il divino ufficio sia diurno che notturno, come
Dio concederà loro, con zelo pari alla devozione.
XVIII
Sentenze di morte e duelli proibiti ai
chierici
Nessun chierico sottoscriva o pronunci una sentenza di morte,
né esegua una pena capitale né vi assista. Chi contro questa prescrizione,
intendesse recar danno alle chiese o alle persone ecclesiastiche, sia colpito
con la censura ecclesiastica. Nessun chierico scriva o detti lettere implicanti
una pena di morte; e quindi nelle corti dei principi questo incarico venga
affidato non a chierici, ma a laici.
Similmente nessun chierico venga messo a capo di predoni o di
balestrieri, o, in genere, di uomini che spargono sangue; i suddiaconi, i
diaconi, i sacerdoti non esercitino neppure l'arte della chirurgia che comporta
ustioni e incisioni; nessuno, finalmente, accompagni con benedizioni le pene
inflitte con acqua bollente o gelata, o col ferro ardente, salve, naturalmente
le proibizioni che riguardano le monomachie, cioè i duelli, già promulgate.
XIX
Divieto di ingombrare le chiese con
oggetti profani
Non vogliamo tollerare che alcuni chierici si servano
delle chiese per depositare le suppellettili loro e di altri di modo che esse
assomigliano più a case di laici che a delle basiliche di Dio.
Essi dimenticano che il Signore non permetteva che un vaso
venisse portato per il tempio (30).
Altri non hanno per le loro chiese alcuna cura, permettono
che i vasi sacri, i paramenti liturgici, le nappe dell'altare, e perfino i
corporali, siano così sporchi che ad alcuni fanno ribrezzo.
Poiché, dunque, lo zelo della casa di Dio ci divora (31),
proibiamo con ogni fermezza di depositare queste suppellettili nelle chiese,
salvo che, in caso di incursioni nemiche, di incendi improvvisi, o di altre
urgenti necessità, non si debba cercar rifugio in esse a condizione che passato
il pericolo gli oggetti siano riportati al loro posto. Comandiamo anche che i
luoghi di culto, i vasi sacri, i corporali, le vesti cui abbiamo accennato,
siano conservati puliti. E’ infatti assurdo che si tolleri negli oggetti sacri
tale sporcizia, che sarebbe vergognosa anche nelle cose profane.
XX
Il Crisma e l'Eucarestia devono essere
custoditi sotto chiave
Ordiniamo che in tutte le chiese il crisma e l'Eucarestia
debbano esser conservati scrupolosamente sotto chiave, perché nessuna mano
temeraria possa impadronirsi di essi profanandoli con usi innominabili. Se il
custode li abbandona, sia sospeso dall'ufficio per tre mesi; e se per la sua
negligenza accadesse qualche cosa di abominevole, sia assoggettato ad una pena
più grave.
XXI
Della confessione, dei segreto
confessionale, del dovere di comunicarsi almeno a Pasqua
Qualsiasi fedele dell'uno o dell'altro sesso, giunto all'età
di ragione, confessi fedelmente, da solo, tutti i suoi peccati al proprio
parroco almeno una volta l'anno, ed esegua la penitenza che gli è stata imposta
secondo le sue possibilità; riceva anche con riverenza, almeno a Pasqua, il
sacramento dell'Eucarestia, a meno che per consiglio del proprio parroco non
creda opportuno per un motivo ragionevole di doversene astenere per un certo
tempo. Altrimenti finché vive gli sia proibito l'ingresso in chiesa, e - alla
sua morte - la sepoltura cristiana. Questa salutare disposizione sia pubblicata
frequentemente nelle chiese, perché nessuno nasconda la propria cecità con la
scusa dell'ignoranza.
Se poi qualcuno per un giusto motivo volesse confessare i
suoi peccati ad un altro sacerdote, prima chieda e ottenga la licenza dal
proprio parroco, poiché diversamente l'altro non avrebbe il potere di assolverlo
o di legarlo (32).
Il sacerdote, poi, sia discreto e prudente; come un esperto
medico versi vino e olio (33) sulle piaghe del ferito, informandosi
diligentemente sulle circostanze del peccatore e del peccato, da cui
prudentemente possa capire quale consiglio dare e quale rimedio apprestare,
diversi essendo i mezzi per sanare l'ammalato.
Si guardi, poi, assolutamente dal rivelare con parole, segni
o in qualsiasi modo l'identità del peccatore; se avesse bisogno del consiglio di
persona più prudente, glielo chieda con cautela senza alcun accenno alla
persona: poiché chi osasse rivelare un peccato a lui manifestato nel tribunale
della penitenza, decretiamo che non solo venga deposto dall'ufficio sacerdotale,
ma che sia rinchiuso sotto rigida custodia in un monastero, a fare penitenza per
sempre.
XXII
Gli infermi provvedano prima all'anima
poi al corpo
L'infermità del corpo dipende talora dal peccato, come
disse il Signore all'ammalato che aveva sanato: Va
e non voler più peccare, perché non debba accaderti di peggio
(34), col presente decreto pertanto stabiliamo e comandiamo severamente ai
medici dei corpi che quando sono chiamati presso gli infermi, prima di tutto li
ammoniscano e li inducano a chiamare i medici delle anime, cosicché dopo che è
stato provvisto alla salute spirituale degli infermi, si proceda al rimedio
della medicina corporale con maggior efficacia: cessando infatti la causa, cessa
anche l'effetto.
Questo decreto è motivato dal fatto che alcuni, quando
soffrono, e i medici cercano di persuaderli a provvedere alla salute della loro
anima, cadono in una estrema disperazione, da cui segue più facilmente il
pericolo di morte.
I medici che trasgredissero, dopo la sua pubblicazione da
parte dei prelati locali, questa nostra costituzione, siano esclusi
dall'ingresso in chiesa fino a quando non abbiano soddisfatto nel debito modo
per questa trasgressione.
Del resto, poiché l'anima è molto più preziosa del corpo,
proibiamo ai medici sotto minaccia di anatema di consigliare all'ammalato per la
salute del corpo qualche cosa che si risolva in danno per l'anima.
XXIII
Una chiesa cattedrale o regolare non
resti vacante oltre tre mesi
Perché il lupo rapace non si impadronisca del gregge del
Signore (35) per mancanza del pastore, o non avvenga che una chiesa, priva del
suo capo, vada incontro a qualche grave danno nei suoi beni, volendo ovviare ai
pericoli delle anime e provvedere alla sicurezza delle chiese, stabiliamo che
una chiesa cattedrale o regolare non debba restar vacante oltre i tre mesi; dopo
tale termine se, pur cessando il giusto impedimento, non è stata fatta
l'elezione, quelli che avrebbero dovuto farla siano privati del potere di
eleggere, e questo sia devoluto al superiore immediato.
Quegli cui è passato il potere, avendo Dio dinanzi agli
occhi, provveda canonicamente entro tre mesi, col consiglio del capitolo e di
altre persone prudenti, alla chiesa rimasta vedova, con persona adatta della
stessa chiesa, o, se non se ne trovasse, di un'altra, sotto pena di sanzione
canonica.
XXIV
L'elezione per scrutinio o per
compromesso
A causa delle diverse forme di elezione, che si cerca sempre
di escogitare, sorgono molti impedimenti e grandi pericoli per le chiese
vacanti. Stabiliamo che in caso di elezione, alla presenza di tutti quelli che
devono, vogliono e possono intervenire, siano scelte nel collegio tre persone
che godono la comune fiducia, le quali in segreto raccolgano diligentemente ad
uno ad uno il voto di tutti; poi messa ogni cosa in scritto, la pubblichino
davanti a tutti. Respinta ogni possibilità di appello, fatto lo spoglio sia
proclamato eletto quello che ha ottenuto l'unanimità o il voto della
maggioranza, o della parte più qualificata del capitolo. Si potrebbe anche
affidare il compito dell'elezione ad un certo numero di persone idonee, che a
nome di tutti provvedano alla chiesa vacante il pastore. Ogni altra procedura
non sia valida a meno che non sia fatta all'unanimità da tutti, come per
ispirazione divina, senza alcuna irregolarità.
Chi tentasse fare una elezione contro le forme prescritte,
sia privato, per questa volta, del diritto di elezione.
Proibiamo infine assolutamente che nell'elezione uno possa
dare procure, a meno che sia assente, trattenuto da giusto impedimento e non
possa venire. Su ciò, se necessario, dia garanzia con giuramento, allora, se
vorrà, affidi ad uno dello stesso collegio di fare le sue veci.
Riproviamo anche le elezioni clandestine e stabiliamo che non
appena fatta l'elezione, sia pubblicata solennemente.
XXV
L'elezione fatta dal potere secolare è
invalida
Chiunque acconsentisse alla propria elezione fatta
abusivamente dal potere secolare, contro la libertà canonica, perda l'elezione e
diventi ineleggibile; egli non potrà essere eletto a qualche dignità senza la
dispensa.
Chi poi osasse fare una elezione di tal genere - che noi
dichiariamo invalida ipso jure - sia senz'altro sospeso dagli uffici e dai
benefici per un triennio, privo, per quel tempo, del potere di eleggere.
XXVI
Pene contro chi conferma una elezione
irregolare
Nulla nuoce maggiormente alla chiesa di Dio, quanto che
indegni prelati siano assunti al governo delle anime.
Volendo rimediare a questo male, stabiliamo con un decreto
irrevocabile che, quando uno è eletto al governo delle anime, quegli a cui
compete la sua conferma esamini con diligenza il procedimento dell'elezione e la
persona dell'eletto e se tutto si è svolto secondo le norme, conceda la
conferma. Se invece si fosse proceduto con poca prudenza, non soltanto dovrà
essere rifiutato chi è stato indegnamente promosso, ma dovrà essere punito anche
chi l'ha promosso irregolarmente. Stabiliamo anche che questi, quando consti la
sua negligenza, specie se ha approvato un uomo di scienza insufficiente, di vita
disonesta, o di età insufficiente non solo sia privato del potere di confermare
l'elezione del successore, ma, perché non possa in nessun caso sfuggire alla
pena, sia anche sospeso dal percepire i frutti del proprio beneficio, fino a
che, se sarà creduto opportuno, non meriti il perdono. Che se poi venisse
convinto di aver mancato intenzionalmente, sia sottoposto ad una pena maggiore.
Anche i vescovi, se vogliono sfuggire alla pena canonica,
cerchino di promuovere agli ordini sacri e alle dignità ecclesiastiche soggetti
che diano affidamento di adempiere degnamente l'ufficio loro affidato.
Quelli che sono immediatamente soggetti al Romano Pontefice,
per ricevere la conferma del loro ufficio, se possono si presentino
personalmente alla sua presenza, altrimenti inviino persone adatte, capaci di
rispondere all'inchiesta sul procedimento dell'elezione e sugli eletti stessi.
Finalmente dopo attenta considerazione del complesso della cosa, con, segua la
pienezza del suo ufficio, avendo soddisfatto le leggi canoniche. Quelli però le
cui sedi sono molto distanti, cioè fuori d'Italia, se sono stati eletti senza
opposizione, abbiano provvisoriamente l'amministrazione spirituale e temporale
in considerazione della necessità e dell'utilità delle chiese, a patto però che
non alienino assolutamente nulla dei beni ecclesiastici. Saranno consacrati o
benedetti come si è usato finora.
XXVII
L'istruzione degli ordinandi
Il governo delle anime è l'arte delle arti. Comandiamo,
perciò, severamente che i vescovi istruiscano diligentemente quelli che devono
essere promossi al sacerdozio, e li formino, o loro direttamente o per mezzo di
persone capaci alla celebrazione dei divini uffici e all'amministrazione dei
sacramenti. Se in avvenire osassero ordinare degli ignoranti e degli inetti cosa
facile da constatare - decretiamo che sia quelli che li ordinano, che gli
ordinati stessi debbano sottostare ad una pena grave. E’ meglio, infatti, specie
nell'ordinazione dei sacerdoti, avere pochi e buoni ministri, che molti e
cattivi, poiché se un cieco
fa da guida ad un altro cieco,
cadono tutti e due in una fossa
(36).
XXVIII
Chi ha chiesto di andarsene ne sia
costretto
Qualcuno, dopo aver chiesto insistentemente l'autorizzazione
di resignare, una volta ottenutala non intende più andarsene. Ma poiché nella
domanda di ritirarsi essi avevano riguardo all'utilità delle chiese o alla
propria salute, noi volendo sottrarli agli argomenti di quelli che non cercano
che i propri interessi (37) o anche da qualsiasi forma di leggerezza, decretiamo
che costoro siano costretti a ritirarsi.
XXIX
Nessuno Può avere due, benefici con cura
d'anime
Con molta prudenza nel concilio Lateranense (38) fu proibito
che nessuno ricevesse, contro le prescrizioni dei sacri canoni, diverse dignità
ecclesiastiche e più chiese parrocchiali sotto pena per il beneficiario di
perdere il beneficio stesso e per chi l'avesse conferito di essere privato del
diritto di collazione. Ma poiché l'audacia e l'avidità di taluno ha privato di
effetti tale decreto, noi volendo rimediare in modo più chiaro e più deciso,
stabiliamo, col presente decreto, che chiunque riceve un beneficio che abbia
annessa la cura delle anime, se prima ne aveva uno simile lo perda isso jure e
se tentasse di tenerli entrambi, sia privato anche del secondo.
Inoltre, chi ha diritto di conferire il primo beneficio, dopo
che il beneficiato ha ricevuto il secondo, può tranquillamente assegnarlo a chi
crederà degno e se tarderà più di tre mesi ad assegnarlo, non solo secondo la
prescrizione del concilio Lateranense (39), l'assegnazione del beneficio passa
ad altri, ma egli sarà costretto a devolvere a beneficio della chiesa, cui
appartiene quel beneficio, una parte dei suoi proventi pari a quanto ha ricavato
da esso durante la vacanza.
Stabiliamo che la stessa prescrizione debba osservarsi anche
per i personali, aggiungendo che nella stessa chiesa nessuno possa avere più
dignità o personali, anche se non importino cura d'anime. Tuttavia, se si tratta
di persone nobili o versate nelle lettere, degne di essere onorate con maggiori
benefici, quando le circostanze lo richiedono, la sede apostolica potrà
dispensare.
XXX
Circa l'idoneità per essere addetti alle
chiese
assai grave e addirittura assurdo che i prelati delle chiese,
potendo promuovere ai benefici ecclesiastici soggetti idonei, non abbiano
ritegno ad assumere degli indegni, che non si raccomandano né per onestà di
costumi, né per istruzione. In ciò essi seguono la voce della carne, non la
ragione. Ora, nessuno, che sia sano di mente, ignora quanti danni ne derivino.
Volendo, quindi, rimediare a questo stato di cose, stabiliamo
che, deposti gli indegni, siano nominate al loro posto persone adatte, che
vogliano e possano prestare a Dio e alle chiese un grato servizio, e che si
faccia ogni anno, su questo argomento, un esame diligente al concilio
provinciale; chi, dopo un primo ed un secondo ammonimento fosse trovato
colpevole, venga sospeso dallo stesso concilio dal conferire i benefici, e nel
medesimo concilio sia eletta una persona prudente ed onesta, che nel
conferimento dei benefici possa supplire chi è stato sospeso. Lo stesso si
osservi per quanto riguarda i capitoli che avessero mancato su questo punto. Se
poi fosse il metropolita a mancare, la sua trasgressione sia lasciata al
giudizio del superiore, su denunzia del concilio.
Perché questo salutare provvedimento possa conseguire
efficacemente il suo effetto, questa sentenza di sospensione non sia sciolta
assolutamente da nessuno, fuorché dall'autorità del Romano pontefice o dal
patriarca perché, anche in ciò, le quattro sedi patriarcali siano
particolarmente onorate.
Note
(1) Opera persa, cfr.
F. RUSSO, bibliografia gioachimita,
Firenze 1954, p. 23
(2) PETRI LOMBARDI, Libri IV sententiarum, I dist,
5, I, Ad claras Aquas,
1916, pp. 42-51
(3) At 4, 32
(4) I Cor 6, 17
(5) I Cor 3, 8
(6) Rm 12, 5
(7) IV Re 22, 5; Cfr. Rt 1, 16
(8) Gv 17, 22-23
(9) I Gv 5, 7-8
(10) Gv 10, 29
(11) Gv 17, 22
(12) Mt 5, 48
(13) Amalrico da Bena (+1204), Cfr. H: GRUNDMANN,
movimenti religiosi nel Medioevo, Bologna, 1974,
310-312 e 346-348
(14) Cfr. Gdc 15, 4
(15) II Tm 3, 5
(16) Rm 10, 15
(17) Gv 10, 16
(18) Cfr. Ez 3, 18; 33, 8
(19) Innocenzo III, in c. 17, X, V, 1 (Friedburg, 2, 738-739)
(20) Lc, 16, 2
(21) Gn 18, 21
(22) Lam 3, 12
(23) Cfr. Gdc 16, 30
(24) Cioè la notificazione del nome dell'accusatore e il suo impegno ad
accettare una pena equivalente a quella richiesta per l'accusato nel caso in cui
l'accusa risultasse calunniosa.
(25) Lc 16, 2
(26) Mt 4, 4; Cfr. Dt 8, 3; Lc 4, 4
(27) Cfr Lc 24, 19
(28) Lateranense III (1179), c. 18 (COD, 220)
(29) Ef 5, 6
(30) Mc 11, 16
(31) Cfr. Sal 68, 10 e Gv 2, 17
(32) Cfr. Mt 16, 19; 18, 19
(33) Cfr Lc 10, 34
(34) Gv 8, 11; 5, 14
(35) Cfr Gv 10, 12
(36) Lc 6, 39; Mt 15, 14
(37) Fil 2, 21
(38) Concilio Lateranense III (1179) c. 13 (COD. 218)
(39) Concilio Lateranense III (1179) c. 8 (COD. 215)
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