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Dal 23 luglio 1431 al 7 maggio 1437. 25
sessioni.
Trasferimento a Ferrara ad opera di Eugenio IV (1431-1447) il 18 settembre
1437, definitivamente il l gennaio 1438; da lì a Firenze il 16 gennaio 1439.
Qui unione coi Greci il 6 luglio 1439, con gli Armeni il 22 novembre, con i
copti il 4 febbraio 1442. Trasferimento a Roma il 25 aprile 1442, qui unione
con i Siri il 30 novembre 1444 e con i Caldei e i Maroniti di Cipro il 7
agosto 1445
SESSIONE I (14 dicembre 1431) [Basilea]
(Scopo del concilio).
oiché
ogni essere dirige più direttamente e intensamente la sua azione quando ne
conosce lo scopo, il santo sinodo, riflettendo assiduamente alle necessità della
religione cristiana, dopo matura e accurata deliberazione, coli l'aiuto di Dio,
da cui proviene ogni bene decide di perseguire con ogni attenzione e
sollecitudine questi tre scopi. Primo, far si che, fugate dai confini del popolo
cristiano le tenebre di ogni eresia, per dono del Cristo, vera luce, rifulga lo
splendore della verità cattolica. Secondo, che il popolo cristiano, sedata colla
dovuta riflessione la rabbia delle guerre, da cui per istigazione del seminatore
di zizzania (1), in diverse parti del mondo esso è afflitto e diviso, con
l'aiuto dell'autore della pace, ritrovi pace e tranquillità. Terzo, che la vigna
del Cristo, - invasa dai triboli e dalle spine dei vizi e divenuta quasi una
selva, - estirpati questi triboli e queste spine con l'assiduità della
necessaria coltura, possa rifiorire mediante la celeste opera dell'agricoltore
evangelico (2), e produrre con prospera fertilità i frutti dell'onestà e
dell'onore.
Poiché senza la grazia celeste non si possono sperare beni
cosi grandi, il concilio esorta vivamente tutti i cristiani perché supplichino
istantemente con devote preghiere, digiuni ed elemosine la divina maestà,
affinché Dio, buono e misericordioso, placato da questi umili atti, si degni
concedere a questo sacro concilio con la sua consueta bontà, l'attuazione
desiderata di tali scopi, imponendo ciò in remissione dei loro peccati.
SESSIONE III (29 aprile 1432)
(In nessun modo è possibile lo
scioglimento del concilio).
Il santo sinodo, considerando che lo scioglimento del
concilio (3) è stato fatto contro le disposizioni del concilio di Costanza, e
che avrebbe per conseguenza un grave pericolo di eversione per la fede, di
turbamento e danno per lo stato ecclesiastico e di scandalo per tutto il popolo
cristiano, ha stabilito che esso non possa avvenire. E anzi, che, senza che esso
costituisca il minimo ostacolo, con la grazia dello Spirito Santo, si proceda
nella trattazione già lodevolmente iniziata dei problemi relativi alla stabilità
della fede e alla salvezza del popolo cristiano.
Il vescovo di Losanna e il decano di Utrecht non hanno
portato da parte del santissimo signor papa la desiderata risposta, benché
questi sia stato supplicato, interpellato, richiesto, pregato non solo da questi
inviati del concilio a nome dello stesso concilio, ma anche dal serenissimo
signor Sigismondo, re dei Romani e fedele difensore della chiesa. Questo santo
sinodo, basandosi sul decreto della V sessione del sacro concilio di Costanza,
ha deciso in questa solenne sessione di interpellare lo stesso santissimo signor
papa e i reverendissimi signori cardinali, nel modo e nella forma che seguono.
Questo santo sinodo, legittimamente riunito nello Spirito
santo, con ogni riverenza e istanza supplica il beatissimo signor papa Eugenio e
per la misericordia di Gesù Cristo (4) lo prega, gli chiede, lo scongiura, e lo
esorta a revocare di fatto il preteso scioglimento, come di fatto è stato
emesso; e a trasmettere e pubblicare nelle diverse parti del mondo la revoca,
come ha fatto per lo scioglimento; e a desistere assolutamente da qualsiasi
impedimento al concilio. Anzi, com'è suo dovere, lo favorisca e lo assista; gli
procuri i sussidi e gli aiuti opportuni; e fra tre mesi - tempo che esso gli
assegna e gli stabilisce come termine perentorio - se le sue condizioni di
salute lo permetteranno, venga personalmente. Diversamente, voglia destinare in
luogo e vece sua una o più persone e le mandi con pieni poteri, perché possano
concludere ogni singola questione di questo concilio fino alla sua completa
conclusione, attraverso le varie fasi, gradualmente e successivamente.
Altrimenti, se sua santità trascurasse di farlo, - cosa che
neppure si deve pensare del vicario di Cristo - il santo sinodo, secondo quanto
gli sembrerà giusto e lo Spirito santo gli avrà suggerito, cercherà di
provvedere alle necessità della chiesa e procederà conforme al diritto divino ed
umano insieme. Similmente prega i reverendissimi signori cardinali, - che come
cardini principali della chiesa di Dio dovrebbero attendere col massimo zelo a
queste cose, - chiede loro, li scongiura e li esorta a voler fare sollecita
istanza presso il signor papa per quanto riguarda i problemi accennati, e a
voler favorire e assistere e aiutare in tutti i modi possibili il concilio. E
poiché la loro presenza, data la loro autorità e grande prudenza ed esperienza
delle cose, potrebbe essere assai utile a questo sacro concilio, chiede, esorta,
cita i signori cardinali e ciascuno di loro in particolare, perché entro
tre mesi, cessando ogni impedimento canonico, vengano al
sacro concilio generale; termine che stabilisce e assegna in modo preciso e
perentorio. In caso diverso, poiché la loro negligenza nel venire a questo sacro
concilio per rimediare a tante necessità della chiesa, senza dubbio sarebbe
causa di grande pericolo per la fede cattolica, e per tutta la chiesa, questo
santo sinodo, trascorso il termine suddetto, procederà contro i negligenti nel
venire - come esige la loro contumacia
nel modo che consiglieranno e permetteranno le prescrizioni
del diritto divino e umano, e cercherà, con l'aiuto dell'Altissimo, di
provvedere alle necessità della chiesa […]
SESSIONE IV (20 Giugno 1439)
(Se durante il concilio fosse vacante la
sede apostolica non si proceda all'elezione fuori del concilio).
Questo sinodo generale di Basilea, legittimamente riunito
nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, considera che è
previdente preordinare gli eventi futuri e provvedere salutarmente a quanto
potrebbe portare danno alla cosa pubblica.
Lo stesso sinodo è impegnato nella lotta all'eresia e nel
promuovere la pace del popolo cristiano, con la grazia dello Spirito santo,
nella riforma dei costumi, - cosa che certamente è assai necessaria considerato
lo stato delle cose e dei tempi, - per questo ha convocato al sacro concilio i
venerabili padri cardinali della santa chiesa romana, nella certezza che la loro
presenza per l'autorità di cui godono, per la loro saggezza e le loro conoscenze
possa esser in molti modi feconda. Dato che se essi venissero al concilio come
obbedienti e la vacanza della sede apostolica avvenisse altrove, potrebbero
essere danneggiati proprio quelli che obbediscono al concilio e servono
all'utilità della chiesa, perché l'obbedienza non porti danno, ma un aumento di
utilità e di onore e perché la disobbedienza non debba per caso essere utile ad
alcuni che sono negligenti, il santo sinodo, riflettendo con previdente
attenzione a queste ed altre cose che potrebbero e dovrebbero preoccupare
qualunque uomo prudente, stabilisce, prescrive e definisce che nell'eventualità
della vacanza della sede apostolica durante questo sacro concilio generale,
l'elezione del sommo pontefice debba esser fatta nella sede di questo sacro
concilio e proibisce assolutamente che venga fatta altrove.
Ciò che venisse tentato in contrario con qualsiasi autorità,
anche papale, non ostante qualsiasi costituzione fatta o da farsi, o altre
disposizioni contrarie sarà vano e di nessun valore o importanza ipso iure, per
disposizione di questo concilio.
Chi tentasse di fare il contrario sia inabile sia attivamente
che passivamente all'elezione del romano pontefice, e a qualsiasi altra dignità.
Sia, inoltre, privato per sempre di ogni dignità che avesse e incorra senz'altro
nella nota di infamia e nella sentenza di scomunica.
Chi credesse di ritenere valida, di fatto, qualche pretesa
elezione, nonché il preteso eletto e quelli che a lui aderiscono e si comportano
con lui come se veramente fosse tale, incorrano ugualmente nella stessa pena.
Quanto all'assoluzione di tutti e singoli quelli che sono incorsi nelle sentenze
accennate o in qualcuna di esse, il sinodo la riserva a sé soltanto, eccetto in
pericolo di morte. Stabilisce, infine, che il presente decreto colpisce, ha
forza e sortisce l'effetto dopo quaranta giorni consecutivi che seguiranno
immediatamente il giorno della sua pubblicazione.
SESSIONE VIII (18 dicembre 1432)
(Il concilio deve essere unico).
Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente
riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua
memoria.
Come la santa chiesa cattolica è unica, secondo le parole del
suo sposo, Cristo: Una è la mia colomba, la mia diletta (5) e secondo la
professione di fede, dato che l'unità non soffre divisione, non può esservi se
non un unico concilio generale, espressione della chiesa cattolica.
Poiché, dunque, con i decreti dei sacri concili generali di
Costanza e di Siena, e con l'approvazione dei due pontefici romani, Martino V di
felice memoria ed Eugenio IV, il concilio generale è stato convocato in questa
città di Basilea dove in effetti si è legittimamente raccolto sotto la guida
dello Spirito santo, è chiaro che durante questo concilio non
possa esservene un altro altrove.
Chiunque dunque, durante questo sacro concilio osasse
convocare e raccogliere un'altra assemblea sotto il nome di concilio generale,
evidentemente non promuoverebbe un concilio della chiesa cattolica, ma un
conciliabolo di scismatici.
Questo santo concilio, perciò, ammonisce ed esorta tutti i
fedeli del Cristo, di qualunque stato o dignità, anche papale, imperiale o
regale, essi siano, e li scongiura per il divino giudizio - quel giudizio che la
divina scrittura ricorda in Core, Datan e Abiron, autori dello scisma (6) -
ordina e comanda severamente in virtù di santa obbedienza e sotto minaccia delle
pene stabilite dal diritto contro gli scismatici, che durante questo santo
concilio non osino fare o raccogliere, magari col pretesto di qualche promessa o
giuramento altra assemblea sotto il nome di concilio generale - che del resto
non sarebbe tale - o recarvici, o partecipare ad essa come se fosse un concilio
generale, o ricorrere in qualunque modo ad essa, o considerarla e ritenerla come
concilio generale, o anche solo nominarla, anche se si adduca la ragione che
esso è già stato indetto o si tenti di indirlo nel futuro.
Se poi un ecclesiastico, anche se fosse un cardinale di santa
romana chiesa, o qualsiasi altro di qualunque stato, grado, o condizione,
pretendesse di andare a Bologna o ad altra località sotto il nome di concilio
durante questo in atto a Basilea, o rimanervi, incorra ipso facto nella sentenza
di scomunica, di privazione di ogni beneficio, dignità e ufficio, e di inabilità
ad essi. Quanto alle dignità, agli uffici e ai benefici di costoro, ne venga
liberamente disposto da coloro, cui spetta per diritto, anche nel caso che le
chiese fossero cattedrali o metropolitane.
SESSIONE X1 (27 aprile 1433)
(A perpetuo rafforzamento dei concili
generali).
Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente
riunito nello Spirito santo, e espressione della chiesa uni- versale, a perpetua
memoria.
Poiché la frequente celebrazione dei concili generali, come
precipua coltivazione della vigna del Signore, riguarda lo stato di tutta la
chiesa, è necessario attendere con ogni diligenza a superare con cura tutti gli
ostacoli che potessero impedire una istituzione cosi utile.
Questo santo concilio, quindi, attenendosi alla prescrizione
del decreto della 393 sessione del concilio di Costanza e desiderando che in
futuro non rinascano gli scandali che, ahimè! si vedono ai nostri giorni a danno
della chiesa, stabilisce e prescrive che il romano pontefice - che è tenuto per
primo a lavorare nella vigna del Signore e a indurre gli altri al lavoro col suo
esempio - debba intervenire ai concili generali, personalmente o per mezzo di
uno o più suoi legati a latere da eleggersi col consiglio e col consenso - non
auricolare - di due terzi dei Cardinali. Inoltre tutti gli ecclesiastici, i
quali secondo il diritto o per consuetudine hanno il dovere di partecipare ai
concili a meno che siano trattenuti da legittimo impedimento, siano obbligati in
futuro senza altro invito, a intervenire agli stessi concili generali, indetti
in forza della costituzione del concilio di Costanza o da indirsi per autorità
di questo sacro concilio di Basilea o di qualche altro futuro concilio
legittimamente radunato. In caso di impedimento, essi siano tenuti a mandare
persone adatte con potere di rappresentarli.
Se poi il romano pontefice e le altre persone ricordate
fossero negligenti in ciò o si adoprassero per impedire di fatto, in qualsiasi
modo, lo stesso concilio, per trasferirlo prorogarlo, scioglierlo, ed entro
quattro mesi non si fossero ricreduti offrendo una vera soddisfazione, da quel
momento il papa sia ipso facto sospeso dal governo papale e le predette persone
dall'amministrazione delle loro dignità. Il governo papale in questo caso sia
devoluto al sacro concilio.
Se poi per due mesi, dopo i quattro suddetti, essi subissero
queste pene col cuore indurito, il concilio generale proceda sia contro il
romano pontefice che contro le persone in parola, fino alla deposizione inclusa.
SESSIONE XII (13 luglio 1433)
(Decreto sulle elezioni e conferme dei
vescovi e dei prelati).
Come nel costruire una casa il primo pensiero dell'architetto
è quello di gettare fondamenta tali che l'edificio possa durare a lungo, cosi
nella riforma generale della chiesa la preoccupazione principale di questo santo
sinodo è che vengano assegnati alle chiese pastori capaci di sostenerle come
colonne e basi con la forza della loro dottrina e dei loro meriti.
Quanta diligenza debba usarsi nell'eleggere i prelati lo
dimostra chiaramente la natura del loro ufficio: vengono assunti, infatti, al
governo delle anime, per le quali il signore nostro Gesù Cristo è morto ed il
suo sangue prezioso è stato sparso (7). Per questo i sacri canoni, promulgati
per ispirazione dello spirito di Dio, hanno provvidenzialmente stabilito che
ogni chiesa e collegio o convento si scelgano il loro prelato.
Aderendo a queste prescrizioni, questo santo sinodo, riunito
nello stesso Spirito santo, stabilisce e definisce che il romano pontefice in
futuro non debba riservarsi l'assegnazione di tutte le chiese metropolitane,
cattedrali, collegiate, dei monasteri e delle dignità elettive eccettuate,
naturalmente, le riserve sancite dal diritto e quelle relative alle terre
direttamente o indirettamente soggette alla chiesa di Roma. Si provveda invece
debitamente alle suddette chiese metropolitane, alle cattedrali, ai monasteri,
alle collegiate e alle dignità elettive vacanti, per mezzo di elezioni e
conferme canoniche, secondo il diritto comune, senza derogare per questo agli
statuti, ai privilegi e consuetudini ragionevoli e salve le postulazioni
contenute nel diritto comune.
Questo santo sinodo ritiene pure conforme alla ragione e
utile alla cristianità che il romano pontefice non voglia far nulla contro
questo salutare decreto, se non per motivi rilevanti, ragionevoli ed evidenti,
da specificarsi espressamente nelle lettere apostoliche. E perché questo utile
decreto venga osservato più fedelmente, lo stesso santo sinodo vuole che nel
giuramento che il romano pontefice dovrà pronunciare in occasione della sua
assunzione, vi sia anche l'obbligo di osservare inviolabilmente questo decreto.
E poiché bisogna che i prelati siano tali quali sono stati
descritti, chi ha il diritto di elezione, ponga ogni curi per fare una degna
elezione dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini; scegliendo chi possa soddisfare ad
un ufficio cosi divino. E sappiano che se in cosa di tanta importanza essi
agissero con inganno o con negligenza mettendo da parte il timore di Dio, come
responsabili dei cattivi pastori saranno partecipi delle pene che questi
dovranno subire nel severo giudizio di Dio.
Poiché lo sforzo dell'umana debolezza non potrebbe far
nulla senza l'aiuto di Dio onnipotente, da cui discende
tutto ciò che di meglio ci viene dato ed ogni dono
perfetto (8), nel giorno dell'elezione del vescovo
o dell'abate, gli elettori si raccolgano nella chiesa per ascoltare con grande
devozione la messa dello Spirito santo, e lo preghino umilmente perché voglia
ispirarli ad eleggere un degno pastore. E per meglio meritare di ottenere questa
grazia, procedano all'elezione dopo aver ricevuto, contriti e confessati, il
sacramento dell'eucarestia.
Nel luogo dell'elezione, per ogni prelato da eleggere gli
elettori giureranno nelle mani di chi presiede - e il presidente stesso giurerà
nelle mani di colui che viene immediatamente dopo di lui per dignità - in questo
modo: "Io N. giuro e prometto a Dio onnipotente, al tale santo o alla tale
santa, al cui nome è consacrata la chiesa, di eleggere quello che crederò che
possa essere più utile alla chiesa nelle cose spirituali, e di non dare il voto
a chi vuole procurarsi l'elezione con la promessa o col dono di qualche bene".
Identico giuramento faccia e trasmetta chi si serve di un
procuratore e cosi pure il procuratore in quei casi in cui, secondo il diritto
comune, può essere scelto un procuratore.
Tale giuramento sia prestato anche da quanti prendono accordi
in vista della futura elezione di un prelato; i quali pure, sono obbligati a
giurare. Se essi non si attenessero a queste norme, siano privati, per quella
volta, ipso iure, del potere di eleggere.
Eleggano, quindi, come prelato una persona di età legittima,
di seri costumi, che abbia conoscenza delle lettere (9) costituito negli ordini
sacri e idoneo sotto ogni altro aspetto, conforme ai sacri canoni. Se poi
l'elezione fosse fatta in altro modo e cadesse su persona diversa da come
descritto, o fosse viziata da simonia, l'elezione sia ipso iure invalida e
nulla; e quelli che hanno eletto simoniacamente, oltre alle altre pene, siano
privati ipso facto per sempre del diritto di eleggere; gli altri siano soggetti
alle pene canoniche. Quelli che sono stati eletti con simonia o che hanno
partecipato a tale elezione, perché concepiscano orrore per un cosi grande
delitto, incorrano senz'altro nella pena di scomunica e non possano essere
assolti - gli eletti e i confermati - da tale reato e scomunica, se non
rinunceranno liberamente alle chiese e alle dignità, alle quali sono stati
vergognosamente eletti; siano inoltre resi inabili a poter avere quelle chiese e
dignità che essi hanno ottenuto tanto indegnamente.
Per togliere poi ogni causa di ambizione, questo santo sinodo
scongiura per la misericordia di Gesù Cristo (10), e supplica istantissimamente
re, principi, comunità di qualsiasi grado e dignità, sia ecclesiastici che
laici, che non vogliano, scrivere lettere agli elettori, o presentare istanze
per chi, direttamente o indirettamente, cerca di procurarsi questi uffici. Ancor
meno facciano minacce, pressioni o qualcosa di simile, per cui si proceda ad una
elezione meno libera. Ugualmente si comanda agli stessi elettori, in virtù di
santa obbedienza, che non eleggano nessuno tenendo conto delle istanze, minacce,
o pressioni, di cui si è parlato. Fatta poi l'elezione e presentata a quelli cui
appartiene il diritto di conferma, qualora si presentasse qualcuno che fosse
stato eletto insieme ad un altro, o che si opponesse all'elezione, sia convocato
personalmente per discutere il caso dell'elezione. Generalmente, inoltre, venga
esposto un avviso pubblico nella chiesa in cui è stata fatta l'elezione, secondo
la costituzione di Bonifacio VIII, di felice memoria.
Compaia o meno un opponente, chi ha diritto di conferma
proceda ex officio, come se si trattasse di una procedura di inquisizione ed usi
ogni diligenza perché vengano debitamente esaminate e discusse la forma
dell'elezione, i meriti dell'eletto e tutte le circostanze. Se risulta che
l'elezione dev'essere confermata o invalidata, sia confermata o invalidata con
sentenza legale. E perché ogni cosa proceda onestamente, senza ombra o sospetto,
colui che conferma si guardi bene dall'esigere qualche cosa, per quanto piccola,
ma anche dal ricevere ciò che venisse offerto per la conferma, sotto forma di
omaggio, di sussidio, di gratitudine, o sotto qualunque altro pretesto.
Per i notai e per gli scrivani, in questi casi, sia fissato
un modesto compenso, tenuto conto dell'opera prestata nello scrivere, non del
valore dei frutti della prelatura.
Se fossero confermate elezioni fatte senza osservare le
prescrizioni suddette o soggetti non idonei, o elezioni fatte con simonia,
queste conferma siano senz'altro nulle. In parti- colare quelli che confermano
persone diverse da quelle de- scritte sopra, cioè non idonee, siano privati del
diritto di conferma solo per quella volta; se lo fanno con simonia, incorrano
ipso facto nella scomunica, da cui non potranno essere assolti se non dal romano
pontefice, a meno che non siano in pericolo di morte.
Quanto al sommo pontefice, questo santo sinodo lo esorta -
dovendo egli essere lo specchio e la norma di ogni santità e purezza, - a non
esigere né ricevere assolutamente nulla per la conferma di quelle elezioni che
siano deferite a lui; altrimenti, se agisse diversamente dando scandalo alla
chiesa, sia deferito al futuro concilio.
Per gli oneri, poi, cui egli deve andare incontro per il
governo della chiesa universale, per il sostentamento dei cardinali della santa
romana chiesa e degli altri officiali necessari, provveda nel modo migliore e
con dignità questo sacro concilio, prima del suo scioglimento.
Se il concilio non vi provvedesse allora le chiese e i
benefici che finora hanno pagato una certa tassa per la nomina di un nuovo
prelato, in futuro siano tenuti a pagarne la metà nell'anno successivo al
pacifico possesso del beneficio, ciò sino a che non sia stato provvisto
diversamente al papa e al sostentamento dei cardinali.
Con queste disposizioni il sacro sinodo"non intende recar
pregiudizio alla santa chiesa romana e universale, né a chiunque altro.
SESSIONE XV (26 novembre 1433)
(Dei concili provinciali e sinodali).
Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente
riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua
memoria.
Già da tempo questo santo sinodo ha promulgato un decreto
utilissimo per dare stabilità e vigore ai concili generali, la cui frequente
celebrazione costituisce la principale coltivazione del campo del Signore.
Ma poiché di questa cura non vi è dubbio che facciano parte i
sinodi episcopali e i concili provinciali, gli antichi canoni prescrissero che
si radunassero spesso. Lo stesso santo sinodo desiderando che anche ai nostri
tempi si osservino le antiche, lodevoli consuetudini, stabilisce e comanda che
ogni vescovo - personalmente, se non è trattenuto da un impedimento canonico,
altrimenti per mezzo di un suo rappresentante a ciò adatto - celebri ogni anno
il sinodo episcopale in ciascuna diocesi, dopo l'ottava della resurrezione del
Signore, almeno una volta all'anno, dove non vi sia la consuetudine di
celebrarlo due volte. Questo sinodo duri due o tre giorni; o tanto quanto
sembrerà necessario ai vescovi.
Il primo giorno, quindi, si riuniscano il vescovo e tutti gli
altri che hanno il dovere di prendere parte al sinodo; durante la messa, o dopo,
il vescovo o altri in suo nome esponga la parola di Dio; esorti tutti a
comportarsi bene, ad astenersi dal male e a osservare la disciplina
ecclesiastica e i doveri propri di ciascuno, e specialmente che quelli, cui è
affidata la cura delle anime, nei giorni festivi e nelle altre solennità
istruiscano il popolo loro soggetto con la dottrina e con salutari ammonimenti.
Dopo ciò, si leggano gli statuti provinciali e sinodali; e,
tra le altre cose, un buon trattato che insegni come si debbano amministrare i
sacramenti, ed altre cose utili per i sacerdoti. Quindi il vescovo stesso faccia
indagini diligenti sulla vita e i costumi dei suoi sudditi; e cerchi di
reprimere con la debita correzione la vergogna della perversa eresia, i
contratti ispirati ad usura, il concubinato, la fornicazione, e qualsiasi altro
delitto o mancanza. Revochi le alienazioni di beni ecclesiastici proibite dal
diritto; riformi e corregga in meglio gli abusi dei chierici e degli altri suoi
sudditi, che mancassero circa l'ufficio divino e l'obbligo di portare l'abito
ecclesiastico.
E poiché l'inosservanza della costituzione di papa
Bonifacio VIII sulla clausura delle monache - che inizia con
Periculoso - causa spesso
molti scandali, il vescovo faccia del suo meglio, perché essa venga
assolutamente osservata, secondo il contenuto della stessa costituzione, cosi
pure, che i religiosi di qualsiasi ordine soggetti alla sua autorità, osservino
fedelmente le loro regole e costituzioni, specie poi, che rinunzino ad ogni
possesso. Faccia anche in modo che quando essi vengono accolti nell'ordine, non
si esiga nulla con simonia.
Ma la preoccupazione principale del vescovo nel Sinodo
sia quella di vigilare e di usare i dovuti rimedi perché nessuna dottrina
eretica, erronea, scandalosa, offensiva per orecchie delicate, o sortilegi,
divinazioni, incantesimi, superstizioni, e ogni altra diabolica invenzione,
contaminino la sua diocesi. Siano istituiti, inoltre, i testi sinodali: uomini
seri, prudenti e onesti, che abbiano zelo per la legge di Dio, in numero
proporzionato all'estensione delle diocesi; o altri che abbiano le loro stesse
facoltà, dove non vi sono altri, costituiti a questo scopo. Se questi non
sembrassero adatti al vescovo, ne scelga altri (come egli crederà necessario),
allontanando i primi. Questi siano obbligati a giurare nelle mani del vescovo o
di chi lo rappresenta, come prescrive il canone:
Episcopus in synodo; e durante l'anno visitino la
diocesi e riferiscano a colui, cui spetta correggere e riformare, ciò che loro
sembra degno di correzione e di riforma. Questi punti se non fossero già stati
corretti e riformati, siano portati dinanzi al prossimo sinodo, nel quale si
cerchi di provvedere con i dovuti rimedi.
Ma oltre a ciò che il vescovo verrà a sapere dai testi
sinodali, o da quelli che esercitano il loro ufficio, cerchi di indagare anche
lui, personalmente e con diligenza sulle mancanza dei suoi sudditi, e la
severità del meritato castigo colpisca talmente i trasgressori, da servire di
esempio a quelli che intendessero comportarsi male.
In ogni provincia venga celebrato anche, in luogo sicuro,
almeno entro due anni dalla fine del concilio generale, e poi almeno di triennio
in triennio, il concilio provinciale. Ad esso, debitamente convocati,
intervengano sia l'arcivescovo che tutti i suffraganei, e gli altri che sono
tenuti a partecipare a questi concili provinciali. Se un vescovo fosse
trattenuto da un impedimento canonico, designi un suo rappresentante, che non
solo scusi e provi i motivi della sua assenza, ma assista anche, a suo nome, al
concilio e accolga tutto quello che il concilio credesse opportuno stabilire. In
caso contrario, lo stesso vescovo per ciò stesso sia sospeso dal percepire la
metà dei frutti della sua chiesa per un anno; questi saranno devoluti a favore
della fabbrica della sua chiesa, da persona che dovrà esser designata nel
concilio stesso. Gli altri, che fossero negligenti nell'intervenire, siano
puniti, invece, a giudizio dello stesso concilio, rimanendo, naturalmente, in
vigore le altre pene stabilite dal diritto. Durante il concilio generale, però,
e nei sei mesi precedenti i concili provinciali non si celebrino. Al principio
del concilio provinciale, inoltre, il metropolita, o altri in suo nome, durante
o dopo la messa, tenga un'esortazione, per ricordare seriamente i doveri dello
stato ecclesiastico e particolarmente quelli inerenti all'ufficio del vescovi. E
ricordi a ciascuno che se - conforme alla parola del profeta - per colpa sua
venisse a perdersi l'anima di qualcuno, il Signore richiederà dalle loro mani il
sangue di essi (11).
In particolare si faccia, allora, una precisa ammonizione
perché gli ordini e i benefici vengano assegnati a persone degne e meritevoli,
la cui vita sia sufficientemente conosciuta e testimoniata; e senza alcuna
macchia di simonia; e, soprattutto nell'affidare la cura delle anime, si usi
somma diligenza e si faccia un maturo esame; e i beni ecclesiastici siano
lodevolmente destinati non ad usi illeciti, ma ad onore di Dio, alla
conservazione delle chiese, con particolare riguardo, secondo i sacri canoni,
alla cura dei poveri e degli indigenti, sapendo che di tutto ciò essi dovranno
rendere conto dinanzi al tribunale dell'eterno giudice fino all'ultimo soldo
(12).
In questi concili si faccia un diligente esame, secondo
quanto il diritto stabilisce, dei vizi da correggere, della riforma dei costumi
dei sudditi, e soprattutto del comportamento dei vescovi nell'assegnare i
benefici, nel confermare le elezioni, nel conferire gli ordini, nello scegliere
i confessori, nel predicare al popolo, nel punire le mancanze dei loro sudditi,
nell'osservanza dei sinodi episcopali, e in tutte le cose che in qualsiasi
maniera riguardano l'ufficio del vescovo, la loro giurisdizione e il loro
governo sia in questioni spirituali che temporali. In modo particolare si curi
che conservino pure le loro mani dalla piaga della simonia. E quelli che
avessero mancato in ciò, siano corretti e puniti dallo stesso concilio.
Si indaghi anche diligentemente, per tutte queste cose, sul
metropolita. Il concilio ne metta in rilievo espressamente le mancanze e i
difetti, e l'ammonisca e lo preghi che proprio perché è chiamato e deve essere
il padre degli altri, si astenga assolutamente da tali difetti. Ed oltre a ciò,
questa indagine sul suo conto, messa in iscritto, sia trasmessa senza indugio al
Romano pontefice, o ad altro suo superiore, se ne avesse, perché lo punisca e
corregga come merita.
Tra le altre cose, il sacro concilio cerchi con ogni
diligenza, di sedare le discordia, le contese, le inimicizie, se ve ne fossero
tra qualsiasi persona, che potessero turbare la quiete e la tranquillità della
provincia; e, come farebbe un buon padre, attenda con vigilanza alla pace e alla
concordia dei figli. E se avvenisse che queste discordia sorgessero fra regni,
province e principati, i santi vescovi di Dio procurino che i concili delle loro
province si riuniscano insieme, e i concili facciano in modo, consigliandosi e
aiutandosi a vicenda di togliere di mezzo ogni fonte di discordia. Né cerchino
di evitare questo loro dovere per amore o per odio contro qualcuno; ma guardando
a Dio solo e alla salvezza del popolo bandita ogni tiepidezza, attendano
all'opera santa della pace.
Nel concilio provinciale che precede immediatamente il
concilio generale, si discutano inoltre, tutti quei problemi che fosse sembrato
bene doversi trattare nello stesso concilio generale, a gloria di Dio, ad
utilità della provincia, e per la salvezza del popolo. In esso vengano scelti in
numero adeguato quelli che dovranno recarsi al prossimo concilio generale come
rappresentanti di tutta la provincia; e si provveda ad essi con un sussidio o in
qualche altro modo, come meglio sarà sembrato secondo le norme del diritto e le
risoluzioni del concilio provinciale. E si facciano le cose in modo, che quelli
i quali oltre le persone designate - come già accennato - volessero recarsi al
concilio generale, non debbano in nessun modo esserne gravati; e cosi il loro
clero.
Si rilegga anche, in ogni concilio provinciale, ciò che
secondo le prescrizioni canoniche deve leggersi in essi, perché venga
scrupolosamente osservato; e si infliggano ai trasgressori le pene dovute.
Se poi i metropoliti o i vescovi, cessando il legittimo
impedimento, fossero negligenti nel celebrare i concili provinciali e diocesani
nei termini predetti, perdano con ciò stesso la metà di tutti i frutti e
proventi che loro appartengono per le loro chiese, da devolversi a favore della
fabbrica delle stesse chiese. Se poi persistessero per tre mesi in questa
negligenza, siano sospesi ipso facto dai loro uffici e benefici. Passato questo
tempo, il vescovo più anziano della provincia o colui che viene subito dopo il
vescovo in dignità nella diocesi - a meno che ciò non spetti ad altri per
consuetudine o
privilegio - sia tenuto a supplire alla loro negligenza nel
celebrare questi sinodi provinciali ed episcopali.
Comanda, inoltre, questo santo sinodo, a tutti i prelati
degli ordini religiosi di qualsiasi specie, cui appartiene celebrare i capitoli,
che ne curino e ne facciano curare la celebrazione nei tempi stabiliti e sotto
minaccia delle pene predette. In essi con ogni attenzione e diligenza si
trattino i problemi della vera riforma delle singole professioni e ordini,
secondo le prescrizioni canoniche e le costituzioni delle varie associazioni
religiose; di modo che in seguito nei singoli monasteri sia viva, come deve,
l'osservanza della regola secondo le proprie norme e costituzioni, e soprattutto
siano osservati perfettamente i tre voti fondamentali della professione
religiosa.
Con ciò, tuttavia, questo santo sinodo non intende in nessun
modo derogare ai diritti di chiunque.
SESSIONE XVIII (6 giugno 1434)
(Rinnovazione del decreto di Costanza
sull'autorità e il potere dei concili generali)
Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente
riunito nello Spirito Santo, immagine della chiesa universale, a perpetua
memoria.
E’ riconosciuto di grande utilità per la chiesa cattolica che
la sua autorità - cui tutti devono sottomettersi - già dichiarata nel sacro
concilio di Costanza, venga spesso ribadita e sia portata a conoscenza di tutti.
E come alcuni concili usarono rinnovare le salutari
prescrizioni e dichiarazioni di precedenti sinodi, cosi anche questo santo
sinodo col testo che segue rinnova quella necessaria dichiarazione sull'autorità
dei concili generali, promulgata nel suddetto concilio di Costanza:
In primo luogo... e inoltre dichiara…
(13).
SESSIONE XIX (7 settembre 1434)
(Intorno ai dibatti intervenuti tra il
Concilio e i greci per l’unione).
Il sacrosanto sinodo generale di Basilea, legittimamente
riunito nello Spirito santo, immagine della chiesa universale, a perpetua
memoria.
Come una buona madre è sempre in ansia per la salute dei
figli, e non si dà pace fino a che, se vi è qualche disaccordo tra loro, la
discordia non sia sopita, cosi e molto più la santa madre chiesa, che genera i
figli alla vita eterna, ha sempre usato mettere in opera ogni tentativo perché
tutti i cristiani, tolto di mezzo ogni dissenso, con fraterna carità conservino
l'unità della stessa fede, senza la quale non può esservi salvezza.
E’ stata quindi precipua cura di questo santo sinodo, fin dal
suo inizio, di estinguere la recente divisione dei Boemi e quella antica dei
Greci, per unirli a noi con lo stesso perpetuo vincolo della fede e dell'amore.
Abbiamo quindi invitato a questo sacro concilio per primi con
ogni carità i Boemi più vicini, quindi, con lettere e per mezzo di nostri
inviati, i Greci, per fare questa santa unione. E benché il caso dei Boemi fosse
ritenuto da molti, in principio, non solo difficile, ma quasi impossibile e i
nostri sforzi fossero ritenuti superflui ed inutili, pure il signore nostro
Gesù Cristo, cui nulla è impossibile, ha diretto le cose in
modo cosi salutare fino a questo momento, che ha giovato di più alla chiesa
questo stesso invito dei Boemi, che i molti potentissimi eserciti che sono
entrati in Boemia a mano armata. Questo fatto ci infonde una speranza cosi
grande, da farci perseguire questa unione dei Greci con ogni fiducia e
perseveranza: impresa che noi affrontiamo tanto più volentieri, quanto più li
vediamo inclini a questa unione.
Non appena, infatti, il serenissimo imperatore dei Greci e il
patriarca di Costantinopoli sono stati richiesti dai nostri inviati, hanno
subito destinato a questo santo sinodo tre dei loro uomini più insigni, tra
quelli che godono fra essi di grande autorità - e il primo è consanguineo dello
stesso imperatore - muniti del necessario mandato da parte sua, con bolla d'oro
sottoscritta di propria mano, e di lettere del patriarca. Tanto nella
congregazione generale, quanto dinanzi ai nostri commissari, essi hanno
manifestato il desiderio vivissimo dell'imperatore, del patriarca e di tutta la
chiesa orientale per questa unione; e ci sollecitano in modo meraviglioso al
proseguimento di un'opera cosi grande, affermando, tra l'altro due cose con
fermezza e costanza: che l'unione stessa non è possibile in nessun modo senza un
concilio Universale, cui partecipino sia la chiesa occidentale che quella
orientale; e che in questo concilio, se sarà. celebrato secondo gli accordi che
seguono, la stessa unione sarà senz'altro conclusa.
All'udire queste cose, naturalmente la nostra letizia e la
nostra gioia fu somma. Cosa mai, infatti, potrebbe _avvenire alla chiesa
cattolica di più felice e di più glorioso di questo, che tanti popoli orientali,
- che non sembra differiscano molto, per numero di abitanti da quelli che
appartengono alla nostra fede - si uniscano a noi nella stessa unità della fede?
Cosa di più utile e fruttuoso di questo vide mai il popolo cristiano dall'inizio
della chiesa nascente: che venga estirpato, cioè, del tutto uno scisma cosi
lungo e dannoso?
Da questa unione, poi, noi ci attendiamo anche un'altra
utilità, con l'aiuto di Dio, per la cristianità: che molti dalla empia religione
maomettana si convertano alla fede cattolica.
Che cosa, dunque, non si dovrebbe tentare e mettere in opera
dai cristiani per cosi pie e sante prospettive? Quale, cattolico non dovrebbe
esporre, non diciamo i fuggevoli beni di questo mondo, ma addirittura il corpo e
la vita per un cosi grande aumento del nome cristiano e della fede?
Riponendo, quindi, ogni nostro pensiero in Dio (14)
che solo sa compiere opere meravigliose
(15), abbiamo incaricato i cardinali della santa chiesa romana, i presidenti
della sede apostolica, il patriarca di Antiochia, arcivescovi, vescovi, abati,
maestri e dottori in giusto numero, perché trattassero con gli stessi
ambasciatori dei Greci questo problema e il modo di condurlo in porto. Essi,
abboccatisi spesso sia tra di loro che con gli stessi ambasciatori, si sono
accordati coli essi sui punti che seguono; questi, poi, deliberati dalle
commissioni sacre conforme al modo di procedere di questo concilio, sono stati
portati a conclusione e confermati dalla congregazione generale.
Segue il testo, con il mandato dello stesso signor imperatore
e la bolla d'oro; ed è questo.
(Convenzione degli incaricati del santo
concilio con gli ambasciatori dei Greci).
Gli ambasciatori del serenissimo signor imperatore dei Greci
e del signor patriarca di Costantinopoli, cioè il signor Demetrio protonostiario,
Paleologo Metodite, il venerabile Isidoro, abate del monastero di S. Demetrio, e
il signor Giovanni Dissipato, familiare dell'imperatore, incontratisi con i
signori deputati del sacro concilio, prima di tutto dissero che, se fosse
piaciuto alla chiesa occidentale, questo sinodo avrebbe potuto essere celebrato
a Costantinopoli e che la chiesa orientale si sarebbe raccolta li a proprie
spese e non sarebbe stato necessario che la chiesa occidentale sostenesse spese
per i prelati orientali per questo motivo. Anzi, che lo stesso signor imperatore
sarebbe venuto incontro ai prelati Latini che si fossero recati a Costantiponoli,
secondo le sue possibilità.
Se poi fosse sembrato meglio che i prelati della chiesa
orientale venissero nelle terre dei Latini per il sinodo suddetto allora per
giusti motivi sarebbe stato necessario che si accollasse le spese la chiesa
occidentale.
Poiché ai signori deputati sembrava per molte ragioni che
l'unione avrebbe potuto farsi con maggiore opportunità in questa città di
Basilea, dove il concilio è già in atto, hanno insistito spesso e molto presso
gli ambasciatori perché fosse scelto lo stesso luogo per questa santa unione,
offrendo le spese a ciò necessarie. E tuttavia, poiché gli ambasciatori
risposero che erano state date loro dall'imperatore e dal patriarca istruzioni
limitate a certi luoghi, e quindi non potevano scegliere questo luogo, non
nominato nelle stesse istruzioni, i deputati a nome del santo concilio, ben
cono- scendo l'intenzione santa e perfetta del concilio, che è quella di non
guardare a disagi e spese per l'onore di Dio e l'incremento della fede
cattolica, non ritennero opportuno mettere a repentaglio un bene cosi grande
solo a causa del luogo.
Accettarono, quindi, se fosse piaciuto al santo concilio una
delle località che seguono, con questa clausola: che - come si è convenuto sotto
- venissero mandati alcuni, o uno solo, presso il signor imperatore, presso il
patriarca e presso gli altri, affinché con efficaci argomenti li persuadessero a
voler acconsentire su questa città di Basilea.
I luoghi proposti sono: la Calabria, Ancona, o altra città
marittima, Bologna, Milano, o altra città in Italia; fuori d'Italia Buda, in
Ungheria, Vienna, in Austria, e per ultimo la Savoia. I signori deputati
convennero, tuttavia, con i signori ambasciatori su quanto segue, sempre che
fosse approvato dal sacro concilio.
In primo luogo gli ambasciatori promisero che a questo
concilio sarebbero venuti l'imperatore e il patriarca di Costantinopoli, e gli
altri tre patriarchi, ed arcivescovi e vescovi, e quegli altri ecclesiastici che
avessero potuto senza grave disagio. Ed inoltre, che sarebbero venuti anche da
tutti i regni e domini dipendenti dalle chiese dei Greci, con
piena potestà e con mandato, confermato da giuramento e da altre clausole
opportune, sia da parte dei signori secolari che dei prelati.
Inoltre, che si mandassero uno o più ambasciatori, da parte
del sacro concilio, con otto mila ducati, per raccogliere i prelati della chiesa
orientale a Costantinopoli. Questi Otto mila ducati saranno spesi dagli stessi
ambasciatori del sacro concilio come sembrerà al signor imperatore o agli stessi
ambasciatori del concilio. A condizione, però, che se gli stessi prelati Greci
non volessero venire a Costantinopoli, o se, una volta venuti a Costantinopoli,
non volessero venire al predetto sinodo, l'imperatore sarebbe stato tenuto a
rifondere agli stessi ambasciatori del sacro concilio quanto avessero speso.
Ancora: che la chiesa occidentale sostenesse le spese di
quattro grosse galere, di cui due salpino da Costantinopoli e due da altre
località, per condurre, a suo tempo, al nostro porto, e ricondurre a
Costantinopoli il signor imperatore i patriarchi e i prelati della chiesa
orientale con il loro seguito fino al numero di settecento persone. Per questi
la chiesa occidentale sosterrà le spese in questo modo: per le spese
dell'imperatore e delle settecento persone da Costantinopoli al nostro ultimo
porto, darà all'imperatore quindici mila ducati; dall'ultimo porto fino alla
sede del sinodo, e poi dopo, fino a che rimarranno al concilio, e quindi fino al
loro ritorno a Costantinopoli, offrirà all'imperatore e alle settecento persone
adeguato trattamento.
Entro dieci mesi, a cominciare dal prossimo novembre, il
sacro concilio sarà tenuto a mandare due galere grandi e due leggere a
Costantinopoli con trecento balestrieri. Esse trasporteranno gli ambasciatori
del sacro concilio e il signor Demetrio pronostriario Paleologo, primo degli
ambasciatori del signor imperatore. Questi ambasciatori porteranno con sé
quindicimila ducati da consegnarsi al signor imperatore, per le spese sue e per
quelle dei patriarchi, dei prelati e di quanti altri verranno, fino al numero di
settecento persone; per le spese, cioè, che incontreranno da Costantinopoli fino
all'ultimo porto in cui sbarcheranno, come accennato sopra.
Gli ambasciatori del sacro concilio che andranno con le
galere disporranno che diecimila ducati siano pronti per essere spesi, se
necessario, in difesa della città di Costantinopoli, per il pericolo che
potrebbe derivare dai Turchi durante l'assenza del signor imperatore. Il denaro
sarà speso da persona da destinarsi dagli ambasciatori del santo concilio,
secondo le necessità.
I predetti ambasciatori del sacro concilio disporranno anche
per le spese di due galere leggere e di trecento balestrieri per la difesa della
città di Costantinopoli durante l'assenza del signor imperatore; il personale di
queste galere e i balestrieri giureranno nelle mani dell'imperatore di
comportarsi fedelmente. I loro capitani saranno scelti dall'imperatore.
Gli ambasciatori suddetti sostengano spese equivalenti a
quanto occorre per armare due galere pesanti.
Gli ambasciatori del sacro concilio, che andranno a
Costantinopoli, designeranno al signor imperatore il porto nel quale da ultimo
dovrà sbarcare, ed una delle località sopra nominate, in cui dovrà svolgersi il
predetto sinodo universale. Faranno tuttavia del loro meglio perché sia scelta
la città di Basilea, com'è da sperare.
Intanto questo sacro concilio di Basilea continuerà a
tenersi fisso in essa, né si scioglierà; in caso di legittimo impedimento: - Dio
non voglia! - secondo la disposizione del capitolo
Frequente, si trasferirà ad altra città per la sua
continuazione.
Nel caso poi che il signor imperatore non fosse contento di
questo luogo, allora, dopo un mese dallo sbarco, il sacro concilio si trasferirà
ad una delle località nominate, da scegliersi, come abbiamo detto sopra, dal
concilio stesso.
Tutto quanto è stato premesso sarà adempiuto dall'una e
dall'altra parte in qualsiasi circostanza e il sacro concilio lo metterà in
esecuzione nel modo più fermo e con il maggior vigore e sicurezza possibili:
cioè con decreto e bolla. A tutto quello che è stato concluso e concordato il
sommo pontefice dia il suo consenso con bolle ufficiali. Tutto quanto è stato
detto, inoltre, e ogni singola disposizione devono intendersi in buona fede,
senza inganno e frode, e senza legittimo ed evidente impedimento.
Adempiute tutte queste clausole, gli ambasciatori dei Greci
affermano e promettono che verranno assolutamente anche se vi fosse o incombesse
la guerra sulla città. E che a conferma di tutte queste cose presenteranno al
sacro concilio il mandato dell'imperatore con bolla d'oro essi e gli altri
giureranno in suo nome, scrivendo e sottoscrivendo a garanzia della loro ferma e
vera fede che debba farsi, con Dio, il santo, universale concilio, se non
sopravverrà la morte dell'imperatore o qualche impedimento chiaro e vero, che
non possa essere evitato.
Da ultimo fu chiesto agli stessi ambasciatori dei Greci che
dessero chiaramente su qualche espressione, contenuta nelle loro istruzioni. E
prima di tutto che cosa intendessero con il termine: sinodo universale.
Risposero: che il papa e i patriarchi partecipassero a tale
sinodo personalmente o per mezzo di loro rappresentanti; e ugualmente che gli
altri prelati fossero in esso personalmente o per mezzo di rappresentanti. E
promisero, conforme a quanto è stato detto sopra, che il signor imperatore dei
Greci e il patriarca di Costantinopoli sarebbero intervenuti personalmente.
E cosa intendessero con le parole: libero e inviolato,
Risposero: che uno potesse esprimere liberamente il proprio pensiero senza
impedimento o violenza di alcuno. Senza contesa: cioè senza polemica rissosa e
offensiva. Non si escludevano però, con ciò, le dispute e i confronti necessari,
fatti con serenità, cortesia e carità. Apostolico e canonico. Per quanto
riguarda come dovessero intendersi tutte queste cose, e come procedere nel
sinodo, si rimettevano a ciò che lo stesso sinodo universale dichiarerà ed
ordinerà.
Similmente, che l'imperatore dei Greci e la loro chiesa
avesse gli onori dovuti, quelli, cioè, che aveva al tempo in cui sorse lo
scisma, salvi sempre i diritti, gli onori, i privilegi e le dignità del sommo
pontefice, della chiesa di Roma e dell'imperatore dei Romani. Se poi fosse sorto
qualche dubbio, si stesse alla decisione del concilio universale predetto.
Segue il testo del mandato dell'Imperatore, con la
bolla d'oro, tradotto dal Greco in Latino: Quoniam
missi fuerunt... e cioè: poiché sono stati mandati;
e la lettera del signor Patriarca di Costantinopoli, dal Greco tradotta in
Latino, con bolla di piombo.
Col presente decreto questo santo sinodo approva con
l'autorità della chiesa universale i predetti accordi e convenzioni; li ratifica
e li conferma, stabilisce, decreta e promette di osservarli sia nel loro insieme
che ognuno di essi in particolare, e di adempierli senza tergiversazione, cosi
come è stato predetto. E poiché ciò porta all'incremento della vera fede e
all'utilità della chiesa cattolica e di tutto il popolo cristiano deve esser
sommamente gradito e accetto a tutti quelli che amano la fede di Cristo.
Poiché, come è stato già detto, i Greci richiedono per vari
motivi che il santissimo signor papa Eugenio IV approvi espressamente questi
accordi e convenzioni, perché a causa di ciò non sia trascurato un bene cosi
grande, questo santo sinodo lo prega e lo supplica con ogni carità, lo scongiura
e gli chiede per la misericordia di Gesù Cristo (l6), quanto più istantemente,
che voglia dare espressamente il suo consenso a questi accordi e convenzioni,
già approvati e ratificati con decreto del sinodo in favore della fede e
dell'unità ecclesiastica, con lettere bollate secondo l'uso della curia romana.
SESSIONE XX (2 gennaio 1435)
(Decreto sui concubinari).
Il sacrosanto sinodo generale di Basilea, riunito
legittimamente nello Spirito santo, espressione di tutta la chiesa, a perpetua
memoria.
[…]Qualsiasi chierico - di qualunque stato, condizione,
religione, dignità, anche vescovile o di altra preminenza esso sia quale, dopo
esser venuto a conoscenza di questa costituzione - e si presume che egli abbia
tale conoscenza entro due mesi dopo la sua pubblicazione nelle chiese cattedrali
(che i vescovi sono tenuti a fare) - da quando la stessa costituzione è venuta a
sua conoscenza, fosse un concubinario, sia ipso facto sospeso per tre mesi dal
percepire i frutti di tutti i suoi benefici. Il suo superiore destini questi
frutti a beneficio della fabbrica o ad altra evidente utilità delle chiese da
cui essi sono percepiti.
Naturalmente, il superiore è tenuto ad ammonire questo
pubblico concubinario, non appena si sappia che egli è tale, perché allontani
entro brevissimo tempo la concubina. Se egli non la allontanasse, o se
riprendesse quella che ha mandato via o altra, questo santo sinodo ordina che lo
privi senz’altro di tutti i suoi benefici. Questi pubblici concubinari anche
dopo l'allontanamento delle concubine e l'emendamento palese della loro vita
siano inabili a ricevere qualsiasi bene, dignità, beneficio o ufficio, fino a
che i loro superiori non li abbiano dispensati. Ma se, una volta dispensati,
fossero recidivi (17) e tornassero al pubblico concubinato, siano del tutto
inabili a quanto abbiamo detto, senza alcuna speranza di dispensa.
Se poi quelli, a cui spetta correggerli, fossero negligenti
nel punirli come è stato disposto, i loro superiori puniscano con la dovuta pena
sia loro per la loro negligenza, che i colpevoli per il loro concubinato.
E nei concili provinciali e sinodali si proceda severamente
contro questi negligenti nel punire, o che hanno fama di aver commesso tale
delitto, anche con la sospensione dal conferimento dei benefici o con altra pena
proporzionata.
Se poi quelli, la cui destituzione spetta al Romano
pontefice, dai concili provinciali o dai loro superiori fossero trovati degni
della privazione per pubblico concubinato, con processo di inquisizione siano
deferiti al sommo pontefice.
La stessa diligente indagine sia fatta in ogni capitolo
generale e provinciale per quanto riguarda i propri membri, rimanendo in vigore
le altre norme contro quelli di cui abbiamo parlato, e contro gli altri
concubinari non pubblici.
Per "pubblici", poi, devono intendersi non solo quelli il cui
concubinato è notorio per una sentenza o per una confessione giuridicamente
rilevante o per l'evidenza del fatto, quando questo non possa essere tenuto
nascosto, ma anche chi tiene una donna sospetta di incontinenza, o di cattiva
fama, e, ammonito dal suo superiore, non la rimanda.
E poiché in alcune regioni vi è chi, avendo giurisdizione
ecclesiastica, non si vergogna di accettare somme di denaro dai concubinari,
sopportando che essi vivano in tale vergogna, si comanda sotto pena dell'eterna
maledizione, che in futuro essi non tollerino in nessun modo o facciano finta di
non vedere tali cose, con patti, composizioni, o con la speranza di qualche
guadagno. In caso diverso, oltre la pena predetta per la loro negligenza, siano
obbligati e costretti senz'altro a restituire il doppio di quanto hanno ricevuto
per questo motivo, da destinarsi ad usi pii.
I prelati, inoltre, si preoccupino in ogni modo di
allontanare dai loro sudditi - anche con l'aiuto del braccio secolare - queste
concubine; e non permettano che i figli nati dal loro concubinato vivano presso
il padre.
Comanda ancora, questo santo sinodo, che la presente
costituzione venga pubblicata anche nei predetti sinodi e capitoli, e che ognuno
ammonisce diligentemente i propri sudditi ad allontanare le loro concubine.
Obbliga, inoltre, tutti i secolari, anche quelli che abbiano dignità regale, a
non frapporre impedimento, con qualsiasi scusa, ai prelati che in ragione del
loro ufficio intendono procedere contro i loro sudditi per questo concubinato.
E siccome ogni peccato di fornicazione è proibito dalla legge
divina, e deve evitarsi sotto pena di peccato mortale, ammonisce tutti i laici,
sia ammogliati che liberi, che vogliano astenersi ugualmente dal concubinato. E’
infatti degno di molta riprensione chi ha la propria moglie e va dalla donna
altrui; e chi è libero, se non intende astenersi, sposi, secondo il consiglio
dell'apostolo (18)
Per l'osservanza di questo divino precetto, quelli che ne
hanno il dovere si diano da fare in ogni modo, sia con ammonizioni salutari che
con gli altri rimedi canonici.
(Gli interdetti non si devono Porre
troppo facilmente).
Poiché dalla facile imposizione degli interdetti nascono, di
solito, molti scandali, questo santo sinodo stabilisce che nessuna città, paese,
castello, villaggio o luogo possa esser sottoposto ad interdetto ecclesiastico
se non per una colpa dei luoghi stessi o del signore o dei reggitori o degli
officiali.
Per colpa, invece, o per causa di qualsiasi altra persona
privata questi luoghi non possano essere sottoposti ad interdetto da qualsiasi
autorità ordinaria o delegata, se tale persona non è stata prima scomunicata e
denunziata, ossia pubblicata in chiesa, e se i signori, o reggitori od officiali
di tali località, richiesti dall'autorità del giudice, non hanno allontanato
effettivamente entro due giorni la persona scomunicata, ovvero non l'hanno
costretta a dare soddisfazione.
In caso poi che questa, anche se cacciata entro i due giorni,
si ricredesse o offrisse riparazione, la celebrazione dei divini misteri può
riprendere. Ciò può aver luogo anche quando la questione è in pendenza.
(Contro quelli che si appellano con
troppa leggerezza).
Perché le liti possano terminare più presto, non sia permesso
riappellarsi per lo stesso aggravio o per la stessa causa interlocutoria, che
non abbia valore definitivo. E chi si appella senza seri e giusti motivi prima
della sentenza definitiva sia condannato dal giudice di appello oltre che al
pagamento delle spese, dei danni e dell'interesse, a pagare quindici fiorini
d'oro alla parte appellata.
Note
(1) Cfr. Mt 13, 24-30.
(2) Cfr. Gv 15, 1-2.
(3) Eugenio IV aveva preso l'iniziativa il 12 novembre 1432 e di nuovo il 18
dicembre successivo di inviare a Basilea una bolla "Quoniam alto" con la quale
disponeva il trasferimento del concilio a Bologna.
(4) Cfr. Lc 1, 78
(5) Cfr. Ct 6, 8
(6) Nm 16
(7) Cfr. At 20, 28
(8) Gc 1, 17
(9) Cfr. Tt 1, 7-9
(10) Cfr. Lc 1, 78
(11) Cfr. Ez. 3, 18 e 20
(12) Cfr. Mt 5, 26
(13) Concilio di Costanza
(14) Cfr. sal 54, 23; I Pt 5, 7
(15) Sal 135, 4
(16) Cfr. Lc 1,78
(17) Cfr. Pr 26, 11; II Pt 2, 22.
(18) Cfr. I Cor 7, 9
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