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Dal 5 novembre 1414 al 22 aprile 1418.
45 sessioni.
Tema: Composizione del grande scisma. Dimissioni del Papa romano Gregorio
XII (1405-1415) il 4 luglio 1415; deposizione del papa del concilio di Pisa
Giovanni XXIII (1410-1415) il 29 Maggio 1415; del Papa avignonese Benedetto
VIII (1394- 1415) il 26 luglio 1417.
Elezione di Martino V l’11 novembre 1415. Condanna di Giovanni Huss.
Decreto sulla supremazia nel concilio sul papa e sulla periodicità dei
concili.
Concordati con le cinque nazioni conciliari.
SESSIONE XV (6 luglio 1415)
(Sentenza di condanna di 260 articoli di
Wicleff).
Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, espressione della
chiesa cattolica, legittimamente riunito nello Spirito santo per l'estirpazione
dello scisma, degli errori e delle eresie, uditi ed esaminati diligentemente i
libri e gli opuscoli di Wicleff, di dannata memoria, per mezzo dei dottori e dei
maestri dello studio generale di Oxford, - che dagli stessi libri ed opuscoli
trassero duecentosessanta articoli degni di condanna e solennemente li
condannarono - li ha fatti esaminare completamente e rivedere da molti
reverendissimi padri cardinali della chiesa romana, vescovi, abati, maestri in
teologia, dottori in utroque iure, e da molte altre personalità dei diversi
studi generali.
Dal loro esame risulta che alcuni, anzi molti di essi sono
stati e sono ancora notoriamente eretici, e già da lungo tempo riprovati dai
santi padri; alcuni sono di scandalo per le pie orecchie, alcuni, temerari e
sediziosi.
In nome, quindi, del signore nostro Gesù Cristo, questo santo
sinodo col presente decreto riprova e condanna per sempre i suddetti articoli e
ciascuno di essi in particolare; e proibisce a tutti e singoli i cattolici,
sotto minaccia di scomunica, di predicare, insegnare, presentare, ritenere in
seguito questi articoli o qualcuno di essi.
Il santo sinodo comanda poi agli ordinari locali e agli
inquisitori per l'eresia di vigilare attentamente per eseguire queste
prescrizioni e per osservarle nel debito modo, ognuno secondo le proprie
responsabilità e le norme e le sanzioni canoniche.
Che se qualcuno, temerariamente, violasse i decreti e le
disposizioni sopra esposti di questo sinodo, dopo la dovuta ammonizione venga
punito dagli ordinari locali, non ostante qualsiasi privilegio, per autorità di
questo santo concilio.
(Dai duecentosessanta articoli di
Giovanni Wicleff)
1. Come Cristo è insieme Dio e uomo, così l'ostia consacrata
è insieme corpo di Cristo e vero pane. Infatti, il corpo di Cristo è al minimo
nella figura e pane vero in natura, o, ciò che è lo stesso, è vero pane
naturalmente e corpo di Cristo figuratamente.
2. Poiché la menzogna eretica riguardo all'ostia
consacrata ha il primato fra tutte le eresie, perché essa venga estirpata dalla
chiesa dichiaro ai moderni eretici che essi non possono spiegare né comprendere
l'accidente senza il soggetto. Quindi tutte queste sette eretiche sono comprese
nel numero di coloro che ignorano il capitolo quarto di Giovanni:
Noi adoriamo ciò che conosciamo
(11).
3. Con audace pronostico dico a tutte queste sette e ai loro
complici che non potranno provare ai fedeli che il sacramento è un accidente
senza soggetto, prima che Cristo e tutta la chiesa trionfante non siano venuti
nel giudizio finale, cavalcando sull'ala dell'angelo Gabriele.
4. Come Giovanni fu Elia in figura, e non
personalmente, così il pane sull'altare è il corpo di Cristo solo in figura. E
senza dubbio l'espressione: Questo è il mio Corpo
(12) è figurata, come l'altra espressione: "Giovanni è Elia".
5. Frutto di questa demenza, con cui si immagina un senza
soggetto, è di bestemmiare contro Dio, di scandalizzare i santi e di ingannare
la chiesa con la falsa dottrina dell'accidente.
6. Quelli che affermano che i bambini dei fedeli, morti senza
battesimo sacramentale, non si salvano, sono sciocchi e presuntuosi.
7. La tenue e breve conformazione dei vescovi, con l'aggiunta
di riti così solenni, è stata introdotta per suggerimento del diavolo, perché il
popolo sia ingannato nella fede della chiesa, e si creda maggiormente alla
solennità e necessità dei vescovi.
8. L'olio, con cui i Vescovi ungono i fanciulli, e il panno
di lino, che si mette attorno al capo, sono un rito ridicolo, non fondato sulla
scrittura. Questa confermazione, introdotta contro gli apostoli, è una bestemmia
contro Dio.
9. La confessione orale, fatta al sacerdote, introdotta da
Innocenzo [III], non è così necessaria all'uomo come egli l'ha definita. Se uno
offende il fratello solo col pensiero, con la parola o con l'opera, è
sufficiente che egli si penta col solo pensiero, con la sola parola, con la sola
opera.
10. E’ grave e infondato che un sacerdote possa ascoltare la
confessione del popolo, nel modo che usano i Latini.
11. In queste parole: Voi
siete puri, ma non tutti (13) il diavolo ha posto
un inciampo infedele, con cui prendere il piede del cristiano. Ha introdotto,
infatti, la confessione privata e non fondata (sulla scrittura). E quando essa è
nota al confessore è però stabilito per legge che non venga rivelata al popolo
la malizia di chi si è così confessato.
12. E’ congettura probabile che colui che vive rettamente sia
diacono o sacerdote. Come, infatti, presumo che questi è Giovanni, così con
probabile supposizione presumo che questi, vivendo santamente, sia stato
costituito da Dio in tale ufficio o stato.
13. Non la testimonianza del consacrante, ma la testimonianza
delle opere fonda la probabile evidenza. di un tale stato. Dio, infatti, può
costituire in tale stato una persona anche senza servirsi di tale strumento,
degno o indegno che sia. E non vi è evidenza più chiara di quella della vita.
Quindi
la vita santa e la dottrina cattolica sono sufficienti per la
chiesa militante. (Errore al principio e alla fine).
14. La vita indegna del prelato toglie ai sudditi il dovere
di accettare gli ordini e gli altri sacramenti. Tuttavia, in caso di necessità
si può accettare ciò da essi, pregando piamente Dio perché voglia compiere per
mezzo dei suoi diabolici ministri l'atto e lo scopo dell'ufficio per cui
giurano.
15. I vecchi, anche se non hanno alcuna speranza di prole,
possono unirsi l'uno all'altro per desiderio di beni temporali, o per mutuo
aiuto, o a causa della loro passione; la loro unione ha carattere di vero
matrimonio.
16. Le parole: "Ti prenderò in moglie" sono da preferirsi,
nel contratto matrimoniale, alle altre: "lo ti prendo in moglie", perché
contraendo il matrimonio con una donna con la formula del futuro e poi con
un'altra con la formula del presente, non devono rimaner frustrate le parole
della prima espressione da quelle delle altre.
17. Il papa, che si dice falsamente servo dei servi di Dio,
nell'opera del Vangelo non è in nessuna categoria: è in quella dei mondani. E se
è in una categoria, è in quella dei demoni, che servono Dio più colpevolmente.
18. Il papa non dispensa dalla simonia, o dal voto temerario,
essendo egli un simoniaco capitale, che cerca temerariamente di conservare il
suo stato, dannatamente, qui sulla terra. (L'errore è alla fine).
19. Che il papa sia sommo pontefice, è ridicolo. Cristo,
infatti, né in Pietro né in alcun altro ha approvato questa dignità.
20. Il papa è apertamente l'anticristo. Non solo lui,
individualmente, ma il complesso di tutti i papi dal tempo della donazione alla
chiesa, dei cardinali, dei vescovi e di tutti gli altri loro complici sono la
multiforme, mostruosa persona dell'anticristo. Non ripugna però ritenere che
Gregorio e altri papi che nella loro vita fecero molto bene con frutto, alla
fine si siano pentiti.
21. Pietro e Clemente, con gli altri loro collaboratori nella
fede, non furono papi, ma cooperatori di Dio, per l'edificazione della chiesa
del signore nostro Gesù Cristo.
22. Che questa preminenza papale abbia avuto origine dalla
fede evangelica, è ugualmente falso, come il fatto che dalla prima verità sia
uscito qualsiasi errore.
23. Sono dodici i servi e i discepoli dell'anticristo: il
papa, i cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli arcidiaconi,
gli officiali, i decani, i monaci, i biforcuti canonici, i falsi frati
introdotti ultimamente e i cercatori.
24. E’ più chiaro della luce del sole, che chiunque è più
umile e più servizievole verso la chiesa, e più fervente nell'amore di Cristo
verso la sua chiesa, è da considerarsi più grande nella chiesa militante, e
propriamente vicario di Cristo.
25. Chi occupa ingiustamente i beni di Dio si appropria delle
cose degli altri con rapina, furto, latrocinio.
26. La deposizione dei testimoni, la sentenza del giudice, il
possesso materiale, neppure la trasmissione ereditaria, né la permuta degli
uomini o la donazione conferiscono senza la grazia, il dominio, il diritto o
qualche cosa o tutte queste cose insieme. (Errore, se si intende della grazia
santificante).
27. Se non opera interiormente la legge della carità, nessuno
con le sole carte e con le sole bolle ha la giustificazione in maggiore o minor
misura. Noi non dobbiamo prestare o donare qualche cosa ad un peccatore, finché
sappiamo che egli è tale. Perché in questo modo noi favoriremmo un traditore del
nostro Dio.
28. Come il principe o il signore, per tutto il tempo che è
in peccato mortale non ricopre il suo ufficio se non solo di nome e in modo
abbastanza incerto, così neppure il papa, il vescovo o il sacerdote, quando è
caduto in peccato mortale.
29. Chi vive abitualmente in peccato mortale perde qualsiasi
possesso e utilità legittima delle opere, anche se buone per sé.
30. Secondo i principi della fede è chiaro che qualsiasi cosa
faccia l'uomo in peccato mortale, pecca gravemente.
31. Per l'autentica autorità secolare si richiede la
giustizia di chi domina, cosicché nessuno, che sia in peccato mortale, è padrone
di alcunché.
32. Tutti i religiosi moderni fanno di tutto per macchiarsi
di ipocrisia. Questo, infatti, significa la loro professione: che essi
digiunino, si vestano, agiscano differentemente dagli altri.
33. Ogni religione privata [= ogni ordine religioso] presa in
sé, sa di imperfezione e di peccato perché l'uomo è reso meno adatto a servire
Dio liberamente.
34. La religione o regola privata sa di presunzione blasfema
e arrogante verso Dio. E i religiosi di tali ordini con l'ipocrisia della difesa
della loro religione presumono di innalzarsi sopra gli apostoli.
35. Cristo nella scrittura non insegna nessuna specie di
ordine dell'anticristo. E quindi non è per sua volontà che essi esistono. Questo
capitolo è formato da queste dodici specie, che sono: il papa, i cardinali, i
patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli arcidiaconi, gli officiali, i
decani, i monaci, i canonici, i frati dei quattro ordini, i cercatori.
36. Dalla fede e dalle opere delle quattro sètte, che sono:
il clero di corte, i vari monaci, i vari canonici, e i frati, desumo chiaramente
che nessuna di queste persone è membro di Cristo nel numero dei santi, a meno
che alla fine non abbia abbandonato la sua sètta, scioccamente abbracciata.
37. Paolo, un tempo fariseo, per la migliore parte di Cristo,
abbandonò con sua licenza quella sètta E questo è il motivo per cui i
claustrali, di qualsiasi sètta possano essere e con qualsiasi obbligazione o
stolto giuramento siano ad essa vincolati, per comando di Cristo devono
liberamente scuotere da sé questi vincoli e abbracciare liberamente la setta di
Cristo.
38. Basta ai laici che essi qualche volta diano ai servi di
Dio le decime dei loro proventi. Così essi danno sempre alla chiesa, anche se
non sempre al clero di corte designato dal papa o dai suoi dipendenti.
39. I poteri che si vanno immaginando dal papa e dalle altre
quattro nuove sètte, sono inventati e introdotti diabolicamente per ingannare i
sudditi: come la scomunica dei prelati di corte, la citazione, la carcerazione,
la vendita dei redditi monetari.
40. Molti sacerdoti semplici superano i vescovi in questa
potestà. Anzi sembra ai fedeli che la grandezza della potestà spirituale viene
conseguita più da un figlio che imita Cristo coi suoi costumi, che da un
prelato, eletto dai cardinali o da simili apostati.
41. Sottragga, il popolo, le decime, le offerte e le altre
private elemosine agli indegni discepoli dell'anticristo - essendo a ciò
obbligato dalla legge di Dio - senza temere, anzi accettando con gioia la
maledizione o la censura che infliggono i seguaci dell'anticristo. Il signor
papa, i vescovi, tutti i religiosi o semplici chierici, dotati del diritto di
perpetuo possesso, devono rinunciarvi nelle mani del braccio secolare
Se ostinatamente non lo facessero, devono esservi costretti
dai signori secolari.
42. Non vi è maggiore eretico o maggior anticristo di quel
chierico che insegna essere lecito ai sacerdoti e ai leviti della legge di
grazia ricevere possessi temporali. E se vi sono degli eretici e blasfemi, sono
proprio quelli che insegnano ciò.
43. Non solo i signori temporali possono privare la chiesa,
che abitualmente manca, dei suoi beni di fortuna; e non solo ciò è lecito, ma
devono farlo, sotto pena di eterna dannazione.
44. Dio non può approvare che uno venga giudicato o
condannato civilmente.
45. Se contro quelli che impugnano la dotazione della chiesa
si volesse obbiettare l'esempio di Benedetto, Gregorio e Bernardo, che
possedevano nella loro povertà qualche bene temporali, si risponde che essi alla
fine si pentirono. E se si volesse di nuovo sussumere che io invento che questi
santi alla fine si siano pentiti, insegnami tu come questi possano essere santi,
ed io ti insegnerò che alla fine si sono pentiti.
46. Se dobbiamo credere alla Scrittura e alla ragione, è
chiaro che i discepoli di Cristo non hanno il potere di esigere con la
costrizione beni temporali e che tentando ciò sono figli di Eli e di Belial.
47. Ogni essenza ha un supposto, secondo la legge per cui si
produce un supposto uguale al primo. Questa è l'azione immanente perfettissima
possibile alla natura.
48. Ogni essenza, sia corporea che incorporea, è comune a tre
supposti: e a tutti questi sono comuni le proprietà, gli accidenti e le
operazioni.
49. Dio non può ridurre al nulla niente, né aumentare o
diminuire il mondo. Può creare le anime fino ad un certo numero, e non oltre.
50. E’ impossibile che due sostanze corporee siano
coestensive una localmente in continua quiete e l'altra che possa compenetrare
continuamente il corpo di Cristo in quiete.
51. Una linea matematica continua è composta di due, tre o
quattro punti contigui, o solo da punti semplicemente finiti. Il tempo è, fu e
sarà composto di istanti immediati. Ancora non è possibile che il tempo e la
linea, se esistono, siano formati in tal modo. (La prima parte è errore
filosofico, ma l'ultima erra circa la divina potenza).
52. E’ da supporsi che una sostanza corporea, nel suo
principio, ha avuto origine come composta di (parti) indivisibili, e che occupa
ogni luogo possibile.
53. Chiunque è Dio.
54. Ogni creatura è Dio.
55. Ogni ente è dappertutto, poiché ogni ente è Dio.
56. Tutto ciò che accade, accade in modo assoluto e
necessario.
57. Il bambino, predestinato e battezzato, necessariamente
vivrà a lungo, e peccherà contro lo Spirito santo; con ciò egli meriterà di
essere condannato per sempre. E quindi nessun fuoco per ora può bruciarlo.
58. Ritengo articolo di fede che tutto quanto avviene,
avviene per necessità. Così, se Paolo è predestinato, non si può davvero
pentire, cioè cancellare il peccato con la penitenza finale, o non doverlo
avere.
(Sentenza contro Giovanni Huss).
Il sacrosanto concilio generale di Costanza, riunito per
divina volontà e espressione della chiesa cattolica, a perpetuo ricordo.
Poiché secondo la verità
l'albero malato produce frutti malati (14),
Giovanni Wicleff, uomo di dannata memoria, con la stia dottrina di morte, come
radice velenosa (15) ha generato non in Gesù Cristo col Vangelo, - come i santi
padri, che un tempo generarono figli fedeli (16) - ma contro il Vangelo del
Cristo, dei figli esiziali, che ha lasciato credi della sua perversa dottrina.
Contro questi, come contro figli spuri e illegittimi, è
costretto ad insorgere questo santo concilio di Costanza, e a strappare con
vigilantissima cura e con la lama dell'autorità ecclesiastica, come rovi nocivi,
questi errori dal campo del Signore, perché non si propaghino come cancro a
rovina degli altri.
Non ostante, però, che nel sacro concilio generale celebrato
recentemente a Roma sia stato decretato che la dottrina di Giovanni Wicleff, di
dannata memoria, è da condannarsi, e che i suoi libri, imbevuti di questa
dottrina, devono essere bruciati come eretici; e che la dottrina stessa sia
stata dannata e i suoi libri - contenenti quella pestifera e insana dottrina -
siano stati davvero bruciati; non ostante che tale decreto è stato approvato per
autorità di questo santo concilio, un certo Giovanni Huss, qui presente, non
discepolo di Cristo, ma dell'eresiarca Giovanni Wicleff, contravvenendo dopo la
condanna al decreto stesso con audacia temeraria, ha insegnato, sostenuto e
predicato non pochi dei suoi errori ed eresie, condannati sia dalla chiesa di
Dio, che da altri reverendi padri di Cristo, signori arcivescovi e vescovi di
diversi regni, e maestri in teologia di molti studi. Egli, in particolare, si è
opposto pubblicamente con i suoi complici alla solenne condanna degli stessi
articoli di Giovanni Wicleff, fatta più volte nelle scuole e nella predicazione
nell'università di Praga; ha dichiarato pubblicamente, a favore della sua
dottrina, che Giovanni wicleff è cattolico e dottore evangelico; ciò dinanzi
alla moltitudine del clero e del popolo; ha, inoltre, difeso e pubblicato come
cattolici certi articoli, che riferiamo, e molti altri, degni senz'altro di
condanna, che si possono liberamente riscontrare nei libri e negli opuscoli di
Giovanni Huss.
Dopo una completa informazione su quanto abbiamo premesso e
una diligente riflessione dei reverendissimi padri in Cristo, i signori
cardinali della santa romana chiesa, di patriarchi, arcivescovi, vescovi e di
altri prelati e dottori in sacra scrittura e nell'uno e nell'altro diritto,
assai numerosi, questo sacrosanto sinodo di Costanza dichiara e definisce che
gli articoli che seguono e che, dopo una diligente ricerca di molti maestri
nella sacra scrittura, sono stati trovati nei suoi libri ed opuscoli scritti di
propria mano - e che lo stesso Giovanni Huss, in una pubblica udienza dinanzi ai
padri e prelati di questo concilio ha ammesso trovarsi nei suoi libri ed
opuscoli - non sono cattolici, e non devono essere insegnati come tali. Molti di
essi, infatti, sono erronei; altri, scandalosi; alcuni offensivi per orecchie
pie; molti sono temerari e sediziosi; alcuni sono apertamente eretici, e già da
tempo riprovati e condannati dai santi padri e dai concili generali, che
proibirono severamente di predicarli, insegnarli, o di approvarli in qualsiasi
modo.
Ma poiché gli articoli in parola sono esplicitamente
contenuti nei suoi libri o trattati - cioè nel libro che egli ha intitolato De
Ecclesia e in altri suoi opuscoli - questo santo sinodo riprova e condanna
questi libri e la loro dottrina; condanna gli altri singoli trattati ed
opuscoli, sia in latino che in volgare boemo, da lui pubblicati, o tradotti in
qualsiasi altra lingua da lui o da altri; ordina e stabilisce che essi deb ano
essere pubblicamente e solennemente bruciati alla presenza del clero e del
popolo nella città di Costanza, aggiungendo che, a causa di quanto abbiamo detto
sopra, giustamente la sua dottrina ora e in seguito debba considerarsi sospetta
per quanto riguarda la fede e da evitarsi da tutti i fedeli.
E perché quella nefasta dottrina possa esser tolta di mezzo
dalla chiesa, questo santo sinodo comanda assolutamente che gli ordinari locali
cerchino diligentemente servendosi anche, se necessario, della censura
ecclesiastica, questi trattati e opuscoli, e che, una volta trovati, li brucino
pubblicamente.
Se poi qualcuno violasse o disprezzasse questo decreto, lo
stesso santo sinodo stabilisce che gli ordinari e gli inquisitori per l'eresia
procedano contro costoro, come contro chi è sospetto di eresia.
(Sentenza di deposizione contro Giovanni
Huss).
Dopo aver esaminato, inoltre, gli atti e tutto ciò che è
stato compiuto nella causa di inquisizione riguardo all'eresia del predetto
Giovanni Huss, e ascoltata prima la fedele e completa relazione dei commissari
deputati a questa causa e di altri maestri in teologia e dottori in utroque iure
riguardo
agli atti e a quanto è stato fatto e detto dai testimoni, che
sono stati molti e degni di fede - cose tutte che sono state lette allo stesso
Giovanni Huss chiaramente e pubblicamente dinanzi ai padri e ai prelati di
questo sacro concilio, e da cui risulta apertissimamente che egli pubblicamente
e per gran numero di anni ha insegnato e predicato molte cose malvagie,
scandalose e sediziose ed eresie pericolose -, questo sacrosanto sinodo di
Costanza, invocato il nome di Cristo e tenendo unicamente Dio dinanzi agli
occhi, con questa definitiva sentenza, emanata per iscritto, dichiara, dispone e
stabilisce che Giovanni Huss è stato ed è eretico vero e manifesto, che ha
insegnato e predicato pubblicamente errori ed eresie già da molto dannati dalla
chiesa di Dio, e moltissime altre cose scandalose, offensive per le orecchie dei
semplici, temerarie e sediziose, - non senza grave offesa della divina maestà,
scandalo di tutta la chiesa e danno della fede cattolica. Egli ha, inoltre,
disprezzato le chiavi della chiesa e le censure ecclesiastiche, persistendo in
esse, con animo indurito, e scandalizzando molto i fedeli con la sua pertinacia,
avendo interposto appello a nostro signore Gesù Cristo, come al supremo giudice,
ignorando la mediazione della chiesa, nel quale ha introdotto molte falsità,
ingiurie ed espressioni scandalose, con disprezzo della sede apostolica, delle
censure ecclesiastiche e delle chiavi.
Per questi e per molti altri motivi, questo santo sinodo
dichiara apertamente che Giovanni Huss è stato eretico; e giudica che debba
essere considerato e condannato come eretico, e come tale lo condanna. Esso
riprova il suo appello come ingiurioso, scandaloso e offensivo per la
giurisdizione ecclesiastica; afferma che egli con le sue prediche pubbliche e
con gli scritti ha ingannato il popolo cristiano, specie nel regno di Boemia, e
che è stato non il predicatore verace del vangelo di Cristo per lo stesso popolo
secondo l'esposizione dei santi dottori, ma, più propriamente, un seduttore.
E poiché da quanto questo sacrosanto sinodo ha potuto vedere
e sentire, ha compreso che lo stesso Giovanni Huss è pertinace e incorreggibile,
e talmente preso da questi errori, da non desiderare di tornare in grembo alla
santa madre chiesa, né da voler abiurare le eresie e gli errori da lui
pubblicamente difesi e predicati, per questo il santo sinodo di Costanza
dichiara e stabilisce che Giovanni Huss sia deposto e degradato dall'ordine
sacerdotale e dagli altri ordini di cui era insignito, e affida ai reverendi
padri in Cristo, l'arcivescovo di Milano, i vescovi di Feltre, di Asti, di
Alessandria, di Bangor e di Lavaur il compito di eseguire tale degradazione alla
presenza di questo sacrosanto sinodo, conforme a quanto richiede la procedura
giuridica.
(Sentenza di condanna al rogo di
Giovanni Huss).
Questo santo sinodo di Costanza, visto che la chiesa di Dio
non ha altro da fare, abbandona Giovanni Huss alla giurisdizione secolare e
stabilisce che debba essere consegnato al braccio secolare.
(Articoli condannati di Giovanni Huss).
1. Vi è un'unica, santa chiesa universale, che è l'insieme
lui predestinati. E ancora: la santa chiesa universale è una precisamente come è
soltanto uno il numero dei predestinati.
2. Paolo non fu mai membro del demonio, benché abbia compiuto
degli atti simili a quelli della chiesa dei maligni.
3. I presciti (17) Il non sono parte della chiesa, poiché
nessuna parte di essa alla fine può perire; la carità della predestinazione,
infatti, è una solidarietà indistruttibile.
4. Le due nature, la divinità e l'umanità, sono un solo
Cristo.
5. Anche se un prescito è in grazia secondo la giustizia
presente, tuttavia egli non sarà mai parte della chiesa. Il predestinato,
invece, rimane sempre membro della chiesa, anche se talvolta vien meno alla
grazia attuale, ma non a quella della predestinazione.
6. Considerando la chiesa come l'insieme dei predestinati,
sia che essa sia in grazia, sia che non vi sia secondo la giustizia presente,
essa è articolo di fede.
7. Pietro non fu e non è il capo della santa chiesa
cattolica.
8. I sacerdoti che vivono in qualsiasi modo nel peccato,
contaminano la potestà sacerdotale. Come figli infedeli, essi concepiscono da
infedeli i sette sacramenti della chiesa, le chiavi, gli uffici, le censure, i
costumi, le cerimonie, le cose sacre, la venerazione delle reliquie, le
indulgenze, gli ordini.
9. La dignità papale ha avuto origine da Cesare; e il primato
del papa e la sua istituzione è emanazione della potenza di Cesare.
10. Nessuno senza una speciale rivelazione può
ragionevolmente affermare di sé o di un altro che è capo di una santa chiesa
particolare. Neppure il romano pontefice può essere capo della chiesa romana.
11. Non si è tenuti a credere che questo - chiunque esso sia
- particolare romano pontefice sia il capo di qualsiasi santa chiesa
particolare, se Dio non lo ha predestinato.
12. Nessuno fa le veci di Cristo o di Pietro, se non ne segue
i costumi: nessun'altra sequela, infatti, è più pertinente né si riceve
diversamente da Dio il potere di suo rappresentante, perché per quell'ufficio di
vicario si richiede sia la conformità dei costumi, sia l'autorità di colui che
lo istituisce.
13. Il papa non è il successore certo e vero del principe
degli apostoli, Pietro, se vive in modo contrario a quello di Pietro. E se è
avido di denaro, allora è vicario di Giuda Iscariota. Con uguale chiarezza i
cardinali non sono certi e veri successori del collegio degli altri apostoli di
Cristo, se non vivono come gli apostoli, osservando i comandamenti e i consigli
del signore nostro Gesù Cristo.
14. I dottori secondo i quali chi è stato punito dalla
chiesa e non vuole emendarsi, deve essere consegnato al braccio secolare, di
certo seguono in ciò i pontefici, gli scribi e i farisei, i quali, poiché Cristo
non volle obbedire loro in ogni cosa, lo consegnarono al tribunale secolare, con
le parole: Noi non possiamo uccidere alcuno
(18); essi sono più omicidi di Pilato.
15. L'obbedienza ecclesiastica è un'obbedienza inventata dai
sacerdoti della chiesa, al di fuori di ogni esplicita testimonianza della
Scrittura.
16. La prima distinzione degli atti umani è che sono virtuosi
o viziosi. Perché se l'uomo è vizioso, ed agisce, il suo agire è cattivo. Se è
virtuoso, ed agisce, allora agisce virtuosamente. Come, infatti, il vizio -
quello che diciamo delitto, o peccato mortale - inquina in generale gli atti
dell'uomo difettoso, così la virtù vivifica tutti gli atti dell'uomo virtuoso.
17. Il sacerdote di Cristo che vive secondo la sua legge, e
conosce la Scrittura, ed ha zelo per l'edificazione del popolo, deve predicare
non ostante una pretesa scomunica. E poco dopo: se il papa o alcun altro
superiore comandasse ad un sacerdote così di non predicare, il subordinato non
deve obbedire.
18. Chiunque giunge al sacerdozio, riceve il mandato di
predicare. E deve eseguire questo mandato, nonostante una pretesa scomunica.
19. Con le censure ecclesiastiche della scomunica, della
sospensione e dell'interdetto, il clero si sottomette il popolo laico per la
propria gloria; aumenta l'avarizia, nasconde la malizia e prepara la strada
all’anticristo. E’ segno evidente che queste censure procedono dall'anticristo
il fatto che nei loro processi le chiamino "fulmini". Con esse il clero,
principalmente, procede contro coloro che mettono a nudo la nequizia
dell'anticristo, che il clero ha accumulato soprattutto in sé.
20. Se il papa è cattivo, e specie se è predestinato, allora,
come Giuda, l'apostolo, è diavolo, ladro e figlio della perdizione (19); e non è
capo della santa chiesa cattolica militante, non essendo neppure suo membro.
21. La grazia della predestinazione è il legame, che unisce
indissolubilmente al suo capo Cristo il corpo della chiesa ed ogni suo membro.
22. Il papa o il prelato indegno e predestinato, è solo
equivocamente pastore; nella realtà è ladro e predone
23. Il papa non dev'essere chiamato santissimo, neppure con
riferimento al suo ufficio, perché allora anche il re dovrebbe chiamarsi
santissimo per il suo ufficio, e i carnefici e i banditori santi. Anzi, anche il
diavolo dovrebbe chiamarsi santo, essendo al servizio di Dio.
24. Se il papa vive contrariamente a Cristo, anche se è
stato scelto con regolare e legittima elezione secondo la costituzione umana
vigente, la scelta invece è avvenuta per altra via che per Cristo, anche se si
ammettesse che è stato eletto principalmente da Dio. Anche Giuda Iscariota,
infatti, regolarmente e legittimamente eletto all'apostolato da Gesù Cristo,
Dio, tuttavia salì per altra via nel recinto delle
Pecore (21).
25. La condanna dei quarantacinque articoli di Giovanni
Wicleff, emessa dai dottori, è irragionevole, ingiusta e malfatta; falsa è,
inoltre, la ragione da essi addotta: che, cioè, nessuno di essi è cattolico, ma
che ognuno di essi è eretico o erroneo o scandaloso.
26. Non perché gli elettori o la maggioranza di essi si sono
trovati d'accordo secondo l'uso comune su una persona, per questo essa è
legittimamente eletta, o per ciò stesso è vero e certo successore o vicario
dell'apostolo Pietro, o di un altro apostolo in un ufficio ecclesiastico.
Quindi, l'abbiano eletto bene o male gli elettori, noi dobbiamo guardare alle
opere di chi è stato eletto. Infatti, per questo stesso che uno lavora di più,
meritoriamente, al progresso della chiesa, ha anche da Dio, a questo fine, una
maggiore potestà.
27. Non vi è la minima prova che debba esservi un capo che
regga la chiesa nelle cose spirituali, il quale debba sempre vivere nella chiesa
militante.
28. Cristo reggerebbe meglio la sua chiesa mediante i suoi
veri discepoli, sparsi sulla terra, senza questi capi mostruosi.
29. Gli apostoli e i fedeli sacerdoti del Signore regolarono
bene la chiesa in ciò che è necessario per la salvezza, prima che fosse
introdotto l'ufficio di papa. Potrebbero farlo ugualmente fino al giorno del
giudizio se venisse a mancare il papa, cosa sommamente possibile.
30. Nessuno è signore civile, né prelato, né vescovo, se è in
peccato mortale.
(Condanna della proposizione di Giovanni
il Piccolo "Qualsiasi tiranno")
Questo santo sinodo, volendo procedere con grande
sollecitudine all'estirpazione degli errori e delle eresie, che cominciano a
prender piede in diverse parti del mondo, com'è suo dovere, e per cui si è
riunito, recentemente è venuto a conoscenza che sono state fatte affermazioni
erronee, riguardanti la fede e i costumi, scandalose sotto molti aspetti, e che
tentano di sovvertire lo stato di tutta la società e l'ordine. Tra queste
proposizioni ci è stata riferita la seguente: "Qualsiasi tiranno può e deve
tranquillamente e meritoriamente essere ucciso da qualsiasi suo vassallo o
suddito, anche attraverso insidie, lusinghe o adulazioni, non ostante qualsiasi
giuramento prestato o accordo fatto con lui, e senza aspettare la sentenza o il
mandato di qualsiasi giudice".
Volendo insorgere in ogni modo contro questo errore e
toglierlo assolutamente di mezzo, questo santo sinodo, dopo matura
deliberazione, dichiara, dispone, definisce che questa concezione è erronea dal
punto di vista della fede e dei costumi, e la riprova, quindi, e condanna come
eretica, scandalosa, sediziosa, e come via alle frodi, agli inganni, alle
menzogne, ai tradimenti, agli spergiuri.
Dichiara, inoltre, dispone e definisce che quelli che
ritengono con pertinace arroganza questa pericolosissima dottrina sono eretici,
e da punirsi, quindi, come tali, secondo le legittime sanzioni ecclesiastiche.
SESSIONE XXI (30 maggio 1416)
(Condanna di Gerolamo da Praga).
Nel nome del Signore, amen. Cristo, nostro Dio e salvatore,
vite vera, di cui il Padre è agricoltore, spiegando ai suoi discepoli e agli
altri fedeli queste immagini, dice: Se qualcuno non rimarrà in me, sarà gettato
via conte tralcio e seccherà (22)! Di questo sommo dottore e maestro il santo
sinodo di Costanza intende seguire la dottrina e praticare i precetti nella
questione dell'inquisizione dell'eresia, che questo stesso sinodo ha promosso, -
date le voci della pubblica fama e le clamorose accuse - contro Gerolamo da
Praga, maestro nelle arti, laico, dai cui atti e processi risulta che ha
ritenuto, affermato e insegnato alcuni articoli eretici ed erronei, già da tempo
riprovati dai santi padri; altri blasfemi, altri scandalosi, altri offensivi per
persone pie, temerari e sediziosi, già ritenuti, predicati e insegnati da
Giovanni Wicleff e Giovanni Huss, di dannata memoria, e disseminati in alcuni
loro libri ed opuscoli. Questi articoli, questa dottrina e questi libri di
Giovanni 'Wicleff e di Giovanni Huss sono stati condannati per eresia dallo
stesso sinodo con sua sentenza: quelli di Wicleff in memoria, quelli di Huss
nella sua persona. Gerolarno in seguito, durante la causa di inquisizione,
approvò questa sentenza e aderì ad essa, riconoscendo e professando nello stesso
santo sinodo la vera fede cattolica e apostolica. Abiurò anche ogni eresia,
specialmente quella di cui era infamato e quella che in passato avevano
insegnato e ritenuto Giovanni Wicleff e Giovanni Huss, nei loro opuscoli,
discorsi e libelli, e per cui Wicleff ed Huss erano stati condannati come
eretici dallo stesso santo sinodo con i loro dommi ed errori; e ugualmente la
loro dottrina. Egli proferì la condanna assoluta di quanto abbiamo premesso, e
giurò che sarebbe rimasto in questa verità della fede, e che se, per caso,
avesse presunto qualche volta di credere o predicare qualche cosa in contrario
non avrebbe rifiutato di sottostare alla severità dei canoni, e volle obbligarsi
all'eterna pena. Sottoscritta poi di suo pugno tale professione di fede la
presentò e consegnò al santo sinodo.
Passati però molti giorni da questa professione e da questa
abiura, come cane che torna al suo vomito (23), per poter diffondere il veleno
dannosissimo che celava nel suo petto, chiese che gli venisse concessa una
pubblica udienza nel sinodo. Concessagli questa udienza asserì, in pieno sinodo
pubblicamente radunato, e confessò che iniquamente aveva aderito alla sentenza
di condanna di Wicleff e di Giovanni Huss, e che aveva mentito, approvando
quella sentenza. E non temeva di confessare che aveva mentito; e che anzi
revocava la sua confessione, approvazione e dichiarazione della loro condanna,
ora e in eterno. Diceva infatti, di non aver letto mai nei libri di Wicleff e di
Giovanni Huss cosa che sapesse di eresia o di errore, quantunque prima della
sentenza avesse affermato e sia stato dimostrato all'evidenza che egli
esaminato, letto, insegnato i loro libri, nei quali è noto esser contenuti molti
errori ed eresie. Quanto al sacramento dell'altare e alla transustanziazione,
però, Gerolamo ha detto di ritenere e credere quello che crede e ritiene la
chiesa, dicendo di credere più ad Agostino e agli altri dottori della chiesa che
a Wicleff e Huss.
E chiaro, dunque, da quanto precede, che Gerolamo aderisce a
Wicleff ed Huss, che sono stati condannati, e ai loro errori; e che è stato ed è
loro fautore. Perciò il santo sinodo ha stabilito e deciso che egli, quale
tralcio guasto, secco e separato dalla vite, debba esser cacciato fuori (24); e
lo proclama, dichiara e condanna come eretico, recidivo nell'eresia,
scomunicato, anatematizzato.
(Sentenza definitiva con cui Pietro de
Luna, papa Benedetto XIII, è spogliato del papato e cacciato dalla fede).
Questo giudizio proceda dal volto
(25) di colui che siede nel trono
(26) e dalla cui bocca procede una spada dal doppio
taglio (27) la cui
bilancia è giusta, i cui pesi esatti (28); di
colui, che deve venire a giudicare i vivi e i morti, cioè del nostro signore
Gesù Cristo. Amen.
Giusto è il Signore e ama la giustizia; il suo volto
scorge l'equità (29).
La faccia del Signore si rivolge a quelli che operano il male, per disperdere
dalla terra la loro memoria (30).
Perisca, dice il santo
profeta, la memoria di colui che non si è ricordato
di usare misericordia, e che ha perseguitato il povero e il mendicante
(31). Quanto maggiormente deve perire allora la memoria di chi ha perseguitato e
turbato tutti gli uomini e la chiesa universale, Pietro de Luna, chiamato da
alcuni Benedetto XIII? Quanto, infatti, questi ha mancato contro la chiesa di
Dio e tutto il popolo cristiano, favorendo, alimentando e protraendo lo scisma e
la divisione della chiesa di Dio; con quante frequenti, devote, umili preghiere
di re, principi e prelati, con quante esortazioni e richieste è stato
caritatevolmente ammonito secondo la dottrina evangelica, perché desse pace alla
chiesa, sanasse le sue ferite e riunisse le sue parti divise in una sola
compagine e in un solo corpo come aveva giurato e com'era e fu a lungo in suo
potere! Ma egli non volle in nessun modo ascoltare quelli che con cristiana
carità lo riprendevano; quanti testimoni sono stati inviati e non furono in
nessun modo ascoltati; fu necessario, conforme alla dottrina di Cristo nel
Vangelo, dirlo alla chiesa e, non avendo ascoltato neppure questa, dev'essere
considerato come un eretico e un pubblicano (32). Tutto ciò lo dicono
chiaramente i capitoli addotti contro di lui nella causa di inquisizione della
fede e dello scisma alla presenza di questo santo sinodo generale.
Dopo aver quindi proceduto a norma delle leggi canoniche,
dopo aver esaminato ogni cosa con la dovuta diligenza e dopo matura
deliberazione su questo soggetto, lo stesso sinodo generale, in rappresentanza
della chiesa universale, sedendo come tribunale per la suddetta causa di
inquisizione proclama, stabilisce, dichiara con la presente sentenza definitiva,
inclusa in questi atti, che Pietro de Luna, chiamato, come abbiamo detto sopra,
Benedetto XIII, è stato ed è spergiuro, causa di scandalo alla chiesa
universale, fautore e alimentatore del vecchio scisma, della vecchia rottura e
divisione della chiesa di Dio, ostacolo alla pace e all'unione di essa,
perturbatore scismatico, eretico, fuorviato dalla fede, violatore incallito
dell'articolo della fede "Unam sanctam catholicam ecclesiam", incorreggibile,
con scandalo della chiesa di Dio, notorio e manifesto. Egli si è reso indegno di
qualsiasi titolo, grado, onore e dignità, è stato rigettato e tagliato fuori da
Dio e viene ipso iure privato di qualsiasi diritto che potesse spettargli nel
papato o che compete in qualsiasi modo al romano pontefice e alla chiesa di
Roma; e, come membro secco, viene messo fuori della chiesa cattolica. E poiché
lo stesso Pietro sostiene di avere di fatto il possesso del papato, questo santo
sinodo per maggior cautela lo priva, lo depone e lo allontana dal papato, dal
sommo pontificato della chiesa Romania, da ogni titolo, grado, onore, dignità; e
da qualsiasi beneficio e ufficio. Gli proibisce di comportarsi in seguito come
se fosse papa o romano pontefice; libera tutti i cristiani dalla sua obbedienza
e da ogni dovere verso di lui, dai giuramenti e dagli obblighi a lui in
qualsiasi modo prestati, e li dichiara liberi; proibisce a tutti e singoli i
cristiani, sotto pena di considerarli fautori dello scisma e dell'eresia e di
privarli di tutti i benefici, dignità e onori sia nel campo ecclesiastico che
civile, e sotto le altre pene del diritto, anche se si tratti di dignità
vescovile e patriarcale, cardinalizia, regale, ed imperiale - di cui, se
agissero contro questa proibizione, siano, in forza di questo decreto e di
questa sentenza, ipso facto privati - di obbedire, come a papa, a Pietro de
Luna, scismatico ed eretico incorreggibile, notorio, dichiarato, deposto; di
stare dalla sua parte, di sostenerlo in qualsiasi modo contro la proibizione
fatta, di ricettarlo, di prestargli aiuto, di dargli consigli, di favorirlo
Dichiara, inoltre, e stabilisce che tutte e singole le
proibizioni, tutti i processi, le sentenze, le costituzioni, le censure, e ogni
altro atto da lui compiuto che potessero in qualche modo contrastare con le cose
da noi stabilite, sono irriti e vani; li rende vani, li revoca, li annulla,
salve, naturalmente, le pene che le leggi stabiliscono per i casi predetti.
SESSIONF XXXIX (9 ottobre 1417)
(Dei concili generali).
La frequente celebrazione di concili generali è il modo
migliore di coltivare il campo del Signore: estirpa gli sterpi, le spine e i
triboli delle eresie, degli errori e degli scismi, corregge gli eccessi, riforma
quanto è stato deformato, conduce la vigna di Dio alla messe di una feconda
fertilità, mentre la trascuratezza di essi dissemina e favorisce i mali
enumerati. Il ricordo dei tempi passati e la considerazione dei tempi presenti
pongono questi problemi dinanzi ai nostri occhi.
Sanzioniamo, quindi, con questo decreto - che dovrà valere
per sempre -, stabiliamo, determiniamo e ordiniamo che da ora in poi i concili
generali vengano celebrati in tal modo, che il primo si riunisca nel quinquennio
che segue immediatamente la fine di questo concilio; il secondo nei sette anni
che seguono la fine di esso; e poi di decennio in decennio, per sempre, in quei
luoghi che il sommo pontefice - o in mancanza il concilio stesso - dovrà
stabilire ed assegnare un mese prima della fine di ognuno di essi, con
l'approvazione e il consenso del concilio. Così, con una specie di continuità, o
il concilio è in pieno svolgimento, o si è in attesa di esso per il vicino
scadere del tempo. Sarà lecito al sommo pontefice abbreviare quel tempo in gravi
casi di emergenza col consiglio dei suoi venerabili fratelli cardinali della
santa romana chiesa, ma in nessun modo prorogarlo.
Quanto al luogo stabilito per il futuro concilio, non lo
cambi senza un evidente motivo di necessità. Se, però, vi fosse una ragione per
cui sembrasse necessario mutarlo, come un assedio, una guerra, la peste, o
qualche cosa di simile, allora sarà lecito al sommo pontefice, col consenso e la
firma dei suddetti suoi fratelli o di due terzi di essi, sostituirlo, dopo aver
determinato prima un altro luogo, che sia il più vicino e il più adatto, sempre
però nella stessa nazione, a meno che per tutta quella nazione non si presenti
lo stesso impedimento. In questo caso potrà convocare il concilio in un luogo di
altra nazione, che sia il più vicino possibile. Qui i prelati e gli altri che
sogliono esser convocati al concilio sono obbligati a recarsi, come se quel
luogo fosse stato stabilito da principio.
Tuttavia il sommo pontefice dev'essere obbligato a pubblicare
e ad intimare il cambiamento del luogo o l'abbreviazione del tempo, a norma di
legge e in forma solenne, entro l'anno prima del termine fissato, di modo che
quelli che abbiamo detto possano radunarsi per la celebrazione del concilio nel
termine stabilito.
(Provvedimenti per evitare futuri scismi).
Se poi - Dio non voglia! - in futuro nascesse uno scisma per
cui due o più si comportassero come sommi pontefici, dal giorno in cui essi
assumessero pubblicamente le insegne pontificali o cominciassero a governare, si
consideri abbreviato, ipso iure, all’anno successivo il termine stabilito per il
concilio, se questo dovesse per caso esser lontano più di un anno.
Preghiamo per le viscere di misericordia (33) del signore
nostro Gesù Cristo che vi si rechino, senz'altro invito, per estinguere
l'incendio comune, tutti i prelati e quanti sono obbligati a intervenirvi, sotto
minaccia delle pene stabilite dal diritto e delle altre che il concilio
stabilirà; vi prendano parte anche l'imperatore e gli altri re e principi,
personalmente o per mezzo di loro rappresentanti.
Chiunque si comportasse da romano pontefice, entro un mese
dal giorno in cui venisse a sapere che un altro od altri hanno assunto le
insegne del papato, o che hanno cominciato a governare come papi, sotto minaccia
dell'eterna maledizione e della perdita di ogni diritto, se per caso ne avesse
acquistati col papato, e di essere considerato inabile a qualsiasi dignità
attiva e passiva, sia tenuto ad indire e pubblicare il predetto concilio, entro
il termine di un anno, nel luogo già stabilito, a convocarvi con lettere il suo
competitore o competitori, e così gli altri prelati e principi, per quanto sarà
in lui. Sia tenuto, inoltre, sotto minaccia delle pene predette, a recarsi
personalmente al luogo del concilio nel tempo stabilito, e a non muoversi fino a
che il concilio non abbia risolto la questione dello scisma; con questa
clausola, però: che nessuno dei contendenti sul papato presieda il concilio come
papa. Anzi, perché la chiesa possa godere tanto più liberamente e
tempestivamente di un unico e indiscusso pastore, tutti quelli che sono in lotta
per il papato, per autorità di questo santo sinodo siano ipso rare sospesi da
ogni ufficio, dal momento in cui il concilio sarà cominciato. Nessuno, inoltre,
obbedisco ad essi, o ad uno di loro, sotto pena di essere considerato fautore
dello scisma, fino a che la stessa causa non sia stata risolta dal concilio.
Se per caso avvenisse in futuro che l'elezione del romano
pontefice fosse fatta per timore, - un timore tale da piegare anche un uomo
coraggioso - o con pressioni, stabiliamo che essa non abbia alcuna efficacia né
importanza e che non possa essere ratificata o approvata in forza di un consenso
susseguente, anche se venisse a cessare il timore predetto. Non sia lecito,
tuttavia, ai cardinali procedere ad altra elezione, se colui che è stato eletto
non rinunci o non muoia, fino a che il concilio generale non si sia pronunziato
su quella elezione.
Qualora poi procedessero all'elezione, essa sia nulla per
disposizione stessa del diritto; e quelli che hanno eletto il secondo papa e
l'eletto stesso - se si ingerirà nel papato - siano privati ipso iure di ogni
dignità, onore, stato, anche del cardinalato e del pontificato; siano inabili in
seguito, a queste stesse dignità, e anche al papato; nessuno, inoltre,
obbedisca, in nessun modo, a questo secondo eletto, come papa, sotto pena di
esser considerato fautore dello scisma.
In questo caso il concilio provveda, per quella volta,
all'elezione del papa. E’ lecito, però, anzi doveroso che tutti gli elettori - o
almeno la maggioranza - non appena possibile senza pericolo per le persone,
anche se si profilasse un pericolo per i loro beni, si trasferiscano in luogo
sicuro e manifestino il timore subito davanti a pubblici notai, a persone di
riguardo e alla moltitudine del popolo. Allegando questo timore, devono
esprimere la specie e la qualità di esso, e giurare solennemente che la paura
addotta è vera, che credono di poterla provare, e che essi non la adducono con
malizia e con calunnie. Il motivo del timore, inoltre, non può essere allegato
in nessun modo oltre il prossimo, futuro concilio.
Inoltre, dopo il trasferimento e dopo aver allegato nel modo
predetto il loro timore siano tenuti ad invitare al concilio colui che è stato
così eletto. Se quello sia lontano più di un anno dal giorno dell'invito, il
termine sia abbreviato, come abbiamo detto sopra, a norma di diritto, ad un
anno. Ma ciò non ostante siano obbligati, sia l'eletto stesso sotto minaccia
delle pene predette, sia i cardinali, pena la perdita ipso facto del cardinalato
e di tutti i loro benefici ad indire e pubblicare, come è stato detto sopra, il
concilio entro un mese dall'invito, e ad intimarlo quanto prima potranno. E i
cardinali stessi e tutti gli altri elettori dovranno recarsi in tempo debito
personalmente al concilio, ed aspettare li fino al termine della causa.
Gli altri prelati siano tenuti, come si è detto, a recarsi al
concilio dietro invito dei cardinali, qualora l'eletto trascurasse di
convocarli. Colui che è stato così eletto non abbia la presidenza del concilio,
anzi, fin dall'inizio egli sia ipso iure sospeso da ogni esercizio del papato, e
nessuno, pena l'accusa di esser fautore dello scisma, deve obbedirgli in alcun
modo.
Se poi durante l'anno precedente il concilio si verificassero
i casi sopraddetti che, cioè, più d'uno esercitasse l'ufficio papale, o che uno
fosse eletto per timore o con pressioni, sia quelli che si credono papi, sia
l'eletto per paura o con pressioni, sia i cardinali devono considerarsi ipso
iure convocati al concilio, obbligati a comparire personalmente ad esporre la
loro causa, e ad aspettare il giudizio del concilio.
In questi casi se qualche avvenimento (assedio, guerra,
pestilenza o simili) costringesse a cambiare il luogo del concilio, tutti i
sunnominati, tutti i prelati e gli altri che hanno il dovere di intervenire al
concilio, sono obbligati a recarsi in una località vicina, come già disposto,
che sia adatta alla sua celebrazione; e la maggior parte dei prelati, che entro
un mese si fossero recati colà, possono considerare quel luogo come la sede del
concilio, sia per sé che per gli altri, e a cui questi siano obbligati ad
andare, come se fosse stato scelto fin dall'inizio.
Il concilio, infine, così convocato e riunito, esaminando a
fondo la causa dello scisma, in contumacia di chi sia stato eletto o si comporti
da papa, o dei cardinali, se per caso trascurassero di presentarsi, risolva la
lite e definisca la causa e punisca i colpevoli di aver causato o protratto lo
scisma, nel governare o nell'obbedire, nel favorire quelli che governano, o
nell'eleggere contro la proibizione fatta sopra, e chi avesse mentito
nell'allegare il timore, di qualsiasi stato, grado o preminenza essi siano, sia
ecclesiastici che laici, di modo che la severità della punizione possa servire
di esempio agli altri.
Per evitare le conseguenze della paura o delle pressioni
nell'elezione del papa, tanto dannose per tutta la cristianità, oltre quanto
stabilito, crediamo bene decidere quanto segue. Se uno incute timore o fa
pressione o violenza agli elettori o ad uno di essi nell'elezione del papa, o se
uno procura che venga fatta, o approva quanto è stato fatto, o ha dato il suo
consiglio in ciò, o ha prestato il suo favore, o consapevolmente ricetta colui
che lo facesse, o lo difende, o si mostra negligente nell'infliggere le pene
specificate più sotto, di qualunque stato, grado o autorità egli sia, anche
imperiale, regale, vescovile, o di qualsiasi dignità ecclesiastica o secolare
egli sia ornato, ipso facto incorra nelle pene contenute nella costituzione di
papa Bonifacio VIII, di felice memoria, che inizia con "Felicis"; e sia punito
con esse.
La città, poi, anche se - Dio non voglia! - fosse Roma o
qualsiasi altra, che avesse prestato il suo aiuto o avesse dato il suo
consiglio, o avesse prestato il suo favore a chi osava agire in tal modo, o che
almeno entro un mese non avesse creduto di dover punire chi commette tale
delitto, come l'enormità della colpa esige e le sue possibilità permettono, sia
per ciò stesso sottoposta all'interdetto ecclesiastico. Inoltre - salva la città
sopra nominata - sia senz'altro privati. della dignità vescovile, non ostante
qualsiasi privilegio.
Vogliamo, inoltre, che questo decreto venga solennemente
pubblicato alla fine di ogni concilio generale; ed inoltre che venga letto ogni
volta nel luogo in cui sia imminente l'elezione del pontefice romano, prima
dell'entrata in conclave, e che venga intimato pubblicamente.
(Professione che il papa deve fare).
Quanto più il papa rifulge tra tutti i mortali per la sua
altissima potestà, tanto più conviene che egli sia legato da chiari vincoli di
fede e dall'osservanza dei riti dei sacramenti della chiesa.
Perché, quindi, nel futuro romano pontefice, fin dagli inizi
della sua elezione risplenda di luce singolare la pienezza della fede,
stabiliamo e ordiniamo che da ora in poi chiunque sia eletto romano pontefice,
prima della pubblicazione della sua elezione faccia pubblicamente dinanzi ai
suoi elettori la seguente confessione e professione.
In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e
Spirito santo, amen.
Nell'anno... ecc. del Signore, io... eletto papa, col cuore e
con la bocca confesso e prometto a Dio onnipotente, la cui chiesa col suo aiuto
mi accingo a governare, e al beato Pietro, principe degli apostoli, che fino a
quando vivrò questa mia fragile vita, crederò e terrò fermamente la fede
cattolica, secondo le tradizioni degli apostoli, dei concili generali e degli
altri santi padri, specialmente degli otto concili universali, e cioè: del
primo, Niceno; del secondo, Costantinopolitano; del terzo, Efesino; del quarto,
di Calcedonia; del quinto e del sesto, ugualmente di Costantinopoli; del
settimo, similmente di Nicea; dell'ottavo, ugualmente di Costantinopoli; ed
inoltre del Lateranense, di quello di Lione, e di Vienne, concili generali
anch'essi. Osserverò immutata fino nei suoi minimi particolari (34) questa fede,
la confermerò, la difenderò e la predicherò anche con la vita e il sangue;
seguirò ed osserverò, similmente, in ogni modo, il rito dei sacramenti trasmesso
dalla chiesa cattolica.
Questa mia professione e confessione scritta per mio volere
dal notaio e archivista della santa chiesa romana è stata da me sottoscritta di
mia mano; ed io la offro sinceramente a te, onnipotente Dio, con mente pura e
devota coscienza sull'altare di.... alla presenza dei tali e tali. Data...
SESSIONE XL (30 ottobre 1417)
(Riforme da attuarsi dal papa insieme
col concilio, prima che questo si sciolga).
Il sacrosanto sinodo di Costanza stabilisce e comanda che il
futuro sommo pontefice romano, che con la grazia di Dio sarà eletto fra breve,
con questo sacro concilio o con delegati di ogni singola nazione, debba
riformare la chiesa nel capo e nella curia romana, secondo equità e per il buon
governo della chiesa, prima che questo concilio si sciolga, nelle materie già
altre volte presentate dalle nazioni a proposito della riforma, cioè le
seguenti:
I. Numero, qualità, e nazione dei signori cardinali.
II. Riserve della sede apostolica.
III. Annate, servizi comuni e minuti.
IV. Conferimento dei benefici e delle grazie aspettative.
V. Cause da trattare o meno nella curia romana.
VI. Appelli alla curia romana.
VII. Competenze della Cancelleria e della Penitenzieria.
VIII. Esenzioni e incorporazioni fatte durante lo scisma.
IX. Commende.
X. Conferme delle elezioni.
XI. Frutti del tempo intermedio.
XII. Divieto di alienare i beni della chiesa romana e delle
altre chiese.
XIII. Per quali motivi e in qual modo il papa possa essere
corretto o deposto.
XIV. Estirpazione della simonia.
XV. Dispense.
XVI. Entrate del papa e dei cardinali.
XVII. Indulgenze.
XVIII. Decime.
Con l'aggiunta che, una volta fatta dalle nazioni la
designazione predetta, gli altri possano liberamente, con licenza del papa,
tornare alle proprie case.
(Modo e forma dell'elezione del papa).
A lode, gloria e onore di Dio onnipotente, per la pace e
l'unità della chiesa universale e di tutto il popolo cristiano.
Perché l'elezione del futuro romano pontefice, che sarà fatta
tra breve, sia rafforzata da una maggiore autorità e dal consenso di un maggior
numero di persone, e perché d'altra parte, considerato lo stato della chiesa, in
seguito non vi siano incertezze né scrupoli nelle menti degli uomini su questa
elezione, ma ne segna, invece, un'unione certa, vera, piena e perfetta dei
fedeli, il sacrosanto concilio generale di Costanza, in vista della comune
utilità, per speciale ed espresso consenso e concorde volontà dei cardinali
della santa romana chiesa presenti allo stesso sinodo, e del collegio di essi e
di tutte le nazioni del presente concilio, stabilisce, ordina e decreta che,
solo per questa volta, per eleggere il romano e sommo pontefice, ai cardinali
siano aggiunti dei prelati, o altre onorate persone ecclesiastiche costituite
nei sacri ordini, di ogni nazione presente al sinodo che ciascuna di queste
nazioni avrà creduto di eleggere per sé a questo scopo entro dieci giorni. A
tutti questi lo stesso santo sinodo dà il potere, per quanto è necessario, di
eleggere il romano pontefice secondo la forma che segue: che venga riconosciuto
cioè, come romano pontefice dalla chiesa universale, senza eccezione, colui che
sia stato eletto e accettato dai due terzi dei cardinali presenti al conclave, e
dai due terzi di quelli che dovranno essere aggiunti agli stessi cardinali da
ciascuna nazione; e che l'elezione non valga e l'eletto non si debba considerare
come sommo pontefice se due terzi dei cardinali presenti al conclave e due terzi
dei rappresentanti di ciascuno nazione da aggiungersi ai cardinali per
l'elezione non siano d’accordo nell'eleggere il romano pontefice. Questo santo
concilio stabilisce, inoltre, comanda e ordina, che i voti che verranno dati da
chiunque in questa elezione siano nulli se, come premesso, due terzi dei
cardinali e due terzi delle persone da aggiungersi da ciascuna nazione,
direttamente o per accessione non confluiscano sullo stesso soggetto.
Aggiungiamo anche che i prelati e gli altri che per questa elezione dovranno
essere aggiunti agli stessi cardinali siano tenuti ad osservare effettivamente
tutte e singole le costituzioni apostoliche, anche penali, emanate circa
l'elezione del romano pontefice e le consuetudini solite ad osservarsi, come gli
stessi cardinali. 1 predetti elettori, i cardinali e gli altri, prima di
procedere all'elezione siano tenuti, inoltre, a giurare che, considerando cosa
li attende in questa importante elezione, trattandosi della creazione del
vicario di Gesù Cristo, del successore del beato Pietro, del rettore della
chiesa universale, di colui che deve dirigere il gregge del Signore, essi
procederanno con intenzione pura e sincera, che favoriranno quanto giova alla
comune utilità della chiesa universale, prescindendo da qualsiasi accezione di
persona di qualsiasi nazione, e da ogni altra considerazione non retta, odio,
grazia, favore; cosicché attraverso il loro ministero si provveda ad eleggere un
pastore della chiesa universale utile e adatto.
Ordina ancora, stabilisce e decreta lo stesso santo sinodo,
che entro dieci giorni, da computarsi senza interruzione, tutti e singoli i
cardinali della santa chiesa romana, presenti al concilio o assenti, e gli altri
elettori suddetti, data la nota vacanza della chiesa romana, entrino in conclave
in questa città di Costanza, nella maggiore casa del comune di questa città, già
predisposta a questo scopo, per fare e condurre a termine tutto il resto, come
il diritto stabilisce e prescrive in tutto quello che riguarda l'elezione del
romano pontefice, oltre quanto abbiamo detto dei cardinali e degli altri
elettori. Cose tutte che, oltre l'osservanza delle precedenti disposizioni, il
santo sinodo vuole che rimangano in vigore.
Questa forma, tuttavia, e questo modo di elezione è
approvato, comandato, stabilito e decretato per questa volta. Per togliere,
inoltre, ogni scrupolo, lo stesso sinodo abilita - e dichiara abilitati - in
quanto necessario, tutti quelli che sono presenti e che verranno in futuro, e
aderiranno ad esso, ad ogni atto legittimo da compiere nello stesso sinodo
attivamente e passivamente, sempre salvi, naturalmente, gli altri decreti dello
stesso concilio - di cui supplisce tutti i difetti, che possano intervenire in
ciò che abbiamo premesso - non ostante le costituzioni apostoliche, e quelle
emanate in concili generali e le altre che prescrivessero qualche cosa in
contrario.
SESSIONE XLIV (19 aprile 1418)
(Decreto sul luogo del prossimo concilio).
Martino, ecc. Desiderando, anzi volendo soddisfare al decreto
di questo concilio generale, che prescrive, tra le altre cose, che i concili
generali siano celebrati senz'altro nel luogo che il sommo pontefice, entro il
mese precedente la fine di questo concilio, è tenuto a stabilire e assegnare
come luogo di celebrazione del futuro concilio successivo al presente, col
consenso e l'approvazione dello stesso concilio stabiliamo e destiniamo la città
di Pavia. Stabiliamo anche e decretiamo che i prelati e gli altri che devono
essere convocati ai concili generali, siano obbligati a raggiungere questa città
nel tempo predetto.
NOTE
(11). Gv 4, 22.
(12). Cfr Mt 26, 26; Mc 14, 22; Lc 22,19; I Cor 2, 24.
(13). Gv 13, 10.
(14). Mt 7, 17.
(15). Cfr Dt 29, 17.
(16). Cfr. I Cor. 4, 15.
(17). Cioè destinati alla perdizione.
(18). Gv 18, 31.
(19). Cfr. Gv 17, 12.
(20). Cfr Gv 10, 8.
(21). Gv 10, 1.
(22). Gv 15, 6.
(23). Cfr. Pr 26, 11: II Pt 2, 22.
(24). Cfr. Gv 15, 6.
(25). Sal 16, 2.
(26). Ap 4, 10 ; 5, 7 ; 7, 15 ; 21, 5.
(27). Ap 1, 16 ; 19, 15.
(28). Lv 19, 36.
(29). Sal 10, 8.
(30). Sal 33, 17.
(31). Sal 108, 15-17.
(32). Cfr. Mt 18, 15-17.
(33). Lc 1, 78.
(34). Cfr. Mt 5, 18.
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