DECRETO
CHRISTUS DOMINUS
SULL'UFFICIO PASTORALE DEI VESCOVI
PROEMIO
1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per
salvare il suo popolo dai peccati e per santificare tutti gli uomini;
com'egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli e li
santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta,
glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, “ per
l'edificazione del suo corpo ” (Ef 4,12), che è la Chiesa.
Il papa e i vescovi perpetuano l'opera di Cristo
2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice,
come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le
sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una
potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli
perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per
promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle
singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese.
Anche i vescovi, posti dallo Spirito Santo, succedono
agli apostoli come pastori delle anime e, insieme col sommo Pontefice e
sotto la sua autorità hanno la missione di perpetuare l'opera di Cristo,
pastore eterno. Infatti Cristo diede agli apostoli ed ai loro successori
il mandato e la potestà di ammaestrare tutte le genti, di santificare
gli uomini nella verità e di guidarli. Perciò i vescovi, per virtù dello
Spirito Santo che è stato loro dato, sono divenuti veri ed autentici
maestri della fede, pontefici e pastori.
3. I vescovi, partecipi della sollecitudine per tutte
le Chiese, esercitano il loro ufficio episcopale, ricevuto per mezzo
della loro consacrazione episcopale, in comunione e sotto l'autorità del
sommo Pontefice, in tutto ciò che riguarda il magistero ed il governo
pastorale, uniti tutti in un collegio o corpo, rispetto a tutta la
Chiesa di Dio. I singoli vescovi esercitano tale ministero nei riguardi
della porzione del gregge del Signore che è stata loro assegnata, avendo
ciascuno cura della Chiesa particolare affidatagli. Talvolta però alcuni
vescovi possono congiuntamente provvedere ad alcune necessità comuni a
diverse Chiese. Pertanto questo santo Concilio, considerate le
condizioni dell'umana società, che ai nostri giorni sono in piena
evoluzione volendo determinare i doveri pastorali dei vescovi in maniera
più particolareggiata, impartisce le seguenti disposizioni.
CAPITOLO I
I VESCOVI E LA CHIESA UNIVERSALE
I. La posizione dei vescovi riguardo alla Chiesa
universale
Il collegio episcopale
4. I vescovi, in virtù della loro sacramentale
consacrazione e in gerarchica comunione col capo e coi membri del
collegio, sono costituiti membri del corpo episcopale. “ L'ordine dei
vescovi, che succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel
governo pastorale, ed è anzi l'ininterrotto prolungamento del corpo
apostolico nel tempo, insieme col romano Pontefice, suo capo, è anche il
soggetto di una suprema e piena potestà sulla Chiesa universale:
potestà, tuttavia, che non si può esercitare senza il consenso del
romano Pontefice ”. Tale potestà invero “ si esercita in modo solenne
nel Concilio ecumenico” perciò questo santo Sinodo dichiara che tutti i
vescovi, che siano membri del collegio episcopale, hanno il diritto di
intervenire al Concilio ecumenico. “ La stessa potestà collegiale può
essere esercitata, insieme col papa, dai vescovi sparsi nelle diverse
parti del mondo, purché il capo del collegio li inviti ad una azione
collegiale, o almeno approvi o liberamente accetti un'azione unitaria
dei vescovi sparsi nel mondo, in modo che diventi un vero atto
collegiale ”.
Il Sinodo
5. Una più efficace collaborazione al supremo pastore
della Chiesa la possono prestare, nei modi dallo stesso romano Pontefice
stabiliti o da stabilirsi, i vescovi scelti da diverse regioni del
mondo, riuniti nel consiglio propriamente chiamato Sinodo dei vescovi.
Tale Sinodo, rappresentando tutto l'episcopato cattolico, è un segno che
tutti i vescovi sono partecipi in gerarchica comunione della
sollecitudine della Chiesa universale.
I vescovi partecipano della sollecitudine per tutta
la Chiesa
6. I vescovi, come legittimi successori degli
apostoli e membri del collegio episcopale, sappiano essere sempre tra
loro uniti e dimostrarsi solleciti di tutte le Chiese; per divina
disposizione e comando del l'ufficio apostolico, ognuno di essi, insieme
con gli altri vescovi, è infatti in certo qual modo responsabile della
Chiesa. In modo particolare si dimostri no solleciti di quelle parti del
mondo dove la parola di Dio non è ancora stata annunziata, o dove, a
motivo dello scarso numero di sacerdoti, i fedeli sono in pericolo di
allontanarsi dalla pratica della vita cristiana, anzi di perdere la fede
stessa.
Si adoperino perciò a che i fedeli sostengano
promuovano con ardore le opere di evangelizzazione e di apostolato.
Cerchino inoltre di preparare degni sacerdoti, come anche degli
ausiliari, religiosi e laici non solo per le missioni, ma anche per le
regioni che hanno scarsezza di clero. Facciano ogni possibile sforzo,
perché alcuni dei loro sacerdoti si rechino in terra di missione o nelle
diocesi predette ad esercitarvi il sacro ministero, per tutta la loro
vita o al meno per un determinato periodo di tempo.
Ricordino i vescovi che anche nell'uso dei beni
ecclesiastici devono essere tenute presenti le necessità non solo delle
loro diocesi, ma anche di quelle di altre Chiese particolari, perché
anche queste sono parti dell'unica Chiesa di Cristo. Ed infine rivolgano
le loro cure, secondo le loro possibilità, ad alleviare le calamità da
cui altre diocesi o altre regioni sono afflitte.
Ricordare i vescovi perseguitati
7. Soprattutto i vescovi circondino col loro fraterno
affetto e con la loro attiva premura quegli altri vescovi che, a motivo
della loro fedeltà a Cristo, sono fatti bersaglio di calunnie e di
persecuzioni, giacciono in carcere o sono impediti dall'esercitare il
loro ministero. Mirino così, con la preghiera e con l'opera, a lenire e
mitigare i dolori dei loro confratelli.
II. I vescovi e la santa Sede
I vescovi nelle loro diocesi
8. a) Ai vescovi, quali successori degli apostoli,
nelle diocesi loro affidate spetta di per sé la potestà ordinaria,
propria e immediata, che è necessaria per l'esercizio del loro ministero
pastorale, ferma sempre restando in ogni campo la potestà del romano
Pontefice di riservare alcune cause a se stesso o ad altra autorità.
b) Ai singoli vescovi diocesani viene data facoltà di
dispensare in casi particolari da una legge generale della Chiesa i
fedeli sui quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorità, ogni
qualvolta ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale; a meno che la
suprema autorità della Chiesa non avanzi qualche speciale riserva in
proposito.
I dicasteri della curia romana
9. Nell'esercizio della sua suprema, piena ed
immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il romano Pontefice si avvale
dei dicasteri della curia romana, che perciò compiono il loro lavoro nel
suo nome e nella sua autorità, a vantaggio delle Chiese e al servizio
dei sacri pastori.
Tuttavia i Padri del santo Concilio esprimono il
desiderio che questi dicasteri, i quali hanno finora reso senza dubbio
un prezioso aiuto al romano Pontefice ed ai pastori della Chiesa,
vengano riorganizzati in modo nuovo e conforme alle necessità dei tempi,
dei paesi e dei riti, specialmente per quanto riguarda il loro numero,
il loro nome, le loro competenze, i loro metodi di lavoro ed il
coordinamento delle loro attività. Come pure desiderano che, in
considerazione del ministero pastorale dei vescovi, sia più esattamente
definito l'ufficio dei legati del romano Pontefice.
10. Poiché questi dicasteri sono stati costituiti per
il bene della Chiesa universale, si esprime parimenti il desiderio che i
loro membri, il loro personale e i loro consultori, come pure i legati
del romano Pontefice, nei limiti del possibile, siano in più larga
misura scelti dalle diverse regioni della Chiesa. Così gli uffici, ossia
gli organi centrali della Chiesa cattolica, presenteranno un carattere
veramente universale.
Viene altresì auspicato che tra i membri dei
dicasteri siano annoverati anche alcuni vescovi, specialmente diocesani,
che possano in modo più compiuto rappresentare al sommo Pontefice la
mentalità, i desideri e le necessità di tutte le Chiese. Da ultimo i
Padri conciliari stimano che sia molto utile che i sacri dicasteri
chiedano, più che in passato, il parere di laici che si distinguano per
virtù, dottrina ed esperienza, affinché anch'essi svolgano nella vita
della Chiesa il ruolo che loro conviene.
CAPITOLO II
I VESCOVI E LE CHIESE PARTICOLARI O DIOCESI
I. I vescovi diocesani
La diocesi e il vescovo
11. La diocesi è una porzione del popolo di Dio
affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo
presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata
nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia,
costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la
Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e postolica. I singoli vescovi,
ai quali è affidata la cura di una Chiesa particolare, sotto l'autorità
del sommo Pontefice, pascono nel nome del Signore come pastori propri,
ordinari ed immediati le loro pecorelle ed esercitano a loro vantaggio
l'ufficio di insegnare, di santificare e di reggere. Essi però devono
riconoscere i diritti che legittimamente competono sia ai patriarchi,
sia alle altre autorità gerarchiche.
I vescovi devono svolgere il loro ufficio apostolico
come testimoni di Cristo al cospetto di tutti gli uomini, interessandosi
non solo di coloro che già seguono il Principe dei pastori, ma
dedicandosi anche con tutta l'anima a coloro che in qualsiasi maniera si
sono allontanati dalla via della verità, oppure ignorano ancora il
Vangelo di Cristo e la sua misericordia salvifica; così agiranno, fino a
quando tutti quanti cammineranno “ in ogni bontà, giustizia e verità ”
(Ef 5,9).
Il ministero di evangelizzare il popolo di Dio
12. Nell'esercizio del loro ministero di insegnare
annunzino agli uomini il Vangelo di Cristo, che uno dei principali
doveri dei vescovi e ciò faccia no, nella forza dello Spirito, invitando
gli uomini al la fede o confermandoli nella fede viva. Propongano loro
il mistero integrale di Cristo, ossia quelle verità che non si possono
ignorare senza ignorare Cristo stesso; e additino contemporaneamente
alle anime la via da Dio rivelata, che conduce gli uomini alla
glorificazione del Signore e con ciò alla loro eterna felicità.
Mostrino inoltre che, nei disegni di Dio, le stesse
cose terrene e le umane istituzioni sono ordinate alla salvezza degli
uomini e possono di conseguenza non poco contribuire all'edificazione
del Corpo di Cristo.
Insegnino pertanto quanto grande è, secondo la
dottrina della Chiesa, il valore della persona umana, della sua libertà
e della stessa vita fisica; il valore della famiglia, della sua unità e
stabilità, della procreazione ed educazione della prole; il valore della
società civile, con le sue leggi e con le varie professioni in essa
esistenti; il valore del lavoro e del riposo, delle arti e della
tecnica; il valore della povertà e dell'abbondanza dei beni materiali. E
da ultimo espongano come debbano essere risolti i gravissimi problemi
sollevati dal possesso dei beni materiali, dal loro sviluppo e dalla
loro giusta distribuzione, dalla pace e dalla guerra, e dalla fraterna
convivenza di tutti i popoli.
13. I vescovi devono esporre la dottrina cristiana in
modo consono alle necessità del tempo in cui viviamo: in un modo, cioè,
che risponda alle difficoltà ed ai problemi, dai quali sono assillati ed
angustiati gli uomini d'oggi. Inoltre non solo devono difenderla in
prima persona, ma devono stimolare anche i fedeli a fare altrettanto ed
a propagarla. Propongano poi tale insegnamento in maniera da dimostrare
la materna sollecitudine della Chiesa verso tutti gli uomini, sia fedeli
sia non fedeli; e concordino una particolare attenzione ai più poveri e
ai più deboli, memori che a questi sono stati mandati dal Signore ad
annunziare il Vangelo.
E poiché la Chiesa non può non stabilire un colloquio
con l'umana società in seno alla quale vive, incombe in primo luogo ai
vescovi il dovere di andare agli uomini e di sollecitare e promuovere un
dialogo con essi. Ma perché in questi dialoghi di salvezza la verità
vada sempre unita con la carità, e l'intelligenza con l'amore, è
necessario non solo che essi si svolgano con chiarezza di linguaggio,
con umiltà e con mitezza, ma anche che in essi ad un doverosa prudenza
si accompagni una vicendevole fiducia; perché tale fiducia, favorendo
l'amicizia, è destinata ad unire gli animi.
Per la diffusione della dottrina cristiana, ricorrano
ai mezzi che oggi sono a disposizione: in primo luogo alla predicazione
ed alla istruzione catechistica, che hanno sempre una capitale
importanza; poi alla esposizione della stessa dottrina nelle scuole,
nelle università, mediante conferenze e riunioni di ogni specie; infine
a pubbliche dichiarazioni, in occasione di qualche speciale avvenimento,
fatte per mezzo della stampa e dei vari mezzi di comunicazione sociale,
dei quali è assolutamente opportuno servirsi per annunziare il Vangelo
di Cristo.
14. Vigilino affinché con premuroso zelo, non solo ai
fanciulli ed ai giovani, ma anche agli adulti sia insegnato il
catechismo, che ha lo scopo di ravvivare tra gli uomini la fede e di
renderla cosciente e attiva, per mezzo di un'opportuna istruzione.
Abbiano cura che questo insegnamento sia fatto secondo un ordine ed un
metodo che si addica, oltre che alla materia di cui si tratta, alla
mentalità, alle capacità, all'età e alle condizioni di vita degli
uditori, e sia basato sulla sacra Scrittura, sulla tradizione, sulla
liturgia, sul magistero e sulla vita della Chiesa. Si adoperino inoltre
perché i catechisti siano convenientemente preparati al loro compito,
conoscano di conseguenza a fondo la dottrina della Chiesa e apprendano
in teoria ed in pratica le leggi della psicologia e le materie
pedagogiche. Abbiano anche cura di ripristinare o meglio adattare ai
nostri tempi l'istituto dei catecumeni adulti.
Il ministero di santificare il popolo di Dio
15. Nell'esercizio del loro ministero di
santificazione, i vescovi si ricordino bene di essere stati scelti di
mezzo agli uomini e di essere stati investiti della loro dignità per gli
uomini in tutto ciò che si riferisce a Dio, affinché offrano doni e
sacrifici per i peccati. Infatti i vescovi hanno la pienezza del
sacramento dell'ordine; e da loro dipendono, nell'esercizio della loro
potestà, sia i presbiteri, che sono stati anch'essi consacrati veri
sacerdoti del Nuovo Testamento perché siano prudenti cooperatori
dell'ordine episcopale, sia i diaconi, che in unione col vescovo ed al
servizio del suo presbiterio sono destinati al ministero del popolo di
Dio. I vescovi perciò sono i principali dispensatori dei misteri di Dio
e nello stesso tempo organizzatori, promotori e custodi della vita
liturgica nella Chiesa loro affidata.
Mettano perciò in opera ogni loro sforzo, perché i
fedeli, per mezzo della eucaristia, conoscano sempre più profondamente e
vivano il mistero pasquale, per formare un corpo più intimamente
compatto, nell'unità della carità di Cristo. “Perseveranti nella
preghiera e nel ministero della parola ” (At 6,4) pongano ogni loro
impegno, perché tutti quelli cl sono affidati alle loro cure siano
concordi nel preghiera e perché, ricevendo i sacramenti, crescano nella
grazia e siano fedeli testimoni del Signore.
Nella loro qualità di maestri di perfezione si
studino di fare avanzare nella via della santità i loro sacerdoti, i
religiosi e i laici, secondo la particolare vocazione di ciascuno
ricordino tuttavia di esse tenuti a dare essi per primi esempio di
santità, nella carità, nell'umiltà e nella semplicità della vita.
Conducano le Chiese loro affidate a tal punto di santi che in esse siano
pienamente manifestati i sentimenti della Chiesa universale di Cristo.
Di conseguenza cerchino di incrementare più che sia possibile le
vocazioni sacerdotali e religiose, e in modo particolare quelle
missionarie.
Il ministero di guidare il popolo di Dio
16. Nell'esercizio del loro ufficio di padri e di
pastori, i vescovi si comportino in mezzo ai loro fedeli come coloro che
servono come buoni pastori che conoscono le loro pecorelle e sono da
esse conosciuti, come veri padri che eccellono per il loro spirito di
carità e di zelo verso tutti e la cui autorità ricevuta da Dio incontra
un'adesione unanime e riconoscente. Raccolgano intorno a sé l'intera
famiglia del loro gregge e diano ad essa una tale formazione che tutti,
consapevoli dei loro doveri, vivano ed operino in comunione di carità.
Per raggiungere simile intento i vescovi “disposti a
qualsiasi opera buona” (2 Tm 2,21), e “sopportando tutto per amore degli
eletti” (2 Tm 2,10), orientino la loro vita in modo che sia atta a
rispondere alle esigenze dei nostri tempi.
Trattino sempre con particolare carità i sacerdoti,
perché essi si assumono una parte dei loro ministeri e delle loro
preoccupazioni, e vi si consacrano nella vita quotidiana con tanto zelo.
Li considerino come figli ed amici e perciò siano disposti ad ascoltarli
e a trattarli con fiducia e benevolenza, allo scopo di incrementare
l'attività pastorale in tutta la diocesi.
Dimostrino il più premuroso interessamento per le
loro condizioni spirituali, intellettuali e materiali, affinché essi,
con una vita santa e pia, possano esercitare il loro ministero
fedelmente e fruttuosamente. A tale scopo favoriscano istituzioni e
organizzino particolari convegni nei quali i sacerdoti di tanto in tanto
possano riunirsi, sia per la rinnovazione della loro vita in corsi più
lunghi di esercizi spirituali, sia per l'approfondimento delle scienze
ecclesiastiche, e specialmente della sacra Scrittura e della teologia,
dei problemi sociali di maggiore importanza e dei nuovi metodi
dell'attività pastorale. Seguano con misericordia attiva quei sacerdoti
che, per qualsiasi ragione, si trovano in pericolo, o sono in qualche
modo venuti meno ai loro doveri.
Per essere in grado di meglio provvedere al bene dei
fedeli, secondo il bisogno di ciascuno, i vescovi cerchino di conoscere
a fondo le loro necessità e le condizioni sociali nelle quali vivono,
ricorrendo, tale scopo, a tutti i mezzi opportuni, e specialmente alle
indagini sociologiche. Si dimostrino premurosi verso tutti: di qualsiasi
età, condizione, nazionalità siano essi del paese, o di passaggio, o
stranieri. Nell'esercizio di questa attività pastorale, rispettino
compiti spettanti ai loro fedeli nelle cose di Chiesa, riconoscendo loro
anche il dovere ed il diritto di collaborare attivamente
all'edificazione del corpo mistico di Cristo.
Amino i fratelli separati e raccomandino ai lo fedeli
di trattarli con grande umanità e carità, favorendo così l'ecumenismo,
inteso nel senso insegnato dalla Chiesa. Estendano il loro zelo anche ai
non battezzati, affinché pure ad essi si manifesti la carità di Cristo,
di cui i vescovi sono testimoni davanti a tutti.
Varie attività nell'apostolato
17. Si sviluppino le varie forme di apostolato. In
tutta la diocesi e nei settori particolari queste opere di apostolato
siano opportunamente coordinate ed intimamente unite tra di loro, sotto
la guida del ve scovo. Grazie a ciò tutte le iniziative ed attività d,
carattere catechistico, missionario, caritativo, socia le, familiare,
scolastico, ed ogni altro lavoro mirante a fini pastorali, saranno
ricondotte a un'azione con corde, dalla quale sia resa ancor più palese
l'unità della diocesi.
Si inculchi insistentemente che tutti i fedeli,
secondo la loro condizione e capacità, hanno il dovere di fare
dell'apostolato; si raccomandi loro di partecipare e di sostenere le
varie opere dell'apostolato dei laici, e specialmente l'Azione
cattolica. Inoltre si incrementino e si favoriscano le associazioni che
direttamente o indirettamente si propongono fini soprannaturali: ossia
la ricerca di una vita più perfetta, o la propagazione del Vangelo di
Cristo tra tutti gli uomini, o la diffusione della dottrina cristiana e
lo sviluppo del culto pubblico, o scopi sociali, o il compimento di
opere di pietà e di carità.
Tali forme di apostolato devono essere adattate alle
necessità dei nostri giorni, tenendo presenti le varie esigenze degli
uomini: non solo spirituali e morali, ma anche quelle sociali,
demografiche ed economiche. E per raggiungere efficacemente ed utilmente
tale scopo, si potrà trarre un notevolissimo vantaggio dalle indagini
sociali e religiose, eseguite per mezzo degli uffici di sociologia
pastorale, che sono da raccomandare con ogni premura.
18. Si abbia un particolare interessamento per quei
fedeli che, a motivo delle loro condizioni di vita, non possono godere
dell'ordinario ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi
assistenza: tali sono i moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i
marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili
categorie. Si adottino anche convenienti sistemi di assistenza
spirituale per i turisti.
Le conferenze episcopali, e specialmente quelle
nazionali, dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi
riguardanti le predette categorie di persone, e con opportuni mezzi e
direttive, in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente
alla loro assistenza religiosa, tenendo presenti in primo luogo le
disposizioni date o da darsi dalla santa Sede e adattandole
convenientemente alle varie situazioni dei tempi, dei luoghi e delle
persone.
I vescovi e l'autorità civile
19. Nell'esercizio del loro ministero apostolico
mirante alla salute delle anime, i vescovi di per s godono di una piena
e perfetta libertà e indipendenza da qualsiasi civile autorità. Perciò
non è lecito ostacolare direttamente o indirettamente l'esercizio del
loro ministero ecclesiastico, né impedire che essi possano liberamente
comunicare con la santa Sede con le altre autorità ecclesiastiche e coi
loro sudditi.
I sacri pastori, mentre attendono al bene spirituale
del loro gregge, ne favoriscono senza dubbio anche il progresso sociale
e civile e la prosperità, armonizzando a tal fine--a titolo del loro
ufficio e come si conviene a dei vescovi--la loro attività a quella
delle pubbliche autorità, inculcando ai fedeli obbedienza alle leggi
giuste e rispetto alle autorità legittimamente costituite.
20. Poiché il ministero apostolico dei vescovi è
stato istituito da Cristo Signore e mira ad un fine spirituale e
soprannaturale, questo santo Sinodo ecumenico dichiara che il diritto di
nominare e di costituire i vescovi è proprio, peculiare e di per sé
esclusivo della competente autorità ecclesiastica.
Perciò, per difendere debitamente la libertà della
Chiesa e per promuovere sempre più adeguatamente e speditamente il bene
dei fedeli, questo santo Concilio fa voti che, per l'avvenire, alle
autorità civili non siano più concessi diritti o privilegi di elezione,
nomina, presentazione o designazione all'ufficio episcopale. A quelle
autorità civili poi che ora, in virtù di una convenzione o di una
consuetudine, godono dei suddetti diritti o privilegi, questo Sinodo,
mentre esprime riconoscenza e sincero apprezzamento per l'ossequio da
loro dimostrato verso la Chiesa, rivolge viva preghiera, affinché,
previe intese con la santa Sede, ad essi vogliano spontaneamente
rinunziare.
Rinuncia al ministero episcopale
21. Poiché il ministero pastorale dei vescovi riveste
tanta importanza e comporta gravi responsabilità, si rivolge una calda
preghiera ai vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi
giuridicamente equiparati, perché, qualora per la loro troppa avanzata
età o per altra grave ragione, diventassero meno capaci di adempiere il
loro compito, spontaneamente o dietro invito della competente autorità
rassegnino le dimissioni dal loro ufficio. Da parte sua, la competente
autorità, se accetta le dimissioni, provvederà sia ad un conveniente
sostentamento dei rinunziatari, sia a riconoscere loro particolari
diritti.
II. Delimitazione delle diocesi
Revisione di confini e norme da seguirsi
22. Perché si possa raggiungere il fine proprio della
diocesi, è necessario che nel popolo di Dio ad essa appartenente si
manifesti chiaramente la natura della Chiesa; in secondo luogo, che si
possa il più perfettamente possibile provvedere all'assistenza
spirituale del popolo di Dio.
Ciò comporta non solo una conveniente determinazione
dei confini territoriali delle diocesi, ma anche una razionale
distribuzione del clero e dei beni, corrispondente alle esigenze
dell'apostolato. Queste misure torneranno a vantaggio, oltre che dei
sacerdoti e dei fedeli interessati, anche di tutta la Chiesa cattolica.
Pertanto, in materia di circoscrizioni diocesane, il
santo Sinodo dispone che, ove ciò sia richiesto dal bene delle anime,
prudentemente si addivenga il più presto possibile ad una revisione dei
confini delle diocesi: dividendole, smembrandole o unendole, cambiando i
loro confini o trasferendo in luoghi più adatti le sedi episcopali, o
infine, quando si tratti di diocesi formate da grandi città, dando ad
esse una nuova regolamentazione interna.
23. Nella revisione delle circoscrizioni
ecclesiatiche si abbia cura di salvaguardare in primo luogo l'unità
organica della diocesi, riguardo alle persone, agli uffici, alle
istituzioni, a somiglianza di un corpo vivo. Nei singoli casi poi, dopo
aver esaminate attentamente tutte le circostanze, si osservino i
seguenti criteri generali:
1) Nello stabilire una circoscrizione diocesana, si
tenga presente per quanto è possibile la varia composizione del popolo
di Dio, perché ciò può rendere più agevole l'esercizio dell'azione
pastorale. Nello stesso tempo si faccia in modo che questi agglomerati
demografici si mantengano possibilmente uniti agli uffici e alle
istituzioni civili che ne costituiscono la struttura organica. Perciò il
territorio di ogni diocesi deve sempre essere ininterrotto.
Se le circostanze lo permettono, si osservino i
confini delle circoscrizioni civili e le particolari condizioni
psicologiche, economiche, geografiche e storiche delle persone e dei
luoghi.
2) Generalmente l'estensione del territorio ed il
numero degli abitanti sia tale che, da una parte, il vescovo, sebbene
aiutato da altri, possa personalmente compiere le cerimonie pontificali,
fare comodamente le visite pastorali, adeguatamente dirigere e
coordinare tutte le opere di apostolato, e specialmente conoscere i
sacerdoti, i religiosi e i laici che partecipano in qualche modo alle
attività diocesane; dall'altra essi costituiscano un campo d'azione
sufficientemente vasto e conveniente, nel quale sia il vescovo, sia i
sacerdoti possano spendere in modo utile tutte le loro forze nel
ministero, avendo presenti le necessità della Chiesa universale.
3) Da ultimo, affinché nella diocesi si possa più
convenientemente svolgere il ministero della salvezza, si segua la
regola che in ogni diocesi vi siano sacerdoti sufficienti, per numero ed
idoneità, ad un'appropriata cura spirituale del popolo di Dio; non
manchino gli uffici, le istituzioni e le opere che sono proprie di ogni
Chiesa particolare e che la pratica ha dimostrato necessarie sia al suo
retto governo, sia all'esplicazione dell'apostolato; e infine o si
abbiano già a disposizione o almeno prudentemente si preveda di poter da
qualche parte procurare le risorse necessarie per sostenere le persone e
le istituzioni diocesane.
A questo scopo, dove si trovano i fedeli di diverso
rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità: sia per mezzo di
sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario
vescovile, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito
anche del carattere episcopale; sia da se stesso, come ordinario di
diversi riti. Ma se questo, secondo il giudizio della santa Sede, per
varie ragioni non si può fare, si costituisca una gerarchia propria per
ciascun rito.
In analoghe circostanze, ai fedeli di diversa lingua
si provveda o per mezzo di sacerdoti e parrocchie della loro lingua; o
per mezzo di un vicario vescovile che conosca bene tale lingua e sia
anche, se necessario, insignito del carattere episcopale; o con altri
opportuni sistemi.
24. Prima che, riguardo alle diocesi si adottino i
cambiamenti e le innovazioni di cui si tratta nei numeri 22-23, salva
restando la prassi delle Chiese orientali, è conveniente che questi
affari siano sottoposti all'esame delle Conferenze episcopali competenti
per territorio; queste, se lo riterranno opportuno, si serviranno
dell'aiuto di una particolare commissione episcopale e chiederanno
sempre il parere dei vescovi delle province o delle regioni interessate.
Dopo di ciò sottoporranno i loro pareri ed i loro voti alla santa Sede.
III. I cooperatori del vescovo diocesano nel
ministero pastorale
1) Vescovi coadiutori e ausiliari
25. Nel governo delle diocesi si provveda al
ministero dei vescovi in modo che sua suprema finalità sia il bene del
gregge del Signore. Ora, per meglio raggiungere tale bene, non di rado
si devono costituire dei vescovi ausiliari, perché il vescovo diocesano,
sia per l'eccessiva vastità della diocesi o per l'eccessivo numero degli
abitanti, sia a motivo di particolari circostanze di apostolato o di
altre cause di diversa natura, non può personalmente compiere tutti i
doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime. Anzi
talvolta particolari bisogni esigono che, per aiutare i1 vescovo
diocesano, si stabilisca un vescovo coadiutore. Questi vescovi
coadiutori e ausiliari devono essere muniti di opportune facoltà,
affinché, salva restando la unità del governo diocesano e l'autorità del
vescovo diocesano, la loro azione riesca più efficace e la loro dignità
episcopale sia salvaguardata.
Inoltre i vescovi coadiutori e ausiliari, per il
fatto che sono chiamati a partecipare alle sollecitudini del vescovo
diocesano, devono esplicare il loro mandato in maniera che in tutti gli
affari agiscano in piena armonia con lui. Devono sempre circondare il
vescovo diocesano di obbedienza e di rispetto, mentre egli, da parte
sua, deve amarli come fratelli e stimarli.
26. Quando ciò fosse richiesto dal bene delle anime,
il vescovo diocesano non abbia difficoltà a domandare alla competente
autorità uno o più ausiliari, che sono costituiti per la diocesi, senza
diritto di successione.
Se già ciò non è stato disposto nelle lettere di
nomina, il vescovo diocesano costituisca tale ausiliare o ausiliari suoi
vicari generali o almeno vicari vescovili, dipendenti soltanto dalla sua
autorità, e li consulti quando dovrà esaminare i problemi di maggiore
importanza, specialmente di carattere pastorale.
Se non è diversamente disposto dalla competente
autorità, alla morte del vescovo diocesano non cessano i poteri e le
facoltà dei vescovi ausiliari. Anzi è desiderabile che, durante la
vacanza della sede, a meno che gravi motivi non consiglino di fare
diversamente, l'incarico di reggere la diocesi sia affidato al vescovo
ausiliare, o, se questi sono più di uno, ad uno di essi.
Il vescovo coadiutore, colui cioè che è nominato con
diritto di successione dal vescovo diocesano, deve essere sempre
costituito vicario generale. E ad esso possono dalla competente autorità
essere concesse, in casi particolari, più ampie facoltà. Per il maggior
bene presente e futuro della diocesi, il vescovo coadiuvato ed il
coadiutore non manchino di consultarsi a vicenda nelle questioni più
importanti.
2) Curia e consigli diocesani
27. Nella curia diocesana è preminente l'ufficio del
vicario generale. Ma ogni qual volta lo richieda un saggio governo della
diocesi, il vescovo può costituire uno o più vicari vescovili che, in
forza del diritto, in una determinata parte della diocesi, o in un
determinato settore di affari, o nei riguardi dei fedeli di un
determinato rito, godano dello stesso potere che il diritto comune
attribuisce al vicario generale.
Tra i collaboratori del vescovo nel governo della
diocesi sono da annoverare anche i sacerdoti, che costituiscono il suo
senato ed il suo consiglio: quali sono il capitolo cattedrale, il
collegio dei consultori o altri consigli, secondo le circostanze ed il
carattere dei diversi luoghi. A tali istituzioni, e specialmente ai
capitoli cattedrali, si diano, quando è necessario, una nuova
organizzazione, corrispondente alle esigenze dei nostri tempi.
Tanto i sacerdoti che i laici facenti parte della
curia siano ben consapevoli che collaborano al ministero pastorale del
vescovo. La curia diocesana sia ordinata in modo da diventare un mezzo
idoneo, non solo per l'amministrazione della diocesi, ma anche per
l'esercizio delle opere di apostolato.
È grandemente desiderabile che in ogni diocesi si
costituisca una commissione pastorale, che sia presieduta dal vescovo
diocesano e della quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici,
scelti con particolare cura. Sarà compito di tale commissione studiare
ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per
poi proporre conclusioni pratiche.
3) Clero diocesano
28. Tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi,
partecipano in unione col vescovo, all'unico sacerdozio di Cristo e lo
esercitano con lui; pertanto essi sono costituiti provvidenziali
cooperatori dell'ordine episcopale. Nell'esercizio del sacro ministero
il ruolo principale spetta ai sacerdoti diocesani, perché, essendo essi
incardinati o addetti ad una Chiesa particolare, si consacrano tutti al
suo servizio, per la cura spirituale di una porzione del gregge del
Signore. Perciò essi costituiscono un solo presbiterio ed una sola
famiglia, di cui il vescovo è come il padre. Questi, per poter meglio e
più giustamente distribuire i sacri ministeri tra i suoi sacerdoti, deve
poter godere della necessaria libertà nel conferire gli uffici e i
benefici; ciò comporta la soppressione dei diritti e dei privilegi che
in qualsiasi modo limitino tale libertà.
Le relazioni tra il vescovo e i sacerdoti diocesani
devono poggiare principalmente sulla base di una carità soprannaturale,
affinché l'unità di intenti tra i sacerdoti e il vescovo renda più
fruttuosa la loro azione pastorale. A tale scopo, perché se ne
avvantaggi sempre più il servizio delle anime, il vescovo chiami i
sacerdoti a colloquio, anche in comune con altri, per trattare questioni
pastorali; e ciò non solo occasionalmente, ma, per quanto è possibile, a
date fisse.
Inoltre tutti i sacerdoti diocesani devono essere
uniti tra di loro e sentirsi corresponsabili del bene spirituale di
tutta la diocesi. Ricordando altresì che i beni materiali, da loro
acquisiti nell'esercizio del loro ufficio ecclesiastico, sono legati al
loro sacro ministero, vengano in generoso soccorso delle necessità
materiali della diocesi, secondo le disposizioni del vescovo e in misura
delle loro possibilità.
29. Sono da ritenere diretti collaboratori del
vescovo anche quei sacerdoti ai quali egli affida un ufficio pastorale
oppure opere di carattere superparrocchiale, sia riguardo ad un
determinato territorio della diocesi, sia riguardo a speciali ceti di
fedeli, sia riguardo ad una particolare forma di attività. Prestano
anche una preziosa collaborazione quei sacerdoti ai quali il vescovo
affida diversi incarichi di apostolato, sia nelle scuole, sia in
istituti od associazioni. Anche i sacerdoti, che sono addetti ad opere
sopradiocesane, meritano una particolare considerazione a motivo delle
preziose opere di apostolato che esercitano, e ciò specialmente da parte
del vescovo nel cui territorio hanno il domicilio.
I parroci
30. Ma i principali collaboratori del vescovo sono i
parroci: ad essi, come a pastori propri, è affidata la cura delle anime
in una determinata parte della diocesi, sotto l'autorità dello stesso
vescovo.
1) Nell'esercizio della loro missione i parroci con i
loro cooperatori devono svolgere il compito di insegnare e di governare
in modo che i fedeli e le comunità parrocchiali si sentano realmente
membri non solo della diocesi, ma anche della Chiesa universale.
Collaborino perciò sia con gli altri parroci, sia con i sacerdoti che
esercitano il ministero parrocchiale in quel territorio (quali sono, per
esempio, i vicari foranei e i decani) o sono addetti ad opere di
carattere superparrocchiale affinché la cura pastorale abbia la dovuta
unità e sia resa più efficace. La cura delle anime deve inoltre essere
animata da spirito missionario, cosicché si estenda, nel modo dovuto, a
tutti gli abitanti della parrocchia. Se i parroci non possono
raggiungere alcuni ceti di persone, ricorrano all'opera di altri, anche
laici, perché li aiutino nell'apostolato. Per rendere più efficace la
cura delle anime va caldamente raccomandata la vita comune dei
sacerdoti, specialmente di quelli addetti alla stessa parrocchia; essa,
mentre giova all'attività apostolica, offre ai fedeli esempio di carità
e di unità.
2) Per quanto riguarda il ministero di insegnare, i
parroci devono predicare la parola di Dio a tutti i fedeli, perché essi,
radicati nella fede, nella speranza e nella carità, crescano in Cristo,
e la comunità cristiana renda quella testimonianza di carità che il
Signore ha raccomandato inoltre, con un'istruzione catechistica
appropriata all'età di ciascuno, devono condurre i fedeli alla piena
conoscenza del mistero della salvezza. Nell'impartire questa istruzione
si servano non solo dell'aiuto dei religiosi, ma anche della
collaborazione dei laici, istituendo pure la confraternita della
dottrina cristiana. Nel campo del ministero della santificazione, i
parroci abbiano di mira che la santa messa diventi il centro ed il
culmine di tutta la vita della comunità cristiana; si sforzino inoltre
perché i fedeli alimentino la loro vita spirituale accostandosi
devotamente e frequentemente ai santi sacramenti e partecipando
consapevolmente ed attivamente alla liturgia. I parroci inoltre si
ricordino che il sacramento della penitenza è di grandissimo giovamento
per la vita cristiana; quindi Si mostrino sempre disposti e pronti ad
ascoltare le confessioni dei fedeli, chiamando in aiuto, se occorra,
anche altri sacerdoti che conoscano bene differenti lingue. Nel compiere
il loro dovere di pastori, i parroci si studino di conoscere il loro
gregge. E poiché sono i servitori di tutti i fedeli, si adoperino a
sviluppare la vita cristiana in ogni fedele, sia nelle famiglie, sia
nelle associazioni, soprattutto in quelle dedite all'apostolato, sia in
tutta la comunità parrocchiale. Pertanto visitino le case e le scuole,
secondo le esigenze del loro compito pastorale; provvedano con ogni
premura agli adolescenti ed ai giovani; circondino di una carità paterna
i poveri e gli ammalati; rivolgano una particolare cura agli operai e
stimolino i fedeli a portare il loro concorso alle opere di apostolato.
3) I vicari parrocchiali, che sono i collaboratori
del parroco, danno ogni giorno un prezioso ed attivo aiuto all'esercizio
del ministero pastorale, sotto l'autorità del parroco. Perciò tra il
parroco ed i suoi vicari vi siano sempre relazioni fraterne, carità e
rispetto vicendevoli. Parroco e vicari si sorreggano a vicenda col
consiglio, con l'aiuto e con l'esempio; ed insieme facciano fronte al
lavoro parrocchiale con unità di intenti e concordia di sforzi.
Le parrocchie
31. Quando il vescovo deve giudicare della idoneità
di un sacerdote a reggere una parrocchia, tenga presente non solo la sua
dottrina, ma anche la sua pietà, il suo zelo apostolico e le altre doti
e qualità necessarie al buon esercizio della cura delle anime. Inoltre,
dato che lo scopo fondamentale del ministero parrocchiale è il bene
delle anime, conviene che il vescovo possa procedere più facilmente e
convenientemente a provvedere alle parrocchie. Si aboliscano, salvo il
diritto dei religiosi, sia tutti i diritti di presentazione, di nomina,
di riserva, sia, dove esiste, la legge del concorso, generale e
particolare.
I parroci nella loro parrocchia devono poter godere
di quella stabilità di ufficio che il bene delle anime esige. Perciò,
abrogata ogni distinzione tra i parroci amovibili e inamovibili, nel
trasferire e nel rimuovere i parroci si adotti e si renda sempre più
semplice il sistema secondo il quale il vescovo, nel rispetto
dell'equità, nel senso naturale e in quello canonico del termine, possa
più convenientemente provvedere al bene delle anime. I parroci poi, che
o per la loro troppa avanzata età o per altra grave ragione, non possono
più adempiere con frutto il loro ministero, sono pregati di voler essi
stessi, spontaneamente o dietro invito del vescovo, rinunziare al loro
ufficio. Il vescovo da parte sua provveda ai rinunziatari un congruo
sostentamento.
32. Infine, la salvezza della anime sia l'unica
ragione in base alla quale sono decise o riconosciute le erezioni o le
soppressioni di parrocchie, o altri cambiamenti analoghi, che il vescovo
esegue in forza della sua autorità.
4) I religiosi
33. A tutti i religiosi--ai quali nelle materie
seguenti sono equiparati i membri degli altri istituti, che professano i
consigli evangelici--secondo la particolare vocazione di ciascun
istituto, incombe l'obbligo di lavorare con ogni impegno e diligenza per
l'edificazione e l'incremento del corpo mistico di Cristo e per il bene
delle Chiese particolari.
E tale scopo essi sono tenuti a perseguire
soprattutto con la preghiera, con le opere della penitenza e con
l'esempio della loro vita: e questo santo Sinodo li esorta ad accrescere
sempre più in loro stessi la stima e la pratica di tali elementi
spirituali. Ma nello stesso tempo essi devono partecipare sempre più
alacremente alle opere esterne di apostolato, tenuta presente la
caratteristica propria di ogni istituto.
34. I religiosi sacerdoti, che sono rivestiti del
carattere presbiterale, per essere anch'essi provvidenziali
collaboratori dell'ordine episcopale, oggi più che in passato possono
essere di valido aiuto ai vescovi, date le aumentate necessità delle
anime. Perciò, per il fatto che partecipano alla cura delle anime ed
alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri pastori, essi sono
da considerare come veramente appartenenti al clero diocesano.
Anche gli altri religiosi, tanto gli uomini come le
donne, appartengono a titolo particolare alla famiglia diocesana, recano
un notevole aiuto alla sacra gerarchia e, nelle accresciute necessità
dell'apostolato, lo possono e lo devono recare in misura ancora maggiore
per l'avvenire.
I religiosi nella diocesi
35. Affinché però le opere dell'apostolato nelle
singole diocesi siano sempre attuate nella concordia e sia salvaguardata
l'unità della vita diocesana, si stabiliscono i seguenti principi
fondamentali.
1) I religiosi tutti, considerando i vescovi come
successori degli apostoli, li devono sempre circondare di rispetto e di
riverenza. Inoltre, quando sono legittimamente incaricati di attività
apostoliche, devono esercitare il loro compito in modo da divenire
aiutanti dei vescovi. Anzi, i religiosi assecondino prontamente e
fedelmente le richieste ed i desideri dei vescovi nell'assumere sempre
maggiori responsabilità nel ministero delle anime, pur facendolo nel
rispetto del carattere e delle costituzioni di ciascun istituto. Queste
ultime, se necessario, siano adattate al fine suddetto, tenendo presenti
i principi di questo decreto conciliare. Specialmente in vista delle
urgenti necessità delle anime e della scarsità del clero diocesano, gli
istituti religiosi, che non sono esclusivamente addetti alla vita
contemplativa, possono essere invitati dai vescovi a collaborare nei
vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le caratteristiche di
ciascun istituto. E i superiori religiosi, per quanto possono, stimolino
i loro dipendenti a prestare tale collaborazione, accettando il governo
anche temporaneo di parrocchie.
2) I religiosi dediti all'apostolato esterno
conservino lo spirito del loro istituto religioso e restino fedeli
all'osservanza della loro regola e sottomessi a loro superiori. E i
vescovi non manchino di ricordare ai religiosi questo loro obbligo.
3) L'esenzione, in virtù della quale i religiosi di
pendono dal sommo Pontefice o da altra autorità ecclesiastica e sono
esenti dalla giurisdizione dei ve scovi, riguarda principalmente
l'ordine interno degli istituti: il loro fine è che in essi tutte le
cose siano tra loro unite e ordinate e concorrano all'incremento ed al
perfezionamento della vita religiosa. La medesima esenzione consente al
sommo Pontefice di disporre dei religiosi, a bene della Chiesa
universale e alle altre competenti autorità di servirsi della loro opera
a vantaggio delle Chiese sottoposte alla loro giurisdizione. Ma tale
esenzione non impedisce che i religiosi nelle singole diocesi siano
soggetti alla giurisdizione dei vescovi, a norma del diritto, come
richiedono sia il ministero pastorale dei vescovi, sia un'appropriata
organizzazione del ministero delle anime.
4) Tutti i religiosi, gli esenti e quelli non esenti
sono soggetti all'autorità dei vescovi in tutto ciò che riguarda il
pubblico esercizio del culto divino, salva la diversità dei riti; la
cura delle anime; la predicazione al popolo; l'educazione religiosa e
morale dei fedeli e specialmente dei fanciulli; l'istruzione
catechistica e la formazione liturgica; il prestigio del loro stato
clericale; ed infine, le varie opere relative all'esercizio del sacro
apostolato. Anche le scuole cattoliche dei religiosi sono soggette
all'ordinario del luogo in ciò che si riferisce al loro ordinamento
generale ed alla loro vigilanza, fermo restando, tuttavia, il diritto
dei religiosi circa la loro direzione. Parimenti i religiosi sono
obbligati ad osservare tutte quelle disposizioni che i Concili o le
conferenze episcopali legittimamente stabiliscono per tutti.
5) Si favorisca tra i vari istituti religiosi, così
come tra questi e il clero diocesano, un'ordinata collaborazione.
Inoltre si faccia in modo che tutte le opere e attività apostoliche
siano tra loro ben coordinate: ciò si ottiene soprattutto fomentando
quella disposizione di menti e di cuori che è fondata e radicata nella
carità. Il promuovere poi tale coordinazione spetta alla santa Sede per
tutta la Chiesa, ai sacri pastori nelle singole diocesi, ai sinodi
patriarcali ed alle conferenze dei vescovi nel loro territorio. Per
quanto riguarda le opere di apostolato esercitate da religiosi, i
vescovi o le conferenze episcopali da una parte, ed i superiori
religiosi o le conferenze dei superiori maggiori dall'altra, vogliano
procedere a mettere in comune i propri progetti, dopo essersi
vicendevolmente consultati.
6) Per favorire concordi e fruttuose relazioni tra i
vescovi ed i religiosi, sarà bene che i vescovi ed i superiori religiosi
si radunino periodicamente o quando ciò è ritenuto opportuno, per
trattare gli affari riguardanti l'insieme dell'apostolato nel
territorio.
CAPITOLO III
COOPERAZIONE DEI VESCOVI AL BENE COMUNE DI PIÙ
DIOCESI
I. Sinodi, concili e specialmente conferenze
episcopali,
I sinodi
36. Fin dai primi secoli della Chiesa, i vescovi
preposti a Chiese particolari, in unione di fraterna carità e mossi da
amoroso impegno per l'universa missione affidata agli apostoli, unirono
i loro sforzi ed i loro intenti per promuovere il bene comune e quello
delle singole Chiese. A tale scopo furono istituiti sia sinodi, sia
concili provinciali, sia finalmente concili plenari, nei quali i vescovi
decisero norme comuni da adottare nell'insegnamento delle verità della
fede e nel regolare la disciplina ecclesiastica. Ora questo santo Sinodo
ecumenico, desidera vivamente che la veneranda istituzione dei sinodi e
dei concili riprenda nuovo vigore, al fine di provvedere più
adeguatamente e più efficacemente all'incremento della fede ed alla
tutela della disciplina nelle varie Chiese, secondo le mutate
circostanze de tempi.
Le conferenze episcopali
37. In specie ai nostri tempi, i vescovi spesso so no
difficilmente in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro
ministero, se non realizza no una cooperazione sempre più stretta e
concorde con gli altri vescovi. E poiché le conferenze episcopali--in
molte nazioni già costituite--hanno già dato prove notevoli di fecondità
apostolica, questo santo Sinodo ritiene che sia sommamente utile che in
tutto il mondo i vescovi della stessa nazione o regione si adunino
periodicamente tra di loro, affinché da uno scambio di esperienze e di
pareri sgorghi una santa armonia di forze, per il bene comune delle
Chiese. Questo Concilio perciò, a proposito delle conferenze episcopali,
stabilisce quanto segue.
38. 1) La conferenza episcopale è in qualche modo una
assemblea in cui i sacri pastori di una determinata nazione o territorio
esercitano congiuntamente il loro ministero pastorale, per l'incremento
del bene che la Chiesa offre agli uomini, specialmente per mezzo di
quelle forme di apostolato che sono appropriate alle circostanze
presenti.
2) Alla conferenza episcopale appartengono tutti gli
ordinari dei luoghi di ciascun rito--ad eccezione dei vicari generali--i
coadiutori, gli ausiliari e gli altri vescovi titolari, incaricati di
uno speciale ufficio dalla santa Sede o dalla conferenza episcopale. Gli
altri vescovi titolari e--in considerazione del particolare ufficio che
esercitano nel territorio--i legati del romano Pontefice non sono, di
diritto, membri della conferenza. Agli ordinari dei luoghi e ai
coadiutori spetta, nella conferenza, voto deliberativo. Se agli
ausiliari e agli altri vescovi che hanno diritto di intervenire alla
conferenza spetti voto deliberativo o consultivo, sarà deciso dagli
statuti della conferenza.
3) Ogni conferenza episcopale rediga i suoi statuti,
che saranno sottoposti alla revisione della santa Sede; in essi vengano
stabiliti, tra gli altri, gli uffici che meglio rispondono allo scopo
della conferenza: come, per esempio, il comitato permanente dei vescovi,
le commissioni episcopali e il segretario generale.
4) Le decisioni della conferenza episcopale, purché
siano state prese legittimamente e con almeno due terzi dei suffragi dei
presuli appartenenti alla conferenza con voto deliberativo e siano state
sottoposte all'esame della santa Sede, obbligano giuridicamente, ma
soltanto nei casi in cui ciò sia contenuto nel diritto comune, oppure
ciò sia stabilito da una speciale prescrizione della santa Sede,
impartita o per motu proprio o dietro domanda della stessa conferenza.
5) Se particolari circostanze lo richiedono, i
vescovi di più nazioni, coll'approvazione della santa Sede, possono
costituire un'unica conferenza.
Si favoriscano altresì le relazioni tra le conferenze
di diverse nazioni, per promuovere e assicurare un bene più grande.
6) Si raccomanda vivamente che i presuli delle Chiese
orientali, nel promuovere la disciplina delle proprie Chiese in seno ai
loro sinodi, e per favorire sempre più efficacemente le attività rivolte
al bene della religione, abbiano presente anche il bene comune di tutto
il territorio, là dove esistono più Chiese di diverso rito, confrontando
i loro pareri in adunanze interrituali, secondo le norme che saranno
stabilite dalla competente autorità.
II. La circoscrizione delle province ecclesiastiche e
l'erezione delle regioni ecclesiastiche
39. Il bene delle anime esige una circoscrizione
appropriata non solo delle diocesi, ma anche delle province
ecclesiastiche; anzi, qualche volta consiglia l'erezione di regioni
ecclesiastiche, per meglio provvedere alle necessità sociali e locali e
per rendere più facili e più fruttuosi i contatti dei vescovi tra di
loro, coi metropoliti, con gli altri vescovi della stessa nazione, come
anche le relazioni dei vescovi con le autorità civili.
40. Pertanto questo santo Sinodo, perché si possano
raggiungere gli scopi accennati, dispone quanto segue:
1) È opportuno che siano sottoposte a nuovo esame le
circoscrizioni delle province ecclesiastiche e si definiscano con nuove
norme i diritti ed i privilegi dei metropoliti.
2) Si tenga come regola che tutte le diocesi e le
altre circoscrizioni territoriali equiparate alle diocesi siano
assegnate a qualche provincia ecclesiastica. Perciò le diocesi che ora
sono immediatamente soggette alla santa Sede e che non sono già unite ad
altra diocesi, formino, se possibile, una nuova provincia ecclesiastica,
o si aggreghino alla provincia più vicina o più comoda, e siano
sottoposte al diritto metropolitico dell'arcivescovo, a norma del
diritto comune.
3) Là dove l'utilità lo suggerisce, le province
ecclesiastiche siano raggruppate in regioni ecclesiastiche, alle quali
si darà un ordinamento giuridico.
41. È conveniente che le competenti conferenze
episcopali prendano in esame le questioni relative alla circoscrizione
delle province o all'erezione delle regioni, secondo le norme già
stabilite ai nn. 23 e 24 per la circoscrizione delle diocesi, e
sottopongano poi i loro pareri ed i loro voti alla santa Sede.
III. I vescovi che hanno un incarico interdiocesano
42. Poiché le necessità pastorali esigono sempre più
che alcuni incarichi pastorali abbiano unità di indirizzo e di governo,
è opportuno che siano costituiti alcuni uffici che possono servire a
tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione: uffici che
possono essere affidati anche a vescovi. Ora questo santo Sinodo
raccomanda che tra i prelati o i vescovi preposti a questi uffici e i
vescovi diocesani e le conferenze episcopali regnino sempre unione di
animi e concordi intese per l'azione pastorale, le cui condizioni devono
essere definite dal diritto comune.
I vicari castrensi
43. Poiché l'assistenza spirituale ai soldati, per le
particolari condizioni della loro vita, richiede un premuroso
interessamento, per quanto è possibile, in ogni nazione si eriga un
vicariato castrense. Sia il vicario che i cappellani si dedichino con
alacre zelo a questo difficile ministero, in concorde intesa coi vescovi
diocesani. Perciò i vescovi diocesani concedano al vicario castrense un
numero sufficiente di sacerdoti idonei a tale ufficio, e favoriscano le
iniziative rivolte al bene spirituale dei soldati.
MANDATO GENERALE
44. Questo santo Sinodo dispone che nella revisione
del Codice di diritto canonico siano definite adeguate leggi a norma dei
principi stabiliti in questo decreto, tenendo presenti anche le
osservazioni avanzate dalle commissioni o dai padri conciliari. Questo
santo Sinodo inoltre prescrive che siano redatti dei direttori generali
circa la cura delle anime, ad uso sia dei vescovi sia dei parroci,
nell'intento di fornire loro norme e metodi per esercitare più
adeguatamente e più facilmente il loro ministero pastorale.
Si redigano altresì sia uno speciale direttorio per
la cura pastorale di particolari ceti di fedeli, tenute presenti le
diverse situazioni delle singole nazioni o regioni, sia un direttorio
per l'istruzione catechistica del popolo, nel quale si tratti non solo
dei principi fondamentali di questo insegnamento, ma anche
dell'orientamento e della elaborazione dei libri relativi a questa
materia. Anche nel redigere tali direttori si abbiano presenti le
osservazioni formulate dalle commissioni e dai padri conciliari.
28 ottobre 1965