DICHIARAZIONE
DIGNITATIS HUMANAE
SULLA LIBERTA'
RELIGIOSA
IL DIRITTO DELLA PERSONA UMANA E DELLE COMUNITÀ ALLA
LIBERTÀ SOCIALE E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE
PROEMIO
1. Nell'età contemporanea gli esseri umani divengono
sempre più consapevoli della propria dignità di persone e cresce il
numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la
propria responsabile libertà, mossi dalla coscienza del dovere e non
pressati da misure coercitive. Parimenti, gli stessi esseri umani
postulano una giuridica delimitazione del potere delle autorità
pubbliche, affinché non siano troppo circoscritti i confini alla onesta
libertà, tanto delle singole persone, quanto delle associazioni. Questa
esigenza di libertà nella convivenza umana riguarda soprattutto i valori
dello spirito, e in primo luogo il libero esercizio della religione
nella società. Considerando diligentemente tali aspirazioni, e
proponendosi di dichiarare quanto e come siano conformi alla verità e
alla giustizia, questo Concilio Vaticano rimedita la tradizione sacra e
la dottrina della Chiesa, dalle quali trae nuovi elementi in costante
armonia con quelli già posseduti.
Anzitutto, il sacro Concilio professa che Dio stesso
ha fatto conoscere al genere umano la via attraverso la quale gli
uomini, servendolo, possono in Cristo trovare salvezza e pervenire alla
beatitudine. Questa unica vera religione crediamo che sussista nella
Chiesa cattolica e apostolica, alla quale il Signore Gesù ha affidato la
missione di comunicarla a tutti gli uomini, dicendo agli apostoli: “
Andate dunque, istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto
quello che io vi ho comandato ” (Mt 28,19-20). E tutti gli esseri umani
sono tenuti a cercare la verità, specialmente in ciò che concerne Dio e
la sua Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verità man mano che la
conoscono e a rimanerle fedeli.
Il sacro Concilio professa pure che questi doveri
attingono e vincolano la coscienza degli uomini, e che la verità non si
impone che per la forza della verità stessa, la quale si diffonde nelle
menti soavemente e insieme con vigore. E poiché la libertà religiosa,
che gli esseri umani esigono nell'adempiere il dovere di onorare Iddio,
riguarda l'immunità dalla coercizione nella società civile, essa lascia
intatta la dottrina tradizionale cattolica sul dovere morale dei singoli
e delle società verso la vera religione e l'unica Chiesa di Cristo.
Inoltre il sacro Concilio, trattando di questa libertà religiosa, si
propone di sviluppare la dottrina dei sommi Pontefici più recenti
intorno ai diritti inviolabili della persona umana e all'ordinamento
giuridico della società.
I.
ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Oggetto e fondamento della libertà religiosa
2. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona
umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale
libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da
parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere
umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro
la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in
conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o
associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si
fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l'hanno
fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo
diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere
riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico
della società.
A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani,
in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e
perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa
natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo
quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla
verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le
sue esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in
grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono
della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla
coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda
quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa
natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro
che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa,
e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a
giustizia, non può essere impedito.
Libertà religiosa e rapporto dell'uomo con Dio
3. Quanto sopra esposto appare con maggiore chiarezza
qualora si consideri che norma suprema della vita umana è la legge
divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio con
sapienza e amore ordina, dirige e governa l'universo e le vie della
comunità umana. E Dio rende partecipe l'essere umano della sua legge,
cosicché l'uomo, sotto la sua guida soavemente provvida, possa sempre
meglio conoscere l'immutabile verità. Perciò ognuno ha il dovere e
quindi il diritto di cercare la verità in materia religiosa, utilizzando
mezzi idonei per formarsi giudizi di coscienza retti e veri secondo
prudenza.
La verità, però, va cercata in modo rispondente alla
dignità della persona umana e alla sua natura sociale: e cioè con una
ricerca condotta liberamente, con l'aiuto dell'insegnamento o
dell'educazione, per mezzo dello scambio e del dialogo con cui, allo
scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca, gli uni rivelano agli
altri la verità che hanno scoperta o che ritengono di avere scoperta;
inoltre, una volta conosciuta la verità, occorre aderirvi fermamente con
assenso personale.
L'uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge
divina attraverso la sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente in
ogni sua attività per raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve
quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non si deve
neppure impedirgli di agire in conformità ad essa, soprattutto in campo
religioso. Infatti l'esercizio della religione, per sua stessa natura,
consiste anzitutto in atti interni volontari e liberi, con i quali
l'essere umano si dirige immediatamente verso Dio: e tali atti da
un'autorità meramente umana non possono essere né comandati, né
proibiti. Però la stessa natura sociale dell'essere umano esige che egli
esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri
in materia religiosa e professi la propria religione in modo
comunitario.
Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo
stesso ordine stabilito da Dio per gli esseri umani, quando si nega ad
essi il libero esercizio della religione nella società, una volta
rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma
privata e pubblica gli esseri umani con decisione interiore si dirigono
a Dio, trascendono per loro natura l'ordine terrestre e temporale delle
cose. Quindi la potestà civile, il cui fine proprio è di attuare il bene
comune temporale, deve certamente rispettare e favorire la vita
religiosa dei cittadini, però evade dal campo della sua competenza se
presume di dirigere o di impedire gli atti religiosi.
La libertà dei gruppi religiosi
4. La libertà religiosa che compete alle singole
persone, compete ovviamente ad esse anche quando agiscono in forma
comunitaria. I gruppi religiosi, infatti, sono postulati dalla natura
sociale tanto degli esseri umani, quanto della stessa religione.
A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze
dell'ordine pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il
diritto di essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo
norme proprie, nel prestare alla suprema divinità il culto pubblico,
nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa, nel
sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere quelle
istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri ad
informare la vita secondo i principi della propria religione.
Parimenti ai gruppi religiosi compete il diritto di
non essere impediti con leggi o con atti amministrativi del potere
civile di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri,
di comunicare con le autorità e con le comunità religiose che vivono in
altre regioni della terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare
e di godere di beni adeguati.
I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non
essere impediti di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria
fede, a voce e per scritto. Però, nel diffondere la fede religiosa e
nell'introdurre pratiche religiose, si deve evitare ogni modo di
procedere in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o
stimoli meno retti, specialmente nei confronti di persone prive di
cultura o senza risorse: un tale modo di agire va considerato come abuso
del proprio diritto e come lesione del diritto altrui.
Inoltre la libertà religiosa comporta pure che i
gruppi religiosi non siano impediti di manifestare liberamente la virtù
singolare della propria dottrina nell'ordinare la società e nel
vivificare ogni umana attività. Infine, nel carattere sociale della
natura umana e della stessa religione si fonda il diritto in virtù del
quale gli esseri umani, mossi dalla propria convinzione religiosa,
possano liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni educative,
culturali, caritative e sociali.
La libertà religiosa della famiglia
5. Ad ogni famiglia--società che gode di un diritto
proprio e primordiale--compete il diritto di ordinare liberamente la
propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A
questi spetta il diritto di determinare l'educazione religiosa da
impartire ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa.
Quindi deve essere dalla potestà civile riconosciuto ai genitori il
diritto di scegliere, con vera libertà, le scuole e gli altri mezzi di
educazione, e per una tale libertà di scelta non debbono essere gravati,
né direttamente né indirettamente, da oneri ingiusti. Inoltre i diritti
dei genitori sono violati se i figli sono costretti a frequentare
lezioni scolastiche che non corrispondono alla persuasione religiosa dei
genitori, o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale
sia esclusa ogni formazione religiosa.
Cura della libertà religiosa
6. Poiché il bene comune della società--che si
concreta nell'insieme delle condizioni sociali, grazie alle quali gli
uomini possono perseguire il loro perfezionamento più riccamente o con
maggiore facilità --consiste soprattutto nella salvaguardia dei diritti
della persona umana e nell'adempimento dei rispettivi doveri, adoperarsi
positivamente per il diritto alla libertà religiosa spetta tanto ai
cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili, alla Chiesa e agli
altri gruppi religiosi: a ciascuno nel modo ad esso proprio, tenuto
conto del loro specifico dovere verso il bene comune.
Tutelare e promuovere gli inviolabili diritti
dell'uomo è dovere essenziale di ogni potere civile. Questo deve quindi
assicurare a tutti i cittadini, con leggi giuste e con mezzi idonei,
l'efficace tutela della libertà religiosa, e creare condizioni propizie
allo sviluppo della vita religiosa, cosicché i cittadini siano realmente
in grado di esercitare i loro diritti attinenti la religione e adempiere
i rispettivi doveri, e la società goda dei beni di giustizia e di pace
che provengono dalla fedeltà degli uomini verso Dio e verso la sua santa
volontà.
Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli
nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuita ad un
determinato gruppo religioso una speciale posizione civile, è necessario
che nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutti i gruppi religiosi
venga riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia
religiosa.
Infine il potere civile deve provvedere che
l'eguaglianza giuridica dei cittadini, che appartiene essa pure al bene
comune della società, per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente
o in forma occulta, e che non si facciano fra essi discriminazioni.
Da ciò segue che non è permesso al pubblico potere
imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi
la professione di una religione qualsivoglia oppure la sua negazione, o
di impedire che aderiscano ad un gruppo religioso o che se ne
allontanino. Tanto più poi si agisce contro la volontà di Dio e i sacri
diritti della persona e il diritto delle genti quando si usa, in
qualunque modo, la violenza per distruggere o per comprimere la stessa
religione o in tutto il genere umano oppure in qualche regione o in un
determinato gruppo.
I limiti della libertà religiosa
7. Il diritto alla libertà in materia religiosa viene
esercitato nella società umana; di conseguenza il suo esercizio è
regolato da alcune norme.
Nell'esercizio di ogni libertà si deve osservare il
principio morale della responsabilità personale e sociale:
nell'esercitare i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi
sociali, in virtù della legge morale, sono tenuti ad avere riguardo
tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri e verso
il bene comune. Con tutti si è tenuti ad agire secondo giustizia ed
umanità.
Inoltre, poiché la società civile ha il diritto di
proteggersi contro i disordini che si possono verificare sotto pretesto
della libertà religiosa, spetta soprattutto al potere civile prestare
una tale protezione; ciò però va compiuto non in modo arbitrario o
favorendo iniquamente una delle parti, ma secondo norme giuridiche,
conformi all'ordine morale obiettivo: norme giuridiche postulate
dall'efficace difesa dei diritti e dalla loro pacifica armonizzazione a
vantaggio di tutti i cittadini, da una sufficiente tutela di quella
autentica pace pubblica che consiste in una vita vissuta in comune sulla
base di una onesta giustizia, nonché dalla debita custodia della
pubblica moralità. Questi sono elementi che costituiscono la parte
fondamentale del bene comune e sono compresi sotto il nome di ordine
pubblico. Per il resto nella società va rispettata la norma secondo la
quale agli esseri umani va riconosciuta la libertà più ampia possibile,
e la loro libertà non deve essere limitata, se non quando e in quanto è
necessario.
Educazione all'esercizio della libertà
8. Nella nostra età gli esseri umani, a motivo di
molteplici fattori, vivono in un'atmosfera di pressioni e corrono il
pericolo di essere privati della facoltà di agire liberamente e
responsabilmente. D'altra parte non sembrano pochi quelli che, sotto il
pretesto della libertà, respingono ogni dipendenza e apprezzano poco la
dovuta obbedienza.
Ragione per cui questo Concilio Vaticano esorta
tutti, ma soprattutto coloro che sono impegnati in compiti educativi, ad
adoperarsi per formare esseri umani i quali, nel pieno riconoscimento
dell'ordine morale, sappiano obbedire alla legittima autorità e siano
amanti della genuina libertà, esseri umani cioè che siano capaci di
emettere giudizi personali nella luce della verità, di svolgere le
proprie attività con senso di responsabilità, e che si impegnano a
perseguire tutto ciò che è vero e buono, generosamente disposti a
collaborare a tale scopo con gli altri.
La libertà religiosa, quindi, deve pure essere
ordinata e contribuire a che gli esseri umani adempiano con maggiore
responsabilità i loro doveri nella vita sociale.
II.
LA LIBERTÀ RELIGIOSA ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE
La dottrina della libertà religiosa affonda le radici
nella Rivelazione
9. Quanto questo Concilio Vaticano dichiara sul
diritto degli esseri umani alla libertà religiosa ha il suo fondamento
nella dignità della persona, le cui esigenze la ragione umana venne
conoscendo sempre più chiaramente attraverso l'esperienza dei secoli.
Anzi, una tale dottrina sulla libertà affonda le sue radici nella
Rivelazione divina, per cui tanto più va rispettata con sacro impegno
dai cristiani. Quantunque, infatti, la Rivelazione non affermi
esplicitamente il diritto all'immunità dalla coercizione esterna in
materia religiosa, fa tuttavia conoscere la dignità della persona umana
in tutta la sua ampiezza, mostra il rispetto di Cristo verso la libertà
umana degli esseri umani nell'adempimento del dovere di credere alla
parola di Dio, e ci insegna lo spirito che i discepoli di una tale
Maestro devono assimilare e manifestare in ogni loro azione. Tutto ciò
illustra i principi generali sopra cui si fonda la dottrina della
presente dichiarazione sulla libertà religiosa. E anzitutto, la libertà
religiosa nella società è in piena rispondenza con la libertà propria
dell'atto di fede cristiana.
Libertà dell'atto di fede
10. Un elemento fondamentale della dottrina
cattolica, contenuto nella parola di Dio e costantemente predicato dai
Padri, è che gli esseri umani sono tenuti a rispondere a Dio credendo
volontariamente; nessuno, quindi, può essere costretto ad abbracciare la
fede contro la sua volontà. Infatti, l'atto di fede è per sua stessa
natura un atto volontario, giacché gli essere umani, redenti da Cristo
Salvatore e chiamati in Cristo Gesù ad essere figli adottivi, non
possono aderire a Dio che ad essi si rivela, se il Padre non li trae e
se non prestano a Dio un ossequio di fede ragionevole e libero. È quindi
pienamente rispondente alla natura della fede che in materia religiosa
si escluda ogni forma di coercizione da parte degli esseri umani. E
perciò un regime di libertà religiosa contribuisce non poco a creare
quell'ambiente sociale nel quale gli esseri umani possono essere
invitati senza alcuna difficoltà alla fede cristiana, e possono
abbracciarla liberamente e professarla con vigore in tutte le
manifestazioni della vita.
Modo di agire di Cristo e degli apostoli
11. Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in
spirito e verità; per cui essi sono vincolati in coscienza a rispondere
alla loro vocazione, ma non coartati. Egli, infatti, ha riguardo della
dignità della persona umana da lui creata, che deve godere di libertà e
agire con responsabilità. Ciò è apparso in grado sommo in Cristo Gesù,
nel quale Dio ha manifestato se stesso e le sue vie in modo perfetto.
Infatti Cristo, che è Maestro e Signore nostro, mite ed umile di cuore
ha invitato e attratto i discepoli pazientemente. Certo, ha sostenuto e
confermato la sua predicazione con i miracoli per suscitare e confortare
la fede negli uditori, ma senza esercitare su di essi alcuna coercizione
Ha pure rimproverato l'incredulità degli uditori, lasciando però la
punizione a Dio nel giorno del giudizio. Mandando gli apostoli nel
mondo, disse loro: “ Chi avrà creduto e sarà battezzato, sarà salvo. Chi
invece non avrà creduto sarà condannato ” (Mc 16,16). ma conoscendo che
la zizzania è stata seminata con il grano, comandò di lasciarli crescere
tutti e due fino alla mietitura che avverrà alla fine del tempo. Non
volendo essere un messia politico e dominatore con la forza preferì
essere chiamato Figlio dell'uomo che viene “ per servire e dare la sua
vita in redenzione di molti ” (Mc 10,45). Si presentò come il perfetto
servo di Dio che “ non rompe la canna incrinata e non smorza il
lucignolo che fuma ” (Mt 12,20). Riconobbe la potestà civile e i suoi
diritti, comandando di versare il tributo a Cesare, ammonì però
chiaramente di rispettare i superiori diritti di Dio: “ Rendete a Cesare
quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio ” (Mt 22,21).
Finalmente ha ultimato la sua rivelazione compiendo nella croce l'opera
della redenzione, con cui ha acquistato agli esseri umani la salvezza e
la vera libertà. Infatti rese testimonianza alla verità, però non volle
imporla con la forza a coloro che la respingevano. Il suo regno non si
erige con la spada ma si costituisce ascoltando la verità e rendendo ad
essa testimonianza, e cresce in virtù dell'amore con il quale Cristo
esaltato in croce trae a sé gli esseri umani.
Gli apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di
Cristo, hanno seguito la stessa via. Fin dal primo costituirsi della
Chiesa i discepoli di Cristo si sono adoperati per convertire gli esseri
umani a confessare Cristo Signore, non però con un'azione coercitiva né
con artifizi indegni del Vangelo, ma anzitutto con la forza della parola
di Dio, Con coraggio annunziavano a tutti il proposito di Dio salvatore,
“ il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino alla
conoscenza della verità ” (1 Tm 2,4); nello stesso tempo, però, avevano
riguardo per i deboli, sebbene fossero nell'errore, mostrando in tal
modo come “ognuno di noi renderà conto di sé a Dio” (Rm 14,12) e sia
tenuto ad obbedire soltanto alla propria coscienza. Come Cristo, gli
apostoli hanno sempre cercato di rendere testimonianza alla verità di
Dio, arditamente osando dinanzi al popolo e ai principi di “ annunziare
con fiducia la parola di Dio ” (At 4,31). Con ferma fede ritenevano che
lo stesso Vangelo fosse realmente la forza di Dio per la salvezza di
ogni credente. Sprezzando quindi tutte “ le armi carnali ” seguendo
l'esempio di mansuetudine e di modestia di Cristo, hanno predicato la
parola di Dio pienamente fiduciosi nella divina virtù di tale parola del
distruggere le forze avverse a Dio e nell'avviare gli esseri umani alla
fede e all'ossequio di Cristo, Come il Maestro, così anche gli apostoli
hanno riconosciuto la legittima autorità civile: “ Non vi è infatti
potestà se non da Dio ”, insegna l'Apostolo, il quale perciò comanda: “
Ognuno sia soggetto alle autorità in carica... Chi si oppone alla
potestà, resiste all'ordine stabilito da Dio ” (Rm 13,1-5). Nello stesso
tempo, però, non hanno avuto timore di resistere al pubblico potere che
si opponeva alla santa volontà di Dio: “ È necessario obbedire a Dio
prima che agli uomini ” (At 5,29). La stessa via hanno seguito
innumerevoli martiri e fedeli attraverso i secoli e in tutta la terra.
La Chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli
12. La Chiesa pertanto, fedele alla verità
evangelica, segue la via di Cristo e degli apostoli quando riconosce
come rispondente alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di Dio il
principio della libertà religiosa e la favorisce. Essa ha custodito e
tramandato nel decorso dei secoli la dottrina ricevuta da Cristo e dagli
apostoli. E quantunque nella vita del popolo di Dio, pellegrinante
attraverso le vicissitudini della storia umana, di quando in quando si
siano avuti modi di agire meno conformi allo spirito evangelico, anzi ad
esso contrari, tuttavia la dottrina della Chiesa, secondo la quale
nessuno può essere costretto con la forza ad abbracciare la fede, non è
mai venuta meno.
Il fermento evangelico ha pure lungamente operato
nell'animo degli esseri umani e molto ha contribuito perché gli uomini
lungo i tempi riconoscessero più largamente e meglio la dignità della
propria persona e maturasse la convinzione che la persona nella società
deve essere immune da ogni umana coercizione in materia religiosa.
La libertà della Chiesa
13. Fra le cose che appartengono al bene della
Chiesa, anzi al bene della stessa città terrena, e che vanno ovunque e
sempre conservate e difese da ogni ingiuria, è certamente di altissimo
valore la seguente: che la Chiesa nell'agire goda di tanta libertà
quanta le è necessaria per provvedere alla salvezza degli esseri umani.
È questa, infatti, la libertà sacra, di cui l'unigenito Figlio di Dio ha
arricchito la Chiesa acquistata con il suo sangue. Ed è propria della
Chiesa, tanto che quanti l'impugnano agiscono contro la volontà di Dio.
La libertà della Chiesa è principio fondamentale nelle relazioni fra la
Chiesa e i poteri pubblici e tutto l'ordinamento giuridico della società
Civile.
Nella società umana e dinanzi a qualsivoglia pubblico
potere, la Chiesa rivendica a sé la libertà come autorità spirituale,
fondata da Cristo Signore, alla quale per mandato divino incombe
l'obbligo di andare nel mondo universo a predicare il Vangelo ad ogni
creatura. Parimenti, la Chiesa rivendica a sé la libertà in quanto è una
comunità di esseri umani che hanno il diritto di vivere nella società
civile secondo i precetti della fede cristiana.
Ora, se vige un regime di libertà religiosa non solo
proclamato a parole né solo sancito nelle leggi, ma con sincerità
tradotto realmente nella vita, in tal caso la Chiesa, di diritto e di
fatto, usufruisce di una condizione stabile per l'indipendenza
necessaria all'adempimento della sua divina missione: indipendenza nella
società, che le autorità ecclesiastiche hanno sempre più vigorosamente
rivendicato. Nello stesso tempo i cristiani, come gli altri uomini
godono del diritto civile di non essere impediti di vivere secondo la
propria coscienza. Vi è quindi concordia fra la libertà della Chiesa e
la libertà religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a
tutti gli esseri umani e a tutte le comunità e che deve essere sancita
nell'ordinamento giuridico delle società civili.
La missione della Chiesa
14. La Chiesa cattolica per obbedire al divino
mandato: “ Istruite tutte le genti (Mt 28,19), è tenuta ad operare
instancabilmente “affinché la parola di Dio corra e sia glorificata” (2
Ts 3,1).
La Chiesa esorta quindi ardentemente i suoi figli
affinché “ anzitutto si facciano suppliche, orazioni, voti,
ringraziamenti per tutti gli uomini... Ciò infatti è bene e gradito al
cospetto del Salvatore e Dio nostro, il quale vuole che tutti gli uomini
si salvino ed arrivino alla conoscenza della verità” (1 Tm 2, 1-4).
I cristiani, però, nella formazione della loro
coscienza, devono considerare diligentemente la dottrina sacra e certa
della Chiesa. Infatti per volontà di Cristo la Chiesa cattolica è
maestra di verità e sua missione è di annunziare e di insegnare
autenticamente la verità che è Cristo, e nello stesso tempo di
dichiarare e di confermare autoritativamente i principi dell'ordine
morale che scaturiscono dalla stessa natura umana. Inoltre i cristiani,
comportandosi sapientemente con coloro che non hanno la fede,
s'adoperino a diffondere la luce della vita con ogni fiducia e con
fortezza apostolica, fino all'effusione del sangue, “ nello Spirito
Santo, con la carità non simulata, con la parola di verità” (2 Cor
6,6-7).
Infatti il discepolo ha verso Cristo Maestro il
dovere grave di conoscere sempre meglio la verità da lui ricevuta, di
annunciarla fedelmente e di difenderla con fierezza, non utilizzando mai
mezzi contrari allo spirito evangelico. Nello stesso tempo, però, la
carità di Cristo lo spinge a trattare con amore, con prudenza e con
pazienza gli esseri umani che sono nell'errore o nell'ignoranza circa la
fede. Si deve quindi aver riguardo sia ai doveri verso Cristo, il Verbo
vivificante che deve essere annunciato, sia ai diritti della persona
umana, sia alla misura secondo la quale Dio attraverso il Cristo
distribuisce la sua grazia agli esseri umani che vengono invitati ad
accettare e a professare la fede liberamente.
CONCLUSIONE
15. È manifesto che oggi gli esseri umani aspirano di
poter professare liberamente la religione sia in forma privata che
pubblica; anzi la libertà religiosa nella maggior parte delle
costituzioni è già dichiarata diritto civile ed è solennemente
proclamata in documenti internazionali.
Non mancano però regimi i quali, anche se nelle loro
costituzioni riconoscono la libertà del culto religioso, si sforzano di
stornare i cittadini dalla professione della religione e di rendere
assai difficile e pericolosa la vita alle comunità religiose.
Il sacro Sinodo, mentre saluta con lieto animo quei
segni propizi di questo tempo e denuncia con amarezza questi fatti
deplorevoli, esorta i cattolici e invita tutti gli esseri umani a
considerare con la più grande attenzione quanto la libertà religiosa sia
necessaria, soprattutto nella presente situazione della famiglia umana.
È infatti manifesto che tutte le genti si vanno
sempre più unificando, che si fanno sempre più stretti i rapporti fra
gli esseri umani di cultura e religione diverse, mentre si fa ognora più
viva in ognuno la coscienza della propria responsabilità personale. Per
cui, affinché nella famiglia umana si instaurino e si consolidino
relazioni di concordia e di pace, si richiede che ovunque la libertà
religiosa sia munita di una efficace tutela giuridica e che siano
osservati i doveri e i diritti supremi degli esseri umani attinenti la
libera espressione della vita religiosa nella società.
Faccia Dio, Padre di tutti, che la famiglia umana,
diligentemente elevando a metodo nei rapporti sociali l'esercizio della
libertà religiosa, in virtù della grazia di Cristo e per l'azione dello
Spirito Santo pervenga alla sublime e perenne “ libertà della gloria dei
figli di Dio” (Rm 8,21).
7 dicembre 1965