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Dal 5 novembre 1414 al 22 aprile 1418.
45 sessioni.
Tema: Composizione del grande scisma. Dimissioni del Papa romano Gregorio
XII (1405-1415) il 4 luglio 1415; deposizione del papa del concilio di Pisa
Giovanni XXIII (1410-1415) il 29 Maggio 1415; del Papa avignonese Benedetto
VIII (1394- 1415) il 26 luglio 1417.
Elezione di Martino V l’11 novembre 1415. Condanna di Giovanni Huss.
Decreto sulla supremazia nel concilio sul papa e sulla periodicità dei
concili.
Concordati con le cinque nazioni conciliari.
SESSIONE III (26 marzo 1415)
(Per l'integrità e l'autorità del
concilio dopo la fuga del papa).
d
onore, lode e gloria della santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo,
per il conseguimento della pace nella chiesa di Dio divinamente promessa in
terra agli uomini di buona volontà (1), questo santo sinodo, chiamato "sacro
concilio generale di Costanza", legittimamente convocato nello Spirito santo per
l'unione e la riforma della chiesa nel capi e nelle membra, stabilisce,
dichiara, definisce, comanda quanto segue.
Prima di tutto, questo concilio è stato convocato e aperto
rettamente e canonicamente in questa città di Costanza, dove viene ora
celebrato.
Ancora, con la partenza del signore nostro il papa da questa
città, come pure con la partenza di altri prelati e di chicchessia, questo sacro
concilio non è sciolto, ma rimane in tutta la sua integrità ed autorità, anche
se disposizioni in contrario fossero state date o venissero date in futuro.
Questo sacro concilio non deve sciogliersi né essere sciolto
prima della completa estirpazione del presente scisma e della riforma della
chiesa nella fede e nei costumi, nel capo e nelle membra.
Così pure questo sacro concilio non deve essere trasferito
altrove, se non per un motivo plausibile, da stabilirsi e da determinarsi col
consiglio del concilio stesso.
Infine, che i prelati e quanti sono tenuti a partecipare al
concilio non partano da questo luogo prima della sua conclusione, a meno che non
vi sia un giusto motivo, da esaminarsi da persone incaricate o da incaricarsi da
questo concilio. Esaminato e approvato il motivo, essi potranno andarsene, col
permesso di chi ne abbia l'autorità. In questo caso, chi si allontana è tenuto a
delegare il suo potere ad altri che rimane altrimenti sia punito secondo il
diritto e quanto stabilirà il concilio contro di lui.
SESSIONE IV (30 marzo 1415)
(Sull'autorità ed integrità del
concilio, redazione abbreviata, nella lettura, dal card. Zabarella).
In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e
Spirito santo, amen. Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale,
riunito legittimamente nello Spirito santo a lode di Dio onnipotente, per
l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della
riforma nel capo e nelle membra della chiesa di Dio, ordina, definisce,
stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più
facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e
la riforma della chiesa di Dio.
in primo luogo dichiara che esso legittimamente riunito nello
Spirito santo, essendo concilio generale ed espressione della chiesa cattolica
militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque di
qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirgli
in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato.
Inoltre, che il santissimo signor nostro il papa Giovanni
XXIII non trasferisca la curia Romana, gli uffici pubblici e i loro funzionari,
da questa città in altro luogo, o non costringa, direttamente o indirettamente
gli addetti a tali Uffici a seguirlo, senza la volontà e il consenso di questo
santo sinodo. Ciò riguarda i funzionari e gli uffici, la cui assenza
importerebbe verosimilmente scioglimento o danno per il concilio. E se avesse
fatto il contrario, o lo facesse in futuro; o avesse fulminato o fulminasse
procedimenti e desse ordini o imponesse censure ecclesiastiche o altre pene di
qualsiasi natura contro i suddetti funzionari o chiunque altro membro del
concilio, perché lo seguano, tutto ciò sia nullo e vano; a tali procedure,
censure e pene - in quanto nulle e vane - non si obbedisco in nessun modo e il
concilio le annulla. E i funzionari continuino ad esplicare i loro uffici nella
città di Costanza, e li esercitino liberamente come prima, fino a che nella
stessa città si celebrerà il santo sinodo.
Inoltre, ogni trasferimento di prelati, le privazioni di
benefici nei confronti loro o di altri, la revoca di commende e di donazioni, le
ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i procedimenti, le sentenze, gli atti, e
quanto è stato o sarà fatto dal suddetto signore nostro e dai suoi funzionari a
danno del concilio o dei suoi membri, dal momento in cui se ne è andato, siano
ipso iure nulle vane, irrite, senza effetto, in forza della sua autorità.
stato anche deciso di eleggere tre membri da ogni nazione
perché esaminino i motivi di chi vuole allontanarsi e determinino le pene per
chi parte senza permesso.
Infine per il bene dell'unione non vengano creati nuovi
cardinali. E perché con frode e inganno non si dica che frattanto sono stati
fatti dei cardinali, il santo concilio dichiara che non si debbano ritenere per
cardinali quelli che non erano pubblicamente riconosciuti e ritenuti cardinali
al tempo della partenza del signore nostro il papa dalla città di Costanza.
SESSIONE V (6 aprile 1415)
(Sull'autorità e integrità del Concilio,
ripetizione e conferma nella redazione originale).
In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e
Spirito santo, amen. Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale,
riunito legittimamente nello Spirito santo a lode di Dio onnipotente, per
l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della
riforma nel capo e nelle membra della chiesa di Dio, ordina, definisce,
stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più
facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e
la riforma della chiesa di Dio.
In primo luogo dichiara che esso, legittimamente riunito
nello Spirito santo, essendo concilio generale ed espressione della chiesa
cattolica militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che
chiunque, di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad
obbedirle in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato e
la riforma generale nel capo e nelle membra della stessa chiesa di Dio.
Inoltre, dichiara che chiunque, di qualunque condizione,
stato, dignità, compresa quella papale, rifiutasse pertinacemente di obbedire
alle disposizioni, decisioni, ordini o precetti presenti o futuri di questo
sacro sinodo e di qualsiasi altro concilio generale legittimamente riunito,
nelle materie indicate o in ciò che ad esse attiene, se non si ricrederà, sia
sottoposto ad adeguata penitenza e sia debitamente punito, ricorrendo anche, se
fosse necessario, ad altri mezzi giuridici.
Così pure questo santo sinodo definisce e ordina che il
signor papa Giovanni XXIII non trasferisca la curia romana, i pubblici uffici e
i loro funzionari da Costanza in altro luogo, o non costringa, direttamente o
indirettamente, le persone di questi stessi funzionari a seguirlo, senza il
consenso dello stesso santo sinodo; se avesse fatto il contrario o lo facesse in
futuro, o avesse fulminato, o fulminasse procedimento e ordini contro tali
funzionari o contro qualunque altro membro del concilio, tutto ciò sia
considerato inutile e vano; e tali procedimenti, censure e pene - proprio perché
inutili e vane - non obblighino in nessun modo. Anzi, i suddetti funzionari
svolgano i loro uffici nella città di Costanza e li esercitino liberamente come
prima, fino a che lo stesso santo sinodo si celebrerà in questa città.
il concilio ordina anche che tutti i trasferimenti dei
prelati e le privazioni di benefici, le revoche di qualsiasi commenda o
donazione, le ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i processi, le sentenze e
gli atti di qualsivoglia natura, fatti o da farsi dal predetto signor papa
Giovanni o dai suoi collaboratori, che possono ledere il concilio o i suoi
membri, siano considerati per l'autorità di questo santo concilio ipso facto
nulli, vani, irriti, senza valore, e di nessuna forza o importanza.
Così pure dichiara che il signor papa Giovanni XXIII e tutti
i prelati e gli altri convocati a questo sacro concilio e quanti si trovano in
esso hanno goduto e godranno piena libertà e che non si ha notizia in contrario.
Il concilio ne dà testimonianza dinanzi a Dio e agli uomini (2).
SESSIONE VIII (4 maggio 1415)
Il sacrosanto sinodo di Costanza, che è un concilio generale
e espressione della chiesa cattolica, legittimamente riunito nello Spirito santo
per l'estirpazione del presente scisma, per l'eliminazione degli errori e delle
eresie che pullulano sotto la sua ombra e per la riforma della chiesa, a
perpetua memoria.
(Sentenza di condanna degli articoli di
Giovanni Wicleff).
Siamo informati dagli scritti e dalle gesta dei santi
padri che la fede cattolica, senza la quale
(come dice l'apostolo) è impossibile Piacere a Dio
(3), è stata spesso impugnata da falsi cultori anzi da perversi nemici che con
superba curiosità pretendevano di sapere più di
quanto è necessario (4), avidi della gloria del
mondo (5) e che essa è stata difesa contro di loro dai fedeli, spirituali
combattenti della chiesa, con lo scudo della fede (6). Questo genere di guerre
fu prefigurato dalle guerre carnali combattute dal popolo d'Israele contro i
popoli idolatri.
In queste guerre spirituali, dunque, la santa chiesa
cattolica, istruita nella verità della fede dai raggi della luce soprannaturale,
con l'aiuto della divina provvidenza e la protezione dei santi, rimanendo sempre
immacolata, e dissipate le tenebre dell'errore, ha gloriosamente trionfato.
In questi nostri tempi l'antico e invidioso nemico ha
suscitato nuove battaglie, affinché quelli che sono
approvati siano resi manifesti (7). Loro capo e
condottiero fu un tempo il falso cristiano Giovanni Wicleff. Mentre viveva egli
affermò pertinacemente e insegnò contro la religione cristiana e la fede
cattolica molti articoli, di cui quarantacinque abbiamo creduto di introdurre in
queste pagine. Sono quelli che seguono.
1. La sostanza materiale del pane, come pure la sostanza
materiale del vino rimangono nel sacramento dell'altare.
2. Gli accidenti del pane non rimangono nello stesso
sacramento senza il (loro) soggetto.
3. Cristo non è (presente) nello stesso sacramento
identicamente e realmente con la sua persona corporale.
4. Se un vescovo o un sacerdote sono in peccato mortale, non
ordinano, non consacrano né battezzano.
5. Non è fondato nel Vangelo che Cristo ha istituito la
messa.
6. Dio deve obbedire al diavolo.
7. Per l'uomo debitamente pentito, ogni confessione esteriore
è superflua ed inutile.
8. Se il papa è predestinato e malvagio, e, quindi, membro
del diavolo, non ha potere sui fedeli, se non forse quello che gli sia stato
dato da Cesare.
9. Dopo Urbano VI nessuno può essere accettato come papa, ma
bisogna vivere, come i Greci, sotto leggi proprie.
10. E’ contro la Scrittura che gli ecclesiastici abbiano
proprietà.
11. Nessun prelato deve scomunicare qualcuno, se prima non sa
che quegli è scomunicato da Dio. E chi scomunica altrimenti diviene perciò
stesso eretico o scomunicato.
12. Un prelato che scomunica un chierico, che abbia appellato
al re o al concilio del regno, è per ciò stesso traditore del re e del regno.
13. Chi smette di predicare o di ascoltare la parola di Dio
per la scomunica degli uomini, è scomunicato, e ne giorno del giudizio sarà
considerato traditore del Cristo.
14. E’ lecito ad un diacono o ad un sacerdote predicare la
parola di Dio senza il permesso della sede apostolica o del vescovo cattolico.
15. Nessuno è signore civile, prelato, vescovo mentre è in
peccato mortale.
16. I signori temporali possono togliere a loro giudizio i
beni temporali alla chiesa, qualora chi li possiede manchi abitualmente, cioè
non una sola volta, ma per abitudine.
17. Il popolo può, a suo giudizio, correggere i signori che
mancano.
18. Le decime sono pure elemosine, quindi i parrocchiani
possono negarle a loro giudizio qualora i loro prelati fossero peccatori.
19. Le preghiere speciali applicate ad una persona dai
prelati o dai religiosi non le giovano - a parità di condizioni - più di quanto
non giovino le preghiere generali.
20. Chi fa l'elemosina ai frati è per ciò stesso scomunicato.
21. Chi entra in qualsiasi religione privata [ordine
religioso] sia quelle che posseggono sia quelle mendicanti, diventa meno adatto
e meno capace di osservare i comandamenti di Dio.
22. I santi che hanno fondato le religioni private [ordini
religiosi], istituendole peccarono.
23. I religiosi che vivono nelle religioni private non
appartengono alla religione cristiana.
24. I frati devono procurarsi il necessario alla vita col
lavoro delle loro mani, e non mendicando.
25. Sono tutti simoniaci quelli che si obbligano a pregare
per chi li aiuta nelle cose temporali.
26. La preghiera del predestinato non vale nulla.
27. Tutto avviene secondo una necessità assoluta.
28. La confermazione dei giovani, l'ordinazione dei chierici,
la consacrazione dei luoghi sono riservate al papa e ai vescovi per cupidigia di
lucro temporale e di onore.
29. Le università, gli studi, i collegi, i gradi (accademici)
e le loro cattedre sono state introdotti da un vano spinto pagano e giovano
tanto alla Chiesa quanto le giova il diavolo.
30. Non si deve temere la scomunica del papa o di qualsiasi
prelato perché è una censura dell'anticristo.
31. Peccano quelli che fondano i monasteri; quelli che vi
entrano sono esseri diabolici.
32. Arricchire il clero è contro il comando di Cristo.
33. Silvestro papa e Costantino imperatore hanno sbagliato
dando beni alla chiesa.
34. Tutti i membri degli ordini mendicanti sono eretici e
quelli che danno loro elemosine sono scomunicati.
35. Chi entra in una religione o in un ordine, per ciò stesso
è incapace di osservare i precetti divini, e, di conseguenza, di raggiungere il
regno dei cieli, a meno che non se ne sia allontanato.
36. Il papa con tutti i suoi chierici che hanno proprietà
sono eretici, proprio perché possiedono; e così pure quelli che li sostengono,
cioè i signori secolari e gli altri laici.
37. La chiesa romana è la sinagoga di Satana. Il papa non è
vicario immediato e diretto di Cristo e degli apostoli.
38. Le lettere decretali sono apocrife e allontanano dalla
fede di Cristo. E stolti sono i chierici che le studiano.
39. L'imperatore e i signori secolari furono sedotti dal
diavolo perché dotassero la chiesa di beni temporali.
40. L'elezione del papa da parte dei cardinali è stata
introdotta dal diavolo.
41. Non è necessario per la salvezza credere che la chiesa
romana sia la prima fra tutte le chiese.
42. E’ sciocco credere alle indulgenze del papa e dei
vescovi.
43. I giuramenti fatti per dare maggior forza ai contratti e
ai commerci sono illeciti.
44. Agostino, Benedetto, Bernardo sono dannati se non si sono
pentiti di aver posseduto, di aver istituito e di essere entrati negli ordini
religiosi. Allo stesso modo, dal papa fino all'ultimo religioso sono tutti
eretici.
45. Tutti gli ordini religiosi, senza distinzione, sono stati
introdotti dal diavolo.
(Condanna dei libri di Wicleff).
Lo stesso Wicleff compose i libri intitolati
Dialogo e
Trialogo, e molti altri
trattati, volumi ed opuscoli, in cui introdusse ed insegnò gli articoli riferiti
e parecchi altri degni di condanna. Per diffondere il suo perverso insegnamento,
egli pubblicò, perché fossero letti, questi libri; e da essi sono sorti molti
scandali, danni e pericoli alle anime in diverse regioni specie in Inghilterra e
in Boemia.
Contro questi articoli e questi libri, mossi dalla divina
virtù, sono insorti maestri e dottori delle università e degli studi di Oxford e
di Praga, ed hanno riprovato dopo lungo dibattito scolastico, i predetti
articoli. Anche i reverendissimi padri arcivescovi e vescovi Pro tempore di
Canterbury e di York, legati della sede apostolica in Inghilterra, e di Praga
nel regno di Boemia, li hanno condannati. Inoltre, il predetto arcivescovo di
Praga, come commissario della sede apostolica, decise che i libri dello stesso
Giovanni Wicleff dovessero essere bruciati e proibì la lettura delle copie che
rimanevano.
Ancora, giunte queste notizie a conoscenza della sede
apostolica e del concilio generale, il pontefice romano, nel concilio
ultimamente celebrato a Roma (8), condannò quei libri, trattati ed opuscoli,
comandando che venissero bruciati pubblicamente e proibendo severamente che
qualsiasi cristiano osasse leggere, esporre in pubblico, tenere, qualcuno di
quei libelli, volumi, trattati ed opuscoli, o servirsi in qualsiasi modo di
essi, o allegare la loro testimonianza in pubblico o in privato, se non per
confutarli. Perché questa pericolosa e indegna dottrina venisse tolta di mezzo
dalla chiesa, il papa comandò che per autorità apostolica gli ordinari locali
cercassero con diligenza tutti questi libri, trattati, volumi e opuscoli anche
con la censura. ecclesiastica, se fosse stato necessario, e con l'aggiunta che
contro chi non avesse obbedito si procedesse come contro i fautori dell'eresia;
e che quelli trovati venissero pubblica- mente bruciati. Questo santo sinodo,
poi, ha fatto esaminare i quarantacinque articoli già riferiti e li ha fatti
ripetutamente rivedere da molti reverendissimi padri, cardinali della santa
romana chiesa, vescovi, abati, maestri in teologia, dottori in diritto canonico
e civile e da molti notabili. Esaminati questi articoli, fu trovato, com'è in
realtà, che alcuni, anzi molti di essi, sono stati e sono notoriamente eretici,
e già da tempo riprovati dai santi padri; altri non sono cattolici, ma erronei;
altri scandalosi e blasfemi; alcuni offensivi per orecchie pie; alcuni di essi
temerari e sediziosi. E’ stato anche trovato che i suoi libri contengono
parecchi altri articoli simili a questi e che introducono nella chiesa. di Dio
una dottrina insana e contraria alla fede e ai costumi. Questo santo sinodo,
quindi, in nome del Signore nostro Gesù Cristo, ratificando e approvando le
sentenze dei suddetti arcivescovi e del concilio romano, con questo decreto
riprova e condanna per sempre gli articoli sopra riferiti e ciascuno di essi in
particolare, i libri dallo stesso Giovanni Wicleff intitolati
Dialogo e
Trialogo e gli altri libri,
volumi, trattati ed opuscoli dello stesso autore, con qualunque nome vengano
indicati, qui sufficientemente individuati, proibendo a tutti i cristiani la
lettura, la dottrina, l'esposizione, l'allegazione degli stessi libri e di
ciascuno di essi in particolare, a meno che si tratti di confutarli. E proibisce
a tutti e singoli i cattolici, sotto minaccia di anatema, di predicare o
insegnare pubblicamente questi articoli o qualcuno di essi, o di insegnare,
approvare e tenere gli stessi libri, o, come è già stato detto, di allegare il
loro contenuto se non per confutarlo. E comanda che quei libri, trattati, volumi
ed opuscoli vengano pubblicamente bruciati, com'era stato stabilito nel sinodo
romano, secondo quanto abbiamo detto poco fa.
Comanda, finalmente, questo santo sinodo agli ordinari locali
che eseguano e facciano osservare nel debito modo queste prescrizioni, nei
limiti delle proprie responsabilità, conforme alle legg i e alle sanzioni
ecclesiastiche.
(Il concilio dichiara eretico Giovanni
Wicleff, ne condanna la memoria e ne ordina di esumare le sue ossa).
Inoltre, per autorità del concilio romano e per ordine della
chiesa e della sede apostolica, concesse le dovute dilazioni, si è proceduto
alla condanna di Wicleff e della sua memoria, esponendo pubblicamente editti e
annunci per convocare chi volesse difendere lui o la sua memoria; ma non è
comparso nessuno che volesse farlo.
Esaminati, inoltre, i testimoni sulla impenitenza finale e
l'ostinazione di Wicleff da commissari, a ciò deputati dal signor Giovanni, papa
regnante, e da questo sacro concilio; osservate tutte le norme, come prescrive
il diritto in questa materia, è stata raggiunta la prova legale della sua
impenitenza finale e della sua ostinazione, confermata da testimoni legittimi
Su istanza, quindi, del procuratore fiscale, preannunciata
per oggi la sentenza, questo santo sinodo dichiara, definisce e sentenzia che
Giovanni Wicleff è stato eretico notorio e ostinato, e che è morto nell'eresia;
lo anatematizza, e condanna la sua dottrina. Stabilisce e ordina inoltre che
vengano esumati il suo corpo e le sue ossa, se è possibile distinguerli dai
corpi degli altri fedeli, e vengano gettati lontano dal luogo della sepoltura
ecclesiastica, secondo le legittime sanzioni dei diritto canonico.
SESSIONE XII (29 maggio 1415)
(Qualora la sede diventasse vacante, non
si dovrà eleggere il Papa senza l'espresso consenso del concilio).
Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, espressione della
chiesa cattolica, riunito legittimamente nello Spirito santo per l'estirpazione
del presente scisma e degli errori, per la riforma della chiesa nel capo e nelle
membra, per ottenere più facilmente,, più celermente, più liberamente,
più utilmente l'unità della chiesa, proclama, stabilisce,
afferma e comanda che, se dovesse divenire vacante in qualsiasi modo la sede
apostolica, non si proceda assolutamente all'elezione del futuro sommo pontefice
senza la deliberazione e il consenso di questo sacro concilio generale. Qualora
si facesse il contrario, l'elezione sia ipso facto per autorità dello stesso
concilio nulla e vana.
Nessuno riconosca come papa quegli che fosse stato eletto
contro questo decreto, nessuno aderisca o obbedisco a lui come papa, sotto pena
di favoreggiamento dello scisma e di eterna maledizione. In questo caso, anzi,
siano puniti sia quelli che l'hanno eletto, e, se acconsentisse, l'eletto stesso
e i suoi sostenitori, con le pene che questo sacro concilio stabilirà.
Infine, questo santo sinodo, per il bene dell'unità della
chiesa, sospende tutte le norme, anche se emanate in concili generali, le loro
prescrizioni, gli ordini, le consuetudini, i privilegi concessi e le pene
sancite contro chiunque, in quanto potessero impedire in qualsiasi modo
l'effetto del decreto.
(Sentenza di deposizione del papa
Giovanni XXIII).
In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e
Spirito santo, amen.
Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, riunito
legittimamente nello Spirito santo, dopo aver invocato il nome di Cristo e
avendo dinanzi agli occhi solo Dio, visti gli articoli composti e presentati in
questa causa contro il signor papa Giovanni XXIII, e le prove a loro sostegno,
la sottomissione di lui, con tutto il processo di questa causa; dopo matura
deliberazione su tutti questi elementi, con questa sentenza definitiva e
notificata per scritto, afferma, stabilisce, dichiara che la fuga del suddetto
signor papa Giovanni XXIII da questa città di Costanza e da questo sacro
concilio generale, avvenuta di nascosto, di notte, ad un'ora sospetta, sotto
false spoglie e per di più indegne, è stata e rimane illecita e apertamente
scandalosa per la chiesa di Dio e per il concilio. Essa ha turbato la pace e
l'unità della chiesa, ha favorito l'antico scisma, ha fuorviato il signor papa
Giovanni dal voto, dalla promessa e dal giuramento fatto a Dio, alla chiesa e a
questo santo concilio. Dichiara che egli è stato ed è simoniaco notorio,
dilapidatore pubblico dei beni e dei diritti non solo della chiesa romana, ma
anche di altre chiese e di molti altri luoghi pii, cattivo amministratore e
dispensatore delle cose spirituali e materiali della chiesa. Con la sua vita e i
suoi costumi detestabili e disonesti, notoriamente scandalosi per la chiesa e
per il popolo cristiano prima della sua assunzione al papato, e anche dopo sino
a questi giorni, egli ha scandalizzato e scandalizza apertamente, col suo modo
di vivere descritto, la chiesa di Dio e il popolo cristiano.
Dopo le dovute ammonizioni, più e più volte fatte con li
debita carità, egli ha perseverato arrogantemente in questa malvagità, e si è
reso apertamente incorreggibile.
Egli, per questi ed altri misfatti addotti contro di lui e
contenuti nel processo della causa, in quanto indegno, inutile, dannoso dev'essere
allontanato, privato e deposto dal papato e da ogni suo governo spirituale e
temporale.
Questo santo sinodo lo allontana quindi, lo priva e lo depone
realmente dal papato, dichiarando sciolti tutti e singoli i cristiani, di
qualsiasi stato, dignità e condizioni essi siano, dall'obbedienza, dalla fedeltà
e dal giuramento verso di lui. Proibisce, inoltre, a tutti i fedeli che, una
volta deposto nel modo predetto, lo riconoscano in seguito come papa, lo
chiamino papa, aderiscano a lui come papa, o in qualche modo gli obbediscano.
Con certa scienza e pienezza di potere, questo santo sinodo
supplisce ogni e singolo difetto, in cui potesse essere incorso il procedimento
o qualche suo particolare.
Egli è condannato - e questa stessa sentenza lo condanna - a
stare e dimorare in qualche luogo sicuro e dignitoso, sotto la custodia fedele
del serenissimo principe e signore Sigismondo, re dei romani, d'Ungheria ecc.,
avvocato e difensore devotissimo della chiesa universale, in nome del santo
concilio generale, finché a questo sembrerà opportuno per il bene dell'unità
della chiesa di Dio.
Il concilio poi riserva alla propria decisione di far
conoscere ed infliggere, come suggerirà il rigore della giustizia o l'esigenza
della misericordia, le altre pene che dovrebbero essergli comminate a norma
delle sanzioni ecclesiastiche per i suoi crimini e le sue smoderatezze.
(Nessuno dei tre contendenti al papato
sia rieletto papa).
Questo santo sinodo stabilisce, dispone e comanda, per il
bene dell'unità della chiesa di Dio, che mai più sia rieletto papa il signor
Baldassarre Cossa, già Giovanni XXIII, né Angelo Correr, Gregorio XII, né Pietro
de Luna, Benedetto XIII, così chiamati nell'ambito delle loro obbedienze. Se
avvenisse il contrario, ciò sia considerato ipso facto nullo e vano.
Nessuno poi, di qualsiasi dignità o preminenza egli sia,
anche se fosse insignito della dignità imperiale, regale, cardinalizia o
vescovile deve obbedire e né aderire mai ad essi o ad uno di essi, contro questo
decreto, sotto pena di essere considerato fautore dello scisma e con la minaccia
della maledizione eterna.
A queste pene e ad altre contro i sospetti - se mai ve ne
fossero in avvenire - si proceda rigidamente, provocando anche l'intervento del
braccio secolare.
SESSIONE XIII (15 giugno 1415)
(Condanna della comunione sotto le due
specie, reintrodotta da poco tra i Boemi da Giacomo di Misa).
In nome della santa e indivisa Trinità, Padre, Figlio e
Spirito santo, amen.
In alcune parti del mondo alcuni affermano temerariamente che
il popolo cristiano deve ricevere il santo sacramento dell'eucarestia sotto le
due specie del pane e del vino e comunicano qua e là il popolo non solo con la
specie del pane, ma anche con quella del vino. E ammettono all'eucarestia anche
dopo il pasto o comunque senza digiuno e sostengono pertinacemente che bisogna
dare così la comunione contro la lodevole consuetudine della chiesa,
ragionevolmente giustificata, che essi dannatamente tentano di rigettare come
sacrilega, per ricominciare da capo. Perciò questo concilio generale di
Costanza, riunito legittimamente nello Spirito santo, desiderando in ogni modo
di provvedere alla salvezza dei fedeli contro questo errore, dopo aver
consultato a lungo molti dotti versati nel diritto canonico e in quello umano,
dichiara, stabilisce e definisce che, sebbene Cristo abbia istituito questo
venerando sacramento (9) dopo la cena e lo abbia distribuito ai suoi apostoli
sotto entrambe le specie del pane e del vino, ciò non ostante, la lodevole
autorità dei sacri canoni e la consuetudine autorevole della chiesa ha ritenuto
e ritiene che questo sacramento non debba celebrarsi dopo la cena né essere
ricevuto da fedeli non digiuni, eccetto il caso di infermità o di altra
necessità, concesso o approvato dal diritto o dalla chiesa.
Questa consuetudine è stata introdotta con ragione per
evitare alcuni pericoli e scandali. Con analoga o maggior ragione è stata
introdotta ed osservata la consuetudine che, nonostante che nella chiesa
primitiva questo sacramento fosse ricevuto dai fedeli sotto entrambe le specie,
dopo i celebranti lo ricevano sotto le due specie, ma i laici solo sotto la
specie del pane. Si deve credere e non dubitare che, sia sotto la specie del
pane che sotto quella del vino sia contenuto realmente l'intero corpo e sangue
del Cristo.
Poiché, quindi, questa consuetudine è stata introdotta
ragionevolmente dalla chiesa e dai santi padri ed è stata per lunghissimo tempo
osservata, essa deve considerarsi come legge. Riprovarla o cambiarla senza il
consenso della chiesa non è lecito.
Dire quindi che osservare questa consuetudine o legge, sia
sacrilegio o cosa illecita, deve considerarsi erroneo. E quelli che asseriscono
pertinacemente il contrario di quanto abbiamo esposto, devono esser allontanati
come eretici e severamente puniti dai vescovi o dai loro incaricati o dagli
inquisitori per eresia, in quei regni e in quelle province, nelle quali si
osasse, eventualmente, o si presumesse di fare qualche cosa contro questo
decreto. Ciò, naturalmente, secondo le sanzioni legittime dei sacri canoni,
provvidenzialmente disposte contro gli eretici a favore della fede cattolica.
SESSIONE XIV (4 luglio 1415)
(I seguaci di Giovanni XXIII e di
Gregorio XII si uniscono).
Poiché il principio è la metà dell'opera, perché l'inizio sia
degno di Dio e a lui gradito, e sia possibile tornare all'unità della chiesa, il
sacrosanto sinodo generale di Costanza, legittimamente riunito nello Spirito
santo, espressione della chiesa cattolica, affinché queste due obbedienze -
quella che un tempo ritenne papa, il signor Giovanni XXIII e quella che crede
che il signor Gregorio XII sia papa - si congiungano concordemente l'una
all'altra sotto il capo Cristo, ammette, in tutto e per tutto - per quanto lo
riguarda - la convocazione, l'autorizzazione, l'approvazione e la conferma fatte
recentemente in nome di colui che nella sua obbedienza è chiamato Gregorio XII
(10). Infatti, abbondare per maggior certezza e per prudente cautela non nuoce a
nessuno e può giovare a tutti; dichiara inoltre e stabilisce che queste due
obbedienze si sono congiunte ed unite in un solo corpo: quello del nostro
signore Gesù Cristo e di questo santo ed universale concilio generale, nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.
(L'elezione del romano Pontefice dovrà
farsi secondo i modi e le forme stabilite dal santo concilio che non deve
sciogliersi fino a che non sia stata fatta l'elezione).
Il sacrosanto concilio generale di Costanza, ecc. perché
meglio, più sinceramente e più sicuramente possa provvedersi alla chiesa santa
di Dio, stabilisce, proclama, comanda e ordina che la prossima elezione del
futuro romano pontefice sia fatta nel modo, nella forma e nel tempo che saranno
stabiliti dal sacro concilio. Stabilisce anche che esso possa, in seguito,
considerare abile e designare - nel modo e nella forma che allora sembreranno
opportuni - qualsiasi persona, di qualsiasi stato od obbedienza sia o sia stata,
per questa elezione, sia attiva che passiva, e per ogni altro atto ecclesiastico
e ad ogni altra opportuna carica non ostante qualsiasi processo, pena e
sentenza. Ed inoltre, che il sacro concilio non sia sciolto, fino a che
l'elezione non sia stata fatta.
(Il concilio approva la rinuncia di
Gregorio XII).
Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, legittimamente
riunito nello Spirito santo e espressione della chiesa universale, accetta,
approva e loda la cessione, la rinuncia, l'abdicazione, da parte di colui che
nella sua obbedienza era chiamato Gregorio XII, del diritto, del titolo e del
possesso che ebbe nel papato; rinuncia ora fatta dal magnifico e potente signore
Carlo Malatesta, qui presente, procuratore irrevocabile per lo stesso signore
che era chiamato Gregorio XII. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
santo.
Note
(1). Cfr.
Lc 2,14.
(2). Cfr. Lc 24, 19; II Cor 8, 21.
(3). Eb 11, 6.
(4). Rm 12, 3.
(5). Cfr Gv 12, 43.
(6). Cfr ef 6, 16.
(7). I Cor 11, 19.
(8). Breve concilio celebrato a Roma nel 1413 da Giovanni XXIII.
(9). Cfr Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-24; Lc 22,19-20; I Cor 2, 23-25.
(10). Gregorio XII, vista la necessità di aderire al concilio di Costanza,
pubblicò un atto di convocazione da parte sua del concilio, di modo che non
sembrasse che egli e la sua obbedienza aderivano ad un concilio convocato da
Giovanni XXIII.
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