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Dal 18 al 27 marzo (6 aprile?) 1123
l
concilio approvò tra l’altro leggi contro l’investitura dei laici e per una
riforma del clero. Il suo carattere ecumenico è messo da molti in questione; ne
mancano gli atti. Le leggi, trasmesse solo in raccolte di canoni, trattano
soprattutto dell’investitura dei laici. In questo ambito il can. 4 (altri 8-9;
712) sostiene la libertà della chiesa.
710-712: Canoni, 27 marzo 1123
Simonia, celibato, investitura
Can.1. Seguendo gli esempi dei santi padri e rinnovando un
dovere del nostro ufficio, proibiamo assolutamente, in virtù dell’autorità della
sede apostolica, che qualcuno nella chiesa di Dio venga ordinato o promosso per
denaro. Se qualcuno avrà comperato in quel modo nella chiesa un’ordinazione o
una promozione, sia senz’altro privato della dignità (1).
Can. 3 (al. 7). Proibiamo nel modo più assoluto ai sacerdoti,
diaconi, suddiaconi di vivere con le concubine o con le mogli e di coabitare con
donne diverse da quelle con cui il concilio di Nicea [can. 3] (2) ha permesso di
vivere soltanto per ragioni di necessità, cioè: la madre, la sorella, la zia
paterna o materna, o altre simili, sulle quali onestamente non possa sorgere
alcun sospetto (3).
Can. 4 (al. 8). Inoltre, in conformità a quanto disposto dal
beatissimo papa Stefano (4), stabiliamo che i laici, per quanto pii possano
essere, non abbiano alcuna facoltà di disporre delle cose ecclesiastiche; ma
che, secondo i Canoni degli Apostoli [can. 38, al. 39 (5)] la cura di tutti gli
affari ecclesiastici sia nelle mani del vescovo e che egli l’amministri come se
Dio lo vedesse (Al.can.9).
Quindi se qualcuno dei prìncipi o degli altri laici avrà
rivendicato il diritto di disporre dei beni o dei possessi ecclesiastici o di
conferirli, sia considerato sacrilego.
NOTE
(1) Sinodo di Tolosa, tenuto nel luglio 1119 sotto la Presidenza di Callisto II,
can.1
(2) Can. 3 di Nicea (Turner l/I/II –1904- 116s; et. Sinodo di Elvira, can. 27).
(3) Questa disposizione si volge anche contro gli errori dottrinali dei
nicolaiti, che di principio affermavano che non era possibile osservare il
celibato e che esso nuocesse ai costumi.
(4) Pseudo-Isidoro: Seconda Lettera di Stefano, c. 12 (P. Hinschius, Decretules
Pseudo-Isidorianae, Leipzig 1863 - 186).
(5) Canones Apostolorum 38 (39) (Turner 1/1/1 [1899] 26 / Bruns 1,6)
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