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Dal 23 luglio 1431 al 7 maggio 1437. 25
sessioni.
Trasferimento a Ferrara ad opera di Eugenio IV (1431-1447) il 18 settembre
1437, definitivamente il l gennaio 1438; da lì a Firenze il 16 gennaio 1439.
Qui unione coi Greci il 6 luglio 1439, con gli Armeni il 22 novembre, con i
copti il 4 febbraio 1442. Trasferimento a Roma il 25 aprile 1442, qui unione
con i Siri il 30 novembre 1444 e con i Caldei e i Maroniti di Cipro il 7
agosto 1445
SESSIONE XXI (9 giugno 1435) [Basilea]
(Delle annate).
Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente
riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua
memoria.
n
nome dello Spirito santo paraclito, questo santo sinodo stabilisce, che sia
nella curia romana che altrove, per ottenere la conferma delle elezioni,
l'accettazione delle postulazioni, la provvista delle presentazioni, e per ogni
conferimento, collazione, elezione, postulazione, presentazione, anche fatta da
laici, e ancora per ogni costituzione, installazione, investitura, non si esiga
d'ora in avanti assolutamente nulla, sia prima che dopo, dalle chiese anche
cattedrali e metropolitane, dai monasteri, dalle dignità, dai benefici, dagli
offici ecclesiastici, qualsiasi essi siano, a titolo di sigillo della bolla di
annate comuni, di servizi minori, di primi frutti, di redditi del primo anno o
sotto qualsiasi altro titolo, colore, scusa, col pretesto di qualsiasi
consuetudine, privilegio, o statuto, o per qualsiasi altra causa od occasione,
direttamente, o indirettamente. Sarà dato solo il compenso dovuto agli
scrittori, agli abbreviatori, e ai registratori delle lettere o minute per il
loro lavoro.
Se qualcuno credesse di poter contravvenire a questo sacro
canone esigendo qualche compenso, dandolo o promettendolo, incorra nelle pene
stabilite contro i simoniaci, e non acquisti nessun diritto e nessun titolo alle
dignità e ai benefici ottenuti in questo modo.
Anche gli obblighi, le promesse, le censure e le disposizioni
date, e tutto quello che potesse esser fatto in pregiudizio di questo utilissimo
decreto, non avranno nessuna forza e siano ritenuti nulli.
E se - Dio ci guardi - il romano pontefice, che più degli
altri deve mettere in esecuzione ed osservare i canoni dei concili universali,
scandalizzasse la chiesa col fare qualche cosa contro questa disposizione, sia
deferito al concilio generale. Gli altri siano puniti con una degna punizione
dai loro superiori in proporzione della loro colpa, secondo le disposizioni dei
canoni.
(Come si debba celebrare in chiesa
l'ufficio divino).
Se uno nel pregare un principe di questo mondo si preoccupa
di presentarsi con abito decoroso, con portamento dignitoso, di non precipitare
nel parlare, ma di pronunciare chiaramente le parole, e di essere attento con la
mente, quanto più diligentemente deve fare attenzione ad usare queste cautele
nel luogo sacro, nell'accingersi a pregare l'Onnipotente?
Stabilisce, quindi, il santo sinodo, che in tutte le
cattedrali e chiese collegiate, ad ore opportune, dato il dovuto segnale col
suono delle campane, si recitino con riverenza, da tutti, le lodi divine per
ogni ora, non di corsa o in fretta, ma piano e adagio e con una pausa
conveniente, specie a metà di ciascun versetto dei salmi, osservando la dovuta
differenza tra l'ufficio solenne e quello fermale.
Nell'accingersi a recitare le ore canoniche, si entri in
chiesa con la tunica talare e con le cotte pulite, lunghe fin sotto la metà
della tibia, o con cappe, secondo la diversità delle stagioni e delle regioni,
tenendo in capo non i cappucci, ma le almucie o le berrette. Giunti in coro, ci
si comporti con serietà, come il luogo e l'ufficio esigono; non chiacchierando o
parlando, o leggendo lettere o altri scritti. E poiché si recano li proprio per
recitare i salmi, non devono tenere le labbra unite e chiuse, ma cantino tutti -
specie quelli costituiti in maggiore dignità - gioiosamente i salmi, e i canti a
Dio.
Quando si dicono le parole:
Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo,
si alzino tutti.
Quando si pronuncia quel glorioso nome di Gesù, nel
quale ogni ginocchio si piega, dei celesti, degli
abitatori della terra, degli inferi (19) tutti
inchinino il capo.
Nessuno, mentre si cantano pubblicamente le ore in comune,
legga o reciti privatamente l'ufficio; non solo, infatti, in tal modo defrauda
il coro dell'onore che gli spetta, ma disturba anche gli altri che cantano i
salmi.
Perché poi queste norme siano debitamente osservate, - ed
anche le altre che riguardano il proseguimento del divino ufficio o la
disciplina del coro - il decano, o quegli cui spetta sia solerte e vigilante,
volgendo lo sguardo attentamente, qua e là, perché non sia fatto nulla senza il
dovuto ordine.
Quanto ai trasgressori di queste disposizioni, siano puniti
con la multa di quell'ora in cui le norme predette sono state trasgredite, o con
una maggiore, secondo la gravità della trasgressione.
(In qual tempo ciascuno debba essere in
coro).
Chi, a mattutino, non sarà presente all'ufficio divino da
prima della fine del salmo Venite exsultemus (21), nelle altre ore da prima
della fine del primo salmo, e nella messa da prima dell'ultimo kyrie, eleison
alla fine, - a meno che, costretto da una necessità, e chiesta e ottenuta dal
presidente del coro la licenza di allontanarsi, non debba andarsene per
quell'ora sia considerato assente, salve le consuetudini delle chiese, qualora
ve ne fossero di più strette su questo punto. Si osservi la stessa disciplina
con coloro che non prendano parte alle processioni dal principio alla fine. Per
l'osservanza di questa norma sia designato qualcuno, il quale abbia l'incarico
di annotare le singole persone che non giungono al tempo stabilito, obbligato
dal giuramento ad agire fedelmente e a non risparmiare nessuno.
Questo santo sinodo comanda anche che nelle chiese in cui non
vi fossero distribuzioni per le singole ore, siano senz’altro stabilite norme di
modo che ognuno percepisca un utile più o meno grande secondo il suo lavoro,
togliendo assolutamente l'abuso, per cui chi è presente ad una sola ora, usurpa
le distribuzioni di tutto il giorno; e l'altro, per cui i preposti, o decani, o
gli altri officiali, solo per il fatto che sono officiali, anche se attualmente
siano assenti non per utilità della chiesa, percepiscono le distribuzioni
quotidiane.
(Come debbano recitarsi le ore canoniche
fuori del coro).
Questo santo sinodo ammonisce tutti quelli che sono
beneficiati o costituiti negli ordini sacri, che sono tenuti a recitare le ore
canoniche, perché vogliano recitare l'ufficio diurno e notturno non con voce
gutturale, o fra i denti, o mangiandosi o storpiando le parole; e neppure
inframezzando discorsi o ridendo; ma che - lo dicano soli o in compagnia - lo
recitino con riverenza e pronunciando bene le parole, e in luogo tale per cui
non debbano perdere la devozione. Si devono, anzi, preparare e disporre ad esso,
conformemente a quanto sta scritto: Prima della
preghiera prepara l'anima tua, perché tu non sia uno di quelli che tentano Dio
(21).
(Di quelli che durante i sacri misteri
vanno in giro per la chiesa).
Coloro che godono di benefici ecclesiastici, specie se
maggiori, se durante la celebrazione degli uffici divini fossero visti andare in
giro per la chiesa o fuori, nei dintorni di essa, camminando o chiacchierando
con altri, perdano ipso facto la presenza non solo di quell'ora, ma di tutto il
giorno. Chi, ripreso una volta, non s i correggesse, sia privato delle
distribuzioni per un mese; e sia sottoposto anche ad una pena maggiore, se la
sua pertinacia lo richiedesse, cosi che alla fine sia costretto a desistere. Si
faccia anche in modo che i divini uffici non vengano impediti o disturbati
dall'andare e venire tumultuoso per la chiesa da parte di chiunque.
I religiosi che nelle chiese conventuali mancassero su questi
punti, siano gravemente puniti a discrezione dei loro superiori.
(Della tabella appesa in coro).
Perché ogni cosa nella casa di Dio proceda con ordine e
ciascuno sappia cosa deve fare, si ponga una tabella appesa in modo permanente
nel coro, nella quale sia scritto cosa si deve leggere o cantare da ciascun
canonico o dagli altri beneficiati in ogni ora per una settimana, o anche per un
tempo più lungo.
Chi poi fosse negligente nel compiere - personalmente o per
mezzo di altri - quanto è scritto in essa, perda per ogni ora le distribuzioni
di un giorno intero.
(Di quelli che nella messa non cantano
tutto il credo, o cantano o leggono a voce troppo bassa, o senza l'inserviente).
Volendo abolire l'abuso di alcune chiese, nelle quali il
Credo - che è il simbolo e la professione della nostra fede - non viene cantato
completamente fino alla fine, o si tralascia il Prefazio o l'orazione del
Signore, o si cantano nella chiesa canzoni secolari, o si celebra la messa -
anche privata - senza l'inserviente, o a voce talmente bassa, nelle orazioni, da
non essere percepita dagli astanti, stabiliamo che chi sarà stato trovato
colpevole su questi punti, sia debitamente punito a suo superiore.
(Di quelli che danno in pegno il culto
divino).
Aboliamo anche l'abuso, che deroga apertamente al culto
divino, per cui alcuni canonici, contraendo debiti si obbligano in tale forma
coi loro creditori, che, se al tempo stabilito non avessero soddisfatto ai loro
obblighi, cessino dai divini uffici; e dichiarando nulla questa obbligazione,
anche se confermata con giuramento, stabiliamo che chi fa un contratto illecito
di tal genere, perda ipso facto i frutti di tre mesi, da devolversi alla chiesa
stessa. E fino a che non abbia ripreso la celebrazione dei divini uffici, non
percepisca provento dalla stessa chiesa.
(Di quelli che tengono il capitolo
durante la messa maggiore).
Questo santo sinodo proibisce che i canonici nel tempo della
messa solenne, specie nei giorni festivi, tengano capitoli, o atti capitolari, o
altre trattazioni a meno che non lo richieda una assoluta ed evidente necessità.
Chi per tale ora indicesse il capitolo, sia sospeso per una settimana dalle
distribuzioni quotidiane; ed anche i canonici per quella ora non percepiscano le
stesse distribuzioni.
(Non si tengano spettacoli in chiesa).
Detestando anche quel vergognoso abuso, divenuto frequente in
alcune chiese, - per cui alcuni benedicono con mitra, pastorale e vesti
pontificati come vescovi e altri si vestono da re e duchi (e questa festa in
alcune regioni si chiama dei matti, o degli innocenti, o dei fanciulli), altri
fanno giochi da maschere e da teatro, altri balli e baldorie tra uomini e donne
e spingono la gente al divertimento e al riso, altri preparano banchetti e
conviti, - questo santo sinodo stabilisce e comanda sia agli ordinari che ai
decani e rettori di chiese, sotto pena della sospensione da tutti i proventi
ecclesiastici per tre mesi, che non permettano più che nella chiesa, che deve
essere casa di preghiera (22), e anche nel cimitero abbiano luogo questi e
simili ludibri, e che si tengano mercati o commerci di fiere. E non manchino di
punire i trasgressori con la censura ecclesiastica e con altri rimedi del
diritto.
Questo santo sinodo stabilisce pure che siano nulle tutte le
consuetudini, le leggi e i privilegi che su questi argomenti non si accordino
con questi decreti.
SESSIONE XXII (15 ottobre 1435)
(Condanna del libello di Agostino
Favaroni).
Il sacrosanto sinodo di Basilea, legittimamente riunito nello
Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.
Poiché tra le altre opere di pietà, questo santo sinodo si è
riunito in modo particolare per conservare la verità della fede cattolica e per
estirpare gli errori e le eresie, è nostra precipua sollecitudine - non appena
sappiamo che si diffonde qualcosa che possa offendere la purezza della fede
cristiana ed annebbiare lo splendore della luce nelle menti dei fedeli -
intervenire tempestivamente e liberare con ogni diligenza il campo del Signore
dalla nociva zizzania (23) e dai rovi.
Questo santo concilio condanna quindi e riprova un libello,
pubblicato dal maestro Agostino, detto volgarmente da Roma, arcivescovo di
Nazareth. Il primo trattato riguarda il mistero dell'unità di Gesù Cristo e
della chiesa, cioè del Cristo totale; il secondo, del Cristo capo e del suo
principato; un altro della carità del Cristo per gli eletti e del suo infinito
Minore. Lo condanna con i suoi sostenitori perché contiene una dottrina non sana
ed erronea.
In particolare condanna la scandalosa affermazione con-
tenuta nello stesso libro, erronea nella fede e che le pie orecchie dei fedeli
non possono ascoltare senza orrore, che, cioè, il Cristo pecca ogni giorno, e
che da quando cominciò ad essere ha peccato ogni giorno, quantunque egli dica
che non intende affermare ciò del Cristo, capo della chiesa e nostro salvatore,
ma delle sue membra, che egli ha affermato essere Un solo Cristo, col Cristo
capo.
Condanna anche queste proposizioni ed altre simili, che
esso dichiara ricadere negli articoli condannati nel sacro concilio di Costanza,
e cioè: Non tutti i fedeli giustificati sono membra del Cristo, ma solo gli
eletti, che alla fine regneranno col Cristo. Le membra di Cristo, da cui è
formata la chiesa, sono costituite secondo
l'ineffabile prescienza di Dio (24); essa tuttavia,
non è formata se non da quelli che sono stati
chiamati secondo il proposito (25) della scelta.
Non è sufficiente, perché alcuni diventino membra del Cristo, essere uniti a lui
dal vincolo dell'amore, ma si richiede un'altra unione.
Ed anche le seguenti proposizioni, contenute nel libro:
L'umana natura nel Cristo è veramente Cristo.
L'umana natura nel Cristo è la persona di Cristo.
L'intima causa che determina la natura umana nel Cristo, non
si distingue realmente dalla stessa natura determinata.
La natura umana nel Cristo è senza dubbio la persona del
Verbo: e il Verbo, nel Cristo, assunta la natura, è realmente la persona che
assume.
La natura umana assunta dal verbo con unione personale è
veramente Dio naturale e proprio.
Cristo secondo la volontà creata ama tanto la natura umana
unita alla persona del Verbo, quanto ama la persona divina.
Come in Dio due persone sono ugualmente amabili, cosi nel
Cristo le due nature, l'umana e la divina sono ugualmente amabili a causa della
persona che hanno in comune.
L'anima del Cristo vede Dio cosi chiaramente ed intensamente,
come Dio vede chiaramente ed intensamente se stesso.
Il santo sinodo condanna queste proposizioni ed altre che
derivano dalla stessa radice e contenute nello stesso libro come erronee nella
fede. Perché, quindi, non avvenga che qualcuno dei fedeli a causa di questa
dottrina cada in errore, comanda severamente che nessuno osi insegnare,
predicare, difendere o approvare la dottrina di questo libro e in particolare le
proposizioni sopra riferite, già dannate e riprovate, come abbiamo riferito, ed
anche quei trattati che lo difendessero.
Quelli poi che si comportassero diversamente vengano puniti
come eretici ed anche con altre pene canoniche.
In nessun punto però, il concilio intende derogare con queste
sue disposizioni alle espressioni ed agli scritti dei santi dottori che parlano
di questi argomenti; anzi accetta e accoglie le loro dottrine secondo il loro
vero significato, come viene comunemente esposto e dichiarato nelle scuole di
teologia da essi stessi o da altri dottori.
Con questa sentenza il santo sinodo non intende neppure
pregiudicare la persona dell'autore, perché anche se è statoconvocato, ha
allegato le cause della sua assenza, ed in alcuni suoi scritti ed in altri modi
ha sottomesso la sua dottrina al giudizio della chiesa.
Concludendo, questo santo sinodo comanda ed impone a tutti
gli arcivescovi, vescovi, cancellieri delle università, e agli inquisitori per
l'eresia, che vogliano usare la loro accorta diligenza e provvedere che nessuno
possa avere questo libro e gli scritti che lo difendono, od osi conservarlo e
tenerlo presso di sé, e che anzi lo consegni alle persone sopra indicate, perché
ne facciano quello che le leggi dispongono. In caso diverso, si proceda contro
di essi con, le sanzioni canoniche.
SESSIONE XXIII (16 marzo 1436)
(Dell'elezione del sommo pontefice).
Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente
riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua
memoria.
Poiché un buon pastore è la salvezza del popolo, è giusto che
questo santo sinodo cerchi in tutti i modi - almeno per quanto è possibile alla
diligenza della legge umana, - che il romano pontefice, che è il primo e più
alto pastore del gregge del Signore, sia eletto e continui ad essere tale da
provvedere alla salvezza di tutte le anime e all'utilità di tutto il mondo
cristiano, e possa degnamente adempiere un ufficio cosi grave.
Perciò questo santo sinodo, rinnovando le costituzioni dei
sacri concili e dei sommi pontefici sull'elezione del romano pontefice, ed
aggiungendo ad esse alcune norme salutari, stabilisce che ogni qualvolta la sede
apostolica divenga vacante, i cardinali della santa romana chiesa, presenti nel
luogo dove si deve procedere all'elezione del sommo pontefice, nel decimo giorno
della vacanza della sede, si raccolgano tutti in una cappella o in un luogo
vicino al conclave. Di qui, camminando a due a due dietro la Croce, cantando
devotamente Vieni Spirito creatore, entrino nel luogo del conclave.
Ciascuno introduca in esso solo due servitori necessari.
Per ordinare le cerimonie si possono ammettere anche due
chierici, di cui almeno uno notaio. Il Camerlengo, poi, insieme con quelli cui è
stata affidata la custodia del conclave, faccia in modo che nessuno vi entri,
oltre a quelli che abbiamo ricordato. Egli, poi, dopo l'ingresso dei cardinali,
chiuse le porte, entri con gli incaricati, e faccia un diligente sopralluogo
alle celle dei cardinali; ed eccettuate le medicine degli infermi e dei deboli,
se trova li cose da mangiare o cibi preparati, li faccia rimuovere.
Quindi uscendo e chiudendo la porta del conclave, faccia una
guardia severa, ed ogni giorno esamini diligentemente i cibi portati ai
cardinali; e non permetta che venga introdotto se non quanto sembra necessario
ad un onesto sostentamento, fermi restando nella loro efficacia i decreti di
questo sacro concilio promulgati nella quarta e nella settima sessione (26).
Il giorno seguente, tutti i cardinali, alla. presenza di
quelli che sono in conclave, ascoltata la messa dello Spirito santo, ricevano
l'eucarestia. E prima di cominciare lo scrutinio, giurino sui santi evangeli in
questa, forma: Io, cardinale tale, giuro e prometto a Dio onnipotente, Padre,
Figlio e Spirito santo, e al beato Pietro, principe degli apostoli, di eleggere
come pontefice quello che crederò utile alla chiesa universale, sia nello
spirituale che nel temporale, e idoneo a tanta dignità; di non dare il voto a
chi capirò che verisimilmente cerca di procurarsi l'elezione con la promessa o
con la donazione di qualche bene temporale, o con suppliche, presentate da sé o
da altri - o in qualunque altra maniera, direttamente o indirettamente. E giuro
di non prestare obbedienza a chi è stato eletto pontefice, prima che questi
abbia prestato giuramento secondo la formula del decreto del sacro concilio di
Basilea. Cosi mi aiuti Dio, al quale il giorno del tremendo giudizio dovrò
render conto di questo giuramento e di tutte le mie opere.
Dopo ciò, ognuno di essi consegnerà la sua scheda, in cui
dovranno essere indicati non più di tre nomi; se ne nominasse più di uno, che un
nome sia scelto fuori dal collegio cardinalizio.
Non si faccia più di uno scrutinio al giorno. E questo subito
dopo la messa. Lette le schede, se i voti dei due terzi non confluiscono nella
stessa persona, siano subito bruciate.
Prima di sei scrutini, non si può fare accesso nei confronti
di nessuno.
Durante questo tempo i cardinali considerino attentamente
quanto merito o demerito possono acquistare per sé con l'elezione del pontefice,
e quanto frutto o quanto danno, quanto bene e quanto male possono fare al popolo
cristiano. E certo che in nessuna cosa si può conseguire la grazia del signore
nostro Gesù Cristo o meritare la sua ira, più di quando si tratta di preporre il
suo vicario alle sue pecore: quelle pecore che egli ha talmente amato, da
degnarsi di morire (27) e di soffrire per esse il supplizio della croce.
(Della Professione del sommo Pontefice).
Questo santo sinodo dispone che chi è stato eletto papa deve
esprimere il suo consenso all'elezione fatta nella sua persona, nel modo che
segue. Se egli è presente in curia il consenso sia manifestato ai cardinali, o,
se fuori di essa, a qualcuno di essi, o ad altri che ne abbia da essi il
mandato, alla presenza di un notaio e di almeno dieci persone. Se poi egli,
comunicatagli l'elezione, dopo esserne stato richiesto non accettasse entro un
giorno naturale dall'ora della richiesta, la sua elezione sia considerata come
non avvenuta e i cardinali siano tenuti a procedere ad un'altra nel nome del
Signore.
Ma espresso, come si diceva, il consenso, i cardinali gli
prestino subito la dovuta obbedienza come a sommo pontefice. Una volta, poi,
prestata l'obbedienza dai cardinali, a nessuno sia più lecito dubitare della
legittimità del suo pontificato.
(Forma del consenso).
In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e
Spirito santo.
lo N., eletto papa, col cuore e con la bocca confesso e
prometto a Dio onnipotente, la cui chiesa col suo aiuto mi accingo a governare,
e al beato Pietro, principe degli apostoli, che, fino a che vivrò questa fragile
vita, crederò e terrò fermamente la fede cattolica come è stata tramandata dagli
apostoli, dai concili generali, e dagli altri santi padri, specialmente dagli
otto santi concili universali, e cioè dal primo di Nicea; dal secondo, di
Costantinopoli; dal terzo, primo di Efeso; dal quarto, di Calcedonia; dal quinto
e sesto, ugualmente di Costantinopoli; dal settimo, di Nicea; dall'ottavo,
similmente di Costantinopoli; ed inoltre dal Lateranense da quelli di Lione, di
Vienne, di Costanza, e di Basilea, concili generali anch'essi; prometto di
conservare intatta questa fede fino all'ultima sillaba (28), di difenderla e di
predicarla fino all'effusione della vita e del sangue; e similmente di seguire
in ogni modo e di osservare il rito dei sacramenti della chiesa ad essa
trasmesso.
Prometto anche di lavorare fedelmente per la difesa della
fede cattolica, per la estirpazione delle eresie e degli errori, per la riforma
dei costumi, e per la pace del popolo cristiano.
Giuro anche di attendere alla celebrazione dei concili
generali e alla conferma delle elezioni, secondo le prescrizioni del sacro
concilio di Basilea.
Ho sottoscritto questa professione di mia mano: la offro a
te, con mente sincera, sull'altare, o l)io onnipotente, cui nel giorno del
tremendo giudizio dovrò render conto di questo e di tutte le mie opere. Ripeterò
solennemente questa professione nel primo concistoro pubblico.
Perché col passare del tempo una cosi salutare prescrizione
non venga dimenticata dal sommo pontefice, ogni anno, nel giorno in cui si
celebra l'anniversario della sua elezione o della sua incoronazione, durante la
messa il primo dei cardinali presenti, pubblicamente, ad alta voce, legga in
questo modo dinanzi al sommo pontefice: "Santissimo padre, rifletta la tua
santità e consideri attentamente questa promessa che ha fatto a Dio il giorno
dell'elezione". Quindi la legga; e in fine dica: "Veda, dunque, la santità tua,
per l'onore di Dio, per la salvezza della sua anima, per il bene della chiesa
universale, di osservare come meglio può quanto è stato premesso, in buona fede,
senza inganno e frode.
Ricordati anche di chi fai le veci in terra: di colui,
cioè, che diede la sua vita per le pecore
(29), che per tre volte, prima di affidarle a Pietro, gli chiese se lo amasse
(30); e che, giusto giudice, cui nessun segreto è nascosto (31), ti chiederà
conto fino all'ultimo centesimo (32).
Ricordati di quanto hanno fatto il beato Pietro e gli altri
pontefici che gli successero. Essi non pensarono ad altro che all'onore di Dio,
alla propagazione della fede, al pubblico bene della chiesa, alla salvezza e
all'utilità dei loro figli. E finalmente, ad imitazione del maestro e Signore,
non esitarono a dar la vita per le pecore loro affidate.
Non voler accumulare tesori in terra,
per te o per i tuoi, dove la tignola e la ruggine
li consumano, dove i furfanti e i ladroni scassinano; ma accumula per il cielo
(33).
Non fare accezione di persone, di sangue, di patria, di
nazione (34). Tutti sono figli di Dio e affidati ugualmente alla tua cura. E
di', come Cristo: Chi farà la volontà del Padre
mio, che è nei cieli, quegli è mio fratello, mia sorella, mia madre
(35).
Nell'assegnare le dignità e i benefici, non considerare la
carne, i doni, o altro motivo temporale, ma solo Dio, le virtù e i meriti delle
persone. Nel correggere i difetti, usa la disciplina ecclesiastica, memore di
quale grazia meritò Pincas (36), di quale pena meritò Eli (37), l'uno riparando
le
ingiurie fatte a Dio, l'altro fingendo di non vedere.
Difendi; aiuta e sostieni i poveri e i miseri. Usa con tutti una paterna
carità".
Terminate le solennità dell'incoronazione – e poi ogni anno
dopo l'anniversario dell'incoronazione – almeno per otto giorni di seguito il
sommo pontefice studi attentamente con i cardinali quale sia il modo migliore
per mettere in pratica quello che con tanta solennità ha promesso a Dio.
E per prima cosa esamini con attenzione in quale parte del
mondo la religione cristiana sia perseguitata dai Turchi, dai Saraceni, dai
Tartari, e dagli altri infedeli; in quale regione prosperi l'eresia, lo scisma o
qualsiasi altra specie di superstizione; in quali province i costumi,
l'osservanza dei divini comandamenti e il retto modo di vivere vadano
peggiorando, sia nel campo ecclesiastico che in quello secolare; ove, inoltre,
la libertà della chiesa viene conculcata; tra quali re, principi e popoli
imperversino gli odi, le guerre, o i pericoli di guerre. E dovunque come padre
pietoso, cerchi di provvedere diligentemente, assieme ai suoi fratelli, con
opportuni rimedi.
Provveduto a questi affari di carattere più universale ponga
mano a ciò che gli è più vicino; e cominci ad ordinare in modo esemplare la
casa, la servitù, la curia romana, dove e come riterrà necessario, e a
riformarle sul serio, di modo che dalla sapiente riforma di quella che è la
prima di tutte le altre chiese, le altre, che sono minori, sappiano attingere la
purezza dei costumi, e non si dia ad alcuno occasione di calunnia e di
maldicenza.
Cercando, quindi, di vigilare attentissimamente e di far
vigilare sui grandi e sui piccoli, non tardi a correggere tutto ciò che egli
troverà degno di correzione, e non lo dissimili, ben sapendo che doppio è il
peccato: uno, quello che li si commette; l'altro, assai più grave, quello che ne
consegue. Qualsiasi cosa, infatti, si compie nella curia romana facilmente viene
preso come esempio. Di conseguenza, se languisce il capo, il male invade tutto
il resto del corpo. La casa del pontefice, invece, e la curia devono essere come
uno specchio terso; e gli altri, guardandolo, devono potersi conformare ad esso
e vivere secondo il suo esempio.
Disperda, perciò, e sradichi del tutto da esse qualsiasi
macchia di simonia, qualsiasi indegno concubinato, e qualsiasi cosa che possa
offendere Dio o scandalizzare gli uomini.
Curi che i suoi impiegati non amministrino male i loro
uffici; che non gravino nessuno, che non estorcano nulla abusando del loro
potere o illecitamente; e che i capi degli officiali non permettono che le loro
mancanze restino impunite. Non permettono neppure che qualcuno usi vesti e
colori proibiti dai sacri canoni.
Istruisca con cura il clero romano, che gli è particolarmente
e immediatamente soggetto, in ogni virtù ecclesiastica, ammonendolo che Dio non
si compiace delle pompe dei vestiti, ma dell'umiltà, della dignità, della
purezza della mente, della semplicità del cuore, della santità dei costumi, e
dell'ornamento delle altre virtù: queste raccomandano chi le ha a Dio e agli
uomini.
Riformi, inoltre il culto divino nelle chiese di Roma perché
venga esercitato con la venerazione e disciplina che si conviene. Insegni,
istruisca, diriga il popolo di Roma, che è la sua parrocchia per la via della
salvezza. Imponga ai cardinali che visitino e riformino i loro titoli e le loro
parrocchie, come è dovere del loro ufficio. Costituisca vicario in Roma un
prelato di grande scienza, di vita provata ed esemplare, il quale eserciti la
cura di vescovo in sua vece verso il clero e il popolo. E si informi spesso se
questi attende diligentemente al suo ufficio.
Dopo di ciò attenda con cura, insieme ai suoi fratelli
cardinali agli affari temporali della chiesa romana, provveda perché le
province, le città, i paesi, i castelli, le terre soggette alla stessa chiesa,
siano governati nella giustizia e nella pace; cioè con tale moderazione, che tra
il governo degli ecclesiastici e quello dei principi secolari vi sia la stessa
differenza che vi è tra il padre e il padrone.
Non abbia di mira il guadagno, ma la protezione e la tutela;
e scaldando tutti con la paterna carità, li consideri non tanto sudditi, quanto
figli. E poiché ha la loro cura spirituale, cerchi di togliere di mezzo ogni
odio di parte e le sedizioni, specie dei guelfi e dei ghibellini, e qualsiasi
altro nome simile a questi, che uccide le anime e i corpi; e con ogni industria
cerchi di conservarli tutti, unanimemente, a difesa della chiesa, eliminando,
con pene spirituali e temporali, e con tutti i modi a sua disposizione, ogni
causa di dissenso.
A governare le province e le città principali destini i
cardinali, o prelati di fama integra ed incorrotta, che non siano avidi di
denaro, ma che attendano a procurare la giustizia e la pace ai loro sudditi. Il
loro incarico duri due anni, o, al massimo, tre.
E poiché è normale che ciascuno renda conto della sua
amministrazione (38), vengano scelte, alla fine di ogni legazione, una o due
persone ragguardevoli che ascoltino la relazione dell'amministrazione, le
lamentele e le richieste dei cittadini e facciano giustizia. Quello che esse non
possono fare, lo riferiscano al papa, il quale deve in ogni modo conoscere ciò
che è stato fatto: e se risulterà che essi hanno agito illecitamente in qualche
cosa, non li lasci impuniti in modo che i loro successori imparino dal loro
esempio a guardarsi da quanto non è lecito.
Perché gli officiali non debbano appropriarsi di ciò che è
illecito, si stabilisca per essi un giusto salario, con cui possano vivere
onestamente.
Si informi spesso il sommo pontefice sul governo dei legati,
dei governatori e dei commissari, nonché dei vicari e dei feudatari della chiesa
romana e se per caso non gravino i sudditi di nuove tasse ed esazioni. E non
tolleri severità o ingiusti pesi imposti ai sudditi; sarebbe, infatti, empio
tollerare che quelli che il papa da sé governerebbe paternamente, siano trattati
malamente dagli altri.
Procuri anche che le antiche disposizione e costituzioni, con
cui le province e le terre sono governate con buoni effetti, vengano conservate
fedelmente. E se vi fossero leggi emanate in seguito per invidia o per
partigianeria, conosciuto il motivo, vengano riviste e riformate.
Entro un anno dal giorno della sua elezione il Romano
pontefice convochi gli ambasciatori o procuratori delle province e delle
principali città della chiesa romana e mostrando loro l'affetto di un amore
paterno, si informi sullo stato e sulla condizione delle loro terre; come
fossero trattati all'epoca del suo predecessore; se siano gravati da qualche
ingiusto peso; e veda che cosa si possa fare perché il loro governo sia
salutare. E finalmente apporti in ogni cosa i rimedi necessari. E non gli
dispiaccia di ripetere tutto ciò almeno di biennio in biennio.
Tra le altre cose, poi, che i feudatari, i capitani, i
governatori, i senatori, i castellani e gli altri più alti officiali di Roma e
dei territori della chiesa devono giurare, vi sia anche questa: che giurino,
cioè, nella loro assunzione, che durante la sede vacante essi reggeranno le
città, le terre, i luoghi, le fortezze, i castelli e i popoli secondo gli ordini
dei cardinali, a nome della chiesa romana, e che li riconsegneranno liberamente
e senza alcuna opposizione.
Perché, inoltre, il sommo pontefice non sembri esser mosso da
affetto umano, più che dal giudizio della ragione, e perché si possano evitare
gli scandali che, per quanto si può dedurre dall'esperienza, spesso ne sono
seguiti, in avvenire non nomini e non permetta che qualche suo consanguineo od
affine, fino al terzo grado incluso sia duca, marchese, conte, feudatario,
enfiteuta, vicario, governatore, officiale, castellano di qualche provincia,
città, paese, castello, fortilizio, o luogo della chiesa romana, e che abbia
giurisdizione e autorità su questi luoghi, o sia capitano, o duce di gente
d'armi.
Gli stessi cardinali, se il sommo pontefice volesse fare
diversamente, non consentano in nessuna maniera. E facciano in modo che il
pontefice successivo riveda completamente e revochi ciò che fosse stato fatto
diversamente.
Secondo la costituzione di papa Nicolò IV, questo santo
sinodo stabilisce che ai cardinali della santa chiesa romana sia destinata metà
di tutti i frutti, redditi, proventi, multe, condanne e tasse, che provengono da
qualsiasi terra e luogo soggetto alla chiesa romana; e che la scelta e la
destituzione di tutti i reggitori, dei governatori e dei custodi, comunque essi
si chiamino, che presiederanno alle terre e ai luoghi suddetti, ed anche di
quelli che raccoglieranno i frutti, debbano esser fatte col consiglio e col
consenso degli stessi cardinali.
Questo santo sinodo ammonisce, quindi, i cardinali per ché
proteggano le terre e i sudditi della chiesa romana dalle ingiustizie e dalle
oppressioni e, avendo di mira la pace, la salvezza e il loro buon governo, li
mettano in buona luce, se fosse necessario, presso il sommo pontefice.
Se, poi, il sommo pontefice e i cardinali devono avere una
grande cura di tutte le terre della chiesa romana, tuttavia hanno il dovere di
rivolgere sollecitamente le loro cure alla città di Roma e nutrire verso di essa
un amore ed un affetto particolare: è, infatti, la loro figlia particolare e la
loro principale parrocchia, nella quale riposano i corpi sacri dei beati Pietro
e Paolo e di innumerevoli martiri di Cristo e dei santi; dov'è la sede del
romano pontefice, e da dove egli stesso e l'impero romano regnano; e nella quale
confluiscono per devozione tutti i cristiani, perché sia governata nella pace,
nella tranquillità e nella giustizia, e non debba soffrire danno nelle sue
chiese, nelle sue mura, nelle sue vie, e nella sicurezza delle strade.
Perciò questo santo sinodo stabilisce che una parte adeguata
di tutti i redditi e proventi di Roma venga destinata alla conservazione delle
chiese, delle mura, delle vie, dei ponti, della sicurezza delle strade della
stessa Roma e del suo distretto. Ciò venga fatto per mezzo di uomini di nota
fama, da scegliersi col consiglio dei cardinali.
Dato che il sommo pontefice si professa servo dei servi di
Dio, lo dimostri con le opere. E dal momento che da ogni parte la gente viene a
lui come al padre comune, egli consenta che tutti possano facilmente recarsi da
lui. Stabilisca, quindi, almeno un giorno alla settimana per l'udienza pubblica
nella quale possa ascoltare pazientemente e benignamente tutti, specie i poveri
e gli oppressi e, per quanto gli è possibile in coscienza li accontenti, e, come
padre coi figli, provveda benevolmente a tutti col consiglio e con l'aiuto,
secondo le loro necessità e conforme alle sue possibilità. Se ne fosse impedito
da qualche materiale necessità, ne affidi l'incarico a qualche cardinale o ad
altra degna persona, che gli riferisca ogni cosa; e comandi a tutti gli
officiali della curia, specialmente al vice cancelliere, al penitenziere e al
camerlengo di sbrigare le cose dei poveri subito e gratis, memore della carità
apostolica, per cui Pietro e Paolo si diedero la destra, perché si ricordassero
dei poveri (39).
Nelle domeniche e nei giorni festivi celebri pubblicamente la
messa, dopo la quale per qualche tempo dia udienza ai bisognosi. Ogni settimana,
o almeno due volte al mese, tenga pubblici concistori, in cui tratti i problemi
delle chiese cattedrali e dei monasteri, ovvero dei principi e delle università,
ed altre cose d'importanza. Rimetta le liti e le cause minori al vice
cancelliere. Egli, quanto più può, resti estraneo dai litigi e dalle questioni
di minore importanza, perché possa attendere più liberamente a quelle più gravi.
Poiché i cardinali della santa chiesa romana sono ritenuti
parte del corpo del romano pontefice, è utilissimo per la cristianità che,
secondo l'antica consuetudine, le questioni più gravi e più difficili, in futuro
siano risolte col loro consiglio, sotto la loro direzione, e dopo matura
deliberazione, specie per quanto riguarda le decisioni delle cause della fede,
le canonizzazioni dei santi, le elezioni, le soppressioni, le divisioni, le
soggezioni, le unioni delle chiese cattedrali e dei monasteri, le promozioni di
cardinali, le conferme e le provviste delle chiese cattedrali e dei monasteri,
le privazioni e i trasferimenti degli abati, dei vescovi e dei loro superiori,
le leggi, o costituzioni, le legazioni de latere, ossia le nomine dei vicari e
dei nunzi con autorità di legati de latere, la fon- dazione di nuove istituzioni
religiose, le nuove esenzioni alle chiese e ai monasteri o alle cappelle, o le
revocazioni di quelle già fatte loro, salvo il decreto del concilio di Costanza
sul non doversi trasferire i prelati contro la loro volontà.
(Numero e qualità dei cardinali).
Poiché i cardinali della santa chiesa romana affiancano il
sommo pontefice nel governo della chiesa, bisogna che siano di tale virtù, da
esser davvero, come indica il loro nome, cardini, sui quali girino e poggino le
porte della chiesa universale.
Stabilisce, quindi, il santo sinodo, che in futuro il loro
numero sia talmente limitato, da non esser di aggravio alla chiesa (la quale al
presente, per i tempi tristi che corrono, è afflitta da molti mali), e da non
svilire la loro dignità con un numero eccessivo.
Siano scelti da tutte le re,-ioni della cristianità, per
quanto è possibile, perché si possa avere più facilmente la conoscenza dei
problemi che emergono nella chiesa, e si, possa provvedere ad essi in modo più
maturo; perciò tra quelli esistenti e quelli da nominarsi non superino il numero
di ventiquattro, e di una nazione non ve ne possano essere oltre un terzo di
quelli esistenti in un dato momento, e da una città e diocesi non ne possa
provenire più di uno, e non se ne crei di quella nazione che ora superasse il
terzo sin che non siano ridotti a questa proporzione.
Siano uomini che spiccano per la loro scienza, per i loro
costumi, per l'esperienza delle cose; non abbiano meno di trenta anni; siano
maestri, dottori o licenziati con rigoroso esame nel diritto divino o umano.
Almeno la terza o quarta parte di essi sia costituita da maestri o licenziati in
sacra Scrittura.
Tra questi ventiquattro potranno esservi - ma in numero
limitatissimo - alcuni figli, fratelli o nipoti di re o di grandi principi, che
con l'esperienza e la maturità dei costumi abbiano anche la dovuta cultura nelle
lettere.
Non siano creati cardinali i nipoti del romano pontefice,
figli di fratelli o di sorella, o i nipoti di qualche cardinale vivente; non
quelli nati illegittimamente; non gli imperfetti nel corpo, o macchiati per
qualche delitto o per infamia.
A questo numero di ventiquattro, per una grande necessità o
in vista di una grande utilità per la chiesa, potranno essere aggiunti altri due
nei quali brilla la santità della vita o eminenti virtù, anche se non avessero i
gradi richiesti ed anche alcuni insigni Greci, quando si saranno uniti alla
chiesa romana.
L'elezione dei cardinali non sia fatta con voto orale, ma
siano eletti solo quelli su cui, fatto un vero scrutinio pubblico, risulti
essersi trovata d'accordo la maggioranza dei cardinali con firma fatta di
propria mano.
Vengano redatte anche, poi, le lettere apostoliche, firmate
dai cardinali, restando sempre fermo, naturalmente, in tutto il suo vigore, il
decreto di questo sacro concilio, pubblicato solennemente nella quarta sessione
(40).
Quando i cardinali riceveranno le insegne della loro dignità,
il cui significato è che essi non devono temere di versare, se necessario, il
proprio sangue per il bene della chiesa universale - giureranno in pubblico
concistoro, se sono in curia; se fossero assenti, giureranno pubblicamente nelle
mani di un vescovo, a cui sia stato conferito l'incarico con lettere
apostoliche, nelle quali sia inclusa la formula del Giuramento.
(Delle elezioni)
Da tempo questo santo sinodo, abolita la generale riserva di
tutte le chiese e dignità, elettive, stabilì provvidamente che alle chiese e
dignità suddette si dovesse provvedere con elezioni canoniche e con le conferme.
Con ciò voleva proibire anche le riserve speciali o particolari delle stesse
chiese e
elettive, con cui si potesse impedire la libera facoltà, in
esse, di eleggere e di confermare, e che il romano pontefice non facesse nulla
contro questo decreto, a meno che vi fosse un motivo grave, ragionevole e
chiaro, da esprimersi chiaramente nelle lettere apostoliche.
Poiché tuttavia molte cose sono state compiute senza questo
giusto motivo contro l'intenzione del decreto, e con gravi conseguenze, - e si
temono scandali sempre più gravi - questo santo sinodo volendo ovviare a ciò, e
non volendo, d'altra parte, che l'intenzione del decreto - che fu quella di
togliere qualsiasi ostacolo dalle elezioni e dalle conferme canoniche - venga
frustrata nel suo effetto, stabilisce che le elezioni in queste chiese avvengano
senza impedimento od ostacolo, e che esse, dopo averne esaminato lo svolgimento
secondo il diritto comune e il decreto suddetto, vengano confermate.
Tuttavia se avvenisse qualche volta che si facesse una
elezione, pur canonica sotto altri aspetti, ma che si teme possa portare a
qualche disordine per la chiesa, per la patria, o per il bene pubblico, quando
sarà deferita a lui la conferma, il sommo pontefice ove costasse che vi è tale
urgentissima ragione, dopo averla discussa ed aver ottenuto il consenso scritto
dei cardinali o della maggioranza di essi, che dichiarano che la causa è vera e
sufficiente, respinta tale elezione, la rimetta al capitolo o al convento
perché, entro il tempo stabilito dal diritto, o entro un altro termine a seconda
della distanza del luogo, procedano ad altra elezione, da cui non si prevedano
tali conseguenze.
(Delle riserve).
Poiché le molte riserve di chiese e di benefici fatte finora
dai sommi pontefici sono riuscite di non piccolo peso per le chiese, questo
santo sinodo le abolisce tutte, sia quelle generali che quelle speciali o
particolari, - per qualsiasi chiesa e beneficio cui si è soliti provvedere con
l'elezione, col conferimento o con altra disposizione, - introdotte sia con le
estravaganti Ad regimen, ed Exsecrabilis, che con le regole della cancelleria, o
con altre costituzioni apostoliche. Stabilisce, inoltre, che in futuro tali
riserve non vengano assolutamente più fatte, eccetto solo quelle contenute
espressamente nel diritto, e quelle relative ai territori direttamente o
indirettamente soggetti alla chiesa Romana.
SESSIONE XXIV (14 aprile 1436)
(Salvacondotto dato ai greci).
Il sacrosanto sinodo generale di Basilea, riunito
legittimamente nello Spirito santo, espressione della chiesa universale. Per
volontà di Dio il sinodo universale ed ecumenico dovrà essere celebrato in
occidente e nell'obbedienza della chiesa romana. In esso converranno, secondo
quanto è stato concordato in questo santo sinodo, e poi ratificato a
Costantinopoli, sia la chiesa occidentale che quella orientale.
Perché, dunque, sia chiara a tutti la sincerità della nostra
intenzione verso la chiesa orientale e venga meno ogni sospetto che potrebbe
sorgere circa la sicurezza e la libertà di quanti verranno, col presente decreto
questo santo sinodo di Basilea, a nome e in vece di tutta la chiesa occidentale
e di tutti quelli che ad essa appartengono, di qualsiasi stato siano, anche
papale, imperiale, regale, vescovile, o di qualsiasi altra inferiore dignità,
potestà, o ufficio spirituale o secolare siano rivestiti, stabilisce, dà e
concede al serenissimo imperatore dei Greci, ai reverendissimi patriarchi
costantinopolitano, alessandrino, antiochieno, e gerosolimitano, e agli altri,
fino al numero di settecento persone - anche se fossero di dignità imperiale,
regale, arcivescovile e di qualsiasi altro stato, o condizione, - che verranno
ora o in futuro per celebrare il concilio universale ed ecumenico in occidente,
come è stato già detto, concede un completo e libero salvacondotto. Esso ha
preso e prende con le presenti lettere sotto la sua certa e sicura salvaguardia
tutti e ciascuno dei predetti, per quanto riguarda sia le loro persone che gli
onori e qualsiasi altra loro cosa, nei regni, province, domini, territori,
comuni, città, castelli, paesi, villaggi, e in tutti i luoghi dell'obbedienza
della chiesa occidentale, attraverso, i quali essi passeranno o che avranno la
sorte di toccare, nel venire, fermandosi, o nel tornare. Promette, inoltre, con
questo decreto sinodale e concede a tutti e a ciascuno di essi sicura e libera
facoltà di andare a venire nella o presso la città o il luogo nella quale o nel
quale dovrà esser celebrato il predetto, sacrosanto concilio universale; di
stare, dimorare, risiedere abitare li con tutte le immunità, libertà, garanzie
di sicurezza con cui vi abitano quelli che appartengono alla chiesa romana, ed
anche di disputare e ragionare, di allegare i diritti e le autorità, e di fare,
dire, trattare con tutta libertà e senza impedimento di nessuno, tutte quelle
cose che sembrerà loro necessario ed opportuno per la unione delle chiese del
Cristo.
Essi potranno andarsene a loro piacere e ritornare una o più
volte, e tante volte quante sembrerà e piacerà loro, sia soli che insieme, con i
loro beni, cose, denaro, o senza di essi, tranquillamente, liberamente,
impunemente, senza alcun impedimento per le cose o le persone, anche se - Dio
non voglia! - tale unione non seguisse e non avesse effetto. In questo ed in
qualsiasi altro caso, il serenissimo imperatore, i signori patriarchi e gli
altri sopra nominati, completamente a nostre spese e con nostre galere, senza
alcun indugio e senza alcun impedimento, con gli stessi onori, benevolenza e
amicizia con cui saranno condotti a celebrare il concilio universale, saranno
anche ricondotti a Costantinopoli, sia che durante la celebrazione del concilio
ecumenico segua l'unione, sia che non segua. Tutto ciò, non ostante qualunque
differenza che possa esservi nelle cose già accennate, o in qualcuna di esse;
non ostante le discordie e i dissensi che vi sono al presente e che potrebbero
sorgere ed esservi in futuro fra le chiese occidentale ed orientale, ossia tra
la stessa chiesa romana e quelli che sono ad essa soggetti e aggregati, e il
serenissimo imperatore e gli altri aderenti alla chiesa di Costantinopoli; non
ostante sentenze, decreti, condanne, leggi e decretali in qualsiasi modo ed in
qualsiasi maniera fatte ed emesse, o da farsi; ed anche non ostante accuse,
eccessi, colpe e delitti, qualora ne fossero commessi e perpetrati in qualunque
modo ed in qualunque maniera dalle due parti o da una di esse; e, in generale,
non ostante qualsiasi altro impedimento, fosse anche tale per cui fosse
necessario farne speciale menzione nelle presenti lettere.
E se per caso avvenisse che uno o qualcuno dei nostri facesse
ingiuria ad essi o ad alcuno di essi, o arrecasse loro qualche molestia nella
persona, nell'onore, nelle cose o in qualsiasi altro campo, chi manca in tal
modo verrà giudicato da noi o dalla nostra parte, in modo da dare alla parte
lesa una giusta e ragionevole soddisfazione.
Analogamente, se qualcuno di loro faccia, come abbiamo detto,
qualche ingiuria a qualcuno dei nostri, sarà giudicato da loro fino a dare una
degna e ragionevole soddisfazione a colui che ha sofferto l'ingiuria, secondo
l'uso e la consuetudine di ognuna delle due parti.
Quanto agli altri crimini, mancanze e colpe di qualsiasi
genere, ciascuna di esse istituirà il processo e giudicherà dei suoi.
Questo santo sinodo, infine, esorta tutti i cristiani, e
inoltre con l'autorità della chiesa universale, in virtù dello Spirito santo e
di santa obbedienza comanda e ordina a tutti e singoli i prelati, i re, i duchi,
i principi, gli officiali, le comunità, e alle altre singole persone, di
qualsiasi stato, condizione e dignità essi siano, appartenenti alla nostra
chiesa occidentale, che osservino inviolabilmente quanto è stato detto nel suo
complesso ed in ogni singolo punto, e, per quanto sta in essi, lo facciano
osservare; che onorino e trattino con benevolenza e con reverenza il serenissimo
imperatore e tutti gli altri e ciascuno di quelli che verranno per la
celebrazione del sacro concilio, e quando se ne riandranno, sia insieme che
singolarmente; e li facciano onorare e trattare allo stesso modo.
Se dovesse sorgere qualche dubbio circa il salvacondotto e
quanto esso contiene, si starà alla dichiarazione del sinodo universale che sarà
celebrato.
Questo santo sinodo vuole che il presente salvacondotto abbia
valore e conservi la sua validità fino a che, in ultimo, il serenissimo
imperatore, i patriarchi, e le altre persone suddette coi loro nobili e coi loro
servi - fino al numero, come già detto, di settecento - e con le altre cose e
beni, non saranno tornati nella città di Costantinopoli.
Se poi qualcuno tentasse di fare qualche cosa contro quanto
abbiamo detto o qualche sua singola disposizione, sappia che egli incorrerà
nella indignazione di Dio onnipotente e del santo sinodo.
SESSIONE XXV (7 maggio 1437)
(Delle località del futuro concilio
ecumenico per i Greci).
Il sacrosanto sinodo di Basilea, riunito legittimamente nello
Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.
Poco fa questo sacrosanto sinodo, tra le varie cure con le
quali la inscrutabile provvidenza della divina profondità, per l'invocazione del
suo spirito Paraclito, si è degnata adunarlo e spingerlo a coltivare il campo
del gregge del Signore, come zelante agricoltore, ha prestato particolare
attenzione alla deplorevole divisione delle chiese occidentale ed orientale che
dura da tanto tempo nella chiesa di Dio, pur nella professione della stessa
fede. Attingendo speranza e fiducia alla clementissima bontà di colui, presso il
quale niente è impossibile (41) e che dà abbondantemente (42) e largamente a chi
lo supplica in modo conveniente, per ristabilire tra le stesse chiese l'unità
della fede cattolica, il concilio ha stabilito di mettere in opera le risorse
della sua diligenza con tanto maggiore accuratezza, senza badare a fatiche e a
spese, quanto più prevede che da ciò possa sgorgare, a lode e gloria di Dio
onnipotente, una più abbondante salute delle anime e un maggior incremento della
stessa fede.
Desiderando, quindi, con l'aiuto della grazia dello Spirito
santo, affrontare ed abbracciare questa salutarissima opera dell'unione, ha
creduto bene con diversi inviati e lettere di invitare ed esortare il
serenissimo imperatore, il venerabile patriarca di Costantinopoli e gli altri
prelati e il popolo dei Greci a compiere quest'opera.
L'imperatore e il patriarca e gli altri Greci, sotto
l'influsso dell'Altissimo, che ha infiammato i loro cuori, hanno accolto queste
esortazioni con animo gioioso ed hanno manifestato con sincerità di voler
affrontare il problema dell'unione. Hanno quindi pensato di mandare allo stesso
sacrosanto
sinodo, con grande solennità, i loro ambasciatori e nunzi con
adeguato mandato, autenticato con bolla d'oro e con firma autentica
dell'imperatore, e con bolla d'argento del patriarca greco, perché con somma
devozione esprimessero il loro vivissimo zelo per questa unità della fede. Con
essi questo santo sinodo, dopo varie trattative e deliberazioni, ha convenuto
alcuni decreti e convenzioni per l'esecuzione e il felice compimento di un'opera
cosi salutare, recentemente pubblicati solennemente in una delle sessioni del
santo si- nodo nella cattedrale di Basilea.
Volendo poi, questo santo sinodo mettere in esecuzione, con
tutte le vie e i modi necessari ed opportuni questi decreti e convenzioni e
procedere con sollecitudine, conforme ad essi, alla scelta del luogo per il
futuro concilio ecumenico, a cui potessero e dovessero partecipare l'imperatore,
il patriarca e gli altri Greci, si ebbero su questo ed altri problemi
riguardanti questa santa questione, diverse proposte e discussioni nelle diverse
commissioni dello stesso sinodo, che furono concluse una per una con uno
scrutinio diligente dei voti dei partecipanti. Finalmente, nella congregazione
generale, indetta a questo scopo nella chiesa cattedrale citata, secondo la
prassi, esaminati nuovamente i voti dei singoli, si è costatato ripetutamente
che la maggioranza ed anche più erano per Basilea, per Avignone o per la Savoia.
Invocata, allora, la grazia dello Spirito santo, dopo la
santa messa si concluse e si convenne di fare presso l'imperatore, il patriarca
e gli altri Greci predetti diligente e dovuta istanza, allegando ed esponendo le
ragioni perché essi volessero accettare la città di Basilea per celebrarvi il
concilio ecumenico. Se non l'avessero accettata, allora il luogo per celebrare
il concilio ecumenico sarebbe stata la città di Avignone. E se neppure in essa
questo avesse potuto esser celebrato, allora sarebbe stato celebrato nella
Savoia.
Perché, quindi, tutte e singole le proposte accennate possano
sortire il dovuto e desiderato effetto, con tutta la solennità solita ad essere
usata altre volte in questo sacro concilio di Basilea quando si trattava di
condurre a termine affari di una certa gravità, mentre i padri, dopo la s. messa
siedono nella chiesa maggiore di Basilea, questo santo Sinodo determina, vuole,
stabilisce, ordina e dichiara che il futuro concilio ecumenico, secondo la
conclusione sopra accennata, debba esser celebrato nella città di Basilea, o, se
questa fosse rifiutata, in Avignone oppure nella Savoia.
Inoltre, l'imperatore, il patriarca e gli altri Greci, in,
conformità a queste disposizioni e a questi decreti, e ugualmente tutti e
singoli gli altri, di qualunque grado, stato, dignità o preminenza essi siano,
che per diritto o per consuetudine hanno il dovere di prender parte ai concili
generali, anche se rivestiti di dignità vescovile, - siano tenuti e debbano
recarsi e andare ad esso, specie per portare a compimento un'opera cosi
salutare.
Il santo sinodo vuole, stabilisce e determina che questa
scelta sia ferma, inconcussa ed inviolabile, cosicché qualsiasi altra modifica,
ordinamento, disposizione, designazione o scelta, fatta o fatte dallo stesso
sacro concilio o da qualche altro, o da altri, qualsiasi autorità essi possano
avere, anche papale, in senso contrario, non abbia o non abbiano alcun valore; e
questo santo sinodo le rende vane, cancella, revoca, annulla, da ora, con
cognizione di causa, cioè le denunzia come cancellate, nulle e vane, e vuole che
esse siano considerate come non fatte, e tali le considera, in ciò in cui esse
si oppongono o sono in contrasto, in tutto o in parte, con la scelta suddetta.
Con cognizione di causa supplisce anche, questo santo sinodo
a qualsiasi difetto, che possa essere sfuggito in ciò che riguarda quanto
abbiamo detto o qualche suo punto in particolare.
Inoltre, poiché un'impresa cosi grandiosa, che porterà alla
chiesa di Dio molto frutto, non potrebbe essere condotta a termine, e i Greci
non potrebbero esser condotti qua e mantenuti senza gravi spese; e poiché è
giusto e doveroso che per il compimento di un'opera cosi bella tutti i fedeli, e
specie le persone ecclesiastiche, si prestino con generosa larghezza con le
sostanze del patrimonio del signore nostro Gesù Cristo loro affidato, questo
santo sinodo decreta, stabilisce e dichiara che a tutti e singoli gli
ecclesiastici, esenti e non esenti, con qualsiasi formula, anche a quelli
dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, di qualunque stato, dignità, grado,
ordine, condizione essi siano, anche se insigniti della dignità cardinalizia o
vescovile, venga imposta la decima generale di tutti e singoli i loro frutti e
proventi ecclesiastici eccettuate solo le distribuzioni quotidiane - provenienti
dalle loro chiese, monasteri, dignità e uffici, e dagli altri benefici
ecclesiastici, già imposta e conclusa nella sua congregazione generale, perché
sia pagata e riscossa.
Inoltre lo stesso santo sinodo stabilisce, vuole, ordina e
dichiara che i venerabili fratelli Giovanni, vescovo di Lubecca; Ludovico,
vescovo di Viseu; Delfino, vescovo di Parma e Ludovico, vescovo di Losanna,
inviati dello stesso sacrosanto sinodo per condurre i Greci al luogo del
concilio ecumenico e la maggior parte di essi, ora presente, hanno piena facoltà
di scegliere e designare il porto latino più adatto e più vicino ai luoghi sopra
scelti e nominati, e dà ad essi questa facoltà con le presenti lettere, secondo
la forma delle altre lettere, date ad essi su questa impresa.
Vuole, da ultimo, questo santo sinodo, comanda e stabilisce
che per la dovuta e desiderata esecuzione di quanto è stato detto e di quanto ne
dipende, e per maggiore sicurezza di questi incaricati e del concilio, ad ogni
loro richiesta ed istanza o dei loro procuratori o messi, siano loro concesse,
compilate e sbrigate tutte le altre lettere opportune, utili e necessarie, con
bolla dello stesso santo sinodo, attraverso la sua cancelleria, in forma dovuta
e conveniente.
Il sacrosanto sinodo generale di Basilea, legittimamente
riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua
memoria.
Questo sacrosanto sinodo fin dal suo inizio, perché con
l'assistenza della grazia dello Spirito santo venissero concretamente risolti i
problemi per cui sono stati istituiti i concili generali, ha usato la massima
diligenza per perseguire l'unione tra i popoli occidentali ed orientali; perché
come a causa del lungo contrasto la chiesa di Dio è andata incontro a
innumerevoli sventure, cosi dall'unione fraterna potesse conseguire la massima
utilità. Per questo mandò a Costantinopoli suoi ambasciatori per promuovere
questa santa opera; al loro ritorno, insieme con i solenni ambasciatori del
serenissimo imperatore dei Romani e del venerabile patriarca di Costantinopoli,
dopo lunghe trattative sull'argomento e matura deliberazione, finalmente tra
questo sacro concilio e gli stessi ambasciatori furono concordate delle
clausole, confermate in sessione pubblica.
In esse lo stesso santo sinodo si volle obbligare, per una
cosi santa impresa, a mandare a Costantinopoli i suoi rappresentanti con alcune
somme di denaro, due galere più grosse, due più piccole, trecento balestrieri
entro un certo tempo, e a designare uno dei luoghi compresi nel decreto per il
concilio ecumenico, dove l'imperatore e il patriarca con settecento persone
potessero riunirsi con noi per portare a termine questa santa unione.
Il tempo di eseguire questi disegni è ormai alle porte e
questo santo concilio desidera soddisfare completamente alle sue promesse e
condurre alla desiderata conclusione un cosi pio negozio, di cui in questo tempo
non potrebbe pensarsi uno più utile. Nelle sue discussioni, perciò, e poi nella
congregazione generale è venuto a questa conclusione; che cioè Firenze o Udine,
nel Friuli - da porsi sotto l'autorità del concilio - o qualunque altro luogo
sicuro compreso nel decreto e comodo per il sommo pontefice e per i Greci, venga
scelto per il concilio ecumenico: quello, cioè, tra gli elencati, che più presto
avrà preparato e messo a punto le galere, il denaro e le altre cose necessarie,
con tutte le opportune garanzie.
Il porto sia Venezia, Ravenna o Rimini: quello, di questi,
che l'imperatore e il patriarca di Costantinopoli preferiranno.
Similmente, perché il clero non venera gravato senza motivo,
si è deciso che la decima non venga stabilita né riscossa fino a che i Greci non
siano sbarcati ad uno dei porti predetti; che per tutto il tempo determinato nel
decreto il sacro concilio rimanga in questa città; e che i legati e i presidenti
della sede apostolica, convocati i padri che a loro sembrerà, scelgano gli
ambasciatori per condurre i Greci e per l'esecuzione di quanto convenuto. Questi
dovranno insistere per la città di Basilea.
Perché, dunque, con l'assistenza della grazia divina, tutto
ciò che abbiamo ricordato, nel suo complesso e in ogni singola parte, possa
sempre aver l'effetto dovuto, in questa pubblica e solenne sessione il santo
sinodo vuole, stabilisce, dichiara che la conclusione accennata rimane ferma,
valida, da tenersi e da seguirsi; cancella, rende vano, annulla, dichiara vano,
irrito, nullo, tutto ciò che da chiunque, sia era uno che da più, venga fatto o
compiuto, o venisse fatto in futuro, o fosse attentato contro le precedenti
disposizioni o contro quanto consegue da esse, o potesse impedire in
qualsiasi modo la loro esecuzione. E vuole anche che per la
loro esecuzione i legati e presidenti apostolici facciano redigere qualsiasi
lettera opportuna con bolla del concilio, nella forma dovuta e sbrighino tutte
le altre pratiche necessarie o adatte a questa santa opera.
Note
(19) Fil 2, 10
(20) Sal 94, 1
(21) Sir 18, 23
(22) Cfr. Is 56, 7: Mt 21, 13.
(23) Cfr. Mt 13, 30
(24) I Pt 1, 2
(25) Rm 8, 28
(26) Il decreto della IV sessione disponeva che in caso di vacanza durante il
concilio il conclave si tenesse a Basilea; Il decreto della VII sessione
precisava che il consueto termine di dice era elevato per tale occasione a
sessanta giorni.
(27) Cfr. Gv 10, 11.15
(28) Cfr. Mt 5, 18
(29) Gv 10, 11-15
(30) Cfr. Gv 21, 15-17
(31) CFr. Gb 42, 2
(32) Cfr. Mt 5, 26
(33) Mt 6, 19-20
(34) Cfr. Dt 1, 17;16, 19; Gc 2, 1.9
(35) Mt 12, 50; Mc 3, 35
(36) Cfr. Nm 25, 6-8
(37) Cfr. I Re 3, 11-14
(38) Cfr. Lc 16, 2
(39) Cfr. Gal 2, 9-10
(40) Tale decreto impegnava il papa a non creare nuovi cardinali durante la
celebrazione del concilio.
(41) Cfr. Lc 1, 37
(42) Gc 1, 5
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