DECRETO
ORIENTALIUM ECCLESIARUM
SULLE CHIESE ORIENTALI
CATTOLICHE
PROEMIO
1. La Chiesa cattolica ha in grande stima le
istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la
disciplina della vita ecclesiastica della Chiese orientali. Si tratta
infatti di Chiese illustri e venerande per antichità, in cui risplende
la tradizione apostolica tramandata dai Padri, che costituisce parte del
patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale.
Perciò questo santo ed ecumenico Concilio, preso da sollecitudine per le
Chiese orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, e
desiderando che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico
la missione loro affidata, oltre a quanto riguarda tutta la Chiesa ha
deciso di stabilire alcuni punti principali, lasciando gli altri alla
cura dei sinodi orientali e della Sede apostolica.
CHIESE PARTICOLARI O RITI
Varietà di riti e unità
2. La Chiesa santa e cattolica, che è il corpo
mistico di Cristo, si compone di fedeli che sono organicamente uniti
nello Spirito Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno
stesso governo, e che unendosi in varie comunità stabili, congiunti
dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari o riti. Tra loro
vige una mirabile comunione, di modo che la varietà non solo non nuoce
alla unità della Chiesa, ma anzi la manifesta. È infatti intenzione
della Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le tradizioni di
ogni Chiesa o rito particolare; parimenti essa vuole adattare il suo
tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei luoghi.
I riti godono di uguale dignità
3. Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente che
dell'Occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione
dei cosiddetti riti--cioè per liturgia, per disciplina ecclesiastica e
patrimonio spirituale--tuttavia sono allo stesso modo affidate al
governo pastorale del romano Pontefice, il quale per volontà divina
succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale. Esse quindi
godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per
ragioni di rito; fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli
stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo
in tutto il mondo (cfr. Mc 16,15), sotto la direzione del romano
Pontefice.
Si studino i vari riti
4. Si provveda perciò in tutto il mondo a tutelare e
incrementare tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano
parrocchie e una propria gerarchia, dove lo richieda il bene spirituale
dei fedeli. Le gerarchie poi delle varie Chiese particolari che hanno
giurisdizione sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio di
consigli e in periodici incontri, di promuovere l'unità di azione e di
unire le loro forze per aiutare le opere comuni, onde far progredire più
speditamente il bene della religione e più efficacemente tutelare la
disciplina del clero. Tutti i chierici e i candidati agli ordini sacri
siano bene istruiti sui riti e specialmente circa le norme pratiche in
materie inter-rituali; anzi, nelle spiegazioni catechetiche vengano
istruiti anche i laici sui riti e le loro norme. Infine, tutti e singoli
i cattolici e i battezzati di qualsiasi Chiesa o comunità acattolica che
vengano alla pienezza della comunione cattolica, mantengano dovunque il
loro proprio rito, lo onorino e, in quanto è possibile, lo osservino,
salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di
far ricorso alla Sede apostolica; questa, quale suprema arbitra delle
relazioni inter-ecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità
secondo lo spirito ecumenico, o farà provvedere da altre autorità, dando
opportune norme, decreti o rescritti.
PATRIMONIO SPIRITUALE DELLE CHIESE ORIENTALI
CHE DEV'ESSERE CONSERVATO
Benemerenze delle Chiese orientali
5. La storia, le tradizioni e molte istituzioni
ecclesiastiche chiaramente dimostrano quanto le Chiese orientali si
siano rese benemerite verso tutta la Chiesa. Per questo il santo
Concilio non solo circonda di doverosa stima e di giusta lode questo
loro patrimonio ecclesiastico e spirituale, ma lo considera fermamente
quale patrimonio di tutta la Chiesa. Dichiara quindi solennemente che le
Chiese d'Oriente come quelle di Occidente, hanno il diritto e il dovere
di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si
raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi
dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime.
Non si introducano mutamenti arbitrari nei riti
6. Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza
che possono sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la loro
disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione
del proprio organico progresso. Pertanto, tutte queste cose devono
essere con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali, i quali
devono acquistarne una conoscenza sempre più profonda e una pratica più
perfetta; qualora, per circostanze di tempo o di persone, fossero
indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare alle avite
tradizioni. Quelli che per ragione o di ufficio o di ministero
apostolico hanno frequente relazione con le Chiese orientali o con i
loro fedeli, secondo l'importanza dell'ufficio che occupano siano
accuratamente istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della
disciplina, della dottrina, della storia e delle caratteristiche degli
orientali, Si raccomanda inoltre caldamente agli istituti religiosi e
alla associazioni di rito latino che prestano la loro opera nelle
regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore
efficacia dell'apostolato, fondino, per quanto possibile, case o anche
province di rito orientale.
I PATRIARCHI ORIENTALI
I patriarchi orientali
7. Da tempi antichissimi vige nella Chiesa
l'istituzione patriarcale, già riconosciuta dai primi Concili ecumenici.
Col nome di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete la
giurisdizione su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il clero e i
fedeli del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo
restando il primato del romano Pontefice. Dovunque si costituisca un
gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a
norma del diritto rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello
stesso rito.
8. Sebbene alcuni patriarchi delle Chiese orientali
siano cronologicamente posteriori ad altri, tuttavia sono tutti uguali
quanto alla dignità patriarcale, salva restando tra loro la precedenza
di onore legittimamente stabilita.
Onore e privilegi dei patriarchi orientali
9. Secondo un'antichissima tradizione della Chiesa,
ai patriarchi delle Chiese orientali è riservato uno speciale onore,
dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo. Perciò
questo santo Concilio stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e
privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e i decreti dei
Concili ecumenici.
Questi diritti e privilegi sono quelli vigenti al
tempo dell'unione dell'Oriente e dell'Occidente, quantunque debbano
essere alquanto adattati alle odierne condizioni.
I patriarchi coi loro sinodi costituiscono la
superiore istanza per qualsiasi problema del patriarcato, non escluso il
diritto di costituire nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito
entro i confini del territorio patriarcale, salvo restando
l'inalienabile diritto del romano Pontefice di intervenire nei singoli
casi.
Fondazione di nuovi patriarcati
10. Quanto si è detto dei patriarchi vale anche, a
norma del diritto, degli arcivescovi maggiori che presiedono a tutta una
Chiesa particolare o rito.
11. Siccome l'istituzione patriarcale nelle Chiese
orientali è una forma tradizionale di governo, il santo ed ecumenico
Concilio desidera che, dove sia necessario, si erigano nuovi
patriarcati, la cui fondazione è riservata al Concilio ecumenico o al
romano Pontefice.
DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
Ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti
12. Il santo Concilio ecumenico conferma e loda e, se
occorre, desidera che venga ristabilita l'antica disciplina dei
sacramenti vigente presso le Chiese orientali, e così pure la prassi
spettante la loro celebrazione e amministrazione.
La cresima
13. La disciplina circa il ministro della sacra
cresima, vigente fino dai più antichi tempi presso gli orientali, sia
pienamente ristabilita. Perciò i sacerdoti possono conferire questo
sacramento col crisma benedetto dal patriarca o dal vescovo.
14. Tutti i sacerdoti orientali possono validamente
conferire questo sacramento, sia insieme col battesimo sia
separatamente, a tutti i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il
latino, osservando, per la liceità, le prescrizioni del diritto sia
comune sia particolare. Anche i sacerdoti di rito latino, secondo le
facoltà che godono circa l'amministrazione di questo sacramento, possono
amministrarlo pure ai fedeli delle Chiese orientali, senza pregiudizio
al rito, osservando per la liceità le prescrizioni del diritto sia
comune che particolare.
La liturgia domenicale
15. I fedeli sono tenuti la domenica e le feste a
intervenire alla divina liturgia o, secondo le prescrizioni o
consuetudini del proprio rito, alla celebrazione delle lodi divine.
Perché più facilmente possano adempiere quest'obbligo, si stabilisce che
il tempo utile per soddisfarlo decorra dai vespri della vigilia fino
alla fine delle domenica o giorno festivo. Si raccomanda caldamente ai
fedeli, che in questi giorni, anzi con più frequenza e anche
quotidianamente, ricevano la santa eucaristica.
La confessione
16. Per la costante mescolanza di fedeli di diverse
Chiese particolari nella medesima regione o territorio orientale, la
facoltà dei sacerdoti di qualsiasi rito di ricevere le confessioni,
concessa legittimamente e senza alcuna restrizione dai propri sacri
pastori, si estende a tutto il territorio del concedente anche a tutti i
luoghi e fedeli di qualsiasi rito nello stesso territorio, a meno che il
pastore del luogo l'abbia espressamente negata per i luoghi del suo
rito.
L'ordine sacro
17. Perché nelle Chiese orientali abbia nuovamente ad
aver vigore l'antica disciplina del sacramento dell'ordine, questo santo
Concilio caldamente desidera che sia ristabilita, dove sia caduta in
disuso, l'istituzione del diaconato permanente. Quanto poi al
suddiaconato e gli ordini inferiori e i loro diritti e doveri, provveda
l'autorità legislativa di ciascuna Chiesa particolare.
I matrimoni misti
18. Quando i cattolici orientali contraggono
matrimonio con acattolici orientali battezzati, il santo Concilio, per
prevenire i matrimoni invalidi e nell'interesse della stabilità del
matrimonio e della pace domestica, stabilisce che per questi matrimoni
la forma canonica della celebrazione è obbligatoria soltanto per la
liceità. Per la validità basta la presenza del sacro ministro, salvi
restando gli altri punti da osservarsi secondo il diritto.
IL CULTO DIVINO
I giorni festivi
19. D'ora in poi spetta al solo Concilio ecumenico o
alla santa Sede stabilire, trasferire o sopprimere giorni festivi comuni
a tutte le Chiese orientali. Invece lo stabilire, trasferire o
sopprimere feste per singole Chiese particolari compete, oltre che alla
Sede apostolica, a sinodi patriarcali o arcivescovili, avuto tuttavia il
debito riguardo di tutta la regione e delle altre Chiese particolari.
La Pasqua
20. Fino a che tra tutti i cristiani non si sarà
giunti al desiderato accordo circa la fissazione di un unico giorno per
la comune celebrazione della festa di Pasqua, nel frattempo, per
promuovere l'unità fra i cristiani che vivono nella stessa regione o
nazione, è data facoltà ai patriarchi o alle supreme autorità
ecclesiastiche del luogo di accordarsi, con unanime consenso e sentiti i
pareri degli interessati, per celebrare la festa di Pasqua nella stessa
domenica.
Le tempora
21. Tutti i fedeli che si trovano fuori della regione
o territorio del proprio rito, quanto alla legge delle sacre tempora
possono pienamente conformarsi alla disciplina vigente nel luogo della
loro permanenza. Nelle famiglie di rito misto si può osservare questa
legge secondo uno stesso rito.
Le laudi divine
22. Il clero e i religiosi orientali celebrino
secondo le prescrizioni e tradizioni della propria disciplina le laudi
divine, che fino dall'antica età furono in grande onore presso tutte le
Chiese orientali. Ed anche i fedeli, seguendo l'esempio dei propri
padri, per quanto possono, attendano devotamente alle laudi divine.
La lingua liturgica
23. Al patriarca col suo sinodo o alla suprema
autorità di ciascuna Chiesa con il consiglio dei pastori compete il
diritto di regolare l'uso delle lingue nelle sacre funzioni liturgiche e
di approvare, dopo averne data relazione alla Sede apostolica, le
versioni dei testi nelle lingua del paese.
RAPPORTI CON I FRATELLI DELLE CHIESE SEPARATE
Promuovere l'unità dei cristiani
24. Alle Chiese orientali aventi comunione con la
Sede apostolica romana, compete lo speciale ufficio di promuovere
l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi
del decreto “ sull'ecumenismo ” promulgato da questo santo Concilio, in
primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la religiosa fedeltà
alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza,
la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi.
25. Dagli orientali separati che, mossi dalla grazia
dello Spirito Santo vengono all'unità cattolica, non si esiga più di
quanto richiede la semplice professione della fede cattolica. E poiché
presso di loro è stato conservato il sacerdozio valido, i chierici
orientali che vengono all'unità cattolica, hanno facoltà di esercitare
il proprio ordine, secondo le norme stabilite dalla competente autorità.
“ Communicatio in sacris ”
26. La “ communicatio in sacris ” che pregiudica
l'unità della Chiesa o include formale adesione all'errore o pericolo di
errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla
legge divina. Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i
fratelli orientali che si possono e si devono considerare varie
circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della
Chiesa, né vi sono pericoli da evitare, mentre invece la necessità della
salvezza e il bene spirituale delle anime costituiscono un bisogno
serio. Perciò la Chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempo, di
luogo e di persone, ha usato tutti i mezzi della salute e la
testimonianza della carità tra i cristiani, per mezzo della
partecipazione ai sacramenti e alle altre funzioni e cose sacre. In
considerazione di questo, il santo Concilio “per non essere noi con una
sentenza troppo severa di impedimento a coloro che sono salvati ” e per
fomentare sempre più l'unione con le Chiese orientali da noi separate,
stabilisce il seguente modo di agire.
27. Posti i principi sopra ricordati, agli orientali
che in buona fede si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si possono
conferire, se spontaneamente li chiedano e siano ben disposti, i
sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi
anzi, anche ai cattolici è lecito chiedere questi sacramenti ai ministri
acattolici nella cui Chiesa si hanno validi sacramenti, ogniqualvolta la
necessità o una vera spirituale utilità lo domandino e l'accesso a un
sacerdote cattolico riesca fisicamente o moralmente impossibile.
28. Parimenti, posti gli stessi principi, per una
giusta ragione è permessa la “ communicatio in sacris ” in celebrazioni,
cose e luoghi sacri tra cattolici e fratelli orientali separati.
29. Questa maniera più mite di “communicatio in
sacris ” con i fratelli delle Chiese orientali separate è affidata alla
vigilanza e al discernimento dei pastori locali, affinché, consigliatisi
tra di loro e, se occorra, uditi anche i pastori delle Chiese separate,
abbiano a regolare con efficaci e opportune prescrizioni e norme i
rapporti dei cristiani tra di loro.
CONCLUSIONI
30. Il santo Concilio molto si rallegra della
fruttuosa e attiva collaborazione delle Chiese cattoliche d'Oriente e
d'Occidente, e allo stesso tempo dichiara: tutte queste disposizioni
giuridiche sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la
Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate si uniscano nella
pienezza della comunione. Nel frattempo tutti i cristiani, orientali e
occidentali, sono ardentemente pregati di innalzare ferventi e assidue,
anzi quotidiane preghiere a Dio, affinché, con l'aiuto della sua
santissima Madre, tutti diventino una cosa sola. Preghino pure perché su
tanti cristiani di qualsiasi Chiesa, i quali confessando strenuamente il
nome di Cristo, soffrono e sono oppressi, si effonda la pienezza della
forza e del conforto dello Spirito Santo consolatore. Con amore fraterno
vogliamoci tutti bene scambievolmente, facendo a gara nel renderci onore
l'un l'altro (Rm 12,10).
21 novembre 1964