DECRETO
PERFECTAE CARITATIS
SUL RINNOVAMENTO
DELLA VITA RELIGIOSA
1. Il santo Concilio ha mostrato già in precedenza
nella costituzione “ Lumen Gentium ”, che il raggiungimento della carità
perfetta per mezzo dei consigli evangelici trae origine dalla dottrina e
dagli esempi del divino Maestro ed appare come un segno eccellente del
regno dei cieli. Ora lo stesso Concilio intende occuparsi della vita e
della disciplina di quegli istituti, i cui membri fanno professione di
castità, di povertà e di obbedienza, e provvedere alle loro necessità
secondo le odierne esigenze.
Fin dai primi tempi della Chiesa vi furono uomini e
donne che per mezzo della pratica dei consigli evangelici vollero
seguire Cristo con maggiore libertà ed imitarlo più da vicino, e
condussero, ciascuno a loro modo, una vita consacrata a Dio. Molti di
essi, sotto l'impulso dello Spirito Santo, vissero una vita solitaria o
fondarono famiglie religiose che la Chiesa con la sua autorità
volentieri accolse ed approvò. Cosicché per disegno divino si sviluppò
una meravigliosa varietà di comunità religiose, che molto ha contribuito
a far sì che la Chiesa non solo sia atta ad ogni opera buona e preparata
al suo ministero per l'edificazione del corpo di Cristo (cfr. Ef 4,12),
ma attraverso la varietà dei doni dei suoi figli appaia altresì come una
sposa adornata per il suo sposo (cfr. Ap 21,2), e per mezzo di essa si
manifesti la multiforme sapienza di Dio (cfr. Ef 3, 10).
In tanta varietà di doni, tutti coloro che, chiamati
da Dio alla pratica dei consigli evangelici, ne fanno fedelmente
professione, si consacrano in modo speciale al Signore, seguendo Cristo
che, casto e povero (cfr. Mt 8,20; Lc 9,58), redense e santificò gli
uomini con la sua obbedienza spinta fino alla morte di croce (cfr. Fil
2,8). Così essi, animati dalla carità che lo Spirito Santo infonde nei
loro cuori (cfr. Rm 5,5) sempre più vivono per Cristo e per il suo corpo
che è la Chiesa (cfr. Col 1,24). Quanto più fervorosamente, adunque,
vengono uniti a Cristo con questa donazione di sé che abbraccia tutta la
vita, tanto più si arricchisce la vitalità della Chiesa ed il suo
apostolato diviene vigorosamente fecondo.
Affinché poi il superiore valore della vita
consacrata per mezzo della professione dei consigli evangelici, nonché
la sua necessaria funzione nelle presenti circostanze riescano di
maggior vantaggio alla Chiesa, questo sacro Concilio sancisce le
seguenti norme, che riguardano soltanto i principi generali del
rinnovamento della vita e della disciplina da attuarsi nelle famiglie
religiose, come pure nelle società di vita comune senza voti e negli
istituti secolari, conservando ognuno la propria fisionomia. Le norme
particolari che riguardano la esposizione e l'applicazione di questi
principi saranno poi emanate dalla competente autorità ecclesiastica
dopo il Concilio.
Rinnovamento e adattamento
2. Il rinnovamento della vita religiosa comporta il
continuo ritorno alle fonti di ogni forma di vita cristiana e alla
primitiva ispirazione degli istituti, e nello stesso tempo l'adattamento
degli istituti stessi alle mutate condizioni dei tempi. Questo
rinnovamento, sotto l'influsso dello Spirito Santo e la guida della
Chiesa, deve attuarsi secondo i seguenti principi:
a) Essendo norma fondamentale della vita religiosa il
seguire Cristo come viene insegnato dal Vangelo, questa norma deve
essere considerata da tutti gli istituti come la loro regola suprema.
b) Torna a vantaggio della Chiesa stessa che gli
istituti abbiano una loro propria fisionomia ed una loro propria
funzione. Perciò si conoscano e si osservino fedelmente lo spirito e le
finalità proprie dei fondatori, come pure le sane tradizioni, poiché
tutto ciò costituisce il patrimonio di ciascun istituto.
c) Tutti gli istituti partecipino alla vita della
Chiesa e secondo la loro indole facciano propri e sostengano nella
misura delle proprie possibilità le sue iniziative e gli scopi che essa
si propone di raggiungere nei vari campi, come in quello biblico,
liturgico, dogmatico, pastorale, ecumenico, missionario e sociale.
d) Gli istituti procurino ai loro membri
un'appropriata conoscenza sia della condizione umana nella loro epoca,
sia dei bisogni della Chiesa, in modo che essi, sapendo rettamente
giudicare le circostanze attuali di questo mondo secondo i criteri della
fede e ardendo di zelo apostolico, siano in grado di giovare agli altri
più efficacemente.
e) Essendo la vita religiosa innanzitutto ordinata a
far sì che i suoi membri seguano Cristo e si uniscano a Dio con la
professione dei consigli evangelici, bisogna tener ben presente che le
migliori forme di aggiornamento non potranno avere successo, se non
saranno animate da un rinnovamento spirituale. A questo spetta sempre il
primo posto anche nelle opere esterne di apostolato.
3. Il modo di vivere, di pregare e di agire deve
convenientemente adattarsi alle odierne condizioni fisiche e psichiche
dei religiosi, come pure, per quanto è richiesto dalla natura di ciascun
istituto, alle necessità dell'apostolato, alle esigenze della cultura,
alle circostanze sociali ed economiche; e ciò dovunque, ma specialmente
nei luoghi di missione. Anche il modo di governare deve essere
sottoposto ad esame secondo gli stessi criteri. Perciò le costituzioni,
i “ direttori ”, i libri delle usanze, delle preghiere e delle cerimonie
ed altre simili raccolte siano convenientemente riesaminati e, soppresse
le prescrizioni che non sono più attuali, vengano modificati in base ai
documenti emanati da questo sacro Concilio.
4. Non è possibile procedere ad un rinnovamento
efficace e a un vero adattamento senza la collaborazione di tutti i
membri dell'istituto. Ma stabilire le norme dell'aggiornamento e
fissarne le leggi, come pure determinare un sufficiente e prudente
periodo di prova, è compito che spetta soltanto alle competenti
autorità, soprattutto ai capitoli generali, salva restando, quando sia
necessaria, l'approvazione della santa Sede o degli ordinari del luogo,
a norma del diritto. I superiori poi, in tutto ciò che riguarda le sorti
dell'intero istituto, consultino ed ascoltino come si conviene i membri.
Per l'aggiornamento dei monasteri femminili si potranno ottenere anche i
voti e le consultazioni delle adunanze delle federazioni o di altre
riunioni legalmente convocate. Tutti però devono tener presente che
l'auspicato rinnovamento, più che nel moltiplicare le leggi, è da
riporsi in una più coscienziosa osservanza della regola e delle
costituzioni.
Elementi comuni a tutte le forme di vita religiosa
5. I membri di qualsiasi istituto ricordino anzi
tutto di aver risposto alla divina chiamata con la professione dei
consigli evangelici, in modo che essi non solo morti al peccato (cfr. Rm
6,11), ma rinunziando anche al mondo, vivano per Dio solo. Tutta la loro
vita, infatti, è stata posta al suo servizio, ciò costituisce una
speciale consacrazione che ha le sue profonde radici nella consacrazione
battesimale l'esprime con maggior pienezza. Avendo poi la Chiesa
ricevuto questa loro donazione di sé, sappiano di essere anche al
servizio della Chiesa. Tale servizio di Dio deve in essi stimolare e
favorire l'esercizio delle virtù, specialmente dell'umiltà e
dell'obbedienza, della fortezza e della castità, con cui si partecipa
all'annientamento del Cristo (cfr. Fil 2,7-8), e insieme alla sua vita
nello Spirito (cfr. Rm 8,1-13). I religiosi dunque, fedeli alla loro
professione, lasciando ogni cosa per amore di Cristo (cfr. Mc 10,28), lo
seguano (cfr. Mt 19,21) come l'unica cosa necessaria (cfr. Lc 10,42),
ascoltandone le parole (cfr. Lc 10,39), pieni di sollecitudine per le
cose sue (cfr. 1 Cor 7,32). Perciò è necessario che i membri di
qualsiasi istituto, avendo di mira unicamente e sopra ogni cosa Dio,
uniscano la contemplazione, con cui aderiscono a Dio con la mente e col
cuore, e l'ardore apostolico, con cui si sforzano di collaborare
all'opera della redenzione e dilatare il regno di Dio.
Primato della vita spirituale
6. Coloro che fanno professione dei consigli
evangelici, prima di ogni cosa cerchino ed amino Dio che ci ha amati per
primo (cfr. 1 Gv 4,10), e in tutte le circostanze si sforzino di
alimentare la vita nascosta con Cristo in Dio (cfr. Col 3,3), donde
scaturisce e riceve impulso l'amore del prossimo per la salvezza del
mondo e l'edificazione della Chiesa. Questa carità anima e guida anche
la stessa pratica dei consigli evangelici. Perciò i membri degli
istituti coltivino con assiduità lo spirito di preghiera e la preghiera
stessa, attingendoli dalle fonti genuine della spiritualità cristiana.
In primo luogo abbiano quotidianamente in mano la sacra Scrittura,
affinché dalla lettura e dalla meditazione dei libri sacri imparino “ la
sovreminente scienza di Gesù Cristo ” (Fil 3,8). Compiano le funzioni
liturgiche, soprattutto il sacrosanto mistero dell'eucaristia, pregando
secondo lo spirito della Chiesa col cuore e con le labbra, ed alimentino
presso questa ricchissima fonte la propria vita spirituale. In tal modo,
nutriti alla mensa della legge divina e del sacro altare, amino
fraternamente le membra di Cristo; con spirito filiale circondino di
riverenza e di affetto i pastori; sempre più intensamente vivano e
sentano con la Chiesa e si mettano a completo servizio della sua
missione.
La vita contemplativa
7. Gli istituti dediti interamente alla
contemplazione, in modo tale che i loro membri si occupano unicamente di
Dio nella solitudine e nel silenzio, i continua preghiera e intensa
penitenza conservano sempre, pur nella urgente necessità di apostolato
attivo, un posto eminente nel corpo mistico di Cristo in cui “ nessun
membro ha la stessa funzione ” (Rm 12,4). Essi infatti offrono a Dio un
eccellente sacrificio di lode; e producendo frutti abbondantissimi di
santità, sono di onore e di esempio al popolo di Dio, cui danno
incremento con una segreta fecondità apostolica. In tal modo
costituiscono una gloria per la Chiesa e una sorgente di grazie celesti.
Tuttavia il loro genere di vita sia riveduto secondo i principi e i
criteri di aggiornamento sopra indicati, nel pieno rispetto della loro
separazione dal mondo e degli esercizi propri della vita contemplativa.
La vita attiva
8. Vi sono nella Chiesa moltissimi istituti,
clericali o laicali, dediti alle varie opere di apostolato. Essi hanno
differenti doni secondo la grazia che è stata loro data: chi ha il dono
del ministero, chi insegna, chi esorta, chi dispensa con liberalità, chi
fa opere di misericordia con gioia (cfr. Rm 12,5-8) “ Vi è varietà di
doni, ma è lo stesso Spirito ” (1 Cor 12,4). In questi istituti l'azione
apostolica e caritatevole rientra nella natura stessa della vita
religiosa, in quanto costituisce un ministero sacro e un'opera di
carità, che sono stati loro affidati dalla Chiesa e devono essere
esercitati in suo nome. Perciò tutta la vita religiosa dei membri sia
compenetrata di spirito apostolico, e tutta l'azione apostolica sia
animata da spirito religioso. Affinché dunque i religiosi corrispondano
in primo luogo alla loro vocazione che li chiama a seguire Cristo e
servano Cristo nelle sue membra, bisogna che la loro azione apostolica
si svolga in intima unione con lui. Con ciò viene alimentata la carità
stessa verso Dio e verso gli uomini. Perciò detti istituti adattino
convenientemente le loro osservanze e i loro usi alle esigenze
dell'apostolato cui si dedicano. Siccome poi molteplici sono le forme di
vita religiosa consacrata alle opere di apostolato, è necessario che
l'aggiornamento tenga conto di questa diversità e che, nei vari
istituti, la vita dei membri a servizio di Cristo sia sostentata con
mezzi propri e rispondenti allo scopo.
La vita monastica e conventuale
9. Sia fedelmente conservata e sempre più rifulga nel
suo genuino spirito, sia in Oriente che in Occidente, la veneranda
istituzione della vita monastica che lungo il corso dei secoli si
acquistò insigni benemerenze verso la Chiesa e la società. Ufficio
principale dei monaci è quello di prestare umile e insieme nobile
servizio alla divina maestà entro le mura del monastero, sia dedicandosi
interamente al culto divino con una vita di nascondimento, sia assumendo
qualche legittimo incarico di apostolato o di carità cristiana.
Mantenendo pertanto la fisionomia caratteristica del proprio istituto, i
monaci rinnovino le antiche tradizioni di beneficenza e le adattino agli
odierni bisogni delle anime, in modo che i monasteri siano come
altrettanti centri viventi di edificazione del popolo cristiano.
Parimenti gli istituti religiosi, i quali per regola uniscono
strettamente la vita apostolica all'ufficio corale e alle osservanze
monastiche, armonizzino il loro modo di vivere con le esigenze del loro
apostolato, in maniera tale da conservare fedelmente il loro genere di
vita, essendo esso di grande vantaggio per la Chiesa.
La vita religiosa laicale
10. La vita religiosa laicale, tanto maschile quanto
femminile, costituisce uno stato in sé completo di professione dei
consigli evangelici. Perciò il sacro Concilio, che ha grande stima di
esso poiché tanta utilità arreca all'attività pastorale della Chiesa
nell'educazione della gioventù, nell'assistenza agli infermi e in altri
ministeri, conferma i membri di tale forma di vita religiosa nella loro
vocazione e li esorta ad adattare la loro vita alle odierne esigenze. Il
sacro Concilio dichiara non esservi alcun impedimento a che nelle
comunità religiose di fratelli, essendo fermamente mantenuto il
carattere laico di questi istituti, per disposizione del capitolo
generale alcuni membri ricevano gli ordini sacri, allo scopo di
provvedere nelle proprie case alle necessità del servizio sacerdotale.
11. Gli istituti secolari, pur non essendo istituti
religiosi, tuttavia comportano una vera e completa professione dei
consigli evangelici nel mondo, riconosciuta come tale dalla Chiesa. Tale
professione conferisce una consacrazione agli uomini e alle donne, ai
laici e ai chierici che vivono nel mondo. Perciò essi anzitutto
intendano darsi totalmente a Dio nella perfetta carità, e gli istituti
stessi conservino la loro propria particolare fisionomia, cioè quella
secolare, per essere in grado di esercitare efficacemente e dovunque il
loro specifico apostolato nella vita secolare e come dal seno della vita
secolare. Tuttavia sappiano che non potranno assolvere un compito così
importante se i loro membri non riceveranno una tale formazione nelle
cose divine e umane da diventare realmente nel mondo un lievito
destinato a dare vigore e incremento al corpo di Cristo. I superiori
perciò seriamente procurino di dare ai loro sudditi una istruzione
specialmente spirituale e di sviluppare ulteriormente la loro
formazione.
I tre voti religiosi:
a) castità
12. La castità “ per il regno dei cieli ” (Mt 19,12),
quale viene professata dai religiosi, deve essere apprezzata come un
insigne dono della grazia. Essa infatti rende libero in maniera speciale
il cuore dell'uomo (cfr. 1 Cor 7,32-35), cosi da accenderlo sempre più
di carità verso Dio e verso tutti gli uomini; per conseguenza essa
costituisce un segno particolare dei beni celesti, nonché un mezzo
efficacissimo offerto ai religiosi per potere generosamente dedicarsi al
servizio divino e alle opere di apostolato. In tal modo essi davanti a
tutti i fedeli sono un richiamo di quella mirabile unione operata da Dio
e che si manifesterà pienamente nel secolo futuro, mediante la quale la
Chiesa ha Cristo come unico suo sposo.
Bisogna adunque che i religiosi, sforzandosi di
mantener fede alla loro professione, credano nelle parole del Signore e,
fidando nell'aiuto divino, non presumano delle loro forze, ma pratichino
la mortificazione e la custodia dei sensi. E neppure trascurino i mezzi
naturali che giovano alla sanità mentale e fisica. In tal modo essi non
potranno essere influenzati dalle false teorie, che sostengono essere la
continenza perfetta impossibile o nociva al perfezionamento dell'uomo;
e, come per un istinto spirituale, sapranno respingere tutto ciò che può
mettere in pericolo la castità. Inoltre ricordino tutti, specialmente i
superiori, che la castità si potrà custodire più sicuramente se i
religiosi sapranno praticare un vero amore fraterno nella vita comune.
Poiché l'osservanza della continenza perfetta tocca
le inclinazioni più profonde della natura umana i candidati alla
professione di castità non abbraccino questo stato, né vi siano ammessi,
se non dopo una prova veramente sufficiente e dopo che sia stata da essi
raggiunta una conveniente maturità psicologica ed affettiva. Essi non
solo siano preavvertiti circa i pericoli ai quali va incontro la
castità, ma devono essere educati in maniera tale da abbracciare il
celibato consacrato a Dio integrandolo nello sviluppo della propria
personalità.
b) povertà
13. La povertà volontariamente abbracciata per
mettersi alla sequela di Cristo, di cui oggi specialmente essa è un
segno molto apprezzato, sia coltivata diligentemente dai religiosi e, se
sarà necessario, si trovino nuove forme per esprimerla. Per mezzo di
essa si partecipa alla povertà di Cristo, il quale da ricco che era si
fece povero per amore nostro, allo scopo di farci ricchi con la sua
povertà (cfr. 2 Cor 8,9; Mt 8,20). Per quanto riguarda la povertà
religiosa, non basta dipendere dai superiori nell'uso dei beni, ma
occorre che i religiosi siano poveri effettivamente e in spirito, avendo
il loro tesoro in cielo (cfr. Mt 6,20). Nel loro ufficio sentano di
obbedire alla comune legge del lavoro, e mentre in tal modo si procurano
i mezzi necessari al loro sostentamento e alle loro opere, allontanino
da sé ogni eccessiva preoccupazione e si affidino alla Provvidenza del
Padre celeste (cfr. Mt 6,25).
Le congregazioni religiose nelle loro costituzioni
possono permettere che i loro membri rinuncino ai beni patrimoniali
acquistati o da acquistarsi. Gli istituti stessi, tenendo conto delle
condizioni dei singoli luoghi, cerchino di dare in qualche modo una
testimonianza collettiva della povertà, e volentieri destinino qualche
parte dei loro beni alle altre necessità della Chiesa e al sostentamento
dei poveri, che i religiosi tutti devono amare nelle viscere di Cristo
(cfr. Mt 19,21; 25,34-46; Gc 2,15-16; 1 Gv 3,17). Le province e le altre
case di istituti religiosi si scambino tra loro i beni temporali, in
modo che le più fornite di mezzi aiutino le altre che soffrono la
povertà. Quantunque gli istituti, salvo disposizioni contrarie di regole
e costituzioni, abbiano diritto di possedere tutto ciò che è necessario
al loro sostentamento e alle loro opere, tuttavia sono tenuti ad evitare
ogni lusso, lucro eccessivo e accumulazione di beni.
c) obbedienza
14. I religiosi con la professione di obbedienza
offrono a Dio la completa oblazione della propria volontà come
sacrificio di se stessi, e per mezzo di esso in maniera più salda e
sicura vengono uniti alla volontà salvifica di Dio. Pertanto, ad
imitazione di Gesù Cristo, che venne per fare la volontà del Padre (cfr.
Gv 4,34; 5,30; Eb 10,7; Sal 39,9), e “ prendendo la forma di servo ”
(Fil 2,7), dai patimenti sofferti conobbe l'obbedienza (cfr. Eb 5,8), i
religiosi, mossi dallo Spirito Santo, si sottomettono in spirito di fede
ai superiori che sono i rappresentanti di Dio, e sotto la loro guida si
pongono al servizio di tutti i fratelli in Cristo, come Cristo stesso
per la sua sottomissione al Padre venne per servire i fratelli e diede
la sua vita in riscatto per la moltitudine (cfr. Mt 20,28; Gv 10,14-18).
Così essi si vincolano sempre più strettamente al servizio della Chiesa
e si sforzano di raggiungere la misura della piena statura di Cristo
(cfr. Ef 4,13).
Perciò i religiosi, in spirito di fede e di amore
verso la volontà di Dio, secondo quanto prescrivono la regola e le
costituzioni, prestino umile ossequio ai loro superiori col mettere a
disposizione tanto le energie della mente e della volontà, quanto i doni
di grazia e di natura, nella esecuzione degli ordini e nel compimento
degli uffici loro assegnati, nella certezza di dare la propria
collaborazione alla edificazione del corpo di Cristo secondo il piano di
Dio. Così l'obbedienza religiosa, lungi dal diminuire la dignità della
persona umana, la conduce alla maturità, facendo crescere la libertà dei
figli di Dio.
I superiori poi, dovendo un giorno rendere conto a
Dio delle anime che sono state loro affidate (cfr. Eb 13,17), docili
alla volontà di Dio nel compimento del loro ufficio, esercitino
l'autorità in spirito di servizio verso i fratelli, in modo da esprimere
la carità con cui Dio li ama. Governino come figli di Dio quelli che
sono loro sottomessi, con rispetto della persona umana e facendo sl che
la loro soggezione sia volontaria. Per conseguenza concedano loro la
dovuta libertà, specialmente per quanto riguarda il sacramento della
penitenza e la direzione della coscienza. Guidino i religiosi in maniera
tale che questi, nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere
iniziative, cooperino con un'obbedienza attiva e responsabile. Perciò i
superiori ascoltino volentieri i religiosi e promuovano l'unione delle
loro forze per il bene dell'istituto e della Chiesa, pur rimanendo ferma
la loro autorità di decidere e di comandare ciò che si deve fare.
I capitoli e i consigli eseguiscano fedelmente i
compiti che sono stati loro affidati nel governo, e tutti a loro modo
siano l'espressione della partecipazione e dell'interesse di tutti i
membri per il bene della intera comunità.
La vita comune
15. La vita in comune perseveri nella preghiera e
nella comunione di uno stesso spirito, nutrita della dottrina del
Vangelo, della santa liturgia e soprattutto dell'eucaristia (cfr. At
2,42), sull'esempio della Chiesa primitiva, in cui la moltitudine dei
credenti era d'un cuore solo e di un'anima sola (cfr. At 4,32). I
religiosi, come membri di Cristo, in fraterna comunanza di vita si
prevengano gli uni gli altri nel rispetto scambievole (cfr. Rm 12,10),
portando gli uni i pesi degli altri (cfr. Gal 6,2). Infatti con l'amore
di Dio diffuso nei cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr. Rm 5,5), la
comunità come una famiglia unita nel nome del Signore gode della sua
presenza (cfr. Mt 18,20). La carità è poi il compimento della legge
(cfr. Rm 13,10) e vincolo di perfezione (cfr. Col 3,14), e per mezzo di
essa noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita (cfr. 1 Gv
3,14). Anzi l'unità dei fratelli manifesta l'avvento di Cristo (cfr. Gv
13,35; 17,21), e da essa promana grande energia per l'apostolato.
Allo scopo poi di rendere più intimo il vincolo di
fraternità fra i religiosi, coloro che sono chiamati conversi,
coadiutori o con altro nome, siano strettamente associati alla vita e
alle opere della comunità. Se le circostanze non consigliano proprio di
fare diversamente, bisogna far sì che negli istituti femminili si arrivi
ad un'unica categoria di suore. In tal caso, si manterrà solamente tra
le persone la diversità richiesta dalla distinzione delle varie opere a
cui le suore o per speciale vocazione divina o per particolare
attitudine sono destinate.
I monasteri e gli istituti maschili non del tutto
laicali possono accettare, secondo la loro indole e a norma delle
costituzioni, chierici e laici, in pari misura e con eguali diritti ed
obblighi, eccettuati quelli che scaturiscono dall'ordine sacro.
La clausura femminile
16. La clausura papale per le monache di vita
unicamente contemplativa rimanga in vigore, ma si aggiorni secondo le
condizioni dei tempi e dei luoghi, abolendo le usanze che non hanno più
ragione di esistere, dopo che sono stati ascoltati i pareri dei
monasteri stessi. Le altre monache invece, che per loro regola si
dedicano alle opere esterne di apostolato, siano esenti dalla clausura
papale, in modo da essere in grado di attendere meglio ai loro impegni
di apostolato; rimanga in vigore tuttavia la clausura a norma delle loro
costituzioni.
L'abito religioso
17. L'abito religioso, segno della consacrazione, sia
semplice e modesto, povero e nello stesso tempo decoroso, come pure
rispondente alle esigenze della salute e adatto sia ai tempi e ai
luoghi, sia alle necessità dell'apostolato. Gli abiti dei religiosi e
delle religiose che non concordano con queste norme, siano modificati.
L'aggiornamento e la formazione religiosa
18. L'aggiornamento degli istituti dipende in massima
parte dalla formazione dei loro membri. Perciò gli stessi religiosi non
chierici e le religiose non siano destinate alle opere di apostolato
immediatamente dopo il noviziato, ma la loro formazione religiosa ed
apostolica, dottrinale e tecnica, col conseguimento anche dei titoli
specifici, si protragga convenientemente in apposite case.
Per evitare poi il pericolo che l'adattamento alle
esigenze del nostro tempo sia solo esteriore o che siano impari al
proprio compito coloro che per regola attendono all'apostolato esterno,
i religiosi, secondo le capacità intellettuali e il carattere di
ciascuno, siano convenientemente istruiti intorno alla mentalità e ai
costumi della vita sociale odierna. Attraverso la fusione armonica dei
vari elementi la formazione deve avvenire in maniera tale da contribuire
all'unità di vita dei religiosi stessi.
Per tutta la vita poi i religiosi si adoperino a
perfezionare diligentemente questa cultura spirituale, dottrinale e
tecnica, e i superiori, nella misura del possibile, procurino loro a
questo scopo l'occasione opportuna, i mezzi e il tempo necessari. È pure
dovere dei superiori provvedere alla scelta accurata e alla solida
preparazione dei direttori, dei maestri spirituali e dei professori.
19. Nel fondare nuovi istituti si deve ben ponderare
la necessità o almeno la grande utilità nonché la possibilità di
sviluppo, affinché non sorgano imprudentemente istituti inutili o
sprovvisti di sufficiente vigore. In modo speciale si abbia cura di
promuovere e coltivare le forme di vita religiosa nelle Chiese di nuova
fondazione, e in ciò si tenga conto del carattere e dei costumi degli
abitanti, come pure delle condizioni di vita e delle consuetudini
locali.
Le opere degli istituti
20. Gli istituti mantengano e svolgano fedelmente le
opere proprie e, tenendo presente l'utilità della Chiesa universale e
delle diocesi, adattino le opere stesse alle necessità dei tempi e dei
luoghi, adoperando i mezzi opportuni e anche nuovi, e tralasciando
invece quelle opere che oggi non corrispondono più allo spirito e alla
vera natura dell'istituto. Si deve assolutamente conservare negli
istituti religiosi lo spirito missionario, e, secondo la natura propria
di ciascuno, adattarlo alle condizioni odierne in modo che sia resa più
efficace la predicazione del Vangelo a tutte le genti.
Istituti e monasteri in decadenza
21. Agli istituti invece e ai monasteri che, dopo
essere stato ascoltato il parere degli ordinari del luogo interessati, a
giudizio della santa Sede non offrono fondata speranza che in seguito
possano rifiorire, Si proibisca di ricevere ancora novizi in avvenire,
e, se sarà possibile, siano uniti ad un altro istituto o monastero più
fiorente che non differisca molto nelle finalità e nello spirito.
Le federazioni tra i religiosi
22. Gli istituti e i monasteri “ sui iuris ”, secondo
l'opportunità e con l'approvazione della santa Sede, promuovano tra di
loro federazioni, se appartengono in qualche maniera alla stessa
famiglia religiosa; oppure unioni, se hanno quasi uguali le costituzioni
e gli usi e sono animati dallo stesso spirito, soprattutto se sono
troppo esigui; oppure associazioni, se attendono alle stesse o a simili
opere di apostolato.
23. Si devono favorire conferenze o consigli dei
superiori maggiori eretti dalla santa Sede, i quali possono molto
contribuire a far conseguire meglio il fine proprio dei singoli
istituti, a promuovere una più efficace collaborazione per il bene della
Chiesa, a distribuire più razionalmente gli operai dell'Evangelo in un
determinato territorio, nonché a trattare le questioni che i religiosi
hanno in comune e a stabilire una conveniente opera di coordinamento e
di collaborazione con le conferenze episcopali per quanto riguarda
l'esercizio dell'apostolato. Conferenze di questo genere si possono
istituire anche per gli istituti secolari.
La scelta delle vocazioni
24. I sacerdoti e gli educatori cristiani facciano
seri sforzi, affinché per mezzo di vocazioni religiose, scelte in
maniera conveniente ed accurata, la Chiesa riceva nuovi sviluppi in
piena corrispondenza con le necessità del momento. Anche nella
predicazione ordinaria si tratti più frequentemente dei consigli
evangelici e della scelta dello stato religioso. I genitori, curando
l'educazione cristiana dei figli, coltivino e custodiscano nei loro
cuori la vocazione religiosa. Agli istituti poi è lecito, allo scopo di
suscitare vocazioni, curare la propria propaganda e la ricerca dei
candidati, purché ciò avvenga con la dovuta prudenza e nell'osservanza
delle norme stabilite dalla santa Sede e dall'ordinario del luogo.
Ricordino tuttavia i religiosi che l'esempio della propria vita
costituisce la migliore raccomandazione del proprio istituto ed il
migliore invito ad abbracciare lo stato religioso.
Conclusione
25. Gli istituti per i quali sono state emanate
queste norme di aggiornamento corrispondano prontamente alla loro divina
vocazione e al compito che oggi devono assolvere nella Chiesa. Il sacro
Concilio infatti molto apprezza il loro genere di vista casta, povera e
obbediente, di cui Cristo stesso è il modello, e ripone ferma speranza
nella loro così feconda opera, sia nascosta che conosciuta da tutti.
Tutti i religiosi perciò, animati da fede integra, da carità verso Dio e
il prossimo, dall'amore alla croce e dalla speranza nella futura gloria,
diffondano in tutto il mondo la buona novella di Cristo, in modo che la
loro testimonianza sia visibile a tutti e sia glorificato il Padre
nostro che è nei cieli (cfr. Mt 5,16). Così, per l'intercessione della
dolcissima vergine Maria madre di Dio, “ la cui vita è modello per tutti
” essi progrediranno ogni giorno più ed apporteranno frutti di salvezza
sempre più abbondanti.
28 ottobre 1965